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Document 31980R2338
Commission Regulation (EEC) No 2338/80 of 8 September 1980 re-establishing the levying of customs duties on umbrellas and sunshades, etc., falling within heading No 66.01 and originating in developing countries to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 2789/79 apply
Regolamento (CEE) n. 2338/80 della Commissione, dell' 8 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), ecc., della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 2338/80 della Commissione, dell' 8 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), ecc., della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio
GU L 236 del 9.9.1980, p. 10–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Regolamento (CEE) n. 2338/80 della Commissione, dell' 8 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), ecc., della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 09/09/1980 pag. 0010
++++ ( 1 ) GU N . L 328 DEL 24 . 12 . 1979 , PAG . 25 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2338/80 DELLA COMMISSIONE DELL'8 SETTEMBRE 1980 CHE RIPRISTINA LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI APPLICABILI AGLI OMBRELLI ( DA PIOGGIA E DA SOLE ) , ECC . , DELLA VOCE 66.01 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , ORIGINARI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO BENEFICIARI DELLE PREFERENZE TARIFFARIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2789/79 DEL CONSIGLIO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2789/79 DEL CONSIGLIO , DEL 10 DICEMBRE 1979 , RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI PREFERENZE TARIFFARIE PER ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ( 1 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 2 , CONSIDERANDO CHE , IN VIRTU DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 , DI DETTO REGOLAMENTO , LA SOSPENSIONE DEI DAZI DOGANALI E ACCORDATA , PER CIASCUNA CATEGORIA DI PRODOTTI , ENTRO IL LIMITE DI UN MASSIMALE COMUNITARIO ESPRESSO IN UNITA DI CONTO EUROPEE , PARI - ESCLUSI TALUNI PRODOTTI IL CUI MASSIMALE E FISSATO DAI VALORI INDICATI NELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO IN QUESTIONE - ALL'IMPORTO RISULTANTE DALLA SOMMA , DA UN LATO , DEL VALORE DELLE IMPORTAZIONI CIF DEI PRODOTTI IN QUESTIONE NELLA COMUNITA , NEL 1977 , PROVENIENTI DAI PAESI E TERRITORI BENEFICIARI DI TALE SISTEMA , ESCLUSI QUELLI CHE BENEFICIANO GIA DI REGIMI TARIFFARI PREFERENZIALI DIVERSI ACCORDATI DALLA COMUNITA , E , DALL'ALTRO , DEL 5 % DEL VALORE DELLE IMPORTAZIONI CIF NEL 1977 PROVENIENTI DA ALTRI PAESI , NONCHE DAI PAESI E TERRITORI CHE BENEFICIANO GIA DI TALI REGIMI ; CHE IN NESSUN CASO IL MASSIMALE CHE RISULTA DALL'IMPORTO DI QUESTA SOMMA POTRA SUPERARE IL 110/115 % DI QUELLO FISSATO PER L'ANNO 1979 ; CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFI 1 E 3 , DI DETTO REGOLAMENTO , LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI PUO ESSERE RIPRISTINATA IN QUALSIASI MOMENTO ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI IN CAUSA , ORIGINARI DI TUTTI I PAESI E TERRITORI , FATTA ECCEZIONE PER QUELLI ELENCATI NELL'ALLEGATO C DEL MEDESIMO REGOLAMENTO , NON APPENA RAGGIUNTO A LIVELLO COMUNITARIO IL MASSIMALE IN QUESTIONE ; CONSIDERANDO CHE PER GLI OMBRELLI ( DA PIOGGIA E DA SOLE ) , ECC . , SECONDO I CALCOLI EFFETTUATI SULLA BASE SOPRA INDICATA , IL MASSIMALE E FISSATO A 9 704 000 UNITA DI CONTO EUROPEE ; CHE ALLA DATA DEL 29 AGOSTO 1980 LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA DI DETTI PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI E TERRITORI BENEFICIARI DELLE PREFERENZE TARIFFARIE , HANNO RAGGIUNTO , PER IMPUTAZIONE , IL MASSIMALE IN QUESTIONE ; CHE , TENUTO CONTO DELLO SCOPO PERSEGUITO DALLE DISPOSIZIONI DI DETTO REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2789/79 CHE PREVEDONO IL RISPETTO DI UN MASSIMALE , OCCORRE QUINDI RIPRISTINARE I DAZI DOGANALI PER I PRODOTTI IN QUESTIONE , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 A PARTIRE DAL 12 SETTEMBRE 1980 LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI , SOSPESA IN VIRTU DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2789/79 DEL CONSIGLIO , E RIPRISTINATA ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA DEI SEGUENTI PRODOTTI ORIGINARI DI TUTTI I PAESI E TERRITORI BENEFICIARI , FATTA ECCEZIONE PER QUELLI ELENCATI NELL'ALLEGATO C DEL SUDDETTO REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2789/79 : NUMERO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI 66.01 * OMBRELLI ( DA PIOGGIA E DA SOLE ) , COMPRESI GLI OMBRELLI-BASTONE , I PARASOLE-TENDE , GLI OMBRELLONI E SIMILI ARTICOLO 2 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , L'8 SETTEMBRE 1980 . PER LA COMMISSIONE ETIENNE DAVIGNON MEMBRO DELLA COMMISSIONE