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Document 31980R3543

    Regolamento (CEE) n. 3543/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all' articolo 1 del protocollo n. 3 dell' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria

    GU L 371 del 31.12.1980, p. 41–41 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3543/oj

    Related international agreement

    31980R3543

    Regolamento (CEE) n. 3543/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all' articolo 1 del protocollo n. 3 dell' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria

    Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1980 pag. 0041 - 0041
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 24 pag. 0106


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3543/80 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1980 relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che, in deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria [1], è opportuno rendere applicabili i metodi di cooperazione amministrativa contemplati in detto protocollo ai prodotti indicati nell'elenco C ad esso allegato e che è necessario approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere a tal fine negoziato,

    [1] GU n. L 300 del 31.12.1972, pag. 2.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è approvato a nome della Comunità.

    Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. SANTER

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