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Document 31981R0536
Commission Regulation (EEC) No 536/81 of 27 February 1981 introducing Community surveillance of imports of certain machine tools originating in Japan
Regolamento (CEE) n. 536/81 della Commissione, del 27 febbraio 1981, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di determinate macchine utensili originarie del Giappone
Regolamento (CEE) n. 536/81 della Commissione, del 27 febbraio 1981, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di determinate macchine utensili originarie del Giappone
GU L 54 del 28.2.1981, p. 62–62
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1983; abrogato da 31983R0653
Regolamento (CEE) n. 536/81 della Commissione, del 27 febbraio 1981, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di determinate macchine utensili originarie del Giappone
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 28/02/1981 pag. 0062 - 0062
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 536/81 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1981 che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di determinate macchine utensili originarie del Giappone LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 926/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , previa consultazione all ' interno del comitato contemplato nel precitato regolamento , considerando che le importazioni comunitarie di determinate macchine utensili , originarie del Giappone , sono aumentate negli ultimi anni in notevole proporzione ; considerando che , di conseguenza , la Comunità ha interesse ad istituire un controllo comunitario di tali importazioni , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Le importazioni nella Comunità di determinate macchine utensili , di cui ai codici Nimexe 84.45-12 , 14 , 16 , 36 , 37 , 51 , 64 , 94 , originarie del Giappone , sono sottoposte ad un controllo comunitario secondo le modalità stabilite dall ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera a ) , e dall ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 926/79 , nonchù dal presente regolamento . Articolo 2 Le comunicazioni degli Stati membri sui risultati del controllo effettuato nel corso di ciascun mese vengono trasmesse alla Commissione nei primi venti giorni del mese successivo e vengono ripartite in base ai codici Nimexe . Articolo 3 la colonna 3 dell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 926/79 viene completata con l ' indicazione « EUR » , in corrispondenza dei codici Nimexe 84.45-12 , 14 , 16 , 36 , 37 , 51 , 64 , 94 . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1981 ed è valido fino al 31 dicembre 1981 . Esso si applica alle importazioni effettuate don decorrenza 1° gennaio 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 27 febbraio 1981 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 131 del 29 . 5 . 1979 , pag . 15 .