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Document 31980D0805

    80/805/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Nuova Zelanda

    GU L 236 del 9.9.1980, p. 28–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2003; abrogato da 32003D0056

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/805/oj

    31980D0805

    80/805/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Nuova Zelanda

    Gazzetta ufficiale n. L 236 del 09/09/1980 pag. 0028 - 0030
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0110
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 30 pag. 0168
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0110
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0028
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0028


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1980 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Nuova Zelanda

    (80/805/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

    considerando che, a seguito della visita fatta da esperti veterinari della Comunità, risulta che la situazione veterinaria nella Nuova Zelanda è eccellente, stabile e perfettamente controllata attraverso servizi veterinari validamente strutturati e organizzati, in particolare per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse dalle carni;

    considerando inoltre che, con lettera del 4 giugno 1980, le autorità veterinarie responsabili della Nuova Zelanda hanno confermato che il loro paese è indenne dalla peste bovina, dall'afta epizootica, dalla peste suina africana, dalla peste suina classica, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), e dalla malattia vescicolosa dei suini da almeno 12 mesi e che durante tale periodo non ha proceduto a vaccinazioni contro tali malattie;

    considerando che le autorità veterinarie responsabili della Nuova Zelanda sono d'accordo di comunicare alla Commissione delle Comunità europee ed agli Stati membri, con telex o telegramma, al più tardi nelle 24 ore che seguono, la conferma dell'apparizione di una delle malattie summenzionate o l'adozione delle vaccinazioni contro tali malattie;

    considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adattate alla situazione propria del paese terzo interessato;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di solipedi domestici in provenienza dalla Nuova Zelanda, a condizione che tali carni corrispondano ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria, conforme al modello riprodotto nell'allegato della presente decisione, che deve accompagnare le carni stesse.

    Articolo 2

    La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e di organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

    Articolo 3

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1981.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

    ALLEGATO

    CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

    relativo a carni fresche (1), di bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

    Paese di destinazione: ...

    Riferimento al certificato di sanità (2): ...

    Paese esportatore: NUOVA ZELANDA

    Ministero: ...

    Servizio: ...

    Riferimento: ... (facoltativo)

    I. Identificazione delle carni

    Carni di: ... (specie animale)

    Natura dei pezzi: ...

    Natura dell'imballaggio: ...

    Numero dei pezzi e delle unità d'imballaggio: ...

    Peso netto: ...

    II. Provenienza delle carni

    Indirizzo (i) e numero (i) di approvazione veterinaria (2) del (dei) macello (i) riconosciuto (i): ...

    Indirizzo (i) e numero (i) di approvazione veterinaria (2) del (dei) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i): ...

    III. Destinazione delle carni

    Le carni sono spedite da: ... (luogo di spedizione)

    a: ... (paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto (3): ...

    Nome e indirizzo dello speditore: ...

    Nome e indirizzo del destinatario: ...

    IV. Attestato di sanità

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute:

    - da animali che hanno soggiornato in territorio zelandese per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali d'età inferiore a tre mesi;

    - nel caso dei suini, da animali appartenenti ad aziende in cui non si sono verificati casi di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

    - nel caso degli ovini e caprini, da animali appartenenti ad aziende in cui non si sono verificati casi di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

    Fatto a ..., il ...

    Bollo

    ... (firma del veterinario ufficiale)

    (1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché dei solipedi domestici, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche.(2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.(3) Per i vagoni ferroviari e gli automezzi indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome della nave.

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