EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0240

81/240/CEE: Decisione del Consiglio, del 9 aprile 1981, relativa alla conclusione dell' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che proroga l' accordo relativo ad un' azione concertata in materia di registrazione delle anomalie congenite (ricerca medica e sanità pubblica)

GU L 113 del 25.4.1981, p. 44–44 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/240/oj

Related international agreement

31981D0240

81/240/CEE: Decisione del Consiglio, del 9 aprile 1981, relativa alla conclusione dell' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che proroga l' accordo relativo ad un' azione concertata in materia di registrazione delle anomalie congenite (ricerca medica e sanità pubblica)

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 25/04/1981 pag. 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0075


++++

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1981

relativa alla conclusione dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che proroga l ' accordo relativo ad un 'azione concertata in materia di registrazione delle anomalie congenite ( ricerca medica è sanità pubblica )

( 81/240/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la decisione 81/21/CEE del Consiglio , del 20 gennaio 1981 , che modifica la decisione 78/167/CEE che adotta un ' azione concertata della Comunità economica europea in materia di registrazione delle anomalie congenite ( ricerca medica e sanità pubblica ) ( 1 ) ,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione ,

considerando che il 1° agosto 1980 la Confederazione svizzera ha aderito all ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica ellenica relativo ad un ' azione concertata nel settore della registrazione delle anomalie congenite ( ricerca medica e sanità pubblica ) , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 3 di detto accordo ; che , poichù la Repubblica ellenica ha aderito alla Comunità economica europea a partire dal 1° gennaio 1981 , è necessario concludere un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera ;

considerando che è opportuno approvare tale accordo ,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che proroga l ' accordo relativo ad un ' azione concertata nel settore della registrazione delle anomalie congenite ( ricerca medica e sanità pubblica ) .

Il testo dell ' accordo è allegato alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l ' accordo allo scopo di impegnare la Comunità .

Fatto a Lussemburgo , addì 9 aprile 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . F . van der MEI

( 1 ) GU n . L 43 del 14 . 2 . 1981 , pag . 12 .

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che proroga l ' accordo relativo ad un ' azione concertata nel settore della registrazione delle anomalie congenite ( ricerca medica e sanità pubblica )

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

da un alto , e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ,

dall ' altro ,

considerando che , con la decisione del 13 febbraio 1978 , il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un ' azione comunitaria concertata in materia di registrazione delle anomalie congenite ( ricerca medica e sanità pubblica ) ;

considerando che l ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica ellenica relativo all ' azione concertata precitata è stato firmato il 14 dicembre 1979 ;

considerando che il 1° agosto 1980 la Confederazione svizzera ha aderito a tale accordo , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 3 ,

considerando che con la decisione del 20 gennaio 1981 il Consiglio delle Comunità europee ha prorogato fino al 31 dicembre 1981 l ' azione concertata comunitaria in materia di registrazione delle anomalie congenite ( ricerca medica e sanità pubblica ) ;

considerando che , tenuto conto dello stato attuale dei lavori previsti nell ' accordo precitato , la proroga di un anno della durata di tale accordo permetterebbe di ottenere migliori risultati dagli sforzi compiuti ;

considerando che tale proroga non comporterà un aumento degli impegni finanziari nù da parte della Comunità nù da parte della Confederazione svizzera ;

considerando che è opportuno pertanto prorogare tale accordo fino al 31 dicembre 1981 ,

CONVENGONO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

Articolo 1

L ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo ad un ' azione concertata nel settore della registrazione delle anomalie congenite ( ricerca medica e sanità pubblica ) è prorogato fino al 31 dicembre 1981 .

Articolo 2

Il presente accordo , redatto in esemplare unico in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese e tedesca , tutti i testi facenti ugualmente fede , è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti .

Top