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Document 31980Q1176

    80/1176/CEE, Euratom, CECA: Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 per quanto concerne l'utilizzazione dell'ECU nel bilancio generale delle Comunità europee

    GU L 345 del 20.12.1980, p. 23–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/1980/1176/oj

    31980Q1176

    80/1176/CEE, Euratom, CECA: Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 per quanto concerne l'utilizzazione dell'ECU nel bilancio generale delle Comunità europee

    Gazzetta ufficiale n. L 345 del 20/12/1980 pag. 0023 - 0024
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0034
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0034
    edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 3 pag. 0008
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0060
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0060


    REGOLAMENTO FINANZIARIO del 16 dicembre 1980 recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 per quanto concerne l'utilizzazione dell'ECU nel bilancio generale delle Comunità europee

    (80/1176/CEE, Euratom, CECA)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere della Corte dei conti (3),

    considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1252/79 (5), il bilancio è stabilito in unità di conto europee (UCE) definite da una somma di importi delle monete degli Stati membri;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 (6) ha definito una nuova unità di conto denominata « ECU »;

    considerando che conviene procedere all'unificazione delle unità di conto utilizzate dalle Comunità e che è pertanto opportuno sostituire l'ECU all'UCE;

    considerando che la composizione dell'ECU può essere modificata ulteriormente nell'ambito del sistema monetario europeo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

    Articolo 1

    Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è modificato come segue:

    1. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 10

    1. Il bilancio è stabilito in ECU. L'ECU è composta di una somma di importi delle monete degli Stati membri precisata dal regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria (7) (8).

    Qualsiasi modifica della composizione dell'ECU, decisa in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3180/78, è automaticamente applicabile alla presente disposizione.

    2. Il valore delll'ECU in una qualsiasi moneta è uguale alla somma dei controvalori, in questa moneta, degli importi delle monete che costituiscono l'ECU. Esso è determinato dalla Commissione in base ai corsi quotidianamente rilevati sui mercati dei cambi.

    I tassi giornalieri di conversione nelle varie monete nazionali sono disponibili ogni giorno; essi formano oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    3. Le conversioni tra l'ECU e le monete nazionali sono, ove necessario, effettuate al corso del giorno, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 108, paragrafo 7 ».

    2. Negli articoli 26 e 30, nell'articolo 52, lettera a), negli articoli 54, 56, 57 e 63, nell'articolo 94, paragrafi 4 e 5 e nell'articolo 108, paragrafo 7, l'espressione « unità di conto europee » è sostituita dal termine « ECU ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento finanziario entra in vigore il 1o gennaio 1981.

    Il presente regolamento finanziario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Colette FLESCH

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    (1) GU n. C 55 del 5. 3. 1980, pag. 12.(2) GU n. C 147 del 16. 6. 1980, pag. 134.(3) GU n. C 84 del 3. 4. 1980, pag. 7.(4) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.(5) GU n. L 160 del 28. 6. 1979, pag. 1.(6) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.(7) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.(8) Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento finanziario, detti importi sono i seguenti:

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