Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R3338

    Regolamento (CEE) n. 3338/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo che crea la commissione mista e dell'accordo sul commercio di prodotti industriali tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania

    GU L 352 del 29.12.1980, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3338/oj

    Related international agreement
    Related international agreement

    31980R3338

    Regolamento (CEE) n. 3338/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo che crea la commissione mista e dell'accordo sul commercio di prodotti industriali tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania

    Gazzetta ufficiale n. L 352 del 29/12/1980 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 23 pag. 0013
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 13 pag. 0073
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 13 pag. 0073


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3338/80 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 relativo alla conclusione dell'accordo che crea la commissione mista e dell'accordo sul commercio di prodotti industriali tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che è opportuno approvare l'accordo che crea la commissione mista e l'accordo sul commercio di prodotti industriali tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo che crea la Commissione mista e l'accordo sul commercio di prodotti industriali tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania.

    I testi degli accordi sono allegati al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 5 dell'accordo che crea la commissione mista e all'articolo 13 dell'accordo sul commercio di prodotti industriali (1).

    Articolo 3

    In seno alla commissione mista, creata dal primo accordo di cui all'articolo 1, la Comunità è rappresentanta dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Colette FLESCH

    (1) La data d'entrata in vigore degli accordi sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.

    ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che istituisce la commissione mista

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    e

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA,

    CONSIDERANDO le relazioni commerciali tradizionali esistenti tra gli Stati membri della Comunità economica europea, qui di seguito denominata «la Comunità» e la Repubblica socialista di Romania, qui di seguito denominata «la Romania»;

    CONSIDERANDO le competenze attribuite dal trattato che istituisce la Comunità economica europea a quest'ultima;

    DESIDEROSI di sviluppare le loro relazioni commerciali su base di uguaglianza e di mutua soddisfazione dei «partner» e di reciprocità che permetta, nell'insieme, un'equa ripartizione dei vantaggi e degli obblighi di portata comparabile, nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti;

    TENUTO CONTO del rispettivo livello di sviluppo economico e dell'appartenenza della Romania al «Gruppo dei 77 paesi in via di sviluppo»;

    CONFERMANDO l'interesse delle parti per l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, e considerando che, a norma delle disposizioni di detto accordo e del protocollo di adesione della Romania a quest'ultimo, esse si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita;

    CONSIDERANDO che esiste un accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Romania;

    CONSIDERANDO che è stata conclusa una convenzione tra la Comunità e la Romania sulle esportazioni rumene di prodotti siderurgici, nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

    CONSIDERANDO che tra la Comunità e la Romania è stato concluso un accordo relativo al commercio degli altri prodotti industriali;

    CONSIDERANDO che l'istituzione di una struttura come la commissione mista consentirà di avere periodicamente scambi di opinione su differenti aspetti delle relazioni economiche e di esaminare le disposizioni atte a garantirne uno sviluppo armonioso;

    RICONOSCENDO l'importanza del nuovo legame diretto creato dall'istituzione di una commissione mista, che consentirà di dare nuovo impulso alle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità e la Romania,

    HANNO DECISO di concludere il presente accordo:

    Articolo 1

    1. Viene istituita una commissione mista composta, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Romania.

    La Commissione mista avrà i seguenti compiti: - esaminare i diversi aspetti dell'evoluzione degli scambi reciproci, in particolare la tendenza generale, il ritmo di crescita, la struttura e la diversificazione degli scambi stessi, nonché la situazione della bilancia commerciale e le forme di commercio e di promozione commerciale;

    - formulare raccomandazioni su qualsiasi problema di interesse comune relativo agli scambi;

    - cercare i mezzi atti ad evitare le difficoltà che potrebbero presentarsi nel settore commerciale e favorire le diverse forme di cooperazione commerciale nei settori che presentano un interesse comune per le parti;

    - prospettare misure atte a promuovere e a diversificare gli scambi commerciali, in particolare migliorando le possibilità di importazione nella Comunità ed in Romania;

    - effettuare scambi di informazioni sugli orientamenti strutturali dell'economia delle due parti che influiscono sugli scambi e, a tal fine, sulle possibilità di valorizzare il carattere complementare delle rispettive economie, nonché sui programmi di sviluppo economico previsti;

    - provvedere al buon funzionamento degli accordi e convenzioni esistenti tra le parti e assolvere i compiti derivanti da detti accordi e convenzioni;

    - esaminare favorevolmente le possibilità di migliorare le condizioni che consentono lo sviluppo di contatti diretti tra le imprese situate nella Comunità e le imprese rumene;

    - formulare e presentare alle autorità delle due parti raccomandazioni per la soluzione dei problemi in causa, se del caso mediante la conclusione di accordi o convenzioni.

