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Document 31981R1214

    Regolamento (CEE) n. 1214/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, relativo alle importazioni di conserve di funghi di coltivazione originari di taluni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80

    GU L 123 del 7.5.1981, p. 18–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/05/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1214/oj

    31981R1214

    Regolamento (CEE) n. 1214/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, relativo alle importazioni di conserve di funghi di coltivazione originari di taluni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 07/05/1981 pag. 0018


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1214/81 DELLA COMMISSIONE

    del 6 maggio 1981

    relativo alle importazioni di conserve di funghi di coltivazione originari di taluni paesi terzi e che abroga i regolamenti ( CEE ) n . 1218/80 ( CEE ) n . 1219/80

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3454/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 2 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1203/80 del Consiglio , del 13 maggio 1980 , che deroga al regolamento ( CEE ) n . 516/77 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 3 ) , in particolare l ' articolo 1 , paragrafo 2 ,

    considerando che , per il 1980 , i principali paesi fornitori di conserve di funghi di coltivazione si sono impegnati a controllare le loro esportazioni di tale prodotto verso la Comunità ; che , per facilitare il rispetto di tale impegno , i regolamenti ( CEE ) n . 1218/80 ( 4 ) e ( CEE ) n . 1219/80 ( 5 ) della Commissione hanno previsto che il rilascio del titolo d ' importazione è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione emesso dai suddetti paesi fornitori ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 796/81 della Commissione ( 6 ) ha adottato , per il secondo trimestre 1981 , un regime di salvaguardia che non esige la presentazione dei suddetti documenti di esportazione ; che è pertanto opportuno non applicare l ' articolo 3 bis , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2104/75 della Commissione ( 7 ) e prevedere l ' abrogazione dei regolamenti ( CEE ) n . 1218/80 e ( CEE ) n . 1219/80 ;

    considerando che taluni importatori sono tuttavia ancora in possesso di documenti di esportazione rilasciati nel 1980 dalla Repubblica popolare di Cina ; che dall ' esame delle informazioni relative ai suddetti titoli , comunicate alla Commissione in conformità delle disposizioni dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 473/81 della Commissione ( 8 ) , risulta che è opportuno dar seguito , derogando al regolamento ( CEE ) n . 796/81 , alle domande di titoli di importazione accompagnati dai suddetti documenti , senza sottoporre tali importazioni alla riscossione dell ' importo supplementare previsto dal predetto regolamento ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . In deroga alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 796/81 , si dà seguito alle domande di titoli d ' importazione per le conserve di funghi di coltivazione della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune , che sono accompagnate da un documento di esportazione rilasciato nel 1980 in conformità del regolamento ( CEE ) n . 1218/80 ed una copia del quale sia stata presentata all ' organismo competente nel termine previsto dall ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 473/81 .

    2 . Le domande di titoli d ' importazione di cui al paragrafo 1 debbono essere presentate non oltre il 17 maggio 1981 .

    3 . I quantitativi importati in base ai titoli di cui sopra non sono soggetti alla riscossione dell ' importo supplementare di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 796/81 .

    Articolo 2

    L ' articolo 3 bis , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2104/75 non si applica .

    Articolo 3

    Dal 1° aprile 1981 i regolamenti ( CEE ) n . 1218/80 e ( CEE ) n . 1219/80 sono abrogati .

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successiv alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 6 maggio 1981 .

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 16 .

    ( 3 ) GU n . L 122 del 15 . 5 . 1980 , pag . 3 .

    ( 4 ) GU n . L 122 del 15 . 5 . 1980 , pag . 34 .

    ( 5 ) GU n . L 122 del 15 . 5 . 1980 , pag . 36 .

    ( 6 ) GU n . L 85 del 28 . 3 . 1981 , pag . 8 .

    ( 7 ) GU n . L 214 del 12 . 8 . 1975 , pag . 20 .

    ( 8 ) GU n . L 51 del 26 . 2 . 1981 , pag . 12 .

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