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Document 31980R1714
Council Regulation (EEC) No 1714/80 of 27 June 1980 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural products
Regolamento (CEE) n. 1714/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
Regolamento (CEE) n. 1714/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
GU L 167 del 1.7.1980, p. 52–55
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1981
Regolamento (CEE) n. 1714/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 01/07/1980 pag. 0052 - 0055
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 9 pag. 0043
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1714/80 DEL CONSIGLIO DEL 27 GIUGNO 1980 RECANTE SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI DAZI AUTONOMI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE PER UN CERTO NUMERO DI PRODOTTI AGRICOLI IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 28 , VISTO IL PROGETTO DI REGOLAMENTO PRESENTATO DALLA COMMISSIONE , CONSIDERANDO CHE LA PRODUZIONE COMUNITARIA DEI PRODOTTI OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO E ATTUALMENTE NULLA OD INSUFFICIENTE E CHE I PRODUTTORI NON POSSONO QUINDI COPRIRE IL FABBISOGNO DELLE INDUSTRIE UTILIZZATRICI DELLA COMUNITA ; CONSIDERANDO CHE E NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA CHE I DAZI AUTONOMI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE SIANO SOSPESI , IN ALCUNI CASI , SOLO PARZIALMENTE , SOPRATTUTTO IN CONSIDERAZIONE DELL'ESISTENZA DI UNA PRODUZIONE COMUNITARIA , E CHE , NEGLI ALTRI CASI , SIANO SOSPESI TOTALMENTE ; CONSIDERANDO CHE , TENUTO CONTO DELLA DIFFICOLTA DI VALUTARE CON ESATTEZZA L'EVOLUZIONE A BREVE TERMINE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SETTORI INTERESSATI , E OPPORTUNO CHE LE SOSPENSIONI SIANO DISPOSTE A TITOLO TEMPORANEO , FISSANDONE IL PERIODO DI VALIDITA IN FUNZIONE DELL'INTERESSE DELLA PRODUZIONE COMUNITARIA , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 I DAZI AUTONOMI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE RELATIVI AI PRODOTTI MENZIONATI NELLE TABELLE RIPORTATE IN ALLEGATO SONO SOSPESI AL LIVELLO INDICATO IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNO DI ESSI . LE SOSPENSIONI SONO APPLICABILI : - DAL 1* LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1980 PER I PRODOTTI DI CUI ALLA TABELLA I ; - DAL 1* LUGLIO 1980 AL 30 GIUGNO 1981 PER I PRODOTTI DI CUI ALLA TABELLA II ; - DAL 1* SETTEMBRE 1980 AL 31 MARZO 1981 PER IL PRODOTTO DI CUI ALLA TABELLA III . ARTICOLO 2 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1* LUGLIO 1980 . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , ADDI 27 GIUGNO 1980 . PER IL CONSIGLIO IL PRESIDENTE A . SARTI ALLEGATO TABELLA I NUMERO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI * ALIQUOTA DEI DAZI AUTONOMI ( % ) EX 03.01 A I A ) * TROTE ARCOBALENO ( SALMO GAIRDNERII O SALMO IRIDEUS ) , FRESCHE , REFRIGERATE O CONGELATE , DI PESO UNITARIO DI 1,5 KG O SUPERIORE , DESTINATE ALL'AFFUMICATURA ( B ) * 5 03.01 A I B ) * SALMONI , FRESCHI ( VIVI O MORTI ) , REFRIGERATI O CONGELATI * 0 EX 03.01 B I E ) * SPINAROLI ( SQUALUS ACANTHIAS ) , FRESCHI , REFRIGERATI O CONGELATI , INTERI , DECAPITATI O IN PEZZI * 0 EX 03.01 B II A ) E B II B ) 7 * FILETTI DI ARINGHE , FRESCHI , REFRIGERATI O CONGELATI , DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE ( A ) ( B ) * 0 03.02 A I A ) * ARINGHE SECCHE , SALATE O IN SALAMOIA , INTERE , DECAPITATE O IN PEZZI * 5 EX 03.02 A II D ) * FILETTI DI ARINGHE SECCHE , SALATE O IN SALAMOIA * 5 EX 16.04 B I * SALMONE DESTINATO ALL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PATE O DI PASTA DA SPALMARE ( B ) * 0 EX 16.04 C II * ARINGHE SALATE CON AGGIUNTA DI