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Document 31982D0123
82/123/EEC: Commission Decision of 25 November 1981 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/428 - VBBB/VBVB) (Only the Dutch text is authentic)
82/123/CEE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 1981, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/428 - VBBB/VBVB) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
82/123/CEE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 1981, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/428 - VBBB/VBVB) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
GU L 54 del 25.2.1982, p. 36–50
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
In force
82/123/CEE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 1981, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/428 - VBBB/VBVB) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 25/02/1982 pag. 0036 - 0050
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1981 relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/428 - VBBB/VBVB) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (82/123/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 3, vista la notificazione fatta dalla « Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels », Amsterdam, Paesi Bassi, in data 30 ottobre 1962, conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 17, e dalla « Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen », Anversa, Belgio, in data 3 novembre 1962, dell'articolo 2, punti 2, 4, 6 e 7 (disposizioni concernenti l'attribuzione reciproca di diritti di esclusività) dell'accordo concluso tra le due associazioni, vista la domanda d'esenzione fatta dalle associazioni nella notificazione relativa all'accordo summenzionato, vista la decisione della Commissione, del 7 dicembre 1977, di iniziare la procedura, vista la domanda presentata alla Commissione da Maxis BV, Muiden, Paesi Bassi, in data 8 giugno 1978, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 17, sentite le associazioni d'imprese interessate, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione (2), il 15 e 16 marzo 1978 e il 18 ottobre 1979, visto il parere del comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti, espresso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 20 maggio 1981, considerando i seguenti elementi di fatto e di diritto: I I FATTI 1. Oggetto della procedura (1) La presente procedura riguarda un accordo tra la « Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels » (associazione per la promozione degli interessi del commercio librario, in appresso denominata VBBB), e la « Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen » (associazione per la promozione del libro fiammingo, in appresso denominata VBVB), concluso il 21 gennaio 1949 fra le due associazioni e modificato il 2 luglio 1958, che regolamenta il commercio librario tra i Paesi Bassi e le Fiandre. L'accordo è stato notificato alla Commissione, conformemente al regolamento n. 17, in data 30 ottobre 1962 dalla VBBB e in data 3 novembre 1962 dalla VBVB. La procedura non riguarda i sistemi olandese e fiammingo dei prezzi imposti collettivi. 2. Le imprese che partecipano all'accordo a) La VBBB (2) La VBBB è un'associazione che raggruppa editori, grossisti, rivenditori, importatori di libri e club del libro dei Paesi Bassi. Nell'ambito della VBBB viene fatta una distinzione fra gli autorizzati e gli iscritti. Gli « autorizzati » sono coloro che, in conformità delle disposizioni del Regolamento per il commercio librario nei Paesi Bassi, sono riconosciuti quali editori, rivenditori, grossisti, importatori o club del libro; gli « iscritti » sono coloro che, in conformità delle disposizioni del Regolamento per il commercio librario nei Paesi Bassi, sono iscritti quali dettaglianti. Queste due categorie sono tenute a rispettare il Regolamento per il commercio librario nei Paesi Bassi. Gli « autorizzati » hanno la possibilità, qualora lo desiderino, di diventare membri dell'associazione. La VBBB ha come oggetto la difesa degli interessi comuni del commercio librario e dell'editoria nonché la promozione della cooperazione nel settore librario intesa nel senso più ampio (articolo 1 del Regolamento generale). Essa assolve questo compito: a) approvando e facendo applicare disposizioni imperative destinate al settore librario, b) creando, finanziando ed amministrando organismi e fondi destinati alla promozione libraria, c) mantenendo una concertazione a livello organizzativo destinata alla promozione libraria, d) incoraggiando l'arbitrato e il ricorso a clausole compromissorie, e, da ultimo, adottando tutte le misure utili e necessarie allo svolgimento dei propri compiti (articolo 2 del Regolamento generale). (3) La VBBB è abilitata a concludere accordi relativi al commercio librario con organizzazioni nazionali o estere (articolo 24, lettera c), primo comma, del Regolamento generale). I membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), terzo comma, del Regolamento generale, a rispettare tali accordi. Lo stesso obbligo vale per gli « autorizzati » e gli « iscritti » ai sensi dell'articolo 3, lettera e), del « Reglement Handelsverkeer ». Il « Reglement Handelsverkeer » che la VBBB ha adottato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento generale, mira a fissare le norme e gli usi che disciplinano il commercio librario nei Paesi Bassi e ad incoraggiarne il rispetto e l'applicazione. (4) b) La VBVB Fino al 1971 la VBVB raggruppava le librerie e gli editori della parte del Belgio di lingua olandese, nonché le imprese aventi un legame con il settore librario. Dal 1971 la VBVB è diventata una federazione di leghe ed associazioni, con personalità giuridica, che raggruppano editori, rivenditori di libri, rappresentanti esclusivi di case editrici nazionali o estere e le imprese aventi attinenza con l'editoria. Attualmente essa annovera fra i propri membri la « Vereniging van Uitgevers van Nederlandstalige Boeken » (associazione degli editori di libri in lingua olandese), l'« Algemene Vlaamse Boekerkopersbond » (associazione generale dei rivenditori di libri fiamminghi) e il « Bond van Alleenverkopers van Nederlandstalige Boeken » (associazione dei distributori esclusivi di libri in lingua olandese). La VBVB ha come oggetto la difesa degli interessi del settore librario intesa nel senso più ampio. A questo scopo, essa deve in particolare: a) mettersi in contatto con organismi ufficiali quando lo esigano gli interessi dell'associazione o del settore librario, b) mettersi in contatto con associazioni analoghe nazionali o estere per difendere gli interessi del settore, e se del caso, concludere con esse accordi in tal senso o aderire a tali associazioni, c) promuovere l'arbitrato nel settore, d) favorire la conclusione di accordi vincolanti concernenti il commercio librario e assicurarne il rispetto, una volta esauriti tutti i mezzi di conciliazione, e) realizzare un servizio d'assistenza per il settore librario, f) creare un organo di pubblicità collettiva a favore del libro, della lettura e del commercio librario, e, da ultimo, fare quanto può sembrare utile e necessario allo svolgimento dei propri compiti (articolo 2 dello statuto in vigore dal 1o gennaio 1971). (5) Fino al 1972 la VBVB aveva anche un « Verkoopregelement voor het Vlaamse Boekbedrijf », in cui figuravano i principali usi e le principali pratiche vigenti nel settore dell'editoria nelle Fiandre, e che mirava a regolamentare l'esercizio del commercio nel settore librario. Ai sensi dell'articolo 18, lettera b), di tale regolamento, le librerie, i distributori esclusivi ed i grossisti autorizzati dalla VBVB dovevano impegnarsi ad avere in deposito, a scopo di vendita, solo libri belgi o olandesi pubblicati da editori autorizzati dalla VBVB o dalla VBBB. (6) Nel 1975 è stato concluso un « accordo fra le associazioni » (vale a dire le associazioni e leghe affiliate alla VBVB) che mira a garantire principalmente l'applicazione di prezzi di vendita al dettaglio fissati dall'editore (1). Tale accordo non contempla alcuna disposizione concernente il rispetto dell'accordo tra la VBBB e la VBVB. Esso ha sostituito il « Verkoopreglement voor het Vlaamse Boekbedrijf », istituito nel 1929, dal quale non differisce, di massima, per il contenuto. (7) L'« accordo tra le associazioni » è stato sostituito nell'aprile 1979 da un nuovo « Reglement Handelsverkeer ». In forza di tale regolamento adottato dalla VBVB e dalle tre associazioni affiliate, i membri di tali associazioni sono tenuti a rispettare gli accordi conclusi dalla VBVB, o dalle associazioni ad essa appartenenti, con organizzazioni nazionali o estere. 