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Document 31981R3197

Regolamento (CEE) n. 3197/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, che proroga il dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d' America

GU L 322 del 11.11.1981, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3197/oj

31981R3197

Regolamento (CEE) n. 3197/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, che proroga il dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d' America

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 11/11/1981 pag. 0001


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3197/81 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1981

che proroga il dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d ' America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 del Consiglio , del 20 dicembre 1979 , relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 ) , in particolare l ' articolo 11 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che con il regolamento ( CEE ) n . 2017/81 ( 2 ) , la Commissione ha istituito un dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d ' America ;

considerando che l ' esame dei fatti è ancora terminato ; che la Commissione ha notificato agli esportatori notoriamente interessati il proposito di prorogare il dazio provvisorio per un ulteriore di due mesi ; che gli esportatori che rappresentano la quasi totalità del commercio non hanno presentato obiezioni ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d ' america , istituito con il regolamento ( CEE ) n . 2017/81 è prorogato per un periodo di non oltre due mesi .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Fatti salvi l ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 3017/79 e ogni altra decisione del Consiglio , esso si applica fino all ' entrata in vigore di un atto del Consiglio che istituisca provvedimenti definitivi o , al più tardi , fino alla scadenza di un periodo di un periodo di due mesi a decorrere dal 18 novembre 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 9 novembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

K . BAKER

( 1 ) GU n . L 339 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 195 del 18 . 7 . 1981 , pag . 22 .

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