    2. La Commissione mista, che si riunisce al massimo livello possibile, adotta le raccomandazioni con il comune accordo delle due parti.

    Articolo 2

    Qualora le due parti lo ritengano necessario, la Commissione mista può riunirsi in un gruppo «ad hoc» per esaminare problemi specifici e per effettuare le consultazioni previste dagli accordi esistenti tra le due parti.

    Articolo 3

    La Commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Bucarest. Su richiesta di una delle parti contraenti, possono essere convocate riunioni straordinarie di comune accordo. La presidenza della commissione mista viene esercitata a turno da ciascuna delle due parti contraenti.

    Per quanto possibile, l'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista deve essere concordato in anticipo.

    Articolo 4

    Il presente accordo è applicabile ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni disposte da detto trattato, nonché al territorio della Romania.

    Articolo 5

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure giuridiche a tal fine necessarie. L'accordo è concluso per una durata illimitata, ma può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti contraenti, con un preavviso di sei mesi.

    Possono tuttavia esservi apportate modifiche di comune accordo tra le due parti contraenti, per tener conto di nuove situazioni.

    Articolo 6

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Udfærdiget i Bukarest, den otteogtyvende juli nitten hundrede og firs.

    Geschehen zu Bukarest am achtundzwanzigsten Juli neunzehnhundertachtzig.

    Done at Bucharest on the twenty-eighth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty.

    Fait à Bucarest, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingts.

    Fatto a Bucarest, addì ventotto luglio millenovecentottanta.

    Gedaan te Boekarest, de achtentwintigste juli negentienhonderd tachtig. >PIC FILE= "T0016901">

    For Rådet for De europæiske Fællesskaber,

    Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,

    For the Council of the European Communities,

    Pour le Conseil des Communautés européennes,

    Per il Consiglio delle Comunità europee,

    Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, >PIC FILE= "T0016902">

    For Regeringen for Den socialistiske republik Rumænien,

    Für die Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien,

    For the Government of the Socialist Republic of Romania,

    Pour le gouvernement de la république socialiste de Roumanie,

    Per il governo della Repubblica socialista di Romania,

    Voor de Regering van de Socialistische Republiek Roemenië,

    Pentru Guvernul Republicii Socialiste România >PIC FILE= "T0016903">

    ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio di prodotti industriali

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    e

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA,

    RISOLUTI a sviluppare e diversificare le relazioni commerciali tra la Comunità economica europea, qui di seguito denominata «la Comunità», e la Repubblica socialista di Romania, qui di seguito denominata «la Romania»,

    CONSAPEVOLI dell'importanza dei prodotti industriali nell'espansione degli scambi commerciali,

    DESIDEROSI, a tal fine, di promuovere un armonioso sviluppo degli scambi di prodotti industriali tra la Comunità e la Romania, in considerazione dei rispettivi livelli di sviluppo economico,

    RIAFFERMANDO l'interesse che la Comunità e la Romania annettono all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, compreso il protocollo di adesione della Romania,

    HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

    Articolo 1

    1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica agli scambi commerciali di prodotti originari della Comunità e della Romania, di cui ai capitoli 25-99 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale.

    2. Il presente accordo non si applica tuttavia: - ai prodotti cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

    - durante il periodo di validità dell'accordo concluso tra la Comunità e la Romania sul commercio dei prodotti tessili siglato il 16 dicembre 1977 e dell'accordo che potrà eventualmente sostituirlo, ai prodotti tessili oggetto di detti accordi;

    - ai prodotti di cui all'allegato del presente accordo.

    3. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, gli scambi tra le parti contraenti si effettuano nell'osservanza delle rispettive normative vigenti.

