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Document 31980R1709

Regolamento (CEE) n. 1709/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Malaga, della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980/1981)

GU L 167 del 1.7.1980, p. 32–38 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1709/oj

31980R1709

Regolamento (CEE) n. 1709/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Malaga, della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980/1981)

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 01/07/1980 pag. 0032 - 0038
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 12 pag. 0119


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( 1 ) GU N . L 182 DEL 16 . 8 . 1970 , PAG . 2 .

( 2 ) GU N . L 54 DEL 5 . 3 . 1979 , PAG . 1 .

( 3 ) GU N . L 57 DEL 29 . 2 . 1980 , PAG . 32 .

( 4 ) GU N . L 111 DEL 30 . 4 . 1975 , PAG . 19 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1709/80 DEL CONSIGLIO DEL 27 GIUGNO 1980 RELATIVO ALL'APERTURA , ALLA RIPARTIZIONE E ALLE MODALITA DI GESTIONE DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER I VINI DI MALAGA , DELLA SOTTOVOCE EX 22.05 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , ORIGINARI DELLA SPAGNA ( 1980/1981 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 113 ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

CONSIDERANDO CHE , ALL'ATTO DELLA FIRMA , IL 29 GIUGNO 1970 , DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA SPAGNA ( 1 ) , LA COMUNITA SI E IMPEGNATA A CONCEDERE UN REGIME TARIFFARIO PREFERENZIALE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA DEI VINI DI MALAGA ORIGINARI DELLA SPAGNA ; CHE TALE IMPEGNO HA PER OGGETTO L'APERTURA OGNI ANNO DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO DI 15 000 HL , A DAZI PARI AL 50 % DEI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , PER I VINI DI MALAGA IN RECIPIENTI DI CONTENUTO NON SUPERIORE A DUE LITRI , DELLE SOTTOVOCI EX 22.05 C III A ) 2 E EX 22.05 C IV A ) 2 , ORIGINARI DELLA SPAGNA ; CHE QUESTO REGIME TARIFFARIO PREFERENZIALE ERA PREVISTO PER L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI IN QUESTIONE SOLTANTO NEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA NELLA SUA COMPOSIZIONE ORIGINARIA ; CHE , IN SEGUITO ALL'ALLARGAMENTO DELLA COMUNITA , IL VOLUME DEL CONTINGENTE E STATO FISSATO ALLO STESSO LIVELLO ;

CONSIDERANDO CHE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEI SUDDETTI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI DEVE ESSERE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI A . E . 1 E DI UN CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE ;

CONSIDERANDO CHE LA SPAGNA HA DATO L'ASSICURAZIONE CHE IL PREZZO PER I VINI ORIGINARI DEL SUO TERRITORIO NON SARA INFERIORE AL PREZZO DI RIFERIMENTO , DIMINUITO DEI DAZI DOGANALI EFFETTIVAMENTE RISCOSSI ; CHE NE CONSEGUE CHE I VINI CUI SI APPLICA QUESTO CONTINGENTE TARIFFARIO DEVONO AVERE LO STESSO TRATTAMENTO DEI VINI CHE BENEFICIANO DI CONCESSIONI TARIFFARIE PREFERENZIALI , PURCHE SIA OSSERVATO IL PREZZO DI RIFERIMENTO FRANCO FRONTIERA ; CHE TALI VINI BENEFICIANO DI CONCESSIONI TARIFFARIE SOLTANTO SE SONO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/79 ( 2 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 459/80 ( 3 ) ; CHE TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE IMPORTAZIONI INCLUSE IN TALE CONTINGENTE ;

CONSIDERANDO CHE OCCORRE GARANTIRE , IN PARTICOLARE , L'UGUAGLIANZA E LA CONTINUITA D'ACCESSO DI TUTTI GLI IMPORTATORI DELLA COMUNITA A DETTO CONTINGENTE , NONCHE L'APPLICAZIONE SENZA INTERRUZIONE DELLE ALIQUOTE PREVISTE PER DETTO CONTINGENTE A TUTTE LE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI , FINO AD ESAURIMENTO DEL CONTINGENTE STESSO ; CHE UN SISTEMA DI UTILIZZAZIONE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO , BASATO SULLA RIPARTIZIONE TRA GLI STATI MEMBRI , E IDONEO A RISPETTARE LA NATURA COMUNITARIA DI DETTO CONTINGENTE , TENUTO CONTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI ; CHE , PER RISPECCHIARE IL PIU POSSIBILE L'EFFETTIVA EVOLUZIONE DEL MERCATO DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , TALE RIPARTIZIONE DOVREBBE ESSERE EFFETTUATA PROPORZIONALMENTE AL FABBISOGNO DEI SINGOLI STATI MEMBRI CALCOLATO IN BASE AI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI DI DETTI PRODOTTI DALLA SPAGNA DURANTE UN PERIODO DI RIFERIMENTO RAPPRESENTATIVO , E IN BASE ALLE PROSPETTIVE ECONOMICHE PER IL PERIODO CONTINGENTALE CONSIDERATO ;

CONSIDERANDO CHE LE STATISTICHE DISPONIBILI NELLA COMUNITA NON FORNISCONO INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEI VINI DI MALAGA SUI MERCATI ; CHE , TUTTAVIA , I DATI STATISTICI SPAGNOLI RELATIVI AGLI ULTIMI ANNI , IN MATERIA DI ESPORTAZIONE DEI SUDDETTI PRODOTTI NELLA COMUNITA , POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME RIFLETTENTI APPROSSIMATIVAMENTE LA SITUAZIONE DELLE IMPORTAZIONI COMUNITARIE ; CHE , SU QUESTA BASE , LE IMPORTAZIONI CORRISPONDENTI DI CIASCUNO STATO MEMBRO NEGLI ULTIMI TRE ANNI RAPPRESENTANO , RISPETTO ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA DEI PRODOTTI IN QUESTIONE PROVENIENTI DALLA SPAGNA , LE PERCENTUALI INDICATE QUI DI SEGUITO :

STATI MEMBRI * 1977 * 1978 * 1979

BENELUX * 31,16 * 29,37 * 31,58

DANIMARCA * - * - * -

GERMANIA * 43,15 * 49,65 * 49,27

FRANCIA * 20,21 * 2,80 * 5,82

IRLANDA * - * - * -

ITALIA * 4,11 * 15,38 * 9,82

REGNO UNITO * 1,37 * 2,80 * 3,51

CONSIDERANDO CHE , TENUTO CONTO DI QUESTI ELEMENTI E DELLE PREVISIONI AVANZATE DA TALUNI STATI MEMBRI , LE PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE INIZIALE AL VOLUME DEL CONTINGENTE POSSONO APPROSSIMATIVAMENTE DETERMINARSI COME SEGUE :

BENELUX 30,67

DANIMARCA 0,17

GERMANIA 47,91

FRANCIA 8,67

IRLANDA 0,33

ITALIA 9,75

REGNO UNITO 2,50

CONSIDERANDO CHE , PER TENER CONTO DELL'EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI DI DETTI PRODOTTI NEI VARI STATI MEMBRI , OCCORE DIVIDERE IL CONTINGENTE IN DUE PARTI , RIPARTENDO LA PRIMA FRA GLI STATI MEMBRI E COSTITUENDO CON LA SECONDA UNA RISERVA DESTINATA A COPRIRE L'ULTERIORE FABBISOGNO DEGLI STATI MEMBRI CHE ABBIANO ESAURITO LA LORO QUOTA INIZIALE ; CHE , PER GARANTIRE UNA CERTA SICUREZZA AGLI IMPORTATORI DI CIASCUNO STATO MEMBRO , E OPPORTUNO FISSARE LA PRIMA PARTE DEL CONTINGENTE COMUNITARIO AD UN LIVELLO CHE , NELLA FATTISPECIE , POTREBBE CORRISPONDERE ALL'80 % DEL VOLUME CONTINGENTALE ;

CONSIDERANDO CHE LE QUOTE INIZIALI DEGLI STATI MEMBRI POSSONO ESSERE ESAURITE PIU O MENO RAPIDAMENTE ; CHE , PER TENER CONTO DI QUESTO FATTO E PER EVITARE OGNI DISCONTINUITA , CIASCUNO STATO MEMBRO CHE HA ESAURITO QUASI COMPLETAMENTE LA SUA QUOTA INIZIALE DEVE PROCEDERE AL PRELIEVO DI UNA QUOTA SUPPLEMENTARE DALLA RISERVA ; CHE TALE PRELIEVO DEVE ESSERE EFFETTUATO DA CIASCUNO STATO MEMBRO QUANDO CIASCUNA DELLE SUE QUOTE SUPPLEMENTARI E QUASI TOTALMENTE ESAURITA , E SE LA RISERVA LO CONSENTA ; CHE LE QUOTE INIZIALI E SUPPLEMENTARI DEVONO ESSERE VALIDE SINO AL TERMINE DEL PERIODO CONTINGENTALE ; CHE TALE METODO DI GESTIONE RICHIEDE UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE , LA QUALE DEVE , IN PARTICOLARE , POTER SEGUIRE IL GRADO DI ESAURIMENTO DEL VOLUME CONTINGENTALE ED INFORMARNE GLI STATI MEMBRI ;

CONSIDERANDO CHE , SE AD UNA DATA DETERMINATA DEL PERIODO CONTINGENTALE ESISTE IN UNO STATO MEMBRO UN RESIDUO IMPORTANTE , E INDISPENSABILE CHE DETTO STATO MEMBRO NE RITRASFERISCA UNA NOTEVOLE PERCENTUALE NELLA RISERVA AL FINE DI EVITARE CHE UNA PARTE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO RIMANGA INUTILIZZATA IN UNO STATO MEMBRO MENTRE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA IN ALTRI ;

CONSIDERANDO CHE , POICHE IL REGNO DEL BELGIO , IL REGNO DEI PAESI BASSI E IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO SONO RIUNITI E RAPPRESENTATI DALL'UNIONE ECONOMICA BENELUX , TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE QUOTE ATTRIBUITE A DETTA UNIONE ECONOMICA POSSONO ESSERE EFFETTUATE DA UNO DEI SUOI MEMBRI ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

1 . A DECORRERE DAL 1* LUGLIO 1980 E FINO AL 30 GIUGNO 1981 , I DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE RELATIVI AI VINI DI MALAGA , ORIGINARI DELLA SPAGNA , SONO PARZIALMENTE SOSPESI AI LIVELLI INDICATI IN APPRESSO ED ENTRO I LIMITI DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO DEL VOLUME GLOBALE DI 15 000 ETTOLITRI :

N . DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI * ALIQUOTA DEL DAZIO ( IN ECU/HL )

EX 22.05 C III A ) 2 * VINO DI MALAGA * 10,3

EX 22.05 C IV A ) 2 * VINO DI MALAGA * 11,5

2 . AL RIGUARDO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI " PRODOTTI ORIGINARI " E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA , ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA SPAGNA .

3 . L'AMMISSIONE DEI VINI DI MALAGA AL BENEFICIO DEL CONTINGENTE TARIFFARIO E SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONFORME AL MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO , VISTATO DALLE AUTORITA DOGANALI SPAGNOLE . QUESTO CERTIFICATO DEVE RISPONDERE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFI DA 2 A 4 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1120/75 ( 4 ) .

4 . AL FINE DI FAR BENEFICIARE QUESTI VINI DEL SUDDETTO CONTINGENTE TARIFFARIO , DEVE ESSERE RISPETTATO L'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/79 .

ARTICOLO 2

1 . IL CONTINGENTE TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 E DIVISO IN DUE PARTI .

2 . LA PRIMA PARTE DI 12 000 HL VIENE SUDDIVISA TRA GLI STATI MEMBRI ; LE QUOTE CHE , SALVO L'ARTICOLO 5 , SONO VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 1981 , AMMONTANO A :

IN ETTOLITRI

BENELUX 3 680

DANIMARCA 20

GERMANIA 5 750

FRANCIA 1 040

IRLANDA 40

ITALIA 1 170

REGNO UNITO 300

3 . LA SECONDA PARTE , PARI A 3 000 HL , COSTITUISCE LA RISERVA .

ARTICOLO 3

1 . SE LA QUOTA INIZIALE DI UNO STATO MEMBRO - QUALE E FISSATA DALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , OVVERO LA STESSA QUOTA DIMINUITA DELLA FRAZIONE TRASFERITA ALLA RISERVA QUALORA SIA STATO APPLICATO L'ARTICOLO 5 - E UTILIZZATA IN RAGIONE DEL 90 % O PIU , LO STATO MEMBRO IN QUESTIONE PROCEDE SENZA INDUGIO , MEDIANTE NOTIFICA ALLA COMMISSIONE , AL PRELIEVO DI UNA SECONDA ALIQUOTA PARI AL 15 % DELLA PROPRIA QUOTA INIZIALE , EVENTUALMENTE ARROTONDATA ALL'UNITA SUPERIORE , SEMPRECHE L'ENTITA DELLA RISERVA LO PERMETTA .

2 . SE , DOPO AVER ESAURITO LA QUOTA INIZIALE , UNO STATO MEMBRO HA UTILIZZATO IN RAGIONE DEL 90 % O PIU ANCHE LA SECONDA QUOTA , ESSO PROCEDE , ALLE CONDIZIONI INDICATE AL PARAGRAFO 1 , AL PRELIEVO DI UNA TERZA QUOTA PARI AL 7,5 % DELLA PROPRIA QUOTA INIZIALE , EVENTUALMENTE ARROTONDATA ALL'UNITA SUPERIORE .

