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Document 31979R3000
Council Regulation (EEC) No 3000/79 of 20 December 1979 amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 3000/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 3000/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
GU L 342 del 31.12.1979, p. 1–382
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Regolamento (CEE) n. 3000/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 342 del 31/12/1979 pag. 0001 - 0382
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3000/79 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1979 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativa alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 e 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che , nell ' ambito degli accordi firmati con alcuni paesi terzi , particolarmente in virtù del protocollo di Ginevra ( 1979 ) e del protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra ( 1979 ) , allegati all ' accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio , nonché dell ' accordo relativo al commercio degli aeromobili civili , firmati a seguito dei negoziati commerciali multilaterali del 1973-1979 , la Comunità si è impegnata a procedere a riduzioni di dazi doganali , alcune delle quali debbono entrate in vigore integralmente o parzialmente a decorrere dal 1° gennaio 1980 ; che , di conseguenza , per assicurare un ' applicazione uniforme della tariffa doganale comune occorre precisare nel regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo alla tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2999/79 ( 2 ) , i dazi convenziali che saranno applicati a decorrere dal 1° gennaio 1980 ; considerando che , nella tariffa doganale comune , occorre tener conto dei regolamenti ( CEE ) n . 2915/79 ( 3 ) e ( CEE ) n . 2384/79 ( 4 ) relativi all ' applicazione dell ' ECU per quanto concerne rispettivamente la voce 04.04 e le sottovoce 22.05 C ; considerando che , per garantire l ' applicazione uniforme della tariffa doganale comune , occorre modificare alcune voci o note dei capitoli ; che per migliorare , inoltre , il testo è necessario effettuare alcune modifiche di ordine redazionale ; considerando che alcuni regolamenti relativi all ' organizzazione comune dei mercati agricoli prevedono l ' inserimento , nella tariffa doganale comune , della nomenclatura tariffaria risultante dall ' applicazione dei regolamenti stessi e/o modificano alcuni dazi doganali ; che di conseguenza è necessario recepire nel presente regolamento tutte le modifiche apportate dai regolamenti adottati nell ' ambito della politica agricola comune ; considerando che per tener conto della direttiva 76/766/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche ( 5 ) , e per conformarsi alla raccomandazione n . 22 dell ' Organizzazione internazionale di metrologia legale , occorre emendare taluni testi del capitolo 22 relativi al titolo alcolometrico ; considerando che è opportuno , a fini di chiarezza , aggiornare al tariffa doganale comune nel suo complesso ; che , a questo scopo , occorre riunire in un testo unico non soltanto le parti che vengono modificate a decorrere dal 1° gennaio 1980 , ma anche quelle che sono già state modificate e quelle che rimangono invariate ; considerando che , benché le modifiche tariffarie temporanee ed i regimi preferenziali risultanti dai diversi atti della Comunità siano parte integrante della tariffa doganale comune , risulta opportuno non recepirli nel presente regolamento ; considerando che , benché il presente regolamento non si applichi ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , la nomenclatura e i dazi convenziali di tali prodotti figurano , a titolo indicativo , nella tabella dei dazi al fine di rendere quest ' ultima più comprensibile , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' allegato « tariffa doganale comune » del regolamento ( CEE ) n . 950/68 è sostituito dall ' allegato del presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . TUNNEY ( 1 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 341 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 274 del 31 . 10 . 1979 , pag . 9 . ( 5 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 149 . ALLEGATO TARIFFA DOGANALE COMUNE INDICE SISTEMATICO * pagine PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Titolo I - Regole generali A . Regole generali per l ' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune * 11 B . Regole generali relative ai dazi * 11 C . Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi * 12 Titolo II - Disposizioni speciali A . Prodotti destinati a talune categorie di navi * 13 B . Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili * 14 C . Tassazione forfettaria * 14 D . Imballaggi importati pieni * 15 PARTE SECONDA - TABELLA DEI DAZI Capitoli Sezione I Animali vivi e prodotti del regno animale 1 Animali vivi * 19 2 Carni e frattaglie commestibili * 21 3 Pesci , crostacei e molluschi * 28 4 Latte e derivati del latte ; uova di volatili , miele naturale ; prodotti commestibili di origine animale , non nominati né compresi altrove * 33 5 Altri prodotti di origine animale , non nominati né compresi altrove * 38 Sezione II Prodotti del regno vegetale 6 Piante vive e prodotti della floricoltura * 40 7 Legumi , ortaggi , piante , radici e tuberi , mangerecci * 42 8 Frutta commestibili ; scorze di agrumi e di meloni * 46 9 Caffé , té , mate e spezie * 51 10 Cereali * 54 11 Prodotti della macinazione ; malto ; amidi e fecole ; glutine ; inulina * 57 12 Semi e frutti oleosi ; semi , sementi e frutti diversi ; piante industriali e medicinali ; paglie e foraggi * 62 13 Gomme , resine ed altri succhi ed estratti vegetali * 65 14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale , non nominati né compresi altrove* 67 Sezione III Grassi e oli ( animali e vegetali ) ; prodotti della loro scissione ; grassi alimentari lavorati ; cere di origine animale o vegetale 15 Grassi e oli ( animali e vegetali ) ; prodotti della loro scissione ; grassi alimentari lavorati ; cere di origine animale o vegetale * 68 Sezione IV Prodotti delle industrie alimentari ; bevande , liquidi alcolici ed aceti ; tabacchi 16 Preparazioni di carni , di pesci , di crostacei e di molluschi * 73 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri * 76 18 Cacao e sue preparazioni * 80 19 Preparazioni a base di cereali , di farine , di amidi o di fecole ; prodotti della pastecceria * 83 20 Preparazioni di ortaggi , di piante mangerecce , di frutta e di altre piante o parti di piante * 89 21 Preparazioni alimentari diverse * 98 22 Bevande , liquidi alcolici ed aceti * 106 23 Residui e cascami delle industrie alimentari , alimenti preparati per gli animali * 113 24 Tabacchi * 116 Sezione V Prodotti minerali 25 Sale ; zolfo ; terre e pietre ; gessi , calci e cementi * 117 26 Minerali metallurgici , scorie e ceneri * 122 27 Combustibili minerali , oli minerali e prodotti della loro distillazione ; sostanze bituminose ; cere minerali * 124 Sezione VI Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse 28 Prodotti chimici inorganici ; composti inorganici o organici dei metalli preziosi , degli elementi radioattivi , dei metalli delle terre rare e degli isotopi * 131 29 Prodotti chimici organici * 143 30 Prodotti farmaceutici * 160 31 Concimi * 162 32 Estratti per concia e per tinta ; tannini e loro derivati ; sostanze coloranti , colori , pitture , vernici e tinture ; mastici ; inchiostri * 165 33 Oli essenziali e resinoidi ; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati * 168 34 Saponi , prodotti organici tensioattivi , preparazioni per liscivie , preparazioni lubrificanti , cere artificiali , cere preparate , prodotti per pulire e lucidare , candele e prodotti simili , paste per modelli e « cere per l ' odontoiatria » * 170 35 Sostanze albuminoidi ; colle ; enzimi * 172 36 Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; fiammiferi ; leghe piroforiche ; sostanze infiammabili * 174 37 Prodotti per la fotografia e per la cinematografia * 175 38 Prodotti vari delle industrie chimiche * 177 Sezione VII Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze ; gomma naturale o sintetica , fatturato ( factis ) e lavori di gomma 39 Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanza * 182 40 Gomma naturale o sintetica , fatturato ( factis ) e loro lavori * 187 Sezione VIII Pelli , cuoio , pelli da pellicceria e lavori di queste materie ; oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio , borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella 41 Pelli e cuoio * 192 42 lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella * 194 43 Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali * 196 Sezione IX Legno , carbone di legna e lavori di legno ; sughero e lavori di sughero ; lavori da intreccio , da panieraio e da stuoiaio 44 Legno , carbone di legna e lavori di legno * 198 45 Sughero e suoi lavori * 202 46 Lavori da intreccio , da panieraio e da stuoiaio * 203 Sezione X Materie occorrenti per la fabbricazione della carta ; carte e sue applicazioni 47 materie occorrenti per la fabbricazione della carta * 204 48 Carta e cartoni ; lavori di pasta di cellulosa , di carta e di cartone * 205 49 Prodotti dell ' arte libraria e delle arti grafiche * 209 Sezione XI Materie tessili e loro manufatti 50 Seta e cascami di seta * 214 51 Materie tessili sintetiche ed artificiali continue * 216 52 Filati metallici * 218 53 Lana , peli e crini * 219 54 Lino e ramiè * 221 55 Cotone * 222 56 Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco * 223 57 Altre fibre tessili vegetali ; filati di carta e tessuti di filati di carta * 225 58 Tappeti ed arazzi ; velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri , passamaneria ; tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) ; pizzi e guipures ; ricami * 226 59 Ovatte e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali ; tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili * 229 60 Maglierie * 233 61 Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario , di tessuto * 239 62 Altri manufatti confezionati di tessuti * 245 63 Oggetti da rigattiere , cenci e stracci * 248 Sezione XII Calzature ; cappelli , copricapi ed altre acconciature ; ombrelli ( da pioggia e da sole ) ; piume preparate e oggetti di piume ; fiori artificiali ; lavori di cappelli 64 Calzature , ghette ed oggetti simili ; loro parti * 249 65 Cappelli , copricapi ed altre acconciature ; loro parti * 251 66 Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , bastoni , fruste , frustini e loro parti * 253 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine ; fiori artificiali ; lavori di cappelli * 254 Sezione XIII Lavori di pietre , gesso , cemento , amianto , mica e materie simili ; prodotti della ceramica ; vetro e suoi lavori 68 Lavori di pietre gesso , cemento , amianto , mica e materie simili * 256 69 Prodotti ceramici * 260 70 Vetro e lavori di vetro * 264 Sezione XIV Perle fine , pietre preziose ( gemme ) , pietre semipreziose ( fini ) , e simili , metalli preziosi , metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie ; minuterie di fantasia ; monete 71 Perle fine , pietre preziose ( gemme ) , pietre semipreziose ( fini ) , e simili , metalli preziosi , metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie ; minuterie di fantasia * 268 72 Monete * 273 Sezione XV Metalli comuni e loro lavori 73 Ghisa , ferro e acciaio * 275 74 Rame * 289 75 Nichel * 292 76 Alluminio * 294 77 Magnesio , berillio ( glucinio ) * 297 78 Piombo * 298 79 Zinco * 300 80 Stagno * 302 81 Altri metalli comuni * 304 82 Utensileria ; oggetti di coltelleria e posateria da tavola , di metalli comuni * 307 83 Lavori diversi di metalli comuni * 310 Sezione XVI Macchine ed apparecchi ; materiale elettrico 84 Caldaie , macchine , apparecchi e congegni meccanici * 313 85 Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettrotecnici * 329 Sezione XVII Materiale da trasporto 86 Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione * 338 87 Vetture automobili , trattori , velocipedi ed altri veicoli terrestri * 340 8 Navigazione aerea * 344 89 Navigazione marittima e fluviale * 346 Sezione XVIII Strumenti e apparecchi d ' ottica , per fotografia e per cinematografia , di misura , di verifica , di precisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici ; orologeria ; strumenti musicali ; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione 90 Strumenti e apparecchi d ' ottica , per fotografia e per cinematrografia , di misura , di verifica di precisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici * 347 91 Orologeria * 354 92 Strumenti musicali ; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione ; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi * 356 Sezione XIX Armi e munizioni 93 Armi e munizioni * 359 Sezione XX Merci e prodotti diversi , non nominati né compresi altrove 94 Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili * 361 95 Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato ( compresi i lavori ) * 363 96 Spazzole , spazzolini , pennelli e simili , scope , piumini da cipria e stacci * 365 97 Giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport * 366 98 Lavori diversi * 368 Sezione XXI Oggetti d ' arte , da collezione e di antichità 99 Oggetti d ' arte , da collezione e di antichità * 371 Allegato Voci o sottovoci di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al GATT o all ' interno delle quali sono state accordate concessioni differenti * 375 PARTE PRIMA DISPOSIZIONI PRELIMINARI TITOLO I REGOLE GENERALI A . Regole generali per l ' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune L ' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune è disciplinata dalle seguenti regole generali : 1 . I titoli delle sezioni , dei capitoli o dei sottocapitoli debbono essere considerati come puramente indicativi la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci , da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e , occorrendo , dalle norme che seguono , purché queste non contrastino col testo di dette voci o note . 2 . a ) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito , purché presenti , nello stato in cui si trova , le caratteristiche essenziali dell ' oggetto completo o finito . Detto riferimento comprende anche l 'oggetto completo o finito , o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti , quando è presentato smontato o non montato . b ) Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce della tariffa si riferisce a questa materia sia allo stato puro , sia mescolata od anche associata ad altre materie . Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materie si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente di questa materia . La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3 . 3 . Qualora per il disposto della regola 2 b ) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuto classificabile in due o più voci della tariffa , la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi : a ) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale . b ) I prodotti misti , i lavori composti da materie differenti , i lavori costituiti dall ' unione di oggetti differenti , nonché le merci presentate in assortimenti la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a ) , devono essere classificati , quando è possible operare questa determinazione , secondo la materia o l ' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale . c ) Nei casi in cui le regole 3 a ) o 3b ) non permettano di effettuare la classificazione , la merce deve essere classificata nella voce che , in ordine di numerazione , è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione . 4 . Le merci che non siano classificabili in nessuna delle voci della tariffa debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia . 5 . Le regole di cui sopra sono valide « mutatis mutandis » , anche per determinare , all ' interno di una stessa voce , la sottovoce applicabile . B . Regole generali relative ai dazi 1 . I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità economica europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria , sono i dazi convenzionali o d ' origine convenzionale menzionati nella colonna 4 della tabella dei dazi ; questi dazi detti « convenzionali » si applicano , sino all ' attuazione di una politica commerciale comune in materia , alle merci diverse da quelle di cui sopra , importate da qualsiasi paese terzo . Quando per una voce o sottovoce non è indicato nessun dazio doganale « convenzionale » o quando il dazio doganale « convenzionale » è superiore al dazio doganale autonomo menzionato nella colonna 3 , il dazio doganale applicabile è quest ' ultimo . 2 . Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi , o quando si applicano , in virtù di accordi , dazi doganali preferenziali . 3 . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all ' applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario . 4 . Quando , nelle colonne 3 e 4 , i dazi sono espressi in percentuale , si tratta di dazi doganali ad valorem . 5 . La lettera ( p ) che figura nella colonna 3 in corrispondenza di talune voci o sottovoci va intesa nel senso che i prodotti relativi sono sottoposti a un regime di prelievi . 6 . Le lettere « em » che figurano nelle colonne 3 e 4 significano che i prodotti corrispondenti sono soggetti alla riscossione di un elemento mobile fissato nell ' ambito della disciplina degli di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli . 7 . Il simbolo « daz » o « daf » che figura nella colonna 4 dei capitoli 17 , 18 e 19 , indica che l ' aliquota massima del dazio consiste ad valorem a cui viene aggiunto , per talune forme di zucchero o per la farina , un dazio addizionale fissato conformemente alle disposizioni relative agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati . 8 . Il simbolo « daz » che figura nella colonna 4 del capitolo 20 indicata che la Comunità si è riservata il diritto di riscuotere , oltre al dazio consolidato , un dazio addizionale sullo zucchero , corrispondente all ' onere sopportato all ' importazione di zucchero e applicabile al quantitativo di zuccheri diversi contenuto in tale prodotto la cui percentuale , in peso , ecceda quella indicata nelle note complementari 2 e 3 del capitolo 20 , o , per quanto riguarda i prodotti compresi nelle voci 20.03 , 20.04 e 20.05 , con tenore , in peso , superiore a 13 % . 9 . Il simbolo « 2 daz » che figura nella colonna 4 della voce n . 20.06 indica che il tasso applicabile del dazio addizionale sullo zucchero è fissato in modo forfettario nella misura di 2 % sul valore in dogana della merce . C . Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi 1 . Salvo disposizioni particolari , le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare , oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem , anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci . 2 . Per peso imponibile , per le merci tassate in base al peso , e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci , s ' intende : a ) per quanto riguarda il « peso lordo » , il peso cumulato della merce e di tutti i suoi imballaggi ; b ) per quanto riguarda il « peso netto » o « peso » senza precisazioni , il peso proprio della merce priva di tutti i suoi imballaggi . Per l ' applicazione delle precedenti lettere a ) e b ) , con il termine « imballaggi » si intendono tutti i recipienti esterni ed interni , condizionamenti , involucri e supporti , ad eccezione degli strumenti da trasporto - in particolare le casse mobili ( containers ) - nonché dei copertoni , degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso . 3 . In applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 il controvalore in monete nazionali dell ' unità di conto europea ( UCE ) alla quale si fra riferimento per taluni dazi doganali specifici oppure come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci , è il seguente : 1 UCE = 40,2181 franchi belgi/franchi lussemburghesi , 2,48536 marchi tedeschi , 2,76031 fiorini olandesi , 0,652555 sterline inglesi , 7,27003 corone danesi , 5,84164 franchi francesi , 1 146,43 lire italiane , 0,669120 sterline irlandesi . TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIALI A . Prodotti destinati a talune categorie di navi La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella , ai fini della loro costruzione , riparazione , manutenzione o trasformazione , nonché per i prodotti destinati all ' armamento o all ' equipaggiamento di dette navi . N . della tariffa * Designazione delle merci * 89.01 * Navi non comprese nelle voci dal n . 89.02 al 89.05 : * * A . Navi da guerra * * B . altre : * * I . Navi per la navigazione marittima * 89.02 * Navi appositamente costruite per rimorchiare ( rimorchiatori ) o per spingere altre navi : * * A . per rimorchiare ( rimorchiatori ) * * B . per spingere : * * I . per la navigazione marittima * 89.03 * Navi-faro , navi-pompa , draghe di ogni tipo , pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale ; bacini galleggianti ; piattaforme di perforazione o di sfruttamento , galleggianti o sommergibili : * * A . per la navigazione marittima * Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno determinate dalle autorità competenti ai fini del controllo doganale destinazione di tali prodotti . B . Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili 1 . L ' esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio : - degli aeromobili civili ; - di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati civili e ad esservi incorporati nel corso della loro costruzione , riparazione , rifacimento , manutenzione e di trasformazione ; - delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati ; Detti prodotti sono ripresi in sottovoci ( 1 ) affiancate da un rinvio a piè pagina , così redatto : « Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . » 2 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , si considerano come « aeromobili civili » gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati . C . Tassazione forfettaria 1 . Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci : - oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si trattati importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale delle merci non ecceda , per spedizione o per viaggiatore , 100 unità di conto europee . Sono escluse dall ' applicazione di tale dazio forfettario le merci che rientrano nel capitolo 24 . 2 . Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che , contemporaneamente : - presentano carattere occasionale ; - riguardano esclusivamente merci riservate all ' uso personale o familiare dei beneficiari o , trattandosi di viaggiatori , importate da questi ultimi per essere offerte in dono ; tali merci non debbono far sorgere , per la loro natura o quantità , alcun pregiudizio d ' ordine commerciale . 3 . La tassazione forfettaria è applicata indipendentemente dalla franchigia accordata alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori conformemente all ' articolo 1 e all ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 ( 2 ) . 4 . Il dazio doganale forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui sopra qualora , prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio forfettario , l ' interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi doganali . In tal caso , tutte le merci oggetto dell ' importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri , senza pregiudizio delle franchigie previste dall ' articolo 1 e dall ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 . Ai fini dell ' applicazione del primo comma , per dazi all ' importazione si intendono tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e altre imposizioni all ' importazione previsti nell ' ambito della politica agraria comune o dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli . 5 . Gli Stati membri hanno facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell ' importo di 100 unità di conto europee in moneta nazionale . 6 . Gli Stati membri hanno facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell ' importo di 100 unità di conto europee qualora , all ' atto dell ' adattamento annuale previsto all ' articolo 2 , paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 , la conversione di tale importo determini , prima dell ' arrotondamento previsto dal paragrafo 5 , una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % . D . Imballaggi importati pieni 1 . Gli imballaggi , definiti al titolo I , C , 2 , importati pieni ed immessi in consumo contemporaneamente alle merci imballate , sono : a ) soggetti allo stesso dazio doganale della merce imballata : - quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem , - oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce imballata ; b ) ammesssi in esenzione da dazio doganale : - quando le merce imballata è esente da dazio doganale , - oppure quando le merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore , - oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce imballata ; c ) soggetti ai loro dazi doganali propri , in deroga alle precedenti lettere a ) e b ) : - quando non sono usati abitualmente per la merce imballata ed hanno un valore proprio di utilità con carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione d ' imballaggio , - oppure quando sono utilizzati al fine di evadere i dazi loro applicabili in base alla rispettiva voce di tariffa . 2 . Qualora gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a ) e b ) del paragrafo 1 contengano merci di specie diverse , il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci imballate , proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse , al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile . Nota : Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa ( esempi : voce n . [ 05.06 ] , [ 29.18 ] , [ 95.01 ] ) . ( 1 ) Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti voci : 39.07 , 40.09 , 40.11 , 40.16 , 62.05 , 68.13 , 68.14 , 70.08 , 73.25 , 73.38 , 83.02 , 83.07 , 83.08 , 84.06 , 84.07 , 84.07 , 84.10 , 84.11 , 84.12 , 84.15 , 84.18 , 84.21 , 84.22 , 84.53 , 84.59 , 84.63 , 85.01 , 85.08 , 85.12 , 85.14 , 85.15 , 85.17 , 85.20 , 85.22 , 85.23 , 88.01 , 88.02 , 88.03 , 88.05 , 90.14 , 90.18 , 90.23 , 90.24 , 90.17 , 90.28 , 90.29 , 91.03 , 91.08 , 94.01 e 94.03 . ( 2 ) GU n . L 191 del 5 . 8 . 1969 , pag . 1 . PARTE SECONDA TABELLA DEI DAZI SEZIONE I ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE CAPITOLO 1 ANIMALI VIVI Nota Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi , eccetto : a ) i pesci , i crostacei ed i molluschi , compresi i testacei delle voci nn . 03.01 e 03.03 ; b ) le colture di microrganismi e di altri prodotti della voce n . 30.02 ; c ) gli animali della voce n . 97.08 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 01.01 * Cavalli , asini , muli e bardotti , vivi : * * * * A . Cavalli : * * * * I . riproduttori di razza pura ( a ) * esenzione * esenzione * * II . destinati alla macellazione ( a ) * 11 * 4 * * III . altri * 23 * 18 * * B . Asini * 12 * - * * C . Muli e bardotti * 17 * - * 01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : * * * * A . delle specie domestiche : * * * * I . riproduttori di razza pura ( a ) * esenzione * esenzione * * II . altri : * * * * a ) non aventi ancora alcun dente d ' adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi , uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine ( a ) * 16 + P ( * ) * ( b ) * * b ) non nominati * 16 + P ( c ) ( * ) * ( d ) ( e ) * * B . altri * esenzione * - * 01.03 * Animali vivi della specie suina : * * * * A . delle specie domestiche : * * * * I . riproduttori di razza pura ( a ) * esenzione * esenzione * * II . altri : * * * * a ) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta * 16 ( P ) * - * * b ) non nominati * 16 ( P ) * - * * B . altri * esenzione * - * 01.04 * Animali vivi delle speci ovina e caprina : * * * * A . delle specie domestiche : * * * * I . Ovini : * * * * a ) riproduttori di razza pura ( a ) * esenzione * esenzione * * b ) altri * 15 * - * * II . Caprini : * * * * a ) riproduttori di razza pura ( a ) * 5 * - * * b ) altri * 5 * - * * B . altri * esenzione * - * 01.05 * Volatili vivi da cortile : * * * * A . di peso unitario non superiore a 185 g , denominati « pulcini » : * * * * I . di tacchini o di oche * 12 ( P ) * - * * II . altri * 12 ( P ) * - * * B . altri : * * * * I . Galli , galline e polli * 12 ( P ) * - * * II . Anatre * 12 ( P ) * - * * III . Oche * 12 ( P ) * - * * IV . Tacchini * 12 ( P ) * - * * V . Faraone * 12 ( P ) * - * 01.06 * Altri animali vivi : * * * * A . Conigli domestici * 10 * 7,8 * * B . Piccioni * 12 * 10 * * C . altri * esenzione * ( f ) * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) il preloievo è fissato secondo le disposizioni previste nell ' allegato I dell ' accordo commerciale fra la Comunità economica e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia . ( c ) In talune condizioni previste dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 , il prelievo eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all ' ingrasso , il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg , può essere totalmente o parzialmente sospeso . ( d ) Dazio del 6 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti per 20 000 capi di giovenche e vacche , escluse quelle da macello , delle seguenti razze di montagna : razza grigia , razza bruna , razza gialla , razza chiazzata del Sillebtak e razza dek Pinzgau . Inoltre , sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione . ( e ) Dazio del 4 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti per 5 000 capi di tori , vacche e giovenche , esclusi quelli da macello , della razza chiazzata di Simmental , della razza di Schwyz e della razza di Friburgo . Per essere ammessi al beneficio di tale contingente , gli animali delle razze sopra indicate devono essere scortati dai seguenti certificati : - i tori , dal certificato di ascendenza : - le vfacche e le giovenche , dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico ( Herdbook ) attestante la purezza della razza . ( f ) Vedi allegato . ( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo . CAPITOLO 2 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI Nota Sono esclusi da questo capitolo : a ) per quanto concerne le voci dal n . 02.01 al n . 02.04 e la voce n . 02.06 , i prodotti non atti all ' alimentazione umana ; b ) le budella , le vesciche e gli stomachi di animali ( n . 05.04 ) , nonché il sangue di animali ( n . 05.15 ) ; c ) i grassi animali , esclusi quelli previsti dalla voce n . 02.05 ( capitolo 15 ) . Note complementari 1 . A . Sono considerati come : a ) « carcassa della specie bovina » , ai sensi della sottovoce 02.01 A II , il corpo intero dell ' animale macellato , dopo le operazioni di dissanguamento , svisceramento e scuoimento , prestntato con o senza la testa , con o senza le zampre e con o senza le altre frattagli aderenti . Qualora le carcasse siano presentate senza la testa , quest ' ultima deve essere separata dalla carcassa all ' altezza dell ' articolazione occipito-atlantoidea ; qualora esse siano presentate senza le zampe , queste devono essere sezionate all ' altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche ; è da considerare come « carcassa » la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle , ma con più di dieci paia di costole ; b ) « mezzena della specie bocina » ai sensi della sottovoce 02.01 A II , il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale , dorsale , lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica ; è da considerare come « mezzena » la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla , ma con più di dieci costole ; c ) « quarti compensati » , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) e A II b ) 1 , l ' insieme costituito : - dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole , - oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla , tagliati a cinque costole con , nel loro insieme , il culaccio , la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata , tagliati a otto costole tagliate . I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i « quarti compensati » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori . Tuttavia , è tololerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione , a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante ( quarti anteriori o quarti posteriori ) ; d ) « busto » , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 2 e A II b ) 2 , la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle , con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia ( le prime quattro paia devono essere intere , le altre possono essere tagliate ) , con o senza la pancia ; e ) « quarto anteriore » , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) e A II b ) 2 , la parte anteriore della mezzena , comprendente tutte le ossa nonché il colletto e sa spalla , con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole ( le prime quattro costole devono essere intere , le altre possono essere tagliate ) ; con o senza la pancia ; f ) « sella » , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 3 e A II b ) 3 , la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate , con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate , con o senza le tibie e con o senza la pancia ; g ) « quarto posteriore » , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 3 e A II b ) 3 , la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole , intere o tagliate , con o senza la tibia e con o senza la pancia ; h ) 11 . « tagli di quarti anteriori detti " crop " e " chuck and blade " » , ai sensi della sottovoce 02.01 A II b ) a bb ) , 22 , le parti dorsali del quarto anteriore , inclusa la parte superiore della spalla , ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole , mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell ' osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola , 22 . « tagli di punta di petto detti " brisket " » , ai sensi della sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 , la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto , il centro del petto e le cartilagini all ' estremità del petto . B . Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A , sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale . 2 . Sono considerati come : A . « mezzena bacon » , ai sensi delle sottovoci 02.06 B I b ) 2 aa ) la mezzena di suino presentata senza testa , guance , gola , zampe , coda , sugna , rognoni , filetto , scapola , sterno , colonna vertebrale , osso iliaco e diaframma ; B . « 3/4 anteriori » , ai sensi delle sottovoci 02.06 B I a ) 2 bb ) e 02.06 B I b ) 2 bb ) , la mezzena bacon senza il prosciutto , anche non disossata ; C . « 3/4 posteriori » , ai sensi delle sottovoci 02.06 B I a ) 2 cc ) e 02.06 B I b ) 2 cc ) , la mezzena bacon senza la spalla , anche non disossata ; D . « parti centrali » , ai sensi delle sottovoci 02.06 B I a ) e cc ) e 02.06 B I b ) 2 cc ) , la mezzena bacon senza il prosciutto e la spalla , anche non disossata . 3 . Ai sensi delle sottovoci 02.06 B I b ) 3 aa ) , 6 aa ) e 7 aa ) della tariffa doganale comune , sono considerati leggermente secchi o leggermente affumicati i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine ( tenore in azoto moltiplicato per il fattore 6,25 ) nella carne è superiore a 2,8 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refirgerate o congelate : * * * * A . Carni : * * * * I . delle specie equina , asinina e mulesca * 16 * 8 * * II . della specie bovina : * * * * a ) fresche o refrigerate : * * * * 1 . in carcasse , mezzene e quarti detti compensati : * * * * aa ) Carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg , che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro ( a ) * 20 + ( P ) ( * ) * ( b ) ( c ) * * bb ) altre * 20 + ( P ) ( * ) * ( c ) * * 2 . Quarti anteriori e busti : * * * * aa ) Quarti anteriori aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg , che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro ( a ) * 20 + ( P ) ( * ) * ( b ) ( c ) * * bb ) altri * 20 + ( P ) ( * ) * ( c ) * * A . II a ) 3 . Quarti posteriori e selle : * * * * aa ) Quarti anteriori aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - aventi un peso uguale o superiore a 38 kh e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro ( a ) * 20 + ( P ) ( * ) * ( b ) ( c ) * * bb ) altri * 20 + ( P ) ( * ) * ( c ) * * 4 . altre : * * * * aa ) Pezzi non disossati * 20 + ( P ) ( * ) * ( c ) * * bb ) Pezzi disossati * 20 + ( P ) ( * ) * ( c ) * * b ) congelate : * * * * 1 . in carcasse , mezzene e quarti detti compensati * 20 + ( P ) ( * ) * ( c ) ( e ) * * 2 . Quarti anteriori e busti * 20 + ( P ) ( f ) ( * ) * ( c ) ( e ) * * 3 . Quarti posteriori e selle * 20 + ( P ) ( * ) * ( c ) ( e ) * * 4 . altri : * * * * aa ) Pezzi non disossati * 20 + ( P ) ( * ) * ( c ) ( e ) * * bb ) Pezzi disossati : * * * * 11 . Quarti anteriori , interi o tagliati al massimo in cinque pezzi , ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione ; quarti detti compensati , presentati in due blocchi di congelazione , contenenti , l ' uno , il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e , l ' altro , il quarto posteriore , escluso il filetto , in un unico pezzo * 20 + ( P ) ( f ) ( * ) * ( c ) ( e ) * * 22 . Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop » , « chuck and blade » e « brisket » ( g ) * 20 + ( P ) ( f ) ( * ) * ( c ) ( e ) * * 33 . altri * 20 + ( P ) ( f ) ( * ) * ( c ) ( e ) ( h ) * * A . III . della specie suina : * * * * a ) domestica : * * * * 1 . in carcasse o mezzene , anche senza testa e/o zampe e/o sugna * 20 ( P ) * - * * 2 . Prosciutti , anche in parti , non disossati * 20 ( P ) * - * * 3 . Spalle , anche in parti , non disossate * 20 ( P ) * - * * 4 . Lombate , anche in parti , non disossate * 20 ( P ) * - * * 5 . Pancette ( ventresche ) , anche in parti * 20 ( P ) * - * * 6 . altre : * * * * aa ) disossate e congelate * 20 ( P ) * - * * bb ) non nominate * 20 ( P ) * - * * b ) altra * 7 * 4,8 * * IV . altre * 20 * 20 * * B . Frattaglie : * * * * I . destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ( d ) * esenzione * esenzione * * II . altre : * * * * a ) delle specie equina , asinina e mulesca * 16 * 10 * * b ) della specie bovina : * * * * 1 . Fegati * 20 * 7 * * 2 . altre * 20 * 4 * * c ) della specie suina domestica : * * * * 1 . Teste ; anche in parti ; gole * 20 ( P ) * 4 * * 2 . Zampe ; code * 20 ( P ) * 4 * * 3 . Rognoni * 20 ( P ) * 4 * * 4 . Fegati * 20 ( P ) * 7 * * 5 . Cuori ; lingue ; polmoni * 20 ( P ) * 4 * * 6 * Fegato ; cuori , lingue e polmoni , con trachee ed esofagi , il tutto assieme * 20 ( P ) * 4 * * 7 * altre * 20 ( P ) * 4 * * d ) non nominate * 12 * 3 * 02.02 * Volatili morti da cortile e loro frattaglie , commestibili ( esclusi i fegati ) , freschi , refrigerati o congelati : * * * * A . Volatili , interi : * * * * I . Galli , galline e polli * * * * a ) presentati spennati , senza intestini , con la testa e le zampe , detti « polli 83 % » * 18 ( P ) * - * * b ) presentati spennati , svuotati , senza la testa e le zampe , ma con il cuore , il fegato e il ventriglio , detti « polli 70 % » * 18 ( P ) * - * * c ) presentati spennati , svuotati , senza la testa e le zampe , senza il cuore , il fegato e il ventrigio , detti « polli 65 % » * 18 ( P ) * - * * II . Anatre : * * * * a ) presentate spennate , dissanguate , non svuotate o senza intestini , con la testa e le zampe , dette « anatre 85 % » * 18 ( P ) * - * * A . II . b ) presentate spennate , svuotate , senza la testa e le zampe , con il cuore , il fegato , il ventriglio , dette « anatre 70 % » * 18 ( P ) * - * * c ) presentate spennate , svuotate , senza la testa e le zampe e senza il cuore , il fegato e il ventriglio , dette « anatre 63 % » * 18 ( P ) * - * * III . Oche : * * * * a ) presentate spennate , dissanguate , non svuotate , con la testa e le zampe , dette « oche 82 % » * 18 ( P ) * - * * b ) presentate spennate , svuotate , senza la testa e le zampe , con o senza il cuore e il ventriglio , dette « ocche 75 % » * 18 ( P ) * - * * IV . Tacchini * 18 ( P ) * - * * V . Faraone * 18 ( P ) * - * * B . Parti di volatili ( diverse dalle frattaglie ) : * * * * I . disossate * 18 ( P ) * - * * II . non disossate : * * * * a ) Metà o quarti : * * * * 1 . di galli , galline e polli * 18 ( P ) * - * * 2 . di anatre * 18 ( P ) * - * * 3 . di oche * 18 ( P ) * - * * 4 . di tacchini * 18 ( P ) * - * * 5 . di faraone * 18 ( P ) * - * * b ) Ali intere , anche senza la punta * 18 ( P ) * - * * c ) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali * 18 ( P ) * - * * d ) Petti e pezzi di petti : * * * * 1 . di oche * 18 ( P ) * - * * 2 . die tacchini * 18 ( P ) * - * * 3 . di altri volatili * 18 ( P ) * - * * e ) Cosce e pezzi di cosce : * * * * 1 . di oche * 18 ( P ) * - * * 2 . di tacchini : * * * * aa ) Fusi ( coscette ) e pezzi di fusi * 18 ( P ) * - * * bb ) altri * 18 ( P ) * - * * 3 . di altri volatili * 18 ( P ) * - * * f ) altre * 18 ( P ) * - * * C . Frattaglie * 18 ( P ) * - * 02.03 * Fegati do volatili , freschi , refrigerati , congelati , salati o in salamoia * * * * A . Fegati grassi di oca o di anatra * 5 ( P ) * 4,8 * * B . altri * 16 ( P ) * 13,5 * 02.04 * Altre carni e frattaglie , commestibili , fresche , refrigerate o congelate : * * * * A . di piccioni domestici e di conigli domestici * 13 * 10,9 * * B . di selvaggina * 7 * 4,8 * * C . altre : * * * * I . Carni di balena e di foca ; cosce di rane * 19 * 10 * * II . non nominate * 19 * 14 * 02.05 * Lardo , escluso il lardo comportante parti magre ( ventresca ) , grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi , né fusi , né estratti con solventi , freschi , refrigerati , congelati , salati o in salamoia , secchi o affumicati : * * * * A . Lardo : * * * * I . fresco , refrigerato , congelato , salato o in salamoia * 22 ( P ) * - * * II . secco o affumicato * 22 ( P ) * - * * B . Grasso di maiale * 22 ( P ) * - * * C . Grasso di volatili * 22 ( P ) * - * 02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : * * * * A . Carni di cavallo , salate o in salamoia , o anche secche * 16 * 12,6 * * B . della specie suina domestica : * * * * I . Carni : * * * * a ) salate o in salamoia : * * * * 1 . in carcasse o mezzene , anche testa e/o zampe e/o sugna * 25 ( P ) * - * * 2 . Mezzene bacon , 3/4 anteriori , 3/4 posteriori o parti centrali : * * * * aa ) Mezzene bacon * 25 ( P ) * - * * bb ) 3/4 anteriori * 25 ( P ) * - * * cc ) 3/4 posteriori o parti centrali * 25 ( P ) * - * * 3 . Prosciutti , anche in parti , non disossati * 25 ( P ) * - * * 4 . Spalle , anche in parti , non disossate * 25 ( P ) * - * * 5 . Lombate , anche in parti , non disossate * 25 ( P ) * - * 6 . Pancette ( ventresche ) , anche in parti * 25 ( P ) * - * * 7 . altre * 25 ( P ) * - * * b ) secche o affumicate : * * * * 1 . in carcasse o mezzene , anche senza testa e/o zampe e/o sugna * 25 ( P ) * - * * 2 . Mezzene bacon , 3/4 anteriori , 3/4 posteriori o parti centrali : * * * * aa ) Mezzene bacon * 25 ( P ) * - * * bb ) 3/4 anteriori * 25 ( P ) * - * * cc ) 3/4 posteriori o parti centrali * 25 ( P ) * - * * 3 . Prosciutti , anche in parti , non disossati : * * * * aa ) leggermente secchi o leggermente affumicati * 25 ( P ) * - * * bb ) altri * 25 ( P ) * - * * 4 . Spalle , anche in parti , non disossate : * * * * aa ) leggermente secche o leggermente affumicate * 25 ( P ) * - * * bb ) altre * 25 ( P ) * - * * 5 . Lombate , anche in parti , non disossate : * * * * aa ) leggermente secche o leggermente afficate * 25 ( P ) * - * * bb ) altre * 25 ( P ) * - * * B . I . b ) 6 . Pancette ( ventresche ) , anche in parti : * * * * aa ) leggermente secche o leggermente affumicate * 25 ( P ) * - * * bb ) altre * 25 ( P ) * - * * 7 . altre : * * * * aa ) leggermente secche o leggermente affumicate * 25 ( P ) * - * * bb ) non nominate * 25 ( P ) * - * * II . Frattaglie : * * * * a ) Teste , anche in parti ; gole * 25 ( P ) * - * * b ) Zampe ; code * 25 ( P ) * - * * c ) Rognoni * 25 ( P ) * - * * d ) Fegati * 25 ( P ) * - * * e ) Cuori ; lingue ; polmoni * 25 ( P ) * - * * f ) Fegati , cuori , lingue e polmoni , con trachee ed esofagi , il tutto assieme * 25 ( P ) * - * * g ) altre * 25 ( P ) * - * * C . altre : * * * * I . della specie bovina : * * * * a ) Carni : * * * * 1 . non disossate * 24 + ( P ) ( * ) * - * * 2 . disossate * 24 + ( P ) ( * ) * - * * b ) Frattaglie * 24 * 23,5 * * II . non nominate * 24 * - * ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell ' allegato I all ' accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia . ( c ) Dazio del 20 % per le carni dette di « altra qualità » , con o senza ossa , classificate nella sottovoce ex 02.01 A II nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 21 000 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b ) . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( d ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( e ) Dazio del 20 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 tonnellate ( senza ossa ) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all ' applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio . ( f ) In talune condizioni previste all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , il prelievo applicabile alle carni congelate destinate alla trasformazione può essere totalmente o parzialmente sospeso . ( g ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti . ( h ) Dazio del 20 % per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 250 tonnellate ( senza ossa ) , senza pregiudizio per il contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b ) . Inoltre l ' ammissione al beneficio di tale contingente e subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo . CAPITOLO 3 PESCI , CROSTACEI E MOLLUSCHI Nota Questo capitolo non comprende : a ) i mammiferi marini ( n . 01.06 ) e le loro carni ( nn . 02.04 o 02.06 ) ; b ) i pesci ( compresi i loro fegati , uova e lattimi ) , i crostacei ed i molluschi ( compresi i testacei ) , morti , non atti all ' alimentazione umana per la loro natura e per il loro stato di presentazione ( capitolo 5 ) ; c ) il caviale ed i succedanei del caviale ( n . 16.04 ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * * * * A . d ' acqua dolce : * * * * I . Trote ed altri salmonidi : * * * * a ) Trote * 16 * 12 * * b ) Salmoni * 16 * 3,8 * * c ) Coregoni * esenzione * 8 * * d ) altri * esenzione * 10 * * II . Anguille * 10 * 4,8 * * III . Carpe * 10 ( a ) * 8 ( a ) * * IV . altri * esenzione * ( b ) * * B . di mare : * * * * I . interi , decapitati o in pezzi : * * * * a ) Aringhe : * * * * 1 . dal 15 febbraio al 15 giugno : * * * * aa ) fresche o refrigerate * esenzione * esenzione * * bb ) congelate * esenzione * esenzione * * 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio : * * * * aa ) fresche o refrigerate * 20 ( a ) ( c ) * 15 ( a ) ( d ) * * bb ) congelate * 20 ( a ) ( c ) * 15 ( a ) ( d ) * * b ) Spratti : * * * * 1 . dal 15 febbraio al 15 giugno * esenzione * esenzione * * 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio * 20 ( c ) * 13 * * B . I . c ) Tonni : * * * * 1 . destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 ( e ) : * * * * aa ) interi : * * * * 11 . Tonno albacora o yellow fin : * * * * aaa ) pesanti , per pezzo , 10 kg o meno * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * bbb ) altri * * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * 22 . Alalonga * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * 33 . altri * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * bb ) senza visceri né branchie ( gilled and gutted ) : * * * * 11 . Tonno albacora o yellow fin : * * * * aaa ) pesanti , per pezzo , 10 kg o meno * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * bbb ) altri * * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * 22 . Alalonga * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * 33 . altri * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * cc ) altri ( per esempio « heads off » ) : * 11 . Tonno albacora o yellow fin : * * * * aaa ) pesanti , per pezzo , 10 kg o meno * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * bbb ) altri * * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * 22 . Alalonga * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * 33 . altri * 25 ( c ) ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * 2 . altri * 25 ( a ) * 22 ( a ) ( f ) * * d ) Sardine ( Clupea pilchardus Walbaum ) : * * * * 1 . fresche o refrigerate * 25 * 23 * * 2 . congelate * 25 * 23 * * e ) Squali * 15 * 8 ( g ) * * f ) Sebasti ( Sebastes marinus ) : * * * * 1 . freschi o refrigerati * 15 * 8 * * 2 . congelati * 15 * 8 * * g ) Ippoglossi ( Hippoglossus vulgaris , Hippoglossus reinhardtius ) * 15 * 8 * * h ) Merluzzi bianchi ( Gadus morrhua o Gadus callarias ) : * * * * 1 . freschi o refrigerati * 15 * 14,6 * * 2 . congelati * 15 * 14,6 * * ij ) * Merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) : * * * * 1 . freschi o refrigerati * 15 * 15 * * 2 * congelati * 15 * 15 * * B . I . k ) Eglefini : * * * * 1 . freschi o refrigerati * 15 * 15 * * 2 . congelati * 15 * 15 * * l ) Merlani ( Merlangus merlangus ) : * * * * 1 . freschi o refrigerati * 15 * 15 * * 2 . congelati * 15 * 15 * * m ) Sgombri : * * * * 1 . dal 15 febbraio al 15 giugno : * * * * aa ) freschi o refrigerati * esenzione * esenzione * * bb ) congelati * esenzione * esenzione * esenzione * * 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio : * * * * aa ) freschi o refrigerati * 20 * 20 * * bb ) congelati * 20 * 20 * * n ) Acciughe ( Engraulis sp.p . ) : * * * * 1 . fresche o refrigerate * 15 * 15 * * 2 . congelate * 15 * 1 5 * * o ) Passere di mare : * * * * 1 . fresche o refrigerate * 15 * 15 * * 2 . congelate * 15 * 15 * * p ) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus : * * * * 1 . fresche o refrigerate * 15 * 15 * * 2 . congelate * 15 * 15 * * q ) altri * 15 * 15 ( h ) * * II . Filetti : * * * * a ) freschi o refrigerati * 18 * 18 * * b ) congelati : * * * * 1 . di merluzzi bianchi ( Gadus morrhua o Gadus callarias ) * 18 * 15 ( i ) * * 2 . di merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) * 18 * 15 * * 3 . di eglefini * 18 * 15 * * 4 . di sebasti ( Sebastes marinus ) * 18 * 14,6 * * 5 . di tonni * 18 * 18 * * 6 . di sgombri * 18 * 15 * * 7 . altri * 18 * 15 * * C . Fegati , uova e lattimi * 14 * 10 * 03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * * * * A . secchi , salari o in salamoia : * * * * I . interi , decapitati o in pezzi : * * * * a ) Aringhe * 12 * 12 * * b ) Merluzzi * 13 ( c ) * 13 ( j ) * * A . I . c ) Acciughe ( Engraulis sp.p . ) * 15 * 10 * * d ) Ippoglossi comuni ( Hippoglossus vulgaris ) * 15 * - * * e ) Salmoni salati o in salamoia * 15 * 11 * * f ) altri * 15 * 12 * * II . Filetti : * * * * a ) di merluzzi * 20 ( c ) * 20 * * b ) di salmoni salati o in salamoia * 18 * 15 * * c ) di ippoglossi neri ( Hippoglossus reinhardtius ) , salati o in salamoia * 18 * 15 * * d ) altri * 18 * 16 * * B . affumicati , anche cottiprima o durante l ' affumicatura : * * * * I . Aringhe * 16 * 10 * * II . Salmoni * 16 * 13 * * III . Ippoglossi neri ( Hippoglossus reinhardtius ) * 16 * 15 * * IV . * Ippoglossi comuni ( Hippoglossus vulgaris ) * 16 * 16 * * V . altri * 16 * 14 * * C . Fegati , uova e lattimi * 15 * 11 * * D . Farine di pesci * 15 * 13 * 03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i testacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia ; crostaceinon sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * * * * A . Crostacei : * * * * I . Aragoste * 25 * ( b ) * * II . Astici ( Homarus sp.p . ) : * * * * a ) vivi * 25 * 9,8 * * b ) altri : * * * * 1 . interi * 25 * 12,4 * * 2 . non nominati : * 25 * 12,4 * * aa ) congelati * 25 * 19,5 * * bb ) altri * 25 * 20 * * III . Granchi e gamberi di acqua dolce : * * * * a ) Granchi delle specie Paralithodes camchaticus , Chionoecetes sp.p . e Callinectes sapidus * 18 * 14,1 * * b ) altri * 18 * 15 * * IV . Gamberetti : * * * * a ) Pandalidi ( Pandalidae sp.p . ) * 18 * 12 * * b ) Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p . : * * * * 1 . freschi , refrigerati o semplicemente cotti in acqua * 18 * 18 * * 2 . altri * 18 * 18 * * c ) altri * 18 * 18 * * V . altri ( scampi , ecc . ) * 14 * 12 * * B . Molluschi , compresi i testacei : * * * * I . Ostriche : * * * * a ) Ostriche piatte , per pezzo , 40 g o meno * esenzione * esenzione * * b ) altre * 18 * 18 * * II . Mitili * 10 * 10 * * III . Lumache , escluse quelle di mare * 6 * esenzione * * IV . altri : * * * * a ) congelati : * * * * 1 . Calamari : * * * * aa ) Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p . * 8 * 6 * * bb ) altri * 8 * 8 * * 2 . Seppie delle specie Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti * 8 * 8 * * 3 . Polpi delle specie Octopus sp.p . * 8 * 8 * * 4 . altri * 8 * 8 * * b ) altri : * * * * 1 . Calamari ( Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p . ) * 8 * 6 * * 2 . non nominati * 8 * 8 * ( a ) A condizione che il prezzo di riferimenti sia rispettato . In caso contrario , è prevista la riscossione di una tassa di compensazione . ( b ) Vedi allegato . ( c ) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata . ( d ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 34 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato . ( e ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( f ) Esenzione per i tonni destinati all ' industria conserviera , nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato . Inoltre sono ammessi al beneficio di tale contingente subvordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( g ) Dazio del 6 % per gli spinaroli imperiali ( Squalus acanthias ) , nei limiti di un contingente tariffario annuo di 5 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti . ( h ) Dazio dell ' 8 % per il nasello atlantico ( Merluccius bilinearis ) nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti . ( i ) Dazio dell ' 8 % nei limiti di un contingente tariffario annuo di 10 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti . ( j ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti . CAPITOLO 4 LATTE E DERIVATI DEL LATTE : UOVA DI VOLATILI ; MIELE NATURALE ; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE , NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE Note 1 . Sono da considerare come latte , il latte intero o scremato , il latticello ( o latte battuto ) , il siero di latte , il latte cagliato , il kephir , lo iogurt e altri latti fermentati o acidificati . 2 . Il latte e la crema di latte , presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi , sono considerati conservati ai sensi della voce n . 04.02 Viceversa , il latte e la crema di latte , semplicemente sterilizzati , pastorizzati o peptonizzati , non presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi , non sono considerati conservati ai sensi della suddetta voce n . 04.02 . Note complementari 1 . Ai sensi della nota 2 di questo capitolo , sono considerati come barattoli unicamente i recipienti della specie di contenuto netto di 5 kg o meno . 2 . Ai sensi della sottovoce 04.02 B I a ) , per latte speciale detto « per l ' alimentazione dei bambini lattanti » , si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo . 3 . Per il calcolo del tenore di materie grasse dei prodotti compresi nelle sottovoci 04.02 B I b ) e B II b ) , il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione . 4 . Sono considerate come « forme standard » , ai sensi della sottovoce 04.04 A I a ) , quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti : - Emmental : da 60 kg a 130 kg inclusi ; - Gruyère e Sbrinz : da 20 kg a 45 kg inclusi ; - Bergkaese : da 20 kg a 60 kg inclusi ; - Appenzell : da 6 kg a 8 kg inclusi . 5 . Sono ammessi nella sottovoce 04.04 A I b ) 2 soltanto i prodotti della specie sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti : - la denominazione del formaggio ; - il tenore di materia grassa , in peso , della sostanza secca ; - l ' imballatore responsabile ; - il paese di origine del formaggio . 6 . Per l ' applicazione della sottovoce 04.04 D I , per formaggi « condizionati per la vendita al minuto » si intendono auelli della specie presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette di peso netto unitario non superiore a 100 g . 7 . Per l ' applicazione delle sottovoci 04.04 A I a ) , A I b ) e D I , è considerato come valore franco frontiera , il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore , aumentati di un importo forfettario da determinare , pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità . 8 . Prelievo applicabile a taluni miscugli che rientrano in questo capitolo : il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo e composti da prodotti delle voci e sottovoci 04.01 B , 04.02 , 04.03 , 04.04 , 17.02 A o 21.07 F I , è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che , nello stesso tempo , rappresenta almeno il 10 % , in peso , del miscuglio . Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera , il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * Convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 04.01 * Latte e crema di latte , freschi , non concentrati né zuccherati : * * * * A . aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 6 % : * * * * I . Iogurt , kephir , latte cagliato , siero di latte , latticello ( o latte battuto ) e altri tipi di latte fermentati o acidificati : * * * * a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri * 16 ( P ) * - * * b ) altri * 16 ( P ) * - * * II . altri : * * * * a ) in imballaggi immeditati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * * * 1 . inferiore o uguale a 4 % * 16 ( P ) * - * * 2 . superiore a 4 % * 16 ( P ) * - * * b ) non nominati , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * * * 1 . inferiore o uguale a 4 % * 16 ( P ) * - * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 379R3000.1 * 2 . superiore a 4 % * 16 ( P ) * - * * B . altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * * * I . superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % * 16 ( P ) * - * * II . superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % * 16 ( P ) * - * * III . superiore a 45 % * 16 ( P ) * - * 04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati o zuccherati : * * * * A . senza aggiunta di zuccheri : * * * * I . Siero di latte * 18 ( P ) * - * * II . Latte e crema di latte , in polvere o granulati : * * * * a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * * * 1 . inferiore o uguale a 1,5 % * 18 ( P ) * - * * 2 . superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % * 18 ( P ) * - * * 3 . superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % * 18 ( P ) * - * * 4 . superiore a 29 % * 18 ( P ) * - * * b ) altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * * * 1 . inferiore o uguale a 1,5 % * 18 ( P ) * - * * 2 . superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % * 18 ( P ) * - * * 3 . superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % * 18 ( P ) * - * * 4 . superiore a 29 % * 18 ( P ) * - * * III . Latte e crema di latte , diversi da quelli in polvere o granulati : * * * * a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 11 % * * * * 1 . aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % * 18 ( P ) * - * * 2 . altri * 18 ( P ) * - * * b ) altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * * * 1 . inferiore o uguale a 45 % * 18 ( P ) * - * * 2 . superiore a 45 % * 18 ( P ) * - * * B . con aggiunta di zuccheri : * * * * I . Latte e crema di latte , in polvere o granulati : * * * * a ) Latte speciale , detto « per l ' alimentazione dei bambini lattanti » in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore , in peso , di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 % ( a ) * 23 ( P ) * - * * B . I . b ) altri : * * * * 1 . in imballaggi immeditati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore , in peso , di materie grasse * * * * aa ) inferiore o uguale a 1,5 % * 23 ( P ) * - * * bb ) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % * 23 ( P ) * - * * cc ) superiore a 27 % * 23 ( P ) * - * * 2 . non nominati , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * * aa ) inferiore o uguale a 1,5 % * 23 ( P ) * - * * bb ) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % * 23 ( P ) * - * * cc ) superiore a 27 % * 23 ( P ) * - * * II . Latte e crema di latte , diversi da quelli in polvere o granulati : * * * * a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % * 23 ( P ) * - * * b ) altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * * * 1 . uguale o superiore a 272,74 ECU ed inferiore a 296,92 ECU * 23 ( P ) * - * * 2 . uguale o superiore a 296,92 ECU * 23 ( P ) * - * 04.03 * Burro : * * * * A . avente tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 85 % * 24 ( P ) * - * * B . altro * 24 ( P ) * - * 04.04 * Formaggi e latticini ( b ) : * * * * A . Emmentale , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese e Appenzell , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * * * I . aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 3 mesi ( b ) : * * * * a ) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto : * * * * 1 . uguale o superiore a 272,74 ECU ed inferiore a 296,92 ECU * 23 ( P ) * ( d ) * * 2 . uguale o superiore a 296,92 ECU * 23 ( P ) * ( d ) * * b ) in pezzi condizionati sotto vuoto a gas inerte : * * * * 1 . con la crosta almeno da un lato , di peso netto : * * * * aa ) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 296,92 ECU e inferiore a 330,77 ECU per 100 kg peso netto * 23 ( P ) * ( d ) * * bb ) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 330,77 ECU per 100 kg peso netto * 23 ( P ) * ( d ) * * II . altri * 23 ( P ) * - * * B . Formaggi di Glaris alle erbe ( detto schabziger ) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ( c ) * 23 ( P ) * 12 * * C . Formaggi a pasta erborinata , diversi da quelli grattugiati o in polvere * 23 ( P ) * - * * D . Formaggi fusi , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * * * I . nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l ' Emmental , il Gruyère e l ' Appenzell ed , eventualmente , a titolo aggiuntivo , il Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) , condizionati per la vendita al minuto , di un valore franco frontiera uguale o superiore a 181,34 ECU per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca inferiore o uguale o 56 % ( a ) * 23 ( P ) * - * * II . altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse : * * * * a ) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca : * * * * 1 . inferiore o uguale a 48 % * 23 ( P ) * - * * 2 . superiore a 48 % * 23 ( P ) * - * * b ) superiore a 36 % * 23 ( P ) * - * * E . altri : * * * * I . diversi da quelli grattugiati o in polvere , aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore , in peso , di acqua della materia non grassa : * 23 ( P ) * - * * a ) inferiore o uguale a 47 % * 23 ( P ) * - * * b ) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % : * * * * 1 . Cheddar * 23 ( P ) * ( c ) ( f ) * * 2 . Tilsit e Butterkaese , aventi tenore , in peso , di materie grasse della sostanza secca ( a ) : * * * * aa ) inferiore o uguale a 48 % * 23 ( P ) * - * * bb ) superore a 48 % * 23 ( P ) * - * * 3 . Kashkaval ( a ) * 23 ( P ) * - * * 4 . Formaggi di pecora o di bufala , in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra ( c ) * 23 ( P ) * - * * 5 . altri * 23 ( P ) * ( f ) * * c ) superiore a 72 % : * * * * 1 . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g * 23 ( P ) * - * * 2 . altri * 23 ( P ) * - * * II . non nominati : * * * * a ) grattugiati o in polvere * 23 ( P ) * - * * b ) altri * 23 ( P ) * - * 04.05 * Uova di volatili e giallo d 'uova , freschi , essiccati o altrimenti conservati , zuccherati o non : * * * * A . Uova in guscio , fresche o conservate : * * * * I . Uova di volatili da cortile : * * * * a ) Uova da cova ( g ) : * * * * 1 . di tacchini o di oche * 12 ( P ) * - * * 2 . altre * 12 ( P ) * - * * b ) altre * 12 ( P ) * - * * II . altre uova * 12 * - * * B . Uova sgusciate e giallo d ' uova : * * * * I . atti a usi alimentari : * * * * a ) Uova sgusciate : * * * * 1 . essiccate * 22 ( P ) * - * * 2 . altre * 22 ( P ) * - * * b ) Giallo d ' uova : * * * * 1 . liquido * 22 ( P ) * - * * 2 . congelato * 22 ( P ) * - * * 3 . essiccato * 22 ( P ) * - * * II . altri ( c ) * esenzione * esenzione * 04.06 * Miele naturale * 30 * 27 * 04.07 * Prodotti commestibili di origine animale , non nominati né compresi altrove * 12 * - * ( a ) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell ' ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è , in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I , titolo I , il tasso rappresentativo , se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune . ( c ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( d ) Vedi allegato . ( e ) Nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti , un tasso di 12,09 ECU per 100 kg peso netto è applicabile per il Cheddar in forme intere standard , di un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso di materia secca , di una maturazione di almeno tre mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 199,48 ECU per cgni 100 kg peso netto . Sono considerate come « forme intere standard » in tale senso : 1 . le forme che hanno un peso netto da 33 kg a 44 kg inclusi , 2 . i blocchi di forma cubica che hanno un peso netto uguale o superiore a 10 kg . I limiti di valore sono automaticamente adeguati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori determinanti la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità . Questo adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione uguale a quella del prezzo soglia del Cheddar nella Comunità . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( f ) Nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 tonnellate da concedere dalle autorità competenti , un tasso di 12.09 ECU per 100 kg peso netto è applicabile per il Cheddar della sottovoce ex 04.04 E I b ) 1 e gli altri formaggi della sottovoce ex 04.04 E I b ) 5 destinati alla trasformazione , di un valore franco frontiera uguale o superiore a 175,30 ECU per ogni 100 kg peso netto . I limiti di valore saranno automaticamente adeguati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori determinanti per la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità . Questo adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione uguale e quella del prezzo soglia del Cheddar nella Comunità . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente e il controllo dell ' utilizzazione della destinazione sono subordinati alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( g ) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti . CAPITOLO 5 ALTRI PRODOTTI D ' ORIGINE ANIMALE , NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i prodotti commestibili eccezione fatta per il sangue di animali ( liquido o disseccato ) e per le budella , vesciche e stomachi di animali , interi o in pezzi ; b ) i cuoi , le pelli e le pelli da pellicceria , diversi dai prodotti delle voci nn . 05.05 e 05.07 e dai ritagli e dagli altri simili residui di pelli non conciate della voce n . 05.15 ( capitoli 41 e 43 ) ; c ) le materie prime tessili di origine animale , esclusi il crine e i cascami di crine ( sezione XI ) ; d ) le teste preparate per oggetti di spazzolificio ( n . 96.01 ) . 2 . I capelli disposti per il lungo , ma non disposti nello stesso verso , sono da classificare come greggi ( n . 05.01 ) . 3 . In tutte le sezione della tariffa , si considera come « avorio » la materia fornita dalle zanne di elefante , di mammut , di tricheco , di narvalo , di rinoceronte e di cinghiale , nonché i denti di tutti gli animali . 4 . Ai sensi della tariffa , si considerano come « crini » i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 05.01 * Capelli greggi , anche lavati e sgrassati ; cascami di capelli * esenzione * esenzione * $05.02 * Setole di maiale o di cinghiale ; peli di tasso ed altri peli per pennelli , spazzole e simili ; cascami di queste setole e di questi peli * esenzione * esenzione * 05.03 * Crini e cascami di crini , anche in strati , con o senza supporto di altre materie : * * * * A . non arricciati né fissati su supporto * esenzione * esenzione * * B . altri * 3 * 1 * 05.04 * Budella , vesciche e stomachi di animali , interi o in pezzi , esclusi quelli di pesci * esenzione * esenzione * 05.05 * Avanzi di pesci * esenzione * esenzione * [ 05.06 ] * * * * 05.07 * Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine , piume e penne e loro parti ( anche rifilate ) , calugine , gregge o semplicemente pulite , disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione ; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti : * * * * A . Piume da letto e calugine : * * * * I . gregge * esenzione * esenzione * * II . altre * 4 * 3,5 * * B . altri * 3 * 2 * 05.08 * Ossa ( comprese quelle interne delle corna ) gregge , sgrassate o semplicemente preparate ( ma non tagliate in una forma determinata ) , acidulate o degelatinate ; loro polveri e cascami * esenzione * esenzione * 05.09 * Avorio , tartaruga , corna , zoccoli , unghie , artigli e becchi , greggi o semplicemente preparati , ma non tagliati in una forma determinata , compresi i cascami e le polveri ; fanoni di balena e di animali simili , greggi o semplicemente preparati , ma non tagliati in una forma determinata , compresi le barbe e i cascami * esenzione * ( a ) * [ 05.10 ] * * * * [ 05.11 ] * * * * 05.12 * Corallo e simili , greggi o semplicemente preparati , ma non lavorati ; conchiglie vuote , gregge o semplicemente preparate , ma non tagliate in una forma determinata ; polveri e cascami di conchiglie * esenzione * esenzione * 05.13 * Spugne naturali : * * * * A . gregge * esenzione * - * * B . altre * 8 * - * 05.14 * Ambra grigia , castoreo , zibetto e muschio ; cantaridi e bile , anche secche ; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici , fresche , refrigerate , congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio * esenzione * esenzione * 05.15 * Prodotti di origine animale , non nominati né compresi altrove ; animali morti dei capitoli 1 e 3 , non atti all ' alimentazione umana : * * * * A . Pesci , crostacei e molluschi * esenzione * ( a ) * * B . altri * esenzione * esenzione * ( a ) Vedi allegato . SEZIONE II PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE CAPITOLO 6 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA Note 1 . Questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori , vivaisti e floricoltori per la piantagione o l ' ornamento . Sono , tuttavia , esclusi da questo capitolo , le patate , le cipolle mangerecce , gli scalogni , gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7 . 2 . I mazzi , cestini , corone e simili , anche con accessori di altra materia , sono da classificare come i fiori o il fogliame delle voci nn . 06.03 o 06.04 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 06.01 * Bulbi , tuberi , radici tuberose , zampe e rizomi , allo stato di riposo vegetativo , in vegetazione o fioriti : * * * * A . allo stato di riposo vegetativo * 10 * 8 * * B . in vegetazione o fioriti : * * * * I . Orichidee , giacinti , narcisi e tulipani * 18 * 15 * * II . altri * 15 * 10 * 06.02 * Altre piante e radici vive , comprese le talee e le marze : * * * * A . Talee e marze : * * * * I . di viti * esenzione * - * * II . altre * 12 * 11,5 * * B . Talee innestate e barbatelle , di viti * 3 * - * * C . Barbatelle di ananassi * esenzione * esenzione * * D . altre * 15 * 13 * 06.03 * Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati : * * * * A . freschi : * * * * I . dal 1° giugno al 31 ottobre * 24 * 24 * * II . dal 1° novembre al 31 maggio * 20 * 17 * * B . altri * 20 * - * 06.04 * Fogliame , foglie , rami ed altre parti di piante , erbe , muschi e licheni , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati , ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n . 06.03 : * * * * A . Licheni delle renne * 10 * esenzione * * B . altri : * * * * I . freschi * 12 * 10 * * II . semplicemente disseccati * 10 * 7,5 * * III . non nominati * 17 * - * CAPITOLO 7 LEGUMI , ORTAGGI , PIANTE , RADICI E TUBERI , MANGERECCI Nota Per l ' applicazione delle voci da n . 07.01 a n . 07.03 , la dizione « ortaggi e piante mangerecce » comprende anche funghi commestibili , tartufi , olive , capperi , pomodori , patate , barbabietole da insalata , cetrioli , cetriolini , zucche , zucchine , melanzane , pimenti o peperoni dolci , finocchio , prezzemolo , cerfoglio , estragone , crescione , maggiorana coltivata ( « majorana hortensis » o « origanum majorana » ) , rafano ed agli . La voce n . 07.04 comprende tutti gli ortaggi e le piante mangerecce delle specie classificate nelle voci da n . 07.01 a n . 07.03 , disseccati , disidratati o evaporati , eccetto : a ) i legumi da granella , secchi , sgranati ( n . 07.05 ) ; b ) i pimenti o peperoni dolci , tritati o polverizzati ( n . 09.04 ) ; c ) le farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n . 07.05 ( n . 11.04 ) ; d ) le farine , semolini e fiocchi di patate ( n . 11.05 ) . Nota complementare Sono considerati come funghi di coltivazione , ai sensi della sottovoce 07.01 Q I , esclusivamente i seguenti funghi coltivati della specie Psalliota ( Agaricus ) : Psalliota hortensis , Psalliota alba o bispora e Psalliota subedulis . Le altre specie , anche se coltivate artificialmente come , ad esempio , Rhodopaxillus nudus e Polypurus tuberaster , sono da classificare nella sottovoce 07.01 Q IV . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * * * * A . Patate : * * * * I . Tuberi-seme di patate ( a ) * 10 * 8,8 * * II . di primizia : * * * * a ) dal 1° gennaio al 15 maggio * 15 * - * * b ) dal 16 maggio al 30 giugno * 21 * - * * III . altre : * * * * a ) destinate alla fabbricazione della fecola ( a ) * 9 * - * * b ) non nominate * 18 * - * * B . Cavoli : * * * * I . Cavolfiori : * * * * a ) dal 15 aprile al 30 novembre * 17 con riscoss . min . di 2 UCE per 100 kg peso netto * - * * B . I . b ) dal 1° dicembre al 14 aprile * 12 con riscoss . min . di 1,40 UCE per 100 kg peso netto * - * * II . Cavoli bianchi e cavoli rossi * 15 con riscoss . min . di 0,50 UCE per 100 kg peso netto * - * * III . altri * 15 * - * * C . Spinaci * 13 * - * * D . Insalate , comprese le indivie e le cicorie : * * * * I . Lattughe a cappuccio : * * * * a ) dal 1° aprile al 30 novembre * 15 con riscoss . min . di 2,50 UCE per 100 kg peso lordo * - * * b ) dal 1° dicembre al 31 marzo * 13 con riscoss . min . di 1,60 UCE per 100 kg peso lordo * - * * II . altre * 13 * - * * E . Bietole da costa e cardi * 13 * - * * F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : * * * * I . Piselli : * * * * a ) dal 1° settembre al 31 maggio * 12 * 10 * * b ) dal 1° giugno al 31 agosto * 17 * - * * II . Fagioli : * * * * a ) dal 1° ottobre al 30 giugno * 13 con riscoss . min . di 2 UCE per 100 kg peso netto * - * * b ) dal 1° luglio al 30 settembre * 17 con riscoss . min . di 2 UCE per 100 kg peso netto * - * * III . altri * 17 * 14 * * G . Carote , navoni , barbabietole da insalata , salsefrica o barba di becco , sedani-rape , ravanelli e altre simili radici commestibili : * * * * I . Sedani-rape : * * * * a ) dal 1° maggio al 30 settembre * 13 * - * * b ) dal 1° ottobre al 30 aprile * 17 * - * * G . II . Carote e navoni * 17 * - * * III . Ravanelli ( Cochlearia armoracia ) * 17 * 15 * * IV . altri * 17 * - * * H . Cipolle , scalogni e agli * 12 * 12 * * IJ . Porri e altri agliacei ( cipolle , porraie , cipollette , ecc . ) * 13 * - * * K . Asparagi * 16 * 16 * * L . Carciofi * 13 * - * * M . Pomodori : * * * $ * I . dal 1° novembre al 14 maggio * 11 con riscoss . min . di 2 UCE per 100 kg peso netto ( b ) * - * * II . dal 15 maggio al 31 ottobre * 18 con riscoss . min . di 3,50 UCE per 100 kg peso netto ( b ) * - * * N . Olive : * * * * I . destinate a usi diversi dalla produzione di olio ( a ) * 7 * - * * II . altre * 7 ( P ) * - * * O . Capperi * 7 * - * * P . Cetrioli e cetriolini : * * * I . Cetrioli : * * * * a ) dal 1° novembre al 15 maggio * 16 ( b ) * - * * b ) dal 16 maggio al 31 ottobre * 20 ( b ) * 20 * * II . Cetriolini * 16 * - * * Q . Funghi e tartufi : * * * * I . Funghi di coltivazione * 16 * - * * II . Funghi galletti o gallinacci * 10 * 4 * * III . Funghi porcini * 10 * 7 * * IV . altri * 10 * 8 * * R . Finocchi * 12 * 10 * * S . Pimenti o peperoni dolci * 11 * 9 * * T . altri * 16 * - * 07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati : * * * * A . Olive * 19 * 19 * * B . altri * 19 * 18 * 07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato : * * * * A . Olive : * * * * I . destinate a usi diversi dalla produzione di olio ( a ) * 8 * - * * II . altre * 8 ( P ) * - * * B . Capperi * 8 * 6 * * C . Cipolle * 9 * 9 * * D . Cetrioli e cetriolini * 15 * 15 * * E . altri ortaggi e piante mangerecce * 12 * - * * F . Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce * 15 * - * 07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati : * * * * A . Cipolle * 20 * 17,8 * * B . altri * 16 * 16 * 07.05 * Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati : * * * * A . destinati alla semina : * * * * I . Piselli , ceci e fagioli * 10 * 4,3 * * II . Lenticchie * 7 * 2 * * III . altri * 7 * 5 * * B . altri : * * * * I . Piselli , ceci e fagioli * 10 * 4,3 * * II . Lenticchie * 7 * 2 * * III . non nominati * 7 * 5 * 07.06 * Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , topinambur , patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina , anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago : * * * * A . Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido , escluse le patate dolci 6 ( P ) * 6 * * B . altri * 6 ( c ) * 6 * ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica una tassa di compensazione . ( c ) Il dazio è ridotto a 3 % ( sospensione ) per una durata indeterminata . CAPITOLO 8 FRUTTA COMMESTIBILI ; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI Note 1 . Sono escluse da questo capitolo le frutta non commestibili . 2 . Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : * * * * A . Datteri * 12 * - * * B . Banane * 20 ( a ) * 20 * * C . Ananassi * 9 * 9 * * D . Avocadi * 12 * 8 * * E . Noci di cocco * 2 * 2 * * F . Noci di acagiù ( o di anacardio ) * 5 * esenzione * * G . Noci del Brasile * 5 * esenzione * * H . altri * 12 * 6 * 08.02 * Agrumi , freschi o secchi : * * * * A . Arance : * * * * I . Arance dolci , fresche : * * * * a ) dal 1° aprile al 30 aprile * 15 ( b ) * 13 * * b ) dal 1° maggio al 15 maggio * 15 ( b ) * 6 * * c ) dal 16 maggio al 15 ottobre * 15 ( b ) * 4 * * d ) dal 16 ottobre al 31 marzo * 20 ( b ) * - * * II . altre : * * * * a ) dal 1° aprile al 15 ottobre * 15 * 15 * * b ) dal 16 ottobre al 31 marzo * 20 * - * * B . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 20 ( b ) * - * * C . Limoni * 8 ( b ) * - * * D . Pompelmi e pomeli * 12 * 3,9 * * E . altri * 16 * - * 08.03 * Fichi , freschi o secchi : * * * * A . freschi * 7 * - * * B . secchi * 10 * - * 08.04 * Uve , fresche o secche : * * * * A . fresche : * * * * I . da tavola : * * * * a ) dal 1° novembre al 14 luglio : * * * * 1 . della varietà Empereur ( Vitis vinifera c.v . ) dal 1° dicembre al 31 gennaio ( c ) * 18 ( b ) * 16 * * 2 . altre * 18 ( b ) * - * * b ) dal 15 luglio al 31 ottobre * 22 ( b ) * - * * II . altre : * * * * a ) dal 1° novembre al 14 luglio * 18 ( b ) * - * * b ) dal 15 luglio al 31 ottobre * 22 ( b ) * - * * B . secche : * * * * I . presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno * 9 * 3,9 * * II . altre * 9 * 3,9 * 08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * * * * A . Mandorle : * * * * I . amare * esenzione * esenzione * * II . altre * 7 * 7 * * B . Noci comuni * 8 * 8 * * C . Castagne e marroni * 7 * - * * D . Pistacchi * 2 * - * * E . Noci di pecàn * 4 * 3 * * F . Noci di arec ( o di betel ) e noci di cola * 3 * 1,5 * * G . altre * 4 * - * 08.06 * Mele , pere e cotogne , fresche : * * * * A . Mele : * * * * I . Mele da sidro , presentate alla rinfusa , dal 16 settembre al 15 dicembre * 10 con riscoss . min . di 0,50 UCE per 100 kg peso netto * 9 con riscoss . min . di 0,45 UCE per 100 kg peso netto * * II . altre : * * * * a ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 14 con riscoss . min . di 2,40 UCE per 100 kg peso netto ( b ) * 14 con riscoss . min . di 2,40 UCE per 100 kg peso netto * * b ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 10 con riscoss . min . di 2,30 UCE per 100 kg peso netto ( b ) * 9,8 con riscoss . min . di 1,78 UCE per 100 kg peso netto * * A . II . c ) dal 1° aprile al 31 luglio * 8 con riscoss . min . di 1,40 UCE per 100 kg peso netto ( a ) * 6 con riscoss . min . di 1,40 UCE per 100 kg peso netto * * B . Pere * * * * I . Pere da sidro , presentate alla rinfusa , dal 1° agosto al 31 dicembre * 13 con riscoss . min . di 2 UCE per 100 kg peso netto * 9 con riscoss . min . di 0,45 UCE per 100 kg peso netto * * II . altre : * * * * a ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 10 con riscoss . min . di 1,50 UCE per 100 kg peso netto ( a ) * 10 con riscoss . min . di 1,50 UCE per 100 kg peso netto * * b ) dal 1° aprile al 15 luglio * 10 con riscoss . min . di 2 UCE per 100 kg peso netto ( a ) * 6,8 con riscoss . min . di 1,56 UCE per 100 kg peso netto * * c ) dal 16 luglio al 31 luglio * 10 con riscoss . min . di 1,50 UCE per 100 kg peso netto ( a ) * 10 con riscoss . min . di 1,50 UCE per 100 kg peso netto * * d ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 13 con riscoss . min . di 2 UCE per 100 kg peso netto ( a ) * 13 con riscoss . min . di 2 UCE per 100 kg peso netto * * C . Cotogne * 9 * - * 08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * * * * A . Albicocche * 25 * - * * B . Pesche , comprese le pesche noci * 22 ( a ) * - * * C . Ciliegie : * * * * I . dal 1° maggio al 15 luglio * 15 con riscoss . min . di 3 UCE per 100 kg peso netto ( b ) * - * * II . dal 16 luglio al 30 aprile * 15 ( a ) * 15 * * D . Prugne : * * * * I . dal 1° luglio al 30 settembre * 15 con riscoss . min . di 3 UCE per 100 kg peso netto ( b ) * - * * II . dal 1° ottobre al 30 giugno * 10 ( b ) * 9,8 * * E . altre * 15 * - * 08.08 * Bacche fresche : * * * * A . Fragole : * * * * I . dal 1° maggio al 31 luglio * 16 con riscoss . min . di 3 UCE per 100 kg peso netto * - * * II . dal 1° agosto al 30 aprile * 16 * 14 * * B . Mirtilli rossi ( frutti del Vaccinium vitis idaea ) * 9 * esenzione * * C . Mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) * 9 * 4 * * D . Lamponi , ribes neri ( cassis ) e rossi * 12 * 11 * * E . Papaie * 12 ( d ) * 6 * * F . altre : * * * * I . Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum * 12 * 11 * * II . non nominati * 12 * - * 08.09 * Altre frutta fresche * 11 * - * 08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri : * * * * A . Fragole , lamponi e ribes neri ( cassis ) * 20 * 18 * * B . Ribes rossi , mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) e more * 20 * 17,6 * * C . Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium * 20 * 18 * * D . altre * 20 * 19,8 * 08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio , mediante anidride solforosa o immerse nell ' acqua , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : * * * * A . Albicocche * 16 * - * * B . Arance * 16 * - * * C . Papaie * 11 * 5,5 * * D . Mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) * 11 * 8 * * E . altre * 11 * - * 08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.05 incluso ) : * * * * A . Albicocche * 9 * 7 * * B . Pesche , comprese le pesche noci * 9 * 7 * * C . Prugne * 18 * 12 * * D . Mele e pere * 10 * 8 * * E . Papaie * 3 * 4 * * F . Macedonie : * * * * I . non contenenti prugne * 9 * 8 * * II . contenenti prugne * 12 * 12 * * G . altre * 8 * 6 * 08.13 * Scorze di agrumi e di meloni , fresche , congelate , presentate immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , oppure secche * 2 * - * ( a ) Esenzione nella Repubblica federale di Germania nei limiti di un contingente tariffario . ( b ) Oltre al dazio , è prevista in talune condizioni l ' applicazione di una tassa di compensazione . ( c ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( d ) Il dazio è ridotto a 3% ( sospensione ) per una durata indeterminata . CAPITOLO 9 CAFFÈ , TÈ , MATE E SPEZIE Note 1 . I miscugli dei prodotti delle voci dal n . 09.04 al n . 09.10 sono da classificare come segue : a ) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e , se questa prevede delle sottovoci , sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato ( 1 ) , il quale è applicabile all ' insieme del miscuglio ; b ) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n . 09.10 . L ' aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n . 09.04 al n . 09.10 ( compresi miscugli previsti nei precedenti paragrafi a ) e b ) non ne modifica la classificazione purché , nonostante tale aggiunta , i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale . Nel caso contrario , i prodotti , così addizionati , sono da escludere da questo capitolo e rientrano nella voce n . 21.04 , qualora costituiscano condimenti composti . 2 . Questo capitolo non comprende : a ) i pimenti o peperoni dolci , non tritati né polverizzati ( capitolo 7 ) ; b ) il pepe , detto cubebe ( Piper cubeba ) e gli altri prodotti della voce n . 12.07 . ( 1 ) La determinazione del « dazio più elevato » si effettua prendendo in considerazione unicamente i dazi applicabili definiti nel titolo 1 , regola generale B 1 delle « disposizioni preliminari » . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 09.01 * Caffè , anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione : * * * * A . Caffè : * * * * I . non torrefatto : * * * * a ) non decaffeinizzato * 12 * 5 * * b ) decaffeinizzato * 21 * 13 * * II . torrefatto : * * * * a ) non decaffeinizzato * 25 * 15 * * b ) decaffeinizzato * 30 * 18 * * B . Bucce e pellicole * 21 * 13 * * C . Succedanei contenenti caffè * 30 * 18 * 09.02 * Tè : * * * * A . presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno * 23 * 5 * * B . altro * 10,8 * esenzione * 09.03 * Mate * 25 * esenzione * 09.04 * Pepe ( del genere « Piper » ) ; pimenti ( del genere « Capsicum » del genere « Pimenta » ) : * * * * A . non tritati né macinati : * * * * I . Pepe : * * * * a ) destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ( a ) * esenzione * esenzione * * b ) altro * 10 * 10 * * II . Pimenti : * * * * a ) del genere « Capsicum » destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d ' oleoresine di « Capsicum » ( a ) * esenzione * esenzione * * b ) destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ( a ) * esenzione * esenzione * * c ) altri * 20 * 10 * * B . tritati o macinati : * * * * I . Pimenti del genere « Capsicum » * 25 * 12 * * II . altri * 25 * 12,5 * 09.05 * Vaniglia * 11,5 * 11,5 * 09.06 * Cannella e fiori di cinnamomo : * * * * A . macinati * 25 * 10 * * B . altri * 20 * 8 * 09.07 * Garofani ( antofilli , chiodi e steli ) * 15 * 15 * 09.08 * Noci moscate , macis , amomi e cardamomi : * * * * A . non tritati né macinati : * * * * I . destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ( a ) * esenzione * esenzione * * II . altri : * * * * a ) Noci moscate * 15 * 10 * * b ) non nominati * 20 * esenzione * * B . tritati o macinati : * * * * I . Noci moscate * 25 * 12 * * II . Macis * 25 * 8 * * III . Amomi e cardamomi * 25 * esenzione * 09.09 * Semi d ' anice , di badiana , di finocchio , di coriandolo , di cumino , di carvi e bacche di ginepro : * * * * A . non tritati né macinati : * * * * I . d ' anice * 5 * - * * II . di badiana * 23 * - * * III . di finocchio , di coriandolo , di cumino , di carvi e di bacche di ginepro : * * * * a ) destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ( a ) * esenzione * - * * b ) altri : * * * * 1 . di coriandolo * 5 * esenzione * * 2 . non nominati * 5 * - * * B . tritati o macinati : * * * * I . di badiana * 26 * - * * II . di coriandolo * 10 * esenzione * * III . altri * 10 * 10 * 09.10 * Timo , alloro , zafferano ; altre spezie : * * * * A . Timo : * * * * I . non tritato né macinato : * * * * a ) Serpillo ( Thymus serpyllum ) * esenzione * - * * b ) altro * 14 * - * * II . tritato o macinato * 17 * - * * B . Foglie di alloro * 14 * - * * C . Zafferano : * * * * I . non tritato né macinato * 16 * - * * II . tritato o macinato * 19 * - * * D . Zenzero * esenzione * ( b ) * * E . Curcuma e semi di fieno greco * esenzione * ( b ) * * F . altre spezie , compresi i miscugli previsti alla nota 1 b ) di questo capitolo : * * * * I . non tritati né macinati * 20 * 20 * * II . tritati o macinati : * * * * a ) Polvere e pasta di « curry » * 25 * esenzione * * b ) altri * 25 * 25 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . * ( b ) Vedi allegato . * CAPITOLO 10 CEREALI Nota Questo capitolo comprende soltanto i grani non mondati , né altrimenti lavorati . Tuttavia , il riso semigreggio , lavorato , lucidato , brillato , essiccato , convertito , o in rotture , resta compreso nella voce n . 10.06 . Note complementari 1 . Per frumento duro , ai sensi della sottovoce 10.01 B , si intende il frumento della specie « triticum durum » e gli ibridi derivati dall ' incrocio interspecifico del « triticum durum » che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest ' ultimo . Il frumento duro così definito deve avere un colore dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla frattura un aspetto vitreo , traslucido e corneo . 2 . Sono considerati : a ) come riso a grani tondi , ai sensi delle sottovoci 10.06 B I a ) 1 , B I b ) II a ) 1 e B II b ) 1 : il riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2 , b ) come riso a grani lunghi , ai sensi delle sottovoci 10.06 B I a ) 2 , B I b ) 2 , B II a ) 2 e B II b ) 2 : il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri ; c ) come risone , ai sensi della sottovoce 10.06 B I a ) : il riso provvisto della lolla dopo trebbiatura ; d ) come riso semigreggio , ai sensi della sottovoce 10.06 B I b ) : il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla . In questa voce sono compresi fra l ' altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di « riz brun » , « riz cargo » , « riz lonzain » e « riso sbramato » ; e ) come riso semilavorato , ai sensi della sottovoce 10.06 B II a ) : il risone dal quale sono stati asportati la lolla , parte del germe e , totalmente o parzialmente , gli strati esterni del pericarpo , ma non quelli interni ; f ) come riso lavorato , ai sensi della sottovoce 10.06 B II b ) : il risone dal quale sono stati asportati la lolla , tutti gli strati esterni ed interni del pericarpo , tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e semilunghi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi , ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani ; g ) come rotture , ai sensi della sottovoce 10.06 B III : i frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero . 3 . Prelievo applicabile ai miscugli di cereali : A . Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui alle voci dal n . 10.01 al n . 10.05 e n . 10.07 è quello applicabile : a ) al principale componente in peso , se questo costituisce almeno 90 % del peso del miscuglio ; b ) al componente sottoposto al prelievo più elevato , se nessuno dei due componenti costituisce almeno 90 % del peso del miscuglio . B . Quando un miscuglio è composto da più di due cereali delle voci dal n . 10.01 al n . 10.05 e n . 10.07 e se diversi di tali cereali costituiscono ciascuno più di 10 % del peso del miscuglio , il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali , anche se questo prelievo è identico per più cereali . Se soltanto un cereale costituisce più di 10 % del peso del miscuglio , il prelievo è quello applicabile a detto cereale . C . Per i miscugli composti dei cereali delle voci dal n . 10.01 al n . 10.05 e n . 10.07 che non rientrano nelle disposizioni definite più sopra , il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali cereali , anche se questo prelievo è identico per più cereali . D . Il prelievo applicabile ai miscugli composti , da un lato , da uno o più dei cereali delle voci dal n . 10.01 al n . 10.05 e n . 10.07 e , dall ' altro , da uno o più dei prodotti della sottovoce n . 10.06 B è quello applicabile al componente sottoposto al prelievo più elevato . E . Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso della sottovoce n . 10.06 B appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse, ovvero a miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e di rotture , è quello applicabile : a ) al principale componente in peso , se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio ; b ) al componente soggetto al prelievo più elevato , se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio . F . Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo sopra previsto , il prelievo applicabile ai miscugli in questione è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 10.01 * Frumento , compreso quello segalato : * * * * A . Frumento tenero e frumento segalato * 20 ( P ) * - * * B . Frumento duro * 20 ( P ) * - * 10.02 * Segala * 16 ( P ) * - * 10.03 * Orzo * 13 ( P ) * - * 10.04 * Avena * 13 ( P ) * - * 10.05 * Granturco : * * * * A . ibrido , destinato alla semina ( a ) : * * * * I . ibrido doppio e ibrido top cross * esenzione ( b ) * 4 * * II . ibrido a tre vie * esenzione ( b ) * 4 * * III . ibrido semplice * esenzione ( b ) * 4 * * IV . altro * esenzione ( b ) * 4 * * B . altro * 9 ( P ) * - * 10.06 * Riso : * * * * A . destinato alla semina ( a ) * 12 * - * * B . altro : * * * * I . Risone o riso semigreggio : * * * * a ) Risone : * * * * 1 . a grani tondi * 12 ( P ) * - * * 2 . a grani lunghi * 12 ( P ) * - * * b ) Riso semigreggio : * * * * 1 . a grani tondi * 12 ( P ) * - * * 2 . a grani lunghi * 12 ( P ) * - * * II . Riso semilavorato o riso lavorato : * * * * a ) Riso semilavorato : * * * * 1 . a grani tondi * 16 ( P ) * - * * 2 . a grani lunghi * 16 ( P ) * - * * b ) Riso lavorato : * * * * 1 . a grani tondi * 16 ( P ) * - * * 2 . a grani lunghi * 16 ( P ) * - * * III . Rotture * 16 ( P ) * - * 10.07 * Grano saraceno , miglio , scagliola e sorgo ; altri cereali : * * * * A . Grano saraceno * 10 ( P ) * - * * B . Miglio * 8 ( P ) * - * * C . Sorgo * 8 ( P ) * - * * D . altri cereali * 8 ( P ) * - * ( a ) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . * ( a ) È ammmesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Oltre al dazio doganale è prevista , in determinate condizioni , l ' applicazione di una tassa di compensazione . CAPITOLO 11 PRODOTTI DELLA MACINAZIONE ; MALTO ; AMIDI E FECOLE ; GLUTINE ; INULINA Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) il malto torrefatto , condizionato per essere usato come succedaneo del caffè ( n . 09.01 o n . 21.02 , secondo il caso ) ; b ) le farine e i semolini preparati per l ' alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina , della voce n . 19.02 ; c ) i prodotti della voce n . 19.05 ; d ) i prodotti farmaceutici ( capitolo 30 ) ; e ) gli amidi e le fecole , aventi i caratteri dei prodotti per profumeria o per toletta , preparati o per cosmetici preparati , della voce n . 33.06 . A . I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente , in peso e sul prodotto secco : a ) tenore di amido ( determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato ) superiore a quello indicato nella colonna 2 ; b ) tenore di ceneri ( dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte ) uguale o inferiore a quello indicato nella colonna 3 . I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce n . 23.02 . I germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati , sono comunque da classificare nella voce n . 11.02 . B . I prodotti della specie che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nella voce n . 11.01 ( farine ) quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche con apertura di maglie corrispondente a quella indicata nelle colonne 4 o 5 , secondo il caso , è ( in peso ) uguale o superiore a quello indicato per i cereali . In caso contrario , detti prodotti sono da classificare nella voce n . 11.02 . Natura del cereale * Tenore di amido * Tenore di ceneri * Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di * 315 micrometri * 500 micrometri * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * Frumento e segala * 45 % * 2,5 % * 80 % * - * Orzo * 45 % * 3 % * 80 % * - * Avena * 45 % * 5 % * 80 % *- * Granturco e sorgo * 45 % * 2 % * - * 90 % * Riso * 45 % * 1,6 % * 80 % * - * Grano saraceno * 45 % * 4 % * 80 % * - * altri cereali * 45 % * 2 % * 50 % * - * Note complementari 1 . Sono considerati come « semole e semolini » , ai sensi della sottovoce 11.02 A , i prodotti ottenuti per riduzione in frammenti dei chicchi di cereali e che rispondono , rispettivamente , alle seguenti condizioni : a ) i prodotti della specie ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche , con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 % , in peso ; b ) i prodotti della specie ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche , con apertura di maglie di 1,25 mm in proporzione di almeno 95 % , in peso . 2 . I prodotti della macinazione dei cereali di questo capitolo , presentati sotto forma di cilindri , di sferette , ecc . , ( pellets ) , agglomerati o per semplice pressione , oppure con l ' aggiunta di un legante , in proporzione non superiore a 3 % in peso , devono essere classificati nella sottovoce 11.02 F . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 11.01 * Farine di cereali : * * * * A . di frumento o di frumento segalato * 30 ( P ) ( a ) * - * * B . di segala * 8 ( P ) * - * * C . di orzo * 8 ( P ) * - * * D . di avena * 8 ( P ) * - * * E . di granturco : * * * * I . avente tenore in sostanze grasse , inferiore o uguale a 1,5 % in peso * 8 ( P ) * - * * II . altra * 8 ( P ) * - * * F . di riso * 14 ( P ) * - * * G . altre * 8 ( P ) * - * 11.02 * Semole , semolini ; cereali mondati , perlati , spezzati , schiacciati o in fiocchi , escluso il riso della voce n . 10.06 ; germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati : * * * A . Semole , semolini : * * * * I . di frumento : * * * * a ) di frumento duro * 30 ( P ) * - * * b ) di frumento tenero * 30 ( P ) * - * * II . di segala * 25 ( P ) * - * * III . di orzo * 23 ( P ) * - * * IV . di avena * 23 ( P ) * - * * V . di granturco : * * * * a ) aventi tenore in sostanze grasse , inferiore o uguale a 1,5 % in peso : * * * * 1 . destinati all ' industria della birra ( b ) * 23 ( P ) * - * * 2 . altri * 23 ( P ) * - * * b ) altri * 23 ( P ) * - * * VI . di riso * 23 ( P ) * - * * VII . altri * 23 ( P ) * - * * B . Cereali mondati ( decorticati o pilati ) anche tagliati o spezzati : * * * * I . di orzo o di avena : * * * * a ) mondati ( decorticati o pilati ) : * * * * 1 . di orzo * 23 ( P ) * - * * 2 . di avena : * * * * aa ) Avena spuntata * 23 ( P ) * - * * bb ) altra * 23 ( P ) * - * * b ) mondati e tagliati o spezzati ( detti « Gruete » o « grutten » ) : * * * * 1 . di orzo * 23 ( P ) * - * * 2 . di avena * 23 ( P ) * - * * II . di altri cereali : * * * * a ) di frumento * 30 ( P ) * - * * b ) di segala * 25 ( P ) * - * * c ) di granturco * 23 ( P ) * - * * d ) altri * 23 ( P ) * - * * C . Cereali perlati : * * * * I . di frumento * 30 ( P ) * - * * II . di segala * 25 ( P ) * - * * III . di orzo * 23 ( P ) * - * * IV . di avena * 23 ( P ) * - * * V . di granturco * 23 ( P ) * - * * VI . altri * 23 ( P ) * - * * D . Cereali soltanto spezzati : * * * * I . di frumento * 30 ( P ) * - * * II . di segala * 25 ( P ) * - * * III . di orzo * 23 ( P ) * - * * IV . di avena * 23 ( P ) * - * * V . di granturco * 23 ( P ) * - * * VI . altri * 23 ( P ) * - * * E . Cereali schiacciati ; fiocchi : * * * * I . di orzo o di avena : * * * * a ) Cereali schiacciati : * * * * 1 . di orzo * 23 ( P ) * - * * 2 . di avena * 23 ( P ) * - * * b ) Fiocchi : * * * * 1 . di orzo * 28 ( P ) * - * * 2 . di avena * 28 ( P ) * - * * II . di altri cereali : * * * * a ) di frumento * 30 ( P ) * - * * b ) di segala * 25 ( P ) * - * * E . II c ) di granturco * 23( P ) * - * * d ) altri : * * * * 1 . Fiocchi di riso * 23( P ) * - * * 2 . non nominati * 23 ( P ) * - * * F . Agglomerati ( pellets ) : * * * * I . di frumento * 30 ( P ) * - * * II . di segala * 25 ( P ) * - * * III . di orzo * 23 ( P ) * - * * IV . di avena * 23 ( P ) * - * * V . di granturco * 23 ( P ) * - * * VI . di riso * 23 ( P ) * - * * VII . altri * 23 ( P ) * - * * G . Germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati : * * * * I . di frumento * 30 ( P ) * - * * II . altri * 30 ( P ) * - * [ 11.03 ] * * * * 11.04 * Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n . 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 : * * * * A . Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n . 07.05 * 12 * ( c ) * * B . Farine delle frutta comprese nel capitolo 8 : * * * * I . di banane * 17 * 17 * * II . altre * 13 * - * * C . Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 : * * * * I . denaturati ( b ) * 28 ( P ) * - * * II . altri : * * * * a ) destinati alla fabbricazione dell ' amido o della fecola ( b ) * 28 ( P ) * - * * b ) non nominati * 28 ( P ) * - * 11.05 * Farina , semolino e fiocchi di patate * 19 * - * [ 11.06 ] * * * * 11.07 * Malto , anche torrefatto : * * * * A . non torrefatto : * * * * I . di frumento : * * * * a ) presentato sotto forma di farina * 20 ( P ) * - * * b ) altro * 20 ( P ) * - * * A . II altro : * * * * a ) presentato sotto forma di farina * 20 ( P ) * - * * b ) non nominato * 20 ( P ) * - * * B . torrefatto * 20 ( P ) * - * 11.08 * Amidi e fecole ; inulina : * * * * A . Amidi e fecole : * * * * I . Amido di granturco * 27 ( P ) * - * * II . Amido di riso * 25 ( P ) * - * * III . Amido di frumento * 28 ( P ) * - * * IV . Fecola di patate * 25 ( P ) * - * * V . altri * 28 ( P ) * - * * B . Inulina * 30 * - * 11.09 * Glutine di frumento , anche allo stato secco * 27 ( P ) * - * ( a ) Il dazio autonomo è del 13 % per la farina di frumento segalato . ( b ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( c ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . CAPITOLO 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI ; SEMI , SEMENTI E FRUTTI DIVERSI ; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI ; PAGLIE E FORAGGI Note 1 . Le arachidi , le fave di soia , i semi di senapa , di papaveri neri o bianchi , la copra sono considerati semi oleosi ai sensi della voce n . 12.01 . Ne sono invece esclusi le noci di cocco e gli altri prodotti della voce n . 08.01 e le olive ( capitoli 7 o 20 ) . 2 . I semi di barbabietole , i semi da prato , i semi di fiori ornamentali , i semi di ortaggi , i semi di alberi da frutto o da bosco , i semi di vecce ( diversi da quelli della specie Vicia faba ) e di lupini sono considerati semi da sementa ai sensi della voce n . 12.03 . Sono invece esclusi da questa voce , anche se destinati a servire da sementa : a ) i legumi da granella ( capitolo 7 ) ; b ) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9 ; c ) i cereali ( capitolo 10 ) ; d ) i prodotti delle voci nn . 12.01 e 12.07 . 3 . La voce n . 12.07 comprende , tra l ' altro , le piante e le loro parti delle seguenti specie : basilico , borragine , issopo , menta ( nelle varie qualità ) , rosmarino , ruta , salvia e assenzio , mentre ne sono esclusi : a ) i semi e frutti oleosi ( n . 12.01 ) ; b ) i prodotti farmaceutici del capitolo 30 ; c ) gli articoli di profumeria e di toletta del capitolo 33 ; d ) i prodotti disinfettanti , insetticidi , fungicidi , diserbanti , e simili , della voce n . 38.11 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 12.01 * Semi e frutti oleosi , anche frantumati : * * * * A . destinati alla semina ( a ) * esenzione * ( b ) * * B . altri * esenzione ( c ) * ( b ) * 12.02 * Farine di semi e di frutti oleosi , non disoleate , esclusa la farina di senapa : * * * * A . di soia * 10 ( c ) * 7,9 * * B . altre * esenzione ( c ) * - * 12.03 * Semi , spore e frutti da sementa : * * * * A . Semi di barbabietole * 15 * 13 * * B . Semi da bosco * 10 * esenzione * 12.03 * C . Semi da foraggio : * * * * 1 . Paleo ( Festuca pratensis ) ; vecce ; semi della specie : fienarola di palude ( Poa palustris ) , spannocchina , ( Poa trivialis ) , gramigna dei prati ( Poa pratensis ) ; loglierella ( Lolium perenne ) , loglio maggiore ( Lolium multiflorum ) ; coda di topo ( Phleum pratense ) ; gramigna fusaiola ( Festuca rubra ) ; gramigna perenne ( Dactylis glomerata ) ; agrostide ( Agrostides ) * 10 * 5,8 * * II . Trifoglio ( Trifolium sp.p . ) * 10 * 4 * * III . altri * 10 * 5 * * D . Semi di fiori e semi di cavoli-rapa ( Brassica oleracea , var . caulorapa e gongylodes ) * 10 * 7,8 * * E . altri * 10 * 9,6 * 12.04 * Barbabietole da zucchero , anche tagliate in fettucce , fresche , disseccate o in polvere ; canne da zucchero : * * * * A . Barbabietole da zucchero : * * * * I . fresche * 12 ( P ) * - * * II . disseccate o in polvere * 12( P ) * - * * B . Canne da zucchero * esenzione ( P ) * - * [ 12.05 ] * * * * 12.06 * Luppolo ( coni e luppolina ) * 12 * 9 * 12.07 * Piante , parti di piante , semi e frutti , delle specie utilizzate principalmente in profumeria , in medicina o nella preparazione di insetticidi , antiparassitari e simili , freschi o secchi , anche tagliati , frantumati o polverizzati : * * * * A . Piretro ( fiori , foglie , steli , cortecce , radici ) * 3 * 3 * * B . Radici di liquirizia * 2 * - * * C . Fabe tonka * 3 * 8 * * D . altri * esenzione * esenzione * 12.08 * Radici di cicoria , fresche o disseccate , anche tagliate , non torrefatte ; carrube fresche o secche , anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell ' alimentazione umana , non nominati né compresi altrove : * * * * A . Radici di cicoria * 2 * 2 * B . Carrube * 8 * - * * C . Semi di carrube : * * * * I . non scortecciati , né frantumati , né macinati * 2 * - * * II . altri * 9 * - * * D . Noccioli di albicocche , di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli * 5 * 4 * * E . altri * esenzione * esenzione * 12.09 * Paglia e lolla di cereali , gregge , anche trinciate * esenzione * esenzione * 12.10 * Barbabietole da foraggio , navoni-rutabaga , radici da foraggio ; fieno , erba medica , lupinella , trifoglio , cavoli da foraggio , lupino , veccia ed altri simili prodotti da foraggio : * * * * A . Barbabietole da foraggio , navoni-rutabaga e altre radici da foraggio * 9 * - * * B . altri * esenzione * esenzione * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Vedi allegato . ( c ) Oltre al dazio , è prevista in talune condizioni l ' applicazione di una tassa di compensazione . CAPITOLO 13 GOMME , RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI Nota L ' estratto di liquirizia , l ' estratto di piretro , l ' estratto di luppolo , l ' estratto di aloe e l ' oppio sono considerati succhi ed estratti vegetali ai sensi della voce n . 13.03 . Ne sono invece esclusi : a ) gli estratti di liquirizia contenenti , in peso , più del 10 % di saccarosio o che , qualunquesia il lloro contenuto in zuccheri , presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri ( n . 17.04 ) ; b ) gli estratti di malto ( n . 19.02 ) ; c ) gli estrati di caffè , di tè o di mate ( n . 21.02 ) ; d ) i succhi e gli estratti vegetali addizionati d ' alcole costituenti bevande , nonché le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali ( detti « estratti concentrati » ) per la fabbricazione di bevande ( capitolo 22 ) ; e ) la canfora naturale , la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci nn . 29.13 e 29.41 ; f ) i medicamenti della voce n . 30.03 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni ( n . 30.05 ) ; g ) gli estratti per concia o per tinta ( nn . 32.01 o 32.04 ) ; h ) gli oli essenziali , liquidi o concreti , ed i resinoidi ( n . 33.01 ) , nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali ( n . 33.06 ) ; ij ) la gomma , la balata , la guttaperca e altre gomme naturali simili ( n . 40.01 ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * [ 13.01 ] * * * * 13.02 * Gomma lacca , anche imbianchita ; gomme , gommoresine , resine e balsami naturali : * * * * A . Resine di conifere * 2 * 0,5 * * B . altri * esenzione * esenzione * 13.03 * Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche , pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : * * * * A . Succhi ed estratti vegetali : * * * * I . Oppio * esenzione * esenzione * * II . Aloe , manna * esenzione * esenzione * 13.03 * A . III . di quassia amara * 3 * 1,5 * * IV . di liquirizia * 10 * 5 * * V . di piretro e di radici delle piante da rotenone * 5 * 5 * * VI . di luppolo * 6 * 5 * * VII . Miscugli di estratti vegetali , per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari * 10 * 5 * * VIII . altri : * * * * a ) medicinali * 6 * 2,5 * * b ) non nominati * esenzione * esenzione * * B . Sostanze pectiche pectinati e pectari : * * * * I . allo stato secco * 24 * ( a ) * * II . altri * 14 * - * * C . Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : * * * * I . Agar-agar * 4 * 2,5 * * II . Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube * 6 * 3 * * III . altri * esenzione * esenzione * ( a ) Vedi allegato . CAPITOLO 14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE , NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE Note 1 . Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili , a prescindere dalla preparazione subita , nonché le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili . 2 . Le stecche , strisce e lamelle di vimini , di canne , di bambù e simili , il midollo di canna d ' India e le canne d ' India filate sono da comprendere nella voce n . 14.01 , mentre ne sono esclusi le stecche , strisce o nastri di legno ( n . 44.09 ) . 3 . Dalla voce n . 14.02 deve essere esclusa la lana di legno ( n . 44.12 ) . 4 . Dalla voce n . 14.03 debbono essere escluse le teste preparate per pennelli , spazzole e simili ( n . 96.01 ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 14.01 * materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio ( vimini , canne , bambù , canne d ' India , giunchi , rafia , paglia di cereali pulita , imbianchita o tinta , cortecce di tiglio e simili ) ; * * * * A . Vimini : * * * * I . non pelati , né spaccati , né altrimenti preparati * esenzione * esenzione * * II . altri * 3 * 2 * * B . Paglia di cereali pulita , imbianchita o tinta * 2 * 1 * * C . altre * esenzione * ( a ) * 14.02 * Materie vegetali usate principalmente per imbottitura ( capoc , crine vegetale , crine marino e simili ) , anche in strati con o senza supporto di altre materie * esenzione * ( a ) * 14.03 * Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole ( saggina , piassava , trebbia , fibre di istle e simili ) , anche in torciglioni o in fasci * esenzione * esenzione * [ 14.04 ] * * * * 14.05 * Prodotti di origine vegetale , non nominati né compresi altrove * esenzione * ( a ) * ( a ) Vedi allegato . SEZIONE III GRASSI E OLI ( ANIMALE VEGETALI ) ; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE ; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI ; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE CAPITOLO 15 GRASSE E OLI ( animali e vegetali ) ; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE ; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI ; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) il lardo e il grasso di maiale e di volatile , della voce n . 02.05 ; b ) il burro di cacao , compreso il grasso e l ' olio di cacao ( n . 18.04 ) ; c ) i ciccioli ( n . 23.01 ) e i residui della voce n . 23.04 ; d ) gli acidi grassi isolati , le cere preparate , le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici , pitture , vernici , saponi , prodotti di profumeria o di toletta preparati e cosmetici preparati , gli solfonati e altri prodotti appartenenti alla sezione VI ; e ) il fatturato ( factis ) ( n . 40.02 ) . 2 . Le paste di saponificazione ( soap-stocks ) , le morchie o fecce di olio , la pesce di stearina , la pece di grasso di lana e la pece di glicerina si classificano nella voce n . 15.17 . Note complementari 1 . Per l ' applicazione della sottovoce 15.07 D : A . Gli oli vegetali fissi , fluidi o concreti , ottenuti per pressione sono da considerare « greggi » quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti : - decantazione entro i termini normali ; - centrifugazione , o filtrazione , purché , per separare l ' olio dai suoi costituenti solidi , si sia ricorso unicamente alla « meccanica » , quale la gravità , la pressione o la forza centrifuga , escluso qualsiasi processo di filtrazione per adsorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico ; B . gli oli vegetali fissi , fluidi o concreti , ottenuti per estrazione sono da considerare « greggi » quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore , l ' odore o il gusto , né per proprietà speciali analitiche riconosciute ; C . sono da considerare ugualmente « oli greggi » , l ' olio di soia depurato delle mucillagini e l ' olio di cotone depurato del gossipolo . 2 . A . È considerato olio d ' oliva ai sensi della sottovoce 15.07 A solo l ' olio proveniente esclusivamente dal trattamento delle olive , escluso l ' olio d ' oliva riesterificato e qualsiasi miscela di olio con di altra natura . B . Sono considerati oli di oliva non trattati gli oli definiti qui di seguito ai punti I , II e III : 1 . È considerato « olio di oliva vergine » ai sensi della sottovoce 15.07 A I a ) della tariffa doganale comune , l ' olio d ' oliva naturale ottenuto unicamente mediante processi meccanici , ivi compresa la pressione , ad esclusione di qualsiasi miscela con olio d ' oliva ottenuto in modo diverso , che presenti le seguenti caratteristiche : a ) un tenore in acidi grassi liberi , espresso in acido oleico , non superiore al 3 % ; b ) un coefficiente di estinzione K270 [ coefficiente di assorbimento sotto uno spessore di 1 cm di una soluzione costituita da 1 g di olio in 100 ml di isottano ( 2,2,4 - trimetilpentano ) misurata alla lunghezza l ' onda di 270 nm ] non superiore a 0,25 e , dopo trattamento del campione d ' olio su allumina attivata , non superiore a 0,11 ; c ) una variazione del coefficiente di estinzione , in prossimità di 270 nm , non superiore a 0,01 . Tale variazione è definita dall ' espressione seguente : * K = Km - 0,5 ( Km - 4 + Km + 4 ) nella quale : Km * designa il coefficiente di estinzione alla lunghezza d ' onda del massimo della curva di assorbimento in prossimità di 270 nm , * Km - 4 e Km + 4 * designato i coefficienti di estinzione alle lunghezze d ' onda rispettivamente inferiori o superiori di 4 nm a quella di Km ; * d ) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata ; e ) esito negativo della ricerca dei saponi . II . Viene considerato « olio d ' oliva lampante » , ai sensi della sottovoce 15.07 a I b ) della tariffa doganale comune , indipendentemente dalla sua acidità , l ' olio che presenti le caratteristiche seguenti : a ) un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,25 e , dopo trattamento del campione du allumina attivata , non superiore a 0,11 . Alcuni oli aventi un tenore in acidi grassi liberi , espresso in acido oleico , superiore al 3 % dopo passagio su allumina attivata possono avere un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,11 . In tal caso , dopo neutralizzazione e decolorazione effettuata in laboratorio , essi debbono presentare le caratteristiche seguenti : - un coefficiente di estinzione K270 non superiore ad 1,10 , - una variazione del coefficiente di estinzione , in prossimità di 270 nm , superiore a 0,01 e non superiore a 0,16 ; b ) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata ; c ) esito negativo della ricerca dei saponi . III . Sono considerati come rientranti nella sottovoce 15.07 A I c ) gli oli , e particolarmente gli oli di sansa , che presentano le caratteristiche seguenti : a ) tenore in acidi grassi liberi , espresso in acido oleico , superiore al 3 % ; b ) esito positivo della reazione di bellier e/o di Vizern modificata ; c ) esito negativo della ricerca dei saponi . C . È considerato come rientrante nella sottovoce 15.07 A II a ) l ' olio d ' oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a ) e 15.07 A I b ) , anche se tagliato con olio d ' oliva vergine , che presenti le seguenti caratteristiche : a ) un tenore in acidi grassi liberi , espresso in acido oleico , non superiore al 3 % ; b ) esito positivo della ricerca dei saponi , oppure : - un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,25 e non superiore ad 1,10 e , dopo trattamento del campione d ' olio su allumina attivita , superiore a 0,11 ed - una variazione del coefficiente d ' estinzione in prossimità dei 270 nm superiore a 0,01 non superiore a 0,16 . Tale variazione è definita dall ' espressione seguente : * K + Km - 0,5 ( Km - 4 + Km + 4 ) nella quale : Km * designa il coefficiente di estinzione alla lunghezza d ' onda del massimo della curva di assorbimento in prossimit di 270 nm , * Km - 4 e Km + 4 * designano i coefficienti di estinzione alle lunghezze d ' onda rispettivamente inferiori e superiori di 4 nm a quella di Km ; * c ) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata . 3 . Sono esclusi dalla sottovoce 15.17 B I a ) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell ' olio per il quale l ' indice di iodio , determinato secondo il metodo di Wijs senza catalizzatore , è inferiore a 70 o superiore a 100 ; b ) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell ' olio per il quale l ' indice di iodio è compreso tra 70 e 100 , ma la cui superficie del picco corrispondente al volume di ritenzione del betasitosterolo determinata conformemente alle disposizioni dell ' allegato VIII del regolamento di cui alla seguente nota complementare 4 rappresenta meno del 93 % della superficie totale dei picchi degli steroli . 4 . I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli previsti agli allegati del regolamento ( CEE ) n . 1058/77 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 15.01 * Strutto , altri grassi di maiale e grassi di volatili , pressati , fusi od estratti a mezzo di solventi : * * * * A . Strutto e altri grassi di maiale : * * * * I . destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( a ) * 4 ( P ) * 3 * * II . altri * 20 ( P ) * - * * B . Grassi di volatili * 18 ( P ) * 18 * 15.02 * Sevi ( della specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi od estratti a mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » : * * * * A . destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( a ) * 2 * esenzione * * B . altri : * * * * I . sevi della specie bovina , compreso il sevo detto « primo sugo » * 10 * 6,8 * * II . Sevi della specie ovina , compreso il sevo detto « primo sugo » * 10 * 6,8 * * III . non nominati * 10 * 6,8 * 15.03 * Stearina solare , oleostearina ; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata , non mescolati né altrimenti preparati : * * * * A . Stearina solare e oleostearina : * * * * I . destinate a usi industriali ( a ) * esenzione * esenzione * * II . altre * 8 * 8 * * B . Olio di sevo , destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( a ) * 12 * 4 * * C . altre * 12 * 11,8 * 15.04 * Grassi e oli pesci e di mammiferi , anche raffinati : * * * * A . Oli di fegato di pesci : * * * * I aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo * 6 ( b ) * 6 * * II . altri * esenzione ( b ) * ( c ) * * B . Olio di balena e di altri cetacei * 2 ( b ) * esenzione * * C . altri * esenzione ( b ) * esenzione * 15.05 * Grassi di lana e sostanze grasse derivate , compresa la lanolina : * * * * A . Grasso di lana greggio * 6 * 5 * * B . altri * 10 * 6,2 * 15.06 * Altri grassi e oli animali ( olio di piedi di bue , grassi di ossa , grassi di cascami , ecc . ) * 4 * 2,4 * 15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , deputati o raffinati : * * * * A . Olio d ' oliva : * * * * I . non trattato : * * * * a ) Olio d ' oliva vergine * 20 ( P ) * - * * b ) Olio d ' oliva vergine lampante * 20 ( P ) * - * * C ) altro * 20 ( P ) * - * * II . altro : * * * * a ) ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a ) o 15.07 A I b ) , anche tagliato con olio d ' oliva vergine * 20 ( P ) * - * * b ) non nominato * 20 ( p ) * - * * B . Oli di legno della Cina , di abrasin , di tung , di oleococca , di oiticica ; cera di mirica e cera del Giappone * 3 ( b ) * c * * C . Olio di ricino : * * * * I . destinato alla produzione dell ' acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali ( c ) * esenzione ( b ) * esenzione * * II . altro * 8 ( b ) * 8 * * D . altri oli : * * * * I . destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( d ) : * * * * a ) greggi : * * * * 1 . Olio di palma * 5 ( b ) * 4 * * 2 . Olio di semi di tabacco * 5 ( b ) * esenzione * * 3 . altri * 5 ( b ) * ( c ) * * B ) altri : * * * * 1 . Olio di semi di tabacco * 8 ( b ) * esenzione * * 2 . non nominati * 8 ( b ) * ( c ) * * II . altri : * * * * a ) Olio di palma : * * * * 1 . greggio * . 9 ( b ) * 6 * * 2 . altro * 14 ( b ) * 14 * * b ) non nominati : * * * * 1 . concreti , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 20 ( b ) * - * * 2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi : * * * * aa ) greggi * 10 ( b ) * ( c ) * * bb ) altri * 15 ( b ) * ( c ) * 15.08 * Oli animali o vegetali cotti , ossidati , disidratati , soffiati , standolizzati o in altro modo modificati * 15 * 13,8 * [ 15.09 ] * * * * 15.10 * Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione , alcoli grassi industriali : * * * * A . Acido stearico * 12 * 8 * * B . Acido oleico * 10 * 7 * * C . altri acidi grassi industriali ; oli acidi di raffinazione * 8 * 4,5 * * D . Alcoli grassi industriali * 13 * 7,8 * 15.11 * Glicerina , comprese le acque e le liscivie glicerinose : * * * * A . Glicerina greggia , comprese le acque e le liscivie glicerinose * 3 * 1,5 * * B . altra , compresa la glicerina sintetica * 10 * 6 * $15.12 * Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo , anche raffinati , ma non preparati : * * * * A . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 20 ( b ) * - * * B . altrimenti presentati * 17 ( b ) * ( c ) * 15.13 * Margarina , imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati * 25 ( b ) * 25 * [ 15.14 ] * * * * 15.15 * Bianco di balena e di altri cetacei ( spermaceti ) , greggio , pressato o raffinato , anche colorato artificialmente ; cere d ' api e di altri insetti , anche colorate artificialmente : * * * * A . Bianco di balena e di altri cetacei ( spermaceti ) , greggio , pressato o raffinato , anche colorato artificialmente * 7 * 3,5 * * B . Cere d ' api e di altri insetti , anche colorate artificialmente : * * * * I . gregge * esenzione * esenzione * * II . altre * 10 * 5 * 15.16 * cere vegetali , anche colorate artificialmente : * * * * A . gregge * esenzione * esenzione * * B . altre * 8 * 4 * 15.17 * Degras ; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : * * * * A . Degras * 9 * 6 * * B . Residui prevenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse e delle cere animali o vegetali : * * * * I . contenenti olio avente i caratteri dell ' olio di oliva : * * * * a ) paste di saponificazione ( soap-stocks ) * 7 ( P ) * - * * b ) altri * 2 ( P ) * - * * II . altri : * * * * a ) morchie o fecce di olio , paste di saponificazione ( soap-stocks ) * 7 ( b ) * 5 * * b ) non nominati * 2 ( b ) * 2 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Oltre al dazio , è previsto in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione . ( c ) Vedi allegato . ( d ) È ( sono ) ammesso ( i ) in questa sottovoce subordinamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . SEZIONE IV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ; BEVANDE , LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI ; TABACCHI CAPITOLO 16 PREPARAZIONI DI CARNI , DI PESCI , DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI Nota Sono esclusi da questo capitolo le carni , le frattaglie , i pesci , i crostacei e i molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati mediante i processi previsti dai capitoli 2 e 3 , Nota complementare Ai sensi delle sottovoci 16.02 B I a ) 1 , B III a ) 1 e B III b ) 1 aa ) sono considerati come « non cotti » i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi , nel caso delle sottovoci 16.02 B III a ) 1 e B III b ) 1 aa ) , tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro più grossa . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 16.01 * Salsicce , salami e simili , di carni , di frattaglie o di sangue : * * * * A . di fegato * 24 ( P ) * 24 * * B . altri ( a ) : * * * * I . Salsicce e salami , stagionati anche da spalmare , non cotti * 21 ( P ) * - * * II . non nominati * 21 ( P ) * - * 16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * * * * A . di fegato : * * * * I . di oca o di anatra * 20 * 16 * * II . altre * 25 ( P ) * 25 * * B . altre : * * * * I . di volatili : * * * * a ) contenenti , in peso , 57 % o più di carni di volatili ( b ) : * * * 1 . contenenti carni o frattaglie , non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : * * * * aa ) contenenti unicamente carni di tacchino * 21 ( P ) * 17 * * bb ) altre * 21 ( P ) * - * * 2 . altre * 21 ( P ) * 17 * * b ) contenenti , in peso , 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili ( b ) * 21 ( P ) * 17 * * C ) altre * 21 ( P ) * 17 * * II . i selvaggina o di coniglio * 21 * 17 * * III . non nominate : * * * * a ) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica : * * * * 1 . contenenti carne della specie bovina , non cotte * 26 ( P ) * - * * 2 . altre , contenenti in peso : * * * * aa ) 80 % o più di carne e/o frattaglie , di ogni specie , compresi il lardo e i grassi , qualunque sia la loro natura o la loro origine : * * * * 11 . prosciutti , filetti e lombate , anche in parti * 26 ( P ) * - * * 22 . Spalle , anche in parti * 26 ( P ) * - * * 33 . altre * 26 ( P ) * - * * bb ) 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie , di ogni specie , compresi il lardo e i grassi , qualunque sia la loro natura o la loro origine * 26 ( P ) * - * * cc ) meno di 40 % di carne e/o frattaglie , di ogni specie , compresi il lardo e i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine * 26 ( P ) * - * * b ) altre : * * * * 1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina : * * * * aa ) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte * 20 + ( P ) ( * ) * - * * bb ) non nominate * 26 * 26 * * 2 . non nominate : * * * * aa ) di ovini * 26 * 20 * * bb ) altre * 26 * 26 * 16.03 * Estratti e sughi di carne , estratti di pesce , in recipienti o involucri immediati di contenuto netto : * * * * A . di 20 kg o più * esenzione * esenzione * * B . di più di 1 kg ma meno di 20 kg * 9 * 6,6 * * C . di 1 kg o meno * 24 * 20 * 16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei : * * * * A . Caviale e succedanei del caviale : * * * * I . Caviale ( uova di storione ) * 30 * 30 * * II . altri * 30 * 30 * * B . Salmonidi : * * * * I . Salmoni * 20 * 6,8 * * II . altri * 20 * 7 * * C . Aringhe : * * * * I . Filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impianti ) , congelati * 18 * 15 * * II . altre * 23 * 20 * * D . Sardine * 25 * 25 * * E . Tonni * 25 * 24 * * F . Boniti , sgombri e acciughe * 25 * ( c ) * $4 * G . altre : * * * * I . Filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 18 * 15 * * II . non nominati * 25 * 20 * 16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , peparati o conservati : * * * * A . Granchi * 20 * 16 * * B . altri * 20 * 20 * ( a ) Il prelievo applicabile alle salcicce , presentate in recipienti contenenti anche un liquidi di conservazione , è riscosso sul peso netto , fatta deduzione del peso di tale liquido . ( b ) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili il peso delle ossa non è preso in considerazione . ( c ) Vedi allegato . ( * ) Oltre al dazio in talune condizioni si applica un prelievo . CAPITOLO 17 ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i prodotti a base di zuccheri , contenenti cacao ( n . 18.06 ) ; b ) gli zuccheri chimicamente puri ( diversi dal saccarosio , dal glucosio e dal lattosio ) e gli altri prodotti della voce n . 29.43 ; c ) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30 . 2 . Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n . 17.01 , qualunque sia la materia dalla quale è ricavato . Note complementari 1 . Per l ' applicazione della voce n . 17.01 , sono considerati come : - zuccheri bianchi , gli zuccheri non aromatizzati né colorati contenenti , in peso , allo stato secco 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico ; - zuccheri greggi , gli zuccheri non aromatizzati né colorati contenenti , in peso , allo stato secco , meno di 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico . 2 . Per « isoglucosio » ai sensi della sottovoce 17.02 D I s ' intende lo sciroppo ottenuto da sciroppi di glucosio , s ' intende , in peso , allo stato secco : - almeno il 10 % di fruttosio e , - globalmente , almeno L ' 1 % di oligosaccaridi e di polisaccaridi . 3 . Le merci della sottovoce 17.04 D , presentate sotto forma di asortimenti , sono classificate secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte , in saccarosio e in amido o fecola , della totalità dell ' assortimento . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 17.01 * Zuccheri di barbabietola e di canna , allo stato solido : * * * * A . Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati * 80 ( P ) * - * * B . Zuccheri greggi : * * * * I . destinati a essere raffinati ( a ) * 80 ( P ) * - * * II . altri * 80 ( P ) * - * 17.02 * Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele , anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati : * * * * A . Lattosio e sciroppo di lattosio : * * * * I . contenenti , in peso , allo stato secco , 99 % o più di prodotto puro ( b ) * 24 ( P ) * - * * II . altri * 24 ( P ) * - * * B . Glucosio e sciroppo di glucosio : * * * * I . contenenti in peso , allo stato secco , 99 % o più di prodotto puro ( c ) : * * * * a ) Glucosio in polvere cristallina bianca , anche agglomerata * 25 ( P ) * - * * b ) altri * 25 ( P ) * - * * II . altri : * * * * a ) Glucosio in polvere cristallina bianca , anche agglomerata * 50 ( P ) * - * * b ) non nominati * 50 ( P ) * - * * C . Zucchero d ' acero e sciroppo di zucchero d ' acero : * * * * I . Zucchero d ' acero , allo stato solido , aromatizzato o colorato * 67 ( P ) * - * * II . altri * 42 ( P ) * 18,8 * * D . altri zuccheri e sciroppi : * * * * I . isoglucosio * 80 ( P ) * - * * II . non nominati * 80 ( P ) * - * * E . Succedanei del miele , anche misti con miele naturale * 50 ( P ) * - * * F . Zuccheri e melassi , caramellati * 47 ( P ) * - * 17.03 * Melassi * 65 ( P ) ( d ) * - * 17.04 * prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : * * * * A . Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso , senza aggiunta d ' altra materie * 21 * - * * B . Gomme da masticare del genere « chewing-gum » , aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * I . inferiore a 60 % * 16,5 + em * 8 + em con riscoss . mass . del 23 * * II . uguale o superiore a 60 % * 16,5 + em * 8 + em con riscoss . mass . del 23 * * C . Preparazione detta « cioccolato bianco » * 20,7 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * D . altri : * * * * I . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 20,7 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) ; * * * * 1 . Uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * 2 . uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * 3 . uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * bb ) altri 20,7 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * 4 . uguale o superiore a 50 % inferiore a 60 % * 20,7 + 13 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * 5 . uguale o superiore a 60 % inferiore a 70 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss mass . del 27 + daz * * 6 . uguale o superiore a 70 % inferiore a 80 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss mass . del 27 + daz * * 7 . uguale o superiore a 80 % inferiore a 90 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss mass . del 27 + daz * * 8 . uguale o superiore a 90 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss mass . del 27 + daz * * II . non nominati : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 20,7 + em * 13 + em con riscoss mass . del 27 + daz * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * 1 . uguale o superiore a 5 % e inferiore al 30 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss mass . del 27 + daz * * 2 . uguale o superiore a 30 % e inferiore al 50 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss mass . del 27 + daz * * 3 . uguale o superiore a 50 % e inferiore al 70 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss mass . del 27 + daz * * 4 . uguale o superiore a 70 % * 20,7 + em * 13 + em con riscoss mass . del 27 + daz * [ 17.05 ] * * * * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Il regime stabilito per il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio di questa sottovoce ( 17.02 A I ) . ( c ) Il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio della sottovoce 17.02 B II è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio di questa sottovoce ( 17.02 B I ) . ( d ) Il dazio autonomo è : - nullo ( esenzione ) per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l ' alimentazione degli animali ; - 9 % per i melassi di canna non decolorati contenenti , in estratto secco di 63 % di saccarosio , destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffé ; - di 19 % per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dell ' acido citrico ; - di 67 % per i melassi aromatizzati o colorati CAPITOLO 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI Note 1 . Da questo capitolo sono escluse le preparazioni comprese nelle voci nn . 19.02 , 19.08 , 22.02 , 22.09 o 30.03 , contenenti cacao o cioccolata . 2 . La voce n . 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao , nonché , con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo , le altre preparazioni alimentari che contengono cacao . Nota complementare Le merci della sottovoce 18.06 C , presentate sotto forma di assortimenti , sono classificate secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte , della totalità dell ' assortimento . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 18.01 * Cacao in grani , greggio o torrefatto , anche infranto * 6,7 * 3 * 18.02 * Gusci o bucce , pellicole , residui di cacao * 9 * 3 * 18.03 * Cacao in massa o in pani ( pasta di cacao ) , anche agrassato * 25 * 15 * 18.04 * Burro di cacao , compreso il grasso e l ' olio di cacao * 22 * 12 * 18.05 * Cacao in polvere , non zuccherato * 27 * 16 * 18.06 * Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : * * * * A . Cacao in polvere , semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio , avente tenore , in peso , di saccarosio : * * * * I . inferiore a 65 % * 29,6 + em * 10 + em * * II . uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % * 29,66 + em * 10 + em * * III . uguale o superiore a 80 % * 29,6 + em * 10 + em * * B . Gelati : * * * * I . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * 18.06 * B . II . aventi , in peso , di materie grasse provenienti dal latte : * * * * a ) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * b ) uguale o superiore a 7 % * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * C . Cioccolata e prodotti di cioccolata , anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero , contenenti cacao : * * * * I . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * II . altri : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * 1 . inferiore a 50 % * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * 2 . uguale o superiore a 50 % * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * b ) aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte : * * * * 1 . uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 % * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * * 2 . uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 % * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 daz * * 3 . uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 % * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 daz * * 4 . uguale o superiore a 6 % * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 daz * 18.06 * D . altre : * * * * I . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 di materie grasse provenienti dal latte : * * * * a ) imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * b ) altre * 22,3 ( a ) + em * - * * II . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte : * * * * a ) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 % : * * * * 1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g * 22,3 + em * 12 + em con riscoss . mass . del 27 + daz * 2 . altre * 22,3 ( a ) + em * - * * b ) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % : * * * * 1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g * 22,3 + em * 12 + em * * 2 . altre * * * * aa ) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata , dette « chocolate milk crumb » , aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5 % ed inferiore a 11 % , aventi tenore , in peso , di cacao superiore a 6,5 % ed inferiore a 15 % e aventi tenore , in peso , di saccarosio ( ivi compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) superiore a 50 % ed inferiore a 60 % , presentate in pezzi irregolari * 22,3 ( a ) + em * - * * bb ) non nominate * 22,3 ( a ) + em * - * * c ) uguale o superiore a 26 % : * * * * 1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g * 22,3 + em * 12 + em * * 2 . altre * 22,3 ( a ) + em * - * CAPITOLO 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI , DI FARINE , DI AMIDI O DI FECOLE ; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina , a base di farine , amidi , fecole od estratti di malto , contenenti cacao in misura o superiore al 50 % in peso ( n . 18.06 ) ; b ) i prodotti a base di farine , di amidi o di fecole ( biscotti , ecc . ) , appositamente preparati per l ' alimentazione degli animali ( n . 23.07 ) ; c ) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30 . 2 . Le preparazioni classificabili in questo capitolo , quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi , seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali . Nota complementare Le merci della sottovoce 19.08 B , presentate sotto forma di assortimenti , sono classificate secondo il tenore medio in fecola o amido , in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte , della totalità dell ' assortimento . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * [ 19.01 ] * * * 19.02 * Estratti di malto ; preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , a base di farine , semolini , amidi , fecole o estratti di malto , anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso : * * * * A . Estratti di malto : * * * * I . aventi tenore , in peso , di estratto secco uguale o superiore a 90 % * 16,3 + em * 8 + em * * II . altri * 16,3 + em * 8 + em * * B . altre : * * * I . contenenti estratti di malto e aventi tenore , in peso , di zuccheri riduttori ( calcolati in maltosio ) uguale o superiore a 30 % * 19,6 + em * 11 + em * * II . non nominate : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grassa provenienti dal latte : * * * * 1 . aventi tenore , in peso di amido o di fecola , inferiore a 14 % : * * * * aa ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 19,6 + em * 11 + em * * bb ) aventi tenore , in peso di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito in saccarosio ) : * * * * 11 . uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 % * 19,6 + em * 11 + em * * 22 . uguale o superiore a 60 % * 19,6 + em * 11 + em * 19.02 * B . II a ) 2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 % : * * * * aa ) non contenenti , in peso di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 19,6 + em * 11 + em * * 3 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % : * * * * aa ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 19,6 + em * 11 + em * * bb ) * altre * 19,6 + em * 11 + em * * 4 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % : * * * * aa ) non contenenti o contenenti , in peso di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 19,6 + em * 11 + em * * bb ) altre * 19,6 + em * 11 + em * * 5 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % : * * * * aa ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 19,6 + em * 11 + em * * bb ) * altre * 19,6 + em * 11 + em * * 6 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 % : * * * * aa ) non contenenti o contenenti , in peso di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 19,6 + em * 11 + em * * bb ) altre * 19,6 + em * 11 + em * * 7 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o superiore a 85 % * 19,6 + em * 11 + em * * b ) aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte : * * * * 1 . uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 % * 19,6 + em * 11 + em * * 2 . uguale o superiore a 5 % * 19,6 + em * 11 + em * 19.03 * Paste alimentari : * * * * A . contenenti uova * 17,3 + em * 12 + em * * B . altre : * * * * I . non contenenti farina o semolino di grano tenero * 17,3 + em * 12 + em * * II . non nominate * 17,3 + em * 12 + em * 19.04 * Tapioca , compresa quella di fecola di patate * 15 ,4 + em * 10 + em * 19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice , corn-flakes » e simili : * * * * A . a base di granturco * 14,3 + em * 7,8 + em * * B . a base di riso * 14,3 + em * 8 + em * * C . altri * 14,3 + em * 8 + em * [ 19.06 ] * * * * 19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta ; ostie , capsule per medicamenti , ortie per sigilli , fogli di paste seccate di farina di amido o di fecola e prodotti simili : * * * * A . Pane croccante detto « Knaeckebrot » * 24 + em * 9 + em con riscoss . mass . del 24 + daf * * B . Pane azimo ( Mazoth ) * 20 + em * 6 + em con riscoss . mass . del 20 + daf * * C . Ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina , di amido o di fecola e prodottii simili * 19,5 + em * 7 + em * * D . altri , aventi tenore in peso , di amido o di fecola : * * * * I . inferiore a 50 % * 26,5 + em * 14 + em * * II . uguale o superiore a 50 % * 26,5 + em * 14 + em * 19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione : * * * * A . Preparazioni dette « pan pepato » ( pain d ' épices ) , aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * I . inferiore a 30 % * 29,2 + em * 13 + em * * II . uguale superiore a 30 % e inferiore a 50 % * 29,2 + em * 103 + em * * III . uguale o superiore a 50 % * 29,2 + em * 13 + em * 19.08 * B . altri : * * * * I . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola , aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * a ) inferiore a 70 % * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . del 35 + daz * * b ) uguale o superiore a 70 % * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . del 35 + daz * * II . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 28 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 30 + daf * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 379R3000.2 * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , in peso meno di 1,5 % i materie grasse provenienti dal latte * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * 2 . altri * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * c ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * 2 . altri * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * d ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 40 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * 19.08 * B . II . d ) 2 . altri * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * III . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte * 28 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 30 + daz * * 2 . altri * 28 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 30 + daz * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * 2 . altri * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * c ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 20 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * 2 . altri * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * IV . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte * 28 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 30 + daz * 19.08 * B . IV . a ) 2 . altri * 28 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 30 + daz * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * 2 . altri * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * * IV . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : 28 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 30 + daz * * b ) altri * 29,2 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 35 + daz * CAPITOLO 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI , DI PIANTE MANGERECCE , DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) gli ortaggi , le piante mangerecce e le frutta , preparati o conservati con uno dei metodi considerati dal capitoli 7 e 8 ; b ) le gelatine e le paste di frutta , zuccherate , presente sotto forma di dolciumi o di confetture ( n . 17.04 ) o di preparazioni alla cioccolata ( n . 18.06 ) . 2 . Gli ortaggi e le piante mangerecce previsti dalla voci nn . 20.01 e 20.02 sono quelli classificati nelle voci dal n . 07.01 al n . 07.05 quando sono presentati nello stato indicato dal testo di dette voci . 3 . Le piante e le parti di piante commestibili , conservate allo sciroppo , quali lo zenzero e l ' angelica , rientrano nella voce n . 20.06 , nella quale sono da classificare anche del arachidi tostate . 4 . I succhi di pomodori , il cui tenore in estratto secco sia del 7 % o più , rientrano nella voce n . 20.02 . Note complementari 1 . Il tenore di zuccheri diversi , calcolato in saccarosio ( tenore di zuccheri ) , dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all ' indicazione numerica fornita , alla temperatura di 20° C , dal rifrattometro - utilizzato secondo il metodo di cui all ' allegato III del regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 - e moltiplicata per il fattore : - 0,93 per i prodotti della voce n . 20.06 e - 0,95 per i prodotti delle altre voci . 2 . I prodotti della voce n . 20.06 sono considerati « con aggiunta di zuccheri » quando il loro « tenore di zuccheri » è superiore , in peso , a una delle percentuali sottoindicate , secondo la specie delle frutta : - ananassi , uve : * 13 % , - altre frutta , compresi i miscigli di frutta : * 9 % . 3 . Per l ' applicazione della sottovoce 20.06 B I si intende per : - titolo alcolometrico massico effettivo : il numero di kg di alcole puro , contenuti in 100 kg di prodotto ; - % mas : il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico . 4 . Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce n . 20.07 corrisponde al tenore di zuccheri , diminuito delle cifre sottoindicate , secondo la specie dei succhi : - succhi di limone o di pomodoro : * 3 ;, - succhi di mele : * 11 , - succhi di uve : * 15 , - succhi di altre frutta o di ortaggi , comprese i miscugli di succhi : * 13 . 5 . Per l ' applicazione delle sottovoci 20.07 A I , 20.07 B I a ) A e b ) 1 : - viene considerato come « non fermentato , senza aggiunta di alcole » il succo di uve ( compreso il mosto di uve ) il cui titolo alcolometrico volumico effettivo non supera 1 % vol ; - per titolo alcolometrico volumico effettivo si intende di volumi di alcole puro ad una temperatura di 20° C contenuto in 100 volumi del prodotto considerato , alla medesima temperatura . 6 . Per l ' applicazione delle sottovoci 20.07 a ) 1 aa ) e 20.07 1 aa ) , viene considerato succo di uve ( compreso il mosto di uve ) concentrato il succo ( compreso il mosto ) di uve la cui massa volumetrica a 20° C non è inferiore a 1,240 g/cm3 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri : * * * * A . « Chutney » di mango * 22 * esenzione * * B . Cetrioli e cetriolini * 22 * 22 * * C . altri * 22 * 21,8 * 20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * * * * A . Funghi * 23 * - * * B . Tartufi * 20 * 18 * * C . Pomodori * 18 * 18 * * D . Asparagi * 22 * 22 * * E . Crauti * 20 * - * * F . Capperi e olive * 20 * - * * G . Piselli e faglioni * 24 * 24 * * H . altri , compresi i miscugli * 24 * 22 * 20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri : * * * * A . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 26 + ( P ) * 26 + daz * * B . altre * 26 * 26 * 20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , diacciate , cristalizzate ) : * * * * A . Zenero * 25 * esenzione * * B . altre : * * * * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 25 + ( P ) * 25 + daz * * II . non nominate * 25 * 25 * 20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri : * * * * A . Puree e paste di marroni : * * * * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 30 + ( P ) * 30 + daz * * II . altre * 30 * 30 * * B . Marmellate di agrumi : * * * * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 30 % * 30 + ( P ) * 26,8 + daz * * II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % * 30 + ( P ) * 26,8 + daz * * III . altre * 30 * 27 * * C . altre : * * * * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 30 % * * * * a ) Puree e paste di prugne , in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale ( a ) * 30 * 29,8 + daz * 20.05 * C . 1 . b ) altre * 30 + ( P ) * 30 + daz * * II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % * 30 + ( P ) * 30 + daz * * III . non nominate * 30 * 30 * 20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * * * * A . Frutta a giuscio , comprese le arachidi , tostate , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * * I . di più di 1 kg * 17 * 14,9 * * II . di 1 kg o meno * 22 * 16,9 * * B . altre : * * * * I . con aggiunta di alcole : * * * * a ) Zenzero : * * * * 1 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 32 * 30,5 * * 2 . altro * 32 * - * * b ) Ananassi , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * * I . di più di 1 kg : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 17 % * 32 + ( P ) * - * * bb ) altri * 32 * - * * 2 . di 1 kg o meno : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 19 % * 32 + ( P ) * - * * bb ) altri * 32 * - * * c ) Uve : * * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 32 + ( P ) * - * * 2 . altre * 32 * - * * d ) Pesche , pere e albicocche , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * * 1 . di più di 1 kg : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % : * * * * 11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 32 + ( P ) * 31,8 + 2 daz * * 22 . altre * 32 + ( P ) * - * * bb ) altre : * * * * 11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 32 * 31 ,8 * * 22 . non nominate * 32 * - * * 2 . di 1 kg o meno : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * 32 + ( P ) * - * * bb ) altre * 32 * - * 20.06 * B . I . e ) altre frutta : * * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 9 % : * * * * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 32 + ( P ) * 31,8 + 2 daz * * bb ) non nominate * 32 + ( P ) * - * * 2 . altre : * * * * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 32 * 31,8 * * bb ) non nominate * 32 * - * * f ) Miscugli di frutta : * * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 9 % : * * * * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 32 + ( P ) * 31,8 + 2 daz * * bb ) non nominate * 32 + ( P ) * - * * 2 . altre : * * * * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 32 * 31,8 * * bb ) non nominate * 32 * - * * II . senza aggiunta di alcole : * * * * a ) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : * * * * 1 . Zenzero * 23 * esenzione * * 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 23 + ( P ) * 19,6 + 2 daz * * 3 . Mandarini , compresi i tengerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 23 + ( P ) * 21 + 2 daz * * 4 . Uve * 23 + ( P ) * 22 + 2 daz * * 5 . Ananassi : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 17 % * 23 + ( P ) * 22 + 2 daz * * bb ) altri * 23 * 22 * * 6 . Pere : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 23 + ( P ) * 20 + 2 daz * * bb ) altre * 23 * 20 * * 7 . Persche e albicocche : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 23 + ( P ) * 22 + 2 daz * * bb ) altre * 23 * 22 * * 8 . altre frutta * 23 + ( P ) * 21,8 + 2 daz * * 9 . Miscugli di frutta : * * * * aa ) Miscugli nel quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 23 + ( P ) * 20,9 + 2 daz * * bb ) altri * 23 + ( P ) * 21,8 + 2 daz * 20.06 * B . II . b ) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : * * * * 1 . Zenzero * 27 * esenzione * * 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 27 + ( P ) * 19,6 + 2 daz * * 3 * Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 27 + ( P ) * 21,8 + 2 daz * * 4 . Uve * 27 + ( P ) * 24 + 2 daz * * 5 . Ananassi : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 19 % * 27 + ( P ) * 24 + 2 daz * * bb ) altri * 27 * 24 * * 6 . Pere : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * 27 + ( P ) * 22 + 2 daz * * bb ) altre * 27 * 22 * * 7 . Pesche e albicocche : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % : * * * * 11 . Pesche * 27 + ( P ) * 22 + 2 daz * * 22 . Albicocche * 27 + ( P ) * 24 + 2 daz * * bb ) altre : * * * * 11 . Pesche * 27 * 22 * * 22 . Albicocche * 27 * 24 * * 8 . altre frutta * 27 + ( P ) * 24 + 2 daz * * 9 . Miscugli di frutta : * * * * aa ) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 27 + ( P ) * 15 + 2 daz * * bb ) altri * 27 + ( P ) * 23,8 + 2 daz * * c senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * * 1 . di 4,5 kg o più : * * * * aa ) Albicocche * 17 * ( b ) * * bb ) pesche ( comprese le pesche noci ) e prugne * 19 * ( b ) * * cc ) Pere * 23 * 21 * * dd ) altre frutta * 23 * ( b ) * * ee ) Miscugli di frutta * 23 * ( b ) * * 2 . di meno di 4,5 kg : * * * * aa ) Pere * 25 * 21 * * bb ) altre frutta e miscugli di frutta * 25 * 23 * 20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri : * * * * A . con densità superiore a 1,33 a 15° C : * * * * I . Succhi di uve ( compresi i mosti d ' uva ) : * * * * a ) di valore superiore a 22 UCE per 100 kg peso netto * 50 ( c ) * - * * b ) di valore uguale o inferiore a 22 UCE per 100 kg peso netto : * * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 50 + ( P ) ( c ) * - * * 2 . altri * 50 + ( P ) ( c ) * - * * II . di mele o di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * * * * a ) di valore superiore a 22 UCE per 100 kg peso netto * 42 * - * * b ) di valore uguale o inferiore a 22 UCE per 100 kg peso netto : * * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 42 + ( P ) * - * * 2 . altri * 42 * - * * III . altri : * * * * a ) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto * 42 * - * * b ) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : * * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 42 ( P ) * - * * 2 . altri * 42 * - * * B . con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C : * * * * I . Succhi di uve , di mele , di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * * * * a ) di valore superiore a 18 UCE per 100 kg peso netto : * * * * 1 . di uve : * * * * aa ) concentrati : * * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 28 ( c ) * 28 + daz * * 22 . altri * 28 ( c ) * 28 ( c ) * 28 + daz * * bb ) altri : * * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 28 ( c ) * 28 + daz * * 22 . non nominati * 28 ( c ) * 28 + daz * * 2 . di mele e di pere : * * * * aa ) contenenti zuccheri addizionati * 25 * 24 + daz * * bb ) altri * 25 * 25 * * 3 . Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere * 25 * - * * b ) di valore uguale o inferiore a 18 UCE per 100 kg peso netto : * * * * 1 . di uve : * * * * aa ) concentrati : * * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 28 + ( P ) ( c ) * 28 + daz * * 22 . altri * 28 ( a ) * 28 + daz * 20.07 * B . I . b ) 1 . bb ) altri : * * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 28 + ( P ) ( c ) * 28 + daz * * 22 . non nominati * 28 ( c ) * 28 + daz * * 2 . di mele : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 25 + ( P ) * 24 + daz * * cc ) senza zuccheri addizionati * 25 * 25 * * 3 . di pere : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 25 + ( P ) * 24 + daz * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 25 * 24 + daz * * cc ) senza zuccheri addizionati * 25 * 25 * * 4 . Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 25 + ( P ) * - * * bb ) altri * 25 * - * * II . altri : * * * * a ) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : * * * * 1 . di arance * 21 * 19 + daz * * 2 . di pompelmi e di pomeli * 21 * 15 + daz * * 3 . di limoni e di altri agrumi : * * * * aa ) con zuccheri addizionati * 21 * 18 + daz * * bb ) altri * 21 * 19 * * 4 . di ananassi : * * * * aa ) con zuccheri addizionati * 22 * 19 + daz * * bb ) altri * 22 * 20 * * 5 . di pomodori : * * * * aa ) con zuccheri addizionati * 21 * 20 + daz * * bb ) altri * 21 * 21 * * 6 . ii altre frutta e ortaggi : * * * aa ) con zuccheri addizionati * 24 * 21 + daz * * bb ) altri * 24 * 22 * * 7 . Miscugli : * * * * aa ) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * * * * 11 . con zuccheri addizionati * 22 * 19 + daz * * 22 . altri * 22 * 20 * 20.07 * B . II . a ) 7 . bb ) altri : * * * * 11 . con zuccheri addizionati * 24 * 21 + daz * * 22 . non nominati * 24 * 22 * * b ) di talune uguale o inferiore a 30UCE per 100 kg peso netto : * * * * 1 . di arance : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 21 + ( P ) * 19 + daz * * bb ) altri * 21 * 19 + daz * * 2 . di pompelmi e di pomeli : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 21 + ( P ) * 15 + daz * * bb ) altri * 21 * 15 + daz * * 3 . di limoni : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 21 + ( P ) * 18 + daz * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 21 * 18 + daz * * cc ) senza zuccheri addizionati * 21 * 19 * * 4 . di altri agrumi : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 21 + ( P ) * 18 + daz * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 21 * 18 + daz * * cc ) senza zuccheri addizionati * 21 * 19 * * 5 . di ananassi : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 22 + ( P ) * 19 + daz * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 22 * 19 + daz * * cc ) senza zuccheri addizionati * 22 * 20 * * 6 . di pomodori : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 21 + ( P ) * 20 + daz * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 21 * 21 + daz * * cc ) senza zuccheri addizionati * 21 * 21 * 20.07 * B . II . b ) 7 . di altre frutta e ortaggi : * * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 24 + ( P ) * 21 + daz * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 24 * 21 + daz * * cc ) senza zuccheri addizionati * 24 * 22 * * 8 . Miscugli : * * * * aa ) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 22 + ( P ) * 19 + daz * * 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 22 * 19 + daz * * 33 . senza zuccheri addizionati * 22 * 20 * * bb ) altri : * * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 24 + ( P ) * 21 + daz * * 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 24 * 21 + daz * * 33 . senza zuccheri addizionati * 24 * 22 * ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Vedi allegato . ( c ) Oltre al dazio , è prevista in talune condizioni per taluni prodotti , la riscossione di una tassa di compensazione . CAPITOLO 21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) i miscugli di ortaggi della voce n . 07.04 ; b ) i succedanei torrefatti del caffè , contenenti caffè in qualsiasi proporzione ( n . 09.01 ) ; c ) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n . 09.04 al n . 09.10 ; d ) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti della voce n . 30.03 ; e ) gli enzimi preparati della voce n . 35.07 . 2 . Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla nota 1 b ) surriportata sono da classificare nella voce n . 21.02 . 3 . Ai sensi della voce n . 21.05 , per « preparazioni alimentari composte omogenizzate » si intendono le preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli o per uso dietetico consistenti in una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base , quali carne ( comprese le frattaglie ) , pesce ortaggi e frutta . Per l ' applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti aggiunti , se del caso , alla miscela , in piccole quantità , come condimento o per garantirne la conservazione o per altri scopi . Queste preparazioni possono contenere , in piccola quantità , frammenti visibili di sostanze diverse dalla carne , dalle frattaglie o dal pesce . Note complementari 1 . Ai sensi della sottovoce 21.07 E , per preparazioni dette « fondute » si intendono le preparazioni aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 % , fabbricate con formaggi fusi , per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère , con aggiunta di vino bianco , acquavite di ciliegie ( Kirsch ) , fecola e spezie , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno . L ' ammissione in questa sottovoce è , inoltre , subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee . 2 . Per isoglucosio ai sensi della sottovoce 21.07 F III s ' intende lo sciroppo di glucosio , contenente in peso , allo stato secco : - almeno il 10 % di fruttosio e , - globalmente , almeno l ' 1 % di oligosaccaridi e di polisaccaridi . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * [ 21.01 ] * * * * 21.02 * Estratti o essenze di caffè , di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze ; circoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti : * * * * A . Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze * 30 * 18 * * B . Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze * 30 * 12 * * C . Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè : * * * * I . Cicoria torrefatta * 18 * - * * II . altri * 16,9 + em * 8 + em * * D . Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè : * * * * I . di cicoria torrefatta * 22 * - * * II . altri * 16,9 + em * - * 21.03 * Farina di senapa e senapa preparata : * * * * A . Farina di senapa , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * * I . di 1 kg o meno * 10 * 8 * * II . di più di 1 kg * 5 * 4 * * B . Senapa preparata * 17 * 15,8 * 21.04 * Salse ; condimenti composti : * * * * A . « Chutney » di mango liquido * 20 * esenzione * * B . Salse a base di purè di pomodori * 20 * 17,8 * * C . altri * 20 * 17,3 * 21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi , preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate : * * * * A . Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi , preparati * 22 *18 * * B . Preparazioni alimentari composte omogeneizzate * 24 * 22 * 21.06 * Lieviti naturali , vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : * * * * A . Lieviti naturali vivi : * * * * I . Lieviti madre selezionati ( lieviti di coltura ) * 23 * 17 * * II . Lieviti di panificazione : * * * * a ) secchi * 22,1 + em * 15 + em * * b ) altri * 22,1 + em * 15 + em * * III . altri * 31 * 23 * * B . Lieviti naturali morti : * * * * I . in tavolette , cubi o presentazioni simili , od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 17 * 13 * * II . altri * 10 * 8 * * C . Lieviti artificiali preparati * 19 * 9,5 * 21.07 * Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : * * * * A . Cereali in semi o in spighe , precotti o altrimenti preparati : * * * * I . Granturco * 20,8 + em * 12,4 + em * * II . Riso * 20,8 + em * 13 + em * * III . altri * 20,8 + em * 13 + em * * B . Paste alimentari non ripiene , cotte ; paste alimentari ripiene : * * * * I . Paste alimentari non ripiene , cotte * 20,8 + em * 12,6 + em * * II . Paste alimentari ripiene : * * * * a ) cotte * 20,8 + em * 13 + em * * b ) altre * 20,8 + em * 13 + em * * C . Gelati : * * * * I . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte * 20,8 + em * 13 + em * * II . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte : * * * * a ) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % * 20,8 + em * 13 + em * * b ) uguale o superiore a 7 % * 20,8 + em * 13 + em * * D . Iogurt preparati ; latti in polvere preparati per l ' alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari : * * * * I . Iogurt preparati : * * * * a ) in polvere , aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte : * * * * 1 . inferiore a 1,5 % * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . uguale o superiore a 1,5 % * 20,8 + em * 13 + em * * b ) altri , aventi tenore , in peso , i materie grasse provenienti dal latte : * * * * 1 . inferiore a 1,5 % * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % * 20,8 + em * 13 + em * * 3 . uguale o superiore a 4 % * 20,8 + em * 13 + em * * II . altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte : * * * * a ) inferiore a 1,5 % e aventi tenore , in peso , di proteine del latte ( tenore di azoto × 6,38 ) : * * * * 1 . inferiore a 40 % * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % * 20,8 + em * 13 + em * * 3 . uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % * 20,8 + em * 13 + em * * 4 . uguale o superiore a 70 % * 20,8 + em * 13 + em * * b ) uguale o superiore a 1,5 % * 20,8 + 13 + em * * E . Preparazioni dette « fondute » * 20,8 + em con riscoss . mass . di 35 UCE per 100 kg peso netto * 13 + em * * F . Sciroppi di zucchero , aromatizzati o colorati : * * * * I . di lattosio * 67 ( P ) * - * * II . di glucosio * 67 ( P ) * - * * III . Isoglucosio * 67 ( P ) * - * * IV . altri * 67 ( P ) * - * * G . altre : * * * * I . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 materie grasse provenienti dal latte : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 25 * 30 * * 2 . aventi tenore in peso di amido o di fecola : * * * * aa ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * bb ) uguale o superiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * cc ) uguale o superiore a 45 % * 20,8 + em * 13 + em * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola : * * * aa ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * bb ) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % * 20,8 + em * 13 + em * * cc ) uguale o superiore a 45 % * 20,8 + em * 13 + em * * c ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola : * * * * aa ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * bb ) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % * 20,8 + em * 13 + em * * cc ) uguale o superiore a 45 % * 20,8 + em * 13 + em + * d ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola : * * * * aa ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * bb ) uguale o superiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * e ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * f ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) , uguale o superiore a 85 % * 20,8 + em * 13 + em * * II . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola : * * * * aa ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * bb ) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % * 20,8 + em * 13 + em * * cc ) uguale o superiore a 45 % * 20,8 + em * 13 + em * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola : * * * * aa ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * bb ) uguale o superiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * c ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola : * * * * aa ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * bb ) uguale o superiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * d ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * e ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 50 % * 20,8 + em * 13 + em * * III . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola : * * * * aa ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * * bb ) uguale o superiore a 32 % * 20,8 + em * 13 + em * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 +em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * c ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * d ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * e ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 50 % * 20,8 + em * 13 + em * * IV . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * c ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 15 % * 20,8 + em * 13 + em * * V . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % * 20,8 + em * 13 + em * * VI . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * c ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 25 % * 20,8 + em * 13 + em * * VII . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % : * * * * 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola * 20,8 + em * 13 + em * * 2 . altre * 20,8 + em * 13 + em * * VIII . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 % : * * * * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) * 20,8 + em * 13 + em * * b ) altre * 20,8 + em * 13 + em * * IX . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % * 20,8 + em * 13 + em * ( a ) Il dazio è sospeso a 14 % per una durata indeterminata . CAPITOLO 22 BEVANDE , LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) l ' acqua di mare ( n . 25.01 ) ; b ) le acque distillate , di conducibilità o dello stesso grado di purezza ( n . 28.58 ) ; c ) le soluzioni acquose contenenti , in peso , più di 10 % d ' acido acetico ( n . 29.14 ) ; d ) i medicamenti della voce n . 30.03 ; e ) i prodotti di profumeria o di toletta ( capitolo 33 ) . 2 . Per l ' applicazione delle voci nn . 22.08 e 22.09 , il titolo alcolometrico preso in considerazione è il titolo alcolometrico volumico alla temperatura di 20° C . Il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico è « % vol » . Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato , nella voce n . 22.08 . Note complementari 1 . Per l ' applicazione delle voci nn . 22.04 , 22.05 e 22.06 e della sottovoce 22.07 A , a seconda del caso , si intende per : a ) titolo alcolometrico volumico effettivo : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20° C , contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura ; b ) titolo alcolometrico volumico potenziale : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20° C , che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura ; c ) titolo alcolometrico volumico totale : la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali ; d ) titolo alcolometrico volumico naturale : il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento ; e ) % vol : il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico . 2 . Per l ' applicazione della voce n . 22.04 , si considera come mosto di uve parzialmente fermentato il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai 3/5 del suo titolo alcolometrico volumico totale . 3 . Per l ' applicazione della voce n . 22.05 : A . si considera come vino spumante ( sottovoce 22.05 A ) , il prodotto avente un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol e ottenuto : - sia dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche , del mosto di uve o del vino e caratterizzato , alla stappatura del recipiente , da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione , - sia ottenuto da vino e caratterizzato , all ' atto della stappatura del recipiente , da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall ' aggiunta di tale gas , e che , conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi , presenti una sovrappressione non inferiore a 3 bar ; B . si intende per « estratto secco totale » , il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate . La determinazione dell ' estratto secco totale deve essere effettuata a 20° C con il metodo densimetrico ; C . a ) non ha influenza , ai fini della classificazione , la presenza nei prodotti rientranti nella sottovoce 22.05 C delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I , II , III e IV : I . prodotti con titolo alcolometrico di 13 % vol o meno : 90 g o meno di estratto secco totale per litro ; II . prodotti con titoli alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol : 130 g o meno di estratto secco totale per litro ; III . prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol : 130 g o meno di estratto secco totale per litro ; IV . prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol : 330 g o meno di estratto secco totale per litro . I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente , fermo restando che se l ' estratto secco totale supera i 330 g/l , i prodotti stessi debbono rientrare nella sottovoce 22.05 C V ; b ) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 22.05 C III a ) 1 , b ) 1 , b ) 2 e 22.05 C IV a ) 1 , b ) 1 e b ) 2 . 4 . La sottovoce 22.05 C comprende , in particolare : a ) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole , cioè il prodotto : - avente un titolo alcolometrico effettivo pari o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol , e - ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5 % vol ; b ) il vino alcolizzato , cioè il prodotto : - avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol , - ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato , proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86 % vol , a un vino non contenente zucchero residuo , e - avente un ' acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l ; c ) il vino liquoroso , cioè il prodotto : - avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol e - ottenuto da mosto di uve o da vino , purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 12 % vol : - mediante concentrazione a freddo o - mediante aggiunta , durante o dopo la fermentazione : - di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino , - o di mosto di uve concentrato o , per taluni vini liquorosi di qualità , compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale , di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che , eccezione fatta per questa operazione , risponda alla definizione del mosto di uve concentrato , - o di una miscela di tali prodotti . Tuttavia , taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche , non fermentato , senza che debba avere un titolo alcolometrico naturale minimo di 12 % vol . 5 . Per l ' applicazione della sottovoce 22.07 A , si considera come « vinello » il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell ' acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate . 6 . Per l ' applicazione della sottovoce 22.07 B I si considerano come spumanti : - le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o da legacci , - le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20° C . 7 . Per l ' applicazione della sottovoce 22.10 A , si considera come « aceto di vino » , l ' aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico uguale o superiore a 60 g/l . N . della tariffa * Designazione della merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 22.01 * Acqua , acque minerali , acque gassose , ghiaccio e neve : * * * * A . Acque minerali naturali o artificiali ; acque gassose * 8 * 4 * * B . altri * esenzione * esenzione * 22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali , aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n . 20.07 : * * * * A . non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte * 20 * 15 * * B . altre , aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte : * * * * I . inferiore a 0,2 % * 12,7 + em * 8 + em * * II . uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % * 12,7 + em * 8 + em * * III . uguale o superiore a 2 % * 12,7 + em * 8 + em * 22.03 * Birra * 30 * 24 * 22.04 * Mosti di uve parzialmente fermentati , anche mutizzati con metodi diversi dall ' aggiunta di alcole * 40 ( a ) * - * 22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati coa alcole ( mistelle ) : * * * * A . Vini spumanti * 40 UCE l ' hl ( a ) * - * * B . Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 bar ed inferiore a 3 bar misurata a 20° C * 40 UCE l ' hl ( a ) * - * * C . altri : * * * * I . con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno , presentati in recipienti contenenti : * * * * a ) due litri o meno * 14,5 ECU l ' hl ( a ) ( b ) * - * * b ) più di due litri * 10,9 ECU l ' hl ( a ) ( b ) * 10,9 ECU l ' hl ( b ) * * II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol , presentati in recipienti contenenti : * * * * a ) due litri o meno * 16,9 ECU l ' hl ( a ) ( b ) * - * * b ) più di due litri * 13,3 ECU l ' hl ( a ) ( b ) * 13,3 ECU l ' hl ( b ) * * III . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % e non superiore a 18 % vol e presentati in recipienti contenenti : * * * * a ) due litri o meno : * * * * 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres , di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) e moscatello di Setubal ( c ) * 18,1 ECU l ' hl ( b ) * 16,3 ECU l ' hl ( b ) * * 2 . altri * 20,6 ECU l ' hl ( a ) ( b ) * - * * b ) più di due litri : * * * * 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres e moscatello di Setubal ( c ) * 14,5 ECU l ' hl ( b ) * 13,3 ECU l ' hl ( b * * 2 . Vino di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) ( c ) * 14,5 ECU l 'hl ( b ) * - * * 3 . altri * 16,9 ECU l ' hl ( b ) ( a ) * - * * IV . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti : * * * * a ) due litri o meno : * * * * 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres , di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) e moscatello di Setubal ( a ) * 19,3 ECU l ' hl ( b ) * 17,5 ECU l ' hl ( b ) * * 2 . altri * 23 ECU l ' hl ( b ) ( a ) * 23 ECU l ' hl ( b ) * * b ) più di due litri : * * * * 1 vini di Porto , di Madera , di Xeres e moscatello di Setubal ( c ) * 15,7 ECU l ' hl ( b ) * 14,5 ECU l ' hl ( b * * 2 . Vino di Tokay ( Aszu e Szamorodni ( c ) * 15,7 ECU l ' hl ( b ) * - * * 3 . altri * 23 ECU l ' hl ( b ) ( a ) * 23 ECU l ' hl ( b ) * * V . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti : * * * * a ) due litri o meno * 1,93 ECU per % vol e per hl + 12,1 ECU l ' hl ( b ) ( a ) * - * * b ) più di due litri * 1,93 ECU per % vol e per hl ( b ) ( a ) * - * 22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche : * * * * A . con titolo alcolometrico effettivo di 18 % vol o meno , presentati in recipienti contenenti : * * * * I . due litri o meno * 17 UCE l ' hl * - * * II . più di due litri * 14 UCE l ' hl * - * * B . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol , presentati in recipienti contenenti : * * * * I . due litri o meno * 19 UCE l ' hl * - * * II . più di due litri * 16 UCE l ' hl * - * * C . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol , presentati in recipienti contenenti : * * * * I . due litri o meno * 1,60 UCE per % vol e per hl + 10 UCE l ' hl * - * * II . più di due litri * 1,60 UCE per % vol e per hl * - * * 22.07 * Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate : * * * * A . Vinello * 1,60 UCE per % vol e per hl con riscoss . min . di 9 UCE l ' hl ( a ) * - * * B . altri : * * * * I . Spumanti * 30 UCE l ' hl * - * * II . non spumanti , presentati in recipienti contenenti : * * * * a ) due litri o meno * 12 UCE l ' hl * - * * b ) più di due litri * 9 UCE l ' hl * - * 22.08 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico : * * * * A . Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico * 16 UCE l ' hl * - * * B . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più * 30 UCE l ' hl * - * 22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande : * * * * A . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol , presentato in recipienti contenenti : * * * * I . due litri o meno * 1,60 UCE per % e per hl + 10 UCE l ' hl * ( d ) * * II . più di due litri * 1,60 UCE per % vol e per hl * ( d ) * * B . Preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) : * * * * I ; Amari , aromatici , con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 % , in peso , di genziana , di spezie e di ingredienti vari , da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri * 30 con riscoss . min . di 1,60 UCE per % vol e per hl * esenzione * * II . altre * 30 con riscoss . min . di 1,60 UCE per % vol e per hl * 27 con riscoss . min . di 1,60 UCE per % vol e per hl * * C . Bevande alcoliche : * * * * I . Rum , arack , tafia , presentati in recipienti contenenti : * * * * a ) due litri o meno * 1,10 UCE per % vol e per hl + 10 UCE l ' hl * 1 UCE per % vol e per hl + 5 UCE l ' hl * * b ) più di due litri * 1,10 UCE per % vol e per hl * 1 UCE per % vol e per hl * * II . Gin , presentato in recipienti , contenenti : * * * * a ) due litri o meno * 1,20 UCE per % vol e per hl + 10 UCE l ' hl * 1 UCE per % vol e per hl + 5 UCE l ' hl * * b ) più di due litri * 1,20 UCE per % vol e per hl * 1 UCE per % vol e per hl * * III . Whisky : * * * * a ) Whisky detto « Bourbon » , presentato in recipienti contenenti ( e ) : * * * * 1 . due litri o meno * 1,20 UCE per % vol e per hl + 10 UCE l ' hl * 0,66 UCE per % vol e per hl + 4,75 UCE l ' hl * * 2 . più di due litri * 1,20 UCE per % vol e per hl * 0,66 UCE per % vol e per hl * * b ) altro , presentato in recipienti contenenti : * * * * 1 . due litri o meno * 1,20 UCE per % vol e per hl + 10 UCE l ' hl * 0,75 UCE per % vol e per hl + 4,75 UCE l ' hl * * 2 . più di due litri * 1,20 UCE per % vol e per hl * 0,75 UCE per % vol e per hl * * IV . Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno , acquaviti di prugne , di pere e di ciliegie , presentate in recipienti contenenti : * * * * a ) due litri o meno * 1,60 UCE per % vol e per hl + 10 UCE l ' hl * 1,30 UCE per % vol e per hl + 5 UCE l ' hl * * b ) più di due litri * 1,60 UCE per % vol e per hl * 1,30 UCE per % vol e per hl * * V . altri , presentati in recipienti contenenti : * * * * a ) due litri o meno * 1,60 UCE per % vol e per hl + 10 UCE l ' hl * ( d ) * * b ) più di due litri * 1,60 UCE per % vol e per hl * ( d ) * 22.10 * Aceti commestibili e loro succedanei commestibili : * * * * A . Aceto di vino , presentato in recipienti contenenti : * * * * I . due litri o meno * 8 UCE l ' hl ( b ) * - * * II . più di due litri * 6 UCE l ' hl ( a ) * - * * B . altri , presentati in recipienti contenenti : * * * * I . due litri o meno * 8 UCE l ' hl * - * * II . più di due litri * 6 UCE l ' hl * - * ( a ) oltre al dazio , è prevista in talune condizioni l ' applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti . ( b ) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell ' ECU nella quale viene espresso il dazio è , in deroga alla regola generale C 3 , di cui alla parte I , titolo I , il tasso rappresentativo applicabile ai vini , se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune . ( c ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( d ) Vedi allegato . ( e ) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . CAPITOLO 23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI Note complementari 1 . Per l ' applicazione delle sottovoci 23.05 A e 2306 A I si intende per : - titolo alcolometrico massico effettivo : il numero di kg di alcole puro , contenuti in 100 kg di prodotto ; - titolo alcolometrico massico potenziale : il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto ; - titolo alcolometrico massico totale : la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale ; - % mas : il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico . 2 . Per l ' applicazione della sottovoce 23.07 B , sono considerati come prodotti lattiero-caseari , i prodotti che rientrano nelle voci nn . 04.01 , 04.02 , 04.03 e 04.04 e nelle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 23.01 * Farine e polveri di carne e frattaglie , di pesci , crostacei o molluschi , non adatte all ' alimentazione umana ; ciccioli : * * * * A . Farine e polveri di carne e di frattaglie ; ciccioli * 4 * esenzione * * B . Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi * 5 * 2 * 23.02 * Crusche , stacciature ed altri residui della vagliatura , della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi : * * * * A . di cereali : * * * * I . di granturco o di riso : * * * * a ) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso * 21 ( P ) * - * * b ) altri * 21 ( P ) * - * * II . di altri cereali : * * * * a ) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % , in peso , e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 % , in peso , oppure , nel caso contrario , il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri , calcolato sulla materia secca , uguale o superiore a 1,5 % in peso * 21 ( P ) * - * * b ) altri * 21 ( P ) * - * * B . di legumi * 8 * - * 23.03 * Polpe di barbabietole , cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili : * * * * A . Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco ( escluse le acque di macerazione concentrate ) , aventi tenore di proteine , calcolato sulla sostanza secca : * * * * I . superiore a 40 % in peso * 27 ( P ) * - * * II . inferiore o uguale a 40 % in peso * esenzione * esenzione * * B . altri : * * * * I . Polpe di barbabietole , cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero * esenzione * esenzione * * II . non nominati * esenzione * esenzione * 23.04 * Panelli , sansa di olive ed altri residui dell ' estrazione degli oli vegetali , escluse le morchie : * * * * A . Sanse di olive e altri residui dell ' estrazione dell ' olio d ' oliva : * * * * I . aventi tenore , in peso , di olio d ' oliva inferiore o uguale a 3 % * esenzione * - * * II . aventi tenore , in peso , di olio d ' oliva superiore a 3 % * esenzione ( P ) * - * * B . altri * esenzione * esenzione * 23.05 * Fecce di vino ; tartaro greggio : * * * * A . Fecce di vino : * * * * I . aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 25 % in peso * esenzione ( a ) * - * * II . altri * 2,03 UCE per kg di alcole totale ( a ) * - * * B . Tartaro greggio * esenzione * - * 23.06 * Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali , non nominati né compresi altrove : * * * * A . Ghiande di querce , castagne d ' India e residui della spremitura di frutta : * * * * I . Vinaccia : * * * * a ) avente un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 40 % in peso * esenzione ( a ) * esenzione * * b ) altri * 2,03 UCE per kg di alcole totale ( a ) * - * * II . altri * esenzione * esenzione * * B . non nominati * 4 * 2 * 23.07 * Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : * * * * A . Prodotti detti « solubili » , di pesci o di mammiferi marini * 9 * 6 * * B . altre , contenenti , isolatamente o assieme , anche mescolati con altri prodotti , amido o fecola , glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II , e prodotti lattiero-caseari : * * * * I . contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio : * * * * a ) non contenenti amido o fecola o aventi tenore , in peso , di tali materie inferiore o uguale a 10 % : * * * * 1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % * 15 ( P ) * - * * 2 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % * 15 ( P ) * - * * 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % * 15 ( P ) * - * * 4 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % * 15 % ( P ) * - * * b ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % : * * * * 1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % * 15 ( P ) * - * * 2 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % * 15 ( P ) * - * * 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % * 15 ( P ) * - * * c ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 30 % : * * * * 1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % * 15 ( P ) * - * * 2 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % * 15 ( P ) * - * * 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % * 15 ( P ) * - * * II . non contenenti né amido o fecola , né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari * 15 ( P ) * - * * C . non nominati * 15 * - * ( a ) Oltre al dazio , è prevista in talune condizioni l ' applicazione di una tassa di compensazione . CAPITOLO 24 TABACCHI N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 24.01 * Tabacchi greggi o non lavorati ; cascami di tabacco : * * * * A . Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia e « light air cured » del tipo Burley , compresi gli ibridi di Burgley ; tabacchi « light air cured » del tipo Maryland e tabacchi « fire cured » ( a ) * 30 con riscoss . min . di 29 UCE e riscoss . mass . di 70 UCE per 100 kg peso netto * 23 con riscoss . min . di 28 UCE e riscoss . mass . di 30 UCE per 100 kg peso netto * * B . altri * 30 con riscoss . min . di 29 UCE e riscoss . mass . di 70 UCE per 100 kg peso netto * 14 con riscoss . min . di 28 UCE e riscoss . mass . di 70 UCE per 100 kg peso netto * 24.02 * Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco : * * * * A . Sigarette * 180 * 90 * * B . Sigari e sigaretti * 80 * 52 * * C . Tabacco da fumo * 180 * 117 * * D . Tabacco da masticare e tabacco da fiuto * 100 * 65 * * E . altri compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie * 40 * 26 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . * SEZIONE V PRODOTTI MINERALI CAPITOLO 25 SALE ; ZOLFO ; TERRE E PIETRE ; GESSI , CALCI E CEMENTI Note 1 . Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci o della seguente nota 3 , rientrano in questo capitolo i prodotti lavati ( anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto ) , macinati , polverizzati , sottoposti a levigazione , vagliati , setacciati , anche arricchiti per flottazione , separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici ( eccettuata la cristallizzazione ) , ma non i prodotti arrostiti , calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce . 2 . Questo capitolo non comprende : a ) lo zolfo sublimato , lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale ( n . 28.02 ) ; b ) le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti , in peso , 70 % e più di ferro combinato , calcolato come Fe2O3 ( n . 28.23 ) ; c ) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30 ; d ) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e i cosmetici preparati della voce n . 33.06 ; e ) i bordi per marciapiedi , i blocchetti e le lastre per pavimentazioni ( n . 68.01 ) , i cubi e tessere per mosaici ( n . 68.02 ) , le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici ( n . 68.03 ) ; f ) le pietre preziose ( gemme ) e semipreziose ( fini ) ( n . 71.02 ) ; g ) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio ( diversi dagli elementi di ottica ) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g , della voce n . 38.19 ; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio ( n . 90.01 ) ; h ) i gessetti per scrivere e per disegnare , i gessi da sarti , i gessi per bigliardi ( n . 98.05 ) . 3 . La voce n . 25.32 comprende in particolare : le terre coloranti , anche calcinate o mescolate tra loro ; ossidi di ferro micacei naturali ; la schiuma di mare naturale ( anche in pezzi levigati ) e l ' ambra ( succino ) naturale ; la schiuma di mare e l ' ambra ricostituite , in lastrine , bacchette , bastoni e forme similari , semplicemente stampate ; il giavazzo ; il carbonato di stronzio ( stronzianite ) , anche calcinato , escluso l ' ossido di stronzio ; avanzi e cocci di materiali ceramici . N . della tariffa * Designazione delle merci Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 25.01 * Salgemma , sale di salina , sale marino , sale preparato da tavola ; cloruro di sodio puro ; acque madri di saline ; acqua di mare : * * * * A . Salgemma , sale di salina , sale marino , sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro , anche in soluzione acquosa : * * * * I . destinati alla trasformazione chimica ( separazione di Na da CI ) per la fabbricazione di altri prodotti ( a ) * 1 UCE per 1 000 kg peso netto * - * 25.01 * A . II altri : * * * * a ) denaturati o destinati ad altri usi industriali ( compresa la raffinazione ) , esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all ' alimentazione umana ( a ) * 5 UCE per 1 000 kg peso netto * 2,5 UCE per 1 000 kg peso netto * * b ) non nominati * 16 UCE per 1 000 kg peso netto * 7,65 UCE per 1 000 kg peso netto * * B . Acque madri di saline ; acqua di mare * esenzione * esenzione * 25.02 * Piriti di ferro non arrostite * esenzione * esenzione * 25.03 * Zolfi di ogni specie , esclusi lo zolfo sublimato , lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale : * * * * A . greggi * esenzione * esenzione * * B . altri * 10 * 3,9 * 25.04 * Grafite naturale * esenzione * esenzione 25.05 * Sabbie naturali di ogni specie , anche colorate , escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n . 26.01 * esenzione * esenzione * 25.06 * Quarzi ( diversi dalle sabbie naturali ) ; quarziti gregge , sgrossate o semplicemente segue * 1 * esenzione * 25.07 * Argille ( caolino , bentonite , ecc . ) , escluse le argille espanse della voce n . 68.07 , andalusite , cianite , sillimanite , anche calcinate ; mullite ; terre di chamotte e di dinas * esenzione * esenzione * 25.08 * Creta * esenzione * esenzione * [ 25.09 ] * * * * 25.10 * Fosfati di calcio naturali , fosfati allumino-calcici naturali , apatite e crete fosfatiche * esenzione * esenzione * 25.11 * Solfato di bario naturale ( baritina ) ; carbonato di bario naturale ( witherite ) , anche calcinato , escluso l ' ossido di bario : * * * * A . Solfato di bario * esenzione * esenzione * * B . Carbonato di bario , anche calcinato * 3 * 1 * 25.12 * Farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe ( kieselgur , tripolite , diatomite , ecc . ) di densità apparente inferiore o uguale a 1 , anche calcinate * esenzione * 0,5 * 25.13 * Pietra pomice ; smeriglio ; corindone naturale , granato naturale ed altri abrasivi naturali , anche trattati termicamente : * * * * A . greggi od in pezzi irregolari * esenzione * esenzione * * B . altri * 3 * 1 * 25.14 * Ardesia greggia spaccata , sgrossata o semplicemente segata * esenzione * esenzione * 25.15 * Marmi , travertini , calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro , greggi , sgrossati o semplicemente segati : * * * * A . greggi ; sgrossati ; semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm * esenzione * esenzione * * B . semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm : * * * * I . Alabastro * esenzione * esenzione * * II . altri * 10 * 5,8 * 25.16 * Granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione , greggi , sgrossati o semplicemente segati : * * * * A . greggi ; sgrossati ; semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm * esenzione * esenzione * * B . semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm : * * * * I . Granito , porfido , sienite , lava , basalto , gneiss , trachite ed altre rocce dure simili ; arenaria * 7 * 3,5 * * II . altre pietre da taglio o da costruzione : * * * * a ) Pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2,5 * 6 * 2,9 * * b ) altre * esenzione * esenzione * 25.17 * Sassi e pietre frantumate ( anche trattati termicamente ) , ghiaia , macadam e tarmacadam , dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo e per massicciate stradali , ferroviarie o d ' altro tipo ; selce e ciottoli , anche trattati termicamente ; granuli e scaglie ( anche trattati termicamente ) e polveri di pietre delle voci nn . 25.15 e 25.16 * esenzione * esenzione * 25.18 * Dolomite , greggia , sgrossata o semplicemente segata ; dolomite , anche sinterizzata o calcinata ; pigiata di dolomite : * * * * A . Dolomite cruda * esenzione * esenzione * * B . Dolomite sinterizzata o calcinata * 4 * 2 * C . Pigiata di dolomite * 5 * 2,5 * 25.19 * Carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) ; magnesia fusa elettricamente ; magnesia completamente calcinata ( sinterizzata ) , anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione ; altri ossidi di magnesio , anche chimicamente puri : * * * * A . Ossidi di magnesio , escluso il carbonato di magnesio naturale calcinato * 9 * 5,4 * * B . altri * esenzione * esenzione * 25.20 * Pietra da gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti , esclusi i gessi specialmente preparati per l ' arte dentaria * esenzione * esenzione * 25.21 * Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia * esenzione * esenzione * 25.22 * Calce ordinaria ( viva o spenta ) ; calce idraulica , esclusi l ' ossido e l ' idrossido di calcio * 4 * 3,5 * 25.23 * Cementi idraulici ( compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers » ) , anche colorati * 8 * 3,9 * 25.24 * Amianto ( asbesto ) * esenzione * esenzione * [ 25.25 ] * * * * 25.26 * Mica , compresa la mica sfaldata in lamine irregolari ( splittings ) e i cascami di mica * esenzione * esenzione * 25.27 * Steatite naturale , greggia , sgrossata o semplicemente segata ; talco : * * * * A . Steatite naturale , greggia , sgrossata o semplicemente segata * esenzione * esenzione * * B . Steatite naturale , frantumata o in polvere : * * * * I . Talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 8 * 3,9 * * II . altra * 3 * 1 * 25.28 * Criolite e chiolite naturali * esenzione * esenzione * [ 25.29 ] * * * * 25.30 * Borati naturali greggi e loro concentrati ( calcinati o non ) , esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali ; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco * esenzione * esenzione * 25.31 * Feldspato ; leucite ; nefelina e nefelina-sienite ; spato fluore : * * * * A . Spato fluore * 3 * 2,2 * * B . altri * esenzione * esenzione * 25.32 * Materie minerali non nominate né comprese altrove : * * * * A . Ossidi di ferro micacei naturali * 3 * 2 * * B . altre * esenzione * ( a ) * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Vedi allegato . CAPITOLO 26 MINERALI METALLURGICI , SCORIE E CENERI Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) le loppe e gli altri cascami industriali simili preparati sotto forma di macadam ( n . 25.17 ) ; b ) il carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) , anche calcinato ( n . 25.19 ) ; c ) le scorie di defosforazione del capitolo 31 ; d ) le lane di loppe , di scorie , le lane di roccia ed altre simili lane minerali ( n . 68.07 ) ; e ) le ceneri di oreficeria e gli altri cascami e rottami di metalli preziosi ( n . 71.11 ) ; f ) le matte di rame , le matte di nichelio e le matte di cobalto , ottenute per fusione dei minerali ( sezione XV ) . 2 . Ai sensi della voce n . 26.01 , s ' intendono per « minerali metallurgici » i minerali delle specie mineralogichi effettivamente utilizzate , in metallurgia , per l ' estrazione del mercurio , dei metalli della voce n . 28.50 o de metalli delle sezioni XIV o XV , anche se destinati a scopi non metallurgici , ma a condizione , tuttavia , che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell ' industria metallurgica . 3 . Rientrano nella voce n . 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati , nell ' industria , per l ' estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 26.01 * Minerali metallurgici , anche arricchiti ; piriti di ferro arrostite ( ceneri di piriti ) : * * * * A . Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite ( ceneri di piriti ) : * * * * I . Piriti di ferro arrostite ( ceneri di piriti ) * esenzione * esenzione * * II . altri ( CECA ) * * esenzione * * B . Minerali di manganese , compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso ( CECA ) * * esenzione * * C . Minerali d ' uranio : * * * * I . Minerali d ' uranio e pechblenda , con tenore in uranio superiore a 5 % in peso ( Euratom ) * esenzione * esenzione * * II . altri * esenzione * esenzione * * D . Minerali di torio : * * * * I . Monazite ; urano-torianite ed altri minerali di torio , con tenore in torio superiore a 20 % in peso ( Euratom ) * esenzione * esenzione * * II . altri * esenzione * esenzione * * E . altri minerali * esenzione * esenzione * 26.02 * Scorie , loppe , scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell ' acciaio : * * * * A . Polveri d ' altoforno ( polveri della bocca d ' altoforno ) ( CECA ) * * esenzione * * B . altri * esenzione * esenzione * 26.03 * Ceneri e residui ( diversi da quelli della voce n . 26.02 ) , contenenti metalli o composti metallici * esenzione * esenzione * 26.04 * Altre scorie e ceneri , comprese le ceneri di varech * esenzione * esenzione * CAPITOLO 27 COMBUSTIBILI MINERALI , OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE ; SOSTANZE BITUMINOSE ; CERE MINERALI Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente ; questa esclusione non riguarda il metano ed il propano chimicamente puri , che sono da classificare nella voce n . 27.11 ; b ) i medicamenti della voce n . 30.03 ; c ) gli idrocarburi non saturi miscelati classificati nelle voci nn . 33.01 , 33.04 o 38.07 . 2 . La voce n . 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura , ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che provengono dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti a bassa temperatura o di altri catrami minerali , per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento . 3 . La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi » , impiegata nella voce n . 27.10 , è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi , ma anche agli oli analoghi , come pure a quelli costituiti da idrocarburi non saturi miscelati nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici , qualunque sia il processo di fabbricazione . 4 . La voce n . 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati , ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento . Note complementari ( a ) 1 . Per l ' applicazione della voce n . 27.10 si considerano come : A . oli leggeri ( sottovoce 27.10 A ) , gli oli e le preparazioni che a 210° C distillano , comprese le perdite , 90 % o più in volume , secondo il metodo ASTM D 86 ; B . benzine speciali [ sottovoce 27.10 A III a ) ] , gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A , che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume , comprese le perdite , è uguale o inferiore a 60° C ; C . acqua ragia minerale [ sottovoce 27.10 A III a ) 1 ) ] , le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui punto d ' infiammabilità è superiore a 21° C , secondo il metodo Abel Pensky ( b ) ; D . oli medi ( sottovoce 27.10 B ) , gli oli e le preparazioni che distillano in volume , comprese le perdite , a 210° C meno del 90 % a 250° C 65 % o più , secondo il metodo ASTM D 86 ; E . oli pesanti ( sottovoce 27.10 C ) , gli oli e le preparazioni che a 25° C distillano , comprese le perdite , meno del 65 % in volume , secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata col suddetto metodo ; F . oli da gas ( sottovoce 27.10 C I ) , gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E e che a 350° C distillano , comprese le perdite , l ' 85 % o più in volume , secondo il metodo ASTM D 86 ; G . oli combustibili ( sottovoce 27,10 C II ) , gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E , diversi dagli oli da gas definiti nel precedente paragrafo F e che presentano , tenuto conto del loro colore diluito C , una viscosità V : - inferiore o eguale ai valori della riga I della tabella che segue , se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 % , secondo il metodo ASTM D 874 , e l ' indice di saponificazione inferiore a 4 , secondo il metodo ASTM D 939-54 ; - oppure superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o eguale a 10° C , secondo il metodo ASTM D 97 ; - oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure eguale ai valori della riga II , se detti oli a 300° C distillano , secondo il metodo ASTM D 86 , comprese le perdite , il 25 % o più in volume oppure , qualora essi distillino meno del 25 % in volume a 300° C , se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10° C , secondo il metodo ASTM D 97 . Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2 . Tabella di corrispondenza - colore diluito C / Viscosità V Colore C * 0 * 0,5 * 1 * 1,5 * 2 * 2,5 * 3 * 3,5 * 4 * 4,5 * 5 * 5,5 * 6 * 6,5 * 7 * 7,5 e più * Viscosità * 1 * 4 * 4 * 4 * 5,4 * 9 * 15,1 * 25,3 * 42,4 * 71,1 * 119 * 200 * 335 * 562 * 943 * 1580 * 2650 * V * 11 * 7 * 7 * 7 * 7 * 9 * 15,1 * 25,3 * 42,4 * 71,1 * 119 * 200 * 335 * 562 * 943 * 1580 * 2650 * Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50° C espressa in 10-6-m2-s-1 , secondo il metodo ASTM D 445 . Per colore diluito C si deve intendere il colore , misurato secondo il metodo ASTM D 1500 , che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume , completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio . Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto . Il colore degli oli combustibili di questa sottovoce deve essere naturale . Questa sottovoce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E , per i quali non è possibile determinare : - o la percentuale ( zero è considerato una percentuale ) del distillato a 250° C , secondo il metodo ASTM D 86 ; - o la viscosità cinematica a 50° C , secondo il metodo ASTM D 445 ; - o il colore diluito C , secondo il metodo ASTM D 1500 . Questi prodotti rientrano nella sottovoce 27.10 C III . 2 . Per l ' applicazione della voce n . 27.11 , si considerano come propani e butani commerciali ( sottovoce 27.11 B 1 ) i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8° C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o eguale a 24,5 bar secondo il metodo ASTM D 1267 . 3 . Per l ' applicazione della voce n . 27.12 , si considera come vaselina greggia ( sottovoce 27.12 A ) la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500 . 4 . Per l ' applicazione della sottovoce 27.13 B I , si considerano come greggi i prodotti che presentano : a ) un tenore di olio eguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721 , se la riscosità a 100° C è inferiore a 9-10-6m2-s-1 , secondo il metodo ASTM D 445 , oppure b ) una colorazione naturale superiore a 3 , secondo il metodo ASTM D 1500 , se la viscosità a 100° C è eguale o superiore a 9-10-6m2-s-1 , secondo il metodo ASTM D 445 . 5 . Per « trattamento definito » , ai sensi delle voci nn . 27.10 , 27.11 , 27.12 e della sottovoce 27.13 B , si intendono le operazioni seguenti : a ) la distillazione sotto vuoto ; b ) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ; c ) il cracking ; d ) il reforming ; e ) l ' estrazione mediante solventi selettivi ; f ) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all ' acido solforico concentrato o all ' oleum o all ' anidride solforica , neutralizzazione mediante agenti alcalini , decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura , terre attivate , carbone attivo o la bauxite ; g ) la polimerizzazione ; h ) l ' alchilazione ; ij ) l ' isomerizzazione ; k ) la desolforazione con impiego di idrogeno , limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C , che riduca almeno dell ' 85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati ( metodo ASTM D 1266-59 T ) ; l ) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione , limitatamente ai prodotti della voce 27.10 ; m ) il trattamento all ' idrogeno , diverso dalla desolforazione , limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C , in cui l ' idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore . Non sono , invece , considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all ' idrogeno di oli lubrificanti della sottovoce 27.10 C III , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità ( per esempio , « hydrofinishing » o decolorazione ) ; n ) la distillazione atmosferica , limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C II , purché tali prodotti distillino in volume , comprese le perdite , meno del 30 % a 300° C , secondo il metodo ASTM D 86 . Se i prodotti stessi distillano in volume , comprese le perdite , 30 % o più a 300° C , secondo il metodo ASTM D 86 , i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci 27.10 A o 27.10 B sono passibili dei dazi doganali previsti per la sottovoce 27.10 C II c ) , secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti . Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti , entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti ; o ) la voltolizzazione ad alta frequenza , limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C III . Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti , l ' esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati ; le perdite soppravvenute eventualmente nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio . 6 . I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare , quando essa è tecnicamente richiesta , e che rientrano nelle voci o sottovoci 27.07 B I , 27.10 , 27.11 , 27.12 , 27.13 B , 27.14 C , 29,01 A I , 29.01 B II a ) , 29,01 D I a ) sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti « destinati ad altri usi » , secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti . Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci nn . 27.10 , 27.11 , 27.12 e nella sottovoce 27.13 B , qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica , entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti . 7 . Sono ammessi nella sottovoce 27.10 C III c ) , soltanto gli oli destinati ad essere miscelati con altri oli o con prodotti della voce n . 38.14 o con ispessenti , per ottenere oli , grassi o preparazioni lubrificanti , da imprese che , per gli impianti di cui dispongono , non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alla precedente nota complementare 5 relativa alla voce n . 27.10 e che trattano tali oli , per la rivendita , in installazioni che comprendono congiuntamente : - almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa ; - almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice , eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l ' aggiunta di additivi ; - apparecchi di condizionamento . Qualora le miscele sono preparate in installazioni prese in affitto o da persone che lavorano con materiale fornito dal cliente , le ultime tre condizioni , concernenti l ' equipaggiamento delle installazioni , sono sempre richieste . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 27.01 * Carboni fossili ; mattonelle , ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili : * * * * A . Carboni fossili ( CECA ) : * * * * Repubblica federale di Germania * * 9,50 DM/1000 kg peso netto * * altri Stati membri * * esenzione * * B . altri ( CECA ) : * * * * Repubblica federale di Germania * * 9,50 DM/1000 kg peso netto * * Italia * * 2 * * altri Stati membri * * esenzione * 27.02 * Ligniti e agglomerati di ligniti : * * * * A . Ligniti ( CECA ) : * * * * Francia * * 2,5 * * altri Stati membri * * esenzione * * B . Agglomerati di ligniti ( CECA ) : * * * * Francia * * 2,5 * * Italia * * 2 * * altri Stati membri * * esenzione * 27.03 * Torba ( compresa la torba da lettiera ) e agglomerati di torba : * * * * A . Torba * esenzione * esenzione * * B . Agglomerati di torba * 3 * 1,5 * 27.04 * Coke e semi-coke di carbon fossile , di lignite e di torba , agglomerati o non ; carbone di storta : * * * * A . Coke e semi-coke di carbon fossile : * * * * I . destinati alla fabbricazione di elettrodi * 3 * 1,5 * * II . altri ( CECA ) : * * * * Italia * * 4,9 * * altri Stati membri * * esenzione * * B . Coke e semi-coke di lignite ( CECA ) : * * * * Italia * * 4,9 * * altri Stati membri * * esenzione * * C . altri * 3 * 1,5 * [ 27.05 ] * * * * 27.05 bis * Gas illuminante , gas povero , gas d ' acqua e gas simili * esenzione * esenzione * 27.06 * Catrami di carbon fossile , di lignite o di torba e altri catrami minerali , compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti * esenzione * esenzione * 27.07 * Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo : * * * * A . Oli greggi : * * * * I . Oli leggeri greggi , distillanti 90 % o più del loro volume fino a 200° C * 10 * 3,9 * * II . altri * 2 * 1 * 27.07 ( segue ) * B . Benzoli , toluoli , xiloli , nafta solvente ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo , distillanti 65 % o più del loro volume fino a 250° C ( comprese le miscele di benzine e di benzolo ) ; frazioni di testa solforate : * * * * I . destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili * 10 * 5 * * II . destinati ad altri usi ( a ) * esenzione * esenzione * * C . Prodotti basici * 6 * 3 * * D . Fenoli * 3 * 2,5 * * E . Naftalina * esenzione * 1,5 * * F . Antracene * esenzione * esenzione * * G . altri : * * * * I . destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n . 28.03 ( a ) * esenzione * 3,4 * * II . non nominati * 5 * 3,5 * 27.08 * Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali * esenzione * esenzione * 27.09 * Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi * esenzione * esenzione * 27.10 * Oli di petrolio o di minerali bituminosi ( diversi dagli oli greggi ) ; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti , in peso , una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base : * * * * A . Oli leggeri : * * * * I . destinati a subire un trattamento definito ( a ) * 14 ( b ) * 7 * * II . destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 A I ( a ) * 14 ( b ) ( c ) * 7 ( c ) * * III . destinati ad altri usi : * * * * a ) Benzine speciali : * * * * 1 . Acqua ragia minerale * 14 ( d ) * 7 * * 2 . altre * 14 ( d ) * 7 * * b ) non nominati * 14 ( d ) * 7 * * B . Oli medi : * * * * I . destinati a subire un trattamento definito ( a ) * 14 ( b ) * 7 * * II . destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 B I ( a ) * 14 ( b ) ( c ) * 7 ( c ) * * III . destinati ad altri usi * 14 ( d ) * 7 * 27.10 * C . Oli pesanti : * * * * I . Oli da gas : * * * * a ) destinati a subire un trattamento definito ( a ) * 10 ( b ) * 5 * * b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C I a ) ( a ) * 10 ( b ) ( c ) * 5 ( c ) * * c ) destinati ad altri usi * 10 ( e ) * 5 * * II . Oli combustibili : * * * * a ) destinati a subire un trattamento definito ( a ) * 10 ( b ) * 5 * * b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C II a ) ( a ) * 10 ( b ) ( c ) * 5 ( c ) * * c ) destinati ad altri usi * 10 ( c ) * 5 * * III . Oli lubrificanti ed altri : * * * * a ) destinati a subire un trattamento definito ( a ) * 12 ( b ) * 6 * * b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C III a ) ( a ) * 12 ( b ) ( c ) * 6 ( c ) * c ) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo ( a ) * 12 ( f ) * 6 * * d ) destinati ad altri usi * 12 ( g ) * 6 * 27.11 * Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi : * * * * A . Propano di purezza uguale o superiore a 99 % : * * * * I . destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile * 25 * 17,3 * * II . destinato ad altri usi ( a ) * esenzione * esenzione * * B . altri : * * * * I . Propani e butani commerciali : * * * * a ) destinati a subire un trattamento definito ( a ) * 3,5 ( b ) * 1,5 * * b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.11 B I a ) ( a ) * 3,5 ( b ) ( c ) * 1,5 ( c ) * * c ) destinati ad altri usi * 3,5 * 1,5 * * II . non nominati : * * * * a ) presentati allo stato gassoso * 3,5 ( b ) * 1,5 * * b ) altri * 3,5 ( b ) * 1,5 * 27.12 * Vaselina : * * * * A . greggia : * * * * I . destinata a subire un trattamento definito ( a ) * 2,5 ( b ) * 2 * 27.12 * A . II . destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.12 A I ( a ) * 2,5 ( b ) ( c ) * 2 ( c ) * * III . destinata ad altri usi * 2,5 * 2 * * B . altra * 10 * 6,7 * 27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di torba , residui paraffinosi ( gatsch , slack wax , ecc . ) , anche colorati : * * * * A . Ozocerite , cera di lignite o di torba ( prodotti naturali ) : * * * * I . gregge * 3 * 1,5 * * II . altre * 10 * 4,9 * * B . altri : * * * * I . greggi : * * * * a ) destinati a subire un trattamento definito ( a ) * 2,5 ( b ) * 2 * * b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.13 B I a ) ( a ) * 2,5 ( b ) ( c ) * 2 ( c ) * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 379R3000.3 * c ) destinati ad altri usi * 2,5 * 2 * * II . non nominati * 10 * 5,8 * 27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi : * * * * A . Bitume di petrolio * esenzione * esenzione * * B . Coke di petrolio * esenzione * esenzione * * C . altri : * * * * I . destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n . 28.03 ( a ) * esenzione * 2 * * II . non nominati * 4 * 2 * 27.15 * Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche * esenzione * esenzione * 27.16 * Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale , di bitume di petrolio , di catrame minerale o di pece di catrame minerale ( mastici bituminosi , cut-backs , ecc . ) * 1 * ( h ) * 27.17 * Energia elettrica * esenzione * esenzione * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata . ( c ) Vedi nota complementare 6 . ( d ) Il dazio è ridotto a 6 % ( sospensione ) per una durata indeterminata . ( e ) Il dazio è ridotto a 3,5 % ( sospensione ) per una durata indeterminata . ( f ) Il dazio è ridotto a 4 % ( sospensione ) per una durata indeterminata . ( g ) Il dazio è ridotto a 7 % ( sospensione ) per una durata indeterminata . ( h ) Vedi allegato . SEZIONE VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE Note 1 . a ) Ogni prodotti ( diverso dai minerali dei metalli radioattivi ) , rispondente alle specificazioni del testo delle voci nn . 28.50 o 28.51 , è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della tariffa ; b ) Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a ) , ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci nn . 28.49 o 28.52 , è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa sezione . 2 . Fatta riserva delle disposizioni della precedente nota 1 , ogni prodotto che , in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto , rientra in una delle voci nn . 30.03 , 30.04 , 30.05 , 32.09 , 33.06 , 35.06 , 37.08 e 38.11 , è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della tariffa . 3 . I prodotti presentati in assortimenti composti da parecchi elementi costitutivi diversi classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati , dopo essere stati mescolati , a costituire in prodotto della sezione VI o VII , sono da classificare nella voce riguardante quest ' ultimo prodotto , a condizione che detti elementi costitutivi siano : a ) per il loro condizionamento , nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati ; b ) presentati nello stesso tempo : c ) riconoscibili , per la loro natura o le loro rispettive quantità , come complementari gli uni agli altri . CAPITOLO 28 PRODOTTI CHIMICI INORGANICI ; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI , DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI , DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI Note 1 . Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci o delle sue note , questo capitolo comprende soltanto : a ) elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita , presentati isolatamente , contenenti o non delle impurezze ; b ) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a ) ; c ) le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo a ) , purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto , e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale ; d ) i prodotti dei paragrafi a ) , b ) e c ) suddetti , addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto ; e ) i prodotti dei precedenti paragrafi a ) , b ) , c ) o d ) , addizionati di una sostanza antipolvere o di un colorante , per facilitarne l ' identificazione o per motivi di sicurezza , purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale . 2 . Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati ( n . 28.36 ) , ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche ( n . 28.42 ) , ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche ( n . 28.43 ) , ai fulminati , cianati e tiocianiti di basi inorganiche ( n . 28.44 ) , ai prodotti organici compresi nelle voci dal n . 28.49 al n . 28.52 incluso ed ai carburi metalloidici o metallici ( n . 28.56 ) , sono da classificare in questo capitolo solamente i composti del carbonio qui di seguito specificati : a ) gli ossidi di carbonio , gli acidi cianidrico , fulminico , isocianico , tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi ( nella voce n . 28.13 ) ; b ) gli ossialogenuri di carbonio ( nella voce n . 28.14 ) ; c ) il disolfuro di carbonio ( solfuro di carbonio ) ( nella voce n . 28.15 ) ; d ) i tiocarbonati , i selenocarbonati e tellurocarbonati , i tetratiocianodiamminocromati ( reineckati ) e altri cianati complessi di basi inorganiche ( nella voce n . 28.48 ) ; e ) l ' acqua ossigenata solida ( nella voce n . 28.54 ) , l ' ossiolfuro di carbonio e gli alogenuri di tiocarbonile , il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianamide e i suoi derivati metallici ( nella voce n . 28.58 ) , ad esclusione della calciocianamide con tenore , in azoto , calcolato sul peso del prodotto anidro allo stato secco , inferiore o uguale al 25 % , che è da classificare nel capitolo 31 . 3 . Fatte salve le disposizioni della nota 1 della sezione VI , questo capitolo non comprende : a ) il cloruro di sodio e l ' ossido di magnesio , anche chimicamente puri , e gli altri prodotti della sezione V ; b ) i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica , diversi da quelli che sono stati nominati alla nota 2 precedente ; c ) i prodotti contemplati nelle note 1 , 2 , 3 e 4 del capitolo 31 ; d ) i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze « luminescenti » compresi nella voce n . 32.07 ; e ) la grafite artificiale ( n . 38.01 ) , i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n . 38.17 ; le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto della voce n . 38.19 ; i cristalli coltivati ( diversi dagli elementi di ottica ) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi , di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n . 38.19 ; f ) le pietre preziose e semipreziose , le pietre sintetiche o ricostituite , le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche ( voci dal n . 71.02 al n . 71.04 ) , nonché i metalli preziosi e le loro leghe compresi nel capitolo 71 ; g ) i metalli , anche chimicamente puri e le leghe metalliche , compresi nella sezione XV ; h ) gli elementi di ottica , specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalino-terrosi ( n . 90.01 ) . 4 . Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del sottocapitolo II e da un acido metallico del sottocapitolo IV sono da classificare nella voce n . 28.13 . 5 . Le voci da n . 28.29 al n . 28.48 comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio . Salvo le eccezioni risultanti dal testo delle voci , i sali doppi o complesi sono da classificare alla voce n . 28.48 . 6 . La voce n . 28.50 comprende soltanto : a ) gli elementi chimici ed isotopi fissili seguenti : l ' uranio naturale ed i suoi isotopi uranio 233 e 235 , il plutonio ed i suoi isotopi ; b ) gli elementi chimici radioattivi seguenti : il tecnezio , il promezio , il polonio , l ' astato , il radon , il francio , il radio , l ' attinio , il protattinio , il nettunio , l ' americio e gli altri elementi di numero atomico superiore ; c ) tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali ( compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV o XV ) ; d ) i compresi inorganici o organici di tali elementi o isotopi , di costituzione chimica definita o non , anche miscelati fra loro ; e ) le leghe ( diverse dal ferro-uranio ) , le disposizioni e cermet , contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici ; f ) gli elementi di combustibile esauti ( irradiati ) di reattori nucleari . Il termine « isotopi » , menzionato qui sopra e nel testo delle voci nn . 28.50 e 28.51 , si estende agli « isotopi arricchiti » , esclusi , tuttavia , gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri e l ' uranio impoverito in U 235 . 7 . Rientrano nella voce n . 28.55 i ferro-fosfori contenenti , in peso , 15 % e più di fosforo e i cuprofosfori contenenti , in peso , più di 8 % di fosforo . 8 . Gli elementi chimici , quali silicio e selenio , drogati per utilizzazione in elettronica , restano classificati in questo capitolo , purché siano presentati in forme gregge di trafilatura , di cilindri o di barre . Tagliati in forma di dischi , di piastrine o forme simili , sono da classificare nella voce n . 38.19 . Nota complementare Salvo disposizione contrarie , i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * * 1 . ELEMENTI CHIMICI * * * 28.01 * Alogeni ( fluoro , cloro , bromo , iodio ) : * * * * A . Fluoro * 9 * 6,9 * * B . Cloro * 14 * 11,2 * * C . Bromo * 15 * 11,6 * * D . Iodio * esenzione * esenzione * 28.02 * Zolfo sublimato o precipitato ; zolfo colloidale * 10 * 6,2 * 28.03 * Carbonio ( in particolare , neri di carbonio ) * 5 * 2,8 * 28.04 * Idrogeno ; gas rari ; altri metalloidi : * * * * A . Idrogeno * 7 * 4,7 * * B . Gas rari * 11 * 6,9 * * C . altri metalloidi : * * * * I . Ossigeno * 9 * 6,9 * * II . Selenio * esenzione * esenzione * * III . Tellurio ed arsenico * 4 * 2,4 * * IV . Fosforo * 15 * 9,2 * * V . altri * 8 * 6,4 * 28.05 * Metalli alcalini e alcalino-terrosi ; metalli delle terre rare , ittrio e scandio , anche miscelati o in lega fra loro ; mercurio : * * * * A . Metalli alcalini : * * * * I . Sodio * 7 * 5,5 * 28.05 * A . II . Potassio * 9 * 6,9 * * III . Litio * 9 * 5,4 * * IV . Cesio e rubidio * 5 * 3,9 * * B . Metalli alcalino-terrosi * 11 * 8,4 * * C . Metalli delle terre rare , ittrio e scandio , anche miscelati o in lega fra loro : * * * * I . miscelati o in lega tra loro * 18 * 14,1 * * II . altri * 5 * 3,1 * * D . Mercurio : * * * * I . presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg ( peso standardizzato ) ed il cui valore fob , per bombola , non ecceda 224 UCE * 8,40 UCE per bombola * 6,72 UCE per bombola * * II . altro * esenzione * esenzione * * II . ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI * * * 28.06 * Acido cloridrico ; acido clorosolforico * 12 * 9,2 * [ 28.07 ] * * * * 28.08 * Acido solforico , oleum * 4 * 3,2 * 28.09 * Acido nitrico ; acidi solfonitrici * 15 * 9,2 * 28.10 * Anidride e acidi fosforici ( meta - , orto - e piro - ) * 14 * 12,9 * [ 28.11 ] * * * * 28.12 * Acido borico e anidride borica * 8 * 4,7 * 28.13 * Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi : * * * * A . Fluoruro di idrogeno ( acido fluoridrico ) * 13 * 7,9 * * B . Diossido di zolfo ( anidride solforosa ) * 15 * 12 * * C . Triossido di zolfo ( anidride solforica ) * 8 * 6,2 * * D . Ossidi di azoto * 11 * 6,9 * * E . Triossido di diarsenico ( anidride arseniosa * 8 * 6,2 * * F . Pentaossido di diarsenico ( anidride arsenica ) e acidi arsenici * 11 * 8,4 * G . Diossido di carbonio ( anidride carbonica ) * 15 * 9,4 * * H . Diossido di silicio ( anidride silicica ) * 10 * 6,2 * * IJ . altri * 12 * 7,7 * * III . DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI * * * 28.14 * Cloruri , ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi : * * * * A . Cloruri ed ossicloruri dei metalloidi : * * * * I . Cloruri di zolfo * 14 * 10,6 * * II . altri * 12 * 9,2 * * B . altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi * 14 * 8,4 * 28.15 * Solfuri metalloidici , compreso il trisolfuro di fosforo : * * * * A . Solfuri di fosforo , compreso il trisolfuro di fosforo * 13 * 7,7 * * B . Disolfuro di carbonio ( solfuro di carbonio ) * 8 * 6,4 * * C . altri * 8 * 4,7 * * IV . BASI , OSSIDI , INDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI * * * 28.16 * Ammoniaca liquefatta o in soluzione * 15 * 11,2 * 28.17 * Idrossido di sodio ( soda caustica ) ; idrossido di potassio ( potassa caustica ) ; perossidi di sodio e di potassio ; * * * * A . Idrossido di sodio ( soda caustica ) * 14 * 12,7 * * B . Idrossido di potassio ( potassa caustica ) * 13 * 11,7 * * C . Perossido di sodio e perossido di potassio * 13 * 8 * 28.18 * Idrossido e perossido di magnesio ; ossidi ; idrossidi e perossidi di stronzio o di bario : * * * * A . Idrossido di magnesio e perossido di magnesio * 9 * 5,4 * * B . Ossido di stronzio , idrossido di stronzio e perossido di stronzio * 12 * 9,2 * * C . Ossidi di bario , idrossido di bario e perossido si bario * 11 * 8,8 * 28.19 * Ossido di zinco ; perossido di zinco * 14 * 12,6 * 28.20 * Ossido e idrossido di alluminio ( allumina ) ; corindoni artificiali : * * * * A . Ossido di alluminio ( allumina ) e idrossido di alluminio * 11 ( a ) * 8,4 * * B . Corindoni artificiali * 10 * 7,3 * 28.21 * Ossidi e idrossidi di cromo * 15 * 13,4 * 28.22 * Ossidi di manganese : * * * * A . Diossido di manganese 12 * 7,7 * * B . altri * 15 * 11,4 * 28.23 * Ossidi e idrossidi di ferro ( comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale , contenenti , in peso , 70 % e più di ferro combinato , calcolato come Fe2 O3 ) * 10 * 6,2 * 28.24 * Ossidi e idrossidi di cobalto ; ossidi di cobalto commerciali * 10 * 6,2 * 28.25 * Ossidi di titanio * 15 * 9,2 * [ 28.26 ] * * * * 28.27 * Ossidi di piombo , compresi il minio arancione * 13 * 12 * 28.28 * Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici ; altre basi , ossidi , idrossidi e perossidi metallici inorganici : * * * * A . Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici * 15 * 9,2 * * B . Ossido di litio e idrossido di litio * 13 * 7,7 * * C . Ossido di calcio , idrossido di calcio e perossido di calcio : * * * * I . Ossido di calcio e idrossido di calcio * 10 * 6,2 * * II . Perossido di calcio * 13 * 9,9 * * D . Ossido di berillio e idrossido di berillio * 10 * 7,7 * * E . Ossidi di stagno * 11 * 8,4 * * F . Ossidi di nichel e idrossidi di nichel * esenzione * esenzione * * G . Ossidi di molibdeno e idrossido di molibdeno * 13 * 7,7 * * H . Ossidi di tungsteno e idrossidi di tungsteno * 8 * 6,2 * * IJ . Ossidi di vanadio e idrossidi di vanadio : * * * * I . Pentaossido di divanadio ( anidride vanadica ) * 9 * 5,6 * * II . altri * 12 * 7,7 * * K . Ossido di zirconio e ossidi di germanio * 10 * 7,9 * * L . Ossidi di rame e idrossidi di rame : * * * * I . Ossidi di rame * 5 * 3,5 * * II . Idrossidi di rame * 12 * 9,2 * * M . Ossidi di mercurio * 7 * 5,4 * * N . altri * 14 * 11,2 * * V . SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI * * * 28.29 * Fluoruri ; fluosilicati , fluoborati e altri fluosali : * * * * A . Fluoruri : * * * * I . di ammonio , di sodio * 14 * 11,1 * * II . altri * 12 * 7,7 * * B . Fluorosilicati ( fluosilicati ) , fluoroborati ( fluoborati ) e altri fluorosali ( fluosali ) : * * * * I . Esafluorosilicato di disodio e esafluorosilicato di dipotassio * 15 * 12 * * II . Esafluorozirconato di dipotassio * 9 * 6,9 * * III . Esafluoroalluminato di trisodio * 11 * 8,7 * * IV . altri * 13 * 8 * 28.30 * Cloruri , ossicloruri e idrossicloruri ; bromuri e ossibromuri ; ioduri e ossiioduri : * * * * A . Cloruri : * * * * I . di ammonio , di alluminio * 14 * 10,6 * * II . di bario * 11 * 8,4 * * III . di calcio , di magnesio * 10 * 6,2 * * IV . di ferro * 3 * 2,4 * * V . di cobalto , di nichel * 13 * 10,4 * * VI . di stagno * 9 * 5,4 * * VII . altri * 12 * 9,2 * * B . Ossicloruri e idrossicloruri : * * * * I . di rame , di piombo * 5 * 3,9 * * II . altri * 12 * 7,7 * * C . altri * 15 * 11,4 * 28.31 * Ipocloriti ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti ; ipobromiti : * * * * A . Ipoclorito di sodio e ipoclorito di potassio * 14 * 10,6 * * B . Cloriti * 13 * 7,7 * * C . altri * 15 * 11,4 * 28.32 * Clorati e perclorati ; bromati e perbromati ; iodati e periodati : * * * * A . Clorati : * * * * I . di ammonio , di sodio , di potassio * 10 * 8 * * II . di bario * 9 * 6,9 * * III . altri * 12 * 9,2 * * B . Perclorati : * * * * I . di ammonio * 7 * 5,4 * * II . di sodio * 10 * 6,2 * * III . di potassio * 9 * 6,9 * * IV . altri * 12 * 9,2 * * C . altri * 15 * 11,4 * [ 28.33 ] * * * * [ 28.34 ] * * * * 28.35 * Solfuri , compresi i polisolfuri : * * * * A . Solfuri : * * * * I . di potassio , di bario , di stagno , di mercurio * 11 * 8,4 * * II . di calcio , di antimonio , di ferro * 8 * 6,2 * * III . altri * 15 * 11,4 * * B . Polisolfuri : * * * * I . di potassio , di calcio , di bario , di ferro , di stagno * 12 * 9,2 * * II . altri * 15 * 11,4 * 28.36 * Idrosolfiti , compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati * 15 * 12 * 28.37 * Solfiti e iposolfiti * 12 * 8 * 28.38 * Solfati e allumi ; persolfati : * * * A . Solfati : * * * * I . di sodio , di cadmio * 11 * 7,2 * * II . di potassio , di rame * 5 * 3,2 * * III . di bario , di zinco * 14 * 10,9 * * IV . di magnesio , di alluminio , di cromo * 15 * 9,5 * * V . di cobalto , di titanio * 10 * 7,7 * * VI . di ferro , di nichel * 9 * 5,5 * * VII . di mercurio , di piombo * 8 * 6,2 * * VIII . altri * 13 * 7,7 * * B . Allumi : * * * * I . Bis ( solfato ) di alluminio e ammonio * 12 * 9,2 * * II . Bis ( solfato ) di alluminio e potassio * 15 * 12 * * III . Bis ( solfato ) di cromo e potassio * 13 * 10,4 * * IV . altri * 14 * 11,2 * * C . Perossoslfati ( persolfati ) * 13 * 9,9 * 28.39 * Nitriti e nitrati : * * * * A . Nitriti * 12 * 7,9 * 28.39 * B . Nitrati : * * * * I . di sodio * 14 * 8,8 * * II . di potassio * 10 * 8 * * III . di bario , di berillio , di cadmio , di cobalto , di nichel * 11 * 8,7 * * IV . di rame , di mercurio * 8 * 6,2 * * V . di piombo * 15 * 11,4 * VI . altri * 14 * 10,2 * 28.40 * Fosfiti , ipofosfiti e fosfati : * * * * A . Fosfonati ( fosfiti ) e fosfinati ( ipofosfiti ) * 15 * 9,2 * * B . Fosfati ( compresi i polifosfati ) : * * * * I . di ammonio : * * * * a ) Polifosfati * 15 * 10,6 * * b ) altri * 12 * 7,7 * * II . altri * 15 * 11,1 * [ 28.41 ] * * * 28.42 * Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio : * * * * A . Carbonati : * * * * I . di ammonio ( compreso quello del commercio contenente carbammato di ammonio * 12 * 9,2 * * II . di sodio * 13 * 10,4 * * III . di calcio * 9 * 6,9 * * IV . di magnesio , di rame * 6 * 4,7 * * V . di berillio , di cobalto , di bismuto * 10 * 8 * * VI . di litio * 14 * 9,7 * * VII . altri * 14 * 8,7 * * B . Perossocarbonati ( percarbonati ) * 14 * 10,6 * 28.43 * Cianuri semplici e complessi : * * * * A . Cianuri semplici : * * * * I . di sodio , di potassio , di calcio * 15 * 11,4 * * II . di cadmio * 13 * 9,9 * * III . altri * 11 * 8,4 * * B . Cianuri complessi * 15 * 12 * 28.44 * Fulminati , cianati e tiocianati : * * * * A . Fulminati * 12 * 9,2 * * B . Cianati * 10 * 7,6 * * C . Tiocianati * 15 * 11,4 * 28.45 * Silicati , compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio : * * * * A . di zirconio * 11 * 8,4 * * B . altri * 15 * 9 * 28.46 * Borati e perborati : * * * * A . Borati : * * * * I . di sodio , anidri : * * * * a ) destinati alla fabbricazione del perossoborato di sodio ( b ) * esenzione * esenzione * * b ) altri * 7 * 4,7 * * II . altri * 12 * 7,7 * * B . Perossoborati ( perborati ) * 15 * 11,4 * 28.47 * Sali degli acidi di ossidi metallici ( cromati , permanganati , stannati , ecc . ) : * * * * A . Alluminati * 15 * 11,4 * * B . Cromati , dicromati e percromati : * * * * I . Cromati * 15 * 13,4 * * II . altri * 14 * 12,4 * * C . Manganiti , manganati e permanganati * 15 * 11,4 * * D . Antimonati , molibdati * 14 * 10,6 * * E . Zincati , vanadati * 10 * 6,2 * * F . altri * 13 * 7,8 * 28.48 * Altri sali e persali degli acidi inorganici , esclusi gli azotidrati : * * * * A . Sali semplici , doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio * 10 * 7,7 * * B . altri : * * * I . Arsenati * 12 * 9,2 * * II . Fosfati doppi o complessi * 14 * 10,6 * * III . Carbonati doppi o complessi * 14 * 8,4 * * IV . Silicati doppi o complessi * 14 * 9,2 * * V . non nominati * 14 * 10,6 * * VI . PRODOTTI VARI * * * 28.49 * Metalli preziosi allo stato colloidale ; amalgame di metalli preziosi ; sali ed altri composti inorganici di metalli preziosi , di costituzione chimica definita o non : * * * * A . Metalli preziosi allo stato colloidale : * * * * I . Argento * 10 * 7,7 * * II . altri * 8 * 4,7 * * B . Amalgame di metalli preziosi * 12 * 7,7 * * C . Sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi : * * * * I . dell ' argento * 12 * 9,2 * * II . di altri metalli preziosi * 5 * 3,2 * 28.50 * Elementi chimici e isotopi , fissili ; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi ; loro composti inorganici o organici , di costituzione chimica definita o non ; leghe , dispersioni e « cermet » , contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici : * * * * A . Elementi chimici e isotopi , fissili ; loro composti , leghe dispersioni e « cermet » , compresi gli elementi di combustibile esauti ( irradiati ) di reattori nucleari ( Euratom ) * esenzione * ( c ) * * B . altri ( d ) * esenzione * ( c ) * 28.51 * Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n . 28.50 ; loro composti inorganici o organici , di costituzione chimica definita o non : * * * * A . Deuterio , ossido di deuterio ( acqua pesante ) e altri composti di deuterio ; idrogeno e suoi composti , arricchiti in deuterio ; miscele e soluzioni contenenti questi prodotti ( Euratom ) * 10 * - * * B . altri * 15 * 9,2 * 28.52 * Composti inorganici o organici del torio , dell ' uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare , dell ' ittrio e dello scandio , anche miscelati tra loro : * * * * A . del torio , dell ' uranio impoverito in U 235 , anche miscelati tra loro ( Euratom ) * esenzione * ( c ) * * B . altri * 6 * 3,9 * [ 28.53 ] * * * * 28.54 * Perossido di idrogeno ( acqua ossigenata ) , compresa l ' acqua ossigenata solida : * * * * A . solido * 18 * 13,6 * * B . altro * 15 * 11,4 * 28.55 * Fosfuri , di costituzione chimica definita o non : * * * * A . di ferro ( ferro-fosfori ) contenenti , in peso , 15 % o più di fosforo * 11 * 6,9 * * B . altri * 14 * 10,6 * 28.56 * Carburi , di costituzione chimica definita o non : * * * * A . di silicio * 9 * 8,5 * * B . di boro * 7 * 5,4 * * C . di calcio * 15 * 14 * * D . di alluminio , di cromo , di molibdeno , di tungsteno , di vanadio , di tantalio , di titanio * 12 * 8,6 * * E . altri * 13 * 7,7 * 28.57 * Idruri , nitruri , azoturi , siliciuri e boruri , do costituzione chimica definita o non : * * * * A . Idruri * 10 * 6,2 * * B . Nitruri * 10 * 6,2 * * C . Azoturi * 13 * 9,9 * * D . Siliciuri * 11 * 8,8 * * E . Boruri * 13 * 7,7 * 28.58 * Altri composti inorganici ( comprese le acque distillate , di conducibilità o dello stesso grado di purezza ) ; aria liquida ( compresa l ' aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari ) ; aria compressa ; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi : * * * * A . Acque distillate , di conducibilità o dello stesso grado di purezza * 4 * 3,1 * * B . Aria liquida ( compresa l ' aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari ) ; aria compressa * 7 * 5,4 * * C . altri * 15 * 9,2 * ( a ) Il dazio è ridotto a 5,5 % ( sospensione per una durata indeterminata . ( b ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( c ) Vedi allegato . ( d ) ex B : Isotopi radioattivi artificiali e loro composti ( Euratom ) . CAPITOLO 29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI Note 1 . Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci , questo capitolo comprende soltanto : a ) composti organici di costituzione chimica definita , presentati isolatamente , contenenti o non delle impurezze ; b ) miscele di isomeri di uno stesso composto organico ( contenenti o non delle impurezze ) , escluse le miscele di isomeri ( diversi dagli stereoisomeri ) degli idrocarburi aciclici , saturi e non ( capitolo 27 ) ; c ) i prodotti delle voci dal n . 29.38 al n . 29.42 incluso , gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n . 29.43 ed i prodotti della voce n . 29.44 , di costituzione chimica definita o non ; d ) le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a ) , b ) , c ) , sopracitati ; e ) le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi a ) , b ) , c ) , purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale ; f ) i prodotti dei paragrafi a ) , b ) , c ) , d ) , e ) sopracitati , addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto ; g ) i prodotti dei precedenti paragrafi a ) , b ) , c ) , d ) , e ) o f ) , addizionati di una sostanza antipolvere , di un colorante o di un odoriferante , per facilitarne l ' indentificazione o per motivi di sicurezza , purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale ; h ) i seguenti prodotti , messi a tipo , per la produzione di coloranti azoici : sali di diazonio , copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili , e loro sali . 2 . Questo capitolo non comprende : a ) i prodotti compresi nella voce n . 15.04 , nonché la glicerina ( n . 15.11 ) ; b ) l ' alcole etilico ( nn . 22.08e 22.09 ) ; c ) il metano e il propano ( n . 27.11 ) ; d ) i composti del carbonio menzionati nella nota 2 del capitolo 28 ; e ) l ' urea ( nn . 3102 o 31.05 , secondo il caso ) ; f ) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale ( n . 32.04 ) , le sostanze coloranti organiche sintetiche , i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze « luminescenti » , i prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra e l ' indaco naturale ( n . 32.05 ), nonché le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ( n . 32.09 ) ; g ) gli enzimi ( n . 35.07 ) ; h ) la metaldeide , l ' esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette , bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonché i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori , presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 ( n . 36.08 ) ; ij ) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n . 38.17 ; i prodotti detti « scolorine » condizionati per la vendita al minuto , compresi nella voce n . 38.19 ; k ) gli elementi di ottica , in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina ( n . 90.01 ) . 3 . Ogni prodotto , suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo , è da classificare nella voce che , in ordine di numerazione , è posta per ultima . 4 . Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci , nelle voci dal n . 29.03 al n . 29.05 , dal n . 29.07 al n . 29.10 , e dal n . 29.12 al n . 29.21 , nn . 29.22 e 29.23 inclusi , ogni riferimento ai derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , è da considerare esteso anche ai derivati misti ( solfoalogenati , nitroalogenati , nitrosolfonati , nitrosolfoalogenati , ecc . ) . I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come « funzioni azotate » ai sensi della voce n . 29.30 . 5 . a ) Gli esterni dei composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell ' ordine di numerazione ; b ) gli esteri dell ' alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti ; c ) i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi a ) e b ) con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti ; d ) i sali di altri composti organici a funzione fenolica dei sottocapitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti ; e ) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti . 6 . I prodotti delle voci dal n . 29.31 al n . 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene , oltre ad atomi di idrogeno , di ossigeno o di azoto , atomi di altri metalloidi o di metalli , quali zolfo , arsenico , mercurio , piombo , ecc . , direttamente legati al carbonio . Sono esclusi dalle voci nn . 29.31 ( tiocomposti organici ) e 29.34 ( altri composti organo-minerali ) i derivati solfonati o alogenati ( compresi i derivati misti ) in cui , eccezione fatta per atomi di idrogeno , ossigeno e azoto , siano contenuti , legati direttamente al carbonio , soltanto atomi di zolfo e di alogeno , che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati ( o di derivati misti ) . 7 . Nella voce n . 29.35 ( composti eterociclici ) non rientrano gli eteri-ossidi interni , gli emiacetali interni , gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli , gli epossidi alfa e beta , gli acetali ciclici , i polimeri ciclici delle aldeidi , delle tioaldeidi o delle aldimmine , le anidridi di acidi polibasici , gli esteri ciclici di polialcoli con acidi polibasici , le ureidi cicliche e le tioureidi cicliche , le immidi di acidi polibasici , l ' esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina . Nota complementare Nell ' ambito di una voce , i derivati di un composto chimico ( o di un gruppo di composti chimici ) che appartiene a una sottovoce , sono da classificare , salvo disposizioni speciali , in questa sottovoce , sempreché , nella stessa serie di sottovoci , non sia stata prevista una sottovoce finale « altri » ( senza altre aggiunte ) . Quando tale sottovoce esiste , i derivati in questione rientrano nella detta sottovoce finale « altri » . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * * I . IDROCARBURI , LORO DERIVATI ALOGENATI , SOLFONATI , NITRATI , NITROSI * * * 29.01 * Idrocarburi : * * * * A . aciclici : * * * * I . destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili * 25 * 17,5 * * II . destinati ad altri usi ( a ) * esenzione * esenzione * * B . cicloparaffinici e cicloolefinici : * * * * I . Azulene e suoi derivati alchilici * 16 * 12,8 * * II . altri : * * * * a ) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili * 25 * 17,5 * * b ) destinati ad altri usi ( a ) * esenzione * esenzione * * C . cicloterpenici : * * * * 1 . Pineni , canfene , dipentene * 13 * 9,6 * * II . altri * 18 * 11,2 * * D . aromatici : * * * * I . Benzene ( benzolo ) , tolene ( toluolo ) , xileni ( xiloli ) : * * * * a ) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili * 25 * 16 * * b ) destinati ad altri usi ( a ) * esenzione * esenzione * * II . Stirene ( stirolo ) * 8 * 6,4 * * III . Etilbenzene ( etilbenzolo ) * 8 * 6,4 * * IV . Cumene ( isopropilbenzene ) * 8 * 8 * * V . Naftalen ( naftalina ) , antracene * esenzione * 3 * * VI . Bifenile , terfenili * 15 * 12 * * VII . altri * 16 10,4 * 29.02 * Derivati alogenati degli idrocarburi : * * * * A . Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici : * * * * I . Fluoruri * 18 * 14,4 * * II . Cloruri * * * * a ) saturi : * * * * 1 . Clorometano ( cloruto di metile ) , cloroetano ( cloruro di etile ) * 18 * 14,4 * * 2 . altri * 16 * 12,8 * * b ) non saturi * 19 * 15,2 * * III . Bromuri * 23 * 18,4 * * IV . Ioduri * 25 * 17,5 * * V . Derivati misti * 17 * 13,6 * * B . Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici e cicloterpenici * 17 * 13,6 * * C . Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici * 18 * 14,4 * 29.03 * Derivati solfonati , nitrati , nitrosi degli idrocarburi : * * * * A . Derivati solfonati * 16 * 12,8 * * B . Derivati nitrati e nitrosi * * * * I .Trinitrotolueni , dinitronaftaleni * 10 * 8 * * II . altri * 16 * 12,8 * * C . Derivati misti : * * * * I . Derivati solfoalogenati * 14 * 11,2 * * II . altri * 16 * 12,8 * * II . ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI , SOLFONATI , NITRATI , NITROSI * * * 29.04 * Alcoli aciclici e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * * * A . Monoalcoli saturi : * * * * I . Metanolo ( alcole metilico ) * 18 * 14,4 * * II . Propan-1-olo ( alcole propilico ) e propan-2-olo ( alcole isopropilico ) * 15 * 12 * * III . Butanolo e suoi isomeri : * * * * a ) 2-Metilpropan-2-olo ( alcole terz-butilico ) * 8 * 6,4 * * b ) altri * 14 * 11,2 * * IV . Pentanolo ( alcole amilico ) e suoi isomeri * 20 * 16 * * V . altri * 18 * 15,8 * * B . Monoalcoli non saturi : * * * * I . Alcole allilico * 14 * 11,2 * * II . altri * 16 * 12 * * C . Polialcoli : * * * * I . Dioli , trioli e tetroli * 19 * 16,4 * * II . D-Mannitolo ( mannite ) * 12 + em * - * * III . D-Glucitolo ( sorbite ) : * * * * a ) in soluzione acquosa : * * * * 1 . contenente D-mannitolo in proporzione inferior o uguale a 2 % , in peso , calcolata sul tenore in D-glucitolo * 12 + em * - * * 2 . altro * 12 ( b ) + em * - * * b ) altro * * * * 1 . contenente D-mannitolo in proporzione inferior o uguale a 2 % , in peso , calcolata sul tenore in D-glucitolo * 12 + em * - * * 2 . altro * 12 ( b ) + em * - * * IV . altri polialcoli * 14 * 11,2 * * V . Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei polialcoli * 18 * 14,4 * 29.05 * Alcoli ciclisi e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi * * * * A . cicloparaffinici , cicloolefinici e cicloterpenici : * * * * I . Cicloesanolo , metilcicloesanoli * 20 * 16 * * II . Mentolo * 11 * 8,8 * * III . Steroli , inositoli * 14 * 11,2 * * IV . altri * 16 * 12,8 * * B . aromatici : * * * * I . Alcole cinnamilico * 13 * 10,4 * * II . altri * 17 * 13,6 * * III . RENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI , SOLFONATI , NITRATI , NITROSI * * * 29.06 * Fenoli e fenoli-alcoli : * * * * A . Monofenoli * * * * I . Fenolo e suoi sali * 4 * 3,2 * * II . Cresoli , xilenoli , e loro sali * 3 * 2,4 * * III . Naftoli e loro sali * 18 * 14,4 * * IV . altri * 17 * 13,6 * * B . Polifenoli : * * * * I . Resorcinolo ( resorcina ) e suoi sali * 17 * 13,6 * * II . Idrochinone * 18 * 14,4 * * III . Diidrossinaftaleini e loro sali * 17 * 13,6 * * IV . 4,4'-Isopropilidendifenolo ( 2,2-bis ( 4-idrossifenil ) propano , bisfenolo A ) * 15 * 9,6 * * V . altri * 15 * 12 * * C . fenoli-alcoli * 18 * 14,4 * 29.07 * Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli : * * * * A . Derivati alogenati * 15 * 12 * * B . Derivati solfonati * 18 * 14,4 * * C . Derivati nitrati e nitrosi * * * * I . Acido picrico ( 2,4,6-trinitrofenolo ) ; stifnato di piombo ( trinitroresorcinato di piombo ) ; trinitroxilenoli e loro sali * 10 * 8 * * II . Dinitrocresoli , trinitro-m-cresolo * 16 * 12,8 * * III . altri * 18 * 14,4 * * D . Derivati misti * 18 * 14,4 * * IV . ETERI-OSSIDI , PEROSSIDI DI ALCOLI , PEROSSIDI DI ETERI , EPOSSIDI ALFA E BERA , ACETALI E EMIACETALI , E LORO DERIVATI ALOGENATI , SOLFONATI , NITRATI , NITROSI 29.08 Eteri-ossidi , eteri-ossidi-fenoli , eteri-ossidi-fenoli , perossidi di alcoli e perossidi di eteri , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * * * A . Eteri-ossidi * * * * I . aciclici : * * * * a ) Ossidi di dietile ( etere etilico ) , ossidi di diclorodietile * 25 * 17,5 * * b ) altri * 17 * 13,6 * * II . cicloparaffinici , cicloolefinici e cicloterpenici * 17 * 13,6 * * III . aromatici : * * * * a ) 4-terz-Butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene * 13 * 10,4 * * b ) Ossidi di difenile * 17 - 13,6 * * c ) altri * 16 * 12,8 * * B . Eteri-ossidi-alcoli * * * * I . aciclici * 20 * 16 * * II . ciclici * 14 * 11,2 * * C . Eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli * * * * I . Guaiacolo , guaiacolsolfonati di potassio * 19 * 15,2 * * II . altri * 15 * 12 * * D . Perossidi di alcoli e perossidi di eteri * 17 * 11,2 * 29.09 * Epossidi , epossi-alcoli , epossi-fenoli e epossi-eteri ( alfa o beta ) ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * * * A . 1-Cloro-2,3-epossipropano ( epicloridrina ) * 18 * 15,8 * * B . altri * 18 * 15,8 * 29.10 * Acetali , emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * * A . Ossido di 2 -( 2-butossietossi ) etile e di 6-propilpiperonile ( piperonilbutossido ) * 13 * 10,4 * * B . altri * 18 * 14,4 * * V . COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE * * * 29.11 * Aldeidi , aldeidi-alcoli , aldeidi-eteri , aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse ; polimeri ciclici delle aldeidi ; paraformaldeide : * * * * A . Aldeidi acicliche : * * * * I . Formaldeide ( metanale ) * 18 * 14,4 * * II . Acetaldeide ( etanale ) * 24 * 19,2 * * III . Butirraldeide ( butanale ) * 19 * 15,2 * * IV . altre * 16 * 12,8 * * B . Aldeidi cicloparaffiniche , cicloolefiniche e cicloterpeniche * 14 * 11,2 * * C . Aldeidi aromatiche : * * * * I . Cinnamaldeide ( aldeide cinnamica ) * 18 * 14,4 * * II . altre * 16 * 12,8 * * D . Aldeide-alcoli * 16 * 12,8 * * E . Aldeide-eteri , aldeide-fenoli e altre aldeide a funzioni ossigenate semplici o complese : * * * * I . Vanillina ( 4-idrossi-3-metossibenzaldeide ) e 3-etossi-4-idrossibenzaldeide ( « etilvanillina » ) * 20 * 16 * * II . altre * 17 * 12 * * F . Polimeri ciclici delle aldeidi : * * * * I . 1,3,5-Triossano ( triossimetilene ) * 18 * 14,4 * * II . altri * 17 * 13,6 * * G . Poliformaldeide ( paraformaldeide ) * 18 * 14,4 * 29.12 * Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei prodotti della voce n . 29.11 * 16 * 12,8 * * VI . COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE 29.13 * Chetoni , chetoni-alcoli , chetoni-fenoli , chetoni-aldeidi , chinoni , chinoni-alcoli , chinoni-fenoli , chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complese , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * * * A . Chetoni aciclici : * * * * I . Monochetoni * 15 * 11,2 * * II . Polichetoni * 12 * 9,6 * * B . Chetoni cicloparaffinici , cicloolefinici e cicloterpenici : * * * * I . Bornan-2-one ( canfora ) : * * * * a ) naturale greggio * 11 * 8,8 * * b ) altro ( naturale raffinato e sintetico ) * 16 * 12,8 * * II . altri * 15 * 12 * * C . Chetoni aromatici * * * * I . Metilnaftilchetoni ( acetonaftoni ) * 14 * 11,2 * * II . 4-Fenilbutenone ( benzilidenacetone ) * 17 * 13,6 * * III . altri * 18 * 14,4 * * D . Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi : * * * * I . aciclici , cicloparafficini , cicloolefinici e cicloterpenici : * * * * a ) 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one ( dianetonalcole ) * 14 * 11,2 * * b ) altri * 14 * 11,2 * * II . aromatici * 18 * 14,4 * * E . Chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o cimplesse * 18 * 14,4 * * F . Chinoni , chinoni-alcoli , chinoni-fenoli , chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse * 17 * 13,6 * * G . Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * * * I . 4'-terz-Butil-2',6'-dimetil-3', 5'-dinitroacetofenone ( muschio chetone ) * 14 * 11,2 * * II . altri * 16 * 12,8 * * VII . ACIDI CARBOSSILICI , LORO ANIDRIDI , ALOGENURI , PEROSSIDI E PERACIDI ; LORO DERIVATI ALOGENATI , SOLFONATI , NITRATI , NITROSI * * * 29.14 * Acidi monocarbossilici , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * * * A . Acidi monocarbossilici acidici saturi : * * * * I . Acido formico ,suoi sali e suoi esteri * 19 * 15,2 * * II . Acido acetico , suoi sali e suoi esteri : * * * * a ) Acido acetico * 21 * 16,8 * * b ) Sali dell ' acido acetico : * * * * 1 . Piroligniti ( di calcio , ecc . ) * 10 * 8 * * 2 . Acetato di sodio * 19 * 15,2 * * 3 . Acetati di cobalto * 14 * 11,2 * * 4 . altri * 17 * 13,6 * * c ) Esteri dell ' acido acetico : * * * * 1 . Acetato di etile , acetato di vinile , acetato di propile , acetato d ' isopropile * 20 * 16 * * 2 . Acetato di metile , acetato di butile , acetato d ' isobutile , acetato di pentile ( amile ) , acetato d ' isopentile ( isoamile ) , acetati di glicerolo 19 * 15,2 * * 3 . Acetato di p-tolile , acetati di fenilpropile , acetato di benzile acetato di rodinile , acetato di santalile e gli acetati di feniletan-1,2-diolo * 13 * 10,4 * * 4 . altri * 17 * 13,6 * * III . Anidride acetica * 20 * 16 * * IV . Alogenuri di acetile * 18 * 14,4 * * V . Acidi bromoacetici , loro sali e loro esteri * 23 * 18,4 * * VI . Acido propionico , suoi sali e suoi esteri * 14 * 8,8 * * VII . Acido butirrico e acido isobutirrico , loro sali e loro esteri * 15 * 12 * * VIII . Acido valerico e suoi isomeri , loro sali e loro esteri * 13 * 10,4 * * IX . Acido palmitico , suoi sali e suoi esteri : * * * * a ) Acido palmitico * 11 * 8,8 * * b ) Sali ed esteri dell ' acido palmitico * 16 * 12,8 * * X . Acido stearico , suoi sali e suoi esteri : * * * * a ) Acido stearico * 12 * 9,6 * * b ) Sali ed esteri dell ' acido stearico : * * * * 1 . Sterato di zinco , stearato di magnesio * 13 * 10,4 * * 2 . altri * 15 * 12 * * XI . altri * 16 * 12,8 * * B . Acidi monocarbossilici aciclici non saturi : * * * * I . Acido metavrilico , suoi sali e suoi esteri * 17 * 13,6 * * II . Acidi undecenoisi , loro sali e loro esteri * * * * a ) Acidi undecenoici * 13 * 9,2 * * b ) sali ed esteri degli acidi undecenoici * 16 * 12,8 * * III . Acido oleico , suoi sali e suoi esteri : * * * * a ) Acido oleico * 12 * 9,6 * * b ) Sali ed esteri dell ' acido oleico * 16 * 12,8 * * IV . altri * * * * a ) Acido esa-2,4-dienoico ( acido sorbico ) , acido acrilico * 15 * 9,6 * * b ) altri * 15 * 12 * * C . Acidi monocarbossilici cicloparaffinici , cicloolefinici e ciclotermenici * 17 * 13,6 * * D . Acidi monocarbossilici aromatici : * * * * I . Acido benzoico , suoi sali e suoi esteri * 17 * 13,6 * * II . Cloruro di benzoile * 18 * 14,4 * * III . Acido fenilacetico , suoi sali e suoi esteri * 19 * 15,2 * * IV . altri * 16 * 12,8 * 29.15 * Acidi policarbossilici , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * * * A . Acidi policarbossilici aciclici : * * * * I . Acido ossalico , suoi sali e suoi esteri * 19 * 15,2 * * II . Acido malonico , acido adipico , loro sali e loro esteri * 17 * 13,6 * * III . Anidride maleica * 15 * 12 * * IV . Acido azelaico , loro sali e loro esteri : * * * a ) Acido azelaico , acido sebacico * 12 * 9,6 * * b ) Sali ed esteri dell ' acido sebacico * 16 * 12,8 * * V . altri * 16 * 10,4 * * B . Acidi policarbossilici cicloparaffinici , cicloofinici e ciclotermenici * 17 * 11,2 * * C . Acidi policarbossilici aromatici : * * * * I . Anidride ftalica * 18 * 14,4 * * II . Acido tereftalico , suoi sali e suoi esteri * 18 * 11,2 * * III . altri * 18 * 14,4 * 29.16 * acidi carvossilici a funzioni alcool , fenolo , aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * * * A . Acidi carbossilici a funzione alcool : * * * * I . Acido lattico , suoi sali e suoi esteri * 17 * 13,6 * * II . Acido malico , suoi sali e suoi esteri * 15 * 12 * * III . Acido tartarico , suoi sali e suoi esteri : * * * * a ) Tartrato di calcio greggio * 9 * 7,2 * * b ) altri * 18 * 14,4 * * IV . Acido citrico , suoi sali e suoi esteri : * * * * a ) Acido citrico * 19 * 15,2 * * b ) Citrato di calcio greggio * 7 * 5,6 * * c ) altri * 20 * 16 * * V . Acido gluconico , suoi sali e suoi esteri * 23 * 18,4 * * VI . Acido mandelico ( acido fenilglicolico ) , suoi sali e suoi esteri * 20 * 16 * * VII . Acido colico , acido 3*,12*-diidrossi-5*-colan-24-oico ( acido desossicolico ) , loro sali e loro esteri * 13 * 10,4 * * VIII . altri : * * * * a ) aciclici * 15 * 12 * * b ) ciclici * 18 * 14,4 * * B . Acidi carbossilici a funzione fenolo : * * * * I . Acido salicilico , acido O-acetilsalicilico , loro sali e loro esteri : * * * * a ) Acido salicilico * 21 * 16,8 * * b ) Sali dell ' acido salicilico * 19 * 15,2 * * c ) Esteri dell ' acido salicilico : * * * * 1 . Salicilati di metile , di fenile ( salolo ) 22 * 17,6 * 2 . * altri * 18 * 14,4 * * d ) Acido O-acetilsalicilico ,suoi sali e suoi esteri * 21 * 16,8 * * II . Acidi solfosalicilici , loro sali e loro esteri * 18 * 14,4 * * III . Acido 4-idrossibenzoico , suoi sali e suoi esteri * 16 * 12,8 * * Acido gallico ( acido 3,4,5-triidrossibenzoico ) , suoi sali e suoi esteri : * * * * a ) Acido gallico ( acido 3,4,5-triidrossibenzoico ) * 14 * 11,2 * * b ) Sali ed esteri dell ' acido gallico ( acido 3,4,5-triidrossibenzoico ) * 17 * 13,6 * * V . Acidi idrossinaftoici , loro sali e loro esteri * 18 * 14,4 * * VI . altri * 17 * 13,6 * * C . Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone : * * * * I . Acido deidrocolico ( DCI ) e suoi sali * 13 * 10,4 * * II . Acetoacetato di etile e suoi sali * 20 * 16 * * III . altri * 17 * 13,6 * * D . altri acidi carbossilici a funzioni ossegenate semplici o complesse * 17 * 13,6 * * VIII . ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI , E LORO DERIVATI ALOGENATI , SOLFONATI , NITRATI , NITROSI * * * [ 29.17 ] * * * * [ 29.18 ] * * * * 29.19 * Esteri fosforici e loro sali , compresi i lattofosfati , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi * * * * A . Esachis ( diidrogenofosfato ) di myo-inositolo ( acido fitico ) e suoi sali ( fitati ) , lattofosfati * 15 * 12 * * B . Fosfati di tributile , fosfato di trifenile , fosfati di tritolile , fosfati di trixilile , fosfoto di tris(cloroetile ) * 15 * 11,2 * * C . altri * 17 * 13,6 * [ 29.20 ] * * * * 29.21 * Altri esteri degli acidi minerali ( eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni ) e loro sali , e loro derivati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * * * A . Esteri solforici e esteri carbonici ; loro sali e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi * 18 * 14,4 * * B . altri prodotti : * * * * I . Dinitrati di etilene ( dinitrati di etilenglicole ) , esanitrato di D-mannitolo , trinitrato di glicerolo , tetranitrato di pentaeritritolo ( pentrite ) e dinitrato di ossidietinele ( dinitrato di dietilenglicole ) * 15 * 12 * * II . altri * 17 * 13,6 * * IX . COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE * * * 29.22 * Comosti a funzione ammina : * * * * A . Monoammine acicliche : * * * * I . Metilammina , dimetilammina e trimetilammina , e loro sali * 16 * 12,8 * * II . Dietilammina e suoi sali * 11 * 8,8 * * III . altri * 14 * 11,2 * * B . Poliammine aciciche : * * * * I . Esametilendiammina e suoi sali * 16 * 12,8 * * II . altri * 15 * 9,6 * * C . Monoammine e poliammine cicloparaffiniche , cicloolefiniche e cicloterpeniche : * * * * I . Cicloesildimetilammina , e loro sali * 13 * 10,4 * * II . altri * 16 * 12,8 * * D . Monoammine aromatiche : * * * * I . Anilina , suoi derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , e loro sali * 16 * 12,8 * * II . N-metil-N,2,4,6-tetranitroanilina ( tetril ) * 8 * 6,4 * * III . Toluidine , loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , e loro sali * 16 * 12,8 * * IV . Xilidine , loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , e loro sali * 15 * 12 * * V . Difenilammina , e suoi derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , e loro sali * * * * a ) Diplicrilammina ( exil ) * 8 * 6,4 * * b ) altri * 16 * 12,8 * * VI . 1-Naftilammina , loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , e loro sali : * * * * a ) 2-Naftilammina e suoi sali * 14 * 11,2 * * b ) altri * 16 * 12,8 * * VII . altri * 16 * 12,8 * * E . Poliammine aromatiche : * * * * I . Fenilendiammine e metilfenilendiammine ( diamminotolueni ) , loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , e loro sali * 14 * 11,2 * * II . altre * 16 * 12,8 * 29.23 * Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse : * * * * A . Ammino-alcoli ; ammino-eteri ; ammino-esteri : * * * * I . 2-Amminoetanolo ( etanolammina ) * 14 * 11,2 * * II . altri * 16 * 12,8 * * B . Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli ; ammino-arileteri ; ammino-arilesteri : * * * * I . Anisidine , dimetossibifenililendiammine ( bianisidine ) , fenetidine , e loro sali * 18 * 14,4 * II . altri * 16 * 12,8 * * C . Ammino-aldeidi ; ammino-chetoni ; ammino-chinoni * 16 * 12,8 * * D . Ammino-acidi : * * * * I . Lisina , suoi esteri , e loro sali * 13 * 10,4 * * II . Sarcosina e suoi sali * 15 * 12 * * III . Acido glutammico e suoi sali * 19 * ( c ) * * IV . Glicina * 17 * 11,2 * * V . altri * 17 * 13,6 * * E . Ammino-alcoli-fenoli ; ammino-acidi-fenoli ; alttri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse * 17 * 13,6 * 29.24 * Sali e idrossidi di ammonio quaternari , compresi le lecitine e altri fofoamminolipidi : * * * * A . Lecitine ed altri fosfoamminolipidi * 14 * 8,8 * * B . altri * 17 * 13,6 * 29.25 * Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell ' acido carbonico : * * * * Ammidi acicliche : * * * * I . Asparagina e suoi sali : * * * * a ) Asparagina * 14 * 11,2 * * b ) Sali dell ' asparagina * 17 * 13,6 * * II . altri * 18 * 14,4 * * B . Ammidi cicliche : * * * * I . Ureine : * * * * a ) 4-Etossifenilurea ( dulcina ) * 12 * 9,6 * * b ) altre * 15 * 12 * * II . Ureidi : * * * * a ) Fenobarbital ( DCI ) e suoi sali * 22 * 17,6 * * b ) Barbital ( DCI ) e suoi sali * 19 * 15,2 * * c ) altre * 17 * 13,6 * * III . altre ammidi cicliche : * * * * a ) Lisocaina ( DCI ) * 17 * 12 * * b ) altre * 17 * 13,6 * 29.26 * Composti a funzione immide degli acidi carbossilici ( compresa l ' immide ortosolfobenzoica e i suoi sali ) o a funzione immina ( compresa l ' esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina ) : * * * * A . Immidi : * * * * I . 1,1-Diossido di 1,2-benzisotriazol-3-one ( immide o-solfobenzoica , saccarina ) e suoi sali * 15 * 10,4 * * II . altre * 17 * 13,6 * * B . Immine : * * * * I . Alnimmine * 18 * 14,4 * * II . altre immine : * * * * a ) Metenamina ( DCI ) ( esametilentetrammina ) * 18 * 14,4 * * b ) Esaidro-1,3,5-triazina ( esogeno , trimetilentrinitrammina ) * 11 * 8,8 * * c ) altre * 17 * 13,6 * 29.27 * Composti a funzione nitrile * 17 * 15,2 * 29.28 * Diazo -, azo - o azossi composti * 16 * 12,8 * 29.29 * Derivati organici dell ' ifrazina o dell ' idrossilammina * 17 * 13,6 * 29.30 * Composti ad altre funzioni azotate * 17 * 13,6 * * X . COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI * * * 29.31 * Tiocomposti organici : * * * * A . Xantari ( xantogenati ) * 14 * 11,2 * * B . altri * 18 * 14,4 * [ 29.32 ] * * * * 29.33 * Composti mercurio-organici * 17 * 13,6 * 29.34 * Altri composti-minerali : * * * * A . Composti organo-arsenicali * 17 * 13,6 * * B . Tetraetilpiombo ( piombo tetraetile ) * 20 * 16 * * C . altri * 18 * 14,4 * 29.35 * Composti eterociclici , compresi gli acidi nucleinici : * * * * A . 2-Furaldeide ( furfuraldeide , furfurale , furfurolo ) e benzofurano ( cumarone ) * 14 * 11,2 * * B . Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico * 17 * 13,6 * * C . Tiofene * 14 * 11,2 * * D . Piridina e suoi sali * 10 * 8 * * E . Indolo e 3-metilindolo ( scatolo ) , e loro sali * 12 * 9,6 * * F . Esteri dell ' acido nicotinico ( DCI ) ; nicetamide ( DCI ) e suoi sali * 14 * 11,2 * * G . Chinolina e suoi sali * 17 * 13,6 * H . Fenazone ( DCI ) e aminofenazone ( DCI ) ( ammidopirina ) , e loro derivati : * * * * I . Propifenazone ( DCI ) * 15 * 10,4 * * II . altri * 25 * 17,5 * * IJ . Acidi nucleinici e loro sali * 18 * 14,4 * * K . 3-picolina * 12 * 9,6 * * L . Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile ) ; benzimidazol-2-tiolo ( mercaptobenzimidazolo ) ; benzotiazolo-2-tiolo ( mercaptobenzotiazolo ) e suoi sali * 18 * 14,4 * * M . Santonina * 13 * 8 * * N . Cumarina , metilcumarine e etilcumarine * 18 * 14,4 * * O . Fenolftaleina * 18 * 14,4 * * P . 6-Allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina ( azapetina ) e suoi sali ; * * * * Atrazina ( ISO ) ; * * * * Clordiazepossido ( DCi ) e suoi sali ; * * * * Clorprotixene ( DCI ) ; * * * * Dextrometorfano ( DCi ) e suoi sali ; * * * * Diazinon ( ISO ) ; * * * * Derivati alogenatti della chinolina ; * * * * Cloridrato di imipramina ( DCIM ) ; * * * * Iproniazide ( DCi ) ; * * * * Cloridrato di cetobemidone ( DCIM ) ; * * * * Cloridrato di nafazolina ( DCIM ) e nitrato di nafazolina ( DCIM ) ; * * * * Fenindamina ( DCI ) e suoi sali ; * * * * Fentolamina ( DCI ) ; * * * * Fenilbutazone ( DCI ) ; * * * * Propazina ( ISO ) ; * * * * Bromuro di piridostigmina ( DCI ) ; * * * * Derivati degli acidi chinolincarbossilici ; * * * * Simanzina ( ISO ) ; * * * * Tenalidina ( DCI ) , suoi tartrati e suoi maleati ; * * * * Tietilperazina ( DCI ) ; * * * * Tioridazina ( DCi ) e suoi sali ; * * * * Cloridrato di tolazolina ( DCIM ) * 16 * 8,4 * * Q . altri * 16 * 10,4 * 29.36 * Solfammidi * 18 * 11,2 * 29.37 * Sultoni e sultami * 17 * 13,6 * * XI . PROVITAMINE , VITAMINE E ORMONI , NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI * * * 29.38 * Provitamine e vitamine , naturali o riprodotte per sintesi ( compresi i concentrati naturali ) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine , miscelati o non fra loro , anche disciolti in qualsiasi solvente : * * * * A . Provitamine , non miscelate , anche in soluzione acquosa * 14 * 7,1 * * B . Vitamine , non miscelate , anche in soluzione acquosa : * * * * I . Vitamine A * 9 * 4,5 * * II . Vitamine B2 , B3 , B6 , B12 e H * 9 * 5,8 * * III . Vitamina B9 * 18 * 14,4 * * IV . Vitamina C * 12 * 9,6 * * V . altre vitamine * 14 * 9,1 * * C . Concentrati naturali di vitamine : * * * * I . Concentrati naturali di vitamine A + D * 9 * 5,6 * * II . altri * 14 * 11,2 * * D . Miscele , anche disciolte in qualsiasi solvente , soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine * 18 * 11,7 * 29.39 * Ormoni , naturali o riprodotti per sintesi ; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni ; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni : * * * * A . Adrenalina * 17 * 13,6 * * B . Insulina * 16 * 12,8 * * C . Ormoni del lobo anteriore dell ' ipofisi e simili : * * * * I . Ormoni gonadotropi * 11 * 8,8 * * II . altri * 15 * 12 * * D . Ormoni cortico-surrenali : * * * * I . Cortisone ( DCi ) , idrocortisone ( DCI ) , e loro acetati ; prednisone ( DCI ) , prednisolone ( DCI ) * 11 * 8,8 * * II . altri * 14 * 11,2 * * E . altri ormoni e altri steroidi * 14 * 11,2 * [ 29.40 ] * * * * * XII . ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI , NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI , LORO SALI , LORO ETERI , LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI * * * 29.41 * Eterosidi , naturali o riprodotti per sintesi , loro sali , loro eteri , loro esteri e altri derivati : * * * * A . Eterosidi delle digitali * 12 * 9,6 * * B . Glicirrizina e glicirrizati * 11 * 8,8 * * C . Rutina e suoi derivati * 18 * 14,4 * * D . altri * 14 * 11,2 * 29.42 * Alcaloidi vegetali , naturali o riprodotti per sintesi , loro sali , loro eteri , loro esteri e altri derivati : * * * * A . Alcoloidi del gruppo dell ' oppio : * * * * I . Tebaina e suoi sali * 13 * 10,4 * * II . altri * 17 * 13,6 * * B . Alcaloidi delle china : * * * * I . Chinina e solfato di chinina * 9 * 7,2 * * II . altri * 12 * 9,6 * * C . altri alcaloidi : * * * * I . Caffeina e suoi sali * 13 * 10,4 * * II . Cocaina e suoi sali * * * * a ) Cocaina greggia * 5 * esenzione * * b ) altri * 17 * 11,2 * * III . Emetina e suoi sali * 10 * 8 * * IV . Efedrine e loro sali * 16 * 12,8 * * V . Teobromina e suoi derivati * 10 * 8 * * VI . Teofillina , aminofillina ( DCI ) , e loro sali * 17 * 13,6 * * VII . altri * 13 * 8,4 * * XIII . ALTRI COMPOSTI ORGANICI * * * 29.43 * Zuccheri chimicamente puti , eccettuati il saccarosio , il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci nn . 29.39 , 29.41 e 29.42 : * * * * A . Ramnosio , raffinosio , mannosio * 15 * - * * B . altri * 20 * - * 29.44 * Antibiotici : * * * * A . Penicilline * 21 * 16,8 * * B . Cloramfenicolo ( DCI ) * 13 * 10,4 * * C . altri antibiotici * 9 * 8 * 29.45 * Altri composti organici * 20 * 16 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Il dazio è sospeso a 9 % per una durata indeterminata . ( c ) Vedi allegato . CAPITOLO 30 PRODOTTI FARMACEUTICI Note 1 . Il termine « medicamenti » , ai sensi della voce n . 30.03 , è da considerare applicabile : a ) ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici ; b ) ai prodotti non miscelati , atti agli stessi usi , presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici . Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande ( quali alimenti dietetici , alimenti arricchiti , alimenti per diabetici , bevande « toniche » , acque minerali ) né ai prodotti delle voci nn . 30.02 e 30.04 . Per l ' applicazione di queste disposizioni di queste disposizioni e della nota 3 d ) del capitolo , sono considerati : A ) come prodotti non miscelati : 1 ) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati ; 2 ) tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 28 e 29 ; 3 ) gli estratti vegetali semplici della voce n . 13.03 , semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi ; B ) come prodotti miscelati : 1 ) le soluzioni e sospensioni colloidali ( escluso lo zolfo colloidale ) ; 2 ) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali ; 3 ) i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali . 2 . Questo capitolo non comprende : a ) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali , per usi medicinali ( n . 33.06 ) ; b ) i dentifrici di ogni specie , compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche , che sono da considerare compresi nella voce n . 33.06 ; c ) i saponi e gli altri prodotti della voce n . 34.01 addizionati di sostanze medicamentose . 3 . Nella voce n . 30.05 sono compresi soltanto : a ) i catgut e le altre legature sterili per suture chirurgiche ; b ) le laminarie sterili ; c ) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l ' arte dentaria ; d ) la preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonché i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente ( esclusi quelli compresi nella voce n . 30.02 ) , siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati , atti agli stessi usi ; e ) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni ; f ) i cementi e altri prodotti per l ' otturazione dentaria ; g ) gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 30.01 * Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici , disseccati , anche polverizzati ; estratti , per usi opoterapici , di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni ; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove : * * * * A . Ghiandole ed altri organi , disseccati : * * * * I . polverizzati * 10 * 7,7 * * II . non polverizzati * 8 * 6,2 * * B . altri : * * * * I . di origine umana * esenzione * 8,4 * * II . non nominati * 11 * 8,4 * 30.02 * Sieri specifici di animali o di persone immunizzati ; vaccini microbici , tossine , colture di microrganismi ( compresi i fermenti , ma esclusi i lieviti ) ed altri prodotti simili : * * * * A . Sieri e vaccini * 15 * 9,2 * * B . Colture di microrganismi * 17 * 12,8 * * C . altri * 14 * 10,6 * 30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria : * * * * A . non condizionati per la vendita al minuto : * * * * I . contenenti iodio o suoi composti * 29 * 18,9 * * II . altri : * * * * a ) contenenti penicillina , streptomicina , o loro derivati : * * * * 1 . contenenti penicillina o suoi derivati * 17 * 12,3 * * 2 . altri * 17 * 10,6 * * b ) non nominati * 15 * 7,5 * * B . condizionati per la vendita al minuto : * * * * I . contenenti iodio o suoi composti * 34 * 22 * * II . altri : * * * * a ) contenenti penicillina , streptomicina , o loro derivati * 22 * 16,2 * * b ) non nominati * 20 * 9,9 * 30.04 * Ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi , ecc . ) , impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici , diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo * 17 * 10,6 * 30.05 * Altre preparazioni ed articoli farmaceutici * 15 * 11,4 * CAPITOLO 31 CONCIMI Note 1 . La voce n . 31.02 comprende unicamente , purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n . 31.05 : A ) i prodotti seguenti : 1 ) il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16,3 % ; 2 ) il nitrato di ammonio , anche puro ; 3 ) il solfonitrato di ammonio , anche puro ; 4 ) il solfato di ammonio , anche puro ; 5 ) il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16 % , 6 ) il nitrato di calcio e di magnesio , anche puro ; 7 ) la calciocianamide con tenore in azoto inferiore od uguale al 25 % , anche impregnata di olio ; 8 ) l ' urea , anche pura ; B ) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla precedente lettera A ) ( i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione ) ; C ) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A ) e B ) ( astrazion fatta , anche in questo caso , dei tenori limiti indicati per questi prodotti ) con creta , gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante ; D ) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi 1 A ) 2 ) o 1 A ) 8 ) o di un miscruglio di questi prodotti . 2 . La voce n . 31.03 comprende unicamente , purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n . 31.05 ; A ) i prodotti seguenti : 1 ) le scorie di defosforazione ; 2 ) i fosfati di calcio disgregati ( termofosfati e fosfati fusi ) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente ; 3 ) i perfosfati ( semplici , doppi o tripli ) ; 4 ) il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale allo 0,2 % ; B ) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A ) ( i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione ) ; C ) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A ) e B ) ( astrazion fatta , anche in questo caso , dei tenori limiti indicati per questi prodotti ) con creta , gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante ; 2 . La voce n . 31.04 comprende unicamente , purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n . 31.05 ; A ) i prodotti seguenti : 1 ) i sali di potassio naturali greggi ( carnallite , cainite , silvinite ed altri ) ; 2 ) il salino di barbabietole ; 3 ) il cloruro di potassio , anche puro , con riserva delle disposizioni della nota 6 c ) ; 4 ) il sofato di potassio con tenore in K2O inferiore od uguale al 52 % ; 5 ) il solfato di magnesio e di potassio con tenore in K2O inferiore od uguale al 30 % ; B ) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A ) ( i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione ) ; 4 . Gli ortofosfati mono - e diammonici , anche puri , e le miscele di questi prodotti sono da classificarsi nella voce n . 31.05 . 5 . I tenori limite di cui alle note 1 A ) , 2 A ) e 3 A ) si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco . 6 . Questo capitolo non comprende : a ) il sangue di bestiame della voce n . 05.15 ; b ) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente , diversi da quelli descritti nelle precedenti note 1 A ) , 2 A ) , 3 A ) e 4 ; c ) i cristalli coltivati di cloruro di potassio ( diversi dagli elementi di ottica ) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi , della voce n . 38.19 ; gli elementi di ottica di cloruro di potassio ( n . 90.01 ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 31.01 * Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale , anche mescolati tra loro , ma non trattati chimicamente * esenzione * esenzione * 31.02 * Concimi minerali o chimici azotati : * * * * A . Nitrato di sodio naturale ( a ) * esenzione * esenzione * * B . Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco * 16 * 12,6 * * C . altri * 10 * 8 * 31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici : * * * * A . previsti alla lettera A ) della nota 2 di questo capitolo : * * * * I . Perfosfati * 6 * 4,8 * * II . altri * esenzione * esenzione * * B . previsti alle lettere B ) e C ) della nota 2 di questo capitolo * 4 * 2,4 * 31.04 * Concimi minerali o chimici potassici : * * * * A . previsti alla lettera A ) della nota 3 di questo capitolo * esenzione * esenzione * * B . previsti alla lettera B ) della nota 3 di questo capitolo * 3 * 2,4 * 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : * * * * A . altri concimi : * * * * I . contenenti i tre elementi fertilizzanti ; azoto , fosforo e potassio * 7 * 6,6 * 31.05 * A . II . contenenti i due elementi fertilizzati : azoto e fosforo : * * * * a ) Ortofosfati mono - e diammonici e miscugli di detti prodotti fra loro * 7 * 6,6 * * b ) contenenti fosfati e nitrati * 7 * 6,6 * * c ) altri : * * * * 1 . con tenore in azoto superiore al 10 % in peso * 10 * 8 * * 2 . altri * 7 * 4,8 * * III . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e potassio : * * * * a ) Nitrato sodico potassico naturale , consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio di potassio ( la proporzione di quest ' ultimo elemento può raggiungere il 44 % ) , con tenore globale di azoto non superiore , in peso , al 16,3 % ( a ) * 10 * esenzione * * b ) altri : * * * * 1 . con tenore in azoto superiore al 10 % in peso * 10 * 8 * * 2 . altri * 7 * 4,8 * * IV . altri : * * * * a ) con tenore in azoto superiore al 10 % in peso * 10 * 8 * * b ) altri * 4 * 3,2 * * B . Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie ed altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg * 11 * 8,8 * ( a ) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . CAPITOLO 32 ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA ; TANNINI E LORO DERIVATI ; SOSTANZE COLORANTI , COLORI , PITTURE , VERNICI E TINTURE ; MASTICI ; INCHIOSTRI Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente , esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci nn . 32.04 o 32.05 , i prodotti inorganici del genere di quelli usati come « sostanze luminescenti » ( n . 32.07 ) e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce n . 32.09 ; b ) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti previsti nelle voci dal n . 29.38 al n . 29.42 incluso , n . 29.44 e dal n . 35.01 al n . 35.04 incluso . 2 . Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali , per la produzione di sostanze coloranti azoiche , sono da classificare nella voce n . 32.05 . 3 . Sono comprese nelle voci nn . 32.05 , 32.06 e 32.07 , anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche , di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali , gomma e altre sostanze analoghe , o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili . Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati , nominati nella voce n . 32.09 . 4 . Le soluzioni ( diverse dai collodi ) , in solventi organici volatili , di prodotti previsti nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 sono da classificare nella voce n . 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione . 5 . Ai sensi di questo capitolo , la dizione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio , anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all ' acqua . 6 . Ai sensi della voce n . 32.09 , sono considerati come « fogli per l ' impressione a caldo » ( carta pastello ) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati , ad esempio , per l ' impressione di rilegature , cuoi o marocchini per cappelli , che siano costituiti : a ) da polveri metalliche impalpabili ( anche di metalli preziosi ) o anche da pigmenti agglomerati con colla , gelatina o altri leganti ; b ) da metalli ( anche preziosi ) o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 32.01 * Estratti per concia di origine vegetale ; tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua , e loro sali eteri , esteri ed altri derivati : * * * * A . Estratti per concia di origine vegetale : * * * * I . di mimosa * 10 ( a ) * 9 * * II . di quebraco * esenzione * esenzione * * III . di sommacco , di vallonee , di querce o di castagno * 9 * - * * IV . altri * 9 * 8 ( b ) * 32.01 * B . altri * 10 * 7 * [ 32.02 ] * * * * 32.03 * Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici ; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali ; preparazioni enzimatiche per conceria ( maceranti enzimatici , pancreatici , microbici , ecc . ) * 10 * 8 * 32.04 * Sostanze coloranti di origine vegetale ( compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali , escluso l ' indaco ) e sostanze coloranti di origine animale : * * * * A . Sostanze coloranti d ' origine vegetale : * * * * I . Catecù * esenzione * esenzione * * II . Estratti di grani di Persia ed estratti di robbia ; guado * 6 * 4,8 * * III . Tornasole * 3 * 2,4 * * IV . altre * 9 * 5,6 * * B . Sostanze coloranti d ' origine animale * 10 * 8 32.05 * Sostanze coloranti organiche sintetiche ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra ; indaco naturale : * * * * A . Sostanze coloranti organiche sintetiche * 17 * 10 * * B . Preparazioni previste dalla nota 3 di questo capitolo * 20 * 14 * * C . Prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * 19 * 16,8 * * D . Prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra * 17 * 9,5 * * E . Indaco naturale * 9 * 8,4 * 32.06 * Lacche coloranti * 16 * 14 * 32.07 * Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; * * * * A . altre sostanze coloranti : * * * * I . Neri minerali non nominati né compresi altrove * 9 * 7,2 * * II . Estratto di Cassel e prodotti simili * 9 * 7,2 * * III . Pigmenti a base di solfuro di zinco ( litopone e simili ) * 12 * 9,6 * * IV . Pigmenti a base di ossido di titanio * 15 * 9,6 * * V . Pigmenti a base di cromati di piombo , di bario , di zinco o di stronzio : * * * * a ) Rossi di molibdeno * 11 * 8,8 * * b ) altri * 17 * 13,6 * * VI . altre : * * * * a ) Magnetite * esenzione * 7 * * b ) non nominate * 14 * 11,2 * * B . Preparazioni previste dalla nota 3 di questo capitolo * 16 * 12,8 * * C . Prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * 12 * 8 * 32.08 * Pigmenti , opacizzanti e colori preparati , preparazioni vetrificabili , lustri liquidi e preparazioni simili , per la ceramica , la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere , di granuli , di lamelle o di fiocchi : * * * * A . Pigmenti , opacizzanti e colori , preparati * 15 * 12 * * B . Preparazioni vetrificabili * 16 * 10,4 * * C . Lustri liquidi e preparazioni simili ; ingobbi * 13 * 8 * * D . Fritta di vetro ed altri vetri sotto forma di polvere , di granuli , di lamelle o di fiocchi * 8 * 4,8 * 32.09 * Vernici ; pitture all ' acqua , pigmenti all ' acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura del cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all ' olio di lino , all ' acqua ragia minerale , all ' essenza di trementina , in una vernice o in altri mezzi , del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l ' impressione a caldo ( carta pastello ) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo ; * * * * A . Vernici ; pitture all ' acqua , pigmenti all ' acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all ' olio di lino , all ' acqua ragia minerale , all ' essenza di trementina , in una vernice o in altri mezzi , del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo : * * * * I . Essenza di perle o essenza d ' Oriente * 16 * 12,8 * * II . altri * 19 * 12 * * B . Fogli per l ' impressione a caldo ( carta pastello ) * 17 * 11,2 * * C . Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto * 16 * 12,8 * 32.10 * Colori per la pittura artistica , l ' insegnamento , la pittura di insegne , per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento , in tubi , vasi , flaconi , scodellini e presentazioni simili , anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli , sfumini , scodellini o altri accessori * 22 * 14,4 * 32.11 * Siccativi preparati * 17 * 11,2 * 32.12 * Mastici ( compresi i mastici e i cementi di resina ) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura * 11 * 7,2 * 32.13 * Inchiostri da scrivere o da disegno , inchiostri da stampa e altri inchiostri : * * * * A . Inchiostri da scrivere o da disegno * 15 * 12 * * B . Inchiostri da stampa * 18 * 11,2 * * C . altri inchiostri * 16 * 12,8 * ( a ) Il dazio è ridotto a 3 % ( sospensione ) per una durata indeterminata . ( b ) Per gli estratti tannici di eucalipto , nei limiti di un contingente tariffario annuo di 250 tonnellate da concedere dalle autorità competenti , si applica il dazio del 4 % sul valore . CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI ; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E COSMETICI PREPARATI Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) le preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) , per la fabbricazione delle bevande , della voce n . 22.09 ; b ) i saponi e gli altri prodotti della voce n . 34.01 ; c ) l ' essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n . 38.07 . 2 . Si considerano « prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati » , ai sensi della voce n . 33.06 , in particolare : a ) i deodoranti per locali , preparati , anche non profumati ; b ) i prodotti , anche non miscelati ( diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali ) , atti ad essere utilizzati come prodotti per profumeria o per toletta , come cosmetici o come deodoranti per locali e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 33.01 * Oli essenziali ( deterpenati o non ) , liquidi o concreti ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghi , ottenute per « enfleurage » , o macerazione ; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali : * * * * A . Oli essenziali non deterpenati : * * * * I . di agrumi * 12 * 11 * * II . altri : * * * * a ) di geranio , di garofano , di niauli , di ylang-ylang * 5 * 3,1 * * b ) non nominati * esenzione * esenzione * * B . Oli essenziali deterpenati : * * * * I . di agrumi * 12 * 11,4 * * II . altri * 10 * 6,2 * * C . Resinoidi * 7 * 5,4 * * D . Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghi , ottenute per « enfleurage » o macerazione * 9 * 6,9 * * E . Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali * 10 * 6,2 * [ 33.02 ] * * * * [ 33.03 ] * * * * 33.04 * Miscugli di due o più sostanze odorifere , naturali o artificiali , e miscugli a base di una o più di queste sostanze ( comprese le semplici soluzioni in un alcole ) , costituenti materie prime per la profumeria , l ' alimentazione o altre industrie * 10 * 7,7 * [ 33.05 ] * * * * 33.06 * Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati ; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali , anche medicinali : * * * * A . Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati : * * * * I . Creme da barba * 20 * 12,1 * * II . altri * 18 * 10,6 * * B . Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali , anche medicinali * 12 * 9,2 * CAPITOLO 34 SAPONI , PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI , PREPARAZIONI PER LISCIVE , PREPARAZIONI LUBRIFICANTI , CERE ARTIFICIALI , CERE PREPARATE , PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE , CANDELE E PRODOTTI SIMILI , PASTE PER MODELLI E « CERE PER L ' ODONTOIATRIA » Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i composti isolati di costituzione chimica definita ; b ) i dentifrici , le creme da barba e gli shampooings , anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi ( n . 33.06 ) . 2 . La voce n . 34.01 comprende solamente i saponi solubili nell ' acqua . I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere addizionati o non di altre sostanze ( disinfettanti , polveri abrasive , cariche , prodotti medicamentosi , ecc . ) . Tuttavia , quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre , in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani . Presentati in altre forme , sono invece da classificare nella voce n . 34.05 come paste e polveri per pulire e preparazioni simili . 3 . La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi » , usata nel testo della voce n . 34.03 ? è quella definita alla nota 3 del capitolo 27 . 4 . La denominazione « cere preparate non emulsionate e senza solvente » , usata nel testo della voce n . 34.04 , è da considerarsi riferita soltanto : A ) ai miscugli di cere animali tra loro , di cere vegetali tra loro , di cere vegetali tra loro , di cere artificiali tra loro ; B ) ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti ( animali , vegetali , minerali , artificiali ) nonché ai miscugli di paraffina con cere animali , vegetali o artificiali ; C ) ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti , inoltre , grassi , resine , sostanze minerali o altre sostanze , purché questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi . La voce n . 34,04 , invece , non comprende : a ) le cere della voce n . 27.13 ; b ) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate , semplicemente colorite . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 34.01 * Saponi ; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone , in barre , in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani ( contenenti o non sapone ) * 19 * 11,4 * 34.02 * Prodotti organici tensioattivi ; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie , contenenti o non sapone * 17 * 11,4 * 34.03 * Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l ' ensimaggio dei prodotti tessili , per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti , escluse quelle contenenti 70 % o più , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi : * * * * A . contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi * 10 * 6,2 * * B . altre * 10 * 6,2 * 34.04 * Cere artificiali , comprese quelle solubili nell ' acqua ; cere preparate non emulsionate e senza solvente * 12 * 7,7 * 34.05 * Lucidi e creme per calzature , encaustici , lucidi per metalli , paste e polveri per pulire e preparazioni simili , escluse le cere preparate della voce n . 34.04 * 15 * 9,2 * 34.06 * Candele , ceri , cerini , lucignoli , lumini da notte e prodotti simili * 16 * 12,1 * 34.07 * Paste per modelli , comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi ; composizioni del genere di quelle dette « cere per l ' odontoiatria » , presentate in placchette , ferri di cavallo , bastoncini o in forme simili * 16 * 9,9 * CAPITOLO 35 SOSTANZE ALBUMINOIDI ; COLLE ; ENZIMI Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i lieviti ( n . 21.06 ) ; b ) i medicamenti ( n . 30.03 ) ; c ) le preparazioni enzimatiche per conceria ( n . 32.03 ) ; d ) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34 ; e ) i prodotti delle arti grafiche supporti di gelatina ( capitolo 49 ) . 2 . Il termine « destrina » impiegato nel testo della voce n . 35.05 si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi e delle fecole , aventi tenore di zuccheri riduttori , espresso in destrosio , sulla materia secca , eguale o inferiore a 10 % . I prodotti della specie di tenore superiore sono da classificare nella voce n . 17.02 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % 1 * 2 * 3 * 4 * 35.01 * Caseine , caseinati ed altri derivati delle caseine ; colle di caseina : * * * * A . Caseine : * * * * I . destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali ( a ) * 2 * 2 * * II . destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio ( a ) * 6 * 5 * * III . altri * 14 * - * * B . Colle di caseina * 13 * - * * C . altri * 10 * 10 * 35.02 * Albumine , albuminati ed altri derivati delle albumine : * * * * A . Albumine : * * * * I . non atte o rese inadatte all ' alimentazione umana ( b ) * esenzione * esenzione * * II . altre : * * * * a ) Ovoalbumina e lattoalbumina : * * * * 1 . essiccate ( in fogli , scaglie , cristalli , polveri , ecc . ) * 10 ( c ) * - * * b ) non nominate * 10 * - * * B . Albuminati ed altri derivati delle albumine * 12 * 12 * 35.03 * Gelatine ( comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare , anche lavorati in superficie o colorati ) e loro derivati ; colle d ' ossa , di pelli , di nervi , di tendini e colle di pesci ; ittiocolla solida : * * * * A . Ittiocolla solida * 10 * 7,7 * * B . altri * 15 * 12 * 35.04 * Peptoni ed altre sostanze proteiche ( esclusi gli enzimi della voce n . 35.07 ) e loro derivati ; polvere di pelle , trattata o non al cromo * 12 * 7,7 * 35.05 * Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d ' amido o di fecola * * * * A . Destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti * 23,9 * 14 * * B . Colle di destrina , di amido o di fecole , contenenti tali sostanze in misura : * * * * I . inferiore a 25 % in peso * 16,3 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 18 * * II . uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % , in peso * 16,3 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 18 * * III . uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso * 16,3 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 18 * * IV . uguale o superiore a 80 % in peso * 16;3 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 18 * 35.06 * Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti di ogni specie da usare come colle , preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg : * * * * A . Colle preparate non nominate né comprese altrove : * * * * I . Colle vegetali : * * * * a ) di gomme naturali * 11 * 8,4 * * b ) altre * 19 * 14,3 * * II . altre colle * 16 * 12,1 * * B . Prodotti di ogni specie da usare come colle , preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg * 19 * 14,3 * 35.07 * Enzimi ; enzimi preparati non nominati né compresi altrove * 13 * 9,9 * ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire della autorità competenti . ( b ) La albumine da rendere inadatte all ' alimentazione umana sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( c ) Il dazio ad valorem e sostituito da una imposizione specifica stabilita conformemente alel disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2783/75 del Consiglio n . CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI ; ARTICOLI PIROTECNICI ; FIAMMIFERI ; LEGHE PIROFORICHE ; SOSTANZE INFIAMMANILI Note 1 . Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente , eccettuati tuttavia quelli previsti dalla seguente nota 2 , lettera a ) o b ) . 2 . Si considerano « prodotti e preparazioni di sostanze infiammibili » , ai sensi della voce n . 36.08 , esclusivamente : a ) la mataldeide , l ' esametilentetrammina e i prodotti simili , presentati in tavolette , bastoncini o in forme simili , che implicano la loro utilizzazione come combustibili , nonché i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati , presentati allo stato solido o pastoso ; b ) i combustibili liquidi ( benzina , ecc . ) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione , condizionati di capacità inferiore od uguale a 300 cm3 ; c ) le torce e le fiaccole di resina , gli accendifuoco e simili . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % 1 * 2 * 3 * 4 * 36.01 * Polveri da sparo : * * * * A . Polvere nera * 8 * 6,2 * * B . altre * 11 * 8,4 * 36.02 * Esplosivi preparati * 16 * 12,1 * [ 36.03 ] * * * * 36.04 * Micce ; cordoni detonanti ; inneschi e capsule fulminanti ; accenditori ; detonatori : * * * * A . Micce ; cordoni detonanti * 15 * 9,2 * * B . altri * 24 * 17,9 * 36.05 * Articoli pirotecnici ( fuochi artificiali , petardi , stoppini paraffinati , razzi grandinifughi e simili ) : * * * * A . Stoppini in strisce o in rotoli per accendisigari , lampade da minatori e simili * 13 * 9,9 * * B . altri * 18 * 10,6 * 36.06 * Fiammiferi * 14 * 11,1 * [ 36.07 ] * * * * 36.08 * Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma ; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili : * * * * A . Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma * 15 * 9,2 * * B . altri * 19 * 14,3 * CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA Note 1 . Questo capitolo non comprende né gli avanzi o cascami né i materiali di scarto . 2 . La voce n . 37.08 comprende soltanto : a ) i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia , come , ad esempio , rivelatori , fissatori , viratori , emulsioni , ecc . ; b ) i prodotti puri impiegati per gli stessi usi , anche dosati , purché condizionati per la vendita al minuto e pronti per l ' uso . Sono esclusi dalla voce n . 37.08 le vernici , le colle e le preparazioni simili , che debbono seguire il regime loro proprio . Note complementari 1 . Per le pellicole cinematrografiche sonore costituite da due distinte strisce ( una portante le sole immagini e l ' altra la sola registrazione del suono ) , ciascuna striscia segue il proprio trattamento . 2 . Per « pellicole cinematografiche d ' attualità » , ai sensi della sottovoce 37.07 B II a ) , si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 metri , relative ad avvenimenti che abbiano carattere d ' attualità politica , sportiva , militare , scientifica , letteraria , folcloristica , turistica , mondana , ecc . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 37.01 * Lastre fotografiche e pellicole piane , sensibilizzate , non impressionate diverse da quelle di carta , di cartone , di cortoncino o di tessuto * 21 * 12,8 * 37.02 * Pellicole sensibilizzate , non impressionate , anc perforate , in rotoli o in strisce : * * * * A . di larghezza inferiore o uguale a 35 mm : * * * * I . Microfilm ; pellicole per la radiografia o per arti grafiche * 20 * 12,1 * * II . altri * 20 * 7,7 * 37.03 * Carte , cartoncini , cartoni e tessuti , sensibilizzati , non impressionati o impressionati , ma non sviluppo * 23 * 13,6 * 37.04 * Lastre e pellicole impressionate , non sviluppate , negative o positive : * * * * * A . Pellicole cinematografiche : * * * * I . negative ; positive intermedie di lavoro * esenzione * esenzione * * II . altre positive * 2,35 UCE per 100 m * 1,42 UCE per 100 m * * B . altre * esenzione * esenzione * 37.05 * Lastre , pellicole non perforate , pellicole perforante ( escluse le pellicole cinematografiche ) , impressionate e sviluppate , negative o positive : * * * * A . Microfilm * 5 * 3,9 * * B . altre * 12 * 7,7 * [ 37.06 ] * * * * 37.07 * Pellicole cinematografiche , impressionate e sviluppate , portanti o non la registrazione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono , negative o positive : * * * * A . portanti soltanto la registrazione del suono * esenzione * ( a ) * * B . altre : * * * * I . negative ; positive intermedie di lavoro * esenzione * esenzione * * II . altre positive : * * * * a ) Pellicole cinematografiche d ' attualità * 2,25 UCE per 100 m * 1,51 UCE per 10 m * * b ) altre , d ' una larghezza : * * * * 1 . inferiore a 10 mm * 0,50 UCE per 100 m * 0,32 UCE per 100 m * * 2 . da 10 mm inclusi a 34 mm esclusi * 3,50 UCE per 100 m * 2,65 UCE per 100 m * * 3 . da 34 mm inclusi a 54 m esclusi * 5 UCE per 100 m * 3,04 UCE per 100 m * * 4 . di 54 mm o più * 5 UCE per 100 m * 3,83 UCE per 100 m * 37.08 * Prodotti chimici per usi fotografici , compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo * 15 * 9,2 * ( a ) Vedi allegato . CAPITOLO 38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente , diversi dai seguenti : 1 ) la grafite artificiale ( n . 38.01 ) ; 2 ) i disinfettanti , insetticidi , fungicidi , rodenticidi , erbicidi , inibitori di germinazione , regolatori di crescita per piante e prodotti simili , presentati in forme , recipienti o involucri nella voce n . 38.11 ; 3 ) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici ( n . 38.17 ) ; 4 ) i prodotti elencati nelle note 2 a ) , 2 c ) , 2 d ) e 2 f ) seguenti ; b ) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari del genere di quelli utilizzati nella preparazioni di alimenti per il consumo umano ( generalmente , voce n . 21.07 ) ; c ) i medicamenti ( n . 30.03 ) . 2 . Rientrano nella voce n . 38.19 , e non in altre voci della tariffa : a ) i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio ( eccettuati gli elementi di ottica ) , di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi ; b ) gli oli di flemma ; c ) i prodotti detti « scolorine » , condizionati per la vendita al minuto ; d ) i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile , condizionati per la vendita al minuto ; e ) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni ; f ) i gessi specialmente preparati per odontoiatria ; g ) gli elementi chimici del capitolo 28 , quali silicio , drogati per utilizzazione in elettronica , presentati in forma di dischi , piastrine o forme simili politi o non , ricoperti o non di uno strato epitassiale uniforme . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % convenzione % 1 * 2 * 3 * 4 * 38.014 * Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio : * * * * A . Grafite artificiale : * * * * I . presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 10 * 6,2 * * II . altra * 6 * 4,5 * * B . Grafite naturale o artificiale , allo stato colloidale * 9 * 5,4 * [ 38.02 ] * * * * 38.03 * Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale , compreso il nero animale esaurito : * * * * A . Carboni attivati * 16 * 9,9 * * B . Sostanza minerali naturali attivate * 14 * 8,4 * * C . Neri di origine animale , compreso il nero animale esaurito * 7 * 5,4 * [ 38.04 ] * * * * 38.05 * Tallol : * * * * * A . greggio * 4 * esenzione * * B . altro * 7 * 5,4 * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 379R3000.4 38.06 * Lignosolfiti * 9 * 6,9 * 38.07 * Essenza di trementina ; essenza di legno di pino o essenza di pino , essenza recuperata nella fabbricazione dell cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere ; dipentene greggio ; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito ; olio di pino : * * * * A . essenza di trementina * 5 * 4 * * B . essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ; dipentene greggio * 7 * 3,9 * * C . altri * 7 * 4,7 * 38.08 * Colofonie ed acidi resinici , e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n . 39.05 ; essenza di colofonia ed oli di colofonia : * * * * A . Colofonie ( comprese le « peci resinose » ) 6 * 5 * * B . Essenza di colofonia ed oli di colofonia * 7 * 4,7 * * C . altri * 10 * 6,2 * 38.09 * Catrami di legno ; oli di catrami di legno ( diversi dai solventi e diluenti composti della voce n . 38.18 ) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia a base di prodotti resinosi naturali : * * * * A . Catrami di legno * 4 * 2,4 * * B . altri * 6,2 * ( a ) * [ 38.10 ] * * * * 38.11 * Disinfettanti , insetticidi , fungicidi , rodenticidi , erbicidi , inibitori di germinazione , regolatori di crescita per piante e prodotti simili , presentati allo stato di preparazioni o in forme , recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide : * * * * A . Zolfo presentato in forme per la vendita al minuto in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 9 * 7,2 * * B . Preparazioni cupriche * 9 * 6,2 * * C . Regolatori di crescita per piante * 18 * 13,6 * * D . altri * 15 * 9,2 * 38.12 * Bozzime preparate , appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura , del tipo di quelli utilizzati nell ' industria tessile , nell ' industria della carta , nell ' industria del cuoio o in industrie simili : * * * * A . Bozzime preparate ed appretti preparati : * * * * I . a base di sostanze amidacee , contenenti tali sostanze in misura : * * * * a ) inferiore a 55 % in peso * 18,8 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 20 * * b ) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % , in peso * 18,8 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 20 * * c ) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % , in peso * 18,8 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 20 * * d ) uguale o superiore a 83 % in peso * 18,8 + em * 13 + em con riscoss . mass . del 20 * * II . altri * 14 * 8,4 * * B . Preparazioni per la mordenzatura * 14 * 10,6 * 38.13 * Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura : * * * * A . Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo d ' apporto e di altri prodotti * 14 * 10,6 * * B . Preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura * 9 * 5,4 * * C . altre * 9 * 6,9 * 38.14 * Preparazioni antidetonanti , inibitori di ossidazione , additivi peptizzanti , additivi per la viscosità , additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali : * * * * A . Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile ( etil-fluido ) * 19 * 13 * * B . altri : * * * * I . per lubrificanti : * * * * a ) contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi * 13 * 7,7 * * b ) altri * 16 * 8,6 * * II . Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetrametile , di piombo etil-metile e di miscele di piombo tetraetile e tetrametile * 17 * 9 * * III . non nominati * 17 * 8,6 * 38.15 * « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati * 16 * 9,9 * 38.16 * Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi * 11 * 6,9 * 38.17 * Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici * 15 * 11,4 * 38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili * 18 * 10,6 * 38.19 * Prodotti chimici e preparzioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse , non nominati né compresi altrove : * * * * A . Oli di flemma ; olio di Dippel * 7 * 5,4 * * B . Acidi naftenici * 6 * 3,9 * * C . Sali insolubili in acqua di acidi naftenici ; esteri di acidi naftenici * 12 * 6,3 * * D . Solfonati di petrolio , ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini , d ' ammonio o d ' etanolammine ; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi , tiofenici , e loro sali * 14 * 8,4 * * E . Alchilbenzoli o alchilnaftaline , in miscele * 13 * 9,9 * * F . Scambiatori di ioni : * * * * I ; a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali * 9 * 6,9 * * II . altri * 14 * 10,6 * * G . Catalizzatori * 14 * 10,6 * * H . Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei rubi o nelle valvole elettriche * 12 * 9,2 * * IJ . Miscugli non agglomerati di carburi metallici * 12 * 7,7 * * K . Cementi , malte e composizioni simili , refrattari * 4 * 3,1 * * L . Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas * 9 * 6,9 * * M . Composizioni in pasta per elettrodi , a base di sostanze carboniose * 10 * 7,7 * * N . Composizioni per accumulatori , a base di ossido di cadmio od a base d ' idrossido di nichelio * 15 * 11,4 * * O . Carboni ( esclusi quelli della sottovoce 38.01 A ) in composizioni metallografitiche od altre , presentati sotto forma di plachette , di barre o di altri semiprodotti * 6 * 4,7 * * P . Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » ( in particolare per freni idraulici ) non contenenti o contenenti meno di 70 % , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi * 18 * 12,1 * * Q . Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche * 18 * 12,1 * * R . Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi * 18 * 12,1 * * S . Elementi chimici previsti dalla nota 2 g ) di questo capitolo * 9 * 13,6 * * T . D-Glucitolo ( sorbite ) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III : * * * * I . in soluzione acquosa : * * * * a ) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % , in peso , calcolato sul tenore in D-glucitolo * 12 * - * * b ) altro * 12 ( b ) + em * - * * II . altro : * * * * a ) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % , in peso , calcolato sul tenore in D-glucitolo * 12 * - * * b ) altro * 12 ( b ) + em * - * * U . altri * 18 * 13,6 * ( a ) Vedi allegato . ( b ) Dazio sospeso al 9 % per una durata illimitata . SEZIONE VII MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI , ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA , RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE ; GOMMA NATURALE O SINTETICA , FATTURATO ( FACTIS ) E LAVORI DI GOMMA Nota I prodotti presentati in assortimenti composti da parecchi elementi costitutivi diversi classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati , dopo essere stati miscelati , a costituire un prodotto della sezione VI o VII , sono da classificare nella voce riguardante quest ' ultimo prodotto , a condizione che detti elementi costitutivi siano : a ) per il loro condizionamento , nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati ; b ) presentati nello stesso tempo ; c ) riconoscibili , per la loro natura o per le loro rispettive quantità , come regolamentari gli uni agli altri . CAPITOLO 39 MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI , ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA , RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i fogli per l ' impressione a caldo ( carta pastello ) , della voce n . 32.09 ; b ) le cere artificiali ( n . 34.04 ) ; c ) la gomma sintetica , come è definita al capitolo 40 , e i lavori di gomma sintetica ; d ) gli oggetti da sellaio e da correggiaio ( n . 42.01 ) , gli oggetti di marocchineria , astucceria , da viaggio e gli altri oggetti della voce n . 42.02 ; e ) i lavori da panieraio e da stuoiaio , del capitolo 46 ; f ) i prodotti compresi nella sezione XI ( materie tessili e loro manufatti ) ; g ) le calzature e parti di calzature , cappelli , copricapi ed altre acconciature e loro parti , ombrelli ( da sole e da pioggia ) , bastoni, fruste , scudisci e loro parti ed altri oggetti della sezione XII ; h ) le minuterie di fantasia rientranti nella voce n . 71.16 ; ij ) gli oggetti della sezione XVI ( macchine ed apparecchi , materiale elettrico ) ; k ) le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della sezione XVII ; l ) gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali , le montature per occhiali , gli strumenti da disegno ed altri oggetti del capitolo 90 ; m ) gli oggetti del capitolo 91 ( orologeria ) , e in particolare le casse e simili per orologi , pendole ed apparecchi do orologeria ; n ) gli strumenti musicali , loro parti ed altri oggetti del capitolo 92 ; o ) i mobili ed altri oggetti del capitolo 94 ; p ) le spazzole , gli spazzolini e gli altri oggetti del capitolo 96 ; q ) gli oggetti del capitolo 97 ( giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport ) ; r ) i bottoni , chiusure a strappo , portapenne , portamatite e loro parti , imboccature e connucce da pipe , bocchini , ecc . i pettini , le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici , nonché gli altri oggetti compresi nel capitolo 98 . 2 . Si considerano come rientranti nelle voci nn . 39.01 e 39.02 soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica : a ) le materie plastiche artificiali , comprese le resine artificiali ; b ) i siliconi ; c ) i resoli , il poliisobutilene liquido e i prodotti artificiali simili di polimerizzazione o di policondensazione . 3 . Si considerano come rientranti nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti : a ) prodotti liquidi o postasi , comprese le emulsioni , dispersioni e soluzioni ; b ) blocchi , pezzi , grumi , masse non consistenti , granuli , fiocchi , polveri ( comprese le polveri da stampaggio ) ; c ) monofili , nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 1 mm ; tubi ottenuti direttamente , verghe , bastoni o profilati , anche lavorati in superficie , ma senza altra lavorazione ; d ) lastre , fogli , nastri o lamette ( diverse da quelle classificate nella voce n . 51.02 dalla nota 4 del capitolo 51 ) , anche stampate o diversamente lavorare in superficie , non tagliate o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare ( anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l ' uso , nello stato in cui si trovano ) ; e ) cascami e rottami di lavori . Nota complementare Il polietilene leggermente modificato con piccole quantità di altre olefine è da classificare nella sottovoce n . 39.02 C I . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 39.01 * Prodotti di condensazione , di policondensazione e di poliaddizione , modificati o non , polimerizzati o non , lineari o non ( fenoplasti , amminoplasti , alchidi , poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi , siliconi , ecc . ) : * * * * A . Scambiatori di ioni * 19 * 12 * * B . Nastri per usi adesivi , di larghezza non superiore a 10 cm , il cui intonaco è costituito di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata * 16 * 10,4 * * C . altri : * * * $ * I . Fenoplasti : * * * * a ) nelle forme previste dalle note 3 a ) e 3 b ) di questo capitolo * 15 * 12 * * b ) in altre forme * 17 * 12,8 * * II . Amminoplasti : * * * * a ) nelle forme previste dalle note 3 a ) e 3 b ) di questo capitolo * 15 * 12 * $ * b ) in altre forme * 17 * 13,6 * * C . III . Alchidi ed altri poliesteri : * * * * a ) nelle forme previste dalla nota 3 d ) di questo capitolo * 20 * 16 * * b ) altri * 20 * 16 * * IV . Poliammidi * 22 * 16 * * V . Poliuretani * 22 * 17,6 * * VI . Siliconi * 20 * 17,6 * * VII . non nominati * 20 * 14,4 * 39.02 * Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione ( polietilene , polietileni tetraalogenati , poliisobutilene , polistirolo , cloruro di polivinile , acetato di polivinile , cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici , derivati poliacrilici e polimetacrilici , resine cumaronindeniche , ecc . ) : * * * * A . Scambiatori di ioni * 22 * 14,4 * * B . Nastri per usi adesivi , di larghezza non superiore a 10 cm , il cui intonaco è costituito di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata * 16 * 10,4 * * C . altri : * * * * I . Polietilene : * * * * a ) nelle forme previste dalle note 3 a ) e 3 b ) di questo capitolo * 20 * 16 * * b ) in altre forme * 23 * 18,4 * $ * II . Polietileni tetraalogenati * 23 * 14,4 * $ * III . Polisolfoetileni alogenati * 23 * 18,4 * * IV . Polipropilene * 23 * 18,4 * * V . Poliisobutilene * 23 * 18,4 * * VI . Polistirolo e suoi copolimeri : * * * * a ) nelle forme previste dalle note 3 a ) e 3 b ) di questo capitolo * 20 * 16 * * b ) in altre forme * 23 * 18,4 * * VII . Cloruro di polivinile : * * * * a ) nelle forme previste dalle note 3 a ) e 3 b ) di questo capitolo * 20 * 16 * * b ) in altre forme * 23 * 18,4 * * VIII . Cloruro di polivinilidene , copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile * 19 * 15,2 * * IX . Acetato di polivinile * 19 * 12 * * X . Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile * 21 * 16,8 * * XI . Alcoli , acetali ed eteri polivinilici * 21 * 13,6 * * XII . Polimeri acrilici , polimeri metacrilici , copolimeri acrilometacrilici * 21 * 16,8 * * XIII . Resine cumaroniche , resine indeniche e resine cumaronindeniche * 19 * 12 * * XIV . altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione : * * * * a ) nelle forme previste dalle note 3 a ) e 3 b ) di questo capitolo * 21 * 16,8 * * b ) in altre forme * 23 * 18,4 * 39.03 * Cellulosa rigenerata ; nitrati , acetati ed altri esteri della cellulosa , eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa , plastificati o non ( celloidina e collodi , celluloide , ecc . ) , fibra vulcanizzata : * * * * A . Nastri per usi adesivi , di larghezza non superiore a 10 cm , il cui intonaco è costituito di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata * 16 * 10,4 * * B . altri : * * * * I . cellulosa rigenerata : * * * * a ) allo stato spugnoso o cellulare * 22 * 17,6 * * b ) altra : * * * * 1 . Fogli , pellicole , strisce o lamelle , arrotolati o non , di spessore inferiore a 0,75 mm * 23 * 18,4 * * 2 . non nominata * 19 * 12 * * c ) Cascami e rottami di lavori * 16 * 10,4 * * II . Nastri di cellulosa : * * * * a ) non plastificati : * * * * 1 . Collodi e celloidina * 20 * 16 * * 2 . altri * 12 * 9,6 * * b ) plastificati : * * * * 1 . con canfora o altrimenti ( celluloide , ecc . ) : * * * * aa ) Pellicole in rotoli o strisce , per la cinematografia o la fotografia * 15 * 12 * * bb ) altri * 17 * 13,6 * * 2 . Cascami e rottami di lavori * 14 * 11,2 * * III . Acetati di cellulosa : * * * * a ) non plastificati * 19 * 15,2 * * b ) plastificati : * * * * 1 . Prodotti detti « polveri da stampaggio » * 15 * 12 * * 2 . Pellicole in rotoli o strisce , per la cinematografia o la fotografia * 13 * 10,4 * * 3 . Fogli , pellicole , strisce o lamelle , arrotolati o non , di spessore inferiore a 0,75 mm * 19 * 15,2 * * 4 . altri : * * * * aa ) Cascami e rottami di lavori * 14 * 11,2 * * bb ) non nominati * 17 * 13,6 * * IV . altri esteri della cellulosa : * * * * a ) non plastificati * 18 * 11,2 * * b ) plastificati : * * * * 1 . prodotti detti « polveri da stampaggio » * 15 * 9,6 * * 2 . Pellicole in rotoli o strisce , per la cinematografia o la fotografia * 14 * 11,2 * * 3 . Fogli , pellicole , strisce o lamelle , arrotolati o non , di spessore inferiore a 0,75 mm * 20 * 12,8 * * 4 . altri : * * * * aa ) Cascami e rottami di lavori * 14 * 8,8 * * bb ) non nominati * 18 * 11,2 * * B . V . eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa : * * * a ) non plastificati : * * * 1 . Etilcellulosa * 15 * 12 * 2 . altri * 19 * 15,2 * * b ) plastificati : * * * * 1 . Cascami e rottami di lavori * 16 * 12,8 * * 2 . altri : * * * * aa ) Etilcellulosa * 16 * 12,8 * * b ) non nominati * 20 * 16 * * VI . Fibra vulcanizzata * 14 * 8,8 * 39.04 * Sostanze albuminoidi indurite ( caseina indurita , gelatina indurita , ecc . ) * 10 * 8 * 39.05 * Resine naturali modificate per fusione ; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici ; derivati chimici della gomma naturale ( gomma clorurata , cloridrata , ciclizzata , ossidata , ecc . ) : * * * * A . Resine naturali modificate per fusione ( pirocoppali ) 14 / 8,8 * * B . altri * 17 * 11,2 * 39.06 * Altri alti polimeri , resine artificiali e materie plastiche artificiali , compreso l ' acido alginico , i suoi sali e i suoi esteri ; linossina : * * * * A . Acido alginico , suoi sali e suoi esteri * 11 *7,2 * * B . altri * 20 * 16 * 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso : * * * * A . Tubi , muniti di accessori , per la conduttura di ga o liquidi , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 22 * esenzione * * B . altri : * * * * I . di cellulosa rigenerata * 23 * 18,4 * * II . di fibra vulcanizzata * 19 * 12 * * III . di sostanze albuminoidi indurite * 18 * 11,2 * * IV . di derivati chimici della gomma * 17 * 11,2 * * V . di altre sostanze : * * * * a ) Bobine e supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce n . 92.12 * 16 * 8 * * b ) Ventagli e ventole a mano , loro ossature e parti di ossature * 21 * 8,5 * * c ) Stecche per busti , per vestiti e per accessori di vestiti , e simili * 17 * 7 * * d ) altri * 22 * 17,6 * a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . CAPITOLO 40 GOMMA NATURALE O SINTETICA , FATTURATO ( FACTIS ) E LORO LAVORI Note 1 . Salvo disposizioni contrarie , la denominazione « gomma » comprende , in tutte le sezioni della tariffa dove è usata , i prodotti seguenti , anche vulcanizzati , induriti o non : gomma naturale , balata , guttaperca , gomme naturali analoghe , gomme sintetiche , fatturato ( factis ) e i rigenerati di detti prodotti . 2 . Sono esclusi da questo capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili , che rientrano generalmente della sezione XI : a ) i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata ( esclusi i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di maglieria gommata della voce n . 40.10 ) , nonché gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti ; b ) i tubi per pompe e i tubi analoghi , di materie tessili , rivestiti internamente di gomma o con un ' anima costituita da una guaina di gomma ( n . 59.15 ) ; c ) gli altri tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ( esclusi i prodotti della voce n . 40.10 ) : - di peso inferiore o uguale a 1 500 g al m2 oppure - di peso superiore a 1 500 g m2 e contenenti più di 50 % , in peso , di materie tessili , nonché gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti ; d ) i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più di 50 % , in peso , di materie tessili , nonché gli oggetti costituiti sa detti feltri ; e ) le « stoffe non tessute » , impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante , qualunque sia il loro peso per m2 , nonché gli oggetti fatti con tali « stoffe » ; f ) i manufatti detti nappe costituiti da filati disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma , qualunque sia il loro peso per m2 , nonché gli oggetti fatti con tali manufatti . Tuttavia , i fogli , le lastre o i nastri di gomma spugnosa o cellulare , combinati con tessuto , feltro , stoffa non tessuta o con simili manufatti tessili , nonché gli , oggetti ottenuti da fogli , lastre o nastri , rientrano in questo capitolo , a condizione che la materia tessile serva soltanto da supporto . 3 . Sono ugualmente esclusi da questo capitolo : a ) le calzature e parti di calzature del capitolo 64 ; b ) i cappelli , copricapi e altre acconciature e loro parti , comprese le cuffie da bagno , del capitolo 65 ; c ) le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche , nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI ; d ) gli oggetti compresi nei capitoli 90 , 92 , 94 e 96 ; e ) gli oggetti del capitolo 97 diversi dai guanti pessport e dagli oggetti compresi nella voce n . 40.11 ; f ) i bottoni , i portapenne , le cannucce da pipa e simili , nonché gli altri oggetti compresi nel capitolo 98 . 4 . La denominazione gomma sintetica , usata nella nota 1 di questo capitolo e nelle voci nn . 40.02 , 40.05 e 40.06 , si riferisce : a ) a prodotti sintetici non saturi , atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanza non termoplastiche , mediante vulcanizzazione con zolfo e che danno , una volta vulcanizzate all ' optimum di vulcanizzazione ( senza aggiunta di altre sostanze , come plastificanti , cariche inerti o attive , la cui presenza non è necessaria alla reticolazione ) , delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i 18 e i 29 ° C possono , senza rompersi , subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che , dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale , riprendono , in meno di cinque minuti , una lunghezza pari , al massimo , ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale . Questi prodotti comprendono in particolare , il cis-poliisoprene ( IR ) il polibutadiene ( BR ) , il policlorobutadiene ( CR ) , il polibutadiene-stirolo ( SBR ) , il policlorobutadiene-acrilonitrile ( NCR ) , il polibutadiene-acrilonitrile ( NBR ) e la gomma butile ( IIR ) ; b ) ai tioplasti ( TM ) ; c ) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche artificiali , alla gomma naturale depolimerizzata , nonché alle miscele di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi , se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione , di allungamento e di deformazione permanente stabilite nel precedente paragrafo a ) . 5 . Le voci nn . 40.01 e 40.02 non comprendono : a ) i lattici di gomma naturale o sintetica ( anche prevulcanizzati ) addizionati di agenti o acceleranti di vulcanizzazione , di cariche inerti o attive , di plastificanti , di sostanze coloranti ( escluse quelle semplicemente destinate a facilitarne l ' identificazione ) o di altre sostanze , i lattici semplicemente stabilizzati o concentrati , nonché il lattice termosensibilizzato e il lattice positivo , sono da comprendere nelle voci nn . 40.01 o 40.02 , secondo il caso ; b ) la gomma alla quale , prima della coagulazione è stato aggiunto nero fumo ( con o senza oli minerali ) o anidride silicica ( con o senza oli minerali ) nonché la gomma alla quale , dopo coagulazione , sono state aggiunte sostanze di ogni specie ; c ) le mescole di due o più prodotti previsti dalla nota 1 di questo capitolo , addizionate o non di altre sostanze . 6 . I fili nudi di gomma vulcanizzata , di qualsiasi profilo , nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 5 mm , rientrano nella voce n . 40.05 . 7 . La voce n . 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato , spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia , nonché quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma . 8 . Ai sensi della voce n . 40.06 , il lattice prevulcanizzato segue lo stesso trattamento del lattice non vulcanizzato . ai sensi delle voci dal n . 40.07 al n . 40.14 compreso , la balata , la guttaperca , le gomme naturali analoghe , il fatturato ( factis ) e i relativi rigenerati seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione . 9 . Per « lastre e nastri » , ai sensi delle voci nn . 40.05 e 40.15 , si intendono unicamente le lastre , fogli e nastri , non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare ( anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all ' uso ) , ma che non hanno subito altra lavorazione , salvo , se del caso , una semplice lavorazione in superficie ( impressione o altro ) . Per profilati , bastoni e tubi delle voci nn . 40.08 e 40.15 , si intendono anche quelli tagliati a misura , che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie . N . della tariffa * designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomie % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * * I . GOMMA GREGGIA * * * 40.01 * Lattice di gomma naturale , anche, addizionato di lattice di gomma sintetica ; lattice di gomma naturale prevulcanizzato ; gomma naturale , balata , guttaperca e gomme naturali analoghe * esenzione * esenzione * 40.02 * Lattice di gomma sintetica ; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato ; gomma sintetica ; fatturato ( factis ) : * * * * A . fatturato ( factis ) * 10 * 3,9 * * B . prodotti modificati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali * 10 * 4,9 * * C . altri * esenzione * esenzione * 40.03 * Gomma rigenerata * 3 * 1 * 40.04 * Cascami e ritagli di gomma non indurita ; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma ; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita * esenzione * esenzione * * II . GOMMA NON VULCANIZZATA * * * 40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn . 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole , dette « mescole madri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli minerali ) o di anidride silicica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma : * * * * A . Gomma addizionata di nero fumo o di anidride silicica ( mescole madri ) * 6,5 * 2,9 * * B . Granuli di gomma naturale o sintetica sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione * 14 * 5,1 * * C . altri * 10 * 3,8 * 40.06 * Gomma ( o lattice di gomma ) naturale o sintetica , non vulcanizzata , presentata sotto altre forme o stati ( soluzione e dispersioni , tubi , bacchette , profilati , ecc . ) ; oggetti di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata ( fili tessili ricoperti o impregnati dischi , rondelle , ecc . ) : * * * * A . Soluzioni e dispersioni * 18 * 6,4 * * B . altri * 14 * 5,1 * * III . LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA MA NON INDURITA * * * 40.07 * Fili e corde di gomma vulcanizzata , anche ricoperti di materie tessili ; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata : * * * * A . Fili e corde di gomma vulcanizzata , anche ricoperti di materie tessili * 15 * 9,5 * * B . Filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata * 10 * 1,7 * 40.08 * Lastre , fogli , nastri e profilati ( compresi i profilati di sezione circolare ) di gomma vulcanizzata , non indurita : * * * * A . Lastre fogli e nastri : * * * * I . di gomma spugnosa o cellulare * 18 * 8,6 * * II . di altra gomma * 17 * 6,7 * * B . profilati * 15 * 5,8 * 40.09 * Tubi di gomma vulcanizzata , non indurita : * * * * A . muniti di accessori , per la conduttura di gas o liquidi , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 18 * esenzione * * B . altri * 18 * 6,7 * 40.10 * Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata * 15 * 10 * 40.11 * Gomme piene o semipiene , coperture , battistrada , amovibili per coperture , camere d ' aria e protettori ( flaps ) , di gomma vulcanizzata , non industria , per ruote di ogni specie : * * * * A . Gomme piene o semipiene , battistrada amovibili per coperture * 19 * 7,2 * * B . altri : * * * * I . Coperture , destinate ad aeromobili civili ( a ) * 22 * esenzione * * II . non nominati * 22 * 8,6 * 40.12 * Articoli d ' igiene e farmacia ( comprese le tettarelle ) di gomma vulcanizzata , non indurita , anche con parti di ebanite * 20 * 9,1 * 40.13 * Oggetti di vestiario , guanti e accessori per vestimenta , di gomma vulcanizzata , non indurita , per qualsiasi uso : * * * * A . guanti , comprese le muffole * 20 * 7,7 * * B . Oggetti di vestiario e loro accessori * 20 * 9,5 * 40.14 * Altri lavori di gomma vulcanizzata , non indurita : * * * * A . di gomma spugnosa o cellulare * 20 * 7,7 * * B . altri * 15 * 5,8 * * IV . EBANITE E SUOI LAVORI * * * 40.15 * Ebanite in blocchi , lastre , fogli o nastri , bastoni , profilati o tubi ; cascami , polveri o rottami : * * * * A . in massa o blocchi , lastre , fogli , nastri , bastoni , profilati o tubi * 10 * 3,9 * * B . Cascami , polveri e rottami , di ebanite * esenzione * esenzione * 40.16 * Lavori di ebanite : * * * * A . tubi , muniti di accessori , per la conduttura di gas o liquidi , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 19 * esenzione * * B . altri * 19 * 6,9 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . SEZIONE VIII PELLI , CUOIO , PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO ; OGGETTI DA VIAGGIO ; BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI ; LAVORI DI BUDELLA CAPITOLO 41 PELLI E CUOIO Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate ( nn . 05.05 o 05.15 ) ; b ) le pelli di uccelli e loro parti , rivestite delle piume o della calugine ( nn . 05.07 o 67.01 , secondo il caso ) ; c ) le pelli gregge , conciate o preparate non depilate , di animali da pelliccia , comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul ( di Persia , breitschwanz e simili ) , le pelli di agnello delle Indie , di Cina , di Mongolia e del Tibet , le pelli di capra , di capretta e di capretto dello Yemen , della Mongolia e del Tibet ( capitolo 43 ) . Rientrano , tuttavia , nella voce n . 41.01 le pelli gregge non depilate di bovini ( comprese i bufali ) , di equini , di suini ( compreso il pecari ) , di camoscio , di gazella , di renna , di alce , di cervo , di capriolo , di cane e , salvo le eccezioni su riportate , di ovini e di caprini . 2 . L ' espressione « cuoio o pelli , artificiali o ricostituiti » , in tutte le sezioni della tariffa in cui è usata , s ' intende riferita ai prodotti dalla voce n . 41.10 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 41.01 * Pelli gregge ( fresche , salate , secche , passate per calce , piclate ) , comprese quelle di ovini munite del vello * esenzione * esenzione * 41.02 * Cuoio e pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , preparati , esclusi quelli delle voci nn . 41.06 e 41.08 : * * * * A . di vacchette delle Indie ( Kips ) , interi o senza la testa e/o le zampe , di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg , semplicemente conciati con sostanze vegetali , anche sottoposti ad altre preparazioni ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio * esenzione * esenzione * * B . di bovini ( compresi i bufali ) semplicemente conciati con cromo , allo stato umido ( wet blue ) *9 * 7 * * C . altri cuoi e pelli * 9 * 7,9 * 41.03 * Pelli ovine preparate , escluse quelle delle voci n . 41.06 e 41.08 : * * * * A . di meticci delle Indie , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sottoposte ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori du cuoio * esenzione * esenzione * * B . altre pelli : * * * * I . semplicemente conciate * 6 * 2,9 * * II . non nominate * 10 * 4,6 * 41.04 * Pelli caprine preparate , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 : * * * * A . di capre delle Indie , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sottoposte ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio * esenzione * esenzione * * B . altre pelli : * * * * I . semplicemente conciate * 7 * 3,4 * * II . non nominate * 10 * 4,6 * 41.05 * Pelli preparate di altri animali , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 : * * * * A . di rettili , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sottoposte ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato per la fabbricazione di lavori di cuoio * esenzione * esenzione * * B . altre pelli : * * * * I . semplicemente conciate * 8 * 3,5 * * II . non nominate * 9 * 4,4 * 41.06 * Cuoio e pelli , scamosciati * 10 * 4,9 * [ 41.07 ] * * * * 41.08 * Cuoio e pelli , verniciati o metallizzati * * 4,9 * 41.09 * Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale , artificiale o ricostituito , e di pelli conciate o pergamenate , non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli ; segatura , polvere e farina di cuoio e di pelli * esenzione * esenzione * 41.10 * Cuoio artificiale o ricostituito , a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio , in piastre o in fogli , anche arrotolati * 10 * 4,9 * CAPITOLO 42 LAVORI DI CUOIO O DI PELLI . OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO ; OGGETTI DA VIAGGIO ; BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI ; LAVORI DI BUDELLA Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) i catgut e simili sterili , per suture chirurgiche ( n . 30.05 ) ; b ) gli oggetti di vestiario e i loro accessori ( ad eccezione dei guanti ) di cuoio o di pelli , foderati di pelliccia naturale o artificiale , nonché gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli , che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale , purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni ( nn . 43.03 o 43.04 , secondo il caso ) ; c ) le borse per provviste e simili , di tessuto a maglia , della sezione XI ; d ) gli oggetti del capitolo 64 ; e ) i capelli , i copricapi ed altre acconciature e loro parti , del capitolo 65 ; f ) le fruste , gli sculisci e altri oggetti della voce n . 66.02 ; g ) le corde armoniche , le pelli per tamburi e strumenti simili , nonché le altre parti di strumenti musicali ( n.92.10 ) ; h ) i mobili e loro parti ( capitolo 94 ) ; ij ) gli oggetti del capitolo 97 ( giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport ) ; k ) i bottoni , i bottoni da polsi , ecc . , della voce n . 98.01 o del capitolo 71 . 2 . I guanti ( compresi quelli sa sport e per protezione ) , i grembiali ed altri oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere , le bretelle , le cinture , in cinturoni , le bandoliere e i braccialetti , di cuoi o di pelli naturali , artificiali o ricostituiti , so compresi nella voce n . 42.03 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 42.01 * Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale ( selle , finimenti , collari , tirelle , ginocchielli , ecc . ) , di qualsiasi materia * 18 * 8,6 * 42.02 * Oggetti da viaggio ( bauli , valigie , cappelliere , sacchi da viaggio , sacchi a spalla , ecc . ) , sacchi per provviste , borse da donna , cartelle , borse portacarte , portafogli , portamonete , borse per toletta , borse per utensili , borse da tabacco , guaine , astucci , custodie ( per armi , strumenti , musicali , binocoli , di gioielli , boccette , colletti , calzature , spazzole , ecc . ) , e simili contenitori , di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti , di fibra vulcanizzata , di materie plastiche artificiali in fogli , di cartone o di tessuti : * * * * A . di materie plastiche artificiali in fogli * 21 * 14,6 * * B . di altre materie * 19 * 7,2 * * 42.03 * Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli naturali , artificiali o ricostituiti : * * * * A . oggetti di vestiario * 20 * 7,9 * * B . Guanti , comprese la muffole : * * * * I . di protezione per qualunque mestiere * 17 * 12,6 * * II . speciali per sport * 19 * 10,9 * * III . altri * 19 * 10,2 * * C . altri accessori per oggetti di vestiario * 19 * 7,4 * 42.04 * Oggetti di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti , per usi tecnici : * * * * A . Cinghie di trasmissione o di trasporto * 10 * 4,9 * * B . altri * 13 * 7,7 * 42.04 * Altri lavori di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti * 17 * 6,6 * 42.06 * Lavori di budella , di pellicola di intestini ( baudruches ) , di vesciche o di tendini * 8 * 5,8 * CAPITOLO 43 PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI ; PALLICCE ARTIFICIALI Note 1 . Indipendentemente dalle pelli da pellicceria , gregge , della voce n . 43.01 , l ' espressione « pelli da pellicceria » o « pelliccia » , in tutte le sezioni della tariffa dov ' è adoperata , deve intendersi , riferita alle pelli conciate o preparate , col pelo , di qualsiasi animale . 2 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le pelli e le parti di pelli di uccelli , munite delle loro piunte o della loro calugine ( nn . 05.07 o 67.01 , secondo il caso ) ; b ) le pelli gregge , col pelo , della specie di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 C ) di tale capitolo ; c ) i guanti misti di pelliccia , naturale o artificiale , e di cuoio o di pelli ( n . 42.03 ) ; d ) gli oggetti del capitolo 64 ; e ) i capelli , i copricapi ed altre acconciature e loro parti , del capitolo 65 ; f ) gli oggetti del capitolo 97 ( giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport ) . 3 . Si considerano come « tavole , sacchi , mappette , croci e manufatti simili » , ai sensi della voce n . 43.02 , le pelli e le parti di pelli ( eccetto quelle dette « allungate » ) , cucite insieme a forma di quadrato , di rettangolo , di croce o di trapezio , senza aggiunta di altre materie . Invece , gli manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano , direttamente o previo semplice taglio , e le pelli o parti di pelli cucite , costituenti oggetti di vestiario , parti od accessori di oggetti di vestiario , od altri oggetti , sono compresi nella voce n . 43.03 . 4 . Sono da classificare nelle voci nn 43.03 o 43.04 , secondo il caso , gli oggetti di vestiario e loro accessori di qualsiasi specie ( ad eccezione , però , di quelli esclusi per effetto della nota 2 di questo capitolo ) , foderati di pelliccia naturale o artificiale , nonché quelli aventi esterne di pelliccia naturale o artificiale , purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni . 5 . Si considerano come « pellicce artificiali » , ai sensi della voce n . 43.04 , le imitazioni di pelliccia ottenute con lana , peli ed altre fibre , incollate o cucite su cuoio , tessuti , ecc . , ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura , che sono da classificare come tessuti secondo la specie ( velluti , felpe , tessuti ricci , ecc . ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 43.01 * Pelli da pellicceria gregge * esenzione * esenzione * 43.02 * Pelli da pellicceria conciate o preparate , anche confezionate in tavole , sacchi , mappette , croci o altri simili manufatti ; loro cascami e ritagli , non cuciti : * * * * A . pelli da pellicceria conciate o preparate anche confezionate in tavole , sacchi , mappette , croci o altri simili manufatti * 9 * 4,4 * * B . Cascami e ritagli , non cuciti , dei prodotti compresi nella sottovoce A * esenzione * 3,4 * 43.03 * Pelliccerie lavorate o confezionate : * * * * A . oggetti per usi tecnici * 18 * 6,7 * * B . altri * 24 * 9,1 * 43.04 * Pellicce artificiali , anche confezionate * 22 * 8,6 * SEZIONE IX LEGNO , CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO ; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO ; LAVORI DA INTRECCIO , DA PANIERAIO E DA STUOIAIO CAPITOLO 44 LEGNO , CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i legni delle specie utilizzate principalemente in profumeria , in medicina o nella preparazione di insetticidi , antiparassitari e simili ( n . 12.07 ) ; b ) i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia ( n . 14.05 ) ; c ) i carboni attivati ( n . 38.03 ) ; d ) gli oggetti rientranti nel capitolo 46 ; e ) la calzature e loro parti , del capitolo 64 ; f ) i bastoni di ombrelli ( da pioggia o da sole ) , bastoni , fruste , frustini e loro parti ( capitolo 66 ) ; g ) i lavori compresi nella voce n . 68.09 ; h ) le minuterie di fantasia delle voce n . 71.16 ; ij ) gli oggetti della sezione XVII , in particolare i lavori da carradore ; k ) gli oggetti del capitolo 91 ( orologeria ) e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria ; l ) gli strumenti musicali e loro parti ( capitolo 92 ) ; m ) le parti e i pezzi staccati di armi ( n . 93.06 ) ; n ) i mobili e loro parti ( capitolo 94 ) ; o ) gli oggetti del capitolo 97 ( giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport ) ; p ) le pipe , loro parti e oggetti simili , i bottoni , le matite ed altri oggetti da classificare nel capitolo 98 . 2 . Si considerano come legni cosiddetti « migliorati » , ai sensi di questo capitolo , i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati , che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne , occorrendo , la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza , nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici . 3 . Gli oggetti di pannelli di fibre , di legno impiallacciato o compensato nonché quelli di legno cellulare , migliorato , artificiale o ricostituito , sono da classificare , ai fini dell ' applicazione delle voci dal n . 44.19 al n . 44.28 incluso , come i corrispondenti oggetti di legno . 4 . Gli ustensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n . 44.25 , purché tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante . Nota complementare Si intende per farina di legno , ai sensi della voce n . 44.12 , la polvere di legno che passa attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,63 mm , con un massimo dell ' 8 % , in peso , di residui . 44.01 * Legna da ardere in tondelli , ceppi , ramaglie o fascine ; cascami di legno , compresa la segatura * esenzione * esenzione * 44.02 * Carbone di legna ( compreso il carbone di gusci e di noci ) , anche agglomerato * 13 * esenzione * 44.03 * Legno rozzo , anche scortecciato o semplicemente sgrossato : * * * * A . Pali di conifere d ' una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza alla maggiore estremità da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi , iniettati o altrimenti impregnati , a qualsiasi grado * 8 * 2,9 * * B . altro * esenzione * esenzione * 44.04 * legno semplicemente squadrato * esenzione * esenzione * 44.05 * Legno semplicemente segato per il lungo tranciato o sfogliato , dello spessore superiore a 5 mm : * * * * A . Tavolette destinate alla fabbricazione di matite ( a ) * esenzione * esenzione * * B . Legno di conifere , d ' una lunghezza di 125 cm o meno e d ' uno spessore di meno di 12,5 mm * 13 * 4,9 * * C . altro * esenzione * esenzione * [ 44.06 ] * * * * 44.07 * Traversine di legno per strade ferrate : * * * * A . iniettate o altrimenti impregnate , a qualsiasi grado * 10 * 4,9 * * B . altre * 8 * 3 * [ 44.08 ] * * * * 44.09 * Liste di legno per cerchi ; pali spaccati ; pioli e picchetti di legno , appuntiti , non segati per il lungo ; legno in stecche , strisce o nastri ; legno in fuscelli ; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle ; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell ' aceto o nella chiarificazione dei liquidi ; legno semplicemente sgrossato o arrotondano , ma non tornito , né curvato o altrimenti lavorato , per bastoni , ombrelli , manichi di ustensili e simili : * * * * A . Legno in fuscelli * 9 * 5,8 * * B . Legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle * esenzione * 3,9 * * C . legno semplicemente sgrossato o arrotondato , ma non tornito , né curvato o altrimenti lavorato , per bastoni , ombrelli , manichi di ustensili e simili * 7 * 2,9 * * D . altri * 8 * 3,9 * [ 44.10 ] * * * * 44.11 * Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali , anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici * 15 * 10,9 * 44.12 * Lana ( paglia ) di legno ; farina di legno * 10 * 4,9 * 44.13 * Legno piallato , scanalato , sagomato a forma di battente , con incastri semplici , con limbelli , con smussature o similmente lavorato , comprese le liste e le tavolette ( parchetti ) per pavimenti , non riunite * 10 * 4,9 * 44.14 * Legno semplicemente segato per il lungo , tranciato o sfogliato , dello spessore non superiore a 5 mm ; fogli da impiallacciatura e legno per compensati , dello stesso spessore : * * * * A . Tavolette destinate alla fabbricazione di matite ( a ) * esenzione * 6,1 * * B . altri * 10 * 6,9 * 44.15 * Legno impiallacciato e legno compensato , anche commisti con altre materie ; legno intarsiato o incrostato * 15 * 12,6 ( b ) * 44.16 * Pannelli cellulari di legno , anche ricorpeti con fogli di metallo comune * 10 * 4,9 * 44.17 * Legno detto « migliorato » , in pannelli , tavole , blocchi e simili * 10 * 3,9 * 44.18 * Legno detto « artificiale » o « ricostituito » , formato con trucioli , segatura , farina di legno o altri avanzi legnosi , agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici , in pannelli , lastre , blocchi e simili * 13 * 11,8 * 44.19 * Liste e modanature di legno , per mobili , per cornici per la decorazione interna di costruzioni , per impianti elettrici , e simili * 15 * 6,9 * 44.20 * Cornici di legno per quadri , specchi e simili * 15 * 7,2 * 44.21 * Casse , cassette , gabbie , cilindri e imballagi simili , completi di legno : * * * * A . fabbricati ( anche parzialmente ) di legno impiallacciato o compensato * 17 * 11,4 * * B . altri : * * * * I . di pannelli di fibre * 19 * 13,2 * * II . non nominati * 13 * 9,7 * 44.22 * Fusti , botti , tini , mastelli , secchi ed altri lavori da bottaio e loro parti , di legno , compreso il legname da bottaio : * * * * A . legname da bottaio , anche segato sulle due facce principali , ma non altrimenti lavorato * 7 * 3,4 * * B . altri * 14 * 5,3 * 44.23 * Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere , per edifici e costruzioni , compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate , di legno : * * * * A . Casseforme per gettate di calcestruzzo * 14 * 5,3 * * B . altri : * * * * I . di pannelli di fibre * 19 * 13,2 * * II . non nominati * 14 * 6,9 * 44.24 * Oggetti di uso domestico di legno * 15 * 6,1 * 44.25 * Ustensili montature e manichi di utensili , montature di spazzole , manichi di spazzole e di scope , di legno ; forme , formini e tenditori per calzature , di legno : * * * * A . manichi per oggetti di coltelleria e posateria ; montature di spazzole * 16 * 6,3 * * B . altri * 12 * 6 * 44.26 * Tubetti , spole , rocche e rocchetti per filatura , e per filatura cucirini , di legno tornito ; oggetti simili , di legno tornito : * * * * A . Rocchetti per filati cucirini , da ricamo , ecc . * 9 * 3,4 * * B . altri * 16 * 7,3 * 44.27 * Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria ( scatole , cofanetti , astucci , custodie , astucci , portapenne , attaccapanni da parete , lampadari ed altri apparecchi per illuminazione , ecc . ) , oggetti da ornamento , anche personale , e soprammobili , di legno ; parti di legno di tali lavori ed oggetti : * * * * A . di pannelli di fibre * 19 * 12,9 * * B . altri * 18 * 6,4 * 44.28 * Altri lavori di legno : * * * * A . Modelli per fonderia * 7 * 3,4 * * B . Rulli per serrande avvolgibili , con o senza molle * 14 * 6,3 * * C . legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature * 9 * 5,8 * * D . altri : * * * * I . di pannelli di fibre * 19 * 13,2 * * II . non nominati * 14 * 6,7 * ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinamente alle condizioni da stabilire dalla autorità competenti . ( b ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 600 000 m3 di legno compensato di conifere , non commisto con altre materie : - Le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate , dello spessore superiore a 8,5 mm , ( ) - levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm . CAPITOLO 45 SUGHERO E SUOI LAVORI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le calzature e le loro parti , del capitolo 64 ; b ) i cappelli , copricapi ed altre acconciature e loro parti , del capitolo 5 ; c ) gli oggetti del capitolo 97 ( giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport ) . 2 . Il sughero naturale semplicemente scrostato ( squadrato ) è da classificare nella voce n . 45.02 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 45.01 * Sughero naturale greggio e cascami di sughero ; sughero frantumato , granulato o polverizzato * 7 * 2,9 * 45.02 * Cubi , lastre , fogli e strisce di sughero naturale , compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli * 12 * 7,7 * 45.03 * Lavori di sughero naturale * 20 * 15 * 45.04 * Sughero agglomerato ( con o senza legante ) e lavori di sughero agglomerato : * * * * A . Rondelle destinate alla fabbricazione di tappi a corona ( a ) * 11 * 15 * * B . altri * 20 * 15 * ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . * CAPITOLO 46 LAVORI DI INTRECCIO , DA PANIERAIOE DA STUOIAIO Note 1 . Sono considerati « materiali da intreccio » particolarmente : la paglia , i ramoscelli di vimini o di salice , i giunchi , le canne , i trucioli da legno per trecce , i nastri e le cortecce di vegetali , le fibre tessili naturali non filate , i monofili e le lamette o simili da materie plastiche artificiali , le lamette di carta , ma non le strisce di cuoio naturale , artificiale o ricostituito , le strisce di feltro , i capelli , il crine , gli stoppini , ed i filati di materie tessili , i monofili e le lamette o simili del capitolo 51 . 2 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) gli spaghi , corde e funi , anche intrecciati ( n . 59.04 ) ; b ) le calzature , i cappelli , i copricapi ed altre acconciature , e loro parti , dei capitoli 64 e 65 ; c ) i veicoli e le casse di veicoli , costruiti con materiali da intreccio ( capitolo 87 ) ; d ) i mobili e loro parti ( capitolo 94 ) . 3 . Sono considerati « materiali da intreccio parallelizzati » , ai sensi della voce n . 46.02 , gli oggetti costituiti da « materiali da intreccio » disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature , anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * [ 46.01 ] * * * * 46.02 * Trecce e manufatti simili , da materiali da intreccio , per qualsiasi uso , anche riuniti in strisce ; materiale da intreccio tessuti o parallelizzati , comprese le stuoie di Cina , le stuoie grossolane ed i graticci ; impagliature per l ' imballaggio di bottiglie : * * * * A . Trecce e manufatti simili , di materiale da intreccio , per qualsiasi uso , anche riuniti in strisce : * * * * I . di materiali vegetali non filati * 3 * esenzione * * II . altri * 13 * 6,3 * * B . Stuoie grossolane ; impagliature per l ' imballaggio di bottiglie , graticci ed altri oggetti grossolani per l ' imballaggio o la protezione * 9 * 4,9 * * C . Stuoie di Cina e simili * 14 * 5,3 * * D . altri oggetti : * * * * I . di materiali vegetali non filati : * * * * a ) non foderati di carta o di tessuto * 9 * 5,8 * * b ) foderati di carta o di tessuto * 14 * 5,3 * * II . di lamette di carta , anche commiste , in qualsiasi proporzione , con materiali vegetali * 14 * 5,3 * * III . di altri materiali da intreccio * 19 * 5 * 46.03 * Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce n . 46.02 ; lavori di luffa * 18 * 8,8 * SEZIONE X MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA ; CARTA E SUE APPLICAZIONI CAPITOLO 47 MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 47.01 * Paste per carta * esenzione * esenzione * 47.02 * Avanzi di carta e di cartone ; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta : * * * * A . Avanzi di carta e di cartone : * * * * I . che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta * esenzione * esenzione * * II . altri : * * * * a ) resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta ( a ) * esenzione * esenzione * * b ) non nominati * 3 * 1,5 * * B . vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta * esenzione * esenzione * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . * CAPITOLO 48 CARTA E CARTONI ; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA , DI CARTA E DI CARTONE Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) i fogli per l ' impressione a caldo ( carta pastello ) , della voce n . 32.09 ; b ) la carta profumata o spalmata di belletti ( n . 33.06 ) ; c ) la carta impregnata o ricoperta di sapone ( n . 34.01 ) , la carta impregnata o spalmata di detersivi ( n . 34.02 ) e le creme , gli encaustici , i lucidi , ecc . , su supporti di ovatta di cellulosa ( n . 34.05 ) ; d ) la carta ed i cartoni sensibilizzati ( n . 37.03 ) ; e ) i laminati plastici , cioè le materie plastiche artificiali con interposizione di carta o di cartone ( dal n . 39.01 al n . 39.06 ) , la fibra vulcanizzata ( n . 39.03 ) ed i lavori di tali materie ( n . 39.07 ) ; f ) gli oggetti della voce n . 42.02 ( oggetti da viaggio , ecc . ) ; g ) gli oggetti del capitolo 46 ( lavori di intreccio , da panieraio e da stuoiaio ) ; h ) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta ( sezione XI ) ; ij ) gli abrasivi applicati su carta o cartone ( n . 68.06 ) e la mica applicata su carta o cartone ( n . 68.15 ) ; viceversa , la carta ricoperta di polvere di mica è da classificare nella voce n . 48.07 ; k ) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone ( sezione XV ) ; l ) la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali ( n . 92.10 ) ; m ) gli oggetti compresi nei capitoli 97 o 98 ( giuochi , giocattoli , lavori diversi , quali bottoni , ecc . ) . 2 . Ferme restando le disposizioni di cui alla nota 3 , si considerano compresi nella voce n . 48.01 la carta ed cartoni che abbiano subito , per calandratura o altrimenti , una lisciatura , levigatura , satinatura , lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura , nonché la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta ( diversamente che in superficie ) a mezzo di un procedimento qualsiasi . Tuttavia non rientrano nella voce predetta la carta ed i cartoni che abbiano subito , dopo la fabbricazione , un trattamento , come la patinatura , l ' intonaco , l ' impregnazione , ecc . 3 . La carta ed i cartoni , suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n . 48.01 al n . 48.07 incluso , sono da classificare in quella voce che , fra esse , figura per ultima nell ' ordine progressivo della tariffa . 4 . Sono esclusi dalle voci dal n . 48.01 al n . 48.07 incluso , la carta , il cartone e l ' ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme : a ) in strisce o rotoli , di larghezza non superiore a 15 cm ; b ) in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a 36 cm ( a foglio spiegato , se ciò è necessario ) ; c ) in forma diversa dalla quadrata o rettangolare . Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 3 , la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione , presentata tal quale , cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione , è da classificare nella voce n . 48.01 . 5 . Si considerano come /« carta da pareti e lincrusta » , ai sensi della voce n . 48.11 : a ) la carta presentata in rotoli , atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente , inoltre , i seguenti requisiti : - presenza di una o due cimose , anche con segni di riferimento ; - per la carta senza cimose : coloritura , patinatura , vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed , inoltre , larghezza non superiore a 60 cm ; b ) i bordi e gli angoli di carta , atti alla decorazione dei muri e dei soffitti . 6 . Sono particolarmente comprese nella voce n . 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio , le strisce e striscioline ( lamette di carta ) , piegate o meno , anche intonacate , per lavori di intreccio o altri usi , la carta igienica in rotoli anche perforati , in pacchetti o condizionamenti simili , esclusi gli oggetti elencati nella seguente nota 7 . 7 . Sono particolarmente comprese nella voce n . 48.21 i cartoncini da macchine per statistica , la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard , le bordure di carta per scaffali , la carta a pizzo ed i ricami di carta , le tovaglie , i tovaglioli e i fazzoletti di carta , i giunti di carta , i piatti e simili oggetti di pasta di carta , di carta o di cartone , foggiati a stampo o modellati , i modelli anche riuniti . 8 . La carta , il cartone , l ' ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure , purché di carattere accessorio , che non siano di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel capitolo 49 . Tuttavia , i modelli per sartoria , di carta o di cartone , sono da classificare nella voce n . 48.21 , qualunque siano le diciture stampate che essi presentano . Nota complementare È da considerare « carta da giornali » , ai sensi della sottovoce 48.01 A , la carta bianca o leggermente tinta in pasta , contenente 70 % o più di pasta meccanica ( in rapporto alla quantità totale delle composizione fibrosa ) , il cui indice di lisciatura , misurato all ' apparecchio Bekk , non oltrepassi 130 secondi , non incollata , di un peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi , con linee d ' acqua distanziate da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm , presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più , non contenente più di 8 % in peso di carica , e destinata alla stampa di giornali , di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce n . 49.02 edite almeno dieci volte in un anno . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * * I . CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI * * * 48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli : * * * * A . Carta da giornali ( a ) * 7 * 6,7 ( b ) * * B . Carta da sigarette * 14 * 6,7 * * C . Carta e cartoni kraft : * * * * I . destinati alla fabbricazione di filati di carta della voce n . 57.07 , o di filati di carta armati di metallo della voce n . 59.04 ( a ) * 6 * 2,9 * * I . altri * 18 * 8 * * D . Carta pesante 15 g o meno per m2 e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori ( a ) * 6 * 4,9 * * E . Carta e cartoni fabbricati a mano * 15 * 7,2 * * F . altri * 18 * 11,6 * [ 48.02 ] * * * * 48.03 * Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta « cristallo » , in rotoli o in fogli * 18 * 12,6 * 48.04 * Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura , non impregnati né intonacati alla superficie , anche rinforzati internamente , in rotoli o in fogli * 18 * 12,6 * 48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , increspati , pieghettati , goffrati , impressi a secco o perforati , in rotoli o in fogli : * * * * A . Carta e cartoni ondulati * 21 * 13,6 * * B . altri * 18 * 12,6 * [ 48.06 ] * * * 48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie ( marmorizzati , fantasia o « indiennés » e simili ) o stampati ( diversi da quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli : * * * * A . semplicemente rigati , lineati o quadrettati * 20 * 12,6 * * B . ricoperti di polvere di mica * 15 * 9,6 * * C . di pasta imbianchita , patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali , pesanti 160 g o più per m2 * 19 * 11,5 * * D . altri * 19 * 11,6 * 48.08 * Blocchi e lastre , filtranti , di pasta di carta * 17 * 12,6 * [ 48.09 ] * * * * II . CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO ; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE * * * 48.10 * Carta da sigarette tagliata a misura , anche in libretti o in tubetti * 15 * 7,2 * 48.11 * Carta da parati , lincrusta e vetrofanie * 19 * 12,3 * 48.12 * Copripavimenti , anche tagliati , con supporto di carta o di cartone , anche con intonaco di pasta di linoleum * 19 * 13,6 * 48.13 * Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto , tagliate a misura , anche condizionate in scatole ( carta carbone , matrici complete per duplicatori e simili ) * 19 * 11,6 * 48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza * 20 * 14,6 * 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato : * * * * A . Nastri per usi adesivi , di larghezza non superiore a 10 cm , il cui intonaco è costituito di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata * 16 * 6,3 * * B . altri * 19 * 11,6 * 48.16 * Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio , per magazzino e simili : * * * * A . Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone * 20 * 14,6 * * B . altri * 20 * 13,6 * [ 48.17 ] * * * * 48.18 * Registri , quaderni , taccuini , libretti per quietanze e simili , blocchi per minute ed appunti , agende , cartelle sottomano , raccoglitori e classificatori , legature volanti ( a fogli mobili o di altra specie ) ed altri prodotti cartotecnici da scuola , da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri , di carta o di cartone * 21 * 14,6 * 48.19 * Etichette di qualsiasi specie , di carta o di cartone , anche stampate o gommate , con o senza vignette * 20 * 13,5 * 48.20 * Tamburi , rocche e rocchetti , spole , tubetti e supporti simili , di pasta di carta , di carta o di cartone , anche perforati o induriti * 19 * 13,6 * 48.21 * Altri lavori di pasta di carta , di carta , di cartone o di ovatta di cellulosa : * * * * A . Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili * 13 * 6,3 * * B . Assorbenti per bambini piccoli ( bébés ) , condizionati per la vendita al minuto * 19 * 9,6 * * C . Ventagli e ventole a mano , loro ossature e parti di ossature * 21 * 8,1 * * D . altri * 19 * 13,5 * ( a ) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 1 500 000 tonnellate . CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL ' ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) la carta , il cartone e l ' ovatta di cellulosa , nonché i lavori di tali materie , recanti diciture a stampa o vignette aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo capitolo ( capitolo 48 ) ; b ) le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel capitolo 97 ; c ) le incisioni , stampe e litografie originali ( n . 99.02 ) , i francobolli , le marche da bollo e simili della voce n . 99.04 , nonché gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del capitolo 99 . 2 . I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n . 49.01 . Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina . 3 . Rientrano egualmente nella voce n . 49.01 : a ) le raccolte d ' incisioni , di riproduzioni di opere d ' arte , di disegni , ecc . , costituenti opere complete , con pagine numerate e suscettibili di formare un libro , quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori ; b ) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento ; c ) i libri presentati in fascioli od in fogli sciolti di qualsiasi formato , costituenti un ' opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica , o incartonati , oppure rilegati . Tuttavia , le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n . 49.11 . 4 . Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità ( compresi gli stampati di propaganda turistica ) sono da escludere dalle voci nn . 49.01 e 49.02 e da comprendere nella voce n . 49.11 . 5 . Si considerano come « album o libri di immagini per bambini » , ai sensi della voce n . 49.03 , gli album o libri per bambini nei quali le immagini o illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva , mentre il testo ha solamente un interesse secondario . 6 . Sono da comprendere nella voce n . 49.06 le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata . Le copie ottenute , invece , con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti sono assimilate ai testi stampati . 7 . Ai sensi della voce n . 49.09 , per / « cartoline postal illustrate » s ' intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l ' uso . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 49.01 * Libri , opuscoli e stampati simili , anche in fogli sciolti * esenzione * esenzione * 49.02 * Giornali e pubblicazioni periodiche , stampati , anche illustrati * esenzione * esenzione * 49.03 * Album o libri d ' immagini e album da disegno o per pitture , legati alla rustica , incartonati o rilegati , per bambini * 15 * 12,3 * 49.04 * Musica manoscritta o stampata , anche illustrata o rilegata * esenzione * esenzione * 49.05 * Lavori cartografici di ogni specie , comprese le carte murali e le carte topografiche , stampati ; globi ( terrestri o celesti ) stampati : * * * * A . Globi ( terrestri o celesti ) stampati * 16 * 6,3 * * B . altri * esenzione * esenzione * 49.06 * Piani di architetti , di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali , commerciali e simili , ottenuti a mano o con riproduzione fotografica su carta sensibilizzata ; testi manoscritti o dattilografati * esenzione * esenzione * 49.07 * Francobolli , marche da bollo e simili , non obliterati , aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione ; carta bollata , biglietti di banca , titoli azionari od obbligazionari e simili , compresi i libretti di assegni ed analoghi : * * * * A . Francobolli , marche da bollo e simili * 6 * 2,9 * * B . Biglietti di banca * esenzione * esenzione * * C . altri : * * * * I . firmati e numerati * esenzione * esenzione * * II . non nominati * 15 * 7,2 * 49.08 * Decalcomanie di ogni sorta * 13 * 7,7 * 49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni * 15 * 10,4 * 49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendari da sfogliare * 19 * 9,1 * 49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento : * * * * A . Fogli non piegati , recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo né iscrizioni , destinati ad edizioni comuni ( a ) * esenzione * esenzione * * B . altri * 16 * 8,6 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . * SEZIONE XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Note 1 . Sono esclusi da questa sezione : a ) i peli e le setole per pennelli , spazzole e simili ( n . 05.02 ) , i crini ed i cascami di crini ( n . 05.03 ) ; b ) i capelli ed i lavori di capelli ( nn . 05.01 , 67.03 e 67.04 ) ; tuttavia , le bruscole ed i fiscoli nonché i tessut spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n . 59.17 ; c ) i prodotti vegetali del capitolo 14 ; d ) l ' amianto della voce n . 25.24 , gli oggetti di amianto e gli altri prodotti delle voci nn . 68.13 e 68.14 ; e ) i prodotti delle voci nn . 30.04 e 30.05 ( ovatte , garze , bende e simili per la medicina o la chirurgia , legature sterili per suture chirurgiche , ecc . ) ; f ) i tessuti sensibilizzati ( n . 37.03 ) ; g ) i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm e le lamette e simili ( paglia artificiale ) di larghezza superiore a 5 mm , di materie plastiche artificiali ( capitolo 39 ) , nonché le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili , lamette e simili ( capitolo 46 ) ; h ) i tessuti , feltri e « stoffe non tessute » , impregnati , spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti , purché siano da classificare nel capitolo 40 ; ij ) le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate ( capitolo 41 o 43 ) ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci nn . 43.03 e 43.04 ; k ) gli oggetti di materie tessili previsti dalle voci nn . 42.01 e 42.02 ; l ) i prodotti e gli oggetti del capitolo 48 ( per esempio , l ' ovatta di cellulosa ) ; m ) le calzature e parti di calzature , ghette , gambali e manufatti simili , previsti dal capitolo 64 ; n ) i cappelli , copricapi ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65 ; o ) le retine per capelli ( nn . 65.05 o 67.04 , secondo il caso ) ; p ) i prodotti del capitolo 67 ; q ) i filati , corde e tessuti ricoperti di abrasivi ( n . 68.06 ) ; r ) le fibre di vetro , i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile , in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro ( capitolo 70 ) ; s ) i prodotti del capitolo 94 ( mobili ; oggetti letterecci e simili ) ; t ) gli oggetti del capitolo 97 ( giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport ) . 2 . Prodotti misti : A ) I prodotti tessili compresi in una qualsiasi voce dei capitoli dal 50 al 57 e contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente in peso su ciascuna delle altre materie tessili . B ) Per l ' applicazione di questa regola : a ) i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta ; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati ; b ) quando una voce si riferisce a più materie tessili ( ad esempio , seta e borra di seta , lana pettinata e lana cardata , ecc . ) , queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile . C ) Le disposizioni contenute nei paragrafi A ) e B ) si applicano anche ai filati specificati nelle note 3 e 4 seguenti . 3 . A ) Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B ) , sono considerati in questa sezione come « spago , corde e funi » , i filati ( semplici , ritorti o ritorti su ritorto ( câblés ) ) : a ) di seta , di cascami di seta , di peso superiore a 2 g per metro ( 2 000 tex ) ; b ) di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( compresi quelli fatti con due o più monofili del capitolo 51 ) di peso superiore a 1 g per mezzo ( 1 000 tex ) ; c ) di canapa e di lino : - lucidati , la cui lunghezza per kg , moltiplicata per il numero dei fili costitutivi , è inferiore a 7 000 metri ; - non lucidati , di peso superiore a 2 g per metro ; d ) di cocco , a tre capi o più ; e ) di altre fibre vegetali , di peso superiore a 2 g per mezzo ; f ) armati di metallo . B ) Le disposizioni della precedente lettera A ) non si applicano : a ) ai filati di lana , di peli o di crine ed ai filati di carta , non armati ; b ) alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci ( câbles ) da fiocco o ancora di multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro ; c ) al pelo di Messina , alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del capitolo 51 ; d ) ai fili di metallo misti ai filati tessili ( fissati metallici ) , compresi i filati tessili spiralati ( vergolinati ) con metallo , ed ai filati tessili metallizzati , della voce n . 52.01 ; per i filati armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo A ) f ) di cui sopra ; e ) ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati ( vergolinati ) della voce n . 58.07 . 4 . A ) Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo B ) , sono considerati come « preparati per la vendita al minuto » nei capitoli 50 , 51 , 53 , 54 , 55 e 56 , i filati avvolti : a ) su cartoncini , bobine , tubetti e supporti simili , o in gomitoli , del peso massimo ( compreso il supporto ) di : - 200 g per il lino ed il ramiè ; - 85 g per la seta , i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ; - 125 g per le altre materie tessili ; b ) in matasse o matassine , del peso massimo di : - 85 g per la seta , i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ; - 125 g per le altre materie tessili ; c ) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l ' una dall ' altra da uno o più fili divisori , il cui peso sia uniforme e non ecceda , per ciascuna matassina : - 85 g per la seta , i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ; - 125 g per le altre materie tessili ; B ) Le disposizioni della precedente lettera A ) non si applicano : a ) ai filati semplici di qualunque materia tessile , fatta eccezione : - per i filati semplici di lana e di peli fini , greggi ; - per i filati semplici di lana e di peli fini , imbianchiti , tinti o stampati , misuranti meno di 2 000 m per kg ; b ) ai filati greggi , ritorti , ritorti su ritorto ( câblés ) : - di seta o di cascami di seta , comunque presentati ; - di altre materie tessili ( ad eccezione della lana e dei peli fini ) , presentati in matasse ; c ) ai filati ritorti o ritorti su ritorto ( câblés ) , imbianchiti , tinti o stampati , di seta o di cascami di seta , misuranti 75 000 metri o più per ogni kg di filato ritorto ; d ) ai filati semplici , ritorti o ritorti su ritorto ( câblés ) di qualunque materia tessile , presentati : - in matasse ad aspatura incrociata ; - su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell ' industria tessile ( quali per esempio : su tubi per ritorcitoi , spole ( cops ) , tubetti conici o coni , o presentati in rocchetti per telai da ricamo ) . C ) Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramiè sono egualmente valide per la canapa . 5 . Si considerano come : a ) tessuti a « punto di garza » , ai sensi della voce n . 55.07 e della sottovoce 56.07 A I , i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi ( fili dritti ) e da filati mobili ( fili di giro ) , che fanno con i filati fissi un mezzo giro , un giro completo o più di un giro , in modo da formare una legatura che racchiude la trama ; b ) tulli o tessuti a « maglie annodate » ( reti ) , lisci , ai sensi della voce n . 58.08 , quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione , senza alcun disegno né riempimento delle maglie . Per l ' applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia . 6 . In questa sezione si considerano « confezionati » : a ) i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare ; b ) i manufatti finiti direttamente al telaio all ' atto della tessitura e pronti per l ' uso oppure utilizzabili , dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri , senza cucitura od altra lavorazione complementare , come alcuni tipi di strofinacci , asciugamani , tovaglie , fazzoletti da collo ( quadrati ) e coperte ; PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 379R3000.5 c ) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque ( ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento ) , oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti ; d ) i manufatti tagliati in qualsiasi forma , che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili ; e ) i manufatti riuniti mediante cucitura , incollatura o altrimenti ( ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza , nonché delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro , anche con interposizione di ovatta ) . 7 . Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci , non rientrano nei capitoli dal 50 al 57 o nei capitoli al 58 al 60 , i manufatti confezionati ai sensi della nota 6 . Non rientrano nei capitoli dal 50 al 57 i manufatti da classificare nei capitoli 58 o 59 . 8 . Sono assimilati ai tessuti dei capitoli dal 50 al 57 , i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto . Queste nappe sono fissate tra loro , nei punti di incrocio dei loro fili , da un legante o per termosaldatura . Note complementari 1 . Salvo l ' applicazione delle disposizioni di cui alla successiva nota complementare 2 , i prodotti tessili compresi in una qualsiasi voce dei capitoli dal 58 al 63 e contenenti due o più materie tessili , sono classificati , ove occorra , nelle voci di questi capitoli , come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente in peso su ciascuna delle altre materie tessili . Sono anche applicabili le disposizioni della nota 2 B ) di questa sezione . 2 . a ) Per i prodotti delle voci nn . da 58.01 a 58.05 inclusa , che comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata , a ricci o con fili formanti un disegno , è fatta astrazione del tessuto di fondo . b ) Per i prodotti della voce n . 58.07 che comportano un ' armatura , un ' anima o un ' imbottitura , non si tiene conto di questa armatura , di questa anima o di questa imbottitura . c ) Per i ricami della voce n . 58.10 si tiene conto solamente del tessuto di fondo . Tuttavia , per i pizzi chimici o « aériennes » e per i ricami senza fondo visibile , la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo . d ) Per i prodotti dei capitoli da 59 a 63 , composti di due o più tessuti , feltri , trecce , ecc . , di materie tessili differenti , associate o non a parti costituenti unicamente accessori ( fodere , rinforzi , colli , polsini , risvolti , nastri ed altre guarnizioni , anche ornamentali ) , non si deve tener conto , per l ' applicazione della regola di classificazione suindicata , che della parte considerata come determinante ai sensi della regola generale 3 per l ' interpretazione della nomenclatura della tariffa . CAPITOLO 50 SETA E CASCAMI DI SETA N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 50.01 * Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura * 2 * 1 * 50.02 * Seta greggia ( non torta ) * 10 * 4,9 * 50.03 * Cascami di seta ( bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura , sfilacciati , borra , roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura ) * esenzione * esenzione * 50.04 * Filati di seta non preparati per la vendita al minuto * 12 * 6,7 * 50.05 * Filati di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) , non preparati per la vendita al minuto * * * * A . Filati di borra di seta ( schappe ) * 7 * 3,4 * * B . altri * 5 * 2,5 * [ 50.06 ] * * * * 50.07 * Filati di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) , preparati per la vendita al minuto ; pelo di Messina ( crine di Firenze ) ; imitazioni del catgut preparate con fili di seta : * * * * A . Filati di seta * 13 * 9,5 * * B . Filati di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) * 11 * 4,9 * * C . Pelo di Messina ( crine di Firenze ) ; imitazioni del catgut preparate con fili di seta * 7 * 3,4 * [ 50.08 ] * * * * 50.09 * Tessuti di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) : * * * * A . Tessuti di seta o di borra di seta ( schappe ) : * * * * I . Crespi * 17 * 11,4 * * II . Pongées , habutai , honan , shantung , corah e tessuti simili dell ' Estremo Oriente , di seta pura ( non mista con borra di seta [ schappe ] , con cascami di borra di seta [ roccadino o pettenuzzo di seta ] o con altre materie tessili ) : * * * * a ) ad armatura a tela , greggi o semplicemente sgommati * 16 * 7,7 * * b ) altri * 17 * 13,2 * * III . altri * 17 * 12,3 * * B . Tessuti di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) * 17 * 7,8 * [ 50.10 ] * * * * CAPITOLO 51 MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE Note 1 . Le espressioni « fibre tessili sintetiche » o « fibre tessili artificiali » , figuranti in qualsiasi sezione della tariffa , indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente : a ) per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici , quali poliammidi , poliesteri , poliuretani e derivati polivinilici ; b ) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali ( cellulosa , caseina , proteine , alghe , ecc . ) , quali il filato viscosa ( rayon ) , il filato acetato , il filato cupro ( cupro-ammoniacale ) e le fibre di alginati . Le fibre o i filamenti , di cui alla lettera a ) , si considerano « sintetici » e quelli della lettera b ) « artificiali » . 2 . La voce n . 51.01 non comprende i fasci ( câbles ) da fiocco , di fibre tessili sintetiche ed artificiali , che rientrano nel capitolo 56 . 3 . Non sono considerati continui i filati detti « rotti » , costituiti , per la massima parte , da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico ( capitolo 56 ) . 4 . I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali , non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a 1 mm , sono classificati : - nella voce n . 51.01 , se il loro peso è inferiore a 6,6 mg per metro ( 6,6 tex ) ; - nella voce n . 51.02 , in caso contrario . I monofili , aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 mm , sono da classificare nel capitolo 39 . Le lamette e simili ( paglia artificiale ) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n . 51.02 qualora la loro larghezza non oltrepassi 5 mm , e nel capitolo 39 in caso contrario . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 51.01 * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , non preparati per la vendita al minuto : * * * * A . Filati di fibre tessili sintetiche * 15 * 9 * * B . Filati di fibre tessili artificiali : * * * * I . Filati a vacuoli * 15 * 2,5 * * II . altri * 15 * 11 * 51.02 * Monofili , lamette e simili ( paglia artificiale ) ed imitazioni del catgut , di materie tessili sintetiche ed artificiali : * * * * A . di materie tessili sintetiche : * * * * I . Monofili * 13 * 9 * * II . altri * 14 * 10,5 * * B . di materie tessili artificiali : * * * * I . Monofili * 9 * 4,5 * * II . altri * 10* 5 * 51.03 * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , preparati per la vendita al minuto : * * * * A . Filati di fibre tessili sintetiche * 19 * 9,5 * * B . Filati di fibre tessili artificiali * 18 * 9 * 51.04 * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ( compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn . 51.01 o 51.02 ) : * * * * A . Tessuti di fibre tessili sintetiche : * * * * I . per pneumatici * 21 * 13 * * II . Tessuti contenenti filati elastomeri * 21 * 13 * * III . Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene , di larghezza : * * * * a ) di meno di 3 m * 21 * 13 * * b ) di 3 m o più * 21 * 13 * * IV . altri * 21* 13 * * B . Tessuti di fibre tessili artificiali : * * * * I . per pneumatici * 20 * 15 * * II . Tessuti contenenti filati elastomeri * 20 * 15 * * III . altri * 20 * 15 * CAPITOLO 52 FILATI METALLICI N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 52.01 * Fili di metallo combinati con filati tessili ( filati metallici ) , compresi i filati tessili spiralati con metallo , e filati tessili metalizzati * 10 * 7 * 52.02 * Tessuti di fili di metallo , di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n . 52.01 , per l ' abbigliammento , l ' arredamento ed usi simili * 17 * 8,5 * CAPITOLO 53 LANA , PELI E CRINI Nota Sotto la denominazione di « peli fini » sono compresi i peli di alpagà , lama , vigogna , yack , cammello , capra mohair , capra del Tibet , capre del cachemir e simili ( escluse le capre comuni ) , coniglio ( compreso il coniglio d ' angora ) , lepre , castoro , nutria e topo muschiato . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali * 1 * 2 * 3 * 4 * 53.01 * Lane in massa * esenzione * esenzione * 53.02 * Peli fini o grossolani , in massa : * * * * A . Peli grossolani , preparati ( imbianchiti , tinti , ecc . ) e arricciati * * 1,5 * * B . altri * esenzione * esenzione * 53.03 * Cascami di lana e di peli ( fini o grossolani ) , esclusi gli afilacciati * esenzione * esenzione * 53.04 * Sfilacciati di lana e di peli ( fini o grossolani ) * esenzione * esenzione * 53.05 * Lane e peli ( fini o grossolani ) , cardati o pettinati * 3 * 3 * 53.06 * Filati di lana cardata , non preparati per la vendita al minuto : * * * * A . contenenti almeno 85 % , in peso , di lana o di lana e di peli fini * 5 * ( a ) * * B . altri * 10 * 8 * 53.07 * Filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto : * * * * A . contenenti almeno 85 % , in peso , di lana o di lana e di peli fini * 5 * ( a ) * * B . altri : * * * * I . contenenti , in peso , complessivamente più del 10 % di materie tessili del capitolo 50 * 7 * 3,5 * * II . non nominati * 10 * 10 * 53.08 * Filati di peli fini , cardati o pettinati , non preparati per la vendita al minuto : * * * * A . cardati * 5 * 4 * * B . pettinati * 5 * 4 * 53.09 * Filati di peli grossolani o di crine , non preparati per la vendita al minuto * 9 * 4,5 * 53.10 * Filati di lana , di peli ( fini o grossolani ) o di crine , preparati per la vendita al minuto * 11 * 11 * 53.11 * Tessuti di lana o di peli fini : * * * * A . contenenti almeno 85 % , in peso , di queste materie tessili * 13 * ( a ) * * B . altri : * * * * I . contenenti , in peso , complessivamente più del 10 % di materie tessili del capitolo 50 * 17 * 13 * * II . non nominati * 18 * ( a ) * 53.12 * Tessuti di peli grossolani o di crine * 16 * 8 * [ 53.13 ] * * * * ( a ) Vedi allegato . * CAPITOLO 54 LINO E RAMIÈ N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 54.01 * Lino greggio , macerato , stigliato , pettinato o altrimenti preparato , ma non filato ; stoppa e cascami di lino ( compresi gli sfilacciati ) * esenzione * - * 54.02 * Ramiè greggio , decorticato , sgommato , pettinato o altrimenti preparato , ma non filato ; stoppa e cascami di ramiè ( compresi gli sfilacciati ) * esenzione * esenzione * 54.03 * Filati di lino o di ramiè , non preparati per la vendita al minuto : * * * * A . di lino , lucidati * 16 * 9 * * B . altri : * * * * I . semplici , misuranti per kg : * * * * a ) 45 000 m o meno * 10 * 6,5 ( a ) * * b ) più di 45 000 m * 6 * 5 * * II . ritorti o ritorti su ritorto ( câblés ) * 10 * 7 * 54.04 * Filati di lino o di ramiè , preparati per la vendita al minuto : * * * * A . di lino , lucidati * 16 * 10 * * B . altri * 17 * 8,5 * 54.05 * Tessuti di lino o di ramiè * 21 * 16 * ( a ) Dazio del 2 % per i filati di lino greggio ( esclusi i filati di stoppa ) , che misurano , per ogni kg , 30 000 metri o meno , destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto ( câblés ) per l ' industria delle calzature e per la legatura dei cavi , nei limiti di un contingente tariffario annuo di 400 tonnellate da concedere dalle autorità competenti delle Comunità europee . Inoltre , sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da determinare dalle autorità competenti . CAPITOLO 55 COTONE N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 55.01 * Cotone in massa * esenzione * esenzione * 55.02 * Linters di cotone * esenzione * esenzione * 55.03 * Cascami di cotone ( compresi gli sfilacciati ) non pettinati né cardati * esenzione * esenzione * 55.04 * Cotone cardato o pettinato * 3 * 1,5 * 55.05 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto : * * * * A . ritorti o ritorti su ritorto ( câbles ) , apprettati , presentati su cartoncini , rocche e rocchetti , tubetti e supporti simili , o in gomitoli , di peso massimo ( compreso il supporto ) di 900 g * 10 * 8 * * B . altri : * * * * I . misuranti per kg , in filati semplici , 120 000 m o più : * * * * a ) presentati in filati semplici * 10 * 4 * * b ) altri * 10 * 6 * * II . non nominati * 10 * 7 * 55.06 * Filati di cotone preparati per la vendita al minuto * 16 * 12 * 55.07 * Tessuti di cotone a punto di garza * 15 * 9 * 55.08 * Tessuti di cotone ricci del tipo spugna * 18 * 15 * 55.09 * Altri tessuti di cotone : * * * * A . contenenti almeno 85 % , in peso , di cotone : * * * * I . di larghezza inferiore a 85 cm * 17 * 13 * * II . altri * 17 * 14 * * B . altri : * * * * I . di larghezza inferiore a 85 cm * 19 * 14 * * II . non nominati * 19 * 15 * CAPITOLO 56 MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO Nota Sono considerati come « fasci ( câbles ) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali » , ai sensi della voce n . 56.02 , i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli , aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteritische seguenti : a ) lunghezza del fascio superiore a 2 m ; b ) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro ; c ) peso unitario dei singoli filamenti inferiore a 6,6 mg per metro ( 6,6 tex ) ; d ) solo per le materie tessili sintetiche : i fasci debbono aver già subito l ' operazione di stiramento e , di conseguenza , se sottoposti a trazione , non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100 % la loro lunghezza ; e ) peso totale del fascio superiore a 2 g per metro ( 2 000 tex ) . I fasci aventi una lunghezza di 2 m o meno sono da classificare nella voce n . 56.01 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 56.01 * Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali , in massa : * * * * A . di fibre tessili sintetiche * 14 * 9 * * B . di fibre tessili artificiali * 12 * 8 * 56.02 * Fasci ( câbles ) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali : * * * * A . di fibre tessili sintetiche * 14 * 8,5 * * B . di fibre tessili artificiali * 12 * 8 * 56.03 * Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) in massa , compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati : * * * * A . di fibre tessili sintetiche * 14 * 8,5 * * B . di fibre tessili artificiali * 12 * 8 * 56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) , cardati , pettinati o altrimenti preparati per la filatura : * * * * A . di fibre tessili sintetiche * 14 * 8,5 * * B . di fibre tessili artificiali * 13 * 10 * 56.05 * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , non preparati per la vendita al minuto : * * * * A . di fibre tessili sintetiche * 15 * 11 * * B . di fibre tessili artificiali * 14 * 10 * 56.06 * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , preparati per la vendita al minuto : * * * * A . di fibre tessili sintetiche * 19 * 14 * * B . di fibre tessili artificiali * 19 * 14 * 56.07 * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : * * * A . di fibre tessili sintetiche : * * * * I . Tessuti a punto di garza di peso , per m3 , uguale a superiore a 80 g e inferiore o uguale a 120 g * 21 * 15 * * II . altri * 21 * 16 * * B . di fibre tessili artificiali * 19 * 16 * CAPITOLO 57 ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI ; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 57.01 * Canapa ( Cannabis sativa ) greggia , macerata , stigliata , pettinata o altrimenti preparata , ma non filata ; stoppa e cascami di canapa ( compresi gli sfilacciati ) * esenzione * - * 57.02 * Abaca ( canapa di Manilla o « Musa textilis » ) greggia , in filaccia o preparata , ma non filata ; stoppa e cascami d ' abaca ( compresi gli sfilacciati ) * esenzione * esenzione * 57.03 * Iuta ed altre fibre tessili liberiane non nominate né comprese altrove , gregge , decorticate o altrimenti preparate , ma non filate ; stoppa e cascami di tali fibre ( compresi gli sfilacciati ) * esenzione * esenzione * 57.04 * Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate , ma non filate ; cascami di tali fibre ( compresi gli sfilacciati ) * esenzione * esenzione * [ 57.05 ] * * * * 57.06 * Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * 10 * 8 * 57.07 * Filati di altre fibre tessili vegetali ; filati di carta : * * * * A . Filati di canapa : * * * * I . non preparati per la vendita al minuto : * * * * a ) lucidati * 16 * 9 * * b ) altri * 10 * 6 * * II . preparati per la vendita al minuto * 16 * 7 * * B . Filati di cocco * esenzione * esenzione * * C . Filati di carta * 10 * 8 * * D . altri * 10 * 5 * [ 57.08 ] * * * * [ 57.09 ] * * * * 57.10 * Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 : * * * * A . di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso , per m2 : * * * * I . inferiore a 310 g * 23 * 20 * * II . uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g * 23 * 19 * * III . superiore a 500 g * 23 * 15 * * B . di larghezza superiore a 150 cm * 23 * 22 * 57.11 * Tessuti di altre fibre tessili vegetali ; tessuti di filati di carta : * * * * A . Tessuti di canapa * 21 * 10,5 * * B . Tessuti di filati di carta * 19 * 9 * * C . altri * 20 * 10 * [ 57.12 ] * * * * CAPITOLO 58 TAPPETI ED ARAZZI ; VELLUTI , FELPE , TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA ; NASTRI ; PASSAMANERIA ; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE ( RETI ) ; PIZZI E GUIPURES ; RICAMI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo i tessuti intonacati o impregnati , i tessuti elastici , la passamaneria elastica , i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonché gli altri manufatti compresi nel capitolo 59 . Tuttavia , i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n . 58.10 . 2 . Sono considerati come « tappeti » , ai sensi delle voci nn . 58.01 e 58.02 , oltre ai tappeti da pavimento , i manufatti simili che presentano le stesse caratteristiche di questi , sebbene siano destinati ad usi diversi . Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro , che rientrano nel capitolo 59 . 3 . Si considerano come « nastri , galloni e simili » , ai sensi della voce n . 58.05 : a ) - i tessuti a trama e catena ( compresi i velluti ) in strisce di larghezza non superiore a 30 cm , munite di vere cimose ; - le strisce di larghezza non superiore a 30 cm , provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute , incollate o altrimenti ottenute ; b ) i tessuti a trama e catena a forma tubolare , la cui larghezza , allo stato piatto , non sia superiore a 30 cm ; c ) le strisce di tessuto tagliate a sghembo , con i bordi ripiegati , di larghezza , se spiegate , non superiore a 30 cm . I nastri , che presentano frange ottenute alla tessitura , sono classificati nella voce n . 58.07 . 4 . Sono escluse dalla voce n . 58.08 le reti in strisce o in pezza , fabbricate con spago , corde e funi , che sono da classificare nella voce n . 59.05 . 5 . Il termine « ricami » della voce n . 58.10 comprende anche le applicazioni , ottenute mediante cucitura , di lustrini , di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie , nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro . Sono esclusi dalla voce n . 58.10 gli arazzi fatti con l ' ago ( n . 58.03 ) . 6 . Rientrano in questo capitolo i manufatti ( nastri , pizzi , ecc . ) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l ' abbigliamento , l ' arredamento ed usi simili . Nota complementare Ai fini dell ' applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce 58.01 A II , nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate , delle cimose e delle frange . 58.01 * Tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati : * * * * A . di lana o di peli fini : * * * * I . contenenti , in peso , complessivamente più del 10 % di seta o di borra di seta ( schappe ) * 40 * 20 * * II . altri * 32 con riscoss . mass . di 5 UCE per m2 * 24 con riscoss . mass . di 4 UCE per m2 * * B . di seta , di borra di seta ( schappe ) , di fibre tessili sintetiche , di filati della voce n . 52.01 o di fili di metallo * 40 * 20 * * C . di altre materie tessili * 24 * 12 * 58.02 * Altri tappeti , anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim , Schumacks o Soumak , Karamanie e simili , anche confezionati : * * * A . Tappeti : * * * * I . Tappeti di cocco e tappeti « tufted » * 23 * 23 * * II . altri * 23 * 20 * * B . Tessuti detti Kelim o Kilim , Schumacks o Soumak , Karamanie , e simili * 21 * 10,5 * 58.03 * Arazzi tessuti a mano ( tipo Gobelins , Fiandra , Aubusson , Beauvais e simili ) ed arazzi fatti all ' ago ( a punto piccolo , a punto a croce , ecc . ) , anche confezionati * 21 * 8,5 * 58.04 * velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia , esclusi i manufatti delle voci nn . 55.08 e 58.05 * 19 * 15 * 58.05 * Nastri , galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati ( bolduc ) , esclusi i manufatti della voce n . 58.06 : * * * * A . Nastri , galloni e simili : * * * * I . di velluti , di felpe , di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia : * * * * a ) di fibre tessili sintetiche , di fibre tessili artificiali o di cotone * 21 * 10,5 * * b ) di seta , di borra di seta ( schappe ) o di roccadino o pettenuzzo di seta * 20 * 10 * * c ) di altre materie tessili * 18 * 7 * * II . altri * 18 * 14 * * B . Bolduc * 16 * 10 * 58.06 * Etichette , scudetti e simili , tessuti , ma non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati * 20 * 10 * 58.07 * Filati di ciniglia ; filati spiralati ( vergolinati ) , diversi da quelli deve voce n . 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali , in pezza ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti ( pompons ) e simili : * * * * A . Trecce di larghezza di 5 cm o meno , di monofili , lamette o forme simili delle voci nn . 51.01 e 51.02 , di fibre tessili sintetiche o artificiali , di lino , di ramiè o di fibre tessili vegetali del capitolo 57 * 13 * 6,5 * * B . altri * 16 * 8 * 58.08 * Tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) , lisci : * * * * A . Tulli * 20 * 10 * * B . Tessuti a maglie annodate ( reti ) * 22 * 11 * 58.09 * Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ( reti ) , operati ; pizzi ( la macchina o a mano ) in pezza , in strisce o in motivi : * * * * A . Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ( reti ) * 22 * 13 * * B . Pizzi : * * * * I . a mano * 20 * 14 * * II . a macchina * 23 * 11,5 * 58.10 * Ricami in pezza , in strisce o in motivi : * * * * A . Pizzi chimici e ricami a fondo tagliato : * * * * I . di valore superiore a 35 UCE per kg netto * 17 * 9 * * II . altri * 17 * 13 * * B . altri : * * * * I . di valore superiore a 17,5 UCE per kg netto * 17 * 9 * * II . non nominati * 17 * 13 * CAPITOLO 59 OVATTE E FELTRI ; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA ; TESSUTI SPECIALI , TESSUTI IMPREGNATI O SPALMATI ; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI Note 1 . A ) Il termine « tessuti » , usato in questo capitolo ( esclusa la voce n . 59.03 ) , si riferisce ai tessuti dei capitoli dal 50 al 57 delle voci nn . 58.04 e 58.05 , alle trecce , ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali , in pezza , della voce n . 58.07 , ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci nn . 58.08 e 58.09 , ai pezzi della voce n . 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n . 60.01 . B ) In tutte le sezioni della tariffa il termine « feltro » si riferisce ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa . 2 . A ) La voce n . 59.08 comprende i tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali o stratificati con queste materie , qualunque sia il loro peso per metro quadro e qualunque sia la natura della materia plastica artificiale ( compatta , spugnosa o cellulare ) . Tuttavia , detta voce non comprende : a ) i tessuti nei quali l ' impregnazione , la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo ( in generale , capitoli a 50 a 58 e 60 ) ; per l ' applicazione di questa disposizione , non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni ; b ) i prodotti che non possono essere avvolti a mano , senza screpolarsi , su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 e 30° C ( in generale capitolo 39 ) ; c ) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica artificiale o è stato spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia ( capitolo 39 ) . B ) La voce n . 59.12 non comprende : a ) i tessuti nei quali l ' impregnazione o la spalmatura non sono percettibili ad occhio nudo ; per l ' applicazione di questa disposizione , non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni ; b ) i tessuti dipinti ( diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studi o per simili usi ) ; c ) i tessuti ricoperti di borre di cimatura , di polvere di sughero o di altri prodotti simili , che presentano disegni provenienti da questi trattamenti ; d ) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili . 3 . Si intendono per « tessuti gommati » , ai sensi della voce n . 59.11 : a ) i tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia : - di peso , per m2 , inferiore od uguale a 1 500 g , o - di peso , per m2 , superiore a 1 500 g e contenenti più del 50 % , in peso , di materie tessili ; b ) i manufatti detti nappe , costituiti da filati tessili dispositi parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma ; c ) i fogli , le lastre o i nastri , di gomma spugnosa o cellulare , combinati con tessuto diversi da quelli che rientrano nel capitolo 40 in virtù dell ' ultimo comma della nota 2 di detto capitolo . 4 . Dalla voce n . 59.16 sono escluse : a ) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore , di lunghezza indeterminata o tagliate a misura ; b ) le cinghie di tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia , nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma ( n . 40.10 ) . 5 . La voce n . 59.17 comprende i prodotti seguenti , i quali non possono rientrare in altre voci della sezione XI : a ) i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito ( esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n . 59.14 al n . 59.16 ) : - tessuti , feltri e tessuti rinforzati di feltro , aventi uno o più strati di gomma , cuoio od altre materie , dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici ; - veli e tele da buratti ; - tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili , compresi quelli fatti di capelli ; - tessuti , feltrati o non , anche impregnati o spalmati , dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici , tubolari o senza fine , a catene o a trame semplici o multiple ( o a catene ed a trame semplici o multiple ) , oppure a tessitura piana , a catene o a trame miultiple ( o a catene ed a trame multiple ) ; - tessuti armati di metallo , dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici ; - tessuti costituiti da filati metallici della voce n . 52.01 , dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici ; - cordoni lubrificanti , trecce , corde ed altri simili prodotti tessili per baderne , pressatrecce , premistoppa e simili usi industriali , anche impregnati , spalmati o armati ; b ) gli articoli tessili per usi tecnici ( diversi da quelli delle voci dal n . 59.14 al n . 59.16 ) e , principalmente , i dischi per lucidare , giunti , rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi . Non sono considerati come articoli tessili per usi tecnici i tessuti , le ovatte , i feltri e le « stoffe non tessute » , in pezza , tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 59.01 * Ovatte e manufatti di ovatta ; borre di cimatura , nodi e groppetti ( bottoni ) di materie tessili : * * * * A . Ovatte e manufatti di ovatta : * * * * I . di materie tessili sintetiche o artificiali : * * * * a ) Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm * 10 * 5 * * b ) altri * 10 * 5 * * II . di altre materie tessili * 10 * 5 * * B . Borre di cimatura , nodi e groppetti ( bottoni ) : * * * * I . di materie tessili sintetiche o artificciali * 8 * 4 * * II . di altre materie tessili * esenzione * esenzione * 59.02 * Feltri e manufatti di feltro , anche impregnati o spalmati : * * * * A . Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare * 16 * 11,5 * * B . altri * 19 * 9,5 * 59.03 * « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » , anche impregnati o spalmati * 18 * 12 * 59.04 * Spago , corde e funi , anche intrecciati * 16 * 13 * 59.05 * Reti ottenute con l ' impiego di manufatti previsti dalla voce n . 59.04 , in strisce , in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca , in forme determinate , costituite da filati , spago o corde : * * * * A . Reti ( in forme determinate o non ) per la pesca : * * * * I . di materie tessili vegetali * 14 * 11 * * II . di altre materie tessili * 19 * 13,5 * * B . altre : * * * * I . di materie tessili sintetiche o artificiali * 19 * 13,5 * * II . di altre materie tessili * 19 * 9,5 * 59.06 * Altri manufatti ottenuti con l ' impiego di filati , spago , corde o funi , esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto * 18 * 9 * 59.07 * Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee , del tipo usato in legatoria , per cartonaggi , nella fabbricazione di astucci o per usi simili ( percallina spalmata , ecc . ) ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria * 18 * 21 * 59.08 * Tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie * 18 * 14 * [ 59.09 ] 59.10 * Linoleum per qualsiasi uso , anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili , anche tagliati * 20 * 8 * 59.11 * Tessuti gommati diversi da quelli a maglia : * * * * A . Tessuti gommati non compresi nella sottovoce B : * * * * 1 . Nastri per usi adesivi , di larghezza non superiore a 10 cm , la cui spalmatura è costituita di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata * 16 * 6,5 * * II . Tessuti combinati con gomma spugnosa o cellulare * 18 * 9 * * III . altri : * * * * a ) per pneumatici * 18 * 8,5 * * b ) altri * 18 * 8,5 * * B . Manufatti detti nappe previsti dalla nota 3 b ) di questo capitolo * 15 * 14 * 59.12 * Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi simili * 7 * ( a ) * 59.13 * Tessuti ( diversi da quelli a maglia ) elastici , costituiti da materie tessili miste a fili di gomma * 18 * 11 * 59.14 * Lucignoli tessuti , intrecciati o a maglia , di materie tessili , per lampade , fornelli , candele e simili ; reticelle ad incandescenza , anche impregnate , e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione * 17 * 8,5 * 59.15 * Tubi per pompe ed altri tubi simili , di materie tessili , anche con armature od accessori di altre materie * 19 * 11 * 59.16 * Nastri trasportatorie cinghie di trasmissione di materie tessili , anche armati * 14 * 7,5 * 59.17 * Tessuti e manufatti per usi tecnici , di materie tessili : * * * * A . Tessuti , feltri o tessuti rinforzati di feltro , aventi uno o più strati di gomma , cuoio od altre materie , dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici * 13 * 8 * * B . Veli e tele da buratti , anche confezionati ( b ) : * * * * I . di seta o di borra di seta ( schappe ) * 10 * 4 * * II . di altre materie tessili * 16 * 6,5 * * C . Tessuti , feltrati o non , anche impregnati o spalmati , dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici , tubolari o senza fine , a catene o a trame semplici o multiple ( o a catene ed a trame semplici o multiple ) , oppure a tessitura piana , a catene o a trame multiple ( o a catene ed a trame multiple ) : * * * * I . di seta , di fibre tessili sintetiche o artificiali * 15 * 9 * * II . di altre materie tessili * 15 * 6 * * D . altri * 16 * 9,5 * ( a ) Vedi allegato . * ( b ) I veli e le tele da buratti , non confezionati , sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . * CAPITOLO 60 MAGLIERIE Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) i pizzi all ' uncinetto della voce n . 58.09 ; b ) i manufatti a maglia del capitolo 59 ; c ) i busti , fascette , guaine , reggiseno , bretelle , reggicalze , giarrettiere e manufatti simili ( n . 61.09 ) ; d ) gli oggetti da rigattiere della voce n . 63.01 ; e ) gli apparecchi di ortopedia , come cinti erniari , cinture medico-chirurgiche , ecc . ( n . 90.19 ) . 2 . Rientrano nelle voci dal n . 60.02 al n . 60.06 incluso , i manufatti a maglia , comprese le loro parti : a ) tessuti in forma determinata , presentati singolarmente o in pezze comprendenti più singoli ; b ) cuciti o altrimenti confezionati . 3 . Non sono considerati come manufatti di maglia elastica , ai sensi della voce n . 60.06 , i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici . 4 . Questo capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell ' abbigliamento , nell ' arredamento ed usi simili . 5 . In questo capitolo devono intendersi per : a ) stoffe e manufatti di maglia « elastica » , i prodotti di maglia formati da materie tessili miste di gomma ; b ) stoffe e manufatti di maglia gommati , i prodotti di maglia impregnati , spalmati , ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia , nonché quelli fabbricati con filati tessili impregnati , spalmati o ricoperti di gomma . 6 . In tutte le sezioni dalla tariffa , il termine « maglierie » si riferisce ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 60.01 * Stoffe a maglia non elastica né gommata , in pezza : * * * * A . di lana o di peli fini : * * * * I . contenenti , in peso , complessivamente più del 10 % di materie tessili del capitolo 50 * 19 * 14 * * II . altre * 16 * 13 * * B . di fibre tessili sintetiche o artificiali : * * * * I . di fibre tessili sintetiche : * * * * a ) contenenti filati elastomeri * 20 * 13 * * b ) altre : * * * * 1 . per tende e tendine * 20 * 13 * * 2 . Pizzi Rachel * 20 * 13 * * 3 . Stoffe a peli lunghi ( tipo pellicine ) * 20 * 13 * * 4 . altre : * * * * aa ) di maglieria di catena : * * * * 11 . gregge o imbianchite * 20 * 13 * * 22 . tinte * 20 * 13 * * 33 . stampate * 20 * 13 * * 44 . a colori * 20 * 13 * * bb ) di altra maglieria : * * * * 11 . gregge o imbianchite * 20 * 13 * * 22 . tinte * 20 * 13 * * 33 . stampate * 20 * 13 * * 44 . a colori * 20 * 13 * * II . di fibre tessili artificiali : * * * * a ) per tende e tendine * 20 * 13 * * b ) altre * 20 * 13 * * C . di altre materie tessili : * * * * I . di cotone : * * * * a ) gregge o imbianchite * 19 * 14 * * b ) tinte * 19 * 14 * * c ) stampate * 19 * 14 * * d ) a colori * 19 * 14 * * II . di altre materie tessili * 19 * 14 * 60.02 * Guanti a maglia non elastica né gommata : * * * * A . Guanti impregnati o ricoperti di materie plastiche * 23 * 20 * * B . altri : * * * * I . di lana o di peli fini * 23 * 20 * * II . di fibre tessili sintetiche * 23 * 20 * * III . di cotone * 23 * 20 * * IV . di altre materie tessili * 23 * 20 * 60.03 * Calze , sottocalze , calzini , proteggi-calze e manufatti simili , a maglia non elastica né gommata : * * * * A . di lana o di peli fini : * * * * I . Calzettoni * 22 * 13 * * II . altri * 22 * 13 * * B . di fibre tessili sintetiche : * * * * I . Calzettoni * 22 * 13 * * II . altri : * * * * a ) Calze da donna : * * * * 1 . senza cucitura longitudinale * 22 * 13 * * 2 . altre * 22 * 13 * * b ) altri * 22 * 13 * * C . di cotone * 22 * 13 * * D . di altre materie tessili * 22 * 13 * 60.04 * Sottovesti a maglia non elastica né gommata : * * * * A . Indumenti per bambini piccoli ( « bébés » ) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : * * * * I . T-shirts : * * * * a ) di cotone * 21 * 17 * * b ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 17 * * c ) di fibre tessili artificiali * 21 * 17 * * II . Magliette a collo alto : * * * * a ) di cotone * 21 * 17 * * b ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 17 * * c ) di fibre tessili artificiali * 21 *17 * * d ) di altre materie tessili ( ad esclusione della lana ) * 21 * 17 * * III . altri : * * * * a ) di lana o di peli fini * 21 * 17 * * b ) di cotone * 21 * 17 * * c ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 17 * * d ) di fibre tessili artificiali * 21 * 17 * * e ) di altre materie tessili * 21 * 17 * * B . altre : * * * * I . T-shirts : * * * * a ) di cotone * 21 * 17 * * b ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 17 * * c ) di fibre tessili artificiali * 21 * 17 * * II . Magliette a collo alto : * * * * a ) di cotone * 21 * 17 * * b ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 17 * * c ) di fibre tessili artificiali * 21 * 17 * * d ) di altre materie tessili ( ad esclusione della lana ) * 21 * 17 * * III . Calze-mutande ( dette anche « bas-culottes » , « collants » ) : * * * * a ) di fibre tessili sintetiche : * * * * 1 . di filati di 6,6 tex o meno * 21 * 17 * * 2 . altre * 21 * 17 * * b ) di altre materie tessili * 21 * 17 * * B . IV . altre : * * * * a ) di lana o di peli fini * 21 * 17 * * b ) di fibre tessili sintetiche : * * * * 1 . per uomo e per ragazzo : * * * * aa ) Camicie e camicette * 21 * 17 * * bb ) Pigiami * 21 * 17 * * cc ) Mutande , mutandine e slip * 21 * 17 * * dd ) altre * 21 * 17 * * 2 . per donna , per ragazza e per bambini : * * * * aa ) Pigiami * 21 * 17 * * bb ) Camicie da notte * 21 * 17 * * cc ) Sottovesti e sottogonne * 21 * 17 * * dd ) Mutande , mutandine e slip * 21 * 17 * * ee ) altre * 21 * 17 * * c ) di fibre tessili artificiali * 21 * 17 * * d ) di cotone : * * * * 1 . per uomo e per ragazzo : * * * * aa ) Camicie e camicette * 21 * 17 * * bb ) Pigiami * 21 * 17 * * cc ) Mutande , mutandine e slip * 21 * 17 * * dd ) altre * 21 * 17 * * 2 . per donna , per ragazza e per bambini : * * * * aa ) Pigiami * 21 * 17 * * bb ) Camicie da notte * 21 * 17 * * cc ) Mutande , mutandine e slip * 21 * 17 * * dd ) altre * 21 * 17 * * e ) di altre materie tessili * 21 * 17 * 60.05 * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manufatti , a maglia non elastica né gommata : * * * * A . Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : * * * I . Maglioni e pullovers , contenenti almeno 50 % , in peso , di lana e pesanti , per pezzo , 600 g o più * 21 * 10,5 * * II . altri : * * * * a ) Indumenti impregnati , spalmati o ricoperti su una faccia di materie plastiche artificiali * 21 * 18 * * b ) altri : * * * * 1 . Indumenti per bambini piccoli ( « bébés » ) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : * * * * aa ) di lana o di peli fini * 21 * 18 * * bb ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * cc ) di cotone * 21 * 18 * * dd ) di altre materie tessili * 21 * 18 * * 2 . Costumi e mutandine da bagno : * * * * aa ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * bb ) di cotone * 21 * 18 * * cc ) di altre materie tessili * 21 * 18 * * A . II b ) 3 . Tute sportive : * * * * aa ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * bb ) di cotone * 21 * 18 * * cc ) di altre materie tessili * 21 * 18 * * 4 . altri indumenti esterni : * * * * aa ) Camicette , camicette-bluse e bluse , per donna , per ragazza e per bambini : * * * * 11 . di seta o di cascami di seta * 21 * 18 * * 22 . di lana o di peli fini * 21 * 18 * * 33 . di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * 44 . di fibre tessili artificiali * 21 * 18 * * 55 . di cotone * 21 * 18 * * 66 . di altre materie tessili * 21 * 18 * * bb ) Maglie , pullovers ( con o senza maniche ) , twinsets , giubbetti e giacche [ escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b ) 4 hh ) ] : * * * * 11 . per uomo e per ragazzo : * * * * aaa ) di lana o di peli fini * 21 * 18 * * bbb ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * ccc ) di fibre tessili artificiali * 21 * 18 * * ddd ) di cotone * 21 * 18 * * eee ) di altre materie tessili * 21 * 18 * * 22 . per donna , per ragazza e per bambini : * * * * aaa ) di seta o di cascami di seta * 21 * 18 * * bbb ) di lana o di peli fini * 21 * 18 * * ccc ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * ddd ) di fibre tessili artificiali * 21 * 18 * * eee ) di cotone * 21 * 18 * * fff ) di altre materie tessili * 21 * 18 * * cc ) Abiti interi da donna : * * * * 11 . di lana o di peli fini * 21 * 18 * * 22 . di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * 33 . di fibre tessili artificiali * 21 * 18 * * 44 . di cotone * 21 * 18 * * 55 . di altre materie tessili * 21 * 18 * * dd ) Gonne , comprese le gonne-pantaloni : * * * * 11 . di lano o di peli fini * 21 * 18 * * 22 . di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * 33 . di cotone * 21 * 18 * * 44 . di altre materie tessili * 21 * 18 * * ee ) Pantaloni : * * * * 11 . di lana o di peli fini * 21 * 18 * * 22 . di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * 33 . di altre materie tessili * 21 * 18 * * ff ) Vestiti , completi ei insiemi , per uomo e per ragazzo , esclusi quelli da sci : * * * * 11 . di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * 22 . di altre materie tessili * 21 * 18 * * A . II . b ) 4 . gg ) Abiti a giacca , completi e insiemi , per donna , per ragazza e per bambini , esclusi quelli da sci : * * * * 11 . di lano o di peli fini * 21 * 18 * * 22 . di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * 33 . di fibre tessili artificiali * 21 * 18 * * 44 . di cotone * 21 * 18 * * 55 . di altre materie tessili * 21 * 18 * * hh ) Cappotti e giacche tagliate e cucite : * * * * 11 . di lana o di peli fini * 21 * 18 * * 22 . di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * 33 . di fibre tessili artificiali * 21 * 18 * * 44 . di cotone * 21 * 18 * * 55 . di altre materie tessili * 21 * 18 * * ijij ) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili : * * * * 11 . di lana o di peli fini , di cotone , di fibre tessili sintetiche o artificiali * 21 * 18 * * 22 . di altre materie tessili * 21 * 18 * * kk ) Vestiti , completi e insiemi da sci , composti da due o tre pezzi : * * * * 11 . di lana o di peli fini , di cotone , di fibre tessili sintetiche o artificiali * 21 * 18 * * 22 . di altre materie tessili * 21 * 18 * * ll ) altri indumenti esterni : * * * * 11 . di lana o di peli fini * 21 * 18 * * 22 . di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * 33 . di fibre tessili artificiali * 21 * 18 * * 44 . di cotone * 21 * 18 * * 55 . di altre materie tessili * 21 * 18 * * 5 . Accessori di abbigliamento : * * * * aa ) di lana o di peli fini * 21 * 18 * * bb ) di fibre tessili sintetiche * 21 * 18 * * cc ) di altre materie tessili * 21 * 18 * * B . altri : * * * * I . di lana o di peli fini * 20 * 13 * * II . di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 13 * * III . di altre materie tessili * 20 * 13 * 60.06 * Stoffe in pezza ed altri manufatti ( comprese le ginocchiere e le calze per varici ) a maglia elastica o a maglia gommata : * * * * A . Stoffe in pezza : * * * * I . di fibre tessili sintetiche o artificiali * 18 * 11 * * II . di altre materie tessili * 18 * 11 * B . altri : * * * * I . Costumi da bagno * 20 * 16 * * II . Calze per varici * 20 * 16 * * III . altri : * * * * a ) di cotone * 20 * 16 * * b ) di altre materie tessili * 20 * 16 * CAPITOLO 61 OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO , DI TESSUTO Note 1 . Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto , di feltro o di « stoffe non tessute » , con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n . 61.09 . 2 . Sone esclusi da questo capitolo : a ) gli oggetti da rigattiere della voce n . 63.01 ; b ) gli apparecchi di ortopedia , quali cinti erniari , cinture medico-chirurgiche , ecc . ( n . 90.19 ) . 3 . Per l ' interpretzione delle voci dal n . 61.01 al n . 61.04 , è da tener presente quanto segue : a ) gli oggetti di vestiario , che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza , devono essere classificati come per donna o per ragazza ( nn . 61.02 o 61.04 , secondo il caso ) ; b ) i termini « indumenti esterni o sottovesti , per bambini » comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso , destinati a bambini piccoli , con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi . Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce . 4 . Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n . 61.05 i manufatti della voce n . 61.06 del tipo dei fazzoletti da collo , di forma quadrata o notevolmente quadrata , non aventi alcun lato di lunghezza superiore a 60 cm . I fazzoletti da naso e da taschino , di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm , sono da classificare nella voce n . 61.06 . 5 . Le voci di questo capitolo comprendono anche i tessuti ( diversi da quelli a maglia ) tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo capitolo . La voce n . 61.09 comprende anche le stoffe a maglia tessute in forma determinata per la confezione di oggetti di questa voce , anche presentate singolarmente o in pezze comprendenti più singoli . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : * * * * A . Indumenti di tessuti delle voci nn . 59.08 , 59.11 e 59.12 : * * * * I . Soprabiti * 20 * 17 * * II . altri * 20 * 17 * * B . altri : * * * * I . Indumenti da lavoro : * * * * a ) Tute : * * * * 1 . di cotone * 20 * 17 * * 2 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * b ) altri : * * * * 1 . di cotone * 20 * 17 * * 2 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * B . II . Costumi da bagno : * * * * a ) di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * b ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * III . Accappatoi da bagno ; vesti da camera , giacche da casa e simili vestimenta da casa : * * * * a ) di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * b ) di cotone * 20 17 * * c ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * IV . Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili : * * * * a ) di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * b ) di cotone * 20 * 17 * * c ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * V . altri : * * * * a ) Giacche : * * * * 1 . di lana o di peli fini * 20 * 17 * * 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * 3 . di cotone * 20 * 17 * * 4 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * b ) Cappotti , soprabiti , mantelli e simili : * * * * 1 . di lana o di peli fini * 20 * 17 * * 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali : * * * * aa ) di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo * 20 * 17 * * bb ) altri * 20 * 17 * * 3 . di cotone : * * * * aa ) di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo * 20 * 17 * * bb ) altri * 20 * 17 * * 4 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * c ) Vestiti , completi e insiemi , per uomo e per ragazzo , esclusi quelli da sci : * * * * 1 . di lana o di peli fini * 20 * 17 * * 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * 3 . di cotone * 20 * 17 * * 4 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * d ) Calzoncini e « shorts » : * * * * 1 . di lana o di peli fini * 20 * 17 * * 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * 3 . di cotone * 20 * 17 * * 4 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * e ) Pantaloni : * * * * 1 . di lana o di peli fini * 20 * 17 * * 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * 3 . di cotone * 20 * 17 * * 4 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * f ) Vestiti , completi e insiemi per sci , composti da due o tre pezzi : * * * * 1 . di lana o di peli fini , di cotone , di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * 2 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * B . V . g ) altri indumenti : * * * * 1 . di lana o di peli fini * 20 * 17 * * 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * 3 . di cotone * 20 * 17 * * 4 . di altre materie tessili * 20 * 17 * 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini : * * * * A . Indumenti per bambini piccoli ( « bébés » ) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : * * * * I . di cotone * 22 * 10,5 * * II . di altre materie tessili * 22 * 10,5 * * B . altri : * * * * I . Indumenti di tessuti delle voci nn . 59.08 , 59.11 e 59.12 : * * * * a ) Soprabiti * 20 * 17 * * b ) altri * 20 * 17 * * II . altri : * * * * a ) Spolverine ; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro : * * * * 1 . di cotone * 20 * 17 * * 2 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * b ) Costumi da bagno : * * * * 1 . di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * 2 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * c ) Accappatoi da bagno ; vesti da camera , vestagliette e similivestimenta da casa : * * * * 1 . di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * 2 . di cotone * 20 * 17 * * 3 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * d ) Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili : * * * * 1 . di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * 2 . di cotone * 20 * 17 * * 3 . di altre materie tessili * 20 * 17 * * e ) altri : * * * * 1 . Giacche : * * * * aa ) di lana o di peli fini * 20 * 17 * * bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * cc ) di cotone * 20 * 17 * * dd ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * 2 . Cappotti , soprabiti , mantelli e simili : * * * * aa ) di lana o di peli fini * 20 * 17 * * bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali : * * * * 11 . di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo * 20 * 17 * * 22 . altri * 20 * 17 * * B . II . e ) 2 . cc ) di cotone : * * * * 11 . di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo * 20 * 17 * * 22 . altri * 20 * 17 * * dd ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * 3 . Abiti a giacca , completi e insiemi , per donna , per ragazza e per bambini , esclusi quelli da sci : * * * * aa ) di lana o di peli fini * 20 * 17 * * bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * cc ) di cotone * 20 * 17 * * dd ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * 4 . Abiti interi da donna : * * * * aa ) di seta o di cascami di seta * 20 * 17 * * bb ) di lana o di peli fini * 20 * 17 * * cc ) di fibre tessili sintetiche * 20 *17 * * dd ) di fibre tessili artificiali * 20 * 17 * * ee ) di cotone * 20 * 17 * * ff ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * 5 . Gonne , comprese le gonne-pantaloni : * * * * aa ) di lana o di peli fini * 20 * 17 * * bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * cc ) di cotone * 20 * 17 * * dd ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * 6 . Pantaloni : * * * * aa ) di lana o di peli fini * 20 * 17 * * bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * cc ) di cotone * 20 * 17 * * dd ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * 7 . Camicette , camicette-bluse e bluse : * * * * aa ) di seta o di cascami di seta * 20 * 17 * * bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * cc ) di cotone * 20 * 17 * * dd ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * 8 . Vestiti , completi e insiemi da sci , composti da due o tre pezzi : * * * * aa ) di lana o di peli fini , di cotone , di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * bb ) di altre materie tessili * 20 * 17 * * 9 . altri indumenti : * * * * aa ) di lana o di peli fini * 20 * 17 * * bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali * 20 * 17 * * cc ) di cotone * 20 * 17 * * dd ) di altre materie tessili * 20 * 17 * 61.03 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per ragazzo , compresi i colli , colletti , sparati e polsini : * * * * A . Camicie e camicette : * * * * I . di fibre tessili sintetiche * 20 * 17 * * II . di cotone * 20 * 17 * III . di altre materie tessili * 20 * 17 * * B . Pigiami : * * * * I . di fibre tessili sintetiche * 20 * 17 * * II . di cotone * 20 * 17 * * III . di altre materie tessili * 20 * 17 * * C . altri : * * * * I . di fibre tessili sintetiche * 20 * 17 * * II . di cotone * 20 * 17 * * III . di altre materie tessili * 20 * 17 * 61.04 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per donna , per ragazza e per bambini : * * * * A . Indumenti per bambini piccoli ( « bébés » ) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : * * * I . di cotone * 22 * 13 * * II . di altre materie tessili * 22 * 13 * * B . altre : * * * * I . Pigiami e camicie da notte : * * * * a ) di fibre tessili sintetiche * 22 * 13 * * b ) di cotone * 22 * 13 * * c ) di altre materie tessili * 22 * 13 * * II . altre : * * * * a ) di fibre tessili sintetiche * 22 * 13 * * b ) di cotone * 22 * 13 * * c ) di altre materie tessili * 22 * 13 * 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino : * * * * A . di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 UCE per kg netto * 20 * 11 * * B . altri : * * * * I . di cotone * 20 * 14 * * II . di seta o di cascami di seta * 20 * 14 * * III . di altre materie tessili * 20 * 14 * 61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili : * * * * A . di seta o di cascami di seta * 21 * 16 * * B . di fibre tessili sintetiche * 21 * 16 * * C . di fibre tessili artificiali * 21 * 16 * * D . di lana o di peli fini * 21 * 16 * * E . di cotone * 21 * 16 * * F . di altre materie tessili * 21 * 16 * 61.07 * Cravatte : * * * * A . di seta o di cascami di seta * 21 * 10,5 * * B . di fibre tessili sintetiche * 21 * 10,5 * * C . di fibre tessili artificiali * 21 * 10,5 * * D . di altre materie tessili * 21 * 10,5 * [ 61.08 ] * * * * 61.09 * Busti , fascette , guaine , reggiseno , bretelle , giarrettiere, reggicalze e manufatti simili , di tessuto o di maglia , anche elastici : * * * * A . Modellatori * 21 * 8,5 * * B . Busti * 21 * 8,5 * * C . Guaine e guaine-mutandine * 21 * 8,5 * * D . Reggiseno * 21 * 8,5 * * E . altri , comprese le parti dei prodotti della voce n . 