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Document 31981D0881
81/881/EEC: Commission Decision of 28 September 1981 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV.29.988 - Italian flat glass) (Only the Italian text is authentic)
81/881/CEE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 1981, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.988 - Vetro piano in Italia) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
81/881/CEE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 1981, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.988 - Vetro piano in Italia) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 326 del 13.11.1981, p. 32–43
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
In force
81/881/CEE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 1981, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.988 - Vetro piano in Italia) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 13/11/1981 pag. 0032 - 0043
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 1981 relativa ad una procedura di applicazione dell ' articolo 85 del trattato CEE ( IV/29.988 - Vetro piano in Italia ) ( Il testo in lingua italiana è il solo facente fede ) ( 81/881/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 85 , visto il regolamento n . 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gli articoli 1 , 3 e 4 , vista la procedura iniziata d ' ufficio dalla Commissione il 22 gennaio 1980 nei confronti delle società Fabbrica pisana SpA di Pisa , Società italiana vetro SpA di San Salvo ( Chieti ) , Vernante Pennitalia SpA di Cuneo , nonchù dell ' Istituto sviluppo vetro di Milano , dell ' Associazione sviluppo vetro Italia centrale di Ancona e dell ' Associazione meridionale del vetro in lastre di Catania , per accordi e decisioni d ' associazione riguardanti il mercato del vetro piano in Italia , dopo aver sentito le imprese interessate conformemente all ' articolo 19 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 e all disposizioni del regolamento n . 99/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963 ( 2 ) , visto il parere del Comitato consultivo in materia d ' intese e di posizioni dominanti formulato , conformemente all ' articolo 10 del regolamento n . 17 , il 16 giugno 1981 , I I FATTI Considerando che i fatti possono essere riassunti come segue : A . LE IMPRESE I . Le associazioni L ' Istituto sviluppo vetro ( ISVE ) è stato creato nel 1975 a Milano dalle più importanti imprese dell ' Italia settentrionale specializzate nella vendita all ' ingrosso del vetro piano . Esso è stato sciolto con decisione dell ' assemblea generale del 13 marzo 1979 . Il mercato controllato dalle imprese associate comprendeva oltre il 50 % del vetro piano commercializzato nell ' Italia settentrionale . L ' Associazione sviluppo vetro Italia centrale ( ASVIC ) è stata creata il 24 luglio 1976 ad Ancona dai più importanti grossisti delle seguenti regioni : Umbria , Marche , Emilia-Romagna e Toscana . Essa è stata sciolta con una decisione del consiglio d ' amministrazione il 20 aprile 1979 . La procedura inizialmente avviata nei confronti delle due associazioni è stata proseguita nei confronti delle imprese che ne hanno fatto parte durante il periodo di validità degli accordi . L ' Associazione meridionale del vetro in lastre ( AMVL ) , creata l ' 11 settembre 1976 a Catania , raggruppa i più importanti grossisti dell ' Italia meridionale . Le sua sfera di attività si estende anche ad alcune regioni dell ' Italia centrale , in particolare a quella di Roma . Essa interessa oltre il 50 % del mercato del vetro piano nelle regioni interessate . Queste associazioni , che hanno adottato statuti e regolamenti rigorosamente identici e non hanno scopi di lucro , perseguono i seguenti obiettivi : - sviluppare una politica di acquisti che garantisca agli associati le migliori condizioni contrattuali ; - assicurare la distribuzione e la trasformazione del vetro piano nel modo più economico . La durata di queste associazioni è stata fissata a cinque anni , con possibilità di proroga . Le condizioni per l ' ammissione sono le seguenti : - essere imprese di distribuzione e di trasformazione del vetro piano ; - soddisfare a determinati requisiti di solvibilità e di moralità commerciale ; - ottenere l ' approvazione dei due terzi almeno dei membri del consiglio direttivo . II . Le società 1 . La Fabbrica pisana SpA ( in appresso denominata « Fabbrica pisana » ) , con sede a Pisa e con un capitale sociale di 11 934 500 000 lire , è una filiale al 100 % di Saint-Gobain Industries , società del gruppo Saint-Gobain/Pont-à-Mousson . Questo gruppo , che figura fra i più importanti gruppi industriali del mondo , comprende 134 società in 17 paesi . È strutturato in sei dipartimenti industriali e commerciali , ciascuno dei quali dipende da una società finanziaria , controllata al 100 % da Saint-Gobain/Pont-à-Mousson . Il gruppo possiede in Italia , oltre a Fabbrica pisana , le seguenti società , tutte operanti , a diverso titolo , sul mercato del vetro : Vetreria milanese Lucchini-Perego , Vetreria italiana Balzaretti-Modigliani , Vetreria Luigi Fontana , Vetrerie riunite Bordoni-Miva . La Vetreria Luigi Fontana di Milano con la propria filiale Felice Quentin di Firenze rappresenta il più importante trasformatore-grossista sul mercato italiano . Il gruppo Saint-Gobain/Pont-à-Mousson occupa circa 110 000 persone , di cui 69 000 lavorano nel comparto denominato « delle costruzioni » , che comprende le fabbriche che producono il vetro . La società Saint-Gobain Industries , che è a capo del suddetto comparto delle « costruzioni » , controllata 25 filiali fra le quali Fabbrica pisana in Italia , che occupa circa 3 000 persone . Questa ultima società dispone di stabilimenti a Caserta , Pisa , Savigliano e Torino , che producono le seguenti categorie di vetro : - vetro float , chiaro e colorato ( blu , ambra , bronzo , verde , grigio ) ; - vetro greggio , chiaro e colorato , compreso il vetro profilato a « U » ; - prodotti trasformati per la costruzione ( BIVER ) . La 2 . La società italiana vetro SpA ( in appresso denominata « SIV » ) , con sede a Roma e con capitale di 28 000 000 000 di lire , è una società controllata dallo Stato . Essa è stata creata nel maggio 1962 dall ' Ente finanziamento industria meccanica di Roma ( in appresso denominato « EFIM » ) e dalla Società finanziamenti idrocarburi SpA di Milano ( in appresso denominata « SOFID » ) . Attualmente la SOFID e la Società mineraria carbonifera sarda ( in appresso denominata « MCS » ) , filiale del gruppo EFIM , detengono la totalità del capitale di SIV , in ragione del 50 % ciascuna . Sino al maggio 1974 , SIV disponeva esclusivamente d ' impianti per la produzione del vetro per finestre ( vetro stirato ) . La produzione è stata progressivamente ridotta a 38 000 tonnellate annue per cessare definitivamente nel settembre 1975 . A partire dal maggio 1974 , è stata avviata una linea di produzione per il vetro float , della capacità di 120 000 tonnellate annue . Inoltre , dal 1979 è entrata in funzione una linea float di proprietà della società Flovetro SpA , filiale comune al 50 % di SIV e Fabbrica pisana , con una capacità produttiva di 120 000 tonnellate annue , che le due società si dividono in parti uguali fra di loro . SIV controllo anche due filiali di trasformazione , la ILVEd SpA di San Salvo , specializzata nella produzione di specchi e la Vetroeuropa SpA di Torino , specializzata nel vetro di sicurezza . SIV , i cui impianti sono localizzati a San Salvo ( Chieti ) con 3 500 addetti , produce attualmente vetro float , vetro greggio e vetro trasformato ( sicurezza e isolamento ) . La rete di vendita di SIV Europa comprende una filiale per la zona est ( SIV-Deutschland , a Francoforte ) e una filiale per la zona ovest ( SIV-France , a Parigi ) . 3 . Vernante Pennitalia SpA , il cui capitale sociale è di 16 106 700 000 lire e che ha sede a Cuneo , è nata dalla fusione , avvenuta il 30 novembre 1974 , fra la società « Vernante » e la società « Pennitalia » , filiale italiana di PPG-Industries Inc . , di Pittsburgh ( USA ) . Il capitale sociale di Vernante Pennitalia è diviso fra PPG Industries ( 80,5 % ) , i precedenti azionisti di Vernante ( 17,5 % ) e Montedison ( 2 % ) . Questa società produce vetro float , vetro stirato e vetro greggio ; essa provvede anche alla loro trasformazione in prodotti finiti . Inoltre , Vernante Pennitalia controlla integralmente la Pennitalia Securglas SpA , la cui sede sociale ed i cui stabilimenti sono ubicati a Roccasecca di Frosinone ; questa società produce essenzialmente vetri speciali per l ' industria automobilistica . B . I PRODOTTI E LA SITUAZIONE DEL MERCATO 1 . Nella presente procedura , i prodotti in questione sono rappresentati dalle diverse varietà di vetro piano . Si possono infatti distinguere tre tipi fondamentali di vetro piano , in base al processo di fabbricazione utilizzato : - il vetro stirato , che si presenta come una lamina incolore e trasparente , utilizzata per produrre vetro per finestre ; - il vetro greggio , che si presenta in una lamina ineguale , non trasparente ma traslucida , ottenuta per laminazione ; - il cristallo , che si presenta in una lamina trasparente le cui facce sono di un parallelismo quasi perfetto ; pu ò essere ottenuto mediante due procedimenti la colata continua e il « float » . Questo secondo procedimenti è utilizzato da SIV , Fabbrica pisana e Vernante Pennitalia . Tutte le varietà di vetro piano sono prodotte in spesiori diversi e possono essere chiare e colorate , ma per motivi tecnici non è opportuno utilizzare lo stesso forno per la produzione di più varietà . 2 . Il vetro float ha cominciato ad essere prodotto su scala industriale agli inizi degli anni Sessanta : grazie alle sue caratteristiche ed ai costi di produzione relativamente bassi rispetto alla qualità , esso ha rapidamente sostituito gli altri tipi di vetro piano . Inoltre , grazie alla molteplicità delle sue utilizzazioni , si può contare su un ' ulteriore incremento del suo consumo in un prossimo futuro . 3 . Cionondimeno , nonostante il rapporto qualità/prezzo sia nettamente favorevole al vetro float , rilevanti quantitativi di vetro greggio e di vetro stirato sono ancora venduti in Italia , il primo grazie alla sua struttura fisica che lo rende particolarmente idoneo per determinate utilizzazioni , ed il secondo grazie ad un costo di produzione abbastanza contenuto , dovuto al fatto che gli investimenti effettuati sono già stati completamente ammortizzati . 4 . La clientela dei produttori di vetro piano , facendo astrazione dai fabbricanti di autoveicoli che assorbono il 95 % del vetro float destinato a questo settore , è costituita essenzialmente da grossisti e trasformatori . Taluni grossisti , relativamente poco numerosi , si limitano a rivendere il vetro senza alcuna trasformazione , mentre altri dispongono anche di impianti per il taglio e per le prime operazioni sul vetro . L ' attività dei trasformatori consiste nella fabbricazione di vetri di sicurezza , vetri isolanti , specchi , ecc . , per l ' edilizia e per l ' industria del mobile . 