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Document 31980D1096

    80/1096/CEE: Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica

    GU L 325 del 1.12.1980, p. 5–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/1096/oj

    31980D1096

    80/1096/CEE: Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 01/12/1980 pag. 0005 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0204
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0230
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0204
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0232
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0232


    DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 1980 che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica

    (80/1096/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che in campo veterinario uno dei compiti della Comunità è quello di migliorare lo stato sanitario del bestiame onde garantire una migliore redditività dell'allevamento;

    considerando altresì che, per quanto riguarda gli scambi, un'azione di questo tipo deve contribuire ad eliminare gli ostacoli che ancora sussistono nel commercio tra gli Stati membri di carni fresche o di animali vivi, a causa delle diverse situazioni sanitarie;

    considerando che dalla Comunità sono state prese, a questo effetto, alcune misure concernenti certe malattie dei bovini;

    considerando che nel settore dei suini sono state prese iniziative analoghe, le quali, in quanto abbiano per scopo la realizzazione degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (5);

    considerando che la Comunità contribuisce al finanziamento di quest'azione comune e deve pertanto essere in grado di sincerarsi che le relative disposizioni di attuazione adottate dagli Stati membri concorrano a realizzare gli obiettivi suddetti; che a tal fine è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

    considerando che, per assicurare il pieno successo dell'azione comune, occorre far sì che i piani nazionali di eradicazione, una volta intrapresi, possano essere portati a termine; che è quindi necessario riservarsi la possibilità di rivedere, in funzione dell'evoluzione della situazione, le previsioni su cui si base tale azione, per quanto riguarda sia i mezzi finanziari necessari per la sua realizzazione, sia la sua durata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'azione prevista:

    - dalla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (6), e

    - dalla direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (7),

    costituisce, nella misura in cui intende perseguire gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 2

    1. Per l'esecuzione dell'azione comune è previsto un periodo di cinque anni.

    2. La partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Fondo», è fissata a 35 milioni di unità di conto europee.

    Articolo 3

    1. Le spese degli Stati membri per le misure decise nel quadro dell'azione comune beneficiano di un aiuto del Fondo, sezione orientamento, nei limiti precisati all'articolo 2.

    2. Il Fondo, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri nell'ambito del piano di cui all'articolo 5:

    a) al massimo il 50 % delle spese impegnate a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali;

    b) al massimo 0,125 unità di conto europee per dose di vaccino utilizzata in caso di vaccinazione d'urgenza in uno Stato membro o in una regione riconosciuta ufficialmente indenne secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 80/1095/CEE ovvero in uno Stato membro o in una regione in cui la vaccinazione è stata vietata da almeno tre mesi, restando tuttavia inteso che i suini vaccinati debbono essere abbattuti entro i tre mesi successivi alla vaccinazione;

    c) al massimo 0,125 unità di conto europee per dose di vaccino utilizzata in caso di vaccinazione praticata in talune regioni determinate per l'esecuzione di un piano di eradicazione approvato in conformità dell'articolo 7 della direttiva 80/1095/CEE, restando inteso che questo rimborso sarà limitato ai primi due anni di applicazione del piano;

    d) al massimo 1 unità di conto europea per campione esaminato in laboratorio nell'ambito dell'individuazione effettuata per l'istituzione di aziende o di regioni ufficialmente indenni dalla peste suina.

    3. Il paragrafo 2 è parimenti applicabile alle misure immediatamente consecutive all'apparizione della peste suina in uno Stato membro ufficialmente indenne da questa malattia ai sensi della direttiva 80/1095/CEE.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite ai sensi della procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    5. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità soltanto se le relative disposizioni sono state oggetto di una decisione favorevole in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.

    Articolo 4

    1. Le domande di pagamento riferite alle spese sostenute dagli Stati membri durante l'anno civile devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.

    2. La concessione dell'aiuto del Fondo viene decisa in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il piano previsto all'articolo 3 della direttiva 80/1095/CEE prima della sua attuazione e al più tardi il 31 dicembre 1981.

    Tuttavia, tale termine:

    a) non può opporsi agli Stati membri ufficialmente indenni dalla peste suina che hanno perso tale qualifica durante il periodo dell'azione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in seguito alla comparsa e alla persistenza della malattia;

    b) può essere portato al 31 dicembre 1982 secondo la procedura prevista all'articolo 6, qualora l'attuazione del piano entro il termine previsto dia luogo in taluni Stati membri a considerevoli difficoltà.

    2. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione le misure adottate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, in caso di comparsa della peste suina.

    3. La Commissione esamina i piani o le misure comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 per determinare se, in funzione della loro conformità con la normativa di cui all'articolo 1 e tenuto conto degli obiettivi di essa, sono soddisfatte tutte le condizioni della partecipazione finanziaria della Comunità. Nei due mesi successivi alla ricezione dei piani o delle misure, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato veterinario permanente. Quest'ultimo emette il suo parere conformemente alla procedura dell'articolo 6. Il comitato del Fondo è consultato sugli aspetti finanziari.

    4. La Commissione procede a regolari controlli sul posto per verificare dal punto di vista veterinario l'applicazione dei piani.

    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e per garantire in particolare che gli esperti ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.

    Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al primo comma, le disposizioni d'applicazione per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari, nonché la procedura che questi ultimi devono osservare nel redigere la loro relazione, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 6.

    Articolo 6

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE (8), in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

    2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

    4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio un proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

    Articolo 7

    L'articolo 6 si applica fino al 21 giugno 1981.

    Articolo 8

    Anteriormente al 1o luglio 1983, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esecuzione della presente decisione.

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. NEY

    (1) GU n. C 132 del 3. 6. 1980, pag. 8.(2) GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.(3) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 17.(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.(5) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.(6) GU n. L 247 del 21. 2. 1980, pag. 11.(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.(8) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

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