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Document 31980R0750
Council Regulation (EEC) No 750/80 of 26 March 1980 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for wines of fresh grapes, falling within subheading ex 22.05 C of the Common Customs Tariff and originating in Cyprus
Regolamento (CEE) n. 750/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro
Regolamento (CEE) n. 750/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro
GU L 84 del 28.3.1980, p. 23–25
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Regolamento (CEE) n. 750/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/1980 pag. 0023
++++ ( 1 ) GU N . L 172 DEL 28 . 6 . 1978 , PAG . 12 . ( 2 ) GU N . L 81 DEL 27 . 3 . 1980 , PAG . 29 . ( 3 ) GU N . L 54 DEL 5 . 3 . 1979 , PAG . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 750/80 DEL CONSIGLIO DEL 26 MARZO 1980 RECANTE APERTURA , RIPARTIZIONE E MODALITA DI GESTIONE DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER I VINI DI UVE FRESCHE DELLA SOTTOVOCE EX 22.05 C DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , ORIGINARI DI CIPRO IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 113 , VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , CONSIDERANDO CHE L'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA DI CIPRO ( 1 ) PREVEDE L'APERTURA DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO ANNUALE DI 10 000 ETTOLITRI DI TALUNI VINI DI UVE FRESCHE , PRESENTATI IN RECIPIENTI CONTENENTI DUE LITRI O MENO , ORIGINARI DI CIPRO , DELLA SOTTOVOCE EX 22.05 C DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , A DAZI DOGANALI PARI AL 25 % DEI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ; CHE , CON REGOLAMENTO ( CEE ) N . 718/80 ( 2 ) , LA COMUNITA HA GIA APERTO , PER IL PERIODO 1* GENNAIO - 31 MARZO 1980 , UN CONTINGENTE TARIFFARIO DI 2 500 HL ; CHE E PERTANTO OPPORTUNO APRIRE UN CONTINGENTE TARIFFARIO DI 7 500 HL PER IL PERIODO 1* APRILE - 31 DICEMBRE 1980 ; CONSIDERANDO CHE I VINI IN PAROLA SONO SOGGETTI AL RISPETTO DEL PREZZO FRANCO FRONTIERA DI RIFERIMENTO ; CHE , AFFINCHE ESSI SIANO AMMESSI AL BENEFICIO DEL DETTO CONTINGENTE TARIFFARIO , DEVE ESSERE RISPETTATO L'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/79 ( 3 ) ; CONSIDERANDO CHE OCCORRE GARANTIRE IN PARTICOLARE L'UGUAGLIANZA E LA CONTINUITA D'ACCESSO DI TUTTI GLI IMPORTATORI DELLA COMUNITA A DETTO CONTINGENTE , NONCHE L'APPLICAZIONE SENZA INTERRUZIONE DELLE ALIQUOTE PREVISTE PER DETTO CONTINGENTE A TUTTE LE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI , FINO AD ESAURIMENTO DEL CONTINGENTE STESSO ; CHE UN SISTEMA DI UTILIZZAZIONE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO , BASATO SULLA RIPARTIZIONE TRA GLI STATI MEMBRI , E IDONEO A RISPETTARE LA NATURA COMUNITARIA DI DETTO CONTINGENTE TENUTO CONTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI ; CHE , PER RISPECCHIARE IL PIU POSSIBILE L'EFFETTIVA EVOLUZIONE DEL MERCATO DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , TALE RIPARTIZIONE DOVREBBE ESSERE EFFETTUATA PROPORZIONALMENTE AL FABBISOGNO DEI SINGOLI STATI MEMBRI CALCOLATO IN BASE AI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI DI DETTI PRODOTTI DA CIPRO DURANTE UN PERIODO DI RIFERIMENTO RAPPRESENTATIVO , E IN BASE ALLE PROSPETTIVE ECONOMICHE PER IL PERIODO CONTINGENTALE CONSIDERATO ; CONSIDERANDO TUTTAVIA CHE NON SONO DISPONIBILI - NE A LIVELLO COMUNITARIO NE A LIVELLO NAZIONALE - DATI STATISTICI PER LE QUALITA DI VINO IN QUESTIONE E CHE QUINDI NON PUO ESSERE AVANZATA ALCUNA PREVISIONE VALIDA DI IMPORTAZIONE ; CHE , SU TALE BASE , E OPPORTUNO PREVEDERE UNA RIPARTIZIONE DEL VOLUME CONTINGENTALE IN QUOTE INIZIALI , RIPARTIZIONE CHE TENGA CONTO DELLE POSSIBILITA DI ASSORBIMENTO DI DETTI VINI SUI MERCATI DEI VARI STATI MEMBRI ; CONSIDERANDO CHE , PER TENER CONTO DELL'EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI DI DETTI PRODOTTI NEI VARI STATI MEMBRI , E OPPORTUNO DIVIDERE IL CONTINGENTE IN DUE PARTI , RIPARTENDO LA PRIMA FRA GLI STATI MEMBRI E COSTITUENDO CON LA SECONDA UNA RISERVA DESTINATA A COPRIRE L'ULTERIORE FABBISOGNO DEGLI STATI MEMBRI CHE ABBIANO ESAURITO LA LORO QUOTA INIZIALE ; CHE , PER GARANTIRE UNA CERTA SICUREZZA AGLI IMPORTATORI DI CIASCUNO STATO MEMBRO , OCCORRE FISSARE LA PRIMA PARTE DEL CONTINGENTE COMUNITARIO AD UN LIVELLO CHE , NELLA FATTISPECIE , POTREBBE CORRISPONDERE ALL'86 % DEL VOLUME CONTINGENTALE ; CONSIDERANDO CHE LE QUOTE INIZIALI DEGLI STATI MEMBRI POSSONO ESSERE ESAURITE PIU O MENO RAPIDAMENTE ; CHE , PER TENER CONTO DI QUESTO FATTO E PER EVITARE OGNI DISCONTINUITA , CIASCUNO STATO MEMBRO CHE HA ESAURITO QUASI COMPLETAMENTE LA SUA QUOTA INIZIALE DEVE PROCEDERE AL PRELIEVO DI UNA QUOTA SUPPLEMENTARE DALLA RISERVA ; CHE TALE PRELIEVO DEVE ESSERE EFFETTUATO DA CIASCUNO STATO MEMBRO QUANDO CIASCUNA DELLE SUE QUOTE SUPPLEMENTARI E QUASI TOTALMENTE ESAURITA E SE LA RISERVA LO CONSENTA ; CHE LE QUOTE INIZIALI SUPPLEMENTARI DEVONO ESSERE VALIDE SINO AL TERMINE DEL PERIODO CONTINGENTALE ; CHE TALE METODO DI GESTIONE RICHIEDE UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE , LA QUALE DEVE , IN PARTICOLARE , POTER SEGUIRE IL GRADO DI ESAURIMENTO DEL VOLUME DEL CONTINGENTE ED INFORMARNE GLI STATI MEMBRI ; CONSIDERANDO CHE , SE AD UNA DATA DETERMINATA DEL PERIODO CONTINGENTALE ESISTE IN UNO STATO MEMBRO UN RESIDUO IMPORTANTE , E INDISPENSABILE CHE DETTO STATO MEMBRO NE RITRASFERISCA UNA NOTEVOLE PERCENTUALE NELLA RISERVA AL FINE DI EVITARE CHE UNA PARTE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO RIMANGA INUTILIZZATA IN UNO STATO MEMBRO MENTRE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA IN ALTRI ; CONSIDERANDO CHE , POICHE IL REGNO DEL BELGIO , IL REGNO DEI PAESI BASSI E IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO SONO RIUNITI E RAPPRESENTATI DALL'UNIONE ECONOMICA BENELUX , TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE QUOTE ATTRIBUITE A DETTA UNIONE ECONOMICA POSSONO ESSERE EFFETTUATE DA UNO DEI SUOI MEMBRI , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 1 . A DECORRERE DAL 1* APRILE E FINO AL 31 DICEMBRE 1980 , I DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE RELATIVI AI PRODOTTI SOTTOINDICATI , ORIGINARI DI CIPRO , SONO SOSPESI AI LIVELLI INDICATI IN APPRESSO ED ENTRO I LIMITI DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO TOTALE DI 7 500 ETTOLITRI : NUMERO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI * ALIQUOTA DEI DAZI 22.05 * VINI DI UVE FRESCHE ; MOSTI DI UVE FRESCHE MUTIZZATI CON ALCOLE ( MISTELLE ) : * C . ALTRI : * I . CON TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO DI 13 % VOL O MENO , PRESENTATI IN RECIPIENTI CONTENENTI : * EX A ) 2 LITRI O MENO : * - VINI DI UVE FRESCHE * 3,6 ECU/HL * II . CON TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO SUPERIORE A 13 % VOL E NON SUPERIORE A 15 % VOL , PRESENTATI IN RECIPIENTI CONTENENTI : * EX A ) 2 LITRI O MENO : * - VINI DI UVE FRESCHE DIVERSI DAI VINI LIQUOROSI CON TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO DI 15 % VOL * 4,2 ECU/HL 2 . I VINI IN PAROLA SONO SOGGETTI AL RISPETTO DEL PREZZO FRANCO FRONTIERA DI RIFERIMENTO . AFFINCHE ESSI SIANO AMMESSI AL BENEFICIO DEL DETTO CONTINGENTE TARIFFARIO , DEVE ESSERE RISPETTATO L'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/79 . ARTICOLO 2 1 . IL CONTINGENTE TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 E DIVISO IN DUE PARTI . 2 . LA PRIMA PARTE DI 6 450 ETTOLITRI VIENE SUDDIVISA TRA GLI STATI MEMBRI ; LE QUOTE CHE , SALVO L'ARTICOLO 5 , SONO VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 1980 AMMONTANO A : BENELUX 210 HL DANIMARCA 210 HL R . F . DI GERMANIA 210 HL FRANCIA 60 HL IRLANDA 450 HL ITALIA 60 HL REGNO UNITO 5 250 HL 3 . LA SECONDA PARTE , PARI A 1 050 ETTOLITRI , COSTITUISCE LA RISERVA , CUI SI AGGIUNGONO GLI EVENTUALI RESIDUI , AL 31 MARZO 1980 , DELLE QUOTE ATTRIBUITE AGLI STATI MEMBRI E DELLA RISERVA COSTITUITA A NORMA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 718/80 . ARTICOLO 3 1 . SE LA QUOTA INIZIALE DI UNO STATO MEMBRO - QUALE E FISSATA DALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , OVVERO LA STESSA QUOTA DIMINUITA DELLA FRAZIONE TRASFERITA ALLA RISERVA QUALORA SIA STATO APPLICATO L'ARTICOLO 5 - E UTILIZZATA IN RAGIONE DEL 90 % O PIU , LO STATO MEMBRO IN QUESTIONE PROCEDE SENZA INDUGIO , MEDIANTE NOTIFICA ALLA COMMISSIONE , AL PRELIEVO DI UNA SECONDA QUOTA PARI AL 15 % DELLA PROPRIA QUOTA INIZIALE , EVENTUALMENTE ARROTONDATA ALL'UNITA SUPERIORE , SEMPRECHE L'ENTITA DELLA RISERVA LO PERMETTA . 2 . SE , DOPO AVER ESAURITO LA QUOTA INIZIALE , UNO STATO MEMBRO HA UTILIZZATO IN RAGIONE DEL 90 % O PIU ANCHE LA SECONDA QUOTA , ESSO PROCEDE , ALLE CONDIZIONI INDICATE AL PARAGRAFO 1 , AL PRELIEVO DI UNA TERZA QUOTA PARI AL 7,5 % DELLA PROPRIA QUOTA INIZIALE , EVENTUALMENTE ARROTONDATA ALL'UNITA SUPERIORE . 3 . SE , DOPO AVER ESAURITO LA SECONDA QUOTA , UNO STATO MEMBRO HA UTILIZZATO IN RAGIONE DEL 90 % O PIU ANCHE LA TERZA QUOTA , ESSO PROCEDE , ALLE STESSE CONDIZIONI , AL PRELIEVO DI UNA QUARTA QUOTA PARI ALLA TERZA . QUESTO PROCEDIMENTO SI APPLICA FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA RISERVA . 