Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R3661

Regolamento (CEE) n. 3661/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo a misure interinali concernenti l' applicazione degli accordi sui formaggi con l' Austria e la Finlandia

GU L 366 del 22.12.1981, p. 5–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3661/oj

31981R3661

Regolamento (CEE) n. 3661/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo a misure interinali concernenti l' applicazione degli accordi sui formaggi con l' Austria e la Finlandia

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 22/12/1981 pag. 0005 - 0005


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3661/81 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

relativo a misure interinali concernenti l ' applicazione degli accordi sui formaggi con l ' Austria e la Finlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 14 ,

vista la decisione del Consiglio del 19 ottobre 1981 relativa alla conclusione di un accordo d ' insieme a seguito di negoziati e consultazioni tra l ' Austria e la Comunità economica europea sugli scambi di vari prodotti agricoli ,

vista la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1981 relativa alla conclusione di un accordo a seguito di negoziati e consultazioni tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi di vari prodotti agricoli ( 2 ) ;

vista la proposta della Commissione ,

considerando che gli accordi summenzionati prevedono condizioni di importazione particolari per i prodotti in questione e che la loro entrata in vigore deve aver luogo contemporaneamente ; che per gli accordi relativi ai formaggi l ' entrata in vigore è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1982 ;

considerando che data la brevità del tempo ancora disponibile prima di tale data è necessario adottare misure interinali in attesa delle misure prese secondo le procedure abituali per garantire l ' attuazione dei regolamenti di applicazione ;

considerando che , stando così le cose , è necessario che la Commissione adotti , secondo la procedura prevista dall ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , le suddette misure interinali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le misure interinali concernenti l ' applicazione degli accordi sui formaggi con l ' Austria e la Finlandia sono adottare secondo la procedura prevista dall ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1982 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 359 del 15 . 12 . 1981 , pag . 24 .

Top