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Document 31981R3152
Council Regulation (EEC) No 3152/81 of 3 November 1981 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain types of herring falling within subheading ex 16.04 C II
Regolamento (CEE) n. 3152/81 del Consiglio, del 3 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune aringhe della sottovoce ex 16.04 C II
Regolamento (CEE) n. 3152/81 del Consiglio, del 3 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune aringhe della sottovoce ex 16.04 C II
GU L 314 del 4.11.1981, p. 9–9
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Regolamento (CEE) n. 3152/81 del Consiglio, del 3 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune aringhe della sottovoce ex 16.04 C II
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/11/1981 pag. 0009
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3152/81 DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1981 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune aringhe della sottovoce ex 16.04 C II IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 , considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ; considerando che è nell ' interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi , per tali prodotti , solo parzialmente , soprattuto in considerazione dell ' esistenza di una produzione comunitaria ; considerando che , dato che è difficile valutare con esattezza l ' evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati , è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo , fissandone il periodo di validità in funzione dell ' interesse della produzione comunitaria , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1981 , i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sotto menzionati sono sospesi fino al livello del 10 % . N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 16.04 C II * Fianchi di aringhe preparati o conservati nell ' aceto , presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più , il cui peso medio di 10 pezzi è superiore a 1 kg * ex 16.04 C II * Aringhe atlantico-scandinave salate con aggiunta di spezie , presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto di 10 kg o più , il cui peso medio di 5 aringhe intere è superiore a 1 kg * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 3 novembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente N . MARTEN