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Document 31981R2105

Regolamento (CEE) n. 2105/81 della Commissione, del 16 luglio 1981, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 223/77 che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario

GU L 207 del 27.7.1981, p. 1–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2105/oj

31981R2105

Regolamento (CEE) n. 2105/81 della Commissione, del 16 luglio 1981, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 223/77 che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 27/07/1981 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 8 pag. 0277
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 8 pag. 0277


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2105/81 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1981

recante nona modifica del regolamento ( CEE ) n . 233/77 che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio , del 13 dicembre 1976 , relativo al transito comunitario ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 57 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1664/81 ( 3 ) che prevede in particolare l ' utilizzazione degli esemplari di controllo T n . 5 come prova che le merci interessate hanno ricevuto l ' utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta ;

considerando che l ' esperienza ha mostrato la necessità di permettere l ' utilizzazione delle distinte di carico come parte descrittiva dell ' esemplare di controllo T . n . 5 ;

considerando che è opportuno che tali distinte di carico possano , se del caso , essere compilate secondo procedure informatiche ; che in tal caso le tecniche utilizzate rendono possibile , mediante talune garanzie , una maggiore elasticità nella scelta del supporto di tali distinte ,

considerando che è necessario modificare di conseguenza il regolamento ( CEE ) n . 223/77 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 223/77 è così modificato :

1 . L ' articolo 1 , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente :

« 3 . I formulari sui quali è redatto l ' esemplare speciale del documento di transito comunitario , qui di seguito denominato « esemplare di controllo T n . 5 » , che costituisce la prova che le merci in esso descritte hanno ricevuto un ' utilizzazione e/o una destinazione particolare , devono essere conformi , salvo per quanto concerne le dimensioni delle caselle delimitate integralmente o in parte da linee punteggiate , ai modelli che figurano negli allegati VI , VI A e VI B . L ' esemplare di controllo T n . 5 è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 13 bis » .

2 . L ' articolo 2 , paragrafo 4 , è sostituito dal testo seguente :

« 4 . La carta di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 è di colore bianco , salvo per quanto concerne le distinte di carico di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , per le quali il colore della carta è a scelta degli interessati » .

3 . All ' articolo 2 , paragrafo 5 , è aggiunto il seguente capoverso :

« d ) di 297 millimetri su 420 per le distinte di carico T 5 il cui modello figura nell ' allegato VI B . Per quanto concerne la lunghezza , è ammessa una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più » .

4 . L ' articolo 2 , paragrafo 11 , è sostituito dal testo seguente :

« 11 . Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 , 4 , 5 lettera a ) , 6 primo e secondo comma , 9 e 10 , secondo e terzo comma , sono anch ' esse applicabili ai formulari dell ' esemplare di controllo T n . 5 . Tuttavia , i fondo arabescato di cui al paragrafo 2 è di colore blu per le due facciate degli originali degli esemplari di controllo T n . 5 e per il recto degli originali delle distinte T 5 bis e delle distinte di carico T 5 » .

5 . L ' articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 10

Quando l ' applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all ' importazione o all ' esportazione di merci o alla loro circolazione all ' interno della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l ' utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla predetta misura , la prova è costituita dalla presentazione dell ' esemplare di controllo T n . 5 . Per esemplare di controllo T n . 5 s ' intende un esemplare redatto su un formulario T n . 5 , eventualmente completato da uno o più formulari T n . 5 bis , secondo le condizioni di cui all ' articolo 10 bis o da una o più distinte di carico T 5 secondo le condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater » .

6 . I seguenti articoli sono inseriti dopo l ' articolo 10 :

« Articolo 10 bis

1 . Le competenti autorità doganali di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completare l ' esemplare di controllo T n . 5 con una o più distinte T 5 bis , purchù tutti questi formulari riguardino un ' unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto , destinato ad un unico destinatario e che devono ricevere un ' unica utilizzazione e/o destinazione .

2 . In caso di utilizzazione delle distinte T n . 5 bis , l ' impegno dell ' interessato che figura nella casella 108 dell ' esemplare di controllo T n . 5 deve essere cosi redatto : L ' interessato , rappresentato da ... s ' impegna a destinare le merci summenzionate e designate nella ( e ) distinta ( e ) T n . 5 bis qui allegata ( e ) , all ' utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata ( e ) .