SPEZIE , PRESENTATE IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO DI 10 KG O PIU * 5 EX 16.04 C II * FIANCHI DI ARINGHE , PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO , PRESENTATI IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO DI 10 KG O PIU * 5 EX 16.05 A * GRANCHI DELLA VARIETA " KING " ( PARALITHODES CAMCHATICUS ) , " HANASAKI " ( PARALITHODES BREVIPES ) , " KEGANI " ( ERIMACRUS ISENBECKI ) E " QUEEN " ( CHIONOECETES SP . P . ) , SEMPLICEMENTE COTTI NELL'ACQUA E SGUSCIATI , ANCHE CONGELATI , PRESENTATI IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO DI 2 KG O PIU * 0 EX 16.06 A * GRANCHI , AD ESCLUSIONE DEI GRANCHI DELLA VARIETA " CANCER PAGARUS " , SEMPLICEMENTE COTTI NELL'ACQUA E SGUSCIATI , ANCHE CONGELATI , IN CONFEZIONI DI PESO NETTO DI 2 KG O PIU , DESTINATI AD ESSERE CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO ( B ) * 5 EX 16.05 B * GAMBERETTI DIVERSI DA QUELLI DELLA VARIETA " CRANGON " , COTTI IN ACQUA E SGUSCIATI , ANCHE CONGELATI O SECCHI , DESTINATI ALL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA VOCE 16.05 ( B ) * 10 ( A ) LA SOSPENSIONE SI APPLICA AI PESCI DESTINATI A SUBIRE QUALSIASI OPERAZIONE , ECCEZIONE FATTA PER PESCI DESTINATI A SUBIRE ESCLUSIVAMENTE UNA O PIU DELLE OPERAZIONI SEGUENTI : - PULITURA , EVISCERAZIONE , TAGLIO DELLA CODA , TAGLIO DELLA TESTA ; - TAGLIO , ESCLUSO IL FILETTAGGIO O IL TAGLIO DEI BLOCCHI CONGELATI ; - SELEZIONATURA ; - ETICHETTATURA ; - CONDIZIONAMENTO ; - REFRIGERAZIONE ; - CONGELAMENTO ; - SURGELAMENTO ; - DECONGELAMENTO , SEPARAZIONE . LA SOSPENSIONE NON E AMMESSA PER I PRODOTTI DESTINATI A SUBIRE TRATTAMENTI ( O OPERAZIONI ) CHE DANNO DIRITTO AL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE , SE TALI TRATTAMENTI ( O OPERAZIONI ) SONO EFFETTUATI PER LA VENDITA AL MINUTO O ALLE AZIENDE DI RISTORO . LA SOSPENSIONE DEI DAZI SI APPLICA UNICAMENTE AI PESCI DESTINATI AL CONSUMO UMANO . ( B ) IL CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE PER QUESTA DESTINAZIONE PARTICOLARE AVVIENE ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA . TABELLA II NUMERO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI * ALIQUOTA DEI DAZI AUTONOMI ( % ) EX 03.01 B I G ) * IPPOGLOSSI NERI ( HIPPOGLOSSUS REINHARDTIUS ) , FRESCHI , REFRIGERATI O CONGELATI , INTERI , DECAPITATI O IN PEZZI * 0 EX 03.01 B I Q ) * SARDE DELLA SPECIE SARDINOPS SAGAX O OCELLATA ( DETTE " PILCHARDS " ) , FRESCHE , REFRIGERATE O CONGELATE AVENTI : * A ) INTERE , UNA LUNGHEZZA DI 20 CM O PIU * B ) DECAPITATE , UNA LUNGHEZZA DI 15 CM O PIU * DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE ( A ) ( B ) * 4 EX 03.01 B I Q ) * FIANCHI DI SARDE DELLA SPECIE SARDINOPS SAGAX O OCELLATA ( DETTE " PILCHARDS " ) , FRESCHI , REFRIGERATI O CONGELATI , DELLA LUNGHEZZA DI 12 CM O PIU , DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE ( A ) ( B ) * 0 EX 03.01 B I Q ) * STORIONI , FRESCHI , REFRIGERATI O CONGELATI , INTERI , DECAPITATI O IN PEZZI , DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE ( A ) ( B ) * 0 EX 03.01 C * LATTIMI DI PESCE , CONGELATI , DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ACIDO DESOSSIRIBONUCLEICO ( DNA ) ( B ) * 0 EX 03.01 C * UOVA DI PESCI , FRESCHE , REFRIGERATE O CONGELATE * 0 03.02 A I E ) * SALMONI SALATI O IN SALAMOIA , INTERI , DECAPITATI O IN PEZZI * 4 EX 03.02 A I F ) * MERLUZZI CARBONARI ( POLLACHIUS VIRENS O GADUS VIRENS ) , SALATI O IN SALAMOIA , INTERI , DECAPITATI O IN PEZZI , DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE ( A ) ( B ) * 7 EX 03.02 A II D ) * FILETTI DI MERLUZZI CARBONARI ( POLLACHIUS VIRENS O GADUS VIRENS ) , SALATI O IN SALAMOIA , DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE ( A ) ( B ) * 7 EX 