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Document 31981R0536

    Regolamento (CEE) n. 536/81 della Commissione, del 27 febbraio 1981, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di determinate macchine utensili originarie del Giappone

    GU L 54 del 28.2.1981, p. 62–62 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1983; abrogato da 31983R0653

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/536/oj

    31981R0536

    Regolamento (CEE) n. 536/81 della Commissione, del 27 febbraio 1981, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di determinate macchine utensili originarie del Giappone

    Gazzetta ufficiale n. L 054 del 28/02/1981 pag. 0062 - 0062


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 536/81 DELLA COMMISSIONE

    del 27 febbraio 1981

    che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di determinate macchine utensili originarie del Giappone

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 926/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 ,

    previa consultazione all ' interno del comitato contemplato nel precitato regolamento ,

    considerando che le importazioni comunitarie di determinate macchine utensili , originarie del Giappone , sono aumentate negli ultimi anni in notevole proporzione ;

    considerando che , di conseguenza , la Comunità ha interesse ad istituire un controllo comunitario di tali importazioni ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Le importazioni nella Comunità di determinate macchine utensili , di cui ai codici Nimexe 84.45-12 , 14 , 16 , 36 , 37 , 51 , 64 , 94 , originarie del Giappone , sono sottoposte ad un controllo comunitario secondo le modalità stabilite dall ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera a ) , e dall ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 926/79 , nonchù dal presente regolamento .

    Articolo 2

    Le comunicazioni degli Stati membri sui risultati del controllo effettuato nel corso di ciascun mese vengono trasmesse alla Commissione nei primi venti giorni del mese successivo e vengono ripartite in base ai codici Nimexe .

    Articolo 3

    la colonna 3 dell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 926/79 viene completata con l ' indicazione « EUR » , in corrispondenza dei codici Nimexe 84.45-12 , 14 , 16 , 36 , 37 , 51 , 64 , 94 .

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1981 ed è valido fino al 31 dicembre 1981 . Esso si applica alle importazioni effettuate don decorrenza 1° gennaio 1981 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 27 febbraio 1981 .

    Per la Commissione

    Étienne DAVIGNON

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 131 del 29 . 5 . 1979 , pag . 15 .

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