5 . La tabella seguente contiene i dati statistici riguardanti la produzione , l ' importazione e l ' esportazione di vetro piano in Italia , per gli anni dal 1974 al 1978 , per i tre tipi di vetro piano , ossia il vetro greggio , il vetro stirato e il vetro float . Dati statistici sul vetro piano ( 1 ) ( in tonnellate ) Prodotto * Anno * Produzione * Importazione * CEE * % C . A . * Extra CEE * % C . A . * Esportazione * CEE * % Pr . * Extra CEE * % Pr . * Consumo apparente * * 1974 * 282 695 * 58 230 * 19,5 * 32 159 * 10,8 * 53 102 * 17,9 * 23 652 * 7,9 * 296 330 * * 1975 * 164 311 * 15 990 * 11,1 * 28 041 * 19,4 * 52 040 * 31,6 * 12 250 *7,4 * 144 052 * Vetro stirato * 1976 * 103 626 * 46 528 * 28,1 * 55 507 * 33,5 * 32 819 * 31,6 * 7 523 * 7,2 * 165 319 * * 1977 * 100 035 * 50 952 * 29,3 * 56 544 * 32,5 * 33 150 * 33,1 * 5 935 * 5,9 * 173 788 * * 1978 * 92 615 * 38 607 * 24,9 * 46 672 * 30,1 * 17 759 * 19,1 * 5 380 * 5,8 * 154 755 * * 1974 * 127 982 * 23 819 * 15,4 * 6 391 * 15,4 * 6 391 * 4,1 * 2 651 * 2,0 * 1 895 * 1,4 * 153 736 * * 1975 * 77 668 * 20 752 * 20,9 * 5 680 * 5,7 * 2 806 * 3,6 * 2 200 * 2,8 * 99 094 * Vetro greggio * 1976 * 77 724 * 22 115 * 20,2 * 12 403 * 11,3 * 2 108 * 2,7 * 3 058 * 3,2 * 108 963 * * 1977 * 70 910 * 25 783 * 26,1 * 10 262 * 10,3 * 2 453 * 3,4 * 5 757 * 8,1 * 93 750 * * 1978 * 77 983 * 37 571 * 32,8 * 9 040 * 7,9 * 3 632 * 4,6 * 6 741 * 8,6 * 114 221 * * 1974 * 203 000 * 30 169 * 14,2 * 10 912 * 5,1 * 25 233 * 12,4 * 6 975 * 3,4 * 211 873 * * 1975 * 270 849 * 9 697 * 4,3 * 1 447 * 0,6 * 48 188 * 17,7 * 12 999 * 4,8 * 220 806 * Vetro flottato * 1976 * 390 786 * 27 536 * 7,8 * 1 567 * 0,4 * 54 913 * 14,0 * 13 257 * 3,3 * 351 719 * * 1977 * 383 238 * 49 114 * 12,8 * 8 535 * 2,2 * 47 426 * 12,3 * 12 407 * 3,2 * 381 054 * * 1978 * 393 799 * 65 842 * 16,6 * 4 107 * 1,0 * 47 549 * 12,0 * 19 799 * 5,0 * 396 409 * * 1974 * 613 677 * 112 218 * 16,9 * 49 462 * 7,4 * 80 895 * 13,1 * 32 522 * 5,3 * 661 939 * * 1975 * 512 828 * 46 438 * 10,0 * 35 168 * 7,5 * 103 034 * 20,0 * 27 449 * 5,3 * 463 951 * Vetro piano in totale * 1976 * 572 136 * 95 171 * 15,4 * 69 477 * 11,1 * 89 840 * 15,7 * 28 838 * 5,0 * 624 114 * * 1977 * 554 183 * 125 849 * 19,4 * 75 341 * 11,6 * 23 029 * 14,9 * 24 099 * 4,3 * 648 245 * * 1978 * 564 397 * 142 020 * 21,3 * 58 819 * 8,9 * 68 940 * 12,2 * 31 920 * 5,6 * 665 376 * ( 1 ) Elaborazione in base a dati statistici dell ' Istituto italiano di statistica e della Nimexe dell ' ISCE . 6 . Le quote di mercato dei produttori italiani , per il complesso del mercato del vetro piano in Italia , sono state , durante il periodo di validità degli accordi , almeno le seguenti : Fabbrica pisana : 20 % , SIV ; 14 % , Vernante Pennitalia : 14 % , Fabbrica Sciarra : 3 % , Vetro-Coke : 3 % ; il fabbisogno restante è stato coperto dalle importazioni . Circa il 50% di queste importazioni , soprattutto di vetro float , sono state effettuate presso i due grandi produttori europei , Saint-Gobain e BSN , sia direttamente , sia tramite le loro filiali belghe e tedesche ; il restante 50 % ha riguardato importazioni di vetro per finestre e vetro greggio , soprattutto dai paesi dell ' Est a commercio di Stato , nonchù importazioni molto saltuarie di vetro float dagli Stati Uniti . 7 . Le esportazioni di vetro piano hanno rappresentato una parte importante della produzione delle società interessate , soprattutto di SIV e di Vernante Pennitalia , che negli anni 1976 e 1977 hanno venduto sugli altri mercati della CEE circa il 55 % della loro produzione . Anche Fabbrica pisana ha effettuato esportazioni di vetro piano verso gli Stati membri della CEE , nel quadro della strategia commerciale globale del gruppo Saint-Gobain . C . GLI ACCORDI I . Accordi reciproci tra grossisti e trasformatori e decisioni delle loro associazioni 1 . Questi accordi si sono concretizzati negli statuti e nei regolamenti delle tre associazioni , rigorosamente identici fra di loro , e nelle decisioni dei consigli di amministrazione di queste associazioni , figuranti nei verbali delle riunioni degli stessi consigli : infatti , l ' assemblea rappresenta la totalità dei membri e le sue delibere sono obbligatorie e vincolano tutti gli associati , compresi gli assenti e i dissenzienti . 2 . Gli statuti delle tre associazioni prevedono i seguenti obblighi per gli associati : - essi devono trasmettere all ' associazione copia degli ordinativi fatti ai produttori ; - devono impegnarsi a sottostare ai controlli da parte dei produttori , previsti dal regolamento , parallelamente all ' impegno dei produttori a far pervenire all ' associazione copia delle fatture e eventuali note di credito e di debito tratte sugli associati o da questi emesse . 3 . I regolamenti interni delle tre associazioni , nonchù le decisioni adottate dai consigli di amministrazione , precisano gli obiettivi concreti degli accordi , gli obblighi a carico degli associati , le sanzioni alle eventuali infrazioni , nonchù le misure pratiche di applicazione . a ) Fra le norme stabilite dalle associazioni figurano i seguenti obiettivi concreti : - una politica commerciale comune , per la cui realizzazione ciascuna associazione deve promuovere una linea comune di vendita attraverso la fissazione , l ' applicazione ed il rispetto di una tariffa di vendita del vetro piano e dei prodotti trasformati ; - la collaborazione con i produttori per promuovere « una politica di produzione atta ad aumentare il consumo del vetro e pervenire ad una migliore valorizzazione dei prodotti trasformati mediante una politica di vendita adeguata » . A tal fine , le associazioni devono « contrattare » con i produttori un abbuono differenziale concesso ai soli aderenti a contropartita dei loro obblighi ; nello stesso tempo , esse si