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Document 31980R1871

    Regolamento (CEE) n. 1871/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso

    GU L 184 del 17.7.1980, p. 4–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1871/oj

    31980R1871

    Regolamento (CEE) n. 1871/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 184 del 17/07/1980 pag. 0004 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0060
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0159
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0060
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0189
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0189


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1871/80 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che l'evoluzione della produzione e dei prezzi del riso nella Comunità, da una parte, e l'attuazione di accordi risultanti da negoziati commerciali multilaterali, dall'altra, conducono all'allineamento dei prezzi del riso a grani tondi e a grani lunghi; che nel quadro di tale regime di prezzo unico occorre adeguare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80 (4);

    considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ha limitato, per talune utilizzazioni, la concessione della restituzione alla produzione alla campagna di commercializzazione 1979/1980; che è opportuno adattare tale disposizione per tener conto del mantenimento della restituzione alla produzione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è modificato come segue:

    1. il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Ciascuno di questi prezzi è fissato per una qualità tipo. »;

    2. il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Gli organismi d'intervento acquistano al prezzo d'intervento valido per il centro d'intervento per il quale il risone viene offerto alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5.

    Se la qualità del risone offerto differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è modificato mediante applicazione di maggiorazioni o detrazioni che rappresentano le differenze qualitative non imputabili alla classificazione del prodotto secondo la varietà. »;

    3. il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo trattino, è soppresso;

    4. il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Può essere concessa una restituzione alla produzione per le rotture di riso utilizzate nella Comunità:

    a) per la fabbricazione di amido,

    b) dall'industria della birra per la fabbricazione di questo prodotto. »;

    5. il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 14

    1. Anteriormente al 1o maggio di ogni anno vengono fissati per la Comunità, per la campagna di commercializzazione successiva:

    - un prezzo d'entrata del riso semigreggio,

    - un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi,

    - un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani lunghi.

    2. Il prezzo di entrata del riso semigreggio è fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, tenuto conto delle differenze di qualità, il livello del prezzo indicativo. Detto prezzo di entrata è soggetto alle maggiorazioni mensili fissate per il prezzo indicativo conformemente all'articolo 7.

    Per Rotterdam, esso viene calcolato per la stessa qualità tipo per la quale viene calcolato il prezzo indicativo, diminuendo quest'ultimo:

    - di un elemento che rappresenta il costo del trasporto tra Rotterdam e Duisburg stabilito secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo e quarto comma,

    e

    - di un elemento che rappresenta il margine di commercializzazione nonché le spese di trasbordo a Rotterdam.

    3. I prezzi di entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo di entrata del riso semigreggio in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria.

    Tali prezzi sono calcolati per Rotterdam per la medesima qualità per la quale è calcolato il prezzo d'entrata del riso semigreggio.

    4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa l'importo di protezione di cui al paragrafo 3.

    5. Il prezzo di entrata del riso semilavorato nonché i prezzi di entrata del riso lavorato a grani lunghi e a grani tondi sono fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 27 ».

    6. L'articolo 16, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    « 2. I prezzi cif sono calcolati per merce alla rinfusa, a partire dalle possibilità d'acquisto più favorevoli esistenti sul mercato mondiale, stabilite, per ciascuno dei tipi di riso di cui al paragrafo 1, sulla base dei corsi o dei prezzi di tale mercato, adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo nonché in funzione, se del caso, del tasso di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1980.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. SANTER

    (1) GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33.(2) GU n. C 182 del 21. 7. 1980, pag. 34.(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.(4) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

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