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Document 31979R3049

Regolamento (CEE) n. 3049/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati

GU L 343 del 31.12.1979, p. 22–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1983; abrog. impl. da 31982R3166

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/3049/oj

31979R3049

Regolamento (CEE) n. 3049/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 31/12/1979 pag. 0022 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0145
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0095


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3049/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

recante modifica delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2903/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

considerando che con regolamento ( CEE ) n . 103/76 ( 3 ) sono state fissate norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o congelati ;

considerando che l ' applicazione di tali norme dovrebbe avere l ' effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di agevolare le relazioni commerciali su una base di concorrenza leale , contribuendo così a migliorare la redditività della produzione ;

considerando che , a norma dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 100/76 , occorre apportare modifiche alle norme comuni di commercializzazione per tener conto delle esigenze delle tecniche di produzione ; che la necessità di siffatte modifiche è stata constatata per i sebasti e le acciughe ; che occorre pertanto adeguare la tabella di calibrazione per tali prodotti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i sebasti e per le acciughe , l ' allegato B del regolamento ( CEE ) n . 103/76 è modificato come segue :

* Sebasti *

* kg/pesce *

Dimensione 1 * 2 e più *

Dimensione 2 * da 0,6 a meno di 2 *

Dimensione 3 * meno di 0,6 *

* Acciughe *

* kg/pesce * unità/kg *

Dimensione 1 * 0,033 e più * 30 o meno *

Dimensione 2 * da 0,020 a meno di 0,033 * da 31 a 50 *

Dimensione 3 * da 0,012 a meno di 0,020 * da 51 a 80 *

Dimensione 4 * meno di 0,012 * 81 e più *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 347 del 12 . 12 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 29 .

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