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Document 31981R3567
Council Regulation (EEC) No 3567/81 of 3 December 1981 on the application of the EEC-Egypt Cooperation Council Decision No 1/81 replacing the unit of account by the ECU in the Protocol on the definition of ' originating products' and methods of administrative cooperation to the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Arab Republic of Egypt
Regolamento (CEE) n. 3567/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, sull' applicazione della decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto che sostituisce l' unità di conto con l' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d' Egitto
Regolamento (CEE) n. 3567/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, sull' applicazione della decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto che sostituisce l' unità di conto con l' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d' Egitto
GU L 357 del 12.12.1981, p. 5–5
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1983
Regolamento (CEE) n. 3567/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, sull' applicazione della decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto che sostituisce l' unità di conto con l' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d' Egitto
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 12/12/1981 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0101
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0101
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0027
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3567/81 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1981 sull ' applicazione della decisione n . 1/81 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto che sostituisce l ' unità di conto con l ' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto ( 1 ) è stato firmato il 18 gennaio 1977 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978 ; considerando che , in base all ' articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , il Consiglio di cooperazione CEE-Egitto ha adottato la decisione n . 1/81 che modifica il protocollo relativo alle regole d ' origine ; considerando che bisogna applicare nella Comunità questa decisione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La decisione n . 1/81 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto è applicabile nella Comunità . Il testo della decisione è accluso al presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente T . KING DECISIONE N . 1/81 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-EGITTO del 18 dicembre 1981 che sostituisce l ' unità di conto con l ' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE , visto l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto , in particolare il titolo II , visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , qui di seguito denominato « protocollo » , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 1 , e l ' articolo 25 , considerando che l ' unità di conto non corrisponde all ' attuale situazione monetaria internazionale e che è quindi necessario adottare una nuova base comune di valore allo scopo di determinare i casi in cui possono essere utilizzati i formulari EUR 2 al posto dei certificati di circolazione EUR 1 e i casi in cui non è necessario produrre una prova dell ' origine ; considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1981 le Comunità europee hanno introdotto l ' ECU ; considerando che è opportuno utilizzare l ' ECU come base comune di valore ; considerando che , per motivi amministrativi ed economici , tale base comune di valore deve rimanere invariata per un periodo di almeno dur anni e che , di conseguenza , l ' ECU da utilizzarsi deve eccezionalmente essere fissata ad una data di riferimento che deve essere aggiornata ogni due anni , DECIDE : Il protocollo è modificato come segue : 1 . all ' articolo 6 , paragrafo 1 , secondo comma l ' importo « 1000 unità di conto » è sostituito da « 1620 ECU » ; 2 . il testo dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , terzo comma , è sostituito dal testo seguente : « Fino al 30 aprile 1983 incluso , l ' ECU da utilizzare in moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è il controvalore , in moneta nazionale di tale Stato , dell 'ECU in vigore al 1° ottobre 1980 . Per ogni periodo successivo di due anni , essa è il controvalore , in moneta nazionale di tale Stato , dell ' ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell ' anno precedente il periodo di due anni . Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ECU nel presente articolo e nell ' articolo 17 , paragrafo 2 , possono essere introdotti dalla Comunità all ' inizio di ciascun periodo successivo di due anni , se necessario , e devono essere notificati dalla Comunità al comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore . Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espressi nella moneta nazionale di un dato paese . Se la merce è fattura nella moneta di un altro Stato membro della Comunità , lo Stato d ' importazione riconosce l ' importo notificato dallo Stato considerato » ; 3 . all ' articolo 17 , paragrafo 2 , gli importi « 60 unità di conto » e « 200 unità di conto » sono sostituiti rispettivamente da « 105 ECU » e « 325 ECU » . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1982 . Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1981 . Per il Consiglio di cooperazione Il Presidente Michael BUTLER ( 1 ) GU n . L 266 del 27 . 9 . 1978 , pag . 1 .