03.02 C * UOVA DI PESCE , SALATE O IN SALAMOIA * 0 EX 03.03 A I * CODE DI ARAGOSTE , REFRIGERATE O CONGELATE , SGUSCIATE O NON * 10 EX 03.03 B I B ) * OSTRICHE FRESCHE ( VIVE ) DI PESO NON SUPERIORE A 12 G PER PEZZO * 0 EX 03.03 B I B ) * OSTRICHE FRESCHE ( VIVE ) DELLA VARIETA " CRASSOSTREA GIGAS " DI PESO SUPERIORE A 100 G PER PEZZO * 0 07.01 G III * RAVANELLI ( COCHLEARIA ARMORACIA ) , FRESCHI O REFRIGERATI * 11 EX 07.03 E * FUNGHI , AD ESCLUSIONE DEI FUNGHI DI COLTIVAZIONE , PRESENTATI IMMERSI IN ACQUA SALATA , SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE , MA NON SPECIALMENTE PREPARATI PER IL CONSUMO IMMEDIATO * 0 EX 07.04 B * FUNGHI , AD ESCLUSIONE DEI FUNGHI DI COLTIVAZIONE , DISSECCATI , DISIDRATATI OD EVAPORATI , INTERI , A FETTE O IN PEZZI RICONOSCIBILI , DESTINATI A SUBIRE QUALSIASI LAVORAZIONE , ESCLUSO IL SEMPLICE RICONDIZIONAMENTO PER LA VENDITA AL MINUTO ( B ) ( C ) * 0 EX 07.04 B * PIMENTI E PEPERONI ROSSI DOLCI O VERDI , DISSECCATI , DISIDRATATI O EVAPORATI , ANCHE TAGLIATI IN PEZZI , MA NON ALTRIMENTI PREPARATI * 0 EX 07.05 B I * FAGIOLI BIANCHI SECCHI DELLA SPECIE PHASEOLUS VULGARIS * 0 EX 08.01 A * DATTERI , FRESCHI O SECCHI , PRESENTATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 35 KG E DESTINATI AD ESSERE CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO ( B ) * 0 EX 08.01 A * DATTERI , FRESCHI O SECCHI , DESTINATI ALL'INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE , ESCLUSA LA FABBRICAZIONE D'ALCOOL ( B ) * 0 EX 08.09 * FRUTTI DELLA ROSA CANINA , FRESCHI * 0 08.10 EX B , C E EX D * FRUTTA DELLE SPECIE VACCINIUM , ANCHE COTTE , CONGELATE , SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI * 0 EX 08.10 D * FRUTTI DELLA ROSA CANINA , ANCHE COTTI , CONGELATI , SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERO * 0 EX 08.10 D * DATTERI , CONGELATI , PRESENTATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO DI 5 KG O PIU , NON DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE D'ALCOOL ( BB ) * 0 EX 09.04 B I * PAPRICA MACINATA DESTINATA ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI ( B ) * 0 09.10 C I * ZAFFERANO NON TRITATO NE MACINATO * 10 EX 16.04 A II * UOVA DI PESCI , LAVATE , SENZA PARTI DI INTERIORA ADERENTI , SEMPLICEMENTE SALATE O IN SALAMOIA * 0 23.07 A * PRODOTTI DETTI " SOLUBILI " DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI * 0 ( A ) LA SOSPENSIONE SI APPLICA AI PESCI DESTINATI A SUBIRE QUALSIASI OPERAZIONE , ECCEZIONE FATTA PER PESCI DESTINATI A SUBIRE ESCLUSIVAMENTE UNA O PIU DELLE OPERAZIONI SEGUENTI : - PULITURA , EVISCERAZIONE , TAGLIO DELLA CODA , TAGLIO DELLA TESTA ; - TAGLIO , ESCLUSO IL FILETTAGGIO O IL TAGLIO DEI BLOCCHI CONGELATI ; - SELEZIONATURA ; - ETICHETTATURA ; - CONDIZIONAMENTO ; - REFRIGERAZIONE ; - CONGELAMENTO ; - SURGELAMENTO ; - DECONGELAMENTO , SEPARAZIONE . LA SOSPENSIONE NON E AMMESSA PER I PRODOTTI DESTINATI A SUBIRE TRATTAMENTI ( O OPERAZIONI ) CHE DANNO DIRITTO AL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE , SE TALI TRATTAMENTI ( O OPERAZIONI ) SONO EFFETTUATI PER LA VENDITA AL MINUTO O ALLE AZIENDE DI RISTORO . LA SOSPENSIONE SI APPLICA UNICAMENTE AI PESCI DESTINATI AL CONSUMO UMANO . ( B ) IL CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE PER QUESTA DESTINAZIONE PARTICOLARE AVVIENE ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA . ( C ) LA SOSPENSIONE NON E TUTTAVIA AMMESSA QUANDO LA LAVORAZIONE E EFFETTUATA DA IMPRESE DI VENDITA AL MINUTO O DA IMPRESE DI RISTORO . TABELLA III NUMERO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI * ALIQUOTA DEI DAZI AUTONOMI ( % ) EX 03.01 B I D ) * SARDINE ( CLUPEA PILCHARDUS WALBAUM ) , FRESCHE , REFRIGERATE O CONGELATE , INTERE , DELLA LUNGHEZZA DI 20 CM O PIU * 5