    Articolo 2

    1. Le parti contraenti faranno tutto il possibile per promuovere e intensificare i loro scambi di prodotti industriali.

    2. A tal fine esse confermano la loro volontà di procedere in modo liberale all'esecuzione del presente accordo nell'osservanza delle disposizioni del GATT e del protocollo di adesione della Romania, e faranno quanto in loro potere per agevolare i loro scambi, conformemente alle rispettive normative vigenti, e per contribuire al raggiungimento di un equilibrio degli scambi stessi al livello più elevato possibile.

    3. In questa prospettiva la Commissione mista istituita dall'accordo tra la Comunità e la Romania annetterà particolare importanza all'esame dei mezzi atti a potenziare uno sviluppo reciproco ed armonioso degli scambi.

    Articolo 3

    1. La Comunità accorderà alle importazioni di prodotti originari della Romania la massima liberalizzazione possibile. A tal fine essa si adopererà con particolare impegno affinché possano essere realizzati, durante il periodo di validità del presente accordo, progressi notevoli nella graduale eliminazione delle restrizioni di cui all'articolo 3, lettera a), del protocollo di adesione della Romania al GATT.

    2. Sulla base di tutti gli elementi disponibili in merito, la Commissione mista valuterà annualmente i progressi realizzati nell'applicazione del paragrafo 1.

    3. Quanto ai prodotti contemplati dal presente accordo, la Comunità si impegna a non introdurre nuove restrizioni quantitative all'importazione o misure di effetto equivalente e ad applicare nei confronti della Romania i provvedimenti per eliminare le restrizioni quantitative all'importazione che essa attuerà in genere in futuro nei confronti dei paesi membri del GATT.

    La Comunità trasmetterà alla Romania l'elenco dei prodotti che possono essere importati nella Comunità senza restrizioni quantitative a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 4

    1. La Comunità si impegna a sospendere le restrizioni quantitative all'importazione in atto in talune delle sue regioni per prodotti che interessano le esportazioni rumene.

    2. L'elenco dei prodotti di cui al paragrafo 1 nonché le relative modalità di applicazione sono fissate nel protocollo allegato al presente accordo.

    Articolo 5

    1. Per ciascun anno civile la Comunità aprirà contingenti d'importazione per i prodotti che interessano le esportazioni rumene che sono soggetti a restrizioni quantitative.

    2. La Comunità comunicherà senza indugio alla Romania i contingenti aperti per l'anno 1981.

    3. Le due parti procederanno successivamente a consultazioni annue in sede di commissione mista ai fini dell'eventuale aumento dei contingenti di cui al paragrafo 2 per l'anno successivo.

    Articolo 6

    1. Le importazioni nella Comunità di prodotti coperti dal presente accordo non saranno imputate ai contingenti di cui all'articolo 5, a condizione che vengano dichiarate come merci destinate alla riesportazione, al di fuori della Comunità, tal quali oppure dopo perfezionamento attivo, nel quadro del regime amministrativo di controllo istituito a tal fine nella Comunità.

    2. Le reimportazioni nella Comunità di prodotti coperti dal presente accordo, ottenuti mediante perfezionamento in Romania di merci temporaneamente esportate dalla Comunità, non saranno imputate sui contingenti di cui all'articolo 5, a condizione che vengano dichiarate come tali nel quadro di sistemi amministrativi di controllo non discriminatori a tal fine applicati negli Stati membri della Comunità.

    Articolo 7

    Le autorità rumene si impegnano a vigilare affinché le consegne di merci si effettuino a prezzi conformi a quelli praticati sul mercato oppure a condizioni che non rechino o minaccino di recare un grave pregiudizio ai produttori di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenziali, ad uno stadio di commercializzazione paragonabile.

    Articolo 8

    1. Ciascuna parte contraente avvierà consultazioni con l'altra parte se un prodotto viene importato nel quadro degli scambi tra la Comunità e la Romania in quantitativi talmente maggiorati oppure a condizioni tali da pregiudicare gravemente o da rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali.

    2. La parte contraente che richiede la consultazione fornirà all'altra parte gli elementi utili ai fini di un esame approfondito della situazione.

    3. La consultazione richiesta a norma del paragrafo 1 si svolgerà tenendo conto degli obiettivi fondamentali dell'accordo e dei principi generali del diritto internazionale e si concluderà al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della domanda della parte interessata, salvo accordo contrario delle parti.