3. Le principali disposizioni dell'accordo (8) Il 21 gennaio 1949 la VBBB e la VBVB hanno concluso un accordo che regola il commercio librario fra il Belgio ed i Paesi Bassi. (9) Nella versione modificata del 2 luglio 1958 tale accordo contiene, fra l'altro, le seguenti disposizioni: a) le persone che esercitano in uno dei due paesi la professione di editore e/o rivenditore di libri e che appartengono all'associazione di tale paese possono, a loro richiesta, affiliarsi all'associazione dell'altro paese con gli stessi diritti ed obblighi degli editori e rivenditori ad essa iscritti. Non possono essere ammesse le persone che, pur essendo membri dell'associazione in uno dei due paesi, svolgono la professione di editore e/o rivenditore di libri nell'altro paese, senza esservi autorizzate dall'associazione di tale paese (articolo 1); b) le edizioni non saranno vendute né offerte in vendita rispettivamente in Belgio e nei Paesi Bassi a prezzi al dettaglio inferiori a quelli fissati rispettivamente dagli editori olandesi e belgi, convertiti sulla base dei fattori di conversione fissati dalle associazioni fiamminga e olandese. Può essere concesso uno sconto solo ai rivenditori ed ai grossisti autorizzati dalle associazioni dei due Stati. È vietato acquistare o avere in deposito edizioni pubblicate in uno dei due paesi o comunque promuoverne la vendita nell'altro Stato, se non sono state pubblicate da editori autorizzati nel primo Stato. Da ultimo è vietato nominare come rappresentante esclusivo o depositario nell'altro Stato, chi in tale Stato si presenti al pubblico, abitualmente o occasionalmente, sia pure per una sola pubblicazione, in veste d'editore, rivenditore o importatore, senza esservi stato autorizzato dall'associazione di detto Stato (articolo 2); c) gli articoli 3 e 4 dell'accordo indicano a quali disposizioni gli editori e i rivenditori autorizzati in uno dei due paesi devono ottemperare quando svolgono attività commerciali nell'altro paese. Così, per poter esercitare attività commerciali nei Paesi Bassi, gli editori e i rivenditori autorizzati in Belgio devono rispettare le seguenti disposizioni: - l'editore deve fissare un unico prezzo al dettaglio per le copie dello stesso tipo di ognuna delle sue pubblicazioni; - l'editore è autorizzato a fissare, oltre al prezzo al dettaglio, un prezzo inferiore per le vendite effettuate nei casi elencati nell'accordo. Tale prezzo inferiore si applica anche alle pubblicazioni acquistate tramite una libreria. Tuttavia esso non deve mai essere presentato come uno sconto sul prezzo al dettaglio; - l'editore è autorizzato a ridurre il prezzo di vendita al dettaglio di una o più pubblicazioni alle condizioni previste nell'accordo; - nell'accordo si precisa inoltre che cosa s'intende per prezzo inferiore rispetto al prezzo al dettaglio imposto dall'editore; - gli editori sono tenuti ad indicare sempre, in modo chiaro, che le pubblicazioni menzionate nelle circolari, nei prospetti, nei cataloghi e negli annunci possono essere acquistate tramite una libreria; - negli annunci destinati al pubblico non si deve dare l'impressione di vendere a prezzi inferiori rispetto al prezzo al dettaglio; - è parimenti vietato assumere come venditori porta a porta, o retribuire come tali, persone diverse da quelle che effettuano la vendita porta a porta a titolo professionale; - l'ordinazione o l'acquisto delle pubblicazioni di cui all'articolo 3, lettera a), del Nederlands Verkeersreglement (articolo 3), possono essere effettuati solo presso una succursale o un punto di vendita assimilato a una succursale ai sensi di tale regolamento; d) gli editori ed i rivenditori autorizzati nei Paesi Bassi, qualora svolgano un'attività commerciale in Belgio, devono rispettare le seguenti disposizioni: - l'editore deve fissare il prezzo di vendita al dettaglio di ognuna delle pubblicazioni all'atto della commercializzazione nonché i prezzi di serie, i premi ed eventuali vantaggi concessi ai privati; - l'editore può ridurre tali prezzi di vendita ai privati in base alle condizioni previste nell'accordo; - è vietato dare comunque l'impressione che il prezzo di vendita effettivamente praticato sia inferiore al prezzo di vendita fissato per la vendita al dettaglio; - i libri appartenenti alla categoria dei « libri premio » possono essere offerti in vendita alle scuole ed alle pubbliche istituzioni dai rivenditori e dagli editori solo nel periodo e con gli sconti previsti nell'accordo; - gli editori sono autorizzati a vendere direttamente, a prezzo ridotto, alle categorie di persone interessate, le pubblicazioni che essi pongono in vendita per conto di pubbliche amministrazioni, società o associazioni, purché ne facciano menzione nell'offerta e nell'annuncio pubblicato nell'organo dell'associazione fiamminga; - gli editori sono tenuti a indicare chiaramente che le pubblicazioni possono essere ottenute presso le librerie autorizzate; - qualora ricorrano a intermediari o a venditori porta a porta, l'editore, il depositario esclusivo, il grossista o il rivenditore rispondono per essi per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti dell'associazione fiamminga (articolo 4). 4. La distribuzione e il sistema di fissazione dei prezzi dei libri in lingua olandese nei Paesi Bassi 4.1. La distribuzione (10) Il commercio librario nei Paesi Bassi ha registrato, nel periodo che va dalla fine degli anni Quaranta alla metà degli anni Settanta, una crescita annua compresa tra il 6 ed il 7 %. Da allora il commercio librario, ed in particolare quello dei libri d'interesse generale, ha conosciuto un ristagno (1). Il totale dei titoli di libri in lingua olandese disponibili nei Paesi Bassi ammonta a circa 65 000. Ogni anno sono immessi sul mercato da 8 000 a 8 500 nuovi titoli e 5 000 ristampe. Il commercio librario nei Paesi Bassi è sostanzialmente controllato da editori, grossisti, librai, importatori o club del libro autorizzati dalla VBBB o da rivenditori al dettaglio da essa registrati con tale qualifica. (11) Complessivamente esistono nei Paesi Bassi circa 1 000 case editrici che si occupano esclusivamente, o meno, dell'edizione di libri. Circa 500 di esse sono autorizzate dalla VBBB e rappresentano il 72 % del totale dei libri venduti nei Paesi Bassi. Circa 100 di queste case editrici autorizzate fanno parte di uno dei grandi gruppi editoriali quali De Boer, Combo, Elsevier, ICV, Kluver e VNU. Tali gruppi detengono il 50 % del mercato del libro d'interesse generale. L'altra metà è detenuta dagli editori indipendenti. Malgrado tale concentrazione, sembra esistano buone possibilità, per i piccoli editori indipendenti, di sopravvivere ed anche di penetrare come esordienti sul mercato soprattutto in piccoli settori specifici. Ciò è messo in evidenza dal fatto che, durante gli ultimi anni, il numero di case editrici autorizzate dalla VBBB è aumentato. Inoltre, la concentrazione non impedisce agli editori assorbiti di continuare con il loro nome un'attività propria come società operativa. Un certo numero di grandi case editrici ha acquisito interessi in librerie ed in club del libro. (12) L'80 % circa dei grossisti sono autorizzati dalla VBBB; va però osservato che l'unico grossista, la cui attività copre l'intero paese, rifornisce esclusivamente librerie autorizzate. La rete di distribuzione che ha registrato il maggiore incremento è quella rappresentata dai club del libro, di cui dieci circa si contano nei Paesi Bassi. In quattro anni la loro quota di mercato è aumentata del 50 %; nel 1979, il 24 % dei libri d'interesse generale sono stati venduti tramite questi club. I cinque club più importanti sono ECI, NBC (ambedue aventi membri nelle Fiandre), NLK-Boek en Plaat, VCL e Silhouette. I club del libro hanno a disposizione da 25 a 30 negozi nei quali la vendita a prezzi con sconti che vanno fino al 50 % è riservata esclusivamente ai membri. Un certo numero di grandi case editrici ha acquisito partecipazioni rilevanti in questi club. Dei circa 10 000 punti di vendita, 1 900 sono librerie autorizzate dalla VBBB; esse vendono circa il 55 % dei libri d'interesse generale venduti nei Paesi Bassi. L'utile lordo di rivendita nella libreria è del 30 %. Da 300 a 500 librerie dispongono d'un vasto assortimento di titoli. 