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Document 31981R3567

    Regolamento (CEE) n. 3567/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, sull' applicazione della decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto che sostituisce l' unità di conto con l' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d' Egitto

    GU L 357 del 12.12.1981, p. 5–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3567/oj

    31981R3567

    Regolamento (CEE) n. 3567/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, sull' applicazione della decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto che sostituisce l' unità di conto con l' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d' Egitto

    Gazzetta ufficiale n. L 357 del 12/12/1981 pag. 0005 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0101
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0027
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0101
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0027


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3567/81 DEL CONSIGLIO

    del 3 dicembre 1981

    sull ' applicazione della decisione n . 1/81 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto che sostituisce l ' unità di conto con l ' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto ( 1 ) è stato firmato il 18 gennaio 1977 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978 ;

    considerando che , in base all ' articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , il Consiglio di cooperazione CEE-Egitto ha adottato la decisione n . 1/81 che modifica il protocollo relativo alle regole d ' origine ;

    considerando che bisogna applicare nella Comunità questa decisione ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    La decisione n . 1/81 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto è applicabile nella Comunità .

    Il testo della decisione è accluso al presente regolamento .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T . KING

    DECISIONE N . 1/81 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-EGITTO

    del 18 dicembre 1981

    che sostituisce l ' unità di conto con l ' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto

    IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE ,

    visto l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto , in particolare il titolo II ,

    visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , qui di seguito denominato « protocollo » , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 1 , e l ' articolo 25 ,

    considerando che l ' unità di conto non corrisponde all ' attuale situazione monetaria internazionale e che è quindi necessario adottare una nuova base comune di valore allo scopo di determinare i casi in cui possono essere utilizzati i formulari EUR 2 al posto dei certificati di circolazione EUR 1 e i casi in cui non è necessario produrre una prova dell ' origine ;

    considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1981 le Comunità europee hanno introdotto l ' ECU ;

    considerando che è opportuno utilizzare l ' ECU come base comune di valore ;

    considerando che , per motivi amministrativi ed economici , tale base comune di valore deve rimanere invariata per un periodo di almeno dur anni e che , di conseguenza , l ' ECU da utilizzarsi deve eccezionalmente essere fissata ad una data di riferimento che deve essere aggiornata ogni due anni ,

    DECIDE :

    Il protocollo è modificato come segue :

    1 . all ' articolo 6 , paragrafo 1 , secondo comma l ' importo « 1000 unità di conto » è sostituito da « 1620 ECU » ;

    2 . il testo dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , terzo comma , è sostituito dal testo seguente :

    « Fino al 30 aprile 1983 incluso , l ' ECU da utilizzare in moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è il controvalore , in moneta nazionale di tale Stato , dell 'ECU in vigore al 1° ottobre 1980 . Per ogni periodo successivo di due anni , essa è il controvalore , in moneta nazionale di tale Stato , dell ' ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell ' anno precedente il periodo di due anni .

    Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ECU nel presente articolo e nell ' articolo 17 , paragrafo 2 , possono essere introdotti dalla Comunità all ' inizio di ciascun periodo successivo di due anni , se necessario , e devono essere notificati dalla Comunità al comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore . Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espressi nella moneta nazionale di un dato paese .

    Se la merce è fattura nella moneta di un altro Stato membro della Comunità , lo Stato d ' importazione riconosce l ' importo notificato dallo Stato considerato » ;

    3 . all ' articolo 17 , paragrafo 2 , gli importi « 60 unità di conto » e « 200 unità di conto » sono sostituiti rispettivamente da « 105 ECU » e « 325 ECU » .

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1982 .

    Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1981 .

    Per il Consiglio di cooperazione

    Il Presidente

    Michael BUTLER

    ( 1 ) GU n . L 266 del 27 . 9 . 1978 , pag . 1 .

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