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Document 31980D0182
80/182/EEC: Commission Decision of 28 November 1979 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.672-Floral) (Only the French and German texts are authentic)
80/182/CEE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 1979, riguardante una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.672 FLORAL) (I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)
80/182/CEE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 1979, riguardante una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.672 FLORAL) (I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)
GU L 39 del 15.2.1980, p. 51–63
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
In force
80/182/CEE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 1979, riguardante una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.672 FLORAL) (I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 15/02/1980 pag. 0051 - 0063
Decisione della Commissione del 28 novembre 1979 riguardante una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.672 — FLORAL) (I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede) (80/182/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 3 e 15, vista la procedura iniziata dalla Commissione il 27 settembre 1978 nei riguardi della cooperazione instaurata nell'ambito della società FLORAL Düngemittelverkaufsgesellschaft mbH dal 10 maggio 1968 fra le imprese Générale des engrais SA, Compagnie française de l'azote SA e Société chimique des charbonnages SA e l'impresa tedesca Franz Schiffer, notificata il 10 luglio 1978, sentite le imprese interessate a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963 [2], visto il parere espresso il 25 luglio 1979 dal comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, I. I FATTI Considerando i fatti seguenti: 1. I prodotti La presente procedura riguarda la cooperazione instaurata tra tre importanti produttori francesi di concimi ai fini dell'esportazione di concimi complessi verso la Repubblica federale di Germania tramite la società FLORAL GmbH. I concimi composti o complessi in causa sono concimi di tipo ternario NPK che contengono componenti azotati, fosfatici e potassici e più specialmente quelli delle formule 13.13.21 e 15.15.15 (il resto è costituito da materiale inerte). 2. Le imprese in causa a) La società Générale des engrais SA (in appresso "GESA") è succeduta alla Société de produits chimiques Péchiney-Saint-Gobain, nella quale erano state fuse le attività di Rhône-Poulenc e Péchiney-Ugine-Kuhlmann nel settore dei concimi. La GESA produce concimi azotati e concimi composti con i quali ha realizzato nel 1977 un fatturato di 1,5 miliardi di FF. Essa possiede sette stabilimenti di produzione di concimi composti, in particolare a Rouen/Grand Quevilly (Francia nord-occidentale), Madeleine e fino al 1977 Chauny (Francia del Nord), Rieme (Belgio) e, tramite la sua filiale olandese Zuid-Chemie, a Sas van Gent (Paesi Bassi). La GESA ha acquistato nel 1978 la maggioranza azionaria nella Holding SOPAC, che controlla il 61 % del capitale del gruppo Gardinier; un'altra quota del 36 % del gruppo Gardinier è posseduta dalla società SOPIA il cui capitale è ripartito tra l'impresa (UGCA [3] e alcune cooperative (80 %) e la famiglia Gardinier (20 %). Gardinier produce concimi azotati, fosfatici e composti. b) La Compagnie française de l'azote SA (in appresso "COFAZ" è sorta a seguito degli accordi fra Pierrefitte-Auby e il gruppo Total. COFAZ produce concimi azotati e concimi composti con i quali ha realizzato nel 1977 un fatturato di 1,3 miliardi di FF. COFAZ possiede stabilimenti di produzione di concimi composti, in particolare a Feuchy e Le Havre (Nord-ovest della Francia). c) La Société chimique de charbonnages SA (in appresso "CdF") raggruppa le attività delle aziende Charbonnages de France e Houllières de Bassin nei settori dei concimi. Una partecipazione del 37,5 % è detenuta dalla Entreprise minière et chimique (EMC), che è controllata a sua volta da Azote et produits chimiques (APC). EMC ha una partecipazione del 70 % nella Société commerciale de potasse et d'azote (SCPA), che produce concimi potassici. APC controlla il 50 % (l'altro 50 % è detenuto dal produttore tedesco di concimi BASF) dell'impresa Produits et engrais chimiques (Pec Rhin) che possiede uno stabilimento di produzione di concimi composti a Ottmarsheim (Alsazia) entrato in funzione nel 1978. CdF produce concimi composti in particolare nei propri stabilimenti a Mazingarbe, Grand-Quevilly (Francia nord-occidentale) e fino al 1975 Carling (est della Francia). Essa è proprietaria della società Chemische Werke Saar—Lothringen GmbH (CSL) che produce e commercializza concimi nella Saar. Nel 1977 il gruppo ha realizzato un fatturato di 1,8 miliardi di FF. Le tre imprese partecipanti sono i principali produttori di concimi in Francia. Esistono inoltre la Société chimique de la Grande Paroisse, filiale di Air Liquide, la società Atlantique d'engrais chimiques, filiale della società americana Grace, Reno, filiale del gruppo tedesco Oetker, la Société d'engrais chimiques et organiques, filiale dei produttori belgi Prayon e Carbochimique e gli Ets. Lecoester, filiali del produttore olandese UKF. 3. Organizzazione della distribuzione in generale A prescindere dalla loro cooperazione ai fini dell'esportazione di concimi composti verso la Repubblica federale di Germania (vedi infra 4) i tre produttori partecipanti commercializzano oggi i loro concimi nella Comunità in forma individuale. Fino al 1967 tutti i produttori francesi hanno affidato la vendite dei loro concimi semplici azotati in Francia e all'estero al Comptoir français de l'azote (CFA), da essi fondato. Questo consorzio di vendita ha formato oggetto di una comunicazione di addebiti indirizzata il 15 marzo 1967 ai suoi membri — ed in particolare alle tre imprese partecipanti o ai loro danti causa AUBY, Pierrefitte, Péchiney-Ugine in cui la Commissione constatava che l'accordo sulla vendita in comune di concimi semplici, stipulato tra CFA e i suoi membri, ricadeva sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE e non poteva beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3. A seguito della comunicazione degli addebiti, le imprese partecipanti hanno deciso il 28 luglio 1967 di porre fine alle pratiche contestate. Esse hanno ritirato la concessione di vendita per la piccola esportazione (CEE) a CFA per effettuare le vendite in proprio. Per quanto riguarda la cooperazione limitata a decorrere da tale data alle vendite sul mercato nazionale e nei paesi terzi, la Commissione ha rilasciato con decisione del 6 novembre 1968 un'attestazione negativa ai termini dell'articolo 2 del regolamento n. 17 [4]. Nel 1969 i membri CFA hanno deciso di assumere in proprio anche la commercializzazione dei propri concimi azotati semplici in Francia, senza ricorrere al CFA. Essi hanno tuttavia continuato ad effettuare le proprie vendite verso gli Stati terzi per il tramite di CFA, con l'intervento della società Nitrex di Zurigo per forniture destinate a determinati paesi terzi. I membri del CFA hanno sempre commercializzato individualmente nella Comunità i concimi composti di loro produzione. Tuttavia, il commercio intracomunitario di questi concimi si è sviluppato più lentamente di quello dei concimi semplici. Per le esportazioni al di fuori della Comunità è stata creata all'inizio degli anni '70 la società Complexport fra i cui membri figurano i tre produttori in causa nel presente procedimento. Per le forniture verso determinati paesi terzi interviene la società Complex di Zurigo, che si occupa anche delle esportazioni di altri produttori europei verso tali paesi terzi. 4. Organizzazione delle vendite di concimi composti verso la Repubblica federale di Germania La società ALFA GmbH è stata fondata il 10 maggio 1968 dalle seguenti imprese: - Société des produits chimiques d'Auby (attualmente COFAZ), - Société chimique des charbonnages (CdF), - Société produits chimiques Péchiney-Saint-Gobain (attualmente GESA), - Pierrefitte, Société générale d'engrais et de produits chimiques (attualmente COFAZ), - Franz Schiffer in qualità di commerciante in concimi. La costituzione dell'ALFA era stata preceduta da colloqui tra il sig. Schiffer e AUBY sulle possibilità di promuovere le esportazioni verso la Repubblica federale di Germania. In seguito a tali colloqui si è avuta la partecipazione di altri produttori. Il 6 luglio 1970 i fabbricanti della GESA, COFAZ e CdF hanno deciso di mutare la ragione sociale della società ALFA in FLORAL GmbH, senza tuttavia modificarne l'oggetto sociale che permaneva come per l'innanzi l'acquisto o la produzione di concimi da rivendere nella Repubblica federale di Germania. Il capitale della FLORAL è attualmente ripartito, rispettivamente in ragione del 30 %, fra GESA, COFAZ e CdF, mentre il rimanente 10 % appartiene al sig. Schiffer. Con contratto del 10 maggio 1968 il sig. Schiffer è stato nominato amministratore della società ALFA e in seguito di FLORAL. L'amministratore è tenuto ad informare gli associati di tutti gli affari della società e a chiedere il loro accordo per gli affari più importanti (ad esempio stipulazione di contratti a lungo termine). I costi e gli utili sono ripartiti tra i soci in proporzione alle loro quote. Il 10 maggio 1968, il 1o maggio 1972 ed il 1o maggio 1975 sono stati stipulati contratti di distribuzione tra ALFA, divenuta in seguito FLORAL, e la ditta Franz Schiffer, appartenente al sig. Schiffer. In base a detti contratti la ditta F. Schiffer fruisce del diritto di vendita in esclusiva dei produtti FLORAL nella parte meridionale e occidentale della Germania (limitata al nord dalla regione di Münster) contratti che gli garantiscono la fornitura di un determinato quantitativo dei prodotti in questione. Il contratto prevede infine che il marchio FLORAL sarà registrato a nome della ditta F. Schiffer e che i prodotti saranno commercializzati con questo marchio accanto al quale dovrà tuttavia figurare sull'imballaggio anche il marchio del rispettivo produttore francese. 5. Posizione dei partecipanti sul mercato La Francia è, dopo il Regno Unito, il maggiore produttore di concimi composti della Comunità. Essa ha prodotto nel 1977/1978 — come risulta dall'allegato I — 547000 t di N (peso dell'azoto contenuto nei concimi composti). GESA Gardinier, COFAZ e il gruppo CDF/APC/EMC sono di gran lunga i maggiori produttori francesi che totalizzano complessivamente oltre i due terzi della produzione francese e più del 10 % della produzione totale della Comunità (circa 3 milioni di t di N). La produzione tedesca di concimi composti, che è concentrata prevalentemente presso VEBA/Ruhrstickstoff, BASF e Hoechst, è ammontata nel 1977/1978 a 365400 t di N (allegato II). Nel 1977/1978 il consumo è stato di 379000 t di N in Germania e di 627000 t di N in Francia. Ambedue i paesi importano quantitativi abbastanza rilevanti di concimi composti ma sono nello stesso tempo anche grossi esportatori: la Germania ha esportato annualmente nel corso delle campagne 1968/1969-1977/1978 mediamente 120000 t di N (29 % della produzione) e la Francia 65000 t di N (11,7 % della produzione). In ambedue i paesi la capacità di produzione esistente non è utilizzata integralmente, salvo brevi periodi eccezionali. L'andamento delle esportazioni dalla Francia verso la Germania e viceversa è illustrato nell'allegato III. Le esportazioni francesi verso la Germania sono aumentate notevolmente nel periodo 1969-1972 ma sono rimaste praticamente invariate dal 1972 al 1977 (1972: 102000 t, 1977: 110000 t). Le esportazioni dalla Germania verso la Francia sono invece meno rilevanti; esse oscillano fra 38000 t (1970-1974) e 84000 t (1976). Le esportazioni francesi verso la Repubblica federale di Germania hanno costituito nel 1976/1977 i due terzi delle esportazioni all'interno della Comunità e il 38 % delle esportazioni complessive. Queste esportazioni verso la Germania sono state di 110000 t nel 1976/1977 e si ripartiscono nel modo seguente: la metà erano costituite da consegne effettuate da PEC Rhin a una delle sue società madri, la BASF, circa 40000 t corrispondevano alle forniture dei produttori in causa a partire dalle loro fabbriche francesi [5] e solo una piccola parte era costituita da esportazioni di commercianti francesi. Altri produttori francesi non hanno effettuato esportazioni verso la Germania. Essi sono ammontati nel 1968/1969 a 12000 t di concimi composti e sono andati aumentando negli anni successivi fino a raggiungere dal 1976/1977 circa 50000 t all'anno. Nel periodo 1968/1969-1971/1972 i tre produttori partecipanti hanno effettuato le loro forniture destinate alla Germania esclusivamente tramite ALFA/FLORAL o la ditta F. Schiffer. A partire dal 1972/1973 GESA e COFAZ hanno venduto annualmente cirva 2000 t (4,5 % delle esportazioni complessive) ad un altro acquirente, la Deutsche Raiffeisen Warenzentrale GmbH. CDF ha effettuato le sue esportazioni anche nel periodo 1972/1973-1977/1978 esclusivamente tramite FLORAL/ditta Schiffer. Soltanto nell'anno 1978/1979 — in seguito all'avvio degli accertamenti da parte della Commissione — sono aumentate notevolmente le forniture effettuate al di fuori della FLORAL. CDF realizza il 68 % di tutte le forniture fatte a FLORAL e a Schiffer, GESA il 18 % e COFAZ il 14 %. Le quote di forniture dei tre partecipanti non corrispondono dunque alle loro quote sociali (30 % ciascuna). I prodotti forniti non presentano differenze di qualità. Le consegne avvengono mediante camion, mentre i produttori tedeschi eseguono le consegne prevalentemente per ferrovia o nave, franco stazione o porto più vicino. La merce imballata reca accanto al marchio del produttore il marchio "FLORAL". Gli acquirenti sono circa 30 cooperative centrali e grossisti di concimi. 6. I prezzi I prodotti che i tre fabbricanti francesi vendono a FLORAL e alla ditta Schiffer, benché a prezzi differenti, vengono rivenduti a prezzi e condizioni uniformi. Questi prezzi e condizioni sono allineati su quelli praticati dai produttori tedeschi. Sia i fabbricanti tedeschi che quelli francesi applicano prezzi di listino differenziali per ogni mese, comprensivi delle spese di trasporto. Su tali prezzi di listino vengono concessi gli stessi sconti, premi, ribassi e abbuoni. Anche le condizioni di fornitura sono identiche. Sui concimi importati viene concesso normalmente uno sconto del 2 %. I prezzi praticati in Germania unitamente a quelli dei Paesi Bassi sono i più alti della Comunità per i concimi composti contenenti dei componenti azotati, fosfati e potassici in parti uguali che costituiscono la maggior parte delle forniture effettuate dagli interessati. Essi superano del 5-10 %, e talvolta fino al 15 %, i prezzi francesi [6]. Il prospetto comparativo (allegato V) elaborato dall'Istituto statistico delle Comunità europee indica per il settore del commercio al dettaglio (prodotto in sacchi, incluse spese di trasporto) differenze del citato ordine di grandezza. Una eccezione si nota soltanto nel 1974/1975 allorché in seguito alla crisi petrolifera si è registrato un notevole aumento della domanda e dei prezzi sul mercato mondiale, che ha spinto verso l'alto i prezzi francesi più di quelli tedeschi. Ciò nonostante, tale rincaro temporaneo dei prodotti francesi non ha condotto ad una flessione bensì ad un incremento delle esportazioni verso la Germania. Da allora i prezzi mondiali sono di nuovo diminuiti e si situano oggi generalmente molto al di sotto dei prezzi praticati nella Comunità (sovente del 20 %) ma essi variano sensibilmente da un paese di esportazione all'altro. Le imprese partecipanti hanno presentato dei calcoli dai quali risulta che i ricavi sul mercato tedesco sono stati generalmente inferiori a quelli che avrebbero potuto ottenere se avessero venduto gli stessi quantitativi sul mercato interno francese. Ma innanzitutto il raffronto è falsato dall'inclusione di spese di trasporto supplementari e dalla provvigione corrisposta al signor Schiffer; se si escludono questi due elementi, il prezzo tedesco superava quello francese dell'11,4 % nel 1976/1977 (l'analisi comparativa dell'allegato V indica nel 1977 una differenza dell'11,4 %) e del 7,7 % nel 1977/1978 (l'allegato V indica per l'anno civile 1978 una differenza del 10,6 %). In secondo luogo il prezzo francese di riferimento era superiore al prezzo praticato in base agli accertamenti della Commissione, ai grossisti francesi, previa detrazione di tutti gli sconti di fine anno e sconti "concorrenziali" segreti. 7. Le spese di trasporto Sia in Francia che in Germania i prezzi di vendita comprendono le spese si trasporto fino alla stazione ferroviaria o al porto più vicino (prezzi franco stazione). Le spese di trasporto vengono calcolate in Germania in 30 DM/t il che corrisponde, in caso di trasporto per ferrovia, ad una distanza media di circa 275 chilometri. Le spese di trasporto per nave sono notevolmente inferiori in quanto ammontano a meno della metà. In Francia le spese di trasporto vengono calcolate in media in circa 55 FF (circa 25 DM per t), il che corrisponde, in caso di trasporto per ferrovia o su strada, ad una distanza media di 310 km; anche qui le spese di trasporto per nave sono notevolmente inferiori. Le spese di trasporto per ferrovia su un percorso di 100 km ammontano mediamente in Francia a 8 DM, in Germania a 10,90 DM. Ciò significa che in Germania le spese medie di trasporto sono di un terzo più elevate che in Francia. La spesa media di trasporto rappresenta in Germania circa il 6,8 % e in Francia circa il 6,6 % del prezzo al dettaglio. Le imprese partecipanti hanno presentato un'analisi comparativa delle spese di trasporto effettive da cui risulta che il trasporto per ferrovia su una stessa distanza di 300 km costa in Francia [7] … FF e in Germania invece, al cambio, … FF. Per il trasporto su strada, il costo è rispettivamente di … FF/ … FF. Sulle esportazioni di un produttore francese verso la Germania il costo del trasporto per la distanza dalla fabbrica francese fino alla frontiera tedesca è pertanto nettamente inferiore al costo corrispondente alla stessa distanza a partire dalla frontiera tedesca. 8. L'argomentazione delle imprese partecipanti Le imprese partecipanti sostengono che l'articolo 85, paragrafo 1, non è applicabile, che ricorrono comunque le condizioni per beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, e che in ogni caso è ingiustificata l'erogazione di ammende. I partecipanti fanno valere in particolare l'irrilevante percentuale (2 %) che le loro esportazioni effettuate tramite FLORAL rappresentano rispetto al consumo tedesco di concimi composti. Esse assumono che la cooperazione avrebbe avuto lo scopo di promuovere le esportazioni dei partecipanti verso la Repubblica federale di Germania. Infatti, mentre fino ad allora tali esportazioni erano quasi nulle, nel corso del loro rapporto di cooperazione esse sarebbero salite a ben 50000 t. Le spese di trasporto a partire dagli stabilimenti molto distanti costituirebbero una limitazione naturale delle forniture che corrisponde alla limitazione prevista nel contratto di distribuzione fra FLORAL e la ditta Schiffer. Le forniture per via navigabile, che sarebbero nettamente meno care dei trasporti per ferrovia o su strada, non interesserebbero gli acquirenti di FLORAL, i quali, residenti per lo più a distanza notevole da una stazione ferroviaria, preferiscono le consegne su camion franco domicilio. L'accesso al mercato tedesco, caratterizzato da una produzione nettamente superiore al consumo che obbliga a cercare sbocchi all'estero, sarebbe in definitiva difficile. L'utilizzazione in comune della rete di distribuzione FLORAL permetterebbe di ridurre i costi di commercializzazione. Il fatto che le imprese partecipanti approvvigionino individualmente altri mercati d'esportazione della Comunità, come i Paesi Bassi e il Belgio, sarebbe dovuto alla circostanza che si tratta di paesi di dimensioni ridotte e in cui i produttori interessati possiedono propri stabilimenti di produzione o possono effettuare le consegne a partire da stabilimenti vicini. Le diverse abitudini degli utilizzatori (in particolare l'abitudine di ordinare per contratto all'inizio di ogni campagna il 90 % del fabbisogno annuale) esigerebbero una presenza costante sul mercato tedesco. 9. Modifica della partecipazione a FLORAL Il 19 ottobre 1979 i tre produttori francesi hanno ceduto le quote da essi detenuti nella FLORAL al quarto socio, il sig. Schiffer. Il sig. Schiffer è diventato pertanto titolare unico della FLORAL. Tenuto conto di questa soluzione, i tre produttori hanno intensificato all'inizio della campagna 1979/1980 le loro esportazioni individuali verso la Germania, effettuate al di fuori di FLORAL. FLORAL ha pertanto cercato di acquistare concimi composti anche da altre fonti. Anche nella già iniziata campagna 1979/1980 i quantitativi di gran lunga maggiori saranno forniti dai tre produttori francesi partecipanti. II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85 DEL TRATTATO CEE A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. 1. Accordi e pratiche concordate fra imprese La cooperazione fra le imprese partecipanti ed i predecessori, che si è concretata nella costituzione e gestione in comune di FLORAL (ex ALFA), è fondata su un accordo o comunque su una pratica concordata aventi ad oggetto le esportazioni dei tre produttori francesi verso la Germania tramite l'impresa di distribuzione da essi creata e controllata. La creazione della filiale comune era stata preceduta da trattative fra AUBY (oggi COFAZ), e il sig. Schiffer, nel corso delle quali era emersa l'utilità di far partecipare altri produttori alla cooperazione per allargarne le basi. La partecipazione paritetica dei tre fabbricanti francesi in seno a FLORAL (ex ALFA) presuppone un'intesa fra i partecipanti che non deve essere necessariamente conclusa per iscritto. Una intesa costante è d'altronde alla base anche dell'attività svolta dagli interessati nell'ambito dell'impresa comune di distribuzione. È vero che i tre produttori francesi non si sono impegnati espressamente ad effettuare le esportazioni verso la Germania esclusivamente tramite FLORAL (già ALFA). Ciò nonostante essi hanno effettivamente eseguito fino al 1974/1975 la totalità delle loro esportazioni e in seguito la maggior parte di esse (salvo piccoli quantitativi forniti ad un solo altro acquirente) tramite la comune società di vendita. Soltanto dopo l'inizio degli accertamenti da parte della Commissione, essi hanno intensificato le loro esportazioni individuali verso la Germania. Anche in mancanza di un espresso accordo di esclusiva è difficile presupporre che i tre produttori, in quanto società madri, facciano conorrenza alla propria filiale comune. È inevitabile che, semmai, effettuino altre esportazioni verso la Germania oltre a quelle eseguite tramite FLORAL, tengano conto della politica commerciale concordata con gli altri soci nell'ambito di FLORAL e allineino le loro eventuali operazioni di vendita su tale politica stabilita di comune accordo. È irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, che la ripartizione dei quantitativi venduti dai tre produttori tramite FLORAL non sia proporzionata alla loro partecipazione nel capitale. Il fatto che i risultati dell'impresa comune di distribuzione siano ripartiti uniformemente fra i tre produttori francesi in funzione della loro partecipazione al capitale, li obbliga a priori, anche se non sono state fissate delle quote, a adottare una politica di esportazione concertata per i concimi composti. 2. Restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune La cooperazione fra le imprese interessate restringe la concorrenza fra i tre produttori francesi all'esportazione di concimi composti verso la Repubblica federale di Germania. Se non esistesse l'impresa comune di distribuzione, questi sarebbero in grado di offrire, in concorrenza fra di loro, concimi composti in Germania. Essi dispongono di un sufficiente volume di produzione e di stabilimenti a partire dai quali è possibile esportare verso la Germania. AUBY ha pensato nel 1968 di effettuare le sue esportazioni tramite la ditta Schiffer benché i suoi stabilimenti non siano così vicini alla frontiera tedesca come ad esempio quelli di CdF. CdF ha continuato, dopo la chiusura dello stabilimento a Carling nel 1975 e prima di iniziare la produzione a Ottmarsheim, ad esportare quantitativi rilevanti provenienti da stabilimenti più distanti. Le spese di trasporto in Francia sono inferiori di almeno un terzo alle spese di trasporto in Germania; un percorso più lungo in Francia aumenterebbe dunque solo leggermente le spese di trasporto complessivo. Da stabilimenti ben situati come Ottmarsheim (CdF) e Rieme/Belgio (GESA) la merce può anche essere spedita per nave, il che permette di effettuare trasporti fino alla Germania del Nord che non fa parte della zona di distribuzione della ditta Schiffer. È possibile che i clienti di FLORAL preferiscano le consegne mediante camion. Ciò non significa tuttavia che i produttori francesi non siano in grado di eseguire individualmente tali forniture su strada o per nave ad acquirenti tedeschi non facenti parte della clientela specifica di FLORAL, che sono o no situati nella zona di influenza di FLORAL. Il fatto che i tre produttori francesi se ne astengano di comune accordo può essere ricondotto soltanto al loro impegno collettivo nell'ambito di FLORAL in quanto società di distribuzione da essi controllata. Se, come sostengono le imprese partecipanti, le forniture mediante camion costituiscono una lacuna nel mercato lasciata dai produttori tedeschi, la rinuncia dei produttori francesi alle forniture per nave, che li porrebbero in concorrenza diretta con i produttori tedeschi, può spiegarsi solo con il fatto che i produttori francesi hanno rinunciato di comune accordo ad azioni di concorrenza sia nei riguardi della stessa filiale comune che nei riguardi dei concorrenti tedeschi, affinché l'attività di vendita della filiale comune non sia ostacolata dai produttori tedeschi. Il coordinamento delle esportazioni dei tre produttori francesi verso la Germania si estrinseca nel fatto che gli acquirenti tedeschi si trovano di fronte ad un'offerta uniformizzata: i prodotti dei fabbricanti francesi vengono offerti da FLORAL, o dalla ditta Schiffer, a condizioni e prezzi identici. Ciò risulta chiaramente, in caso di merce sfusa, dall'offerta di prodotti assolutamente intercambiabili e, in caso di merci in sacchi, dall'utilizzazione del marchio uniforme supplementare "FLORAL" A prescindere da questa offerta uniforme, gli acquirenti tedeschi non hanno praticamente alcuna possibilità di acquistare direttamente presso i tre produttori francesi. La richiesta di fornitura di un grossista di Colonia è stata respinta il 6 luglio 1977 da COFAZ con la giustificazione che COFAZ disponeva già di un canale di smercio e che, a causa della lontananza dei propri stabilimenti, non desiderava per il momento incrementare le proprie vendite. Questi rifiuti di fornitura sono soltanto una conseguenza logica della cooperazione dei produttori francesi nell'ambito di FLORAL: finché i tre produttori francesi deterranno il controllo della società comune di vendita FLORAL è improbabile che essi approvvigionino acquirenti tedeschi al di fuori di FLORAL; e qualora lo facessero non applicherebbero certamente prezzi o condizioni più favorevoli di quelle praticate da FLORAL. I tre produttori francesi hanno non solo canalizzato e uniformato le loro forniture verso la Germania ma le hanno inoltre limitate geograficamente, obbligando la ditta Schiffer, tramite FLORAL, a vendere i suoi concimi soltanto in una determinata zona. Questa zona non è predeterminata per motivi inerenti alle spese di trasporto, sia perché comprende località che distano dagli stabilimenti francesi molto più di 310 km, distanza massima considerata ammissibile dai partecipanti, sia perché questo calcolo non tiene conto né delle spese di trasporto meno elevate per il tragitto da percorrere in Francia (e che varia secondo la fabbrica che effettua la fornitura) né del minor costo del trasporto per battello, e sia perché, se le spese di trasporto diventassero proibitive a partire da una certa distanza, non sarebbe necessario limitare espressamente il territorio di vendita. Le intenzioni di concorrenza dei tre produttori francesi sono dunque a priori limitate geograficamente da un'azione concertata senza che questa limitazione sia giustificata da motivi economici. A ciò si aggiunge che, tramite la comune politica di vendita, questa offerta geograficamente limitata si concreta in prezzi uniformi allineati sui prezzi interni tedeschi. Inoltre come mezzo di trasporto non viene scelta la nave, meno costosa, bensí il trasporto su strada. I tre produttori francesi hanno pertanto dosato di comune accordo le loro intenzioni di concorrenza sul mercato tedesco in modo tale da entrare il meno possibile in conflitto con gli interessi dei produttori tedeschi su tale mercato. In ciò consiste, unitamente alla rinuncia pratica ad atti di concorrenza individuali al di fuori di FLORAL, l'effetto restrittivo della concorrenza risultante dalla cooperazione fra le imprese partecipanti. 3. Ostacoli agli scambi intracomunitari La cooperazione fra le imprese interessate è atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri. La cooperazione regola le esportazioni dalla Francia (per quanto riguarda GESA anche dal Belgio) verso la Germania. Per effetto di tale cooperazione, i tre produttori francesi rinunciano ad esportare verso la Repubblica federale di Germania al di fuori della rete di distribuzione di FLORAL. In questo modo, viene uniformata l'offerta dei tre produttori francesi verso un altro Stato membro ed eliminata la loro reciproca concorrenza sul mercato tedesco. Il commercio fra gli Stati membri si svolge perciò in circostanze diverse da quanto avverrebbe in assenza di tale cooperazione. 4. Carattere sensibile della restrizione della concorrenza e dell'ostacolo al commercio fra Stati membri Le imprese interessate fanno valere che le esportazioni dei tre produttori francesi verso la Germania rappresentano appena il 2 % circa del consumo tedesco di concimi composti. I quantitativi che i produttori francesi hanno effettivamente esportato verso la Germania, tramite FLORAL, non costituiscono tuttavia l'unico criterio per valutare gli effetti sul mercato. I tre produttori partecipanti sono i tre principali produttori della Francia. La loro produzione è importante anche in rapporto alla produzione totale della Comunità (più del 10 %). Essi dispongono di capacità produttive non utilizzate integralmente, di un elevato volume di produzione suscettibile di essere esportato e di stabilimenti a partire dai quali si possono effettuare esportazioni verso la Germania. Le spese di trasporto per fornire una gran parte della Germania non sono più elevate che per fornire l'interno della Francia, soprattutto se si tien conto delle possibilità di trasporto per nave, che esistono ma non sono utilizzate. Inoltre bisogna tener conto della struttura della concorrenza sul mercato tedesco che è interessato dalla cooperazione. Il numero dei concorrenti sul mercato tedesco è molto esiguo; i concorrenti di gran lunga più grossi sono Ruhrstickstoff, BASF e Hoechst. Essi detengono sul mercato tedesco una posizione di mercato preminente ma come produttori di concimi composti sono comparabili alla dimensione dei tre produttori francesi in questione. Se su un tale mercato a struttura oligopolistica e con un numero ridotto di offerenti tre imprese, che nonostante la loro dimensione detengono soltanto una piccola quota di tale mercato, uniformano la loro offerta nell'ambito di una comune società di vendita, tale oligopolio viene ulteriormente rinforzato. Perfino quantitativi relativamente esigui possono, se sono immessi sul mercato individualmente dai singoli offerenti, incidere sensibilmente sulle condizioni di tale mercato. La quota di mercato raggiunta dai tre produttori francesi è apparsa loro abbastanza importante per programmare ed attuare una cooperazione intesa ad uniformare la loro offerta e nulla fa pensare che il loro influsso sul mercato tedesco non possa essere rafforzato a seguito del mutamento delle condizioni di concorrenza, della struttura di mercato e della loro politica di vendita. Contrariamente a quanto sostengono gli interessati, non ha importanza alcuna, per valutare il carattere sensibile della restrizione di concorrenza, che le esportazioni delle imprese in causa verso la Germania abbiano reso un profitto minore che se delle quantità corrispondenti fossero state vendute sul mercato interno francese, ciò che equivale a cercare di sapere se i prezzi applicati in Germania erano superiori o no a quelli del mercato francese. Come l'ha constatato la Corte di giustizia delle Comunità europee [8], questo argomento è fondato su una situazione che può cambiare di anno in anno in funzione delle modifiche delle