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Document 31980R3240
Commission Regulation (EEC) No 3240/80 of 15 December 1980 amending Annexes 4 and 5 of Council Regulation (EEC) No 574/72 fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community
Regolamento (CEE) n. 3240/80 della Commissione, del 15 dicembre 1980, che modifica gli allegati 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
Regolamento (CEE) n. 3240/80 della Commissione, del 15 dicembre 1980, che modifica gli allegati 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
GU L 341 del 16.12.1980, p. 5–7
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1982; abrog. impl. da 31982R2474
Regolamento (CEE) n. 3240/80 della Commissione, del 15 dicembre 1980, che modifica gli allegati 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 16/12/1980 pag. 0005 - 0007
REGOLAMENTO (CEE) N. 3240/80 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1980 che modifica gli allegati 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1517/79 (2), in particolare l'articolo 97, visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2901/80 (4), in particolare l'articolo 121, visto il parere della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, considerando che occorre modificare l'allegato 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto delle modifiche intervenute nella designazione e nella denominazione degli organismi di collegamento designati dalla Danimarca e dal Regno Unito; considerando che alcune disposizioni dell'allegato 5 del regolamento citato devono essere modificate in modo da includervi gli accordi conclusi tra gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 è così modificato: 1. Al punto «B. Danimarca, parte II, Groenlandia», i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: >PIC FILE= "T0016782"> 2. Al punto «I. Regno Unito», nella colonna di destra, a fronte di «Gran Bretagna» e «Gibilterra», le parole «Overseas Group», sono sostituite da «Overseas Branch». (1) GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2. (2) GU n. L 185 del 21.7.1979, pag. 1. (3) GU n. L 74 del 27.3.1972, pag. 1. (4) GU n. L 301 dell'11.11.1980, pag. 5. Articolo 2 L'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: 1. La lettera b) del punto 2, Belgio-Germania, è sostituita dal testo seguente: «b) Articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo del 20 luglio 1965 relativo all'applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio della Comunità europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti». 2. Al punto 3, Belgio-Francia, è aggiunta la seguente lettera: «g) L'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla reciproca rinuncia al rimborso di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (prestazioni di disoccupazione)». 3. Al punto 7, Belgio-Paesi Bassi, è aggiunta la seguente lettera: «h) L'accordo del 29 marzo 1979 relativo agli articoli 93, paragrafo 6, 94, paragrafo 6, e 95, paragrafo 6 del regolamento d'applicazione (modalità di determinazione degli importi delle prestazioni in natura per malattia e maternità da rimborsare)». 4. Al punto 9, Danimarca-Germania: a) L'attuale capoverso dev'essere preceduto dalla lettera «a)». b) Dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente: «b) L'accordo del 27 aprile 1979 relativo: (i) alla reciproca parziale rinuncia al rimborso delle spese di cui agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento nonché alla reciproca rinuncia al rimborso di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (parziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni di disoccupazione e per controllo amministrativo e sanitario). (ii) All'articolo 93, paragrafo 6, del regolamento d'applicazione (modalità di determinazione degli importi delle prestazioni in natura per malattia e maternità da rimborsare)». 5. Al punto 10, Danimarca-Francia, la parola «Nulla» è sostituita dal testo seguente: « a) L'accordo del 29 giugno 1979, relativo alla parziale rinuncia al reciproco rimborso di cui agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (parziale rinuncia al reciproco rimborso delle spese per prestazioni in natura di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale). b) L'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla reciproca rinuncia al rimborso di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (reciproca rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni di disoccupazione). c) L'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla reciproca rinuncia al rimborso di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione (reciproca rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo e sanitario) ». 6. Al punto 14, Danimarca-Paesi Bassi, le parole «senza oggetto» sono sostituite dal testo seguente: «Lo scambio di lettere del 30 marzo 1979 e del 25 aprile 1979 relativo agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale)». 7. Al punto 19, Germania-Lussemburgo, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera: «e) L'accordo del 20 luglio 1978 relativo alla reciproca rinuncia al rimborso di cui agli articoli 63, paragrafo 3 del regolamento (reciproca rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura di infortunio sul lavoro e malattia professionale)». 8. Al punto 20, Germania-Paesi Bassi, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: «g) L'accordo dell'11 ottobre 1979 relativo all'applicazione dell'articolo 92 del regolamento (determinazione dell'importo minimo per il recupero dei contributi di sicurezza sociale)». Articolo 3 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1º novembre 1976. I punti 2 e 3 dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1º ottobre 1972. Il punto 4 dell'articolo 2 (fatto salvo quanto riguarda i controlli amministrativi e sanitari) e i punti 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1º aprile 1973. Il punto 4 dell'articolo 2 (per quanto concerne i controlli amministrativi e sanitari) si applica a decorrere dal 1º aprile 1980. Il punto 7 dell'articolo 2 si applica a decorrere dal 1º gennaio 1978. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1980. Per la Commissione Henk VREDELING Vicepresidente