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Document 31980R1708

Regolamento (CEE) n. 1708/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980/1981)

GU L 167 del 1.7.1980, p. 28–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1708/oj

31980R1708

Regolamento (CEE) n. 1708/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980/1981)

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 01/07/1980 pag. 0028 - 0031
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 9 pag. 0034


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( 1 ) GU N . L 182 DEL 16 . 8 . 1970 , PAG . 2 .

( 2 ) GU N . L 111 DEL 30 . 4 . 1975 , PAG . 19 .

( 3 ) GU N . L 54 DEL 5 . 3 . 1979 , PAG . 1 .

( 4 ) GU N . L 57 DEL 29 . 2 . 1980 , PAG . 32 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1708/80 DEL CONSIGLIO DEL 27 GIUGNO 1980 RECANTE APERTURA , RIPARTIZIONE E MODALITA DI GESTIONE DI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER I VINI DI XERES , DELLA VOCE EX 22.05 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , ORIGINARI DELLA SPAGNA ( 1980/1981 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 113 ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

CONSIDERANDO CHE , ALL'ATTO DELLA FIRMA , IL 29 GIUGNO 1970 , DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA SPAGNA ( 1 ) , LA COMUNITA SI E IMPEGNATA A CONCEDERE UN REGIME TARIFFARIO PREFERENZIALE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA DEI VINI DI XERES ORIGINARI DELLA SPAGNA ; CHE QUESTO IMPEGNO HA PER OGGETTO L'APERTURA OGNI ANNO DEI DUE CONTINGENTI TARIFFARI SEGUENTI :

- 40 000 ETTOLITRI , A DAZI PARI AL 40 % DEI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , PER I VINI DI XERES IN RECIPIENTI DI CONTENUTO NON SUPERIORE A DUE LITRI , DELLE SOTTOVOCI EX 22.05 C III A ) 1 E EX 22.05 C IV A ) 1 , ORIGINARI DELLA SPAGNA E

- 210 000 ETTOLITRI , A DAZI PARI AL 50 % DEI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , PER I VINI DI XERES IN RECIPIENTI DI CONTENUTO INFERIORE A DUE LITRI , DELLE SOTTOVOCI EX 22.05 C III B ) 1 E EX 22.05 C IV B ) 1 , ORIGINARI DELLA SPAGNA ;

CHE QUESTO REGIME TARIFFARIO PREFERENZIALE ERA PREVISTO PER L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI IN QUESTIONE SOLTANTO NEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA NELLA SUA COMPOSIZIONE ORIGINARIA ; CHE , A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLA COMUNITA , I VOLUMI DEI CONTINGENTI SONO STATI PORTATI RISPETTIVAMENTE A 108 000 ETTOLITRI E 685 000 ETTOLITRI ;

CONSIDERANDO CHE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEI SUDDETTI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI DEV'ESSERE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI A . E . 1 E DI UN CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE PREVISTO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1120/75 ( 2 ) ;

CONSIDERANDO CHE LA SPAGNA HA DATO L'ASSICURAZIONE CHE IL PREZZO PER I VINI ORIGINARI DEL SUO TERRITORIO NON SARA INFERIORE AL PREZZO DI RIFERIMENTO , DIMINUITO DEI DAZI EFFETTIVAMENTE RISCOSSI ; CHE NE CONSEGUE CHE I VINI CUI SI APPLICANO QUESTI CONTINGENTI TARIFFARI DEVONO AVERE LO STESSO TRATTAMENTO DEI VINI PER I QUALI E CONCESSA UNA TARIFFA PREFERENZIALE PURCHE SIA OSSERVATO IL PREZZO DI RIFERIMENTO FRANCO FRONTIERA ; CHE TALI VINI BENEFICIANO DELLE CONCESSIONI TARIFFARIE SOLTANTO SE SONO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/79 ( 3 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 459/80 ( 4 ) ; CHE TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE IMPORTAZIONI INCLUSE IN TALI CONTINGENTI ;

CONSIDERANDO CHE OCCORRE GARANTIRE , IN PARTICOLARE , L'UGUAGLIANZA E LA CONTINUITA D'ACCESSO DI TUTTI GLI IMPORTATORI DELLA COMUNITA A DETTI CONTINGENTI , NONCHE L'APPLICAZIONE SENZA INTERRUZIONE DELLE QUOTE PREVISTE PER DETTI CONTINGENTI A TUTTE LE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI , FINO AD ESAURIMENTO DEI CONTINGENTI STESSI ; CHE UN SISTEMA DI UTILIZZAZIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI , BASATO SULLA RIPARTIZIONE TRA GLI STATI MEMBRI , E IDONEO A RISPETTARE LA NATURA COMUNITARIA DI DETTI CONTINGENTI , TENUTO CONTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI ; CHE , PER RISPECCHIARE IL PIU POSSIBILE L'EFFETTIVA EVOLUZIONE DEL MERCATO DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , TALE RIPARTIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PROPORZIONALMENTE AL FABBISOGNO DEI SINGOLI STATI MEMBRI CALCOLATO IN BASE AI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI DI DETTI PRODOTTI DALLA SPAGNA , DURANTE UN PERIODO DI RIFERIMENTO RAPPRESENTATIVO , E IN BASE ALLE PROSPETTIVE ECONOMICHE PER IL PERIODO CONTINGENTALE CONSIDERATO ;

CONSIDERANDO CHE LE STATISTICHE DISPONIBILI DELLA COMUNITA NON FORNISCONO INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEI VINI DI XERES SUI MERCATI ; CHE , TUTTAVIA , I DATI STATISTICI SPAGNOLI RELATIVI AGLI ULTIMI ANNI , IN MATERIA DI ESPORTAZIONE DEI SUDDETTI PRODOTTI NELLA COMUNITA , POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME RIFLETTENTI APPROSSIMATIVAMENTE LA SITUAZIONE DELLE IMPORTAZIONI COMUNITARIE ; CHE , SU QUESTA BASE , LE IMPORTAZIONI CORRISPONDENTI DI CIASCUNO STATO MEMBRO NEGLI ULTIMI TRE ANNI RAPPRESENTANO , RISPETTO ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA DEI PRODOTTI IN QUESTIONE PROVENIENTI DALLA SPAGNA , LE PERCENTUALI INDICATE QUI DI SEGUITO :

* 1977 * 1978 * 1979

VINI DI XERES :

- IN RECIPIENTI DI CONTENUTO NON SUPERIORE A DUE LITRI :

BENELUX * 52,60 * 50,36 * 52,72

DANIMARCA * 2,77 * 3,44 * 3,16

GERMANIA * 18,46 * 20,17 * 21,01

FRANCIA * 0,19 * 0,31 * 0,26

IRLANDA * 1,02 * 0,94 * 1,30

ITALIA * 0,87 * 0,54 * 0,81

REGNO UNITO * 24,09 * 24,24 * 20,74

- IN RECIPIENTI DI CONTENUTO SUPERIORE A DUE LITRI :

BENELUX * 20,54 * 21,54 * 24,63

DANIMARCA * 3,72 * 4,20 * 3,03

GERMANIA * 3,76 * 2,84 * 3,69

FRANCIA * 0,03 * 0,03 * 0,02

IRLANDA * 0,51 * 0,54 * 0,04

ITALIA * 0,00 * 0,00 * 0,00

REGNO UNITO * 71,44 * 70,85 * 68,59

CONSIDERANDO CHE , TENUTO CONTO DI QUESTI ELEMENTI E DELLE PREVISIONI AVANZATE DA TALUNI STATI MEMBRI , LE PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE INIZIALE AI VOLUMI CONTINGENTALI POSSONO APPROSSIMATIVAMENTE DETERMINARSI COME SEGUE :

* VINI DI XERES IN RECIPIENTI DI CONTENUTO

* NON SUPERIORE A DUE LITRI * SUPERIORE A DUE LITRI

BENELUX * 52,93 * 25,24

DANIMARCA * 4,12 * 3,57

GERMANIA * 17,49 * 3,24

FRANCIA * 0,26 * 0,02

IRLANDA * 1,54 * 0,60

ITALIA * 1,54 * 0,01

REGNO UNITO * 22,12 * 67,32

CONSIDERANDO CHE , PER TENER CONTO DELL'EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI DI DETTI PRODOTTI NEI VARI STATI MEMBRI , OCCORRE DIVIDERE CIASCUNO DEI VOLUMI CONTINGENTALI IN DUE SEZIONI , RIPARTENDO LA PRIMA FRA GLI STATI MEMBRI E COSTITUENDO CON LA SECONDA UNA RISERVA DESTINATA A COPRIRE L'ULTERIORE FABBISOGNO DEGLI STATI MEMBRI CHE ABBIANO ESAURITO LA LORO QUOTA INIZIALE ; CHE , PER GARANTIRE UNA CERTA SICUREZZA AGLI IMPORTATORI DI CIASCUNO STATO MEMBRO , OCCORRE FISSARE LA PRIMA SEZIONE DEI CONTINGENTI COMUNITARI AD UN LIVELLO CHE , NELLA FATTISPECIE , POTREBBE CORRISPONDERE A CIRCA 90 % DEI VOLUMI CONTINGENTALI ;

CONSIDERANDO CHE LE QUOTE INIZIALI DEGLI STATI MEMBRI POSSONO ESSERE ESAURITE PIU O MENO RAPIDAMENTE ; CHE , PER TENER CONTO DI QUESTO FATTO E PER EVITARE OGNI DISCONTINUITA , CIASCUNO STATO MEMBRO CHE HA ESAURITO QUASI COMPLETAMENTE UNA DELLE SUE QUOTE INIZIALI DEVE PROCEDERE AL PRELIEVO DI UNA QUOTA SUPPLEMENTARE DELLA RISERVA CORRISPONDENTE ; CHE TALE PRELIEVO DEVE ESSERE EFFETTUATO DA CIASCUNO STATO MEMBRO QUANDO CIASCUNA DELLE SUE QUOTE SUPPLEMENTARI E QUASI TOTALMENTE ESAURITA , E SE LA RISERVA LO CONSENTA ; CHE LE QUOTE INIZIALI E SUPPLEMENTARI DEVONO ESSERE VALIDE SINO AL TERMINE DEL PERIODO CONTINGENTALE ; CHE TALE METODO DI GESTIONE RICHIEDE UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE , LA QUALE DEVE , IN PARTICOLARE , POTER SEGUIRE IL GRADO DI ESAURIMENTO DEI VOLUMI CONTINGENTALI ED INFORMARNE GLI STATI MEMBRI ;

CONSIDERANDO CHE , SE AD UNA DATA DETERMINATA DEL PERIODO CONTINGENTALE ESISTE IN UNO STATO MEMBRO UN RESIDUO IMPORTANTE , E INDISPENSABILE CHE DETTO STATO MEMBRO NE RITRASFERISCA UNA NOTEVOLE PERCENTUALE NELLA RISERVA AL FINE DI EVITARE CHE UNA PARTE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO RIMANGA INUTILIZZATA IN UNO STATO MEMBRO MENTRE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA IN ALTRI ;

CONSIDERANDO CHE , POICHE IL REGNO DEL BELGIO , IL REGNO DEI PAESI BASSI E IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO SONO RIUNITI E RAPPRESENTATI DALL'UNIONE ECONOMICA BENELUX , TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE QUOTE ATTRIBUITE A DETTA UNIONE ECONOMICA POSSONO ESSERE EFFETTUATE DA UNO DEI SUOI MEMBRI ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

1 . A DECORRERE DAL 1* LUGLIO 1980 E FINO AL 30 GIUGNO 1981 I DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE RELATIVI AI VINI DI XERES QUI APPRESSO INDICATI , ORIGINARI DELLA SPAGNA , SONO PARZIALMENTE SOSPESI AI LIVELLI ED ENTRO I LIMITI DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI INDICATI PER CIASCUNO DI ESSI :

N . DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI * ALIQUOTA DEL DAZIO ( IN ECU/HL ) * VOLUME CONTINGENTALE ( IN HL )

EX 22.05 C III A ) 1 * VINI DI XERES * 6,5 * 108 000

EX 22.05 C IV A ) 1 * VINI DI XERES * 7,0 * 108 000

EX 22.05 C III B ) 1 * VINI DI XERES * 6,6 * 685 000

EX 22.05 C IV B ) 1 * VINI DI XERES * 7,2 * 685 000

2 . SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI " PRODOTTI ORIGINARI " E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA , ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA SPAGNA .

3 . AL FINE DI FAR BENEFICIARE QUESTI VINI DEI SUDDETTI CONTINGENTI TARIFFARI , DEVE ESSERE RISPETTATO L'ARTICOLO 18 , PARAGRAFI 3 E 4 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/79 .

4 . L'AMMISSIONE DEI VINI DI XERES AL BENEFICIO DEI CONTINGENTI TARIFFARI E SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI A . E . 1 E DI UN CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE PREVISTO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1120/75 , VISTATO DALLE AUTORITA DOGANALI SPAGNOLE .

ARTICOLO 2

1 . I CONTINGENTI TARIFFARI FISSATI ALL'ARTICOLO 1 SONO DIVISI IN DUE PARTI .

2 . UNA PRIMA SEZIONE DI OGNI CONTINGENTE E RIPARTITA FRA GLI STATI MEMBRI ; LE QUOTE CHE , FATTO SALVO L'ARTICOLO 5 , SONO VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 1981 , AMMONTANO AI SEGUENTI QUANTITATIVI :

( IN ETTOLITRI )

* VINI DI XERES DELLE SOTTOVOCI

* EX 22.05 C III A ) 1 E EX 22.05 C IV A ) 1 * EX 22.05 C III B ) 1 E EX 22.05 C IV B ) 1

BENELUX * 51 450 * 155 590

DANIMARCA * 4 000 * 22 000

GERMANIA * 17 000 * 20 000

FRANCIA * 250 * 150

IRLANDA * 1 500 * 3 700

ITALIA * 1 500 * 60

REGNO UNITO * 21 500 * 415 000

TOTALE * 97 200 * 616 500

3 . LA SECONDA SEZIONE DI OGNI CONTINGENTE , PARI RISPETTIVAMENTE A 10 800 E 68 500 ETTOLITRI , COSTITUISCE LA RISERVA CORRISPONDENTE .

ARTICOLO 3

1 . QUALORA UNA DELLE QUOTE INIZIALI DI UNO STATO MEMBRO , FISSATE NELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 - O QUESTA STESSA ALIQUOTA DIMINUITA DELLA FRAZIONE RIVERSATA NELLA RISERVA CORRISPONDENTE , SE SI E APPLICATO L'ARTICOLO 5 - VENGA UTILIZZATA PER IL 90 % O PIU , LO STATO MEMBRO INTERESSATO PROCEDE SENZA INDUGIO , MEDIANTE NOTIFICA ALLA COMMISSIONE , AL PRELIEVO DI UNA SECONDA QUOTA PARI AL 10 % DELLA PROPRIA QUOTA INIZIALE EVENTUALMENTE ARROTONDATA ALL'UNITA SUPERIORE , SEMPRECHE LA CONSISTENZA DELLA RISERVA LO PERMETTA .

2 . SE DOPO AVER ESAURITO L'UNA O L'ALTRA DELLE QUOTE INIZIALI DI UNO STATO MEMBRO , LA SECONDA QUOTA PRELEVATA DALLO STESSO RISULTI UTILIZZATA PER IL 90 % O PIU , LO STATO MEMBRO INTERESSATO PROCEDE , ALLE CONDIZIONI INDICATE AL PARAGRAFO 1 , AL PRELIEVO DI UNA TERZA QUOTA PARI AL 5 % DELLA PROPRIA QUOTA INIZIALE , EVENTUALMENTE ARROTONDATA ALL'UNITA SUPERIORE .

3 . SE DOPO AVER ESAURITO L'UNA O L'ALTRA DELLE SECONDE QUOTE DI UNO STATO MEMBRO , LA TERZA QUOTA PRELEVATA DALLO STESSO RISULTI UTILIZZATA SINO AL 90 % O PIU , LO STATO MEMBRO INTERESSATO PROCEDE , ALLE STESSE CONDIZIONI , AL PRELIEVO DI UNA QUARTA QUOTA PARI ALLA TERZA .

QUESTO PROCEDIMENTO SI APPLICA FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA RISERVA .