4.2. Il sistema di fissazione dei prezzi (13) Il Reglement Handelsverkeer impone agli editori autorizzati di fissare un unico prezzo al dettaglio per ognuna delle loro pubblicazioni, ad eccezione di taluni casi ben definiti (articoli 5 e 6). I libri non possono essere venduti o proposti in vendita a prezzi inferiori al prezzo fissato. Si possono accordare riduzioni unicamente agli autorizzati ed agli iscritti nonché a società registrate nell'« Handelsregister van de Kamer van Koophandel » (registro di commercio della Camera di commercio) esclusivamente in qualità di rivenditori al dettaglio per taluni articoli, a condizione che il contenuto di tali libri presenti uno stretto collegamento con gli articoli venduti da tali negozianti nel loro settore di attività, e, in caso di vendita di libri di interesse generale di prezzo inferiore a 35 fiorini, a rivenditori al dettaglio e grossisti registrati nell'« Handelsregister » (articoli 12 e 13). 5. Le distribuzione e la fissazione dei prezzi di libri in lingua olandese in Belgio 5.1. La distribuzione (14) Nel 1977, il mercato librario delle Fiandre rappresentava ai prezzi al consumo circa 96 milioni di ECU per un pubblico di 6 milioni di lettori di lingua olandese. Il consumo librario procapite è inferiore a quello dei Paesi Bassi. Il 25 % circa del numero totale di libri commercializzati nella parte del Belgio di lingua olandese e nella regione bilingue di Bruxelles capitale è pubblicato da editori fiamminghi. Il numero di titoli disponibili aumenta del 2,5 % circa l'anno. Dei circa 5 000 nuovi titoli apparsi sul mercato, un terzo è pubblicato da editori fiamminghi e due terzi sono importati dai Paesi Bassi. Circa 140 editori della zona di lingua olandese del Belgio (pari a circa l'80 % degli editori), fra cui tutti i più importanti editori, sono affiliati alla « Vereniging van Uitgevers van Nederlandstalige Boeken ». Molte case editrici situate nelle Fiandre sono entrate a fare parte di concentrazioni olandesi. Le case editrici fiamminghe restanti sono perlopiù di dimensione modesta. (15) La metà dei grossisti della zona di lingua olandese del Belgio e della regione bilingue di Bruxelles capitale è affiliata all'« Algemene Vlaamse Boekverkopersbond ». In realtà soltanto 13 rivenditori operano nella zona del Belgio di lingua olandese e i tre più importanti detengono l'80 % circa del mercato. I minori si sono imposti soprattutto a livello regionale. (16) Circa 700 (cioè il 90 %) librerie vere e proprie, ossia quelle che svolgono a titolo principale tale attività, sono affiliate all'Algemene Vlaamse Boekverkopersbond. Inoltre nella zona di lingua olandese esistono circa 2 250 librerie - edicole di giornali. Le librerie vere e proprie vendono il 45 % dei libri. Soltanto 30-35 rivenditori possono offrire un assortimento veramente vasto. 5.2. Il sistema di fissazione dei prezzi (17) Il « Reglement Handelsverkeer » impone all'editore o al rappresentante esclusivo di fissare un prezzo unico al dettaglio per ognuna delle pubblicazioni, tranne che in casi ben precisi (articoli 3 e 4). I libri non possono essere venduti o offerti ad un prezzo inferiore a quello indicato. Una riduzione può essere accordata unicamente in caso di consegna ai rivenditori. Qualora essi non siano affiliati, le condizioni di vendita devono menzionare l'obbligo di applicare il prezzo al dettaglio fissato, nonché quello di imporre questo stesso obbligo in caso di rivendita fino al consumatore/utilizzatore. (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63. (1) Nella presente decisione le espressioni « prezzo di vendita al dettaglio », « prezzo al pubblico » e « prezzo al privato » sono utilizzate come sinonimi. (1) Dalle indicazioni della « Struktuuronderzoek Boeken », i libri d'interesse generale rappresentano il 60 % del totale, i libri educativi il 20 % ed i libri scientifici il 14 %. 6. Il commercio dei libri in lingua olandese fra i Paesi Bassi e la zona di lingua olandese del Belgio 6.1. L'importazione di libri in lingua olandese nei Paesi Bassi (18) Si ignora il numero esatto degli importatori di libri nei Paesi Bassi, ma fra coloro che svolgono principalmente questa attività, dieci sono autorizzati dalla VBBB. Nei Paesi Bassi esistono egualmente diversi depositi di editori stranieri; essi riforniscono il mercato olandese tramite tali depositi o magazzini. I depositari non importano per proprio conto né a proprio rischio. D'altro canto, taluni editori olandesi importano per proprio conto e a proprio rischio edizioni estere di cui essi hanno la rappresentanza esclusiva. Accanto alle persone che si dedicano esclusivamente all'importazione di libri esistono 44 librerie specializzate, le cosiddette librerie scientifiche che importano direttamente, e per le quali l'importazione di edizioni estere, essenzialmente scientifiche, costituisce una quota importante dell'attività. Tali librai sono tutti autorizzati, tranne uno. I libri in lingua olandese editi all'estero rappresentano circa il 7 % del mercato dei Paesi Bassi. Nel 1979 le importazioni nei Paesi Bassi di libri editi in Belgio sono aumentate del 7 % per un valore all'incirca di 18 milioni di ECU. Il 50 % di tali importazioni è composto da fumetti. 6.2. L'importazione di libri in lingua olandese nella zona di lingua olandese del Belgio (19) Sul totale dei libri posti in vendita nella zona di lingua olandese del Belgio e nella regione bilingue di Bruxelles capitale, l'80 % circa è importato dai Paesi Bassi, (per un valore, nel 1977, di 36 milioni di ECU) e il 5 % da altri paesi. Il Bond van Alleenverkopers van Nederlandstalige Boeken raggruppa il 90 % degli importatori di libri in lingua olandese residenti nelle province fiamminghe e a Bruxelles. Il 90 % circa dei libri importati dai Paesi Bassi passano attraverso importatori che hanno diritto all'esclusiva per importare libri di un editore olandese sul mercato belga. 7. Il sistema di fissazione dei prezzi dei libri in lingua olandese importati nei Paesi Bassi e nella zona di lingua olandese del Belgio 7.1. Il sistema di fissazione dei prezzi dei libri importati nei Paesi Bassi (20) A complemento di quanto indicato al paragrafo 13, va aggiunto che si considera come prezzo di un libro edito all'estero il prezzo al dettaglio imposto dall'editore, convertito utilizzando il tasso fissato periodicamente dalla direzione della VBBB previo parere della « commissione per i fattori di conversione ». Dal 1978 il governo pubblica tassi di conversione nel decreto relativo al prezzo dei libri importati. Tali tassi costituiscono uno degli elementi per il calcolo dei prezzi massimi previsti nel decreto relativo al prezzo dei libri importati (diversi dalle edizioni tascabili). Il prezzo del libro tascabile estero può essere fissato dall'importatore se egli è rappresentante esclusivo ed accorda ai propri clienti il diritto di resa. Il decreto relativo al prezzo dei libri importati gli vieta di superare un prezzo massimo stabilito. 7.2. Il sistema di fissazione dei prezzi dei libri importati nella zona di lingua olandese del Belgio (21) A complemento di quanto indicato al paragrafo 17, va aggiunto che si considera come prezzo delle edizioni estere il prezzo al dettaglio fissato dall'editore, convertito sulla base del tasso fissato dalla commissione dei prezzi del ministero degli affari economici, conformemente al decreto ministeriale del 13 giugno 1974. A norma di tale decreto ministeriale, il tasso di conversione fissato costituisce un elemento per il calcolo del prezzo massimo. 