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Document 31981D0040
81/40/EEC: Commission Decision of 19 January 1981 authorizing Ireland not to apply Community treatment to woven overcoats, raincoats and other coats, cloaks and capes, jackets and blazers originating in India (Only the English text is authentic)
81/40/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, originari dell'India (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
81/40/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, originari dell'India (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 46 del 19.2.1981, p. 41–42
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1981
81/40/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, originari dell'India (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 19/02/1981 pag. 0041 - 0042
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1981 che autorizza l ' Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giacche , tessuti , originari dell ' India ( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede ) ( 80/40/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la decisione 80/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che , in date 9 gennaio 1981 , il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato , al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giacche , tessuti , della sottovoce ex 61.02 B II della tariffa doganale comune , categoria 15 B , originari dell ' India e messi in libera pratica negli altri Stati membri ; considerando che l ' importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari dell ' India ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che nel quadro di detto accordo l ' India si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ; considerando che , per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità , con regolamento ( CEE ) n . 3059/78 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ; considerando che , a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario , questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ; considerando che , di conseguenza , sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione di queste condizioni d ' importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ; considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 60 000 pezzi nel 1979 a 72 000 pezzi nel corso dei primi dieci mesi del 1980 ; considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari dell ' India sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Irlanda ; considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Irlanda è aumentata da 1 481 000 pezzi nel 1978 a 1 566 000 pezzi nel 1979 e che la quota del mercato interno è diminuita dal 39 % nel 1978 al 32 % nel 1979 ; considerando che una domanda di titolo di importazione per 30 000 pezzi si trova regolarmente all ' esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ; considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ; considerando che , di conseguenza , è opportuno autorizzare l ' applicazione di misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE , in particolare dall ' articolo 3 , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 L ' Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari dell ' India e messi in libera pratica altri Stati membri , per i quali le domande di titolo d ' importazione sono state presentate dopo il 1° gennaio 1981 . Questa autorizzazione non comprende tuttavia una quantità che rappresenti 5 000 pezzi . Questa quantità è ripartita tra i richiedenti i titoli d ' importazione , le cui domande sono , alla data della presente decisione , regolarmente all ' esame . N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 61.02 B II * Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giacche , tessuti , per donna , per ragazza e per bambini , diversi dagli indumenti della categoria 15 A , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * ( codici Nimexe : 61.02-31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 39 , 40 ) * * categoria 15 B * * Articolo 2 La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981 . Articolo 3 L ' Irlanda è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 19 gennaio 1981 . Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 . ( 2 ) GU n . L 365 del 27 . 12 . 1978 , pag . 1 .