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Document 31981R3450
Commission Regulation (EEC) No 3450/81 of 2 December 1981 re-establishing the levying of customs duties on other footwear, falling within subheading 64.02 B and originating in the Philippines, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3322/80 apply
Regolamento (CEE) n. 3450/81 della Commissione, del 2 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3450/81 della Commissione, del 2 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
GU L 347 del 3.12.1981, p. 16–16
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Regolamento (CEE) n. 3450/81 della Commissione, del 2 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 03/12/1981 pag. 0016
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3450/81 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1981 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune , originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 , visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) , considerando che , ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C , diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell ' allegato A , nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che , si sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento , non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ; considerando che per le altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 1 700 000 ECU ; che in data 24 novembre 1981 l ' importazione dei suddetti prodotti nella Comunità , originari delle Filippine hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che il Benelux ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario , pertanto , ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti delle Filippine , ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A decorrere dal 6 dicembre 1981 la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari delle Filippine : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 64.02 * Calzature con suole esterne di cuoio naturale , artificiale o ricostituito ; calzature ( non comprese nella voce n . 64.01 ) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale : * * B . altre * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 2 dicembre 1981 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU N . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 114 . ( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .