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Document 31981D0571

81/571/CEE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Ortho-Cytofluorograf, system 50" può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

GU L 208 del 28.7.1981, p. 24–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/571/oj

31981D0571

81/571/CEE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Ortho-Cytofluorograf, system 50" può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 28/07/1981 pag. 0024 - 0024


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1981

che stabilisce che l ' importazione dell ' apparecchio denominato « Ortho-Cytofluorograf system 50 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

( 81/571/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1027/79 ( 2 ) ;

visto il regolamento ( CEE ) n . 2784/79 della Commissione , del 12 dicembre 1979 , che determina le disposizioni d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 7 ,

considerando che , con lettera del 6 gennaio 1981 , il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 allo scopo di determinare se l ' apparecchio denominato « Ortho-Cytofluorograf , system 50 » , destinato a essere utilizzato nel campo della ricerca sulla struttura microbica e , in particolare , per misurare la luminosità e la fluorescenza delle particelle , debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e , in caso affermativo , se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che , in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 , un gruppo di esperti , composto dai rappresentanti di tutti gli stati membri , si è riunito il 28 aprile 1981 nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l ' apparecchio in questione costituisce un sistema di analisi ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive , quali l ' elevato potere risolutivo , nonchù l ' uso a cui tale apparecchio è destinato , ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che , del resto , gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all ' apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità ; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l ' apparecchio di cui sopra ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L ' importazione dell ' apparecchio denominato « Ortho-Cytofluorograf , system 50 » , che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 6 gennaio 1981 , può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune .

Articolo 2

/Gli Stati membro sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 6 luglio 1981 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1979 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 318 del 13 . 12 . 1979 , pag . 32 .

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