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Document 31980R3453

    Regolamento (CEE) n. 3453/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva

    GU L 360 del 31.12.1980, p. 15–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3453/oj

    31980R3453

    Regolamento (CEE) n. 3453/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 360 del 31/12/1980 pag. 0015 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0248
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0121
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0248
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 20 pag. 0073
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 20 pag. 0073


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3453/80 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione del 1979, in particolare gli articoli 22 e 146,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1794/79 (2), prevede i termini entro i quali gli Stati membri produttori della Comunità a Nove debbono istituire lo schedario oleicolo ; che è opportuno fissare gli stessi termini per l'istituzione dello schedario oleicolo in Grecia, prevedendo che tali termini decorrono dal 1º novembre 1982;

    considerando che, per garantire il finanziamento delle operazioni necessarie per l'attuazione dello schedario oleicolo in Grecia, è opportuno prevedere l'importo da trattenere sull'aiuto alla produzione versato agli olivicoltori greci, nonché il periodo durante il quale verrà effettuata tale trattenuta,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 154/75 è modificato come appresso: 1. All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

    «Per quanto riguarda l'istituzione dello schedario oleicolo in Grecia, i termini di cui alle lettere a) e h) decorrono dal 1º novembre 1982».

    2. All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

    «2 bis. Le autorità competenti della Grecia incaricate del pagamento dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE diminuiscono, al momento del pagamento, detto aiuto di 0,96 ECU/100 kg. La trattenuta si applica agli aiuti relativi alle campagne 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1981.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. SANTER

    (1) GU n. L 19 del 24.1.1975, pag. 1. (2) GU n. L 206 del 14.8.1979, pag. 3.

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