8. Svolgimento della procedura nel caso di specie, nuove proposte delle parti interessate e procedure davanti ai tribunali nazionali 8.1. Svolgimento della procedura nel caso di specie (22) La Commissione ha comunicato alla VBBB ed alla VBVB, rispettivamente in data 19 dicembre 1977 e 12 gennaio 1977, gli addebiti in ordine all'accordo oggetto della presente decisione indicando che esso è contrario alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, e per il quale non è lecito prevedere un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. Nelle risposte orali e scritte a tali addebiti, le parti hanno dichiarato che l'accordo continuava a sussistere solo in teoria. (23) L'8 giugno 1978, l'impresa Maxis BV, che gestisce un negozio in libero servizio a Muiden, ha esteso all'accordo fra la VBBB e la VBVB la denuncia che essa aveva presentato alla Commissione, conformemente al regolamento n. 17 del Consiglio, contro il Reglement Handelsverkeer della VBBB. Poiché la Maxis importa nei Paesi Bassi libri provenienti dal Belgio, essa ha l'interesse legittimo richiesto nella presente pratica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 17. Tuttavia la Commissione nella presente decisione non si è basata sugli argomenti forniti dalla ricorrente. 8.2. Nuove proposte delle parti interessate (24) Dopo l'audizione del 15 e 16 marzo 1978, le parti si sono più volte incontrate con i rappresentanti della Commissione per discutere sulla presente pratica. Con lettera del 22 settembre 1978 è stato comunicato alla Commissione un progetto di nuovo accordo (1) i cui principali punti sono elencati in appresso: a) la VBBB e la VBVB si impegnano reciprocamente a far rispettare, nei rispettivi paesi, i prezzi imposti dei libri provenienti dall'altro paese; b) le due associazioni faranno sì che gli editori dei rispettivi paesi fissino, oltre al prezzo al dettaglio per il proprio paese, anche un prezzo per l'altro paese, prezzo che non può essere inferiore al primo, fatte salve le differenze di IVA; c) le due associazioni si impegnano a non mettere in vendita nel proprio paese libri ad un prezzo inferiore al prezzo fissato per i libri editi nel paese dell'altra parte; d) i membri delle tre associazioni professionali fiamminghe e le persone cui si applica nei Paesi Bassi il « Reglement voor het Handelsverkeer » debbono, se svolgono attività commerciali nell'altro paese, rispettare le disposizioni di detto regolamento soprattuto in materia di prezzi speciali, ribassi, nonché di aumenti e di soppressione dei prezzi fissi; e) entrambe le associazioni faranno sì che, nei due paesi, i prezzi siano effettivamente fissati dagli editori o dagli importatori; f) in caso di reimportazione di libri provenienti dai Paesi Bassi o dal Belgio, il prezzo al pubblico imposto inizialmente si applica nuovamente e deve essere rispettato. Le associazioni vigileranno affinché l'editore o il rivenditore, conformemente alle regolamentazioni nazionali applicabili, pratichi effettivamente il prezzo imposto in caso di riesportazione. (25) Dopo un ulteriore studio della presente pratica, la Commissione ha comunicato alle parti, con lettera del 9 agosto 1979, che essa muoveva al progetto di nuovo accordo le stesse obiezioni mosse all'accordo notificato. Essa invitava inoltre le parti a presentare le rispettive osservazioni scritte e ad esprimere oralmente il loro punto di vista. Il 18 ottobre 1979 si è tenuta un'audizione. (26) Le parti hanno, in seguito, studiato proposte al fine di sostituire il sistema collettivo dei prezzi imposti per i libri in lingua olandese con regolamentazioni meno vincolanti. Con lettera del 15 febbraio 1980 sono state, fra l'altro, comunicate alla Commissione le seguenti proposte: a) il sistema collettivo di prezzi imposti durerà soltanto per un anno dopo la prima pubblicazione di un titolo; b) il prezzo di cui alla lettera a), non è più valido allo scadere di un anno, a meno che l'editore decida per ogni libro individualmente e liberamente di mantenere il prezzo fisso; c) le regolamentazioni di cui alle lettere a) e b) sono applicabili in ogni caso al libro a carattere generale e in particolare al libro scolastico e alle pubblicazioni scientifiche, ma non a tutta una serie di categorie che fanno eccezione; d) la fissazione di un prezzo fisso nel primo anno è disciplinata dal « Reglement Handelsverkeer »; dopo il primo anno e qualora l'editore lo desideri, si può decidere di mantenere il prezzo fisso procedendo secondo le stesse modalità; e) si potrebbe mantenere il prezzo al dettaglio all'estero tramite esenzione dell'accordo fra la VBBB e la VBVB con l'accordo della Commissione. Per quanto riguarda i libri provenienti dal paese limitrofo, gli affiliati dovranno rispettare le condizioni di cui al « Reglement Handelsverkeer » mentre gli altri dovranno rispettare le condizioni di fornitura definite al momento dell'importazione. (27) In un ulteriore stadio, nel sttembre/ottobre 1980, sono state comunicate nuove proposte (2) alla Commissione. Le parti intendevano ottenere un'esenzione delle pratiche commerciali esclusive basate sul sistema del riconoscimento nonché eliminare gli obblighi collettivi nel commercio librario fra Belgio e Paesi Bassi. Tali proposte possono essere riassunte come segue: (28) 1. Condizioni di fornitura per libri a carattere generale in lingua olandese a prezzi fissi al dettaglio in Belgio e nei Paesi Bassi: a) un editore o rivenditore esclusivo di libri a carattere generale in lingua olandese può, senza esserne obbligato (1), fissare per ogni libro un prezzo fisso applicabile alla vendita al consumatore utilizzatore; i rivenditori di libri con un particolare prezzo di vendita sono obbligati, per la vendita a commercianti, a imporre a questi ultimi l'obbligo di applicare questo particolare prezzo di vendita; b) un particolare prezzo di vendita, come indicato alla lettera a) non può essere modificato prima di un periodo di due anni dopo la pubblicazione dell'edizione; c) in una serie di casi e per periodi limitati si può ottenere una modifica dei prezzi particolari (per esempio, prezzo di sottoscrizione, prezzo ai membri, prezzo di serie, prezzo in caso di acquisti multipli, prezzo a rate e prezzo con sconti o abbuoni); d) alla fornitura di libri al dettaglio a prezzo fisso a commercianti, occorre indicare le condizioni generali uniformi di fornitura sulla conferma dell'ordinazione e/o sulla fattura; all'atto dell'ordinazione, i commercianti sono tenuti ad accettare e a rispettare tali condizioni; e) alla fornitura di libri provenienti dai Paesi Bassi a un commerciante in Belgio, o viceversa, gli si imporrà l'obbligo di mantenere un prezzo fisso anche in caso di reimportazione nei Paesi Bassi o viceversa; tali obblighi valgono anche in caso di rivendita a commercianti al dettaglio; f) il prezzo particolare non è applicabile ai club del libro che devono soddisfare a una serie di condizioni particolari. (29) 2. L'accordo fra la VBBB e la VBVB: ai sensi della regolamentazione relativa ai prezzi fissi al dettaglio di libri in lingua olandese, gli editori e i rivenditori esclusivi dei due paesi devono vigilare affinché all'esportazione e rivendita del libro a prezzo fisso, si mantenga il prezzo fisso al dettaglio anche nell'altro paese, ai sensi della regolamentazione ivi vigente che sarà applicabile anche per la reimportazione di libri. (30) Il 13 novembre 1980 la Commissione ha informato le parti interessate che non avrebbe potuto concedere un'esenzione per il nuovo progetto. Gli argomenti avanzati dalle parti erano tali che la Commissione non poteva giustificare un'esenzione in ordine ad un obbligo di applicare prezzi fissi in due Stati membri, anche se i prezzi fossero stabiliti separatamente. (31) Dopo una riunione tenuta il 19 marzo 1981 tra rappresentanti delle parti interessate e la Commissione, le predette vennero informate con lettera del 27 marzo 1981 che la Commissione manteneva gli addebiti nei confronti dell'accordo notificato. La lettera confermava che né l'accordo notificato né il progetto successivo potevano beneficiare di un'esenzione. Le parti sono state messe al corrente, a più riprese, delle ragioni che impediscono di concedere un'esenzione ad un accordo che abbia per oggetto l'applicazione di prezzi fissi per la vendita di beni, in questo caso di libri, e che comporta degli effetti sul commercio tra Stati membri. Le parti furono invitate a porre termine entro un mese all'applicazione dell'accordo notificato ed a informare la Commissione delle misure adottate in funzione della sua cessazione totale. Le parti non hanno ottemperato alla richiesta. 