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Document 31982D0272
82/272/EEC: Commission Decision of 31 March 1982 authorizing the Government of Ireland to grant an exemption from Council Regulation (EEC) No 543/69 of 25 March 1969 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport (Only the English text is authentic)
82/272/CEE: Decisione della Commissione, del 31 marzo 1982, che autorizza il governo irlandese a concedere una deroga al regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
82/272/CEE: Decisione della Commissione, del 31 marzo 1982, che autorizza il governo irlandese a concedere una deroga al regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 123 del 6.5.1982, p. 46–47
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986
82/272/CEE: Decisione della Commissione, del 31 marzo 1982, che autorizza il governo irlandese a concedere una deroga al regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 06/05/1982 pag. 0046 - 0047
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1982 che autorizza il governo irlandese a concedere una deroga al regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (82/272/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2829/77 (1), in particolare, l'articolo 14 bis, paragrafo 3, lettera b), in appresso denominato « regolamento », considerando che il governo irlandese ha presentato alla Commissione, il 31 luglio 1979, una richiesta di autorizzazione a derogare al regolamento per quanto riguarda il trasporto di latte entro le frontiere nazionali dalla fattoria alla centrale del latte e viceversa; considerando che, oltre alle informazioni sulla struttura della propria industria casearia, allegate alla richiesta del governo irlandese, la Commissione ha ottenuto ulteriori ragguagli nelle riunioni con i rappresentanti di tale governo, svoltesi il 29 settembre 1981 ed il 22 gennaio 1982; considerando che nella domanda il governo irlandese sostiene la necessità di una deroga, per il trasporto di latte, alle disposizioni del regolamento relative ai periodi di guida e di riposo, dato che la struttura della produzione lattiera e della relativa industria richiede un sistema di trasporto flessibile; che il latte deve essere raccolto e lavorato rapidamente, al fine di evitarne il deterioramento qualitativo; che l'infrastruttura stradale nazionale, relativamente precaria, riduce la velocità dei veicoli che trasportano il latte e che buona parte della giornata lavorativa dei conducenti non è occupata dalla guida, ma dallo svolgimento di altre attività connesse alla raccolta di latte; considerando che, date le caratteristiche specifiche di tale trasporto, il latte può essere raccolto presso le fattorie soltanto da autoveicoli; che tale forma di trasporto è organizzata dalle latterie stesse; che, a parere della Commissione, in tale contesto, non sorge la questione della concorrenza fra modi di trasporto terrestre o fra aziende di trasporto stradale; considerando che le distanze medie giornaliere percorse da un conducente di veicoli per il trasporto del latte sono limitate e che buona parte della giornata lavorativa non è occupata dalla guida, ma da altre attività; che pertanto la sicurezza stradale in tale settore non è minacciata dispensando il trasporto di latte dalle prescrizioni del regolamento relative ai periodi di guida e di riposo; considerando che nella richiesta si afferma altresì che la legislazione nazionale vigente in materia di trasporti stradali continuerà ad applicarsi a tale settore; considerando che la Commissione riconosce che i vantaggi socio-economici complessivi di una deroga alle disposizioni del regolamento relative ai periodi di guida e di riposo prevalgono, nel caso in questione, sui vantaggi sociali derivanti dal regolamento stesso; considerando che può pertanto essere concessa l'autorizzazione ad una deroga permanente alle disposizioni del regolamento relative ai periodi di guida e di riposo per quanto riguarda il trasporto di latte non lavorato dalla fattoria alla centrale del latte, su riserva di un riesame entro cinque anni, per tener conto degli sviluppi sociali ed economici, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il governo irlandese è autorizzato a derogare, in virtù dell'articolo 14 bis, paragrafo 3, lettera b), all'applicazione degli articoli 7, 8, 11, 11 bis e 12 del regolamento (CEE) n. 543/69 per quanto riguarda il trasporto di latte dalla fattoria alla centrale del latte. 2. Il trasporto di cui al paragrafo 1 continua ad essere disciplinato dalle norme nazionali vigenti per tale settore dei trasporti. 3. L'autorizzazione concessa con la presente decisione è sottoposta a riesame anteriormente al 1o gennaio 1987, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, esistenti a tale data. Articolo 2 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1982. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione (1) Testo codificato: GU n. C 73 del 17. 3. 1979, pag. 1.