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Document 31980R2116

Regolamento (CEE) n. 2116/80 della Commissione, del 30 luglio 1980, che modifica il regolamento n. 470/67/CEE per quanto riguarda gli importi correttori applicabili ai prezzi d' intervento del riso

GU L 206 del 8.8.1980, p. 11–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2116/oj

31980R2116

Regolamento (CEE) n. 2116/80 della Commissione, del 30 luglio 1980, che modifica il regolamento n. 470/67/CEE per quanto riguarda gli importi correttori applicabili ai prezzi d' intervento del riso

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 08/08/1980 pag. 0011 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0078
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 30 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0078
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0279
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0279


REGOLAMENTO (CEE) N. 2116/80 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1980 che modifica il regolamento n. 470/67/CEE per quanto riguarda gli importi correttori applicabili ai prezzi d'intervento del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che nella prospettiva di un regime di prezzi comuni gli importi correttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 470/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicati da detti organismi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1775/79 (4), sono stati ridotti della metà durante la campagna 1979/1980; che la seconda tappa deve essere realizzata quest'anno sopprimendo gli importi correttori restanti; che le disposizioni del regolamento precitato devono essere adattate per tener conto di tale evoluzione;

considerando che è opportuno apportare in tale occasione altre modifiche di natura formale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 470/67/CEE è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, la parola « allegato III » è sostituita da « allegato II ».

2. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 3

1. Quando il tasso di umidità del risone offerto all'intervento supera il tasso considerato per la qualità tipo del risone, le detrazioni da applicare risultano dall'allegato I.

2. Quando la resa alla lavorazione del risone offerto all'intervento si scosta dalla resa considerata per la qualità tipo del risone, le maggiorazioni e le detrazioni da applicare risultano dall'allegato II.

3. Quando i difetti dei grani del risone offerto all'intervento superano le tolleranze ammesse per la qualità tipo del risone, le detrazioni da applicare risultano dall'allegato III.

4. Gli abbuoni e le detrazioni di cui sopra sono calcolati applicando le percentuali previste negli allegati al prezzo d'intervento valido all'inizio della campagna per il centro di commercializzazione designato dal venditore ».

3. L'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

« 3. Il prezzo da pagare al venditore è il prezzo stabilito, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1424/76 (1), per merce resa non scaricata al magazzino, valido per il mese designato come mese di consegna all'atto dell'accettazione dell'offerta e tenuto conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui agli allegati da I a III.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24 ».

4. Gli allegati da I a IV sono sostituiti dagli allegati da I a III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.(3) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 8.(4) GU n. L 203 dell'11. 8. 1979, pag. 13.

ALLEGATO I

Detrazioni relative al tasso di umidità "" ID="1">Dal 14,51 al 14,99 %> ID="2">Dal peso del risone viene detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %"> ID="1">Dal 15,00 al 15,49 %> ID="2">Dal peso del risone viene detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; infine, detrazione di 3 ECU per tonnellata di risone."> ID="1">Dal 15,50 al 16,00 %> ID="2">Dal peso del risone viene detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre, diminuzione dell'1 % del peso del riso; infine, detrazione di 3 ECU per tonnellata di risone.">

ALLEGATO II

A. Maggiorazioni e detrazioni relative alla lavorazione "" ID="1">1. Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato> ID="2">Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento"> ID="1">Superiore al rendimento di base> ID="2">Maggiorazione 0,80 %"> ID="1">Inferiore al rendimento di base:> ID="2""" ID="1">- di 1-13 punti per il riso a grano tondo> ID="2">Detrazione 0,80 %"> ID="1">- di 1-9 punti per gli altri risi> ID="2">Detrazione 0,80 %"> ID="1">2. Rendimento globale del risone in riso lavorato> ID="2">Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento"> ID="1">Superiore al rendimento di base> ID="2">Maggiorazione 0,60 %"> ID="1">Inferiore al rendimento di base:> ID="2""" ID="1">- di 1-13 punti per il riso a grano tondo> ID="2">Detrazione 0,60 %"> ID="1">- di 1-9 punti per gli altri risi> ID="2">Detrazione 0,60 %">

B. Rendimento di base di lavorazione "" ID="1">Balilla, Balilla GG, Monticelli, Ticinese> ID="2">63 %> ID="3">71 %"> ID="1">Bahia, Carola, INRA 68/1, Navile, Rosa Marchetti, Vitro> ID="2">60 %> ID="3">70 %"> ID="1">Anseatico, Arlésienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Roma, Romanico, Rocca, Romeo, Volano> ID="2">59 %> ID="3">70 %"> ID="1">Europa, Silla> ID="2">58 %> ID="3">70 %"> ID="1">Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77> ID="2">56 %> ID="3">68 %"> ID="1">Arborio> ID="2">56 %> ID="3">70 %"> ID="1">Delta> ID="2">55 %> ID="3">68 %"> ID="1">Carmaroli, Vialone nano> ID="2">55 %> ID="3">70 %">

ALLEGATO III

Detrazioni relative ai difetti dei grani "" ID="1">Gessati> ID="2">Dal 3 al 6 %> ID="3">Dal 3 al 4 %> ID="4">0,50 per 1/2 punto"> ID="1">Striati rossi> ID="2">Dal 3 al 10 %> ID="3">Dal 3 al 5 %> ID="4">0,50 per punto"> ID="1">Vaiolati> ID="2">Dall'1 al 3 %> ID="3">Dall'1 al 2 %> ID="4">0,75 % per 1/2 punto"> ID="1">Macchiati> ID="2">Dallo 0,50 all'1 %> ID="3">Dallo 0,50 allo 0,75 %> ID="4">0,75 % per 1/4 di punto"> ID="1">Ambrati> ID="2">Dallo 0,125 all'1 %> ID="3">Dallo 0,125 allo 0,50 %> ID="4">0,75 % per 1/4 di punto"> ID="1">Gialli> ID="2">Dallo 0,050 allo 0,175 %> ID="3">Dallo 0,050 allo 0,175 %> ID="4">4 % per 1/8 di punto">

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