This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31981R3233
Commission Regulation (EEC) No 3233/81 of 12 November 1981 fixing certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages
Regolamento (CEE) n. 3233/81 della Commissione, del 12 novembre 1981, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche
Regolamento (CEE) n. 3233/81 della Commissione, del 12 novembre 1981, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche
GU L 325 del 13.11.1981, p. 20–21
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1981
Regolamento (CEE) n. 3233/81 della Commissione, del 12 novembre 1981, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 13/11/1981 pag. 0020 - 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0170
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3233/81 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 1981 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1949/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 , visto il regolamento ( CEE ) n . 1188/81 del Consiglio , del 28 aprile 1981 , che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche , nonchù i criteri di fissazione del loro importo e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell ' allegato II del trattato ( 3 ) , in particolare l ' articolo 12 , considerando che l ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 dispone che , a richiesta dell ' interessato , i cereali posti sotto controllo dopo il 1° agosto 1973 possono beneficiare delle restituzioni ; considerando che , a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 i quantitativi di cereali ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente , fissato annualmente per ogni Stato membro interessato ; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente , per le bevande alcoliche interessate , tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati ; che , a seguito delle informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione dell ' articolo 15 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1842/81 della Commissione ( 4 ) , occorre fissare i coefficienti per i periodi dal 1° agosto 1973 al 31 luglio 1981 ; che l ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 prevede che il coefficiente possa essere differenziato secondo i cereali utilizzati ; che i dati di cui dispone la Commissione consentono soltanto la fissazione di un coefficiente per l ' orzo trasformato in malto impiegato nel Regno Unito per la fabbricazione del malto whisky ; considerando che l ' articolo 3 , paragrafo 2 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 prevede che il coefficiente possa essere adeguato se l ' evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile ; che tale valutazione può essere fatta prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per eliminare brevi fluttuazioni non significative ; che un periodo di sei anni precedente l ' anno in questione soddisfa a tale condizione ; che , inoltre , una differenza annua di meno di 1 % tra le rispettive evoluzioni delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non può rivelare una tendenza ad una modificazione sensibile ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 , il coefficiente di cui all ' articolo 3 di detto regolamento applicabile all ' orzo trasformato in malto impiegato nel Regno Unito per la fabbricazione del malto whisky è il seguente : Periodi * Coefficienti * 1° . 8 . 1974 - 31 . 7 . 1974 * 0,723 * 1° . 8 . 1974 - 31 . 7 . 1975 * 0,721 * 1° . 8 . 1975 - 31 . 7 . 1976 * 0,722 * 1° . 8 . 1976 - 31 . 7 . 1977 * 0,727 * 1° . 8 . 1977 - 31 . 7 . 1978 * 0,710 * 1° . 8 . 1978 - 31 . 7 . 1979 * 0,730 * 1° . 8 . 1979 - 31 . 7 . 1980 * 0,719 * 1° . 8 . 1980 - 31 . 7 . 1981 * 0,693 * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 12 novembre 1981 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1981 , pag . 2 . ( 3 ) GU n . L 121 del 5 . 5 . 1981 , pag . 3 . ( 4 ) GU n . L 183 del 3 . 7 . 1981 , pag . 10 .