Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R1949

    Regolamento (CEE) n. 1949/80 della Commissione, del 23 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/79 relativo alle modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate

    GU L 190 del 24.7.1980, p. 14–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1982; abrog. impl. da 31982R2125

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1949/oj

    31980R1949

    Regolamento (CEE) n. 1949/80 della Commissione, del 23 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/79 relativo alle modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate

    Gazzetta ufficiale n. L 190 del 24/07/1980 pag. 0014 - 0016
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 29 pag. 0205


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1949/80 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/79 relativo alle modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1877/80 (4), in particolare l'articolo 8,

    considerando che il premio di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2742/75 è modificato a decorrere dal 1º agosto 1980 ; che è necessario modificare in conseguenza gli importi indicati nella colonna 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1603/79 della Commissione (5);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 1603/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il lo agosto 1980.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente (1)GU n. L 281 dell'1.11.1975, pag. 1. (2)GU n. L 184 del 17.7.1980, pag. 1. (3)GU n. L 281 dell'1.11.1975, pag. 57. (4)GU n. L 184 del 17.7.1980, pag. 13. (5)GU n. L 189 del 27.7.1979, pag. 58.

    BILAG - ANHANG - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

    >PIC FILE= "T0015263""PIC FILE= "T0015264">

    Top