propongono di modulare gli ordinativi ai produttori dei loro aderenti secondo una ripartizione percentuale prefissata . b ) Fra gli obblighi a carico degli associati si sottolineano i seguenti : - l ' impegno d ' acquistare prodotti soltanto presso imprese scelte dall ' associazione . A tal fine ciascun aderente deve trasmettere copia dei propri ordinativi , sui quali devono figurare le seguenti indicazioni : - quantità e qualità dei prodotti , - prezzi e sconti concessi , -nome del fornitore ( non vincolante ) ; - l ' impegno di non acquistare merce da produttori esteri , direttamente od indirettamente , senza la preventiva autorizzazione del comitato direttivo , tranne in caso d ' importazione di : a ) prodotti in provenienza da paesi assoggettati a contingenti dallo Stato italiano e nei limiti dei contingenti stessi , b ) prodotti speciali , non fabbricati dai produttori scelti dall ' associazione ; - l ' impegno , imposto ai membri che effettuano importazioni dai paesi dell ' Est , di mettere il 25 % di questi quantitativi importati a disposizione dell ' associazione , che provvederà a ridistribuirli equamente fra gli aderenti « esclusi » da questa fonte di approvvigionamento e che ne faranno domanda ; l ' importatore che si rifiuti d ' adempiere a questo obbligo deve rifondere all ' associazione l ' importo della differenza fra il prezzo di acquisto ed il prezzo di acquisto corrispondente del prodotto nazionale identico . Quest ' obbligo decade se l ' importatore s ' impegna a rivendere il prodotto importato al prezzo del mercato nazionale ; - l ' obbligo per l ' associazione di ripartire equamente fra gli aderenti i quantitativi dei prodotti venduti a prezzi speciali ; la ripartizione è fatta in proporzione degli acquisti a prezzo normale , effettuati nel corso dei dodici mesi precedenti ; - il versamento di una cauzione di 3 milioni di lire in contanti o di 6 milioni di lire con assegno ; - la presentazione di un inventario di magazzino dettagliato , rilevato non oltre trenta giorni prima dell ' ammissione ; c ) Fra le « infrazioni » commesse dagli aderenti e che possono essere sanzionate dalle associazioni , figurano : - il mancato invio all ' associazione della copia degli ordini ; - il rifiuto di sottostare ai controlli periodici effettuati dall ' associazione ; - la vendita , o l ' offerta di vendita , di prodotti a condizioni e prezzi inferiori a quelli stabiliti dall ' associazione ; - il rifiuto di seguire la politica di acquisti stabilita dal consiglio direttivo dell ' associazione . In caso d ' infrazione , il consiglio direttivo può infliggere ammende d ' importo variante fra 250 000 e 3 milioni di lire e , in determinati casi « gravi » , raccomandare ai produttori di sospendere per un tempo determinato le forniture al « recalcitrante » o pronunciare la sua espulsione . II . Accordi fra le associazioni di grossisti e trasformatori e i produttori 1 . Fabbrica pisana , Vernante Pennitalia e SIV sono state interessate , sin dall ' inizio , alla costituzione delle associazioni di grossisti e trasformatori . Il primo verbale di riunione del consiglio direttivo d ' ISVE del 25 luglio 1975 testimonia della disponibilità dei produttori ad accogliere le richieste dell ' associazione riguardanti : - i prezzi praticati e l ' abbuono differenziale riservato ai soli aderenti , - la garanzia del mantenimento del livello di prezzo per le merci fornite ai distributori , - il rispetto degli abbuoni concordati e dell ' elenco dei clienti . A contropartita di questi impegni che i produttori hanno successivamente sottoscritto , i grossisti e i trasformatori si sono impegnati ad un ' effettiva programmazione degli ordini sin dal mese di settembre 1975 . Il suddetto verbale menziona la ripartizione decisa dall ' ISVE dell ' importo totale degli ordini in corso ( 3 200 milioni di lire ) nel modo seguente : - 56 % per Fabbrica pisana , - 27 % per Vernante Pennitalia , - 17 % per SIV . Dato che nella quota di 56 % attribuita a Fabbrica pisana figurano anche gli ordini della società Fontana , filiale di vendita di questo produttore , equivalenti a 37 % circa dell ' importo complessivo , la ripartizione degli ordini restanti risulta essere la seguente : - 32 % per Fabbrica pisana , - 42 % per Vernante Pennitalia , - 26 % per SIV . 2 . Gli accordi riguardanti l ' ISVE sono stati formalmente conclusi in esito ad una riunione svoltasi a Milano il 27 febbraio 1976 . L ' ISVE ha in seguito chiesto l ' impegno formale di Fabbrica pisana , di Vernante Pennitalia e di SIV con tre lettere inviate lo stesso giorno ( 9 aprile 1976 ) , che riassumevano i dati principali degli accordi , che sono stati ratificati con scambio di lettere . Questo impegno è stato chiesto anche per conto delle altre due associazioni che a quell ' epoca erano ancora in fase di costituzione : a ) Fabbrica pisana ha risposto all ' ISVE il 21 aprile 1976 , all ' ASVIC ed all ' AMVL il 29 settembre 1976 ; b ) le riposte di Vernante Pennitalia sono state inviate rispettivamente il 9 giugno 1976 all ' ISVE e il 15 novembre 1976 all ' ASVIC ed all ' AMVL ; c ) SIV ha risposto all ' ISVE il 5 maggio 1976 , all ' AMVL e all ' ASVIC l ' 8 novembre 1976 . 