4 . IN DEROGA AI PARAGRAFI 1 , 2 E 3 , GLI STATI MEMBRI POSSONO PROCEDERE AL PRELIEVO DI QUOTE INFERIORI A QUELLE FISSATE DA DETTI PARAGRAFI SE VI E MOTIVO DI RITENERE CHE ESSE RISCHINO DI NON ESSERE INTERAMENTE UTILIZZATE . ESSI INFORMANO LA COMMISSIONE DEI MOTIVI CHE LI HANNO INDOTTI AD APPLICARE IL PRESENTE PARAGRAFO .

ARTICOLO 4

LE SINGOLE QUOTE COMPLEMENTARI PRELEVATE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 SONO VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 1981 .

ARTICOLO 5

GLI STATI MEMBRI RIVERSANO NELLA RISERVA , ENTRO IL 1* APRILE 1981 , LA FRAZIONE NON UTILIZZATA DELLA LORO QUOTA INIZIALE CHE ALLA DATA DEL 15 MARZO 1981 ECCEDE IL 20 % DEL VOLUME INIZIALE . ESSI POSSONO RIVERSARE UNA QUANTITA MAGGIORE SE VI E MOTIVO DI RITENERE CHE ESSA RISCHI DI NON ESSERE UTILIZZATA .

OGNI STATO MEMBRO COMUNICA ALLA COMMISSIONE ENTRO IL 1* APRILE 1981 IL TOTALE DELLE IMPORTAZIONI DEL PRODOTTO IN QUESTIONE REALIZZATE FINO AL 15 MARZO 1981 INCLUSO ED IMPUTATE SUL CONTINGENTE COMUNITARIO , NONCHE EVENTUALMENTE LA FRAZIONE DELLA PROPRIA QUOTA INIZIALE CHE ESSO RIVERSA NELLA RISERVA .

ARTICOLO 6

LA COMMISSIONE PROVVEDE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE QUOTE APERTE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 2 E 3 E LI INFORMA , SULLA SCORTA DELLE NOTIFICAZIONI PERVENUTE , DEL GRADO DI UTILIZZAZIONE DELLE RISERVE .

ESSA INFORMA GLI STATI MEMBRI , ENTRO IL 5 APRILE 1981 , DELL'ENTITA DELLA RISERVA DOPO I VERSAMENTI EFFETTUATI A NORMA DELL'ARTICOLO 5 .

ESSA VIGILA AFFINCHE IL PRELIEVO CON CUI SI ESAURISCE UNA DELLE RISERVE SIA LIMITATO AL RESIDUO DISPONIBILE E , A TAL FINE , NE INDICA LA CONSISTENZA ALLO STATO MEMBRO CHE EFFETTUA QUESTO ULTIMO PRELIEVO .

ARTICOLO 7

1 . GLI STATI MEMBRI ADOTTANO ADEGUATE DISPOSIZIONI AFFINCHE L'APERTURA DELLE QUOTE COMPLEMENTARI DA ESSI PRELEVATE A NORMA DELL'ARTICOLO 3 RENDA POSSIBILI LE IMPUTAZIONI , SENZA DISCONTINUITA , SULLE LORO PARTI CUMULATE DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI .

2 . GLI STATI MEMBRI GARANTISCONO AGLI IMPORTATORI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , AVENTI SEDE NEL LORO TERRITORIO , LA FACOLTA DI ATTINGERE LIBERAMENTE ALLE QUOTE LORO ASSEGNATE .

3 . IL GRADO DI UTILIZZAZIONE DELLE QUOTE DEGLI STATI MEMBRI VIENE RILEVATO IN BASE ALLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE PRESENTATI IN DOGANA , ACCOMPAGNATI DA DICHIARAZIONI D'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA .

ARTICOLO 8

A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE , GLI STATI MEMBRI LA INFORMANO DELLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE EFFETTIVAMENTE IMPUTATE SULLE LORO QUOTE .

ARTICOLO 9

GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE COLLABORANO STRETTAMENTE AFFINCHE IL PRESENTE REGOLAMENTO SIA RISPETTATO .

ARTICOLO 10

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1* LUGLIO 1980 .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A BRUXELLES , ADDI 27 GIUGNO 1980 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

A . SARTI

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