8.3. Procedure davanti ai tribunali nazionali (32) a) Paesi Bassi L'accordo oggetto della presente decisione è stato discusso nella sentenza del presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam pronunciata il 26 maggio 1977, in una causa che opponeva la VBBB e alcuni editori ai grandi magazzini Maxis BV. Ai termini di tale sentenza, i libri pubblicati nei Paesi Bassi, qualora si possa provare che sono stati acquistati all'estero, possono essere venduti al dettaglio nei Paesi Bassi ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato dall'editore. Tale sentenza è stata confermata nelle sue linee essenziali dalla Corte d'appello (Gerechtshof) di Amsterdam nella sentenza pronunciata il 28 dicembre 1977. La sentenza per cassazione, pronunciata il 18 maggio 1979 dall'Hoge Raad e relativa alla presente pratica, non ha apportato elementi nuovi. (33) b) Belgio Con sentenza del presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles pronunciata in data 18 giugno 1979 (in una causa che opponeva i grandi magazzini GB/Inno/BM, attore, alla VBVB e ad alcuni editori, convenuti, questi ultimi sono stati obbligati a cessare « di fare dipendere la vendita dei libri in lingua olandese dall'obbligo, imposto all'attore, d'applicare il prezzo di vendita ai consumatori fissato dal fornitore ». Ciò facendo, il giudice ha constatato che il Reglement Handelsverkeer era incompatibile con l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, e che, con tutta probabilità, la Commissione non avrebbe messo in atto alcuna azione mirante ad applicare l'articolo 85, paragrafo 3. Contro tale sentenza è stato presentato un ricorso. II APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85 PARAGRAFO 1 (34) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e in particolare quelli che consistono nel fissare direttamente o indirettamente il prezzo di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. A. ACCORDI FRA IMPRESE (35) L'accordo fra la VBBB e la VBVB, oggetto della presente decisione, è da considerarsi formalmente come un accordo concluso fra associazioni che raggruppano editori, club del libro, importatori, rivenditori esclusivi, grossisti e librai. I loro membri o affiliati sono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, in quanto esercitano attività economiche. (36) Per quanto riguarda i membri autorizzati e iscritti della VBBB, essi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 14 dell'Algemeen Reglement e dell'articolo 3 del Reglement Handelsverkeer (vedi paragrafo 3), a rispettare gli accordi conclusi dalla VBBB con organizzazioni nazionali o straniere in materia di commercio librario. I membri delle associazioni fiamminghe sono tenuti a rispettare gli accordi conclusi dalla VBVB con organizzazioni nazionali o estere, ai sensi dell'articolo 7 del Reglement Handelsverkeer concluso tra VBVB e le associazioni che ne fanno parte. (37) L'accordo concluso fra la VBBB e la VBVB, oggetto della presente decisione, è un accordo che dev'essere rispettato dai membri e affiliati della VBBB e della VBVB come se si trattasse di un accordo concluso fra questi membri o affiliati e che può essere di fatto considerato come un accordo fra associazioni nel senso indicato all'articolo 85, paragrafo 1 (1). (38) Tale conclusione non è inficiata dalla dichiarazione che le parti hanno rilasciato alla Commissione, nella quale esse affermano che l'accordo esiste di fatto ancora soltanto in teoria e che il sistema collettivo di esclusiva verrà soppresso nella nuova versione dell'accordo. L'accordo continua a formare l'oggetto della notificazione di cui al paragrafo 1 e non è stato rescisso dalle parti. Le proposte comunicate dalle parti alla Commissione (vedi paragrafi 28 e 29) non hanno portato all'esenzione dell'accordo originario e non inficiano l'attuale procedura relativa all'accordo originario. B. RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA ALL'INTERNO DEL MERCATO COMUNE 1. Sistema collettivo di esclusiva (39) L'articolo 2 dell'accordo dispone che la concessione di uno sconto sul prezzo al dettaglio è consentita solo in caso di vendita a membri autorizzati. D'altro canto è vietato acquistare o ottenere libri pubblicati nell'altro paese da un editore non autorizzato o di incoraggiarne la vendita. Infine, solo gli editori, i librai o gli importatori autorizzati in un paese possono essere designati in qualità di rappresentanti esclusivi o depositari nell'altro paese. (40) Tali disposizioni mirano a restringere la concorrenza all'interno del mercato comune. Esse hanno l'effeto di limitare la maggior parte del commercio librario fra il Belgio e i Paesi Bassi alle imprese che sono autorizzate dall'associazione interessata nei due paesi o in uno di essi. Tali disposizioni vietano agli editori e commercianti autorizzati di trattare con editori e commercianti non autorizzati dell'altro paese. D'altro canto, le imprese che non sono autorizzate (in quanto non soddisfano o non desiderano soddifare ai criteri di autorizzazione) si vedono limitare le possibilità d'acquisto e di vendita, in quanto non possono effettuare compravendite di determinate pubblicazioni con editori e commercianti autorizzati nell'altro paese. 2. Sistema collettivo di prezzi imposti (41) L'accordo contiene un certo numero di disposizioni atte ad impedire che i libri editi in uno dei due paesi siano venduti nell'altro ad un prezzo al dettaglio diverso da quello fissato dall'editore. Tutti coloro che vendono libri o propongono libri in vendita sono tenuti a rispettare i prezzi fissati dagli editori olandesi o belgi (convertiti sulla base dei tassi di conversione approvati) (articolo 2). L'editore o il libraio di uno dei due paesi che desideri svolgere attività commerciale nell'altro paese è soggetto ad una serie di obblighi in materia di prezzi. Il più importante di essi è quello che impone all'editore di fissare un unico prezzo di vendita al dettaglio per ciascuna delle sue pubblicazioni. (42) Questo sistema collettivo di prezzi imposti applicabile oltre le frontiere ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune. Esso preclude fra le librerie dei due paesi ogni iniziativa di concorrenza sul prezzo di un medesimo titolo, nonché ogni azione personale - tramite rivendita di libri a prezzi inferiori a quelli imposti dall'editore - intesa a incrementare le rispettive quote di mercato e a far beneficiare il consumatore dei vantaggi ottenuti con misure di razionalizzazione. Il sistema in oggetto restringe inoltre la libertà d'azione degli editori e degli importatori, perché non possono incoraggiare in uno dei due paesi la vendita di libri pubblicati nell'altro paese mediante una diminuzione, temporanea o permanente, dei prezzi né far beneficiare i consumatori dell'altro paese delle eventuali economie di costo realizzate. 3. Restrizione « sensibile » (43) Il sistema collettivo di esclusiva e di prezzi imposti instaurato dall'accordo restringe la concorrenza in modo sensibile. La maggioranza delle imprese che operano nel settore librario nelle Fiandre e nei Paesi Bassi (editori, club del libro, importatori, distributori esclusivi, grossisti, librai) sono autorizzate dalle due associazioni o vi appartengono. Esse sono tenute a rispettare le disposizioni dell'accordo e sono previste sanzioni in caso di infrazione. Di conseguenza, per le imprese non autorizzate o non affiliate le possibilità di acquisto o di vendita in Belgio e nei Paesi Bassi sono limitate. Si può osservare inoltre che gli editori autorizzati nei Paesi Bassi controllano una quota di mercato superiore al 70 %. Nelle Fiandre, l'80 % degli editori sono affiliati alla VBVB. Queste cifre dimostrano che, verosimilmente, una gran parte delle pubblicazioni librarie importate dai Paesi Bassi nelle Fiandre e dalle Fiandre nei Paesi Bassi provengono da editori autorizzati o affiliati e sono quindi soggette al sistema collettivo di esclusiva e di prezzi imposti instaurato dall'accordo. In tal modo, ai librai è vietata, per gran parte dei libri che essi vendono, qualsiasi forma di concorrenza sui prezzi nei confronti di altri dettaglianti. C. EFFETTI NEGATIVI