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Document 31981R1786

Regolamento (CEE) n. 1786/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

GU L 177 del 1.7.1981, p. 32–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1786/oj

31981R1786

Regolamento (CEE) n. 1786/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 01/07/1981 pag. 0032


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1786/81 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1981

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che l ' applicazione dei regolamenti :

- ( CEE ) n . 1785/81 del Consiglio , del 30 giugno 1981 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 2 ) ,

- ( CEE ) n . 1784/81 del Consiglio , del 19 maggio 1981 , che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 3 ) ,

comporta delle modifiche della nomenclature tariffaria ;

considerando che l ' allegato « tariffa doganale comune » del regolamento ( CEE ) n . 950/68 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 853/81 ( 5 ) , deve essere modificato in conseguenza ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' allegato « tariffa doganale comune » del regolamento ( CEE ) n . 950/68 è modificato nel modo seguente :

1 . Il testo della nota complementare n . 2 del capitolo 17 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Per « isoglucosio » ai sensi della sottovoce 17.02 D I s ' intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri , contenente in peso , allo stato secco , almeno 10 % di fruttosio » .

2 . Il testo delle sottovoci 17.02 B e F è sostituito dal testo seguente :

« N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

1 * 2 * 3 * 4 *

17.02 * B . Glucosio e sciroppo di glucosio ; malto-destrina e sciroppo di malto-destrina : * * *

* I . Glucosio e sciroppo di glucosio contenenti , in peso , allo stato secco , 99 % o più di prodotto puro ( a ) : * * *

* a ) Glucosio in polvere cristallina bianca , anche agglomerata * 25 ( P ) * - *

* b ) altri * 25 ( P ) * - *

* II . altri : * * *

* a ) in polvere cristallina bianca , anche agglomerata * 50 ( P ) * - *

* b ) non nominati * 50 ( P ) * - *

* F . Zuccheri e melassi , caramellati : * * *

* I . contenenti , in peso , allo stato secco , 50 % o più di saccarosio * 47 ( P ) * - *

* II . altri : * * *

* a ) in polvere , anche agglomerata * 47 ( P ) * - *

* b ) non nominati * 47 ( P ) * - » *

3 . Il testo della nota complementare 2 del capitolo 21 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Per « isoglucosio » ai sensi della sottovoce 21.07 F III s ' intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri , contenente in peso , allo stato secco , almeno 10 % di fruttosio . » ;

4 . Il testo della sottovoce 21.07 F è sostituito dal testo seguente :

« N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

1 * 2 * 3 * 4 *

21.07 * F . Sciroppi di zucchero , aromatizzati o colorati : * * *

* I . di lattosio * 67 ( P ) * - *

* II . di glucosio e di malto-destrina * 67 ( P ) * - *

* III . di isoglucosio * 67 ( P ) * - *

* IV . altri * 67 ( P ) * - » *

5 . Il testo della sottovoce 23.07 B I è sostituito dal testo seguente :

« N . della tariffa doganale * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali *

1 * 2 * 3 * 4 *

23.07 * B . altre , contenenti isolatamente o assieme , anche mescolati con altri prodotti , amido o fecola , glucosio o sciroppo di glucosio , malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II , e prodotti lattiero-caseari : * * *

* I . Contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio , o malto-destrina o sciroppo di malto-destrina : * * *

* a ) non contenenti amido o fecola o aventi tenore , in peso , di tali materie inferiore o uguale a 10 % : * *

* 1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore o uguale o 10 % * 15 ( P ) * - *

* 2 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % * 15 ( P ) * - *

* 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % * 15 ( P ) * - *

* 4 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % * 15 ( P ) * - *

* b ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % : * * *

* 1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % * 15 ( P ) * - *

* 2 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % * 15 ( P ) * - *

* 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % * 15 ( P ) * - *

* c ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 30 % : * * *

* 1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % * 15 ( P ) * - *

* 2 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % * 15 ( P ) * - *

* 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % * 15 ( P ) * - *

* II . non contenenti nù amido o fecola , nù glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari * 15 ( P ) * - *

* C . non nominati * 15 * - » *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile decorrere dal 1° luglio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 19 maggio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . F . van der MEI

( 1 ) GU n . C 101 del 4 . 5 . 1981 , pag . 58 .

( 2 ) Vedi pag . 4 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 90 del 4 . 4 . 1981 , pag . 8 .

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