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Document 31981R3233

    Regolamento (CEE) n. 3233/81 della Commissione, del 12 novembre 1981, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

    GU L 325 del 13.11.1981, p. 20–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3233/oj

    31981R3233

    Regolamento (CEE) n. 3233/81 della Commissione, del 12 novembre 1981, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 13/11/1981 pag. 0020 - 0021
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0170
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0170


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3233/81 DELLA COMMISSIONE

    del 12 novembre 1981

    che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1949/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1188/81 del Consiglio , del 28 aprile 1981 , che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche , nonchù i criteri di fissazione del loro importo e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell ' allegato II del trattato ( 3 ) , in particolare l ' articolo 12 ,

    considerando che l ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 dispone che , a richiesta dell ' interessato , i cereali posti sotto controllo dopo il 1° agosto 1973 possono beneficiare delle restituzioni ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 i quantitativi di cereali ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente , fissato annualmente per ogni Stato membro interessato ; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente , per le bevande alcoliche interessate , tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati ; che , a seguito delle informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione dell ' articolo 15 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1842/81 della Commissione ( 4 ) , occorre fissare i coefficienti per i periodi dal 1° agosto 1973 al 31 luglio 1981 ; che l ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 prevede che il coefficiente possa essere differenziato secondo i cereali utilizzati ; che i dati di cui dispone la Commissione consentono soltanto la fissazione di un coefficiente per l ' orzo trasformato in malto impiegato nel Regno Unito per la fabbricazione del malto whisky ;

    considerando che l ' articolo 3 , paragrafo 2 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 prevede che il coefficiente possa essere adeguato se l ' evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile ; che tale valutazione può essere fatta prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per eliminare brevi fluttuazioni non significative ; che un periodo di sei anni precedente l ' anno in questione soddisfa a tale condizione ; che , inoltre , una differenza annua di meno di 1 % tra le rispettive evoluzioni delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non può rivelare una tendenza ad una modificazione sensibile ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 , il coefficiente di cui all ' articolo 3 di detto regolamento applicabile all ' orzo trasformato in malto impiegato nel Regno Unito per la fabbricazione del malto whisky è il seguente :

    Periodi * Coefficienti *

    1° . 8 . 1974 - 31 . 7 . 1974 * 0,723 *

    1° . 8 . 1974 - 31 . 7 . 1975 * 0,721 *

    1° . 8 . 1975 - 31 . 7 . 1976 * 0,722 *

    1° . 8 . 1976 - 31 . 7 . 1977 * 0,727 *

    1° . 8 . 1977 - 31 . 7 . 1978 * 0,710 *

    1° . 8 . 1978 - 31 . 7 . 1979 * 0,730 *

    1° . 8 . 1979 - 31 . 7 . 1980 * 0,719 *

    1° . 8 . 1980 - 31 . 7 . 1981 * 0,693 *

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 12 novembre 1981 .

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1981 , pag . 2 .

    ( 3 ) GU n . L 121 del 5 . 5 . 1981 , pag . 3 .

    ( 4 ) GU n . L 183 del 3 . 7 . 1981 , pag . 10 .

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