3 . SE , DOPO AVER ESAURITO LA SECONDA QUOTA , UNO STATO MEMBRO HA UTILIZZATO IN RAGIONE DEL 90 % O PIU ANCHE LA TERZA QUOTA , ESSO PROCEDE , ALLE STESSE CONDIZIONI , AL PRELIEVO DI UNA QUARTA QUOTA PARI ALLA TERZA .

QUESTO PROCEDIMENTO SI APPLICA FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA RISERVA .

4 . IN DEROGA AI PARAGRAFI 1 , 2 E 3 , GLI STATI MEMBRI POSSONO PROCEDERE AL PRELIEVO DI QUOTE INFERIORI A QUELLE STABILITE DA DETTI PARAGRAFI , SE VI E RAGIONE DI RITENERE CHE ESSE RISCHINO DI NON ESSERE ESAURITE . ESSI INFORMANO LA COMMISSIONE DEI MOTIVI CHE LI HANNO INDOTTI AD APPLICARE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PARAGRAFO .

ARTICOLO 4

LE QUOTE SUPPLEMENTARI PRELEVATE A NORMA DELL'ARTICOLO 3 SONO VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 1981 .

ARTICOLO 5

GLI STATI MEMBRI VERSANO NELLA RISERVA , ENTRO IL 1* APRILE 1981 , LA FRAZIONE NON UTILIZZATA DELLA LORO ALIQUOTA INIZIALE CHE , ALLA DATA DEL 15 MARZO 1981 , ECCEDA IL 20 % DEL VOLUME INIZIALE . ESSI POSSONO TRASFERIRE UNA QUANTITA SUPERIORE SE HANNO MOTIVO DI RITENERE CHE NON VERRA UTILIZZATA .

GLI STATI MEMBRI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE , ENTRO IL 1* APRILE 1981 , IL TOTALE DELLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN OGGETTO EFFETTUATE SINO AL 15 MARZO 1981 INCLUSO E IMPUTATE SUL CONTINGENTE COMUNITARIO , NONCHE , SE DEL CASO , LA FRAZIONE DELLA QUOTA INIZIALE CHE ESSI TRASFERISCONO ALLA RISERVA .

ARTICOLO 6

LA COMMISSIONE CONTABILIZZA I QUANTITATIVI DELLE QUOTE APERTE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 2 E 3 E LI INFORMA , APPENA LE PERVENGONO LE NOTIFICHE , DEL GRADO DI UTILIZZAZIONE DELLA RISERVA .

ESSA INFORMA GLI STATI MEMBRI , ENTRO IL 5 APRILE 1981 , DELL'ENTITA DELLA RISERVA DOPO I VERSAMENTI EFFETTUATI A NORMA DELL'ARTICOLO 5 .

ESSA VIGILA AFFINCHE IL PRELIEVO CHE ESAURISCE LA RISERVA SIA LIMITATO AL SALDO DISPONIBILE E A TAL FINE NE PRECISA IL QUANTITATIVO ALLO STATO MEMBRO CHE PROCEDE A QUEST'ULTIMO PRELIEVO .

ARTICOLO 7

1 . GLI STATI MEMBRI ADOTTANO ADEGUATE DISPOSIZIONI AFFINCHE L'APERTURA DELLE QUOTE SUPPLEMENTARI DA ESSI PRELEVATE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 RENDA POSSIBILI LE IMPUTAZIONI , SENZA DISCONTINUITA , SULLE LORO PARTI CUMULATE DEL CONTINGENTE COMUNITARIO .

2 . ESSI GARANTISCONO AGLI IMPORTATORI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , STABILITI NEL LORO TERRITORIO , LA FACOLTA DI ATTINGERE LIBERAMENTE ALLE QUOTE AD ESSI ASSEGNATE .

3 . IL GRADO DI UTILIZZAZIONE DELLE QUOTE DEGLI STATI MEMBRI VIENE RILEVATO IN BASE ALLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE PRESENTATI IN DOGANA ACCOMPAGNATI DA DICHIARAZIONI DI IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA .

ARTICOLO 8

A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE , GLI STATI MEMBRI LA INFORMANO DELLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE EFFETTIVAMENTE IMPUTATE SULLE LORO ALIQUOTE .

ARTICOLO 9

GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE COLLABORANO STRETTAMENTE AFFINCHE IL PRESENTE REGOLAMENTO SIA RISPETTATO .

ARTICOLO 10

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1* LUGLIO 1980 .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A BRUXELLES , ADDI 27 GIUGNO 1980 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

A . SARTI

ALLEGATO : VEDI GU .

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