3 . Il numero delle distinte T n . 5 bis utilizzate , nonchù i loro numeri di serie stampati sono indicati nella casella 107 dell ' esemplare di controllo T n . 5 che esse accompagnano . Il numero di registrazione dell ' esemplare di controllo T n . 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ogni distinta T 5 bis » .

« Articolo 10 ter

1 . Le competenti autorità doganali di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completare l ' esemplare di controllo T n . 5 con una o più distinte di carico T 5 che riprendono le indicazioni figuranti normalmente nelle caselle 41 , 43 , 49 , da 100 a 103 e 105 del formulario T 5 , purchù tutti questi formulari riguardiano un ' unica spedizione di merci caricate su un unico mezzo di trasporto , destinate ad un unico destinatario e che devono ricevere un ' unica utilizzazione e/o destinazione .

2 . Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T 5 .

Ciascun articolo che figura nella distinta di carico T 5 deve essere preceduto da un numero progressivo e devono essere fornite tutte le indicazioni previste dai titoli di colonne della distinta stessa .

Immediatamente al di sotto dell ' ultima iscrizione , deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi inutilizzati devono essere cancellati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva . Devono essere indicati in basso delle colonne corrispondenti , il numero totale dei pacchi contenenti le merci designate nella lista , il peso lordo e il peso netto totale delle merci stesse .

3 . In caso di utilizzazione di distinte di carico T 5 , le caselle 41 , 43 , 49 , da 100 a 103 e 105 dell ' esemplare di controllo T n . 5 cui si riferiscono devono essere cancellate e questo documento non può essere completato da formulari T 5 bis .

4 . In caso di utilizzazione di distinte di carico T 5 , l ' impegno dell ' interessato che figura nella casella 108 dell ' esemplare di controllo T n . 5 deve essere così redatto : L ' interessato , rappresentato da ... , s ' impegna a destinare le merci designate nella ( e ) distinta ( e ) di carico allegata ( e ) all ' utilizzazione e/o destinazione dichiarata ( e ) .

5 . Il numero di distinte di carico T 5 utilizzate , nonchù i rispettivi numeri di serie stampati devono essere indicati nella casella 107 dell ' esemplare di controllo T n . 5 . Il numero di registrazione dell ' esemplare di controllo T n . 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ciascuna distinta di carico T 5 .

« Articolo 10 quater

1 . L ' autorizzazione di cui all ' articolo 10 ter , paragrafo 1 , può prevedere che le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni , utilizzino distinte di carico T 5 stabilite per mezzo di tale sistema e che , pur comportando l ' insieme delle indicazioni contenute nella distinta il cui modello figura all ' allegato VI B , non corrispondono a tutti i requisiti dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , dell ' articolo 2 , paragrafo 4 , paragrafo 5 , lettera d ) , paragrafo 9 e paragrafo 10 , secondo comma , e paragrafo 11 relativo all ' esigenza del fondo rabescato e al requisito dell ' articolo 10 ter , paragrafo 2 , concernente l ' obbligazione di far precedere ogni articolo della distinta da un numero d ' ordine .

Queste distinte devono però essere concepite e riempite in modo che possano essere utilizzate senza difficoltà dai servizi doganali e da altri servizi interessati .

2 . L ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto alle ditte che offrano tutte le garanzie considerate utili dalle autorità doganali .

Il titolare dell ' autorizzazione risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva , effettuata da qualsiasi persona , delle distinte di carico che egli stabilisce » .

7 . I paragrafi 1 e 2 dell ' articolo 11 sono sostituiti dal testo seguente :

« 1 . L ' esemplare di controllo T n . 5 e , eventualmente , le liste T 5 bis o le distinte di carico T n . 5 sono redatti dall ' interessato in un originale e in almeno una copia . La firma non può essere ottenuta a decalco .

2 . L ' esemplare di controllo T n . 5 e , eventualmente , le distinte T 5 bis o le distinte di carico T 5 devono comportare , per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali , tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria comportante il controllo » .

8 . L ' allegato del presente regolamento è inserito come allegato VI B .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 16 luglio 1981 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 .

( 3 ) GU n . L 166 del 24 . 6 . 1981 , pag . 11 .

Formularie : vedi G.U .

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