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Document 31979R3056
Commission Regulation (EEC) No 3056/79 of 21 December 1979 fixing the standard values to be used in calculating financial compensation in respect of fishery products withdrawn from the market during the 1980 fishing year
Regolamento (CEE) n. 3056/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l' anno 1980 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria
Regolamento (CEE) n. 3056/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l' anno 1980 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria
GU L 343 del 31.12.1979, p. 43–44
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Regolamento (CEE) n. 3056/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l' anno 1980 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria
Gazzetta ufficiale n. L 343 del 31/12/1979 pag. 0043 - 0044
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3056/79 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1979 che fissa il valore forfettario della pesca ritirati dal mercato durante l ' anno 1980 che figuraa nel calcolo delle compensazione finanziaria LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all 'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2903/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , considerando che l ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 100/76 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazione di produttori che effettuano , a talune condizioni , interventi per i prodotti di cui all ' allegato I , lettere A e C , dello stesso regolamento ; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore , fissato forfettariamente , dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano ; considerando che , il regolamento ( CEE ) N . 697/71 della Commissione , del 31 marzo 1971 ( 3 ) , ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati ; che è necessario fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni , prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento ; considerando che sulla base dei dati relativi a tale valore è opportuno fissare il valore forfettario per l ' anno 1980 come indicato all ' allegato ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per l ' anno 1980 , il valore forfettario nel calcolo della compensazione finanziaria di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 100/76 per i prodotti ritirati dalle organizzazione di produttori e utilizzati a fini diversi dall ' alimentazione umana , è fissato nell ' allegamento per ciascuna della destinazioni indicate . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 347 del 12 . 12 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 77 dell 1 . 4 . 1971 , pag . 69 . ALLEGATO Destinazione dei prodotti ritirati * ECU/t * 1 . Utilizzazione dei prodotti , previa essicazione e frantumazione o trasformazione in farina , per l ' alimentazione animale : * * a ) per le aringhe e gli sgombri : * * - Danimarca * 60 * - Regno Unito * 65 * - Irlanda * 35 * - altri Stati membri * 20 * b ) per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p . * 12 * c ) per gli altri prodotti : * * - Danimarca * 50 * - Regno Unito * 46 * - Italia * 39 * - altri Stati membri * 19 * 2 . Utilizzazione diversa da quella prevista sub 1 per l ' alimentazione animale ( compresa l ' esca ) : * * a ) per le sardine e le acciughe * 85 * b ) per agli altri prodotti * 60 * 3 . Utilizzazione a fini diversi dall ' alimentazione * 0