    4. Se a seguito di detta consultazione viene riconosciuta l'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, le parti attuano, eventualmente a livello regionale, le misure atte a prevenire o ad eliminare il pregiudizio, comprese le misure relative ai prezzi di vendita dei prodotti esportati, qualora il pregiudizio fosse dovuto a prezzi anormalmente bassi, inferiori al consueto livello di concorrenza.

    5. Se al termine della consultazione le parti contraenti non raggiungono un accordo sulle misure da attuare, la parte che ha richiesto la consultazione ha il diritto di applicare, all'importazione dei prodotti in causa, le misure che essa ritiene necessarie per prevenire od eliminare il pregiudizio causato dalle esportazioni provenienti dall'altra parte contraente.

    In tal caso, l'altra parte ha la facoltà di derogare ai suoi obblighi nei confronti della prima parte per quanto riguarda scambi essenzialmente equivalenti.

    6. In casi eccezionali, nei quali qualsiasi ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, misure provvisorie destinate a prevenire o ad ovviare al pregiudizio potranno essere attuate durante lo svolgimento della consultazione oppure senza consultazione preventiva. In tal caso, qualora non sia già stata avviata, detta consultazione avrà luogo immediatamente dopo l'attuazione delle misure suddette.

    7. Le parti contraenti convengono di procedere a consultazioni per stabilire in quale momento prenderà fine l'applicazione delle misure attuate a norma dei paragrafi 4, 5 e 6.

    Articolo 9

    1. La Romania svilupperà e diversificherà le importazioni di prodotti originari della Comunità secondo un tasso d'incremento che non sarà inferiore a quello dei suoi acquisti presso le altre parti contraenti del GATT.

    Ai fini dell'incremento delle importazioni di prodotti originari della Comunità si terrà conto dei tassi di espansione applicati nei piani di sviluppo economico della Romania, dell'aumento del commercio estero nonché della competitività commerciale dei prodotti comunitari.

    2. Per consentire agli operatori economici della Comunità una migliore conoscenza delle possibilità di esportazione verso il mercato rumeno, la Romania fornirà quanto prima alla Comunità tutte le opportune informazioni, in particolare quelle relative ai piani annuali di sviluppo economico ed ai programmi od obiettivi d'importazione generali o settoriali.

    3. Sulla base di tutti gli elementi disponibili in merito, la Commissione mista valuterà annualmente i progressi realizzati nello sviluppo e nella diversificazione delle importazioni rumene di prodotti originari della Comunità.

    La Commissione mista può raccomandare le misure atte a favorire ulteriori progressi in questo campo.

    Articolo 10

    Le due parti contraenti si impegnano a promuovere le visite di persone, di gruppi e di delegazioni che si occupano del commercio tra le due parti, nonché ad incentivare e ad agevolare per quanto possibile l'organizzazione di mostre ed esposizioni di ciascuna delle due parti sul territorio dell'altra parte contraente.

    Articolo 11

    Le parti contraenti convengono che i pagamenti delle transazioni si effettueranno, conformemente alle leggi ed alle rispettive normative vigenti, in qualsiasi valuta convertibile accettata dalle due parti interessate alle transazioni stesse.

    Articolo 12

    Il presente accordo è applicabile ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni disposte da detto trattato, nonché al territorio della Romania.

    Articolo 13

    Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 1981 a condizione che, a tale data, le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure giuridiche a tal fine necessarie. L'accordo è concluso per un quinquennio. L'accordo è rinnovato tacitamente di anno in anno, se nessuna parte contraente ne ha notificato la rescissione per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza.

    Possono tuttavia esservi apportate modifiche di comune accordo tra le due parti contraenti per tener conto di nuove situazioni.

    L'allegato, il protocollo e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne sono parte integrante.

    Articolo 14

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Udfærdiget i Bukarest, den otteogtyvende juli nitten hundrede og firs.

    Geschehen zu Bukarest am achtundzwanzigsten Juli neunzehnhundertachtzig.

    Done at Bucharest on the twenty-eighth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty.

    Fait à Bucarest, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingts.

    Fatto a Bucarest, addì ventotto luglio millenovecentottanta.

    Gedaan te Boekarest, de achtentwintigste juli negentienhonderd tachtig. >PIC FILE= "T0016904">

    For Rådet for de Europæiske Fællesskaber,

    Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,

    For the Council of the European Communities,

    Pour le Conseil des Communautés européennes,

    Per il Consiglio delle Comunità europee,

    Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, >PIC FILE= "T0016905">

    For Regeringen for Den socialistiske republik Rumænien,

    Für die Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien,

    For the Government of the Socialist Republic of Romania,

    Pour le gouvernement de la république socialiste de Roumanie,

    Per il governo della Repubblica socialista di Romania,

    Voor de Regering van de Socialistische Republiek Roemenië,

    Pentru Guvernul Republicii Socialiste România, >PIC FILE= "T0016906">

    ALLEGATO Prodotti dei capitoli 25-99 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, non contemplati dall'accordo

    >PIC FILE= "T0016907">

    SCAMBIO DI LETTERE N. 1

    Il Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    Signor Presidente,

    conformemente a quanto riferitoLe durante i negoziati per la firma dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono o potranno essere oggetto di accordi separati.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    A nome del Consiglio delle Comunità europee

    Al signor Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Il Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Signor Presidente,

    con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

    «conformemente a quanto riferitoLe durante i negoziati per la firma dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono o potranno essere oggetto di accordi separati.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera».

    Mi pregio di confermarLe il mio accordo sul contenuto della suddetta lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo della Repubblica socialista di Romania

    Al signor Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    SCAMBIO DI LETTERE N. 2

    Il Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    Signor Presidente, 1. Nel corso dei negoziati per la firma dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali, la delegazione rumena ha sottolineato quanto il suo paese sia interessato a che la Comunità si impegni ad eliminare, durante il periodo di validità dell'accordo stesso, tutte le restrizioni quantitative di cui all'articolo 3 del protocollo di adesione della Romania al GATT.

    Pur avendo confermato che il suo obiettivo finale si iscrive nella prospettiva dell'obiettivo rumeno di cui sopra, la delegazione della Comunità ha esposto i vari motivi che nella fase attuale non le consentono di impegnarsi a soddisfare la richiesta rumena.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, la delegazione rumena ha consegnato un elenco, che figura nell'allegato I, di prodotti di interesse prioritario per le esportazioni del suo paese, soggetti a restrizioni quantitative, che a suo parere devono essere eliminate o sospese durante il periodo di validità dell'accordo.

    3. Con riferimento alle sue conclusioni illustrate al paragrafo 1, nonché agli obblighi derivanti dal protocollo di adesione della Romania al GATT e tenuto conto dell'elenco di cui sopra, la Comunità si impegna ad eliminare o sospendere le restrizioni quantitative per i prodotti inclusi nell'elenco di cui all'allegato II, nonché ad esaminare in via prioritaria in sede di Commissione mista gli altri prodotti che interessano le esportazioni rumene e sono soggetti a restrizioni quantitative specifiche, le quali dovrebbero essere eliminate o sospese durante il periodo di validità dell'accordo.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    A nome del Consiglio delle Comunità europee

    Al signor Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Il Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Signor Presidente,

    con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

    « 1. Nel corso dei negoziati per la firma dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali, la delegazione rumena ha sottolineato quanto il suo paese sia interessato a che la Comunità si impegni ad eliminare, durante il periodo di validità dell'accordo stesso, tutte le restrizioni quantitative di cui all'articolo 3 del protocollo di adesione della Romania al GATT.

    Pur avendo confermato che il suo obiettivo finale si iscrive nella prospettiva dell'obiettivo rumeno di cui sopra, la delegazione della Comunità ha esposto i vari motivi che nella fase attuale non le consentono di impegnarsi a soddisfare la richiesta rumena.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, la delegazione rumena ha consegnato un elenco, che figura nell'allegato I, di prodotti di interesse prioritario per le esportazioni del suo paese, soggetti a restrizioni quantitative, che a suo parere devono essere eliminate o sospese durante il periodo di validità dell'accordo.

    3. Con riferimento alle sue conclusioni illustrate al paragrafo 1, nonché agli obblighi derivanti dal protocollo di adesione della Romania al GATT e tenuto conto dell'elenco di cui sopra, la Comunità si impegna ad eliminare o sospendere le restrizioni quantitative per i prodotti inclusi nell'elenco di cui all'allegato II, nonché ad esaminare in via prioritaria in sede di commissione mista gli altri prodotti che interessano le esportazioni rumene e sono soggetti a restrizioni quantitative specifiche, le quali dovrebbero essere eliminate o sospese durante il periodo di validità dell'accordo.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera».