4 . IN DEROGA AI PARAGRAFI 1 , 2 E 3 , GLI STATI MEMBRI POSSONO PROCEDERE AL PRELIEVO DI QUOTE INFERIORI A QUELLE STABILITE DA DETTI PARAGRAFI , SE VI E RAGIONE DI RITENERE CHE ESSE RISCHINO DI NON ESSERE ESAURITE . ESSI INFORMANO LA COMMISSIONE DEI MOTIVI CHE LI HANNO INDOTTI AD APPLICARE IL PRESENTE PARAGRAFO . ARTICOLO 4 LE QUOTE SUPPLEMENTARI PRELEVATE A NORMA DELL'ARTICOLO 3 SONO VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 1980 . ARTICOLO 5 GLI STATI MEMBRI VERSANO NELLA RISERVA , ENTRO IL 1* OTTOBRE 1980 , LA FRAZIONE NON UTILIZZATA DELLA LORO QUOTA INIZIALE CHE , ALLA DATA DEL 15 SETTEMBRE 1980 , ECCEDA IL 20 % DEL VOLUME INIZIALE . ESSI POSSONO TRASFERIRE UNA QUANTITA SUPERIORE SE HANNO MOTIVO DI RITENERE CHE NON VERRA UTILIZZATA . GLI STATI MEMBRI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE , ENTRO IL 1* OTTOBRE 1980 , IL TOTALE DELLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN OGGETTO EFFETTUATE SINO AL 15 SETTEMBRE 1980 INCLUSO E IMPUTATE SUL CONTINGENTE COMUNITARIO , NONCHE , SE DEL CASO , LA FRAZIONE DELLA QUOTA INIZIALE CHE ESSI TRASFERISCONO ALLA RISERVA . ARTICOLO 6 LA COMMISSIONE CONTABILIZZA I QUANTITATIVI DELLE QUOTE APERTE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 2 E 3 E LI INFORMA , APPENA LE PERVENGONO LE NOTIFICHE , DEL GRADO DI UTILIZZAZIONE DELLA RISERVA . ESSA INFORMA GLI STATI MEMBRI , ENTRO IL 5 OTTOBRE 1980 , DELL'ENTITA DELLA RISERVA DOPO I VERSAMENTI EFFETTUATI A NORMA DELL'ARTICOLO 5 . ESSA VIGILA AFFINCHE IL PRELIEVO CHE ESAURISCE LA RISERVA SIA LIMITATO AL SALDO DISPONIBILE E A TAL FINE NE PRECISA IL QUANTITATIVO ALLO STATO MEMBRO CHE PROCEDE A QUEST'ULTIMO PRELIEVO . ARTICOLO 7 1 . GLI STATI MEMBRI ADOTTANO ADEGUATE DISPOSIZIONI AFFINCHE L'APERTURA DELLE QUOTE SUPPLEMENTARI DA ESSI PRELEVATE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 RENDA POSSIBILE LE IMPUTAZIONI , SENZA DISCONTINUITA , SULLA PROPRIA PARTE CUMULATA DEL CONTINGENTE COMUNITARIO . 2 . ESSI GARANTISCONO AGLI IMPORTATORI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , STABILITI NEL LORO TERRITORIO , LA FACOLTA DI ATTINGERE LIBERAMENTE ALLE QUOTE AD ESSI ASSEGNATE . 3 . IL GRADO DI UTILIZZAZIONE DELLE QUOTE DEGLI STATI MEMBRI VIENE RILEVATO IN BASE ALLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE PRESENTATI IN DOGANA ACCOMPAGNATI DA DICHIARAZIONE DI IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA . ARTICOLO 8 A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE , GLI STATI MEMBRI LA INFORMANO DELLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE EFFETTIVAMENTE IMPUTATE SULLE LORO QUOTE . ARTICOLO 9 GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE COLLABORANO STRETTAMENTE AFFINCHE SIA RISPETTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO . ARTICOLO 10 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1* APRILE 1980 . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , ADDI 26 MARZO 1980 . PER IL CONSIGLIO IL PRESIDENTE G . MARCORA