3 . Il contenuto degli accordi fra l ' ISVE , da un lato , ed i produttori , dall ' altro , quale risulta dallo scambio di corrispondenza menzionato più sopra , nonchù dai verbali delle assemblee generali dell ' associazione , può essere riassunto come segue : a ) i produttori riservano ai distributori associati un abbuono differenziale , il cui importo è stato stabilito in un primo tempo al 7 % ( sono previste eccezioni per i vetri speciali ) ; b ) tutti gli ordini degli associati devono passare per il tramite delle associazioni e soltanto gli ordini trasmessi in tal modo beneficiano dell ' abbuono differenziale ; c ) la liquidazione dell ' abbuono differenziale viene effettuata ogni sei mesi ; d ) l ' elenco dei clienti di ciascun produttore deve essere aggiornato ogni anno sulla base di criteri obiettivi , che tengano conto del volume degli acquisti ( o delle vendite ) , del numero dei dipendenti e degli investimenti ( questa clausola non è stata ratificata da Vernante Pennitalia ) ; e ) i grossisti ed i trasformatori s ' impegnano a rispettare i listini fissati per i prodotti trasformati , secondo le tariffe convenute con i produttori ; f ) le associazioni s ' impegnano a riservare a ciascun produttore contingenti d ' acquisto da parte dei loro membri ; g ) i trasformatori ed i grossisti aderenti alle associazioni sono tenuti ad accettare i controlli della loro contabilità da parte di una commissione designata dai produttori ; h ) gli associati s ' impegno a far pervenire ai produttori gli elenchi degli ordini in corso presso altri produttori non italiani al momento della conclusione degli accordi ; i ) l ' esclusione dall ' abbuono differenziale è prevista per i membri che non rispettano le condizioni fissate dai produttori . Questa sanzione si aggiunge a quelle previste dalle associazioni ( vedi punto C-1-3-c in appresso ) . 4 . Per quanto riguarda in particolare l ' AMVL e l ' ASVIC , gli accordi tra queste associazioni e i produttori sono stati concepiti in modo più semplice , senza prevedere tutte la clausole che figurano nel punto precedente . Cinondimeno , anche questi accordi prevedono l ' impegno dei grossisti e trasformatori di ripartire i loro acquisti in modo equo fra i soli produttori italiani e l ' impegno di questi ultimi a concedere , dal canto loro , ai membri delle associazioni un abbuono differenziale che , di fatto , è stato identico a quello riservato ai membri dell ' ISVE . III . L ' applicazione degli accordi Dall ' esame della documentazione raccolta , ed in particolare dai verbali delle assemblee , si può rilevare che i suddetti accordi sono stati applicati , anche se spesso solo in parte e in modo irregolare . a ) L ' ISVE e l ' AMVL hanno comunicato ai membri , sia con la distribuzione di listini , sia con la comunicazione di « costi di produzione » , i prezzi che i grossisti ed i trasformatori dovevano rispettare . Si tratta dei prezzi più elevati del mondo , secondo il verbale n . 26 dell ' ISVE dell ' 11 febbraio 1977 . Su tali prezzi le associazioni possono autorizzare degli aumenti percentuali , articolati in funzione delle varietà del vetro e delle modalità di fornitura . b ) Anche gli sconti che i membri possono concedere ai loro clienti , sono stati convenuti in seno alle tre associazioni . Altri sconti ed abbuoni sono stati autorizzati man mano che la situazione del mercato lo esigeva , in base all ' origine del vetro , nonchù alla qualità del prodotto e alle modalità di fornitura . c ) Le associazioni , grazie alla loro possibilità di operare in veste di centri d ' acquisto , hanno cercato di controllare le importazioni di vetro piano in Italia , come ad esempio in occazione d ' importazioni dalla Germania ( verbale n . 6 dell ' ISVE del 18 novembre 1975 ) , dal Belgio , ( verbale n . 2 dell ' ISVE del 6 ottobre 1976 ) e dalla Spagna ( verbale n . 25 dell ' ISVE del 13 gennaio 1977 ) . d ) L ' ISVE , con decisione dell ' 8 aprile 1976 , ha imposto ai propri membri d 'indirizzate le loro ordinazioni direttamente all ' associazione che si sarebbe incaricata di girarle ai produttori . e ) le associazioni hanno impartito ai loro membri le istruzioni necessarie per consentire di effettuare le rilevazioni statistiche previste dagli accordi e riguardanti anche le importazioni . f ) l ' abbuono differenziale risulta essere stato regolarmente praticato a favore delle imprese partecipanti alle associazioni e pagato alle date convenute . Fra le parti interessate si sono comunque manifestate tensioni e contrasti lungo tutto il periodo di validità degli accordi . I produttori hanno continuato , ad esempio , a rifornire alcuni grossisti indipendenti , a condizioni identiche o anche migliori di quelle praticate ai membri delle associazioni , mentre da canto loro i grossisti e i trasformatori hanno ancora effettuato , in maniera sporadica , acquisti all ' estero . Ma queste eccezioni sono state poco numerose ed il loro numero è sensibilmente aumentato soltanto poco prima della cessazione degli accordi . Rispetto al contenuto degli accordi riassunto nel precedente punto 3 , va osservato che lo sconto differenziale è stato del 7 % fino al 30 aprile 1976 e del 5 % a partire dal 1° maggio 1976 . Dal verbale n . 32 dell ' ISVE del 29 giugno 1977 risulta una proposta dell ' associazione a Fabbrica pisana e a SIV per rilanciare gli accordi , maggiorando lo sconto differenziale dal 5 al 10 % . I partecipanti agli accordi hanno in principio convenuto un versamento trimestrale dello sconto differenziale , per mettersi alla fine d ' accordo sul pagamento semestrale . IV . Durata degli accordi Gli accordi esistenti fra le associazioni e i produttori sono stati progressivamente abbandonati nel corso del secondo semestre 1977 , dato che i produttori non hanno più riconosciuto l ' impegno di riservare esclusivamente ai membri delle associazioni il beneficio dello sconto differenziale . Formalmente , questi accordi sono stati denunciati soltanto da Fabbrica pisana il 21 novembre 1977 . Gli statuti e i regolamenti dell ' ISVE e dell ' ASVIC , nonchù le decisioni adottate dalle assemblee di