SUL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI (44) L'accordo concerne il commercio librario fra Belgio e Paesi Bassi. Esso assoggetta tale commercio ad una serie di regolamentazioni che impediscono agli editori e ai librai di uno dei due paesi di decidere liberamente la scelta dei rispettivi canali di rifornimento e di distribuzione nell'altro paese, nonché le condizioni di acquisto e di vendita. L'accordo è pertanto suscettibile di ostacolare la libertà degli scambi fra Stati membri, in quanto esclude qualsiasi concorrenza fra librai, e di produrre in conseguenza effetti pregiudizievoli sul commercio intracomunitario. (45) Il trattato concluso fra il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi, la « Nederlandse Taalunie » (Unione della lingua olandese), sottoscritto il 9 settembre 1980 e non ancora ratificato, relativo all'integrazione dei Paesi Bassi e della Comunità olandese in Belgio per quanto riguarda la lingua e la cultura olandesi e inteso fra l'altro a mantenere i legami con l'editoria e la divulgazione di libri, non esclude l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora venga recato pregiudizio al commercio fra Stati membri, nella fattispecie quello bilaterale fra Belgio e Paesi Bassi. (46) Tali effetti pregiudizievoli sono sensibili. Il commercio librario fra Paesi Bassi e Belgio è estremamente importante. Circa l'80 % dei libri venduti nelle Fiandre provengono dai Paesi Bassi e rappresentano un valore di 36 milioni di ECU (1977). La quota di mercato nei Paesi Bassi dei libri pubblicati nelle Fiandre, pur essendo nettamente meno importante, rappresenta comunque un valore di quasi 18 milioni di ECU (1979). Come è già stato detto in precedenza (paragrafo 43), una quota estremamente cospicua dei libri importati è molto probabilmente pubblicata da edidori autorizzati o affiliati; ne deriva che le disposizioni dell'accordo condizionano in gran misura il commercio librario fra i due Stati. (1) Questo progetto non è stato notificato ai sensi del regolamento n. 17 del Consiglio. (2) Proposte che non sono state oggetto di notifica ai sensi del regolamento n. 17 del Consiglio. (1) Per quanto riguarda i libri scolastici e le pubblicazioni scientifiche l'editore è tenuto a fissare un prezzo particolare per ogni libro; tale obbligo non si basa però sulle disposizioni dell'accordo fra la VBBB e la VBVB, bensì su regole dichiarate applicabili alla distribuzione nei rispettivi paesi dalle due associazioni. (1) Vedi decisione della Commissione del 25 luglio 1974 nella procedura n. IV/26.602, Frubo (GU n. L 237 del 29. 8. 1974, pag. 16), confermata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 maggio 1975 nella causa n. 71/74. III APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85 PARAGRAFO 3 (47) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo tra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una quota sostanziale dei prodotti di cui trattasi. (48) Per quanto riguarda il sistema collettivo d'esclusiva, occorre notare che le parti non hanno apportato alcun argomento, tanto nelle loro osservazioni scritte che nelle spiegazioni orali, mirante a giustificare un'eventuale esenzione di questa parte dell'accordo. Le parti hanno inoltre dichiarato che questo sistema non dovrebbe più comparire in un nuovo accordo. Al riguardo, la Commissione ritiene che il sistema collettivo d'esclusiva non contribuisca al miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti di cui trattasi, vale a dire i libri, poiché esso ha per oggetto e per effetto l'instaurazione di un sistema di protezione a favore degli editori e dei rivenditori collegati con le associazioni messe in causa. Tale sistema limita in modo sensibile le possibilità d'acquisto e di vendita nell'altro paese delle imprese non autorizzate o non iscritte del settore librario di un paese e restringe od ostacola il libero sviluppo di forme di distribuzione e metodi di vendita diversi. Per quanto riguarda il sistema collettivo di prezzi imposti negli scambi di libri in lingua olandese tra i Paesi Bassi ed il Belgio, la Commissione ritiene necessario esaminare in modo approfondito gli argomenti invocati dalle parti in merito ad ognuna delle quattro condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, benché, di massima, ciò sia superfluo visto che l'accordo già non soddisfa una di queste condizioni. Nelle sue osservazioni la Commissione fa conoscere la sua posizione in merito alla parte dell'accordo oggetto della presente decisione. La Commissione, inoltre, desidera attirare l'attenzione sul fatto che, nella presente decisione, essa tratta certi aspetti della fissazione collettiva dei prezzi in generale, dato che un giudizio sull'accordo, che riguarda la fissazione dei prezzi dei libri nel commercio tra Stati membri, non può essere completamente disgiunto da questi aspetti generali. A. CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE O DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI (49) Il sistema collettivo di esclusiva e di prezzi imposti per il commercio fra il Belgio e i Paesi Bassi, instaurato dall'accordo, non contribuisce né a migliorare la produzione dei beni in questione, vale a dire i libri in lingua olandese, né a migliorare la distribuzione di tali libri. (50) Le parti sostengono che il sistema collettivo di prezzi imposti instaurato dall'accordo contribuisce effettivamente a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti in oggetto. L'esistenza di un prezzo fisso per un dato libro in lingua olandese, in ognuno dei due Stati, consentirebbe agli editori - mediante il ricorso ad un sistema di compensazione interna fra libri a tiratura ridotta ed a rotazione lenta e libri a forte tiratura ed a rotazione rapida - di continuare a pubblicare una vasta gamma di titoli. Secondo le parti, il prezzo imposto procurerebbe all'editore la stabilità necessaria per immettere sul mercato questo vasto assortimento. L'editore avrebbe la garanzia che le librerie autorizzate o affiliate sarebbero disposte ad accettare nei propri depositi i suoi libri, anche quelli che hanno uno smercio lento, e a promuovere la vendita. Inoltre il prezzo imposto consentirebbe alle piccole e medie case editrici, spesso specializzate in libri commercialmente poco interessanti, di mantenersi nel mercato. Da ultimo, sotto l'aspetto distributivo, i prezzi imposti consentirebbero al libraio di disporre di una riserva importante e diversificata, in quanto i costi inerenti a libri a lenta rotazione possono essere compensati dall'utile procurato dai libri a rapida rotazione. In tal modo, il libraio ha la possibilità di offrire servizi alla clientela e di trasmettere ordini individuali per alcuni clienti. (51) Le argomentazioni delle parti si basano sull'esistenza di un legame fra il principio della compensazione reciproca - quale viene attuato sia dai produttori (cioè gli editori) sia dai distributori (cioè i librai) - e il sistema collettivo di esclusiva di prezzi imposti. La Commissione non può accettare questo argomento in quanto la compensazione reciproca, anche se in questo caso si trattasse di principio valido dal punto di vista economico o commerciale, non dipende necessariamente da un sistema collettivo di esclusiva e di prezzi imposti. La decisione di un editore di compensare entro certi limiti i costi di titoli non particolarmente redditizi dal punto di vista commerciale con i profitti realizzati con i libri a grande diffusione è, in generale, una decisione individuale e indipendente, che ogni editore prende quando fissa i propri prezzi di vendita. Per l'editore in grado di attuare questa scelta economica non è necessario un sistema in base al quale il prezzo di vendita di ogni libro venga da lui fissato per ogni stadio fino a quello finale della distribuzione, cioè la vendita al consumatore, e sia obbligatoriamente applicato da tutti i distributori autorizzati, registrati o affiliati nell'altro Stato. Per gli editori dovrebbe essere sufficiente vendere alcuni libri a forte tiratura dei quali essi possano pubblicare un numero adeguato di copie, cosicché con gli utili relativamente elevati derivanti da tali titoli essi siano in grado di pubblicare titoli di minore diffusione. La Commissione non può accettare che ciò implichi