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Document 31981R2799

    Regolamento (CEE) n. 2799/81 della Commissione, del 25 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

    GU L 275 del 29.9.1981, p. 26–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2799/oj

    31981R2799

    Regolamento (CEE) n. 2799/81 della Commissione, del 25 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

    Gazzetta ufficiale n. L 275 del 29/09/1981 pag. 0026


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2799/81 DELLA COMMISSIONE

    del 25 settembre 1981

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali , applicabili nei confronti dei paesi terzi , per taluni prodotti originari della Iugoslavia

    LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto l ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ( 1 ) , in particolare il protocollo n . 1 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 3502/80 del Consiglio , del 22 dicembre 1980 , che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia ( 2 ) , in particolare l ' articolo 1 ,

    considerando che l ' articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l ' importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l ' articolo 2 dell ' accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte , al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

    ( in tonnellate )

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Massimale *

    55.05 * Filati di cotone , non preparati per la vendita al minuto * 3 747 *

    considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Dal 2 ottobre al 31 dicembre 1981 , la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Origine *

    55.05 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * Iugoslavia *

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 25 settembre 1981 .

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 130 del 27 . 5 . 1980 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 43 .

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