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Document 31981R3731

Regolamento (CEE) n. 3731/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1982 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria

GU L 373 del 29.12.1981, p. 33–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3731/oj

31981R3731

Regolamento (CEE) n. 3731/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1982 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 29/12/1981 pag. 0033


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3731/81 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1981

che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante il periodo dal 1o gennaio fino al 31 dicembre 1982 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 697/71 della Commissione (3) ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; che è necessario fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;

considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per il periodo dal 1o gennaio fino al 31 dicembre 1982 come indicato all'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1982 il valore forfettario nel calcolo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76 per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori e utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana è fissato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.

(3) GU n. L 77 dell'1. 4. 1971, pag. 69.

ALLEGATO

1.2 // // // Destinazione dei prodotti ritirati // ECU/t // // // 1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale: // // a) per le aringhe e gli sgombri: // // - Danimarca // 63 // - Regno Unito // 45 // - altri Stati membri // 20 // b) per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p. // // - Danimarca // 20 // - altri Stati membri // 10 // c) per gli altri prodotti: // // - Danimarca // 50 // - Italia // 40 // - altri Stati membri // 19 // 2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca): // // a) per le sardine e le acciughe // 50 // b) per gli altri prodotti: // // - Irlanda // 35 // - altri Stati membri // 50 // 3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione // 0 // //

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