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Document 31981D0275

81/275/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1981, che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le calzature originarie della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

GU L 123 del 7.5.1981, p. 29–30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/275/oj

31981D0275

81/275/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1981, che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le calzature originarie della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 07/05/1981 pag. 0029


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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1981

che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le calzature originarie della Repubblica popolare cinese

( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

( 81/275/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

vista la decisione 85/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 ( 1 ) , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri stati membri , in particolare l ' articolo 3 ,

considerando che in data 18 marzo 1981 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le calzature delle voci 64.01 e 64.02 della tariffa doganale comune originarie della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli stati membri ;

considerando che nel Regno Unito l ' importazione dei prodotti in questione della Repubblica popolare cinese è , conformemente alla decisione 80/1278/CEE del Consiglio , del 22 dicembre 1980 , soggetta ad un contingente annuo ormai esaurito ;

considerando che , di conseguenza , sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni in questione nei vari Stati membri ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che il Regno Unito dal 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica dei prodotti in questione , originari del paese terzo in causa per un ammontare pari a circa 20 % del contingente ;

considerando che , trattandosi della situazione del settore industriale interessato , secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono stati di 69,937 milioni di paia , nel 1978 di 69,730 milioni di paia nel 1979 e di 53,933 milioni di paia nel corso dei primi nove mesi del 1980 ; che la quota di mercato di queste importazioni è stata del 29 % nel 1978 e nel 1979 e del 32 % nel corso dei primi nove mesi del 1980 ;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese sono circa del 50 % al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati nel Regno Unito ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi nel Regno Unito è stata di 154,312 milioni di paia nel 1978 , di 149,948 milioni di paia nel 1979 e di 100,359 milioni di paia nel corso dei primi nove mesi del 1980 ; che la quota del mercato interno è diminuita dal 57,4 % nel 1978 al 54,3 % nel 1979 e a 51 % nel corso dei primi nove mesi del 1980 ;

considerando che il consumo dei prodotti analoghi nel Regno Unito è stato di 236,249 milioni di paia nel 1978 , di 240,721 milioni di paia nel 1979 e di 169,587 milioni di paia nel corso dei primi nove mesi del 1980 ;

considerando che il personale impiegato è passato da 74 800 unità nel 1978 a 73 900 unità nel 1979 e a 66 500 unità nel corso dei primi nove mesi del 1980 ;

considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che , di conseguenza , è opportuno autorizzare l ' applicazione di misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE , in particolare dall ' articolo 3 ;

considerando che domande di titolo di importazione si trovano regolarmente all ' esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che , data la relativa entità , non è opportuno estendere tale autorizzazione a queste domande ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati , originari della Repubblica popolare cinese e mesi in libera pratica negli altri Stati membri , e per i quali le domande di titolo d ' importazione sono state presentate successivamente alla data di adozione della presente decisione :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

64.01 e 64.02 * Calzature *

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981 .

Articolo 3

Il Regno Unito è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 26 marzo 1981 .

Per la Commissione

W . HAFERKAMP

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 .

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