    Mi pregio di confermarLe il mio accordo sul contenuto della suddetta lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo della Repubblica socialista di Romania

    Al Signor Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    ALLEGATO I allo scambio di lettere n. 2

    >PIC FILE= "T0016908"> >PIC FILE= "T0016909">

    ALLEGATO II allo scambio di lettere n. 2

    NB : Le misure previste per i prodotti che figurano agli elenchi a), b), c) e d) saranno applicabili a partire dal 1º gennaio 1981.

    a) PRODOTTI PER I QUALI SARANNO ELIMINATE A LIVELLO COMUNITARIO LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE >PIC FILE= "T0016910">

    >PIC FILE= "T0016911">

    b) PRODOTTI PER I QUALI SARANNO ELIMINATE A LIVELLO REGIONALE LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE >PIC FILE= "T0016912">

    >PIC FILE= "T0016913">

    c) PRODOTTI PER I QUALI SARANNO SOSPESE A LIVELLO REGIONALE LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE, CONFORMEMENTE AL PROTOCOLLO ALLEGATO ALL'ACCORDO >PIC FILE= "T0016914">

    >PIC FILE= "T0016915">

    d) PRODOTTO PER IL QUALE SARANNO SOSPESE A LIVELLO REGIONALE LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE >PIC FILE= "T0016916">

    e) ALTRI PRODOTTI >PIC FILE= "T0017090">

    SCAMBIO DI LETTERE N. 3

    Il Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    Signor Presidente,

    all'inizio dell'anno 1980 è stato applicato nella Repubblica federale di Germania un nuovo regime di importazione che ha per obiettivo la liberalizzazione ulteriore («Testausschreibung») per circa la metà dei prodotti industriali (diversi dai prodotti tessili e siderurgici) ancora soggetti a restrizioni quantitative all'importazione. Tale regime, la cui applicazione è per il momento limitata al 1980, prevede che le licenze d'importazione saranno rilasciate, a titolo sperimentale e provvisorio, al di là dei limiti fissati per i contingenti.

    Il regime «Testausschreibung» tende a stabilire, nel corso dei prossimi anni, in quali settori possono essere eliminate le restrizioni quantitative all'importazione di prodotti industriali. In occasione dell'esame dei risultati del regime «Testausschreibung», saranno presi in considerazione l'interesse particolare della Romania all'ampliamento delle relazioni economiche e l'esistenza delle sue relazioni convenzionali con la Comunità.

    Qualora, in casi particolari, a seguito di esportazioni rumene verso la Repubblica federale di Germania, l'evoluzione del mercato dovesse rendere necessaria l'interruzione di tale pratica, la Romania ne sarà immediatamente informata ed una consultazione preventiva potrà aver luogo su domanda della Romania.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    A nome del Consiglio delle Comunità europee

    Al signor Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Il Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Signor Presidente,

    con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

    «all'inizio dell'anno 1980 è stato applicato nella Repubblica federale di Germania un nuovo regime di importazione che ha per obiettivo la liberalizzazione ulteriore («Testausschreibung») per circa la metà dei prodotti industriali (diversi dai prodotti tessili e siderurgici) ancora soggetti a restrizioni quantitative all'importazione. Tale regime, la cui applicazione è per il momento limitata al 1980, prevede che le licenze d'importazione saranno rilasciate, a titolo sperimentale e provvisorio, al di là dei limiti fissati per i contingenti.

    Il regime «Testausschreibung» tende a stabilire, nel corso dei prossimi anni, in quali settori possono essere eliminate le restrizioni quantitative all'importazione di prodotti industriali. In occasione dell'esame dei risultati del regime «Testausschreibung», saranno presi in considerazione l'interesse particolare della Romania all'ampliamento delle relazioni economiche e l'esistenza delle sue relazioni convenzionali con la Comunità.

    Qualora, in casi particolari, a seguito di esportazioni rumene verso la Repubblica federale di Germania, l'evoluzione del mercato dovesse rendere necessaria l'interruzione di tale pratica, la Romania ne sarà immediatamente informata ed una consultazione preventiva potrà aver luogo su domanda della Romania.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera».

