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Document 31979R3049
Commission Regulation (EEC) No 3049/79 of 21 December 1979 adjusting the common marketing standards for certain fresh or chilled fish
Regolamento (CEE) n. 3049/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati
Regolamento (CEE) n. 3049/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati
GU L 343 del 31.12.1979, p. 22–22
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1983; abrog. impl. da 31982R3166
Regolamento (CEE) n. 3049/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati
Gazzetta ufficiale n. L 343 del 31/12/1979 pag. 0022 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0145
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0095
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3049/79 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1979 recante modifica delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2903/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che con regolamento ( CEE ) n . 103/76 ( 3 ) sono state fissate norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o congelati ; considerando che l ' applicazione di tali norme dovrebbe avere l ' effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di agevolare le relazioni commerciali su una base di concorrenza leale , contribuendo così a migliorare la redditività della produzione ; considerando che , a norma dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 100/76 , occorre apportare modifiche alle norme comuni di commercializzazione per tener conto delle esigenze delle tecniche di produzione ; che la necessità di siffatte modifiche è stata constatata per i sebasti e le acciughe ; che occorre pertanto adeguare la tabella di calibrazione per tali prodotti ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per i sebasti e per le acciughe , l ' allegato B del regolamento ( CEE ) n . 103/76 è modificato come segue : * Sebasti * * kg/pesce * Dimensione 1 * 2 e più * Dimensione 2 * da 0,6 a meno di 2 * Dimensione 3 * meno di 0,6 * * Acciughe * * kg/pesce * unità/kg * Dimensione 1 * 0,033 e più * 30 o meno * Dimensione 2 * da 0,020 a meno di 0,033 * da 31 a 50 * Dimensione 3 * da 0,012 a meno di 0,020 * da 51 a 80 * Dimensione 4 * meno di 0,012 * 81 e più * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 347 del 12 . 12 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 29 .