queste due associazioni hanno continuato a restare in vigore sino allo scioglimento delle stesse . L ' AMVL ha mantenuto la prerogativa di agire in quanto centrale di acquisto e di fissare i prezzi e le condizioni di vendita per i propri membri . Tuttavia , in seno alle associazioni , gli accordi e le decisioni adottate hanno praticamente cessato di essere applicati già dal momento in cui sono venuti meno gli accordi con i produttori . Anche i vincoli associativi dell ' organizzazione dell ' AMVL si sono indeboliti sensibilmente non appena questa associazione è stata privata del sostegno delle altre associazioni e dei produttori . II LA VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO A . APPLICABILITÀ DELL ' ARTICOLO 85 , PARAGRAFO 1 considerando che , conformemente all ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE , sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra le imprese , tutte le decisioni di associazioni d ' imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto d ' impedire , restringere o falsare il gioco della concorrenza all ' interno del mercato comune ; 1 . considerando che le imprese Fabbrica pisana , SIV e Vernante Pennitalia , nonchù le società partecipanti alle associazioni ISVE , ASVIC e AMVL , sono imprese ai sensi dell ' 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE ; 2 . considerando che le decisioni delle associazioni ISVE , ASVIC e AMVL , nonchù gli accordi oggetto della presente procedura e vincolanti le imprese aderenti alle suddette associazioni tanto fra di loro quanto alle società Fabbrica pisana , SIV e Vernante Pennitalia , sono decisioni di associazioni d ' imprese nonchù accordi fra imprese ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ; 3 . considerando che le decisioni e gli accordi in questione hanno avuto per oggetto e per effetto d 'impedire , restringere e falsare il gioco della correnza fra le imprese interessate sul mercato del vetro piano ; ( a ) per quanto riguarda gli accordi dei grossisti e dei trasformatori fra di loro e le decisioni delle associazioni ( a-1 ) considerando che gli accordi dei grossisti e dei trasformatori fra di loro e le decisioni delle associazioni ISVE , ASVIC e AMVL possono essere valutati congiuntamente , dato che le finalità , i mezzi e gli effetti sono gli stessi per le tre associazioni ; che essi mirano a restringere la concorrenza fra i più importanti distributori italiani di questo prodotto ; che a questo proposito va osservato che il vetro piano , malgrado l ' esistenza di diverse varietà ( float , stirato , greggio ) , è un prodotto particolarmente omogeneo dal punto di vista della qualità , con la conseguenza che la concorrenza resta praticamente possibile soltanto sul piano dei prezzi e delle condizioni di vendita ; che , di conseguenza , la prerogativa degli organi statutari delle tre associazioni di negoziare i prezzi dei prodotti e di scegliere i fornitori per conto dei loro aderenti restringe la libertà dei membri delle associazioni di farsi concorrenza al momento dell ' acquisto , onde rendere più competitiva la loro situazione commerciale ; che anche il divieto d ' importare e l ' obbligo di ripartire , almeno in parte , le importazioni eventualmente effettuate dai paesi a commercio di Stato mira a scoraggiare i membri dal farsi concorrenza ; considerando che il potere delle associazioni di fissare prezzi uniformi e di determinare le condizioni di vendita del vetro piano ha avuto per oggetto e per effetto d ' indebolire l ' interesse e la capacità dei membri di farsi concorrenza e di conseguenza di mantenere i prezzi del vetro piano ad un livello artificiale ; ( a-2 ) considerando che gli accordi e decisioni in questione possono incidere direttamente sul commercio fra Stati membri ; che , infatti , il divieto di acquistare i prodotti in questione presso produttori esteri riguarda in primo luogo i produttori dei paesi della CEE , tenuto conto dell ' importanza tanto delle correnti degli scambi all ' interno della Comunità , quanto della produzione di detti produttori , una gran parte della quale è destinata all ' esportazione ; che , inoltre , gli stessi accordi e decisioni hanno inciso sugli scambi intracomunitari anche in modo indiretto , dato l ' obbligo imposto ai membri di ridistribuire , almeno in parte , fra gli associati i quantitativi di vetro piano importati dai paesi situati fuori della CEE , e di rivenderli ai prezzi fissati dai consigli direttivi delle associazioni ; che , infatti , un comportamento di questo tipo è contrario ai principi del mercato comune nella misura in cui contribuisce a provocare artificialmente sui mercato italiano un regime di prezzi diverso da quello degli altri mercati comunitari , nei quali il gioco della concorrenza può esercitarsi liberamente anche per i prodotti d ' importazione ; ( b ) per quanto riguarda gli accordi fra i produttori e le associazioni ( b-1 ) considerando che gli accordi che prevedono l ' impegno dei grossisti dei trasformatori di effettuare i loro acquisti di vetro piano in funzione delle quote prestabilite a favore dei produttori interessati che , in contropartita , concedono loro un abbuono differenziale , costitutiscono restrizioni della concorrenza espressamente contemplate dall ' articolo 85 , paragrafo 1 , lettera c ) , del trattato ; che anche le clausole che prevedono la trasmissione d ' informazioni commerciali e l ' istituzione di controlli sull ' applicazione degli accordi ricadono nel divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , in quanto consentono ai produttori di far sì che le regole convenute siano rispettate da tutte le imprese