    Mi pregio di confermate il mio accordo sul contenuto della suddetta lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo della Repubblica socialista di Romania

    Al signor Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    ALLEGATO Prodotti dei capitoli 25-99 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, non contemplati dall'accordo

    >PIC FILE= "T0016907">

    SCAMBIO DI LETTERE N. 1

    Il Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    Signor Presidente,

    conformemente a quanto riferitoLe durante i negoziati per la firma dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono o potranno essere oggetto di accordi separati.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    A nome del Consiglio delle Comunità europee

    Al signor Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Il Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Signor Presidente,

    con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

    «conformemente a quanto riferitoLe durante i negoziati per la firma dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono o potranno essere oggetto di accordi separati.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera».

    Mi pregio di confermarLe il mio accordo sul contenuto della suddetta lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo della Repubblica socialista di Romania

    Al signor Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    SCAMBIO DI LETTERE N. 2

    Il Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    Signor Presidente, 1. Nel corso dei negoziati per la firma dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali, la delegazione rumena ha sottolineato quanto il suo paese sia interessato a che la Comunità si impegni ad eliminare, durante il periodo di validità dell'accordo stesso, tutte le restrizioni quantitative di cui all'articolo 3 del protocollo di adesione della Romania al GATT.

    Pur avendo confermato che il suo obiettivo finale si iscrive nella prospettiva dell'obiettivo rumeno di cui sopra, la delegazione della Comunità ha esposto i vari motivi che nella fase attuale non le consentono di impegnarsi a soddisfare la richiesta rumena.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, la delegazione rumena ha consegnato un elenco, che figura nell'allegato I, di prodotti di interesse prioritario per le esportazioni del suo paese, soggetti a restrizioni quantitative, che a suo parere devono essere eliminate o sospese durante il periodo di validità dell'accordo.

    3. Con riferimento alle sue conclusioni illustrate al paragrafo 1, nonché agli obblighi derivanti dal protocollo di adesione della Romania al GATT e tenuto conto dell'elenco di cui sopra, la Comunità si impegna ad eliminare o sospendere le restrizioni quantitative per i prodotti inclusi nell'elenco di cui all'allegato II, nonché ad esaminare in via prioritaria in sede di Commissione mista gli altri prodotti che interessano le esportazioni rumene e sono soggetti a restrizioni quantitative specifiche, le quali dovrebbero essere eliminate o sospese durante il periodo di validità dell'accordo.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    A nome del Consiglio delle Comunità europee

    Al signor Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Il Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Signor Presidente,

    con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

    « 1. Nel corso dei negoziati per la firma dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali, la delegazione rumena ha sottolineato quanto il suo paese sia interessato a che la Comunità si impegni ad eliminare, durante il periodo di validità dell'accordo stesso, tutte le restrizioni quantitative di cui all'articolo 3 del protocollo di adesione della Romania al GATT.

    Pur avendo confermato che il suo obiettivo finale si iscrive nella prospettiva dell'obiettivo rumeno di cui sopra, la delegazione della Comunità ha esposto i vari motivi che nella fase attuale non le consentono di impegnarsi a soddisfare la richiesta rumena.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, la delegazione rumena ha consegnato un elenco, che figura nell'allegato I, di prodotti di interesse prioritario per le esportazioni del suo paese, soggetti a restrizioni quantitative, che a suo parere devono essere eliminate o sospese durante il periodo di validità dell'accordo.

    3. Con riferimento alle sue conclusioni illustrate al paragrafo 1, nonché agli obblighi derivanti dal protocollo di adesione della Romania al GATT e tenuto conto dell'elenco di cui sopra, la Comunità si impegna ad eliminare o sospendere le restrizioni quantitative per i prodotti inclusi nell'elenco di cui all'allegato II, nonché ad esaminare in via prioritaria in sede di commissione mista gli altri prodotti che interessano le esportazioni rumene e sono soggetti a restrizioni quantitative specifiche, le quali dovrebbero essere eliminate o sospese durante il periodo di validità dell'accordo.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera».

