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Document 31981R3152

Regolamento (CEE) n. 3152/81 del Consiglio, del 3 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune aringhe della sottovoce ex 16.04 C II

GU L 314 del 4.11.1981, p. 9–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3152/oj

31981R3152

Regolamento (CEE) n. 3152/81 del Consiglio, del 3 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune aringhe della sottovoce ex 16.04 C II

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/11/1981 pag. 0009


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3152/81 DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1981

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune aringhe della sottovoce ex 16.04 C II

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 ,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che è nell ' interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi , per tali prodotti , solo parzialmente , soprattuto in considerazione dell ' esistenza di una produzione comunitaria ;

considerando che , dato che è difficile valutare con esattezza l ' evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati , è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo , fissandone il periodo di validità in funzione dell ' interesse della produzione comunitaria ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1981 , i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sotto menzionati sono sospesi fino al livello del 10 % .

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 16.04 C II * Fianchi di aringhe preparati o conservati nell ' aceto , presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più , il cui peso medio di 10 pezzi è superiore a 1 kg *

ex 16.04 C II * Aringhe atlantico-scandinave salate con aggiunta di spezie , presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto di 10 kg o più , il cui peso medio di 5 aringhe intere è superiore a 1 kg *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 3 novembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

N . MARTEN

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