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Document 31981R2799
Commission Regulation (EEC) No 2799/81 of 25 September 1981 re-establishing the levying of customs duties applicable to third countries on certain products originating in Yugoslavia
Regolamento (CEE) n. 2799/81 della Commissione, del 25 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
Regolamento (CEE) n. 2799/81 della Commissione, del 25 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
GU L 275 del 29.9.1981, p. 26–26
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Regolamento (CEE) n. 2799/81 della Commissione, del 25 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 29/09/1981 pag. 0026
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2799/81 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 1981 che ripristina la riscossione dei dazi doganali , applicabili nei confronti dei paesi terzi , per taluni prodotti originari della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto l ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ( 1 ) , in particolare il protocollo n . 1 , visto il regolamento ( CEE ) n . 3502/80 del Consiglio , del 22 dicembre 1980 , che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia ( 2 ) , in particolare l ' articolo 1 , considerando che l ' articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l ' importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l ' articolo 2 dell ' accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte , al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi : ( in tonnellate ) Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Massimale * 55.05 * Filati di cotone , non preparati per la vendita al minuto * 3 747 * considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Dal 2 ottobre al 31 dicembre 1981 , la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Origine * 55.05 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * Iugoslavia * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 settembre 1981 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 130 del 27 . 5 . 1980 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 43 .