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Document 31982D0197

82/197/CEE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Varian linear accelerator, model Clinac 20" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

GU L 89 del 3.4.1982, p. 33–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/197/oj

31982D0197

82/197/CEE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Varian linear accelerator, model Clinac 20" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 03/04/1982 pag. 0033 - 0033


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Varian linear accelerator, model Clinac 20 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/197/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 7 settembre 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Varian linear accelerator, model Clinac 20 », destinato a essere utilizzato nella ricerca delle possibilità di terapia anticancerogena tramite radiazioni gamma e elettroniche a forte concentrazione energetica e a elevate dosi e, in particolare, per l'irradiazione di pazienti affetti da cancro, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 4 febbraio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un acceleratore; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendano specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Varian linear accelerator, model Clinac 20 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 7 settembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

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