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Document 31980R2377

    Regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

    GU L 241 del 13.9.1980, p. 5–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31995R1445

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2377/oj

    31980R2377

    Regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 241 del 13/09/1980 pag. 0005 - 0018
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0113
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 21 pag. 0169
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0113
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0035
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0035


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2377/80 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1980 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 4, l'articolo 18, paragrafo 6, e l'articolo 25,

    visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (3), in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (4), in particolare l'articolo 23,

    considerando che occorre stabilire le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione per il settore delle carni bovine; che tali modalità constituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1576/80 (6);

    considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, qualsiasi importazione nella Comunità di prodotti per i quali sono previsti dei prelievi è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione; che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di controllare le tendenze prevedibili degli scambi di tutti i prodotti del settore delle carni bovine che rivestano speciale importanza per l'equilibrio di codesto mercato particolarmente sensibile; che, ai fini di una migliore gestione del mercato, è pertanto opportuno rendere necessari i titoli d'importazione anche per i prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, e richiedere titoli di esportazione per tutti i prodotti per i quali siano rilasciati titoli d'importazione, nonché per riproduttori di razza pura della specie bovina della sottovoce 01.02 A I della tariffa doganale comune;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 435/80 ha stabilito fra l'altro il regime generale per l'importazione, in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dai paesi e territori d'oltremare; che, in ordine all'esenzione dai dazi doganali, le importazioni di alcuni di tali prodotti sono soggetti a limitazioni quantitative annuali; che, per garantire il controllo dei quantitativi che beneficiano di tale regime, occorre prevedere l'iscrizione nel titolo d'importazione di menzioni specifiche relative alla natura e all'origine dei prodotti;

    considerando che l'applicazione dei regimi speciali all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione richiede una stretta sorveglianza delle importazioni e un efficace controllo della loro utilizzazione e della loro destinazione; che, qualora giovani bovini maschi vengano importati ai fini dell'ingrasso, il rischio che la merce venga deviata dalla sua utilizzazione o destinazione può essere ridotto se il titolo d'importazione viene, in tali casi, rilasciato per uso esclusivo dei richiedenti, ossia dei produttori agricoli o delle loro organizzazioni professionali;

    considerando che occorre inserire nel presente regolamento le disposizioni relative al regime speciale all'esportazione previsto dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (7);

    considerando che gli Stati membri devono comunicare periodicamente alla Commissione alcuni dati relativi ai titoli d'importazione e di esportazione da essi rilasciati nel settore delle carni bovine; che questo compito può risultare semplificato dall'esatta definizione della natura e del contenuto di tali comunicazioni nonché dall'impiego di codici;

    considerando che nel presente regolamento sono inserite alcune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2973/79 e (CEE) n. 486/80 (8) della Commissione; che occorre pertanto depennare tali disposizioni dai regolamenti citati;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/80 (10), è stato spesso modificato; che pertanto, a fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è opportuno codificare le disposizioni in causa in un unico testo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

    Articolo 2

    1. Qualsiasi importazione nella Comunità e qualsiasi esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e dei prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo.

    2. Qualsiasi esportazione dalla Comunità dei prodotti di cui alla sottovoce 01.02 A I della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo.

    TITOLO II

    Titoli

    Articolo 3

    Nel settore delle carni bovine si applicano i seguenti titoli:

    a) titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo o titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68;

    b) titoli che conferiscono il diritto ad uno dei regimi speciali all'importazione o all'esportazione previsti dalla normativa comunitaria, di cui al titolo IV;

    c) altri titoli d'importazione o di esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 805/68.

    Articolo 4

    I titoli d'importazione sono validi per i seguenti periodi:

    a) i titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo sono validi, a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, per i seguenti periodi:

    i) trenta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II a) della tariffa doganale comune, originari e provenienti dall'Argentina o dall'Uruguay;

    ii) sessanta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, originari e provenienti dall'Argentina, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda o dall'Uruguay;

    iii) quarantacinque giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, originari e provenienti dalla Romania;

    b) i titoli d'importazione di cui all'articolo 3, lettera b), sono validi novanta giorni a decorrere dal giorno effettivo del rilascio;

    c) gli altri titoli d'importazione sono validi novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

    Articolo 5

    I titoli di esportazione sono validi per i seguenti periodi:

    a) I titoli di esportazione di cui all'articolo 3, lettera b), sono validi novanta giorni a decorrere dal giorno effettivo del rilascio, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.

    b) Gli altri titoli di esportazione sono validi novanta giorni a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

    Articolo 6

    1. L'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo è di 10 ECU/100 kg peso netto.

    2. L'importo della cauzione relativa agli altri titoli d'importazione è di:

    a) 3 ECU per ogni animale vivo,

    b) 2 ECU/100 kg peso netto per gli altri prodotti.

    3. L'importo della cauzione relativa ai titoli di esportazione di cui all'articolo 3, lettera b), e a quelli comportanti fissazione anticipata della restituzione è di:

    a) 15 ECU per ogni animale vivo,

    b) 10 ECU/100 kg peso netto per gli altri prodotti.

    4. L'importo della cauzione relativa agli altri titoli di esportazione è di:

    a) 3 ECU per ogni animale vivo,

    b) 2 ECU/100 kg peso netto per gli altri prodotti.

    5. In caso di riduzione dei quantitativi richiesti nell'ambito di un regime speciale all'importazione o all'esportazione, la cauzione è svincolata immediatamente, proporzionalmente alla quantità per la quale la domanda non è stata accolta.

    6. Fatte salve le condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione relativa ai titoli che conferiscono il diritto a uno dei regimi speciali di esportazione di cui all'articolo 14 viene svincolata soltanto su presentazione della prova, di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 193/75, che il prodotto ha raggiunto la sua destinazione.

    TITOLO III

    Diciture

    Articolo 7

    1. La domanda di titolo d'importazione comportante fissazione anticipata del prelievo e il titolo stesso recano, nelle caselle 13 e 14, una delle seguenti diciture:

    a) « ARGENTINA » o « URUGUAY », per i prodotti di cui all'articolo 4, lettera a), punto i);

    b) « ARGENTINA » o « AUSTRALIA » o « NEW ZEALAND » o « URUGUAY », per i prodotti di cui all'articolo 4, lettera a), punto ii);

    c) « ROMANIA », per i prodotti di cui all'articolo 4, lettera a), punto iii).

    2. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

    Articolo 8

    1. Se la possibilità di fissazione anticipata della restituzione, per tutte o determinate destinazioni, è limitata a una parte dei prodotti compresi in una sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 12, la designazione dei prodotti che fruiscono della fissazione anticipata e la sottovoce della tariffa doganale comune, indicata nella casella 8, viene preceduta dalla particella « ex ».

    2. Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.

    3. Se la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni riguarda prodotti che rientrano in due diverse sottovoci tariffarie, il titolo è rilasciato per entrambe le sottovoci in causa.

    TITOLO IV

    Titoli relativi a regimi speciali

    Articolo 9

    1. Per poter fruire del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68:

    a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di titoli, un'attività professionale nel settore del bestiame e delle carni;

    b) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari o superiore a 50 capi;

    c) la domanda di titolo e il titolo stesso devono riguardare:

    - giovani bovini maschi di peso, per capo, fino a 300 kg, ovvero

    - giovani bovini maschi di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Iugoslavia.

    In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 13 e 14, la seguente dicitura:

    « IUGOSLAVIA ».

    Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

    d) all'atto della presentazione della domanda di titolo, il richiedente deve impegnarsi per iscritto ad effettuare personalmente o a far effettuare sotto la propria responsabilità, nello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo e in cui gli animali saranno immessi in libera pratica, le operazioni di ingrasso di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68. A tal fine, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 12, una delle seguenti diciture:

    « Titolo valido in ... (Stato membro emittente) »,

    « Licence valid in ... »,

    « Licens gyldig i ... »,

    « Lizenz gueltig in ... »,

    « Certificat valable en ... »,

    « Certificaat geldig in ... »;

    e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano inoltre, nella casella 12, una delle seguenti diciture:

    « Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso »,

    « Young male bovine animals intended for fattening »,

    « Ungtyre bestemt til opfedning »,

    « Maennliche, zum Maesten bestimmte Jungrinder »,

    « Jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement »,

    « Jonge mannelijke runderen bestemd voor de mesterij ».

    Tale dicitura è completata:

    - da una delle diciture seguenti:

    « Peso per capo, fino a 300 kg »,

    « Weight per head not exceeding 300 kg »,

    « Hoejeste vaegt pr. dyr 300 kg »,

    « Stueckgewicht hoechstens 300 kg »,

    « Poids par tête, jusqu'à 300 kg »,

    « Gewicht per dier, ten hoogste 300 kg »,

    - oppure, in caso di applicazione di un tasso di sospensione del prelievo stabilito separatamente per ciascuna delle categorie di animali di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, da una delle diciture seguenti, secondo il caso:

    « Peso per capo inferiore a 80 kg » o « peso per capo da 80 a meno di 220 kg » o « peso per capo da 220 a 300 kg »,

    « Weight per head less than 80 kg » o « weight per head 80 to less than 220 kg » o « weight per head 220 to 300 kg »,

    « Vaegt pr. dyr under 80 kg » o « vaegt pr. dyr fra 80 til under 220 kg » o « vaegt pr. dyr 220 til 300 kg »,

    « Stueckgewicht weniger als 80 kg » o « Stueckgewicht 80 bis weniger als 220 kg » o « Stueckgewicht 220 bis 300 kg ».

    « Poids par tête inférieur à 80 kg » o « poids par tête de 80 à moins de 220 kg » o « poids par tête de 220 à 300 kg »,

    « Gewicht per dier minder dan 80 kg » o « gewicht per dier 80 tot minder dan 220 kg » o « gewicht per dier 220 tot en met 300 kg ».

    Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati;

    f) il titolo reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    « Prelievo ridotto del ... %. Titolo valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) animali »,

    « Levy reduced by ... %. Licence valid in respect of ... animals »,

    « Nedsettelse af importafgiften med ... %. Licens gyldig for ... dyr »,

    « Verminderung der Abschoepfung um ... v. H. Lizenz gueltig fuer ... Tiere »,

    « Prélèvement réduit de ... %. Certificat valable pour ... animaux »,

    « Heffing verminderd met ... %. Certificaat geldig voor ... dieren ».

    La percentuale di riduzione del prelievo da indicare nella dicitura è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo:

    - per i giovani bovini maschi di peso, per capo, da 220 a 300 kg, importati in provenienza dalla Iugoslavia, ovvero

    - per gli altri giovani bovini maschi importati nell'ambito del regime speciale all'importazione.

    2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 193/75, i diritti conferiti dai titoli d'importazione di cui al paragrafo 1 non sono trasferibili qualora tali titoli siano stati richiesti da e rilasciati direttamente a produttori agricoli o a loro organizzazioni professionali.

    Articolo 10

    1. Per poter fruire del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68:

    a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di titoli, un'attività nel settore della fabbricazione delle conserve, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e risulta iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro.

    b) la domanda di titolo o le domande di titolo presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carne con osso e al massimo al 10 % del quantitativo fissato, nel quadro del regime in causa, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, per il trimestre durante il quale la domanda o le domande vengono presentate; 100 kg di carne con osso corrispondono a 77 kg di carne disossata;

    c) all'atto della presentazione di una domanda di titolo, il richiedente deve impegnarsi per iscritto ad effettuare personalmente, nello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo e in cui i prodotti saranno immessi in libera pratica, nello stabilimento indicato nella domanda, le operazioni di fabbricazione di conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68. A tal fine, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 12, una delle seguenti diciture:

    « Titolo valido in ... (Stato membro emittente) »,

    « Licence valid in ... »,

    « Licens gyldig i ... »,

    « Lizenz gueltig in ... »,

    « Certificat valable en ... »,

    « Certificaat geldig in ... »;

    d) la domanda di titolo e il titolo stesso devono inoltre recare, nella casella 12, una delle seguenti diciture:

    « Carni destinate alla fabbricazione di conserve - regime (a) - presso ... (indicazione precisa dello stabilimento di fabbricazione) »,

    « Meat intended for the manufacture of preserved food - system (a) - at ... »,

    « Koed bestemt til fremstilling af konserves - ordning (a) - i ... »,

    « Fleisch zur Herstellung von Konserven bestimmt - Regelung (a) - bei ... »,

    « Viandes destinées à la fabrication de conserves - régime (a) - auprès de ... »,

    « Vlees bestemd voor de vervaardiging van conserven - regeling (a) - door ... »;

    e) il titolo deve recare, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    « Prelievo sospeso. Titolo valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) kg »,

    « Levy suspended. Licence valid for ... kg »,

    « Importafgiften suspenderet. Licens gyldig for ... kg »,

    « Aussetzung der Abschoepfung. Lizenz gueltig fuer ... kg »,

    « Prélèvement suspendu. Certificat valable pour ... kg »,

    « Heffing geschorst. Certificaat geldig voor ... kg ».

    2. Se l'interessato ha presentato più domande di titolo e se la sospensione del prelievo è autorizzata soltanto per una frazione dei quantitativi cui si riferiscono le domande, egli può chiedere, al più tardi due giorni lavorativi prima del rilascio effettivo dei titoli, che i quantitativi oggetto di sospensione del prelievo siano riportati su uno o più dei titoli richiesti, senza che possa essere superato per ogni titolo il quantitativo per il quale lo stesso è stato richiesto.

    Articolo 11

    1. Per poter fruire del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68:

    a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di titoli, un'attività nel settore della fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 e risulta iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro;

    b) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carne con osso e al massimo al 10 % del quantitativo fissato, nel quadro del regime in causa, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, per il trimestre durante il quale la domanda o le domande vengono presentate; 100 kg di carne con osso corrispondono a 77 kg di carne disossata;

    c) all'atto della presentazione di una domanda di titolo, il richiedente deve impegnarsi per iscritto ad effettuare personalmente, nello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo e in cui i prodotti saranno immessi in libera pratica, nello stabilimento indicato nella domanda, le operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68. A tal fine, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 12, una delle seguenti diciture:

    « Titolo valido in ... (Stato membro emittente) »,

    « Licence valid in ... »,

    « Licens gyldig i ... »,

    « Lizenz gueltig in ... »,

    « Certificat valable en ... »,

    « Certificaat geldig in ... »;

    d) la domanda di titolo e il titolo stesso devono inoltre recare, nella casella 12, una delle seguenti diciture:

    « Carni destinate alla trasformazione - regime (b) - presso ... (indicazione esatta dello stabilimento in cui avrà luogo la trasformazione) »,

    « Meat intended for processing - system (b) - at ... »,

    « Koed bestemt til forabejdning - ordning (b) - i ... »,

    « Zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch - Regelung (b) - bei ... »,

    « Viandes destinées à la transformation - régime (b) - auprès de ... »,

    « Vlees bestemd voor verwerking - regeling (b) - door ... »;

    e) il titolo deve recare, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    « Prelievo ridotto del ... %. Titolo valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) kg »,

    « Levy reduced by ... %. Licence valid for ... kg »,

    « Nedsaettelse af importafgiften med ... %. Licens gyldig for ... kg »,

    « Verminderung der Abschoepfung um ... v. H. Lizenz gueltig fuer ... kg »,

    « Prélèvement réduit de ... %. Certificat valable pour ... kg »,

    « Heffing verminderd met ... %. Certificaat geldig voor ... kg ».

    La percentuale di riduzione del prelievo è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo.

    2. Se l'interessato ha presentato più domande di titolo e se la riduzione del prelievo è autorizzata soltanto per una frazione dei quantitativi cui si riferiscono le domande, egli può chiedere, al più tardi due giorni lavorativi prima del rilascio effettivo dei titoli, che i quantitativi oggetto di riduzione del prelievo siano riportati su uno o più dei titoli richiesti senza che possa essere superato per ogni titolo il quantitativo per il quale lo stesso è stato richiesto.

    Articolo 12

    1. Per poter fruire del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2972/79 (11):

    a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carne, in peso del prodotto, e al massimo al 10 % del quantitativo fissato, nel quadro del regime in causa, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2972/79, per il trimestre durante il quale la domanda di titolo viene presentata;

    b) la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare, nella casella 12, una delle seguenti diciture:

    « Carni bovine di alta qualità (regolamento (CEE) n. 2972/79) »,

    « Oksekoed af hoej kvalitet (forordning (EOEF) nr. 2972/79) »,

    « Viande bovine de haute qualité (règlement (CEE) n. 2972/79) »,

    « High-quality beef/veal (Regulation (EEC) No 2972/79) »,

    « Qualitaetasrindfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 2972/79) »,

    « Kwaliteitsrundvlees (Verordening (EEG) nr. 2972/79) ».

    2. Ai fini del presente regime speciale, per quanto riguarda i quantitativi importali alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 viene riscosso per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel titolo d'importazione.

    Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il titolo reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    « Prelievo sospeso. Titolo valido per (quantitativo in cifre e in lettere) ... kg »,

    « Levy suspended. Licence valid in respect of ... kg »,

    « Importafgift suspenderet. Licens gyldig for ... kg »,

    « Aussetzung der Abschoepfung. Lizenz gueltig fuer ... kg »,

    « Prélèvement suspendu. Certificat valable pour ... kg »,

    « Heffing geschorst. Certificaat geldig voor ... kg ».

    Articolo 13

    1. Per i prodotti da importare in esenzione da dazi doganali, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 435/80, e che beneficiano, secondo il caso, sia di una diminuzione dei diritti all'importazione diversi dai dazi doganali in conformità dell'articolo 4 del medesimo regolamento, sia dell'esenzione dai prelievi in conformità dell'articolo 21 del medesimo regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

    a) nella casella 12, una delle seguenti diciture:

    « Prodotto ACP/PTOM (regolamento (CEE) n. 435/80) »,

    « ACP/OCT product (Regulation (EEC) No 435/80) »,

    « AVS/OLT-varer (forordning (EOEF) nr. 435/80) »,

    « AKP/ULG-Erzeugnis (Verordnung (EWG) Nr. 435/80) »,

    « Produit ACP/PTOM (règlement (CEE) no 435/80) »,

    « ACS/LGO-produkt (Verordening (EEG) nr. 435/80) »;

    b) nella casella 14, l'indicazione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario.

    2. In tal caso, il titolo d'importazione obbliga ad importare dallo Stato, paese o territorio in esso indicato.

    3. Ai fini del presente regime speciale, per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 viene riscosso per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel titolo d'importazione.

    Articolo 14

    1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79, la domanda di titolo di esportazione può essere presentata soltanto in uno Stato membro che soddisfi alle condizioni sanitarie richieste dal paese terzo importatore.

    2. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 13, l'indicazione « USA ». Il titolo obbliga ad esportare dallo Stato membro che lo ha rilasciato verso gli Stati Uniti d'America.

    3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, i quantitativi esportati non possono eccedere quelli indicati nel titolo.

    4. Il titolo reca, nella casella 18, una delle diciture seguenti:

    « Fresh, chilled or frozen beef - Agreement between the EEC and the USA. Valid only in ... (Stato membro emittente). Quantity to be exported may not exceed ... (quantità in cifre e in lettere) kg »;

    « Fersk, koelet eller frosset oksekoed - Aftale mellem EOEF og USA. Kun gyldig i ... (Stato membro emittente). Maengden, der skal udfoeres, maa ikke overstige ... (quantità in cifre e in lettere) Kg ».

    Articolo 15

    1. Nell'ambito dei regimi speciali, le domande di titolo possono essere presentate esclusivamente alle seguenti condizioni:

    a) domande di cui agli articoli da 9 a 12: entro i primi dieci giorni udfoeres, maa ikke overstige il quantitativo globale oggetto delle domande presentate in questo periodo è inferiore al quantitativo stabilito per il trimestre considerato, può essere deciso che altre domande di titolo possono essere presentate nel corso di uno o più periodi determinati di detto trimestre.

    In tal caso, sono fissate nuove date per la comunicazione di cui al paragrafo 4, lettera a), e per il rilascio dei titoli di cui al paragrafo 5, lettera a);

    b) domande di cui all'articolo 13: durante i primi dieci giorni di ogni mese;

    c) le domande di cui all'articolo 14 possono essere presentate in qualsiasi momento.

    2. Nell'ambito dei regimi speciali, le domande di titolo sono ricevibili soltanto:

    a) se il regime che vi è indicato è applicabile il giorno designato per il rilascio effettivo del titolo e

    b) nel caso di uno dei regimi speciali ai sensi degli articoli da 9 a 12, se il richiedente dichiara per iscritto che nel trimestre in corso non ha presentato e non presenterà domande relative al medesimo regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda; qualora un unico interessato presenti domande relative al medesimo regime speciale in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili.

    3. Per ciascuno dei regimi di cui agli articoli da 10 a 12, tutte le domande presentate da un medesimo interessato sono considerate come una domanda unica. In caso di domande relative al regime speciale di cui all'articolo 9, tutte le domande presentate da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso e alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate come una domanda unica.

    4. Gli Stati membri comunicano come segue alla Commissione i seguenti dati relativi alle domande presentate:

    a) per quanto riguarda le domande presentate a norma dell'articolo 9, il diciottesimo giorno di ciascun trimestre gli Stati membri comunicano i quantitativi di prodotti e il ventesimo giorno l'elenco dei richiedenti, per quanto attiene alle domande presentate nel corso del periodo indicato al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri forniscono indicazioni separate per le domande presentate riguardo a ciascuna categoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e, se del caso, precisano le categorie di peso vivo;

    b) per quanto riguarda le domande presentate a norma degli articoli da 10 a 12, il diciottesimo giorno di ciascun trimestre gli Stati membri comunicano l'elenco dei richiedenti, nonché i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande nel periodo indicato al paragrafo 1, lettera a), specificando il regime d'importazione;

    c) per quanto riguarda le domande presentate a norma dell'articolo 13, il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo previsto per la presentazione delle domande gli Stati membri comunicano, per ciascuno dei paesi terzi interessati, il quantitativo totale oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, lettera b);

    d) per quanto riguarda le domande presentate a norma dell'articolo 14, il terzo giorno lavorativo di ciascun mese gli Stati membri comunicano un elenco dei richiedenti e i quantitativi di prodotti oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, lettera c), presentate nel corso del mese precedente.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate mediante telescritto e trasmesse prima delle ore 16 del giorno lavorativo indicato.

    5. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli relativi ai regimi speciali vengono rilasciati come segue:

    a) titoli di cui agli articoli da 9 a 12: il trentesimo giorno di ciascun trimestre;

    b) titoli di cui all'articolo 13: il ventunesimo giorno di ciascun mese;

    c) titoli di cui all'articolo 14: il quindicesimo giorno di ciascun mese.

    6. a) I quantitativi richiesti a norma degli articoli da 9 a 12 possono venire ridotti di una determinata percentuale.

    b) i) Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate a norma dell'articolo 13. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i prodotti originari di un paese terzo superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

    ii) se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce il quantitativo restante.

    c) La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate a norma dell'articolo 14. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

    TITOLO V

    Comunicazioni

    Articolo 16

    Anteriormente al quinto giorno di ciascun mese, gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, in conformità dell'allegato I ed impiegando i codici indicati, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione o di esportazione nel corso del mese precedente. La Commissione può chiedere informazioni supplementari.

    TITOLO VI

    Disposizioni finali

    Articolo 17

    1. Il regolamento (CEE) n. 571/78 è abrogato.

    2. In tutti gli atti comunitari, i richiami al regolamento (CEE) n. 571/78 o ai suoi articoli sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli dello stesso. La tabella di concordanza degli articoli figura nell'allegato II.

    Articolo 18

    1. Gli articoli 2 e 7 del regolamento (CEE) n. 2973/79 sono depennati.

    2. Gli articoli 2 e 6 del regolamento (CEE) n. 486/80 sono depennati.

    Articolo 19

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1980.

    È applicabile a tutti i titoli richiesti a decorrere dal 1o ottobre 1980; per i titoli richiesti prima di tale data continua ad essere applicato il regolamento (CEE) n. 571/78. Le esportazioni di prodotti di cui alla sottovoce 01.02 A I della tariffa doganale comune, coperte da un titolo di fissazione anticipata della restituzione richiesto prima del 1o ottobre 1980, non sono sottoposte alla presentazione di un titolo di esportazione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.(3) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 5.(4) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.(6) GU n. L 161 del 26. 6. 1980, pag. 15.(7) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.(8) GU n. L 56 del 28. 2. 1980, pag. 22.(9) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.(10) GU n. L 56 del 28. 2. 1980, pag. 21.(11) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 37.

    ALLEGATO I

    COMUNICAZIONI RELATIVE AI TITOLI

    Quando è indicato un codice deve essere impiegato

    SEZIONE I: TITOLI D'IMPORTAZIONE

    Stato membro: ...

    Applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2377/80

    Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione

    dal: ... al: ...

    1. Prodotti ACP/PTOM

    (Regolamento (CEE) n. 435/80) (1)

    "(espresse in tonnellate carni disossate)"" ID="1">02.01 A II a)> ID="2">110> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6""" ID="1">02.01 A II b)> ID="2">120> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"""

    2. Titoli comportanti fissazione anticipata del prelievo

    (Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68) (1)

    "(tonnellate)"" ID="1">02.01 A II a)> ID="2">210> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7""" ID="1">02.01 A II b)> ID="2">220> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"""

    3. Altri

    a) Contingente GATT per le carni bovine congelate della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune;

    b) Giovani bovini destinati all'ingrasso, di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68;

    c) Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68: importazioni di carni bovine destinate alla fabbricazione di conserve;

    d) Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68: importazioni di carni bovine destinate alla fabbricazione di altri prodotti;

    e) Carni bovine USA di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2972/79;

    f) Altri titoli non compresi nei paragrafi 1, 2 o 3, lettere da a) a e), di cui sopra (1).

    "(tonnellate)"" ID="1">01.02 A II (capi)> ID="2">310> ID="3">-> ID="4"" ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-"> ID="1">02.01 A II a) 1> ID="2">311> ID="3"" ID="4" ASSV="5">-> ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II a) 2> ID="2">312> ID="3"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II a) 3> ID="2">313> ID="3"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II a) 4 aa)> ID="2">314> ID="3"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II a) 4 bb)> ID="2">315> ID="3"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">02.01 A II b) 1> ID="2">316> ID="3"" ID="4" ASSV="5">-> ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II b) 2> ID="2">317> ID="3"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II b) 3> ID="2">318> ID="3"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II b) 4 aa)> ID="2">319> ID="3"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II b) 4 bb)> ID="2">320> ID="3"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">02.06 C I a) 1> ID="2">321> ID="3"" ID="4" ASSV="2">-> ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">C I a) 2> ID="2">322> ID="3"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">16.02 B III b) 1 aa)> ID="2">323> ID="3"" ID="4" ASSV="2">-> ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">b) 1 bb)> ID="2">324> ID="3"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8"""

    SEZIONE II: TITOLI DI ESPORTAZIONE

    Stato membro: ...

    Applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) N. 2377/80

    Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione dal: ...

    al: ...

    1. Titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione

    (Articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68; esclusi i titoli di cui all'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 2973/79) (1)

    "(tonnellate)>(2)"> ID="1">01.02 A II (capi)> ID="2">410> ID="3""" ID="1">02.01 A II a) 1> ID="2">411> ID="3""" ID="1">A II a) 2> ID="2">412> ID="3""" ID="1">A II a) 3> ID="2">413> ID="3""" ID="1">A II a) 4 aa)> ID="2">414> ID="3""" ID="1">A II a) 4 bb)> ID="2">415> ID="3""" ID="1">02.01 A II b) 1> ID="2">416> ID="3""" ID="1">A II b) 2> ID="2">417> ID="3""" ID="1">A II b) 3> ID="2">418> ID="3""" ID="1">A II b) 4 aa)> ID="2">419> ID="3""" ID="1">A II b) 4 bb)> ID="2">420> ID="3""" ID="1">02.06 C I a) 1> ID="2">421> ID="3""" ID="1">C I a) 2> ID="2">422> ID="3""" ID="1">16.02 B III b) 1 aa)> ID="2">423> ID="3""" ID="1">b) 1 bb)> ID="2">424> ID="3"""

    2. Esportazioni speciali verso gli USA

    (Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2973/79) (1)

    "(tonnellate)"" ID="1">02.01 A II a) 1> ID="2">510> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II a) 2> ID="2">512> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II a) 3> ID="2">513> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II a) 4 aa)> ID="2">514> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II a) 4 bb)> ID="2">515> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">02.01 A II b) 1> ID="2">516> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II b) 2> ID="2">517> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II b) 23> ID="2">518> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II b) 4 aa)> ID="2">519> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8""" ID="1">A II b) 4 bb)> ID="2">520> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8"""

    3. Altri

    (Non compresi nei precedenti paragrafi 1 e 2) (1)

    "(tonnellate)>(2)"> ID="1">01.02 A II (capi)> ID="2">610> ID="3""" ID="1">02.01 A II a) 1> ID="2">611> ID="3""" ID="1">A II a) 2> ID="2">612> ID="3""" ID="1">A II a) 3> ID="2">613> ID="3""" ID="1">A II a) 4 aa)> ID="2">614> ID="3""" ID="1">A II a) 4 bb)> ID="2">615> ID="3""" ID="1">02.01 A II b) 1> ID="2">616> ID="3""" ID="1">A II b) 2> ID="2">617> ID="3""" ID="1">A II b) 3> ID="2">618> ID="3""" ID="1">A II b) 4 aa)> ID="2">619> ID="3""" ID="1">A II b) 4 bb)> ID="2">620> ID="3""" ID="1">02.06 C I a) 1> ID="2">621> ID="3""" ID="1">C I a) 2> ID="2">622> ID="3""" ID="1">16.02 B III b) 1 aa)> ID="2">623> ID="3""" ID="1">b) 1 bb)> ID="2">624> ID="3""""

    (1) Non fa parte della comunicazione.

    (2) Codice delle destinazioni analogo a quello di cui all'allegato del regolamento ( CEE ) n. 2566/79 ( GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5 ); se per una determinata destinazione non è indicato il codice, tale destinazione deve essere menzionata in chiaro.(1) Non fa parte della comunicazione.

    ALLEGATO II

    TABELLA DI CONCORDANZA

    "" ID="1">Articolo 1> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 2 (1)> ID="2">Articolo 1> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 2 (2)> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 3> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 4 a)> ID="2">Articolo 2 (2)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 4 b)> ID="2">Articolo 2 (1) b)> ID="3">-> ID="4">Articolo 2 (6)"> ID="1">Articolo 4 c)> ID="2">Articolo 2 (1) a)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 5 a)> ID="2">-> ID="3">Articolo 2 (6)> ID="4">-"> ID="1">Articolo 5 b)> ID="2">Articolo 3 (1)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 6 (1)> ID="2">Articolo 4 (2)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 6 (2)> ID="2">Articolo 4 (1)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 6 (3)> ID="2">Articolo 4 (4) e 4 (5)> ID="3">Articolo 7 (1)> ID="4">-"> ID="1">Articolo 6 (4)> ID="2">Articolo 4 (3)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 6 (5)> ID="2">Articolo 11 (6)> ID="3">Articolo 2 (7)> ID="4">Articolo 2 (8)"> ID="1">Articolo 6 (6)> ID="2">-> ID="3">Articolo 7 (2)> ID="4">-"> ID="1">Articolo 7> ID="2">Articolo 6> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 8 (1)> ID="2">Articolo 5 (2) primo comma> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 8 (2)> ID="2">Articolo 5 (2) secondo comma> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 8 (3)> ID="2">Articolo 5 (3)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 9 (1) a)> ID="2">Articolo 11 (1) b) primo trattino e (1) d)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 9 (1) b)> ID="2">Articolo 8 a)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 9 (1) c)> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 9 (1) d)> ID="2">Articolo 11 (9) a) e (10)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 9 (1) e)> ID="2">Articolo 8 b)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 9 (1) f)> ID="2">Articolo 8 c)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 9 (2)> ID="2">Articolo 11 (8)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 10 (1) a)> ID="2">Articolo 11 (1) b) secondo trattino e (1) d)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 10 (1) b)> ID="2">Articolo 9 (1) a)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 10 (1) c)> ID="2">Articolo 11 (9) b) e (10)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 10 (1) d)> ID="2">Articolo 9 (1) b)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 10 (1) e)> ID="2">Articolo 9 (1) c)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 10 (2)> ID="2">Articolo 9 (2)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 11 (1) a)> ID="2">Articolo 11 (1) b) secondo trattino e (1) d)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 11 (1) b)> ID="2">Articolo 10 (1) a)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 11 (1) c)> ID="2">Articolo 11 (9) b) e (10)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 11 (1) d)> ID="2">Articolo 10 (1) b)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 11 (1) e)> ID="2">Articolo 10 (1) c)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 11 (2)> ID="2">Articolo 10 (2)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 12> ID="2">Articolo 10 a)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 13 (1) e (2)> ID="2">Articolo 7> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 13 (3)> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">Articolo 6"> ID="1">Articolo 14 (1)> ID="2">-> ID="3">Articolo 2 (1)> ID="4">-"> ID="1">Articolo 14 (2)> ID="2">-> ID="3">Articolo 2 (2)> ID="4">-"> ID="1">Articolo 14 (3)> ID="2">-> ID="3">Articolo 2 (8)> ID="4">-"> ID="1">Articolo 14 (4)> ID="2">-> ID="3">Articolo 2 (9)> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (1) a)> ID="2">Articolo 11 (1) prima frase e (7)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (1) b)> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">Articolo 2 (1)"> ID="1">Articolo 15 (1) c)> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (2) a)> ID="2">Articolo 11 (1) a)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (2) b)> ID="2">Articolo 11 (1) c)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (3)> ID="2">Articolo 11 (5)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (4) a)> ID="2">Articolo 11 (2)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (4) b)> ID="2">Articolo 11 (2)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (4) c)> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">Articolo 2 (2)"> ID="1">Articolo 15 (4) d)> ID="2">-> ID="3">Articolo 2 (3)> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (5) a)> ID="2">Articolo 11 (3)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (5) b)> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">Articolo 2 (5)"> ID="1">Articolo 15 (5) c)> ID="2">-> ID="3">Articolo 2 (5)> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (6) a)> ID="2">Articolo 11 (4)> ID="3">-> ID="4">-"> ID="1">Articolo 15 (6) b) (i)> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">Articolo 2 (3)"> ID="1">Articolo 15 (6) b) (ii)> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">Articolo 2 (4)"> ID="1">Articolo 15 (6) c)> ID="2">-> ID="3">Articolo 2 (4)> ID="4">-"> ID="1">Articolo 16> ID="2">Articolo 13> ID="3">-> ID="4">-">

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