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Document 31981R0002

    Regolamento (CEE) n. 2/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per la campagna 1980/1981, i prezzi d' intervento ed il prezzo di riferimento applicabili in Grecia nei settori dei cereali e del riso

    GU L 1 del 1.1.1981, p. 4–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2/oj

    31981R0002

    Regolamento (CEE) n. 2/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per la campagna 1980/1981, i prezzi d' intervento ed il prezzo di riferimento applicabili in Grecia nei settori dei cereali e del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 001 del 01/01/1981 pag. 0004 - 0005


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2/81 DEL CONSIGLIO

    del 1° gennaio 1981

    che fissa , per la campagna 1980/1981 , i prezzi d ' intervento ed il prezzo di riferimento applicabile in Grecia nei settori dei cereali e del riso

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto l ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 60 , lettera a ) , e l ' articolo 72 , paragrafo 1 ,

    vista la proposta della commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 58 , paragrafo 2 , dell ' atto di adesione , fino al primo dei ravvicinamenti , i prezzi da applicare in Grecia sono fissati secondo le regole previste dall ' organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire prezzi di mercato equivalenti a quelli conseguiti , durante un periodo rappresentativo , sotto il regime nazionale precedente ; che , a norma dell ' articolo 96 e dell ' articolo 102 dell ' atto di adesione , tale disposizione si applica nei settori dei cereali e del riso ai prezzi d ' intervento , e per il frumento tenero , al prezzo di riferimento ;

    considerando che il regime greco dei prezzi garantiti è comparabile a quello della Comunità a nove ; che è pertanto giustificato determinare come periodo rappresentativo ai sensi del predetto articolo 58 , paragrafo 2 , la campagna 1980/1981 ;

    considerando che la conversione dei prezzi greci in ECU in base alla situazione monetaria attuale dà luogo ad una differenza che , per i cereali da foraggio , deve essere considerata come minima ai sensi dell ' articolo 60 , lettera a ) , dell ' atto di adesione ; che è pertanto opportuno applicare per la Grecia , a partire dal 1° gennaio 1981 , i prezzi comuni per l ' orzo ed il granturco ; che per il frumento e la segala l ' applicazione delle disposizioni dell ' articolo 58 , paragrafo 2 , dell ' atto di adesione determina in livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni ;

    considerando che per il frumento tenero da foraggio , il prezzo d ' intervento applicabile in Grecia deve rispecchiare , rispetto al prezzo di riferimento fissato per il frumento tenero panificabile per tale paese , la stessa relazione esistente tra questi due prezzi nella Comunità a nove ;

    considerando che per quanto riguarda il riso la Grecia ha fissato quattro prezzi garantiti a differenti livelli ; che tale sistema non è compatibile con le norme comunitarie , in quanto queste prevedono un solo prezzo d ' intervento ; che la presa in considerazione di un prezzo unico medio , ponderato in funzione della produzione , dà luogo ad una differenza di prezzo minima ; che ciò giustifica l ' applicazione , a partire dal 1° gennaio 1981 , del regime dei prezzi comuni nel settore del riso ; che infatti tale regime , che prevede altresì prezzi d ' entrata superiori a quelli greci , consente ai produttori greci di conseguire prezzi di mercato equivalenti quelli conseguiti sotto il regime nazionale ;

    considerando che i prezzi fissati dal presente regolamento sono applicabili a partire dal 1° gennaio 1981 ; che è pertanto opportuno includervi le maggiorazioni mensili stabilite dai regolamenti ( CEE ) n . 1875/80 ( 2 ) e ( CEE ) n . 1876/80 ( 3 ) ed applicabili per il mese di gennaio 1981 ; che tali prezzi formano oggetto , per il resto della campagna 1980/1981 , delle maggiorazioni mensili previste dai suddetti regolamenti ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    I prezzi d ' intervento ed il prezzo di riferimento applicabili in Grecia nel settore dei cereali e del riso per la campagna 1980/1981 sono stabiliti in allegato .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 1° gennaio 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D . F . VAN DER MEI

    ( 1 ) GU n . C 346 del 31 . 12 . 1980 .

    ( 2 ) GU n . L 184 del 17 . 7 . 1980 , pag . 10 .

    ( 3 ) GU n . L 184 del 17 . 7 . 1980 , pag . 12 .

    ALLEGATO

    ( ECU/tonnellate )

    * Prezzo di base * Maggiorazione mensile gennaio 1981 * Prezzi gennaio 1981 ( 1 ) *

    Frumento tenero * * * *

    Prezzo d ' intervento * 155,58 * 9,35 * 165,33 *

    Prezzo di riferimento * 163,02 * 9,35 * 172,37 *

    Frumento duro * * * *

    Prezzo d ' intervento * 232,88 * 10,00 * 242,88 *

    Segala * * * *

    Prezzo d ' intervento * 156,37 * 9,35 * 165,72 *

    Orzo/granturco * * * *

    Prezzo d ' intervento * 155,88 * 9,35 * 165,23 *

    Riso * * * *

    Prezzo d ' intervento * 233,71 * 9,24 * 242,95 *

    ( 1 ) I suddetti prezzi formano oggetto delle maggiorazioni mensili che si applicano per il resto della campagna , in conformità dei regolamenti ( CEE ) n . 1875/80 e ( CEE ) n . 1876/80 .

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