interessate ; ( b-2 ) considerando che gli accordi conclusi fra i produttori e le associazioni hanno potuto incidere sul commercio fra Stati membri per i seguenti motivi : a ) ogni produttore interessato non limita la propria attività al mercato italiano , ma opera anche sui mercati degli altri paesi membri . Le correnti degli scambi fra Stati membri sono necessariamente alterate dal fatto che ciascun produttore , a causa della fissazione a priori delle quote riservate per il mercato italiano , non è più in grado di fissare autonomamente la propria politica di produzione politica di produzione e di vendita ; b ) i produttori hanno concesso l ' abbuono differenziale ai membri delle Associazioni in contropartita anche del divieto che questi ultimi si erano imposti : le correnti degli scambi fra l ' Italia e gli altri Stati membri sono state infatti sensibilmente modificate da tali accordi , dato che circa il 60 % del mercato italiano è stato artificialmente sottratto alla concorrenza dei produttori degli altri Stati membri ; 4 . considerando che gli accordi e le decisioni in questione hanno potuto limitare sensibilmente in gioco della concorrenza sul mercato italiano del vetro piano , non soltanto per la natura delle restrizioni previste , ma anche a causa della posizione delle imprese interessate su tale mercato ; che , infatti , da un lato , le associazioni hanno rappresentato o circa il 60 % delle vendite complessive di vetro piano sul mercato italiano ed hanno raggruppato la maggior parte dei più importanti distributori italiani in questo settore e , d ' altro lato , i fabbricanti interessati hanno rappresentato il 94 % circa della produzione e soddisfatto il 60 % circa del consumo di vetro piano in Italia ; B . INAPPLICABILITÀ DELL ' ARTICOLO 85 , PARAGRAFO 3 considerando che , conformemente all ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE , le disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo , a qualsiasi decisione e a qualsiasi pratica concordata che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico , pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell ' utile che ne deriva ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi , nonchù di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ; 1 . considerando che , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , gli accordi per i quali le imprese interessate intendono avvalersi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , devono essere notificati alla Commissione ; che fino a quando non siano stati notificati , la dichiarazione di cui all ' articolo 85 , paragrafo 3 , non può essere rilasciata ; che , nella fattispecie , tale notifica non è stata effettuata ; che no è , pertanto , possibile esaminare se per gli accordi in questione ricorrono le condizioni previste dall ' articolo 85 , paragrafo 3 ; considerando che , in ogni caso , almeno una delle condizioni previste dall ' articolo 85 , paragrafo 3 , non è stata soddisfatta ; che , infatti con questi accordi e decisioni la quasi totalità della produzione di vetro piano i Italia e circa il 60 % del consumo italiano di vetro piano sono stati sottratti , a causa degli effetti combinati dei prezzi di vendita uniformi e delle quote di vendita , al gioco della concorrenza tanto fra i produttori quanto fra i grossisti italiani , con la conseguenza che la concorrenza è stata eliminata per una parte sostanziale dei prodotti in questione , nel periodo di validità degli accordi ; considerando , inoltre , che anche l ' accesso a detto 60 % del consumo italiano è stato reso più difficile per il vetro piano proveniente dai produttori e dai distributori degli altri paesi membri , a causa del divieto di acquistare all ' estero , degli impegni di acquisto delle associazioni nei confronti dei produttori italiani e dell ' abbuono differenziale a favore dei grossisti e trasformatori ; considerando che occorre , inoltre , esaminare se gli accordi in questione possono ritenersi esentati dall ' obbligo di notifica in forza dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 , prevede che tale obbligo non si applichi agli accordi e alle pratiche concordate quando vi partecipano soltanto imprese di un solo Stato membro e non riguardano l ' importazione o l ' esportazione fra Stati membri ; considerando che , nella fattispecie , la seconda condizione menzionata non ricorre , dato che i membri delle tre associazioni hanno convenuto di vietare ai distributori l ' importazione del vetro piano salvo autorizzazione espressa dei consigli direttivi delle associazioni , quale contropartita dell ' impegno dei produttori di concedere , da canto loro , un abbuono differenziale ai grossisti che tale impegno accettino ; che , di conseguenza , il suddetto articolo 4 , paragrafo 2 , non trova applicazione ; C . APPLICABILITÀ DELL ' ARTICOLO 15 PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO N . 