necessariamente un sistema di prezzi imposti, specialmente in quanto l'editore di libri d'interesse generale in pratica non si impegna sovente nella pubblicazione di volumi a tiratura limitata, quali i libri specializzati o opere letterarie di minore diffusione. Né la Commissione può accettare l'argomento di cui sopra per quanto concerne i librai. Nonostante il sistema di prezzi imposti, si è verificata una netta diminuzione del numero delle librerie generali nei Paesi Bassi, parzialmente dovuta all'aumento del numero delle grandi superfici dove vengono venduti esclusivamente libri a grande tiratura e riviste e al netto incremento del fatturato dei club del libro, che generalmente offrono una gamma di libri alquanto limitata. (52) Nel determinare, inoltre, se particolari restrizioni della concorrenza possono essere esentate dal divieto sulle pratiche restrittive ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, il problema fondamentale consiste nell'accertare se con le restrizioni si produrrebbero miglioramenti della situazione che altrimenti non sussisterebbero. Il fatto che il sistema collettivo di prezzi imposti operante oltre le frontiere possa avere vantaggi per taluni operatori attivi in quel mercato non costituisce pertanto un aspetto decisivo. Occorrerebbe infatti dimostrare che, nel normale contesto commerciale e industriale, le singole decisioni di collegare la pubblicazione di titoli commercialmente poco interessanti alla pubblicazione ed alla vendita di libri a forte tiratura non sono possibili o non sono ragionevolmente ammissibili. Si dovrebbe inoltre dimostrare in modo irrefutabile che, in un sistema di libero scambio e di libera determinazione dei prezzi, verrebbe posta in serio pericolo l'esistenza delle case editrici specializzate di minori dimensioni. Viceversa nessuna prova di ciò è stata finora fornita. (53) In ogni caso la Commissione ritiene che i vantaggi obiettivi che potrebbero derivare dall'accordo sono controbilanciati dagli svantaggi dal punto di vista della concorrenza. La Commissione desidera comunque osservare che l'accordo oggetto della presente decisione ha effetti negativi piuttosto che positivi sulla distribuzione dei libri poiché, per quanto concerne il sistema collettivo di prezzi imposti, va osservato che esso elimina qualsiasi concorrenza di prezzi nella distribuzione di un singolo titolo. Questo fatto è particolarmente negativo in quanto, mancando una significativa concorrenza tra diversi titoli, la concorrenza in materia di prezzi di singoli titoli nell'ambito della distribuzione costituisce un mezzo importante di razionalizzazione e di miglioramento del sistema distributivo stesso. B. VANTAGGI PER I CONSUMATORI (54) Le parti hanno affermato che il consumatore fruisce di un'equa parte dei vantaggi risultanti, per la produzione e la distribuzione libraria, dall'applicazione del sistema collettivo di prezzi imposti nel commercio di libri in lingua olandese tra il Belgio e i Paesi Bassi. Per quanto riguarda la produzione o la pubblicazione di libri, le parti interessate hanno sostenuto che è attualmente disponibile una gamma di titoli più vasta di quella che esisterebbe se non venisse applicato il sistema dei prezzi imposti. Tra l'altro, dato che numerosi editori non pubblicano sia libri d'interesse generale, sia libri specializzati ma si limitano a l'uno o all'altro genere, non si ritiene che questa argomentazione sia valida. L'affermazione che i librai non potrebbero o non sarebbero disposti a fornire servizi complementari, come informazioni essaurienti ai clienti o soddisfare ordinazioni singole, se non esistesse un sistema collettivo di prezzi imposti è contestabile. Non c'è motivo perché i librai non siano in grado di svolgere un'attività commerciale normale senza un sistema collettivo di prezzi imposti fintanto che possono ottenere un equo profitto per i servizi che forniscono. Questo sistema inoltre nega al consumatore la possibilità di decidere personalmente se acquistare dei libri ad un prezzo che comprende il costo di servizi oppure se fare i suoi acquisti da un libraio che non fornisce alcun servizio supplementare ma dal quale è possibile acquistare a prezzi più convenienti. Il consumatore paga lo stesso prezzo per un libro in lingua olandese pubblicato nell'altro paese, anche se non desidera fruire di servizi complementari ed è obbligato a pagare il costo di questi servizi anche se non vuole utilizzarli, come sembra sia spesso il caso. (55) Si deve ugualmente far notare che, anche se un'ampia gamma di titoli e la disponibilità di servizi devono essere considerati un beneficio per il consumatore, questi generalmente non beneficia dei vantaggi delle razionalizzazioni che intervengono eventualmente nel commercio librario. I librai non sono autorizzati a concedere sconti ai buoni clienti. Siccome il prezzo del prodotto è, per molti consumatori, un elemento molto importante nella loro decisione di acquisto - e questo riguarda i libri come gli altri prodotti - la Commissione ritiene che il consumatore non fruisce di un'equa quota dei benefici risultanti dall'accordo al quale si riferisce la decisione. (56) Un ulteriore risultato del sistema collettivo di prezzi imposti per libri in lingua olandese è che il gruppo più importante di consumatori, che tende a favorire i libri di maggiore diffusione è costretto a contribuire al costo della pubblicazione di titoli di tiratura limitata, generalmente destinati a una parte più ristretta della popolazione. Valutando di vantaggi e svantaggi relativi di un accordo come quello in questione, non si può accettare che i vantaggi che questo comporta per una piccola minoranza della popolazione superino gli svantaggi che ne derivano per la maggioranza dei consumatori. C. NECESSITÀ DELLE RESTRIZIONI IMPOSTE DALL'ACCORDO (57) Per quanto riguarda la terza condizione dell'articolo 85, paragrafo 3, le parti hanno affermato che il sistema collettivo di prezzi imposti nel commercio di libri in lingua olandese tra Paesi Bassi e Belgio è indispensabile par migliorare la produzione e la distribuzione libraria. Senza tale sistema i librai specializzati perderebbero la maggior parte delle loro vendite di libri di successo a vantaggio dei negozi « cash and carry » e non potrebbero perciò far più fronte ai costi del mantenimento di scorte di titoli a vendita più lenta e dei servizi ausiliari al consumatore, basandosi sui profitti dei libri di grande diffusione. Dovrebbero di conseguenza effettuare tagli drastici nei titoli a vendita lenta che tenevano in deposito. Gli editori non avrebbero così più la certezza di poter vendere questi titoli attraverso i librai e sarebbero meno disposti a pubblicare opere di meno facile lettura. Pertanto, scomparirebbero anche gli editori specializzati di piccola e media dimensione. (58) La Commissione ritiene che per un miglioramento nella produzione e nella distribuzione di libri in lingua olandese, un sistema di prezzi imposti comportante l'imposizione di restrizioni di concorrenza nel commercio tra il Belgio e Paesi Bassi quali quelle contenute nell'accordo che è oggetto della presente decisione, non è indispensabile. Se si è riscontrato in questi ultimi anni un peggioramento nella produzione o nella distribuzione di libri in lingua olandese, questo fenomeno non va posto necessariamente in relazione con la questione dell'esistenza o dell'assenza di un sistema collettivo di prezzi imposti nei due paesi, ma potrebbe anche essere attribuito, in maniera altrettanto giustificata, al peggioramento generale del clima economico. La Commissione ritiene che esistono altri mezzi di cui le parti potrebbero avvalersi per realizzare un miglioramento nella produzione e nella distribuzione dei libri in lingua olandese. (59) La Commissione riconosce inoltre l'importanza che i libri hanno per la cultura insieme al teatro, alla musica, al cinema ed alla pittura. Concorda con le parti sul fatto che non debba venire reso impossibile pubblicare libri di alto valore culturale. D'altro canto non ritiene necessario un sistema collettivo di prezzi imposti per tutte le categorie di libri in commercio fra i due Stati membri. Deve essere possibile trovare altre soluzioni che non pregiudichino la posizione del libro quale veicolo