    Mi pregio di confermarLe il mio accordo sul contenuto della suddetta lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo della Repubblica socialista di Romania

    Al Signor Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    ALLEGATO I allo scambio di lettere n. 2

    >PIC FILE= "T0016908"> >PIC FILE= "T0016909">

    ALLEGATO II allo scambio di lettere n. 2

    NB : Le misure previste per i prodotti che figurano agli elenchi a), b), c) e d) saranno applicabili a partire dal 1º gennaio 1981.

    a) PRODOTTI PER I QUALI SARANNO ELIMINATE A LIVELLO COMUNITARIO LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE >PIC FILE= "T0016910">

    >PIC FILE= "T0016911">

    b) PRODOTTI PER I QUALI SARANNO ELIMINATE A LIVELLO REGIONALE LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE >PIC FILE= "T0016912">

    >PIC FILE= "T0016913">

    c) PRODOTTI PER I QUALI SARANNO SOSPESE A LIVELLO REGIONALE LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE, CONFORMEMENTE AL PROTOCOLLO ALLEGATO ALL'ACCORDO >PIC FILE= "T0016914">

    >PIC FILE= "T0016915">

    d) PRODOTTO PER IL QUALE SARANNO SOSPESE A LIVELLO REGIONALE LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE >PIC FILE= "T0016916">

    e) ALTRI PRODOTTI >PIC FILE= "T0017090">

    SCAMBIO DI LETTERE N. 3

    Il Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    Signor Presidente,

    all'inizio dell'anno 1980 è stato applicato nella Repubblica federale di Germania un nuovo regime di importazione che ha per obiettivo la liberalizzazione ulteriore («Testausschreibung») per circa la metà dei prodotti industriali (diversi dai prodotti tessili e siderurgici) ancora soggetti a restrizioni quantitative all'importazione. Tale regime, la cui applicazione è per il momento limitata al 1980, prevede che le licenze d'importazione saranno rilasciate, a titolo sperimentale e provvisorio, al di là dei limiti fissati per i contingenti.

    Il regime «Testausschreibung» tende a stabilire, nel corso dei prossimi anni, in quali settori possono essere eliminate le restrizioni quantitative all'importazione di prodotti industriali. In occasione dell'esame dei risultati del regime «Testausschreibung», saranno presi in considerazione l'interesse particolare della Romania all'ampliamento delle relazioni economiche e l'esistenza delle sue relazioni convenzionali con la Comunità.

    Qualora, in casi particolari, a seguito di esportazioni rumene verso la Repubblica federale di Germania, l'evoluzione del mercato dovesse rendere necessaria l'interruzione di tale pratica, la Romania ne sarà immediatamente informata ed una consultazione preventiva potrà aver luogo su domanda della Romania.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    A nome del Consiglio delle Comunità europee

    Al signor Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Il Presidente della delegazione della Repubblica socialista di Romania

    Signor Presidente,

    con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

    «all'inizio dell'anno 1980 è stato applicato nella Repubblica federale di Germania un nuovo regime di importazione che ha per obiettivo la liberalizzazione ulteriore («Testausschreibung») per circa la metà dei prodotti industriali (diversi dai prodotti tessili e siderurgici) ancora soggetti a restrizioni quantitative all'importazione. Tale regime, la cui applicazione è per il momento limitata al 1980, prevede che le licenze d'importazione saranno rilasciate, a titolo sperimentale e provvisorio, al di là dei limiti fissati per i contingenti.

    Il regime «Testausschreibung» tende a stabilire, nel corso dei prossimi anni, in quali settori possono essere eliminate le restrizioni quantitative all'importazione di prodotti industriali. In occasione dell'esame dei risultati del regime «Testausschreibung», saranno presi in considerazione l'interesse particolare della Romania all'ampliamento delle relazioni economiche e l'esistenza delle sue relazioni convenzionali con la Comunità.

    Qualora, in casi particolari, a seguito di esportazioni rumene verso la Repubblica federale di Germania, l'evoluzione del mercato dovesse rendere necessaria l'interruzione di tale pratica, la Romania ne sarà immediatamente informata ed una consultazione preventiva potrà aver luogo su domanda della Romania.

    Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo sul contenuto della presente lettera».

    Mi pregio di confermate il mio accordo sul contenuto della suddetta lettera.

    Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo della Repubblica socialista di Romania

    Al signor Presidente della delegazione della Comunità economica europea

    Top