17 considerando che , conformemente all ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 , la Commissione può infliggere ammende alle imprese che abbiano partecipato all ' infrazione quando , intenzionalmente o per negligenza , commettano un ' infrazione alle disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ; considerando che , nel caso in esame , non è tuttavia necessario imporre ammende , dato che la Commissione ha constatato che il periodo di validità degli accordi e decisioni in questione è stato relativamente breve , in relazione alla natura e alle finalità delle restrizioni e che l ' applicazione delle clausole restrittive di concorrenza di detti accordi e decisioni è sempre stata limitata e parziale , anche nel periodo in cui sono stati ufficialmente in vigore , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Gli accordi conclusi fra le imprese partecipanti alle associazioni ISVE , ASVIC e AMVL e le decisioni di tali associazioni , nonchù gli accordi stipulati fra le stesse imprese , tramite gli organi statutari delle suddette associazioni , e i produttori italiani di vetro piano Fabbrica pisana SpA , Società italiana vetro SpA e Vernante Pennitalia SpA , costituiscono infrazioni all ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato che istituisce la Comunità economica europea , nelle loro clausole riguardanti : a ) per quanto concerne gli statuti , i regolamenti d ' applicazione e le decisioni delle suddette associazioni : - l ' obbligo imposto ai membri d ' acquistare tramite le associazioni , - il divieto per i membri d ' importare e l ' obbligo di ripartire i prodotti eventualmente importati dai paesi a commercio di Stato , previa autorizzazione dell ' associazione , - l ' adozione e l ' osservanza di un listino prezzi comune ; b ) per quanto riguarda gli accordi tra le associazioni e i produttori ; - la fissazione di quote di vendita , - la concessione di un abbuono differenziale , - la trasmissione d ' informazioni commerciali , - il controllo dell ' attività dei membri delle associazioni . Articolo 2 Le seguenti imprese : Fabbrica pisana SpA , Pisa Società italiana vetro SpA , San Salvo ( Chieti ) , Vernante Pennitalia SpA , Cuneo , Associazione meridionale vetro in lastre , Catania , in nome e per conto dei suoi membri , nonchù le imprese aderenti all ' Istituto sviluppo vetro di Milano e all ' Associazione sviluppo vetro Italia centrale di Ancona , ed i cui nomi figurano negli allegati A e B , sono destinatarie della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 28 settembre 1981 . Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 . ( 2 ) GU n . L 127 del 20 . 8 . 1963 , pag . 63 . ALLEGATO A Membri dell ' ISVE Bosisio F . lli Vetrerie * Via S . Biagio , 15 * 20030 Paderno Dugnano ( MI ) * Checchin Vetri srl * Casella Postale , 24 * 30030 Favaro Veneto * Chierichetti * Via U . Foscolo , 4 * 21052 Busto Arsizio * Co . Vetro SpA * Via La Bruina * 10400 Volvera * Climanord SpA * Via Pacinotti , 9 * 37100 Verona * Darglass SpA * Via Orzinuovi , 129 * 25100 Brescia * Emar di Arosio R . sas * Viale Regina Margherita * 20050 Macherio * Ferrari Vetri sas * Via Gigli , 24 * 21052 Busto Arsizio * Fontana Luigi & C . SpA * Via Romagnoli , 6 * 20146 Milano * Giannobi Aurelio * Via I . Nievo , 28 * 20038 Seregno * Glass Fer di Pina Sergio sas * Via S . Maurizio , 66 * 22036 Erba * Isolar Glass SpA * Via S . Lorenzo ( casella postale 72 ) * 39031 Brunico * Mariani & Colnaghi * Via Como , 89 * 20035 Lissone * Meregalli & Radaelli * Via Grigna , 13 * 20031 Cesano Maderno * Mioni sas * Via Enrico Fermi , 13 * 36015 Schio * Multiglass SpA * Località Nuova Betosca * 24050 Orio al Serio * Pandiani Giovanni * Via Pisacane , 49 * 20129 Milano * F . lli Ravera C e A * Strada Beinette Tetto Garetto * 12100 Cuneo * Rotondi Daniele e C . * Via Bordighera , 32 * 20142 Milano * Arosio Carlo * Via Zanelli , 14 * 20035 Lissone * Socover SpA * Via G . Colombo , 81/A * 20100 Milano * Soc . vetraria biancadese * Via Paris Bordone , 74 * 31030 Biancade * Standard Serramenti * Via Dalmazia , 3 * 20059 Vimercate * Veca di Cesana & C . SpA * Via Di Vona , 91 * 20062 Cassano d ' Adda * Vetreria d ' Adda SpA * Strada Statale Cremasca * 24052 Azzano San Paolo * Vetreria d ' Adda sas * Via F . Argellati , 1/A * 20143 Milano * Vetreria Galimberti * Via Longoni , 104 * 20030 Barlassina * Vetreria Rima Desio * Via Tagliabue , 91 * 20033 Desio * Vetreria Longoni * Via San Carlo * 20042 Albiate * Vetrobrianza SpA * Via Milano , 22 * 22063 Cantù * Vetromeccaniche italiane SpA * Casata Centurione , 32/R * 16100 Genova * Vismara Elia snc * Via Cavour , 143 * 20034 Giussano * F . lli Zadra * Piazza Mercato , 2 * 32100 Belluno * Vetreria Muller * Via dei Vigneto , 9 * 39100 Bolzano * Vetrobergamo SpA * Via Provinciale * 24040 Lallio * VAM dei F . lli Restelli snc * Via Isonzo , 64 * 21042 Caronno Pertusella * La Vetreria snc * Via Botti , 12 * 28044 Intra * Vetrodomus di Pastore e C . * Via Altipiano di Asiago , 5 * 25100 Brescia * Società Cristalli Temperati * Regione Carpine , Via Alba , 13 * 10024 Moncalieri ( Torino ) * PELV * Via Lambertenghi , 14 * 20159 Milano * Giacomo Sangalli * Via Conegliano , 75 * 31058 Susegana * Vetreria Cogliati sns * Viale della Repubblica , 85 * 20035 Lissone * ALLEGATO B Membri dell ' ASVC Camaeti Amedeo Figli snc * Via p . D ' Altri , Diegaro 1° * 47023 Cesena * Revel Carlo sas * Passo Varano * 60100 Ancona Ilva Specchi di F . lli Molinelli * Via San Germano , 114 * 61010 Tavullia ( PS ) * Manifattura Specchi e Vetro Felice Quentin SpA * Via San Morese , 55-57 * 50019 Sesto Fiorentino * Cristal Luxor di Lupi Antonio * Via Maremmana , 7 * 50050 Stabbia-Sovana * Nova Vetro * Via M . Giuntini * 56023 Navacchio * Vetreria Osimana di Mario Signori * Via Settenpedana , 88 * 60027 Osimo * Ives snc * Via Becci , Villa San Martino * 61100 Pesaro * Vetreria Artistica snc * Via Archimede , 480 , Case Castagnoli * 47023 Cesena * Vetreria Fratelli Gori * Via Pratese , 103 * 51100 Pistoia * Giachetti Pilade snc * Via Arno Osmannoro * 50019 Sesto Fiorentino * Vetreria Vitrum * Via dei Procacci , 107 , Località Soriella * 52046 Lucignano * Industria del Vetro di Morbidelli e C . * Zona Industriale del Porto * 60100 Ancona * Vetreria Fratelli Mariani snc * Via XX Settembre , 48 * 06034 Foligno ( PG ) * Luigi Fontana e C . sp . * Via E . Romagnoli , 6 * 20100 Milano