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Document 31981R3661
Council Regulation (EEC) No 3661/81 of 15 December 1981 on interim measures concerning application of the arrangements with Austria and Finland concerning cheese
Regolamento (CEE) n. 3661/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo a misure interinali concernenti l' applicazione degli accordi sui formaggi con l' Austria e la Finlandia
Regolamento (CEE) n. 3661/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo a misure interinali concernenti l' applicazione degli accordi sui formaggi con l' Austria e la Finlandia
GU L 366 del 22.12.1981, p. 5–5
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1982
Regolamento (CEE) n. 3661/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo a misure interinali concernenti l' applicazione degli accordi sui formaggi con l' Austria e la Finlandia
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 22/12/1981 pag. 0005 - 0005
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3661/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981 relativo a misure interinali concernenti l ' applicazione degli accordi sui formaggi con l ' Austria e la Finlandia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 14 , vista la decisione del Consiglio del 19 ottobre 1981 relativa alla conclusione di un accordo d ' insieme a seguito di negoziati e consultazioni tra l ' Austria e la Comunità economica europea sugli scambi di vari prodotti agricoli , vista la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1981 relativa alla conclusione di un accordo a seguito di negoziati e consultazioni tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi di vari prodotti agricoli ( 2 ) ; vista la proposta della Commissione , considerando che gli accordi summenzionati prevedono condizioni di importazione particolari per i prodotti in questione e che la loro entrata in vigore deve aver luogo contemporaneamente ; che per gli accordi relativi ai formaggi l ' entrata in vigore è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1982 ; considerando che data la brevità del tempo ancora disponibile prima di tale data è necessario adottare misure interinali in attesa delle misure prese secondo le procedure abituali per garantire l ' attuazione dei regolamenti di applicazione ; considerando che , stando così le cose , è necessario che la Commissione adotti , secondo la procedura prevista dall ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , le suddette misure interinali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Le misure interinali concernenti l ' applicazione degli accordi sui formaggi con l ' Austria e la Finlandia sono adottare secondo la procedura prevista dall ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1982 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente P . WALKER ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 359 del 15 . 12 . 1981 , pag . 24 .