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Document 31981R1848
Commission Regulation (EEC) No 1848/81 of 3 July 1981 fixing for the 1981/82 marketing year the minimum price to be paid to producers of cherries and the production aid for cherries preserved in syrup
Regolamento (CEE) n. 1848/81 della Commissione, del 3 luglio 1981, che fissa per la campagna 1981/1982 il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l' aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo
Regolamento (CEE) n. 1848/81 della Commissione, del 3 luglio 1981, che fissa per la campagna 1981/1982 il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l' aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo
GU L 183 del 4.7.1981, p. 25–26
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 19/05/1982
Regolamento (CEE) n. 1848/81 della Commissione, del 3 luglio 1981, che fissa per la campagna 1981/1982 il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l' aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 04/07/1981 pag. 0025
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1848/81 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1981 che fissa per la campagna 1981/1982 il prezzo minimo da pagare ai produttori , nonchù l ' aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1118/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 quater , considerando che , a norma dell ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , il prezzo minimo da pagare ai produttori è calcolato , per gli Stati membri diversi dalla Grecia , tenendo conto : - del livello del prezzo minimo in vigore durante la campagna di commercializzazione precedente , e - dell ' evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ; considerando che , in applicazione di tali criteri , il prezzo minimo per gli Stati membri diversi dalla Grecia viene fissato al livello sotto indicati ; considerando che l ' articolo 3 ter del suddetto regolamento ha definito i criteri per la fissazione dell ' importo dell ' aiuto alla produzione ; che , in applicazione di tali criteri , l ' importo dell ' aiuto viene fissato , per gli Stati membri diversi dalla Grecia , ai livelli sotto indicati ; considerando che , per quanto riguarda la Grecia , l ' articolo 103 dell ' atto di adesione dispone che il prezzo minimo da pagare ai produttori ellenici è stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia ai produttori nazionali nel periodo di riferimento definito all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 41/81 del Consiglio ( 3 ) , adattato per tener conto della differenza tra il prezzo in Grecia e quello fissato per gli altri Stati membri ; considerando che , in applicazione di tali criteri , il prezzo minimo per la Grecia viene fissato ai livelli sotto indicati ; considerando che , per quanto riguarda la Grecia , l ' articolo 103 dell ' atto di adesione definisce i criteri per la fissazione dell ' importo dell ' aiuto alla produzione ; considerando che , in applicazione di tali criteri , l ' importo dell ' aiuto viene fissato , per la Grecia , ai livelli sotto indicati ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato per la campagna 1981/1982 , per 100 kg netti di duroni ed altre ciliegie dolci , partenza piantagione , a 73,04 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ed allo stesso importo per la Grecia . 2 . Per la campagna in causa , l ' importo dell ' aiuto alla produzione per i duroni e le altre ciliegie dolci , senza nocciolo , conservate allo sciroppo , della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato a 32,25 ECU per 100 kg , imballaggio immediato compreso , per gli Stati membri diversi dalla Grecia ed a 20,41 ECU per la Grecia . Questo importo è moltiplicato per il coefficiente 0,90 per ottenere l ' aiuto per i duroni e le altre ciliegie dolci con nocciolo conservate allo sciroppo . Articolo 2 1 . il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato per la campagna 1981/1982 , per 100 kg netti di amarene , partenza piantagione , a : - 82,06 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia , e - 67,815 ECU per la Grecia . 2 . Per la campagna in causa , l ' importo dell ' aiuto alla produzione per le amarene senza nocciolo conservate allo sciroppo , della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune , di cui all ' articolo 3 bis del suddetto regolamento , è fissato , per 100 kg , imballaggio immediato compreso , a : - 30,15 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia , e - 16,75 ECU per la Grecia . Questo importo è moltiplicato per il coefficiente di 0,83 per ottenere l ' aiuto per le amarene con nocciolo conservate allo sciroppo . Articolo 3 1 . L ' aiuto previsto dagli articoli 1 e 2 per la Grecia si applica all ' intera produzione di prodotti trasformati ottenuta da materia prima coltivata in Grecia . 2 . Qualora la trasformazione sia effettuata fuori dello Stato membro nel quale è stata prodotta la materia prima , gli Stati membri forniscono , agli Stati membri che versano l ' aiuto alla trasformazione , gli elementi che permettono di constatare il rispetto del prezzo minimo dovuto ai produttori . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal : - 12 maggio 1981 per i duroni e le altre ciliegie dolci , - 20 maggio 1981 per la amarene conservate allo sciroppo . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 3 luglio 1981 . Per la Commissione Il Presidente Gaston THORN ( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 118 del 30 . 4 . 1981 , pag . 10 . ( 3 ) GU n . L 3 dell ' 1 . 1 . 1981 , pag . 12 .