di cultura e che siano più compatibili con le regole della concorrenza del trattato CEE. (60) Per tentare di spiegare la ragione per cui è indispensabile estendere alle Fiandre il sistema di prezzi imposti utilizzato dagli editori olandesi, dal momento che i pretesi miglioramenti della distribuzione ottenuti mediante le regolamentazioni della VBBB producono effetti solo sul territorio olandese e, viceversa, per quanto concerne la regolamentazioni della VBVB, nei confronti dei Paesi Bassi, gli interessati presentano la seguente argomentazione: i Paesi Bassi e le Fiandre, grazie alla loro unità culturale, costituiscono un mercato unico per i libri di lingua olandese. Per salvaguardare l'unicità di tale mercato e consentire lo sviluppo della cultura olandese, è necessario che i prezzi imposti dall'editore siano rispettati non solo all'interno dei paesi interessati, ma anche negli scambi fra i due paesi. Senza un siffatto sistema l'unità culturale delle popolazioni di lingua olandese sarebbe in pericolo. La Commissione ritiene che la soppressione del sistema collettivo di prezzi imposti nel commercio librario fra il Belgio e i Paesi Bassi non pregiudicherà l'unità culturale della regione di lingua olandese. Prescindendo dal fatto che il libro di lingua olandese è solo uno degli elementi di tale unità culturale, l'accordo oggetto della presente decisione è solo uno dei numerosi modi con cui si manifesta l'unità culturale in materia di libri in lingua olandese. Nell'organizzazione della distribuzione libraria occorrerebbe sviluppare maggiormente metodi di cooperazione che, salvaguardando la libertà di espressione degli autori, risultino vantaggiosi per tutte le categorie di lettori e lascino il massimo di libertà possibile ai diversi operatori economici interessati. La Commissione ritiene che non spetti alle imprese o alle associazioni di imprese concludere accordi di carattere culturale, che sono principalmente di competenza dei governi, anche se essa riconosce che le imprese possono validamente contribuire alla diffusione della cultura. La Commissione è certa che gli Stati membri interessati non mancheranno di adottare le misure che si impongono, qualora fosse necessario, onde proteggere certi valori culturali. In tale contesto essa si riferisce fra l'altro al trattato sull'unione linguistica olandese, concluso fra il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi, avente lo scopo di realizzare la più ampia integrazione nel campo della lingua e della letteratura olandese e che prevede inoltre disposizioni nel campo della pubblicazione e della distribuzione di libri. D. ELIMINAZIONE DELLA CONCORRENZA NEI RIGUARDI DI UNA NOTEVOLE PARTE DEI PRODOTTI IN QUESTIONE (61) Infine, le parti hanno dichiarato che il sistema di prezzi imposti nel commercio dei libri in lingua olandese fra il Belgio e i Paesi Bassi non elimina la concorrenza nei riguardi di una notevole parte dei prodotti in questione, poiché, in primo luogo, esiste un gruppo di editori non riconosciuti che non aderisce al sistema collettivo; in secondo luogo, gli editori riconosciuti si trovano in concorrenza reciproca nell'ambito di categorie singole di libri; infine, i rivenditori di libri si trovano in reciproca concorrenza nel campo dell'immagazzinamento, della specializzazione, dei servizi offerti e delle possibilità di ordinazione. (62) Anche se i rivenditori di libri possono in realtà farsi concorrenza sui prezzi dei libri pubblicati da editori non riconosciuti, resta il fatto che la parte di tali editori nel totale delle vendite di libri è molto bassa rispetto a quella degli editori riconosciuti. La grandissima maggioranza dei libri pubblicati in un paese se venduti nell'altro è sottoposta al sistema dei prezzi imposti. Per tutte queste pubblicazioni la concorrenza sui prezzi tra rivenditori di libri è eliminata. L'altra forma di concorrenza - immagazzinamento, specializzazione, servizi offerti e possibilità di ordinazione - deve essere considerata secondaria rispetto alla concorrenza sui prezzi, soprattutto dal punto di vista del consumatore, che non è realmente interessato da libri molto specializzati. La concorrenza fra rivenditori di libri è così soppressa nei riguardi di una notevole parte dei prodotti in questione. Questa conclusione non è in alcun modo influenzata dal fatto che fra gli editori esiste in effetti un certo grado di concorrenza sui prezzi. Tale concorrenza è in ogni caso limitata ad un piccolo numero di titoli o di serie. Di regola, la maggior parte dei libri rappresentano un lavoro del tutto originale, e sono scritti da autori che seguono la loro ispirazione al momento della stesura. Questi libri non sono pertanto comparabili. In un certo numero di casi, certo, la principale caratteristica non è data dalla creatività soggettiva dell'autore, ma piuttosto dall'informazione obiettiva che il libro contiene. I libri che contengono le stesse informazioni obiettive si possono sostituire, in una certa misura, gli uni agli altri, e possono così costituire un mercato singolo. Ma essi rappresentano soltanto una parte limitata del numero totale di libri sul mercato. (63) Dato che le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, non sono soddisfatte, l'accordo notificato non può essere esentato dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. IV APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17 (64) Se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE, essa può, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni d'imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. Come esposto in precedenza, l'accordo notificato concluso fra la VBBB e la VBVB costituisce un'infrazione all'articolo 85. È necessario pertanto obbligare le associazioni d'imprese in questione a porre fine immediatamente e formalmente all'infrazione. (65) Affinché tutte le imprese commerciali del settore librario sappiano con certezza che è stato posto fine effettivamente alle restrizioni in materia di concorrenza istituite mediante l'accordo fra la VBBB e VBVB nel commercio di libri in lingua olandese fra il Belgio e i Paesi Bassi, occorre obbligare le associazioni d'imprese interessate a comunicare per iscritto ai rispettivi membri riconosciuti, autorizzati ed iscritti, che è stato posto fine alle restrizioni in materia di concorrenza contenute nel suddetto accordo e a precisare le conseguenze pratiche che ne derivano per il commercio dei libri in lingua olandese fra il Belgio e i Paesi Bassi. Un progetto di comunicazione in tal senso dovrà essere presentato alla Commissione entro i quattro mesi successivi alla ricezione della presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo fra la Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels e la Vereeniging ter Boverdering van het Vlaamchse Boekwezen, concluso il 21 gennaio 1949 e modificato il 2 luglio 1958, che instaura un sistema collettivo di esclusiva e di prezzi imposti nel commercio di libri in lingua olandese fra il Belgio e i Paesi Bassi, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Articolo 2 La richiesta d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea è respinta. Articolo 3 Le associazioni d'imprese citate nell'articolo 5 sono tenute a porre fine senza indugio all'infrazione constatata nell'articolo 1. Articolo 4 Le associazioni d'imprese di cui all'articolo 5 sono tenute ad informare per iscritto i rispettivi membri riconosciuti, autorizzati ed iscritti della presente decisione, comunicando che è stato posto fine alle restrizioni in materia di concorrenza, instaurate dall'accordo di cui all'articolo 1, e precisando le conseguenze pratiche che ne derivano per il commercio dei libri in lingua olandese fra il Belgio e i Paesi Bassi. Essi trasmetteranno un progetto di comunicazione in tal senso alla Commissione entro i quattro mesi successivi alla ricezione della presente decisione. Articolo 5 La presente decisione è destinata alle seguenti imprese: 1. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Postbus 5475, NL-1007 Al Amsterdam; 2. Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen, Frankrijklei 93, bus 3 B-2000 Antwerpen. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1981. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione