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Document 31980R2338

Regolamento (CEE) n. 2338/80 della Commissione, dell' 8 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), ecc., della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio

GU L 236 del 9.9.1980, p. 10–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2338/oj

31980R2338

Regolamento (CEE) n. 2338/80 della Commissione, dell' 8 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), ecc., della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 09/09/1980 pag. 0010


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( 1 ) GU N . L 328 DEL 24 . 12 . 1979 , PAG . 25 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2338/80 DELLA COMMISSIONE DELL'8 SETTEMBRE 1980 CHE RIPRISTINA LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI APPLICABILI AGLI OMBRELLI ( DA PIOGGIA E DA SOLE ) , ECC . , DELLA VOCE 66.01 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , ORIGINARI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO BENEFICIARI DELLE PREFERENZE TARIFFARIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2789/79 DEL CONSIGLIO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2789/79 DEL CONSIGLIO , DEL 10 DICEMBRE 1979 , RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI PREFERENZE TARIFFARIE PER ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ( 1 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 2 ,

CONSIDERANDO CHE , IN VIRTU DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 , DI DETTO REGOLAMENTO , LA SOSPENSIONE DEI DAZI DOGANALI E ACCORDATA , PER CIASCUNA CATEGORIA DI PRODOTTI , ENTRO IL LIMITE DI UN MASSIMALE COMUNITARIO ESPRESSO IN UNITA DI CONTO EUROPEE , PARI - ESCLUSI TALUNI PRODOTTI IL CUI MASSIMALE E FISSATO DAI VALORI INDICATI NELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO IN QUESTIONE - ALL'IMPORTO RISULTANTE DALLA SOMMA , DA UN LATO , DEL VALORE DELLE IMPORTAZIONI CIF DEI PRODOTTI IN QUESTIONE NELLA COMUNITA , NEL 1977 , PROVENIENTI DAI PAESI E TERRITORI BENEFICIARI DI TALE SISTEMA , ESCLUSI QUELLI CHE BENEFICIANO GIA DI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI DIVERSI ACCORDATI DALLA COMUNITA , E , DALL'ALTRO , DEL 5 % DEL VALORE DELLE IMPORTAZIONI CIF NEL 1977 PROVENIENTI DA ALTRI PAESI , NONCHE DAI PAESI E TERRITORI CHE BENEFICIANO GIA DI TALI REGIMI ; CHE IN NESSUN CASO IL MASSIMALE CHE RISULTA DALL'IMPORTO DI QUESTA SOMMA POTRA SUPERARE IL 110/115 % DI QUELLO FISSATO PER L'ANNO 1979 ; CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFI 1 E 3 , DI DETTO REGOLAMENTO , LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI PUO ESSERE RIPRISTINATA IN QUALSIASI MOMENTO ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI IN CAUSA , ORIGINARI DI TUTTI I PAESI E TERRITORI , FATTA ECCEZIONE PER QUELLI ELENCATI NELL'ALLEGATO C DEL MEDESIMO REGOLAMENTO , NON APPENA RAGGIUNTO A LIVELLO COMUNITARIO IL MASSIMALE IN QUESTIONE ;

CONSIDERANDO CHE PER GLI OMBRELLI ( DA PIOGGIA E DA SOLE ) , ECC . , SECONDO I CALCOLI EFFETTUATI SULLA BASE SOPRA INDICATA , IL MASSIMALE E FISSATO A 9 704 000 UNITA DI CONTO EUROPEE ; CHE ALLA DATA DEL 29 AGOSTO 1980 LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA DI DETTI PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI E TERRITORI BENEFICIARI DELLE PREFERENZE TARIFFARIE , HANNO RAGGIUNTO , PER IMPUTAZIONE , IL MASSIMALE IN QUESTIONE ; CHE , TENUTO CONTO DELLO SCOPO PERSEGUITO DALLE DISPOSIZIONI DI DETTO REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2789/79 CHE PREVEDONO IL RISPETTO DI UN MASSIMALE , OCCORRE QUINDI RIPRISTINARE I DAZI DOGANALI PER I PRODOTTI IN QUESTIONE ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

A PARTIRE DAL 12 SETTEMBRE 1980 LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI , SOSPESA IN VIRTU DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2789/79 DEL CONSIGLIO , E RIPRISTINATA ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA DEI SEGUENTI PRODOTTI ORIGINARI DI TUTTI I PAESI E TERRITORI BENEFICIARI , FATTA ECCEZIONE PER QUELLI ELENCATI NELL'ALLEGATO C DEL SUDDETTO REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2789/79 :

NUMERO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI

66.01 * OMBRELLI ( DA PIOGGIA E DA SOLE ) , COMPRESI GLI OMBRELLI-BASTONE , I PARASOLE-TENDE , GLI OMBRELLONI E SIMILI

ARTICOLO 2

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A BRUXELLES , L'8 SETTEMBRE 1980 .

PER LA COMMISSIONE

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRO DELLA COMMISSIONE

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