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Dokument 31980R3495
Commission Regulation (EEC) No 3495/80 of 30 December 1980 on transitional measures in respect of imports during the first quarter of 1981 of sheepmeat and goatmeat products from certain non-member countries
Regolamento (CEE) n. 3495/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, relativo a misure transitorie concernenti l' importazione, durante il primo trimestre 1981, di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi
Regolamento (CEE) n. 3495/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, relativo a misure transitorie concernenti l' importazione, durante il primo trimestre 1981, di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi
GU L 365 del 31.12.1980, s. 21—22
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
Již není platné, Datum konce platnosti: 30/04/1981
Regolamento (CEE) n. 3495/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, relativo a misure transitorie concernenti l' importazione, durante il primo trimestre 1981, di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1980 pag. 0021 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0205
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/80 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1980 relativo a misure transitorie concernenti l'importazione, durante il primo trimestre 1981, di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 33, considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con alcuni paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine; che tali accordi sono in corso di negoziato con altri paesi terzi; considerando che, in attesa d'una proposta della Commissione al Consiglio relativa al regime applicabile ad una terza categoria di paesi terzi tradizionalmente fornitori di prodotti del settore in questione, alcuni dei quali non hanno ancora iniziato negoziati con la Comunità, è opportuno dare a questi paesi la possibilità di esportare verso la Comunità fino al 31 marzo 1981 taluni quantitativi a condizioni analoghe a quelle previste per i paesi terzi che hanno avviato negoziati con la Comunità; considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2), per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati in più dei quantitativi indicati sul titolo; considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in questione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini », HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sino al 31 marzo 1981, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune è limitata al 10 % ad valorem nei limiti dei quantitativi seguenti, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo interessato e per categoria: 1.2.3.4 // // // // // Paesi terzi // 01.04 B // 02.01 A IV a) // 02.01 A IV b) // // // // // Cile // 0 // 0 // 125 // Iugoslavia // 40 // 850 // 0 // Spagna // 0 // 125 // 0 // Altri paesi terzi (tranne l'Argentina, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria, l'Ungheria, l'Islanda, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia e l'Uruguay) // 25 // 25 // 25 // // // // // (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è di 0,47. Articolo 2 1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 2666/80 (1). 2. Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all'articolo 1, i titoli d'importazione saranno rilasciati entro il limite dei quantitativi indicati nello stesso articolo. 3. Le domande di titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 sono presentate dal 2 al 15 gennaio 1981. 4. Le domande di titoli, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 19 gennaio 1981, alle ore 17. 5. Prima del 27 gennaio 1981 la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine: a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti, b) o di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica. 6. I titoli sono rilasciati il 30 gennaio 1981. Articolo 3 1. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine. Per i prodotti della sottovoce 01.04 B la richiesta di titolo ed il titolo recano, nelle caselle 10 e 11, l'indicazione della massa netta e del numero degli animali da importare. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato. 2. Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle menzioni seguenti: - « Prelievo limitato al 10 % ad valorem [applicazione del regolamento (CEE) n. 3495/80]. Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) . . . kg »; - « Importafgiften begraenses til 10 % af vaerdien [jf forordning (EOEF) nr. 3495/80]. Licensen er gyldig for (maengde i tal og bogstaver) . . . kg »; - « Beschraenkung der Abschoepfung auf 10 v. H. nach dem Wert [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3495/80]. Lizenz gueltig fuer (Menge in Zahlen und Buchstaben) . . . kg »; - «Eisforá periorisméni sto 10 % kat axía (efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 3495/80). Pistopoiitikó égkyro gia (posótis arithmitikós kai olográfos) . . . chgr»; - « Levy limited to 10 % ad valorem [application of Regulation (EEC) No 3495/80]. Licence valid for (quantity in figures and words) . . . kg »; - « Prélèvement limité à 10 % ad valorem [application du règlement (CEE) no 3495/80]. Certificat valable pour (quantité en chiffres et en lettres) . . . kg »; - « Heffing beperkt tot 10 % ad valorem [toepassing van Verordening (EEG) nr. 3495/80]. Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) . . . kg ». In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, può essere immesso in libera pratica solamentte il quantitativo indicato nella casella 20 a) del titolo d'importazione; a tale scopo, la cifra 0 è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo. Articolo 4 Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, prima del 13 febbraio 1981, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione in base al presente regolamento. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1981. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 36.