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Document 31980L0051
Council Directive 80/51/EEC of 20 December 1979 on the limitation of noise emissions from subsonic aircraft
Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici
Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici
GU L 18 del 24.1.1980, p. 26–28
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/09/2003; abrogato da 32002R1592
Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici
Gazzetta ufficiale n. L 018 del 24/01/1980 pag. 0026 - 0028
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0237
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0206
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0206
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0121
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1979 per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (80/51/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che il programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale (3) mette in evidenza l'importanza del problema dell'inquinamento acustico ed in particolare la necessità di agire sul rumore causato dal traffico aereo; considerando che il programma delle priorità del Consiglio per lo studio delle questioni attinenti al traffico aereo include le emissioni degli aeromobili, incluse le emissioni sonore; considerando che occorre ridurre le emissioni sonore degli aeromobili, tenendo conto dei fattori ambientali, della realizzabilità tecnica di tale riduzione e delle conseguenze economiche; considerando che un mezzo appropriato di ridurre tale inquinamento consiste nello stabilire un limite alle emissioni sonore alla loro sorgente, basato su norme fissate in materia dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ogni Stato membro provvede affinché l'impiego di qualsiasi aeromobile civile rientrante in una delle categorie di cui all'allegato 16 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, terza edizione, del luglio 1978, che sia immatricolato nel suo territorio, sia autorizzato soltanto se esso ha concesso una certificazione acustica in base alla presentazione di prove soddisfacenti, da cui risulti che l'aeromobile soddisfa a requisiti almeno pari a quelli contenuti nelle norme applicabili di cui alla parte II, capitoli 2, 3, 5 o 6 di tale allegato. Articolo 2 1. I documenti relativi alla certificazione acustica ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 possono assumere la forma di un certificato acustico separato o di un'apposita dichiarazione iscritta in un altro documento che lo Stato di immatricolazione riconosce ed esige che si trovi a bordo dell'aeromobile. Questi documenti devono contenere almeno le seguenti indicazioni: a) Stato d'immatricolazione e contrassegno d'immatricolazione dell'aeromobile; b) numero di serie del costruttore; c) designazione di tipo e di modello del costruttore; d) menzione di ogni ulteriore modifica apportata per rispettare le norme applicabili in materia di certificazione acustica; e) pesi massimi ai quali si è dimostrato che le norme applicabili in materia di certificazione acustica sono rispettate; f) nel caso di aerei per i quali la domanda di certificato sia stata presentata il 6 ottobre 1977 o dopo tale data: livelli di rumore e loro coefficienti di probabilità al 90 % del (dei) punto (punti) di riferimento per i quali è dimostrato che sono rispettate le norme applicabili in materia di certificazione acustica. 2. Gli Stati membri riconoscono la validità dei documenti di cui al paragrafo 1 rilasciati dalle autorità certificanti dello Stato d'immatricolazione quand'esso è anche Stato membro. Articolo 3 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli aerei civili ad elica il cui peso massimo certificato al decollo non superi 5 700 kg e gli aerei subsonici civili a reazione, che non rientrino in una delle categorie di cui all'allegato 16 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, terza edizione, del luglio 1978, e che si servano di aeroporti situati in uno Stato membro, presentino requisiti almeno pari a quelli prescritti nelle norme applicabili di cui alla parte seconda, capitoli 2 o 6 di tale allegato quando sono immatricolati per la prima volta nel loro territorio. 2. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dalle seguenti date: - aerei ad elica: al massimo sei mesi dopo la notifica della presente direttiva, - aerei subsonici a reazione: al massimo un mese dopo la notifica della presente direttiva. 