condizioni di concorrenza o della struttura del mercato sia nel mercato comune nel suo insieme che nei vari mercati nazionali, mentre la concentrazione dell'offerta all'esportazione, che ha per effetto di restringere la concorrenza, è destinata a durare. Inoltre, per un'impresa che è attiva su differenti mercati, non è il prezzo praticato su un certo mercato che è il solo determinante, ma il prezzo medio praticato nell'insieme dei detti mercati (calcolo misto dei prezzi). Per questo motivo sarebbe necessario, ad ogni modo, fare il paragone anche con le esportazioni verso altri Stati membri e soprattutto verso dei paesi terzi ove i prezzi praticati erano nettamente meno elevati che nella Comunità, con esclusione della campagna 1974/1975; in paragone con questi paesi, le esportazioni verso la Germania rendevano senza dubbio alcuno i maggiori benefici (eccetto che nel 1974/1975). Per di più il paragone dei prezzi presentato dagli interessati non tiene conto di tutti gli elementi (punto I 6, terzo comma) e giunge quindi a risultati diversi da quelli dell'ufficio statistico il cui paragone dei prezzi, malgrado certe riserve giustificate dai cambi monetari effettuati e dalle differenze esistenti fra i prodotti, giunge a risultati rappresentativi e conformi alle constatazioni della Commissione. Le ripercussioni della cooperazione sulla concorrenza e sugli scambi commerciali fra gli Stati membri sono dunque sensibili. 5. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3 A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazione di imprese, - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva e evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. 1. La pratica concertata sulla quale si fonda la cooperazione fra gli interessati è stata notificata alla Commissione soltanto il 10 luglio 1978 in seguito agli accertamenti da essa disposti. Per il periodo anteriore a tale data è escluso che una esenzione possa essere concessa in suo favore; in effetti, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, nessuna dispensa dalla notifica prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 17 è nella fattispecie applicabile. 2. Inoltre mancano i requisiti per beneficiare di un'esenzione, per quanto riguarda il periodo posteriore alla notificazione: a) Le pratiche che formano oggetto della presente procedura non presentano, né per la produzione né per la commercializzazione, vantaggi atti a compensare gli inconvenienti per gli acquirenti derivanti dalle restrizioni della concorrenza fra le parti interessate. La produzione non risulta pregiudicata in quanto ciascuna impresa ha mantenuto integralmente la sua gamma di produzione. Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti bisogna dire che, dato il sistema di distribuzione molto rigoroso e integrato praticato nel settore dei concimi in tutta la Comunità (cooperative, grossisti importatori, ecc.) non si vede in che modo la vendita in comune contribuisca a migliorare la distribuzione. Inoltre la Commissione non è stata informata dagli interessati né è a conoscenza di fatti che dimostrino che nella Comunità, e in particolare in Germania, esistono difficoltà in materia di programmazione della produzione, immagazzinaggio, trasporto e rivendita, che non potrebbero essere risolte individualmente da una qualsiasi impresa della dimensione delle imprese interessate e che richiedano l'instaurazione di un sistema comune di distribuzione. È inoltre dimostrato che i produttori partecipanti possiedono esperienze e mezzi sufficienti per vendere i loro concimi indipendentemente gli uni dagli altri negli altri paesi della Comunità, anche se si tratta di quantitativi relativamente ridotti. Le difficoltà che possono essere esistite all'inizio, nel 1968/1969 — quando le esportazioni erano minime e dovevano essere incrementate — non possono essere invocate per giustificare la cooperazione che è proseguita fino ad oggi; CdF è stata in grado di costituire nella Saar una propria filiale e di dotarla di una propria rete di distribuzione ricorrendo ai grossisti già esistenti. Le imprese partecipanti hanno trovato, ognuna indipendentemente dall'altra, sbocchi in altri Stati membri e commercializzano individualmente anche concimi semplici azotati, seppure in quantitativi ridotti. Le imprese della loro dimensione non possono sostenere di essere obbligate ad una cooperazione reciproca. La Commissione non può neppure accogliere l'argomento avanzato dai partecipanti secondo cui i concimi azotati semplici e composti esigono reti di distribuzione distinte. Questi prodotti vengono da tempo commercializzati insieme, sia allo stadio del commercio all'ingrosso che al dettaglio. Se il criterio determinante è la riduzione dei costi di distribuzione, tale criterio dovrebbe essere invocato innanzitutto per la razionalizzazione delle vendite nell'ambito di uno stesso gruppo di imprese e non già per la razionalizzazione delle reti di distribuzione di imprese concorrenti. b) Inoltre i produttori interessati non riservano agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che deriva dalle loro pratiche in quanto il vantaggio economico che potrebbe risultare da una riduzione dei prezzi di acquisto non va a beneficio dei commercianti e utilizzatori tedeschi poiché i prezzi praticati da FLORAL sul mercato tedesco corrispondono praticamente ai prezzi dei loro concorrenti nazionali o sono solo leggermente inferiori. Di conseguenza i consumatori tedeschi non traggono un congruo vantaggio dal sistema introdotto ma devono anzi sopportare gli svantaggi che derivano sul piano delle quantità e dei prezzi dalla rigida canalizzazione e dall'uniformizzazione dell'offerta. Le condizioni per una esenzione non sono soddisfatte. 6. Applicabilità dell'articolo 3 del regolamento n. 17 Sia per il periodo dal 10 maggio 1968 al 10 luglio 1978, data della notifica, che per il periodo successivo bisogna constatare che la cooperazione fra gli interessati costituisce una infrazione. I produttori francesi partecipanti hanno ceduto il 19 ottobre 1979 al sig. Schiffer le loro quote che detenevano nella società FLORAL. Essi non partecipano più in tal modo al controllo e alla gestione comune di tale società che deve assumere lo status di grossista/importatore indipendente. Tuttavia la Commissione deve fare in modo che l'attuale cooperazione restrittiva della concorrenza cessi effettivamente e comunque al più tardi per la fine della campagna 1979/1980 in corso. La Commissione deve inoltre assicurarsi affinché l'attuale cooperazione non venga sostituita da altre forme di concertazione dei loro comportamenti sul mercato degli interessati. Il fatto che gli interessati non fanno più parte di FLORAL non rende superfluo l'obbligo loro imposto dall'articolo 3 della presente decisione. 7. Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 17 la Commissione può infliggere alle imprese che hanno commesso intenzionalmente o per negligenza un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, ammende che variano da un minimo di mille unità di conto a un massimo di un milione di unità di conto, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione anche della sua durata. a) I tre produttori francesi, destinatari della presente decisione, hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, dal 10 maggio 1968. L'infrazione è stata commessa sia da loro che dai loro predecessori, il cui comportamento è loro imputabile. Infatti, COFAZ ha continuato le attività d'AUBY e Pierrefitte e GESA quelle di Péchiney-Saint-Gobain dopo la ristrutturazione delle società in questione, ed inoltre esse hanno ripreso tutti i diritti e obbligazioni creati nell'ambito di ALFA/FLORAL. I tre produttori francesi hanno commesso quanto meno per negligenza un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1. Essi avrebbero dovuto sapere che il coordinamento delle loro esportazioni di concimi composti verso la Germania nell'ambito di una filiale comune presentava gli estremi previsti per l'applicazione del divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. I tre produttori francesi o i loro predecessori sapevano che, da parte della Commissione, i consorzi di vendita per l'esportazione all'interno della Comunità nel settore dei concimi erano stati considerati incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 1, e non suscettibili di esenzione. La Commissione li aveva informati, nell'ambito di una procedura avviata contro CFA, poco prima della creazione di FLORAL (ALFA), dei motivi precisi di questa sua presa di posizione, invitandoli a porre fine alla infrazione, che è cessata effettivamente il 28 luglio 1967. Su richiesta della Commissione, i produttori allora partecipanti hanno non solo rinunciato al loro impegno di eseguire le loro esportazioni esclusivamente tramite CFA, ma hanno inoltre revocato il mandato che avevano affidato a CFA per le esportazioni negli altri Stati membri. Ciò significava che i membri del CFA non potevano più servirsi del CFA per eseguire le esportazioni nella Comunità. La Commissione voleva in tal modo evitare che i vincoli di esclusiva fossero sostituiti da pratiche concordate, senza esclusiva formale. Il fatto che la procedura avviata contro il CFA riguardasse i concimi azotati semplici e non i concimi composti, non può esonerare gli interessati dall'addebito di negligenza. Essi avrebbero dovuto rendersi conto che la forma di vendita in comune scelta per i concimi composti non poteva essere valutata, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, in maniera diversa da quella seguita nei riguardi dei concimi azotati semplici. Inoltre non potevano dare adito ad una diversa valutazione né la limitazione della cooperazione ad un unico mercato di esportazione della Comunità, né la limitazione delle vendite in comune a quantitativi relativamente ridotti. b) Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione bisogna da un lato considerare che l'unificazione dell'offerta dei tre principali produttori di uno Stato membro sul mercato di un altro Stato membro esclude praticamente la concorrenza fra di loro su tale mercato. D'altra parte gli effetti esercitati dalla loro cooperazione sui consumatori erano relativamente limitati. I tre produttori francesi sarebbero in grado di esercitare, mediante una politica individuale di esportazione, una maggiore pressione sulla concorrenza per quanto riguarda i quantitativi, i prezzi ed i mezzi di trasporto. Un comportamento individuale e autonomo dei produttori francesi, avrebbe, molto probabilmente, migliorato o contribuito a migliorare la struttura della concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune. È tuttavia impossibile quantificare l'influenza della pressione sulla concorrenza, che deriverebbe da un sistema di esportazioni individuali. Per determinare l'ammontare dell'ammenda la Commissione deve pertanto basarsi sul fatturato relativamente ridotto che i produttori in questione hanno effettivamente realizzato finora tramite FLORAL senza tuttavia dimenticare la loro importatanza sull'insieme del mercato dei concimi complessi. La Commissione tiene conto del fatto che i produttori partecipanti si sono ritirati, senza attendere la decisione della Commissione, dalla società FLORAL facendo in tal modo un primo passo per porre fine all'infrazione. c) Per quanto riguarda la durata dell'infrazione bisogna prendere in considerazione il periodo dal 10 maggio 1968 al 10 luglio 1978, data della notificazione. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 17 non va tenuto conto del periodo posteriore alla notificazione. d) I tre produttori francesi partecipavano in misura paritetica ai risultati di FLORAL. La ripartizione paritetica degli utili costituisce un elemento più importante che le differenze nel volume delle vendite effettuate tramite FLORAL. Il giro d'affari globale degli interessati nel settore dei concimi non è così differente da giustificare ammende differenti. Appare pertanto opportuno infliggere a ciascuno dei tre produttori francesi un'ammenda di 85000 UC, pari a 493944,35 FF. Non appare invece necessario infliggere un'ammenda anche a carico dell'impresa commerciale Schiffer, che detiene attualmente la totalità del capitale di FLORAL, poiché la sua attività è stata semplicemente il mezzo per attuare la cooperazione restrittiva della concorrenza fra i tre produttori francesi. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo e la pratica concordata fra le imprese Générale des engrais SA, Compagnie française de l'azote SA, Société chimique des charbonnages SA e il sig. Franz Schiffer in merito alla creazione e gestione in comune della società FLORAL Düngemittelverkaufsgesellschaft mbH (già ALFA GmbH) e all'esportazione in comune di concimi composti verso la Repubblica federale di Germania costituiscono dal 10 maggio 1968 un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Articolo 2 L'esenzione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, richiesta con la notificazione del 10 luglio 1978, è rifiutata. Articolo 3 Le imprese di cui all'articolo 6 sono tenute a porre fine all'infrazione constatata all'articolo 1. Articolo 4 Sono inflitte le ammende seguenti: 1. Alla Générale des engrais SA: ottantacinquemila (85000) unità di conto europee pari a franchi francesi 493944,35 2. Alla Compagnie française de l'azote SA: ottantacinquemila (85000) unità di conto europee pari a franchi francesi 493944,35 3. Alla Société chimique des charbonnages SA: ottantacinquemila (85000) unità di conto europee pari a franchi francesi 493944,35. L'importo deve essere versato entro il termine di tre mesi dalla data della notifica della presente decisione alle imprese interessate, sul seguente conto della Commissione della Comunità europee: Société générale, Direction de l'étranger, boîte postale 317-09, F — 75454 Paris Cedex 09, conto n. 5.770.006.5. Articolo 5 La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Articolo 6 Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione: 1. Compagnie française de l'azote SA 4, avenue Vélasquez boîte postale 198-08 F — 75361 Paris Cedex 08; 2. Générale des engrais SA 47, rue de Villiers F — 92527 Neuilly-sur-Seine; 3. CdF Chimie Société chimique des charbonnages SA tour Aurore place des Reflets, Cedex 5 F — 92080 Paris Défense 2; 4. Sig. Franz Schiffer Am Güterbahnhof D — 6601 Hanweiler; 5. FLORAL Düngemittelverkaufsgesellschaft mbH D — 6601 Kleinblittersdorf 2. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1979. Per la Commissione Raymond Vouel Membro della Commissione [1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. [2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63. [3] Union des groupements de coopératives agricoles. [4] GU n. L 276 del 14. 11. 1968, pag. 29. [5] La differenza fra le 40000 t e le quantità di cui all'allegato IV è fornita alla fabbrica belga di GESA. [6] Per le esportazioni di GESA in partenza dalla fabbrica in Belgio, bisogna aggiungere che i prezzi interni belgi sono generalmente inferiori ai prezzi francesi. [7] Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari. [8] Sentenza del 1o febbraio 1978 nella causa 19/77 Miller International, Raccolta 1978, pag. 131 (punto 14). -------------------------------------------------- ALLEGATO I Mercato francese dei concimi composti Fonte: Chambre syndicale nationale des fabricants d'engrais composés. | Produzione | + Importazioni | = Offerta globale | − Consumo del mercato interno | = Eccedenza (esportazioni) | 1968/1969 | 424,1 | 81,6 | 505,7 | 465,7 | 40 | 1969/1970 | 479 | 75,1 | 554,1 | 503,5 | 50,6 | 1970/1971 | 519 | 109,1 | 628,1 | 589,1 | 39 | 1971/1972 | 554,5 | 118,6 | 673,1 | 633,1 | 40 | 1972/1973 | 618,4 | 133,7 | 752,1 | 706 | 46,1 | 1973/1974 | 693,1 | 135,4 | 828,5 | 760,9 | 67,6 | 1974/1975 | 590,2 | 100 | 690,2 | 562,5 | 127,7 | 1975/1976 | 491,4 | 145,4 | 636,8 | 573,7 | 63,1 | 1976/1977 | 531,9 | 173,8 | 705,7 | 638,2 | 67,5 | 1977/1978 | 547,5 | 173,2 | 720,7 | 626,6 | 94,1 | | 5449,1 | | | | 635,7 | -------------------------------------------------- ALLEGATO II Mercato tedesco dei concimi composti Fonte: Statistisches Bundesamt Wiesbaden. | Produzione | + Importazioni | = Offerta globale | − Consumo del mercato interno | = Eccedenza (esportazioni) | 1968/1969 | 412,4 | 23 | 435,4 | 290,6 | 144,8 | 1969/1970 | 433,2 | 32 | 465,2 | 334,3 | 130,9 | 1970/1971 | 430,8 | 28 | 458,8 | 367,6 | 91,2 | 1971/1972 | 406,4 | 45,9 | 452,3 | 336,7 | 115,6 | 1972/1973 | 458,2 | 29,7 | 487,9 | 321,2 | 166,7 | 1973/1974 | 463,2 | 27,9 | 491,1 | 318 | 173,1 | 1974/1975 | 466,8 | 36,3 | 503,1 | 367,1 | 136 | 1975/1976 | 309,8 | 45,3 | 355,1 | 313,8 | 41,3 | 1976/1977 | 371,4 | 78,6 | 450 | 361,7 | 88,3 | 1977/1978 | 365,4 | 126,4 | 491,8 | 378,9 | 112,9 | | 4117,6 | | | 1200,8 | | -------------------------------------------------- ALLEGATO III Esportazioni di concimi dalla Francia verso la Repubblica federale di Germania e viceversa Fonte: Istituto statistico delle Comunità europee. [1] (in tonnellate/prodotto) | Anno | Esportazioni dalla Francia | Esportazioni dalla R. f. di Germania | R. f. di Germania [1] | Comunità | Mondo | Francia | Comunità | Mondo | 1969 | 34045 (29,8 %) | 114335 | 172530 | 25095 | 80226 | 625080 | 1970 | 41659 (26,2 %) | 158967 | 277306 | 37650 | 74590 | 510525 | 1971 | 75902 (45 %) | 166837 | 209932 | 64425 | 109551 | 480565 | 1972 | 102047 (66,1 %) | 154489 | 220248 | 45065 | 89411 | 430652 | 1973 | 97879 (55,3 %) | 177057 | 254134 | 66057 | 216965 | 585754 | 1974 | 146395 (61,1 %) | 239794 | 426926 | 38424 | 206687 | 560003 | 1975 | 123598 (72,4 %) | 170798 | 328093 | 47212 | 226103 | 413380 | 1976 | 111989 (66,6 %) | 168246 | 291879 | 84092 | 210977 | 355429 | 1977 | 109988 (54 %) | 203668 | 381941 | 59048 | 321608 | 637720 | [1] Le percentuali rappresentano l'incidenza delle esportazioni verso la Repubblica federale di Germania sul totale delle esportazioni all'interno della Comunità. -------------------------------------------------- ALLEGATO IV Esportazioni dei produttori in causa verso la Repubblica federale di Germania [1] [*] Fonte: I prodotti stessi. [1] Ivi incluse le forniture al sig. F. Schiffer. [2] Di cui … tonnellate fornite ad un esportatore. [3] Vendite all'esportazione. (in tonnellate/prodotto) | Campagna | Semplici N | NPK | Diversi | Floral [2] | Diversi | Totale | 1968/1969 | | | | | 1969/1970 | | | | | 1970/1971 | | | | | 1971/1972 | | | | | 1972/1973 | | | | | 1973/1974 | | | | | 1974/1975 | | | | | 1975/1976 | | | [3] | | 1976/1977 | | | | | 1977/1978 | | | | | 1978/1979 | | | | | 1979/1980 [4] | | | | | [*] Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari. -------------------------------------------------- ALLEGATO V Paragone dei prezzi [1] per un concime complesso: 17.17.17 [1] Fonte: Eurostat. (prezzo in UC per quintale di prodotto — escluse le tasse) | Anno | R.f. di Germania | Belgio | Francia | Irlanda | Italia | Lussemburgo | Olanda | Regno Unito | Variazioni % D/F | 1969 | — | — | 8,77 | — | 11,07 | — | 8,95 | — | + 2,1 [1] | 1970 | — | — | 7,99 | — | 10,83 | 7,34 | 8,86 | — | + 10,9 [1] | 1971 | — | 8,38 | 8,19 | 8,73 | 10,49 | 7,90 | 9,27 | — | + 13,2 [1] | 1972 | — | 9,69 | 8,35 | 9,24 | 10,51 | 9,72 | 9,84 | 10,62 | + 5,2 [1] | 1973 | 11,31 | 9,99 | 10,33 | 8,71 | 9,12 | 9,27 | 10,61 | 9,99 | + 9,5 | 1974 | 14,71 | 13,05 | 15,96 | 13,88 | 13,09 | 13,06 | 14,02 | 14,28 | − 8,5 | 1975 | 17,50 | 15,49 | 17,91 | 16,34 | 15,32 | 15,13 | 17,18 | 16,66 | − 2,3 | 1976 | 18,46 | 17,78 | 17,03 | 16,33 | 15,69 | 17,51 | 18,11 | 15,25 | + 8,4 | 1977 | 18,87 | 16,36 | 16,94 | 16,61 | 15,87 | 17,54 | 18,60 | 15,71 | + 11,4 | 1978 | 19,64 | 17,43 | 17,75 | 16,58 | 16,22 | 16,09 | 18,73 | 16,98 | + 10,6 | [1] % calcolato in rapporto all'Olanda, dove i valori sono vicini a quelli in vigore nella Repubblica federale di Germania. --------------------------------------------------