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Documento 31981R3207
Commission Regulation (EEC) No 3207/81 of 10 November 1981 re-establishing the levying of customs duties on other made up articles, woven, products of category 112 (1120), originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3320/80 apply
Regolamento (CEE) n. 3207/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3207/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio
GU L 322 del 11.11.1981, p. 18—19
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Já não está em vigor, Data do termo de validade: 31/12/1981
Regolamento (CEE) n. 3207/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 11/11/1981 pag. 0018
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3207/81 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 1981 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti , della categoria di prodotti n . 112 ( codice 1120 ) , originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3320/80 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3320/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo all ' apertura , alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , considerando che in virtù dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , di detto regolamento , la sospensione dei dazi doganali è accordata , per ciascuna categoria di prodotti , entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B , in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , di detto regolamento , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all ' atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l ' altro di detti paesi o territori , non appena raggiunto , a livello comunitario , il massimale in questione ; considerando che per gli altri manufatti confezionati di tessuti , della categoria di prodotti n . 112 , il massimale è fissato a 14,28 tonnellate ; che alla data del 30 ottobre 1981 le importazioni della Comunità di altri manufatti confezionali di tessuti , della categoria di prodotti n . 112 , originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie , hanno raggiunto , per imputazione , il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento ( CEE ) n . 3320/80 che prevedono il rispetto di un massimale , occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione , nei riguardi della Cina , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A partire dal 14 novembre 1981 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3320/80 del Consiglio , è rispristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari della Cina : Numero di codice * Categoria n . * Voce della tariffa doganale comune * Codice Nimexe ( 1981 ) * Designazione delle merci * * ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * 1120 * 112 * ex 62.05 * * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti : * * * * 62.05-10 ; 30 ; 93 ; 98 * altri manufatti confezionati di tessuti , esclusi quelli delle categorie 113 e 114 * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 10 novembre 1981 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 1 .