3. Gli Stati membri possono, in deroga al paragrafo 1, decidere di accettare l'immatricolazione degli aerei ad elica di cui al paragrafo 1 provenienti da un altro Stato membro dopo la data indicata nel paragrafo 2, qualora si siano assicurati che tali aerei saranno usati esclusivamente sul proprio territorio o sul territorio degli Stati membri consenzienti. Articolo 4 1. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano: i) agli aeromobili che non soddisfano alle norme applicabili per la certificazione acustica se possono essere equipaggiati in modo da soddisfare a tali norme, quando: a) per il tipo d'aeromobile di cui trattasi esiste un equipaggiamento sostitutivo appropriato; b) l'aeromobile munito di tale equipaggiamento è in grado di soddisfare alle norme previste per la certificazione acustica; c) tale equipaggiamento è realmente disponibile; d) tale equipaggiamento è stato ordinato da chi gestisce i velivoli di cui trattasi; l'equipaggiamento appropriato deve essere installato entro e non oltre due anni dalla data d'immatricolazione; ii) agli aeromobili usati prima del 1o luglio 1979 da operatori di uno Stato membro in base a contratti di noleggio a riscatto o « leasing » stipulati entro tale data e che, per questo motivo sono stati immatricolati in uno Stato diverso da quello in cui sono usati. 2. Agli aeromobili che non soddisfano ai requisiti applicabili per la certificazione acustica, gli Stati membri possono non applicare l'articolo 3: a) ove si tratti di aeromobili che sostituiscono un numero equivalente di aeromobili che sono andati distrutti in incidenti e che non possono essere sostituiti con analoghi aeromobili muniti di certificato acustico ed esistenti sul mercato, purché vengano immatricolati entro un anno da tale distruzione; b) ove si tratti di aeromobili di interesse storico; c) ove si tratti di aeromobili per cui ne ha la gestione dimostri che, se non potessero essere impiegati, l'esecuzione delle proprie attività risulterebbe gravemente e anormalmente compromessa, sempreché in tali casi l'immatricolazione sia annullata entro e non oltre il 31 dicembre 1984. Tuttavia uno Stato membro può esigere che un aeromobile oggetto di deroga in virtù delle lettere b) e c) sia conforme all'articolo 3 quando si serve di aeroporti situati in questo Stato membro. Gli Stati membri che chiederanno la conformazione di tali aeromobili all'articolo 3 ne informano gli altri Stati membri e la Commissione. Articolo 5 1. Fatto salvo l'articolo 1, ogni Stato membro provvede affinché, dopo il 31 dicembre 1986, l'impiego degli aerei subsonici civili a reazione immatricolati nel suo territorio, di peso massimo certificato al decollo superiore a 20 tonnellate, non sia autorizzato se esso non ha concesso una certificazione acustica in base alla presentazione di prove soddisfacenti, da cui risulti che l'aereo soddisfa a requisiti almeno pari a quelli prescritti dalle norme di cui alla parte II, capitolo 2 dell'allegato 16 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, terza edizione, del luglio 1978. 2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere deroghe temporanee al paragrafo 1 qualora chi ha la gestione dell'aereo in questione si impegni a sostituirlo entro e non oltre il 31 dicembre 1988 con altro aereo disponibile sul mercato che rispetti requisiti almeno pari a quelli prescritti dalle norme acustiche di cui al capitolo 3 della parte II dell'allegato 16 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, terza edizione, del luglio 1978. Articolo 6 In singoli casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione temporanea nel loro territorio di aeromobili che, in base alle altre disposizioni della presente direttiva, non possono essere immessi in circolazione. Articolo 7 Gli Stati membri cercano di adottare le opportune misure al fine di garantire che gli aeromobili i quali non sono immatricolati in uno Stato membro ma si servono di aeroporti situati nel loro territorio soddisfino a requisiti almeno altrettanto rigorosi di quelli cui devono soddisfare, ai sensi degli articoli da 1 a 6, gli aeromobili degli Stati membri. Articolo 8 1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore, entro e non oltre sei mesi dopo la notifica della presente direttiva, le disposizioni necessarie per conformarvisi e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979. Per il Consiglio Il Presidente J. TUNNEY (1) GU n. C 178 del 2. 8. 1976, pag. 61.(2) GU n. C 299 del 18. 12. 1976, pag. 16.(3) GU n. C 112 del 20. 11. 1973, pag. 1.