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Document 31980Y0229(04)

    Risoluzione del Consiglio, del 18 febbraio 1980, in materia di reattori superconvertitori

    GU C 51 del 29.2.1980, p. 5–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document In force

    31980Y0229(04)

    Risoluzione del Consiglio, del 18 febbraio 1980, in materia di reattori superconvertitori

    Gazzetta ufficiale n. C 051 del 29/02/1980 pag. 0005 - 0006
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0211
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0211


    RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1980 in materia di reattori superconvertitori

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    dopo aver preso conoscenza della comunicazione della Commissione «L'alternativa dei reattori superconvertitori veloci nel quadro comunitario - giustificazioni, realizzazioni, problemi e prospettive di azione», e tenendo conto del fatto che: a) la situazione dell'approvvigionamento energetico comunitario è caratterizzata da una forte dipendenza dalle importazioni di energia primaria e da prospettive incerte in materia di approvvigionamento di idrocarburi a livello mondiale;

    b) il reattore superconvertitore potrebbe assumere un ruolo importante nell'approvvigionamento energetico della Comunità, contribuendo alla graduale riduzione della sua dipendenza dalle importazioni di uranio, nonché al miglioramento della sua bilancia dei pagamenti;

    c) sono già stati compiuti sforzi, e dei risultati sono già stati conseguiti grazie anche agli accordi di collaborazione esistenti tra Stati membri della Comunità, nella prospettiva di sviluppare questa linea di reattori;

    SI DICHIARA D'ACCORDO SU QUANTO SEGUE:

    - è interesse della Comunità e degli Stati membri mantenere aperta la possibilità di rendere disponibili ai produttori di energia, su base commerciale, reattori superconvertitori entro termini di tempo che tengano debitamente conto del fabbisogno energetico nella Comunità, senza che ciò pregiudichi le modalità dei processi decisionali degli Stati membri;

    - gli Stati membri e le imprese che, soprattutto per consolidare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella Comunità, hanno ritenuto opportuno svolgere programmi nel settore dei reattori superconvertitori veloci, assicurano la continuità delle realizzazioni e degli studi, compresi quelli relativi al ciclo di combustibile, senza pregiudicare le misure che saranno indotti a prendere in merito alle modalità di applicazione, e proseguono gli sforzi affinché la prestazioni di tale tipo di reattore forniscano sempre adeguate garanzie conformemente alle disposizioni in materia di sicurezza, di protezione radiologica e di protezione dell'ambiente;

    - la Comunità darà il proprio sostegno al raggiungimento di tali obiettivi. Le nuove forme che assumerebbe tale sostegno e le relative modalità concrete saranno decise dal Consiglio in base a proposte della Commissione.

    Il lavoro tendente all'armonizzazione progressiva dei codici e delle misure di sicurezza proseguirà nell'ambito del comitato di coordinamento dei reattori veloci.

    Il pubblico deve essere informato della situazione nel settore dei superconvertitori veloci.

    In tale contesto gli Stati membri proseguiranno e intensificheranno i loro sforzi per informare nel miglior modo il pubblico sulle azioni che essi svolgono nel settore dei superconvertitori veloci.

    La Commissione farà altrettanto per le azioni che la riguardano.

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