61.09 * 21 * 8,5 * 61.10 * Guanti , calze e calzini , esclusi quelli a maglia * 21 * 14,5 * 61.11 * Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario ; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti , cinture e cinturoni , manicotti , maniche di protezione , ecc . * 21 * 10,5 * CAPITOLO 62 ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI Note 1 . Questo capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia . 2 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) i manufatti compresi nei capitoli 58 , 59 e 61 ; b ) gli oggetti da rigattiere della voce n . 63.01 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % 1 * 2 * 3 * 4 * 62.01 * Coperte : * * * * A . a riscaldamento elettrico * 19 * 12 * * B . altre : * * * * I . di cotone * 19 * 14 * * II . di altre materie tessili : * * * * a ) di lana o di peli fini : * * * * 1 . non misti con altre materie tessili * 19 * 14 * * 2 . altre * 19 * 14 * * b ) di fibre tessili sintetiche * 19 * 14 * * c ) di fibre tessili artificiali * 19 * 14 * * d ) di altre materie tessili * 19 * 14 * 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento : * * * * A . Tendine : * * * * I . di lino o di ramiè * 22 * 17 * * II . di altre materie tessili * 22 * 17 * * B . altri : * * * * I . Biancheria da letto : * * * * a ) di cotone * 22 * 19 * * b ) di lino o di ramiè * 22 * 19 * * c ) di altre materie tessili * 22 * 19 * * II . Biancheria da tavola : * * * * a ) di cotone : * * * * 1 . a colori * 22 * 19 * 2 . stampato * 22 * 19 * * 3 . altro * 22 * 19 * * b ) di lino o di ramiè * 22 * 19 * * c ) di altre materie tessili * 22 * 19 * * B . III . Biancheria da toletta , da servizio o da cucina : * * * * a ) di cotone : * * * * 1 . riccio del tipo spugna * 22 * 19 * * 2 . altro * 22 * 19 * * b ) di lino o di ramiè * 22 * 19 * * c ) di altre materie tessili * 22 * 19 * * IV . Tende ed altri manufatti per l ' arredamento : * * * * a ) di cotone * 22 * 19 * * b ) di lino o di ramiè * 22 * 19 * * c ) di altre materie tessili * 22 * 19 * 62.03 * Sacchi e sacchetti da imballaggio : * * * * A . di tessuti di iuta o di altre tessili liberiane della voce n . 57.03 : * * * * I . usati * 11 * 8 * * II . altri : * * * * a ) di tessuti di peso , per m2 , inferiore 310 g * 23 * 20 * * b ) di tessuti di peso , per m2 , uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g * 23 * 19 * * c ) di tessuti di peso , per m2 , superiore a 500 g * 23 * 15 * * B . di tessuti di altre materie tessili : * * * * I . usati : * * * * a ) di tessuti di lino o di sisal * 10 * 8 * * b ) altri * 19 * 10 * * II . altri : * * * * a ) di tessuti di cotone * 19 * 13 * * b ) di fibre tessili sintetiche : * * * * 1 . di tessuti fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene * 19 * 13 * * 2 . altri * 19 * 13 * * c ) di tessuti di altre materie tessili * 19 * 13 * 62.04 * Copertoni , vele per imbarcazioni , tende per l ' esterno , tende e oggetti per campeggio : * * * * A . di cotone : * * * * I . Copertoni , vele per imbarcazioni e tende per l ' esterno * 19 * 15 * * II . Tende * 19 * 15 * * III . Materassi pneumatici * 19 * 15 * * IV . altri oggetti per campeggio * 19 * 15 * * B . di altre materie tessili : * * * * I . Copertoni , vele per imbarcazioni e tende per l ' esterno : * * * * a ) di fibre tessili sintetiche * 19 * 16 * * b ) di altre materie tessili * 19 * 16 * * B . II . Tende * 19 * 16 * * III . Materassi pneumatici * 19 * 16 * * IV . altri oggetti per campeggio * 19 * 16 * 62.05 * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti : * * * * A . Rampe di evacuazione per passeggeri , destinate ad aeromobili civili ( a ) * 21 * esenzione * * B . Strisce per rinforzi interni di cinture , di larghezza da 12 mm inclusi a 102 mm inclusi , costituite da due strisce incollate faccia a faccia di tessuti di cotone o di materie tessili artificiali , di cui la striscia più stretta è resa rigida mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti dalla piegatura dei bordi della striscia più larga * 21 * 8 * * C . Torcioni , strofinacci , anche scamosciati * 21 * 15 * * D . Ventagli e ventole a mano * 21 * 8,5 * * E . altri : * * * * I . Lacci ; cinturini per orologi * 21 * 10,5 * * II . non nominati * 21 * 10,5 * ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle conditioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . CAPITOLO 63 OGGETTI DA RIGATTIERE , CENCI E STRACCI N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 63.01 * Oggetti ed accessori di abbigliamento , coperte , biancheria da casa e manufatti per l ' arredamento ( diversi dai manufatti previsti dalle voci nn . 58.01 , 58.02 e 58.03 ) , di materie tessili , calzature , cappelli , copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia , portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle , sacchi o imballaggi simili : * * * * A . Indumenti usati * 18 * 7,7 * * B . altri * 18 * 6,7 * 63.02 * Stracci , spago , corde e funi , sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso * esenzione * esenzione * SEZIONE XII CALZATURE ; CAPPELLI , COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE ; OMBRELLI ( DA PIOGGIA E DA SOLE ) ; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME ; FIORI ARTIFICIALI ; LAVORI DI CAPELLI CAPITOLO 64 CALZATURE , GHETTE ED OGGETTI SIMILI ; LORO PARTI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le calzature di maglia ( n . 60.03 ) o di altri tessuti ( n . 62.05 ) ; senza suole riportate ; b ) le calzature usate della voce n . 63.01 ; c ) gli oggetti d ' amianto ( n . 68.13 ) ; d ) le calzature e gli apparecchi , ortopedici , e loro parti ( n . 90.19 ) ; e ) le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini ( da ghiaccio o a rotelle ) fissati stabilmente ( capitolo 97 ) . 2 . Non sono considerate come « parti » , ai sensi delle voci nn . 64.05 e 64.06 , le zeppe , i salvapunte , e simili oggetti di protezione , gli occhielli , i rampini , le fibbie , i galloni , i fiocchi , i lacci e altri oggetti d ' ornamento e di passamaneria , che seguono il proprio trattamento , nonché i bottoni per calzature ( n . 98.01 ) . 3 . Ai fini dell ' applicazione della voce n . 64.01 , i tessuti o altri supporti tessili , che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale , sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica artificiale . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 64.01 * Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale * 20 * 20 * 64.02 * Calzature con suole esterne di cuoio naturale , artificiale o ricostituito ; calzature ( non comprese nella voce n . 64.01 ) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale : * * * * A . Calzature con tomaia di cuoio naturale * 20 * 8 * * B . altre * 20 * ( a ) * 64.03 * Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero * 18 * 8,6 * 64.04 * Calzature con suole esterne di altre materie ( corda , cartone , tessuto , feltro , giunco , materie da intreccio , ecc . ) 18 * 6,7 * 64.05 * Parti di calzature ( comprese le suole interne e i tallonetti ) di qualsiasi materia , eccetto il metallo : * * * * A . Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne * 18 * 8,6 * * B . altre * 16 * 6,3 * 64.06 * Ghette , gambali , mollettiere , parastinchi e oggetti simili ; loro parti * 19 * 9,1 * ( a ) Vedi allegato . CAPITOLO 65 CAPPELLI , COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE ; LORO PARTI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) i cappelli , i copricapi ed altre acconciature , usati , della voce n . 63.01 ; b ) le retine di capelli ( n . 67.04 ) ; c ) i cappelli ed altri copricapi di amianto ( n . 68.13 ) ; d ) i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli , come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati ( capitolo 97 ) . 2 . Dalla voce n . 65.02 sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura , fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce ( intrecciate , tessute od altrimenti prodotte ) semplicemente cucite a spirale . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 65.01 * Campane non formate , né cerchiate , dischi o piatti , manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell ' altezza , di feltro , per cappelli : * * * * A . di feltro di peli o di lana e peli * 13 * 7,2 * * B . altri * 11 * 7,7 * 65.02 * Campane o forme per cappelli , ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce ( intrecciate , tessute o altrimenti prodotte ) di qualsiasi materia , non formate né cerchiate : * * * * A . di trucioli o nastri di legno , paglia , scorza , sparto , aloe , abaca , sisal od altre fibre vegetali non filate * 8 * 3,9 * * B . di altre materie * 15 * 6,3 * 65.03 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature , di feltro , fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n . 65.01 , anche guarniti : * * * * A . non guarniti : * * * * I . di feltro di peli o di lana e peli * 15 * 7,2 * * II . altri * 15 * 7,7 * * B . guarniti : * * * * I . di feltro di peli o di lana e peli * 17 * 10,4 * * II . altri * 17 * 9,1 * 65.04 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature , ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce ( intrecciate , tessute od altrimenti prodotte ) di qualsiasi materia , anche guarniti : * * * * A . non guarniti : * * * * I . di trucioli o nastri di legno , paglia , scorza , sparto , aloe , abaca , sisal o altre fibre vegetali non filate * 11 * esenzione * * II . di altre materie * 16 * 5,7 * * B . guarniti * 18 * 8,6 * 65.05 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ( comprese le retine per capelli ) , di maglia o fabbricati con tessuti , pizzi o feltro ( in pezzi , ma non in strisce ) , anche guarniti * 19 * 8,4 * 65.06 * Altri cappelli , copricapi ed acconciature , anche guarniti * 19 * 9,1 * 65.07 * Strisce per la guarnitura interna , fodere , copricappelli , carcasse ( comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli ) , visiere e sottogola , per cappelli ed altri copricapi : * * * * A . Strisce per la guarnitura interna * 12 * 4,9 * * B . altre * 16 * 7,7 * CAPITOLO 66 OMBRELLI ( DA PIOGGIA E DA SOLE ) , BASTONI , FRUSTE , FRUSTINI E LORO PARTI Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) le canne metriche e simili ( n . 90.16 ) ; b ) i bastoni-fucili , i bastoni-animati , i bastoni o mazze , piombati , e simili ( capitolo 93 ) ; c ) gli oggetti del capitolo 97 , in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli , i bastoni da golf , i bastoni per la palla-maglio ( hockey ) e i bastoni per sci . 2 . I fornimenti di materie tessili nonché i foderi , le spoglie ( d ' ombrelli ) , le nappe , le dragone , e simili , di qualsiasi materia , per gli oggetti delle voci nn . 66.01 e 66.02 , non sono considerati come parti , guarnizioni o accessori , ai sensi della voce n . 66.03 , e debbono essere classificati separatamente , anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasoletende , gli ombrelloni e simili * 20 * 15 * 66.02 * Bastoni ( compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile ) , fruste , frustini e simili * 17 * 6,7 * 66.03 * Parti , guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn . 66.01 e 66.02 : * * * * A . Impugnature e pomi * 17 * 6,3 * * B . Ossature montate , anche con fusto o manico * 19 * 14,1 * * C . altre parti , guarnizioni ed accessori * 17 * 12,3 * CAPITOLO 67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE ; FIORI ARTIFICIALI ; LAVORI DI CAPELLI Note 1 . In questo capitolo non sono da comprendere : a ) i tessuti per bruscole e fiscoli , di capelli ( n . 59.17 ) ; b ) i motivi floreali di pizzo , ricamo o di altri tessuti ( sezione XI ) ; c ) le calzature ( capitolo 64 ) ; d ) le acconciature ( capitolo 65 ) ; e ) i piumini di calugine ( n . 96.05 ) , gli stacci di capelli ( n . 96.06 ) ; f ) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport , gli oggetti per balli figurati ( cotillons ) e gli oggetti per alberi e per feste di Natale ( alberi di Natale artificiali , in particolare ) ( capitolo 97 ) . 2 . La voce n . 67.01 non comprende : a ) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e , in particolare , le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n . 94.04 ; b ) gli abiti e i loro accessori , nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura ; c ) i fiori , le foglie e loro parti , nonché gli oggetti confezionati della voce n . 67.02 . 3 . La voce n . 67.02 non comprende : a ) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti , di vetro ( capitolo 70 ) ; b ) le imitazioni di fiori , foglie o frutti , di materia ceramica , di pietra , di metallo , di legno , ecc . , formate di un sol pezzo , gettate , fucinate , scolpite , cesellate , stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento , né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura , l ' incollamento o altri metodi analoghi . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 67.01 * Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine , piume , parti di piume , calugine , lavorate , ed oggetti confezionati di queste materie , anche gregge , eccettuati i prodotti della voce n . 05.07 nonché i calami e gli steli di piume , lavorati : * * * * A . Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine ; piume , parti di piume e calugine * 15 * 7,2 * * B . altre * 22 * 8,6 * 67.02 * Fiori , foglie e frutti artificiali , loro parti ; oggetti confezionati di fiori , foglie e frutti artificiali : * * * * A . Fiori , foglie , frutti artificiali , e loro parti : * * * * I . Parti * 18 * 11,8 * * II . altri * 21 * 13,5 * * B . Oggetti confezionati di fiori , foglie e frutti artificiali * 23 * 15,9 * 67.03 * Capelli rimessi o altrimenti preparati ; lana , peli e altre materie tessili , preparate per la fabbricazione di posticci e oggetti simili : * * * * A . Capelli rimessi o altrimenti preparati ; lana , peli e altre materie tessili , preparate per la fabbricazione di posticci e oggetti simili : * * * * A . Capelli semplicemente rimessi * 9 * 4,4 * * B . altri * 14 * 6,7 * 67.04 * Posticci ( parrucche , barbe , sopracciglia , ciglia , ciocche , ecc . ) e oggetti simili , di capelli , di peli o di materie tessili ; altri lavori di capelli ( comprese le retine ) * 19 * 7,2 * [ 67.05 ] * * * * SEZIONE XIII PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 379R3000.6 LAVORI DI PIETRE , GESSO , CEMENTO , AMIANTO , MICA E MATERIE SIMILI ; PRODOTTI DELLA CERAMICA ; VETRO E SUOI LAVORI CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE , GESSO , CEMENTO , AMIANTO , MICA E MATERIE SIMILI Note 1 . In questo capitolo non sono da comprendere : a ) i prodotti del capitolo 25 ; b ) le carte e cartoni ricoperti , spalmati o impregnati , della voce n . 48.07 ( quali quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati ) ; c ) i tessuti spalmati o impregnati del capitolo 59 ( quali quelli ricoperti di polvere di mica , di bitume o di asfalto ) ; d ) gli oggetti del capitolo 71 ; e ) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82 ; f ) le pietre litografiche della voce n . 84.34 ; g ) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l ' elettricità delle voci nn . 85.25 e 85.26 ; h ) le piccole mole per trapani dentari ( n . 90.17 ) ; ij ) gli oggetti del capitolo 91 ( orologeria ) , specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria ; k ) gli oggetti della voce n . 95.08 , quando sono costituiti dalle materie menzionate nella note 2 b ) del capitolo 95 ; l ) gli oggetti del capitolo 97 ( giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport ) ; m ) i bottoni ( n . 98.01 ) , le matite di ardesia ( n . 98.05 ) , le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia , per la scrittura ed il disegno ( n . 98.06 ) ; n ) gli oggetti d ' arte , da collezione e di antichità ( capitolo 99 ) . 2 . Ai sensi della voce n . 68.02 , la denominazione « pietre da taglio o da costruzione » si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi , ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo , eccettuata però l ' ardesia . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 68.01 * Blocchetti e lastre per pavimentazioni , bordi di marciapiede , di pietre naturali diverse dall ' ardesia * 4 * 2,5 * 68.02 * Lavori di pietre da taglio o da costruzione , eccettuati quelli della voce n . 68.01 e quelli del capitolo 69 ; cubi e tessere per mosaici : * * * * A . Lavori di pietre da taglio o da costruzione : * * * * I . semplicemente tagliati o segati , a superficie piana o uniforme : * * * * a ) di pietre calcaree o di alabastro * 10 * 7,7 * * b ) di altre pietre : * * * * 1 . di selce per il rivestimento interno delle macine * 6 * 4,4 * * 2 . altri * 8 * 3,9 * * II . modanati o torniti ma non altrimenti lavorati : * * * * a ) di pietre calcaree o di alabastro * 12 * 5,8 * * b ) di altre pietre * 10 * 4,9 * * III . lucidati , decorati o altrimenti lavorati , ma non scolpiti : * * * * a ) di pietre calcaree o di alabastro * 15 * 7,2 * * b ) di altre pietre : * * * * 1 . di peso netto inferiore a 10 kg * 13 * 8,1 * * 2 . altri * 13 * 5,7 * * IV . scolpiti * 14 * 6,7 * * B . Cubi e tessere per mosaici ; polveri , granulati e scaglie , colorati artificialmente * 14 * 6,1 * 68.03 * Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata * 6 * 4,9 * 68.04 * Pietre per affilare , per avvivare o levigare a mano , mole ed oggetti simili ( compresi i segmenti ed altre parti ) per macinare , sfibrare , affilare , avvivare , levigare , rettificare , tagliare o troncare , di pietre naturali , anche agglomerate , di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche ( compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti ) , anche con parti ( anime , steli , anelli , ecc . ) di altre materie , o con i loro assi ma senza basamento : * * * * A . Pietre per affilare , per avvivare o levigare a mano : * * * * I . di abrasivi agglomerati * 11 * 4,4 * * II . altri * 8 * 3,9 * * B . altri : * * * * I . di abrasivi agglomerati : * * * * a ) costituiti da diamanti naturali o sintetici 10 * 3,9 * * b ) altri * 10 * 4,6 * * II . non nominati * 8 * 2,9 * [ 68.05 ] * * * * 68.06 * Abrasivi naturali o artificiali , in polvere o in granelli , applicati su tessuto , carta , cartone od altre materie , anche tagliati , o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti * 11 * 4,4 * 68.07 * Lane di lave , di scorie , di roccia ed altre lane minerali simili ; vermiculite espansa , argilla espansa e simili prodotti minerali espansi ; miscele e lavori di materie minerali per l ' isolamento termico od acustico , esclusi quelli delle voci nn . 68.12 , 68.13 e del capitolo 69 : * * * * A . Lane di lave , di scorie , di roccia ed altre lane minerali simili * 10 * 4,6 * * B . altri * 9 * 3,4 * 68.08 * Lavori di asfalto o di prodotti simili ( pece di petrolio , di carbone fossile , ecc . ) * 8 * 2,9 * 68.09 * Pannelli , tavole , quadrelli , blocchi e simili , di fibre vegetali , fibre di legno , paglia , trucioli o residui di legno , agglomerati con cemento , gesso od altri leganti minerali * 14 * 5,8 * 68.10 * Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso : * * * * A . Tavole , lastre , pannelli , quadrelli e simili , non ornati * 7 * 3,4 * * B . altri * 10 * 3,9 * 68.11 * Lavori di cemento , di calcestruzzo o di pietra artificiale , anche armati , compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito » * 10 * 3,9 * 68.12 * Lavori di amianto-cemento , cellulosa-cemento e simili : * * * * A . Materiali da costruzione * 10 * 3,9 * * B . altri * 13 * 6,3 * 68.13 * Amianto lavorato ; lavori di amianto , diversi da quelli della voce n . 68.14 ( cartoni , fili , tessuti , oggetti di vestiario , copricapi , calzature , ecc . ) , anche armati ; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie : * * * * A . Amianto lavorato ( fibre cardate , tinte , ecc . ) * 10 * 7,7 * * B . Lavori di amianto : * * * * I . Fili * 13 * 8,9 * * II . Tessuti * 17 * 10,9 * * III . altri : * * * * a ) destinati ad aeromobili civili ( a ) * 17 * esenzione * * b ) non nominati * 17 * 11,4 * * C . Miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie : * * * * I . Miscele * 10 * 4,9 * * II . Lavori * 18 * 6,7 * 68.14 * Guarnizioni di frizione ( segmenti , dischi , rondelle , nastri , tavole , piastre , cilindri , ecc . ) per freni , per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito , a base di amianto , di altre sostanze minerali o di cellulosa , anche combinate con materie tessili od altre materie : * * * * A . a base di amianto , destinato ad aeromobili civili ( a ) * 20 * esenzione * * B . altre * 20 * 7,7 * 68.15 * Mica lavorata e lavori di mica , compresa la mica su carta o su tessuto ( micanite , micafolium , ecc . ) : * * * * A . Foglie o lamine di mica * 7 * 4,4 * * B . Lastre , fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica , anche fissati su supporto 8 * 4,9 * * C . altri * 10 * 7,7 * 68.16 * Lavori di pietre o di altre materie minerali ( compresi i lavori di torba ) , non nominati né compresi altrove : * * * * A . Mattoni non cotti , di cromite * 14 * 8,1 * * B . altri * 14 * 5,2 * ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . CAPITOLO 69 PRODOTTI CERAMICI Note 1 . Il presente capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura . Nelle voci dal n . 69.04 al n . 69.14 incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari . 2 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) i prodotti del capitolo 71 , specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia ; b ) i cermet della voce n . 81.04 ; c ) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l ' elettricità delle voci nn . 85.25 e 85.26 ; d ) i denti artificiali di materie ceramiche ( n . 90.19 ) ; e ) gli oggetti del capitolo 91 ( orologeria ) , in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi d ' orologeria ; f ) gli oggetti del capitolo 97 ( giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport ) ; g ) i bottoni , le pipe ed altri oggetti del capitolo 98 ; h ) gli oggetti d ' arte , da collezione e di antichità ( capitolo 99 ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * * I . PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI * * * 69.01 * Mattoni , lastre , piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili ( kieselgur , tripolite , diatomite , ecc . ) : * * * * A . Mattoni pesanti , per m3 , più di 650 kg * 10 con riscoss . min . di 0,50 UCE per 100 kg peso lordo * 4,9 * * B . altri * 10 con riscoss . min . di 0,50 UCE per 100 kg peso lordo * 5 con riscoss . min . di 0,50 UCE per 100 kg peso lordo * 69.02 * Mattoni , lastre , piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione , refrattari : * * * * A . a base di magnesite , di dolomia o di cromite * 10 con riscoss . min . di 1,10 UCE per 100 kg peso lordo * 4 con riscoss . min . di 1,10 UCE per 100 kg peso lordo * 69.02 * B . altri * 10 con riscoss . min . di 0,70 UCE per 100 kg peso lordo * 4 con riscoss . min . di 0,60 UCE per 100 kg peso lordo * 69.03 * Altri prodotti refrattari ( storte , crogiuoli , muffole , tubetti , tappi , supporti , coppelle , tubi , condotti , guaine , bacchette , ecc . ) : * * * * A . a base di grafite , di piombaggine o di altri derivati del carbonio * 18 * 8,9 * * B . a base di magnesite , di dolomia o di cromite * 12 * 11,5 * * C . altri * 14 * 8,4 * * II . ALTRI PRODOTTI CERAMICI * * * 69.04 * Mattoni da costruzione ( compresi i tavelloni , le volterrane , i copriferro ed elementi simili ) : * * * * A . di terracotta comune * 8 * 4 * * B . di altre materie ceramiche * 10 * 4,9 * 69.05 * Tegole , ornamenti architettonici ( cornici , fregi , ecc . ) e altri prodotti ceramici per l ' edilizia ( mitre , segmenti di condotte per camini , ecc . ) : * * * * A . Tegole di terracotta comune * 7 * 3,4 * * B . altri * 10 * 4,9 * 69.06 * Tubi , raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili : * * * * A . di terracotta comune * 7 * 3,5 * * B . di altre materie ceramiche * 16 * 8 * 69.07 * Piastrelle , blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento , non verniciati né smaltati : * * * * A . Piastrelle , dadi , cubi e oggetti simili , per mosaici , anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare , che possono essere inscritti in un quadrato di lato non superiore a 5 cm * 18 * 8 con riscoss . min . di 0,27 UCE per m2 la cui incidenza non deve superare il 16 % * * B . altri : * * * * I . di terracotta comune * 18 * 8 * 69.07 * B . II . di altre materie ceramiche * 18 * 8 con riscoss . min . di 0,30 UCE per m2 la cui incidenza non deve superare il 16 % * 69.08 * Altre piastrelle , blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento : * * * * A . Piastrelle , dadi , cubi e oggetti simili , per mosaici , anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare , che possono essere inscritti in un quadrato di lato non superiore a 5 cm * 18 * 9 con riscoss . min . di 0,45 UCE per m2 la cui incidenza non deve superare il 18 % * * B . altri : * * * * I . di terracotta comune * 18 * 8,9 * * II . di altre materie ceramiche * 18 * 9 con riscoss . min . di 0,30 UCE per m2 la cui incidenza non deve superare il 18 % * 69.09 * Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici ; trogoli , tinozze e altri recipienti simili per l ' economia rurale ; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l ' imballaggio : * * * * A . di porcellana * 21 * 11,4 * * B . di altre materie ceramiche * 16 * 7,2 * 69.10 * Acquai , lavabi , bidè , tazze per gabinetti ( closets ) , vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici * 20 con riscoss . min . di 8 UCE per 100 kg peso lordo * 10 con riscoss . min . di 6 UCE per 100 kg peso lordo * 69.11 * Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta , di porcellana : * * * * A . bianchi o unicolori * 27 con riscoss . min . di 13,60 UCE per 100 kg peso lordo * 13,5 con riscoss . min . di 12,20 UCE per 100 kg peso lordo * * B . altri * 27 con riscoss . min . di 28 UCE per 100 kg peso netto * 13,5 con riscoss . min . di 25 UCE per 100 kg peso netto * 69.12 * Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta , di altre materie ceramiche : * * * * A . di terracotta comune * 15 * 7,2 * * B . di gres * 17 * 9,1 * * C . di terracotta fine o di terraglia : * * * * I . bianca o unicolore * 21 con riscoss . min . di 13,60 UCE per 100 kg peso lordo * 10,5 con riscoss . min . di 13,60 UCE per 100 kg peso lordo * * II . altri * 21 con riscoss . min . di 18 UCE per 100 kg peso netto * 10,5 con riscoss . min . di 18 UCE per 100 kg peso netto * * D . di altre materie ceramiche * 21 * 13,2 * 69.13 * Statuette , oggetti di fantasia , di arredamento o di ornamento anche personale : * * * * A . di terracotta comune * 16 * 7,6 * * B . di porcellana * 22 con riscoss . min . di 70 UCE per 100 kg peso lordo * 10,8 con riscoss . min . di 70 UCE per 100 kg peso lordo * * C . di altre materie ceramiche * 20 con riscoss . min . di 35 UCE per 100 kg peso lordo * 9,9 con riscoss . min . di 35 UCE per 100 kg peso lordo * 69.14 * Altri lavori di materie ceramiche : * * * * A . di porcellana * 22 * 14,1 * * B . di altre materie ceramiche * 18 * 7,2 * CAPITOLO 70 VETRO E LAVORI DI VETRO Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le preparazioni vetrificabili ( n . 32.08 ) ; b ) gli oggetti del capitolo 71 ( minuterie di fantasia , ecc . ) ; c ) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l ' elettricità delle voci nn . 85.02 e 85.26 , d ) gli elementi di ottica lavorati otticamente , le siringhe per iniezioni ipodermiche , gli occhi artificiali , nonché i termometri , barometri , areometri , densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel capitolo 90 ; e ) i giuochi , giocattoli , accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel capitolo 97 , diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 97 ; f ) i bottoni , gli spruzzatori , le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel capitolo 98 . 2 . Per l ' applicazione della voce n . 70.07 , nell ' espressione « vetro colato o laminato e vetro per vetrate ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare , oppure curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) » , sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri , purché non siano placcati né incorniciati né combinati con materie diverse dal vetro . 3 . Per l ' applicazione della voce n . 70.20 sono considerate come lana di vetro : a ) le lane minerali con tenore di silice ( SiO2 ) uguale o superiore a 60 % in peso ; b ) le lane minerali con tenore di silice ( SiO2 ) inferiore a 60 % , ma con tenore di ossidi alcalini ( K2O e/o Na2O ) superiore al 5 % , in peso , o con tenore di anidride borica ( B2O2 ) superiore al 2 % , in peso , Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce n . 68.07 . 4 . Ai sensi di questa tariffa , la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come « vetro » . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 70.01 * Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro ; vetro in massa ( escluso il vetro da ottica ) : * * * * A . Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro * esenzione * esenzione * * B . Vetro in massa ( escluso il vetro da ottica ) : * * * * I . Vetro detto « smalto » * 10 * 3,9 * * II . altro * 9 * 3,4 * [ 70.02 ] * * * * 70.03 * Vetro non lavorato , in barre , bacchette , biglie o tubi ( escluso il vetro da ottica ) : * * * * A . vetro detto « smalto » in barre , bacchette o tubi * 10 * 3,9 * * B . altro * 10 * 6,7 * 70.04 * Vetro colato o laminato , non lavorato ( anche armato o placcato durante la fabbricazione ) , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare : * * * * A . armato * 10 con riscoss . min . di 1 UCE per 100 kg peso lordo * 5 con riscoss . di 0,50 UCE per 100 kg peso lordo * * B . altro * 10 con riscoss . min . di 1,60 UCE per 100 kg peso lordo * 5 con riscoss . di 0,80 UCE per 100 kg peso lordo * 70.05 * Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate » , non lavorato ( anche placcato durante la fabbricazione ) , in lastre di forma quadrata o rettangolare * 10 con riscoss . min . di 1 UCE per 100 kg peso lordo * 6 con riscoss . min . di 0,60 UCE per 100 kg peso lordo * 70.06 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche armati o placcati durante la fabbricazione ) , semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare * 10 * 4,9 * 70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi ecc . ) ; vetri isolanti a pareti multiple ; vetri riuniti in vetrate * 20 * 7,7 * 70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro : * * * * A . Parabrezza , non incorniciati , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 22 * esenzione * * B . altri * 22 * 8,6 * 70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi * 22 * 10,4 * 70.10 * Damigiane , bottiglie , boccette , barattoli , vasi , tubi per comprese ed altri recipienti , di vetro , per il trasporto o l ' imballaggio ; tappi , coperchi e altri dispositivi di chiusura , di vetro * 24 * 9,4 * 70.11 * Ampolle e involucri tubolari di vetro , aperti , non finiti , senza guarnizioni , per lampade , tubi , valvole elettriche e simili * 18 * 7 * 70.12 * Ampolle di vetro per recipienti isolanti : * * * * A . non finite * 21 * 10 * * B . finite * 25 * 12,5 * 70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina , di toletta , per ufficio per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce n . 70.19 * 24 * 15,1 * 70.14 * Vetrerie per illuminazione , per segnalazione e per ottica comune : * * * * A . Oggetti per completare gli apparecchi d ' illuminazione elettrica : * * * * I . Vetri sfaccettati , piastrine , palline , mandorle , rosoni , pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari * 20 * 10 * * II . altri ( diffusori , plafoniere , vasche , coppe , coppelle , paralumi , globi , tulipani , ecc . ) * 20 * 9 * * B . altri * 20 * 9,5 * 70.15 * Vetri da orologeria , da occhialeria comune e simili , curvi , piegati e simili , compresi i globi cavi ed i segmenti * 19 * 7,2 * 70.16 * Piastrelle , mattoni , quadrelli , tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo , anche armato , per l ' edilizia e costruzione ; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi , pannelli , lastre e conchiglie * 10 con riscoss . min . di 2 UCE per 100 kg peso lordo * 4 con riscoss . min . di 1,60 UCE per 100 kg peso lordo * 70.17 * vetrerie per laboratorio , per uso igienico , per farmacia , anche graduate o tarate ; ampolle per sieri e oggetti simili : * * * * A . Vetrerie per laboratorio , per uso igienico e per farmacia : * * * * I . di silice fuso o di quarzo fuso * 16 * 6,3 * * II . altre * 23 * 8,6 * * B . Ampolle per sieri ed oggetti simili * 22 * 8,6 * 70.18 * Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica , diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente * 12 * 8,6 * 70.19 * Perle , imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili , di vetro ; cubi , tessere , placchette , frammenti e schegge ( anche su supporto ) , di vetro , per mosaici e decorazioni simili ; occhi artificiali di vetro , diversi da quelli per protesi , compresi gli occhi per balocchi ; oggetti di conterie di vetro ; oggetti di fantasia di vetro filato ( lavorato al cannello ) : * * * * A . Perle , imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili , di vetro : * * * * a ) tagliate e lucidate meccanicamente * esenzione * 5,3 ( b ) * * b ) altre * 25 * 11,3 * * II . Imitazioni di perle fini * 1,70 UCE per kg peso netto * 1,13 UCE per kg peso netto * * III . Imitazioni di pietre preziose e semipreziose : * * * * a ) tagliate e lucidate meccanicamente * esenzione * 4,9 ( b ) * * b ) altre * 16 * 6,4 * * IV . Conterie simili di vetro : * * * * a ) Granuli sferici ( ballotines ) * 17 * 8,1 * * b ) altre * 19 * 10,4 ( a ) * * B . Occhi artificiali * 17 * 8,1 * * C . Oggetti di conterie di vetro * 20 * 7,7 * * D . altri * 20 * 10 * 70.20 * Lana di vetro , fibre di vetro e lavorati di queste materie : * * * * A . Fibre non tessili e lavori di fibre non tessili * 19 * 10,4 * * B . Fibre tessili e lavori di fibre tessili * 23 * 12,6 * 70.21 * Altri lavori di vetro * 21 * 8,1 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B ; delle disposizioni preliminari . ( b ) Esenzione per gli oggetti delle sottovoci A I a ) , A III a ) e A IV b ) , nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 52 tonnellate da concedere dalle autorità e competenti . SEZIONE XIV PERLE FINI , PIETRE PREZIOSE ( GEMME ) , PIETRE SEMIPREZIOSE ( FINI ) , E SIMILI , METALLI PREZIOSI , METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; MINUTERIE DI FANTASIA ; MONETE CAPITOLO 71 PERLE FINI , PIETRE PREZIOSE ( GEMME ) , PIETRE SEMIPREZIOSE ( FINI ) , E SIMILI , METALLI PREZIOSI , METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; MINUTERIE DI FANTASIA Note 1 . Con riserva dell ' applicazione della nota 1 a ) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito , rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte : a ) da perle fini o da pietre preziose ( gemme ) o da pietre semipreziose ( fini ) o da pietre sintetiche o ricostituite , oppure b ) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . 2 . a ) Dalle voci nn . 71.12 , 71.13 e 71.14 sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza ( quali iniziali , monogrammi , ghiere , orli , ecc . ) ; il paragrafo b ) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie . b ) La voce n . 71.15 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi , oppure che il comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza . 3 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale ( n . 28.49 ) ; b ) le legature sterili per suture chirurgiche , i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30 ; c ) gli oggetti compresi nel capitolo 32 ( ad esempio , i lustri liquidi ) ; d ) gli oggetti di marocchineri , di astucceria o da viaggio , compresi nella voce n . 42.02 , e gli oggetti della voce n . 42.03 ; e ) gli oggetti delle voci nn . 43.02 e 43.04 ; f ) i prodotti compresi nella sezione XI ( materie tessili e manufatti di tali materie ) ; g ) gli oggetti compresi nei capitoli 64 ( calzature ) e 65 ( cappelli , copricapi ed altre acconciature ) ; h ) gli ombrelli , bastoni ed altri oggetti compresi nel capitolo 66 ; ij ) le monete ( capitolo 72 o 99 ) ; k ) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose ( gemme ) o di pietre semipreziose ( fini ) o di polveri di pietre sintetiche , consistenti in lavori di abrasivi delle voci nn . 68.04 e 68.06 , oppure in utensili del capitolo 82 ; gli utensili od oggetti del capitolo 82 , la cui parte operante è costituita da pietre preziose ( gemme ) o da pietre semipreziose ( fini ) o da pietre sintetiche o ricostituite , su un supporto di metallo comune ; le macchine , gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati , compresi nella sezione XVI . Tuttavia , le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti composti interamente da pietre preziose ( gemme ) o da pietre semipreziose ( fini ) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo ; l ) gli oggetti compresi nei capitoli 90 , 91 e 92 ( strumenti scientifici , orologeria e strumenti musicali ) ; m ) le armi e loro parti ( capitolo 93 ) ; n ) gli oggetti previsti dalla nota 2 del capitolo 97 ; o ) gli oggetti del capitolo 98 , diversi da quelli delle voci nn . 98.01 e 98.12 ; p ) le produzioni originali dell ' arte statuaria e della scultura ( n . 99.03 ) , gli oggetti da collezione ( n . 99.05 ) e gli oggetti di antichità , aventi più di cento anni di età ( n . 99.06 ) . Tuttavia , le perle fini , le pietre preziose ( gemme ) e le pietre semipreziose ( fini ) sono comprese in questo capitolo . 4 . a ) Le perle coltivate sono classificate come le perle fini . b ) Per « metalli preziosi » si intendono l ' argento , l ' oro , il platino e i metalli del gruppo del platino . c ) Per metalli del gruppo del platino si intendono l ' iridio , l ' osmio , il palladio , il rodio ed il rutenio . 5 . Per l ' applicazione di questo capitolo , sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe ( compresi i miscugli sinterizzati e i composti intermetallici ) che contengono uno o più metalli preziosi , purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2 % del peso della lega . Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo : a ) qualsiasi lega contenente , in peso , 2 % o più di platino è classificata come lega di platino ; b ) qualsiasi lega contenente , in peso , 2 % o più di oro , sensa platino o con meno del 2 % di platino , è classificata come lega di oro ; c ) qualsiasi altra lega compresa in questo è classificata come lega di argento . Ai fini dell ' applicazione di questa nota , i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino . 6 . Salvo disposizioni contrarie , qualsiasi menzione , nella tariffa , di « metallo prezioso »/ o di « metalli preziosi » , comprende egualmente le leghe da classificare come tali metalli , per effetto della nota 5 . L ' espressione « metallo prezioso » non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7 , né i metalli comuni o le materie non metalliche , platinati ( con platino o con metalli del gruppo del platino ) , dorati o argentari . 7 . Si considerano « placcati o ricoperti di metalli preziosi » gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldature , laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanicano . Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti . 8 . Per « minuterie » , ai sensi della voce n . 71.12 , devono intendersi : a ) i piccoli oggetti che servono all ' ornamento personale , come anelli , braccialetti , collante , fermagli , orecchini , catene per orologi , ciondoli , pendenti , spille per cravatte , bottoni per polsini , medaglie o distintivi religiosi o altri , ecc . ; b ) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona , nonché gli oggetti da tasca o da borsetta , come portasigarette e portasigari , tabacchiere , confettiere e portacipria , borse fatte a maglia , rosari , ecc . Si considerano « oggetti di gioielleria » , ai sensi della stessa voce , le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi , che comportano perle fini o false , pietre preziose ( gemme ) , pietre semipreziose ( fini ) o pietre false , pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga , madreperla , avorio ambra naturale o ricostituita , giavazzo o corallo . 9 . Si considerano « oggetti di oreficeria » , ai sensi della voce n . 71.13 , quelli per servizio da tavola , da toletta , da scrittoio , i servizi per fumatori , gli oggetti da ornamento per interni , gli oggetti per l ' esercizio del culto . 10 . Si considerano « minuterie di fantasia » , ai sensi della voce n . 71.16 , gli oggetti della specie di quelli definiti della nota 8 a ) ( esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n . 98.01 , i pettini per ornamento , le molette per capelli e oggetti simili della voce n . 98.12 ) e che , non comportando perle fini , pietre preziose ( gemme ) , pietre semipreziose ( fini ) , pietre sintetiche o ricostituite , né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi , salvo il caso di guarnazioni o di accessori di minima importanza , siano costituiti : a ) interamente o parzialmente da metalli comuni , anche dorati , argentati o platinati ; b ) da ogni altra materia , purché composte da almeno due materie diverse qualunque ( ad esempio , legno e vetro , osso ed ambra , madreperla e materie plastiche artificiali ) . A tale riguardo , non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione ( fili per infilare e simili ) . 11 . Gli astucci , scrigni e simili custodie , presentati con gli oggetti di questo capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti , sono da classificare come questi oggetti . Presentati isolatamente , essi seguono il loro regime rispettivo . Nota complementare Ai sensi della voce n . 71.11 , l ' espressione « ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi » si riferisce a prodotti adatti unicamente al ricupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * * I . PERLE FINI , PIETRE PREZIOSE ( GEMME ) , PIETRE SEMIPREZIOSE ( FINI ) , E SIMILI * * * 71.01 * Perle fini , gregge o lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * esenzione * esenzione * 71.02 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semipreziose ( fini ) , gregge , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite : * * * * A . gregge o semplicemente segate , sfaldate o sgrossate * esenzione * esenzione * * B . altre : * * * * I . per usi industriali : * * * * a ) oggetti di quarzo piezoelettrico * 5 * 3,4 * * b ) altre * 8 * 3,9 * * II . per altri usi * esenzione * esenzione * 71.03 * Pietre sintetiche e ricostituite , gregge , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite : * * * * A . gregge o semplicemente segate , sfaldate o sgrossate * 2 * 1 * * B . altre : * * * * I . per usi industriali * 8 * 3,9 * * II . per altri usi * 4 * 2 * 71.04 * Polveri e residui di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semipreziose ( fini ) e di pietre sintetiche * esenzione * 1,5 * * II . METALLI PREZIOSI , METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI , GREGGI O SEMILAVORATI * * * 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , greggi o semilavorati : * * * * A . greggi * esenzione * esenzione * * B . Barre , fili e profilati , di sezione piena ; lastre ; fogli e nastri il cui spessore , non compreso il supporto , è superiore a 0,15 mm * 4 * 2 * * C . Tubi , canne e barre cave * 7 * 3,4 * * D . Fogli e nastri sottili , il cui spessore , non compreso il supporto , è inferiore o uguale a 0,15 mm * 13 * 6,3 * * E . Polveri , canutiglie , pagliuzze , lustrini , ritagli ed altri * 13 * 4,9 * 71.06 * Metalli comuni placcati o ricoperti di argento , greggi o semilavorati : * * * * A . greggi * 10 * 4,9 * * B . semilavorati * 13 * 6,3 * 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , greggi e semilavorati : * * * * A . greggi * esenzione * esenzione * * B . Barre , fili e profilati , di sezione piena ; lastre ; fogli e nastri il cui spessore , non compreso il supporto , è superiore a 0,15 mm * 2 * 0,5 * * C . Tubi , canne e barre cave * 4 * 2 * * D . Fogli e nastri sottili , il cui spessore , non compreso il supporto , è inferiore o uguale a 0,15 mm * 12 * 7,7 * * E . Polveri , canutiglie , pagliuzze , lustrini , ritagli ed altri * 11 * 5,3 * 71.08 * Metalli comuni o argento , placcati o ricoperti di oro , greggi o semilavorati * 9 * 3,4 * 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , greggi o semilavorati : * * * * A . Platino e leghe di platino : * * * * I . Polveri * esenzione * esenzione * * II . altri : * * * * a ) greggi * esenzione * esenzione * * b ) semilavorati : * * * * 1 . Barre , fili e profilati , di sezione piena ; lastre ; fogli e nastri il cui spessore , non compreso il supporto , è superiore a 0,15 mm * 2 * 1 * * 2 . Tubi , canne e barre cave * 3 * 1,5 * * 3 . Fogli e nastri sottili , il cui spessore , non compreso il supporto , è inferiore o uguale a 0,15 mm * 8 * 3,9 * * 4 . altri * 9 * 4,4 * * B . Metalli del gruppo del platino e loro leghe : * * * * I . Polveri * esenzione * esenzione * * II . altri : * * * * a ) greggi * esenzione * esenzione * * b ) semilavorati * 4 * 2 * 70.10 * Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino , greggi o semilavorati * 7 3,4 * 71.11 * Ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi * esenzione * esenzione * * III . MINUTERIE , GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI * * * 71.12 * Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi : * * * * A . di metalli preziosi * 9 * 4,4 * * B . di metalli placcati o ricoperti preziosi * 12 * 8,6 * 71.13 * Oggetti di oreficeria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi : * * * * A . di metalli preziosi * 9 * 6,9 * * B . di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi * 12 * 4,9 * 71.14 * Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi : * * * * A . di metalli preziosi * 9 * 6 * * B . di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi * 12 * 5,8 * 71.15 * Lavori di perle fini , di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semipreziose ( fini ) , di pietre sintetiche ricostituite : * * * * A . Lavori di perle fini : * * * * I . Collane , braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate , senza dispositivo di chiusura o altri accessori * esenzione * esenzione * * II . altri * 14 * 6,7 * * B . Lavori di pietre preziose ( gemme ) e semipreziose ( fini ) , di pietre sintetiche o ricostituite : * * * * I . esclusivamente di pietre preziose ( gemme ) e semipreziose ( fini ) : * * * * a ) Collane , braccialetti ed altri lavori di pietre preziose ( gemme ) e semipreziose ( fini ) , semplicemente infilate , senza dispositivo di chiusura o altri accessori * esenzione * esenzione * * b ) altri * 9 * 7,2 * * II . altri * 14 * 6,7 * 71.16 * Minuterie di fantasia : * * * * A . di metalli comuni * 22 * 16,8 * * B . altri * 22 * 10,5 * CAPITOLO 72 MONETE Nota Sono escluse da questo capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione ( n . 99.05 ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 72.01 * Monete * esenzione * esenzione * SEZIONE XV METALLI COMUNI E LORO LAVORI Note 1 . Questa sezione non comprende : a ) i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche , nonché i fogli per impressioni a caldo ( dal n . 32.08 al n . 32.10 e n . 32.03 ) ; b ) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche ( n . 36.08 ) ; c ) i copricapi di metallo e loro parti metalliche , delle voci nn . 65.06 e 65.07 ; d ) le ossature di parapioggia ed altri oggetti della voce n . 66.03 ; e ) gli oggetti del capitolo 71 e , in particolare , le leghe di metalli preziosi , i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni ; f ) gli oggetti della sezione XVI ( macchine ed apparecchi ; materiale elettrico ) ; g ) le rotaie montate ( n . 86.10 ) ed altri oggetti della sezione XVII ; h ) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII , comprese le molle per apparecchi di orologeria ; ij ) i pallini da caccia , di piombo ( n . 93.07 ) ed altri oggetti della sezione XIX ( armi e munizioni ) ; k ) gli oggetti del capitolo 94 ( mobili , reti elastiche per letti , ecc . ) ; l ) gli stacci a mano ( n . 96.06 ) ; m ) gli oggetti del capitolo 97 ( giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport ) ; n ) i bottoni , i portapenne , i portamatite , le penne e gli altri oggetti del capitolo 98 ( lavori diversi ) . 2 . In tutte le sezioni della tariffa , si considerano come « parti e forniture d ' impiego generale » di metalli comuni : a ) gli oggetti di ghisa , ferro e acciaio delle voci nn . 73.20 , 73.25 , 73.29 , 73.31 e 73.32 , nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni ; b ) le molle e le lame per molle di metalli comuni , eccetto quelle per apparecchi di orologeria ( n . 91.11 ) ; c ) gli oggetti compresi nelle voci nn . 83.01 , 83.02, 83.07 , 83.09 , 83.14 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce n . 83.06 . Nei capitoli che vanno dal 73 all ' 82 incluso ( eccettuata la voce n . 73.29 ) , la dizione parti e pezzi staccati non va riferita alle parti ed alle forniture d ' impiego generale quali sono qui definite . Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della nota premessa al capitolo 83 , i lavori classificabili nei capitoli 82 e 83 sono esclusi dai capitoli che vanno dal 73 all ' 71 . 3 . Regola sulle leghe ( diverse dalle ferro-leghe e dalle cupro-leghe definite nei capitoli 73 e 74 ) : a ) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina in peso su ciascuno degli altri costituenti ; b ) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione , sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi ; c ) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche , i miscugli intimi eterogenei ottenuti per fusione ( diversi dai cermet ) , e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe . 4 . Salvo disposizioni contrarie , in tutte le sezioni della tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato , la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare , in virtù della nota 3 , come il metallo stesso . 5 . Regola sui prodotti composti : Salvo disposizioni contrarie , i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali , sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso . Agli effetti dell ' applicazione di questa regola , si considerano : a ) la ghisa , il ferro e l ' acciaio , come un solo metallo ; b ) le leghe , come se fossero costituire , per l ' intero loro peso , dal metallo di cui seguono il trattamento ; c ) un cermet della voce n . 81.04 come un solo metallo comune . 6 . L ' espressione « avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli » si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche . Nota complementare Non ha influenza , nella classificazione dei prodotti di questa sezione , la spalmatura grossolana di grasso , olio , catrame , minio , grafite , ecc . , evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni . CAPITOLO 73 GHISA , FERRO E ACCIAIO Note 1 . Si considerano come : a ) Ghise ( n . 73.01 ) : i prodotti ferrosi che contengono , in peso , 1,9 % o più di carbonio e che possono contenere , inoltre , isolatamente o complessivamente : meno di 15 % di fosforo , 8 % o meno di silicio , 6 % o meno di manganese , 30 % o meno di cromo , 40 % o meno di tungsteno , 10 % o meno , in totale , di altri elementi di lega ( nichel , rame alluminio , titanio , vanadio , molibdeno , ecc . ) . Tuttavia , le leghe ferrose dette « acciai indeformabili » , che contengono , in peso , 1,9 % o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell ' acciaio , sono classificate come gli acciai secondo la specie . ( CECA ) La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida . b ) I . Ghise specolari ( spiegel ) ( n . 73.01 ) : i prodotti che contengono , in peso , più di 6 % ma non più di 30 % di manganese e che rispondono , per quanto concerne le altre caratteristiche , alla definizione della nota 1 a ) . II . ( CECA ) Ghise ematiti ( da fusione o da affinazione ) ( n . 73.01 ) : i prodotto che possono contenere , in peso , al massimo 0,50 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla nota 1 a ) . III . ( CECA ) Ghise fosforose ( compreso il ferro-fosforo ) ( n . 73.01 ) : i prodotti che possono contenere , in peso , in più di 0,50 % ma meno di 15 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla nota 1 a ) . Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere , inoltre , isolatamente o complessivamente , in peso , non più di : 0,30 % di nichel , 0,20 % di cromo , 0,30 % di rame , 0,10 % di ciascuno degli altri elementi di lega ( alluminio , titanio , vanadio , molibdeno , tungsteno , ecc . ) . Le ghise fosforose contenenti , in peso , il 15 % e più di fosforo rientrano nella voce n . 28.55 ( fosfuri ) . c ) Ferro-leghe ( n . 73.02 ) : i prodotti ferrosi greggi di fonderia ( diversi dalle cupro-leghe definite dalla nota 1 del capitolo 74 ) , non suscettibili , praticamente , né di laminazione né di fucinazione , costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono , in peso , isolatamente o complessivamente : più di 8 % di silicio , più di 30 % di manganese , più di 30 % di cromo , più di 40 % di tungsteno , più di 10 % , in totale , di altri elementi di lega ( alluminio , titanio , vanadio , rame , molibdeno , niobio , ecc . ; tuttavia la percentuale del rame non può essere superiore a 10 % ) . Il tenore di ferro delle ferro-leghe non può , tuttavia essere inferiore , in peso , a 4 % per le ferro-leghe contenenti silicio , a 8 % per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio e a 10 % per le altre . d ) Acciai legati ( n . 73.15 ) : gli acciai contenenti in peso uno o più elementi nelle proporzioni seguenti : più di 2 % di manganese e di silicio presi insieme , 2 % o più di manganese , 2 % o più di silicio , 0,50 % o più di nichel , 0,50 % o più di cromo , 0,10 % o più di molibdeno , 0,10 % o più di vanadio , 0,30 % o più di tungsteno , 0,30 % o più di cobalto , 0,30 % o più di alluminio , 0,40 % o più di rame , 0,10 % o più di piombo , 0,12 % o più di fosforo , 0,10 % o più di zolfo , 0,20 % o più di fosforo e di zolfo presi insieme , 0,10 % o più di altri elementi presi isolatamente . e ) Acciaio fino al carbonio ( n . 73.15 ) : l ' acciaio contenente , in peso , 0,6 % o più di carbonio , a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore , in peso , a 0,04 % per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07 % per i due elementi presi insieme . f ) Masselli ( n . 73.06 ) : i prodotti destinati alla laminazione , alla fucinazione o alla rifusione , ottenuti : - o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata al fine di eliminarne le scorie di affinazione ; - o per saldatura , mediante laminazione ad alta temperatura , di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o di ferri pudellati . g ) Lingotti ( n . 73.06 ) : i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione , ottenuti per fusione o colata in forme ( lingottiere ) . ( CECA ) L ' acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all ' acciaio , secondo la specie , in lingotti . h ) Blumi e billette ( n . 73.07 ) : i semiprodotti a sezione rettangolare o quadrata , aventi sezione trasversale superiore a 1225 mm2 e spessore superiore al quarto della larghezza . ij ) Bramme e bidoni ( n . 73.07 ) : i semiprodotti a sezione rettangolare aventi spessore minimo di 6 mm , larghezza minima di 150 mm ed il cui spessor non superi il quarto della larghezza . k ) Sbozzi in rotoli per lamiere ( n . 73.08 ) : i semiprodotti laminati a caldo , di sezione rettangolare , aventi spessore minimo di 1,50 mm e larghezza superiore a 500 mm , presentati in rotoli continui ( bobine ) del peso minimo di 500 kg . l ) Larghi piatti ( n . 73.09 ) : i prodotti a sezione rettangolare , laminati a caldo , per il lungo con cilindri scanalati o al treno universale , aventi spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 100 mm e larghezza superiore a 150 mm ma non superiore a 1 200 mm . m ) Nastri ( n . 73.12 ) : i prodotti laminati , anche a bordi rifilati , a sezione rettangolare , aventi spessore non superiore a 6 mm , larghezza non superiore a 500 mm , purché lo spessore non ecceda il decimo della larghezza , presentati in strisce diritte , oppure arrotolati o ammatassati . n ) Lamiere ( n . 73.13 ) : i prodotti laminati ( esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere , quali sono definiti alla nota 1 k ) suddetta ) di qualsiasi spessore , e , se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare , di larghezza superiore a 500 mm . ( CECA ) Fa queste si distinguono le lamiere dette « magnetiche » che sono quelle aventi una perdita in watt , per chilogrammi , determinata secondo il metodo EPSTEIN , con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla : - non superiore a 2,1 watt , se il loro spessore non sorpassi 0,20 mm ; - non superiore a 3,6 watt , se il loro spessore è compreso tra 0,20 mm e 0,60 mm ; - non superiore a 6 watt , se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm inclusi e 1,50 mm inclusi . Restano particolarmente comprese nella voce n . 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , perforate , ondulate , scanalate , striate , lucidate o rivestite , a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alla lamiere della specie il carattere di oggetti di lavori previsti altrove . ( CECA ) Per l ' applicazione delle sottovoci , le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane . o ) Fili ( n . 73.14 ) : i prodotti a sezione piena , stirati o trafilati a freddo , la cui sezione trasversale , di qualsiasi forma , non abbia alcuna dimensione superiore a 13 mm . Tuttavia , ai fini della interpretazione delle voci nn . 73.26 e 73.27 , si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni , ottenuti per laminazione . p ) Barre ( n . 73.10 ) : i prodotti a sezione piena , che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h ) , ij ) , k ) , l ) , m ) , n ) ed o ) , suindicate , aventi sezione trasversale a forma di circolo , segmento circolare , ovale , ellisse , triangolo isoscele , quadrato , rettangolo , esagono , ottagono o trapezio regolare . Sono egualmente considerate tale le barre per cemento armato o calcestruzzo che rispondono alla suddetta definizione , ma che comportano , inoltre , dentellature , collarini , cavità o rilievi , di scarsa importanza , ottenuti durante la laminazione . ( CECA ) La vergella o bordione ( fil machine ) è un prodotto di sezione piena , soltanto laminato a caldo e presentato in matasse arrotolate a caldo . Si comprendono sotto questa denominazione soltanto i prodotti : 1 . di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il cui lato non superi 13 mm ; 2 . di qualsiasi altra sezione , che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla nota 1 m ) ed il cui peso per metro lineare non superi 1,330 kg . q ) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine ( n . 73.10 ) : le barre di qualsiasi sezione , specificatamente atte alla fabbricazione di fioretti o barre da mine , e la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 50 mm e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna ( foro ) . Le barre forate di acciaio , che non rispondono a questa definizione , rientrano nella voce n . 73.18 . r ) Profilati ( n . 73.11 ) : i prodotti di sezione piena , diversi da quelli previsti dalla voce n . 73.16 , che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h ) , ij ) , k ) , l ) , m ) , n ) ed o ) , suindicate , aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera p ) . s ) ( CECA ) Latta ( nn . 73.12 e 73.13 ) : i nastri e le lamiere ricoperti di uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97 % , anche verniciati . 2 . Non rientrano nelle voci che vanno dal n . 73.06 al n . 73.14 incluso , i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio ( n . 73.15 ) . 3 . I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n . 73.06 al 73.15 incluso , placcati con un metallo ferroso di qualità diversa , seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso . 4 . Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato second le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti . 5 . Si considerano come « condotte forzate » , ai sensi della voce n . 73.19 , i tubi ( compresi i gomiti ) , chiodati , saldati o senza saldatura , di sezione circolare , aventi diametro interno superiore a 400 mm e pareti di spessore superiore a 10,5 mm . N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 73.01 * Ghise ( compresa la ghisa specolare ) gregge , in lingotti , pani , salmoni o masse : * * * * A . Ghisa specolare ( spiegel ) ( CECA ) * * 4 * * B . Ghise ematiti ( CECA ) * * 4 * * C . Ghise fosforose ( CECA ) * * 4 * * D . Ghise non nominate : * * * * I . contenenti , in peso , da 0,30 % fino a 1 % incluso di titanio e da 0,50 % a 1 % incluso di vanadio ( CECA ) * * esenzione * * II . altre ( CECA ) * * 4 * 73.02 * Ferro-leghe : * * * * A . Ferro-manganese : * * * * I . contenente , in peso , più di 2 % di carbonio ( ferro-manganese carburato ) ( CECA ) * * 4 * * II . altro * 8 * 8 * * B . Ferro-alluminio , ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio * 7 * 7 * C . Ferro-silicio * 10 * 10 ( a ) * * D . Ferro-silico-manganese * 6 * 5,5 ( b ) * * E . Ferro-cromo e ferro-silico-cromo * * * * I . Ferro-cromo * 8 * 8 ( c ) * * II . Ferro-silico-cromo * 7 * 7 * * F . Ferro-nichel * 7 * esenzione * * G . altre * 7 * ( d ) * 73.03 * Rottami , cascami e avanzi di lavori di ghisa , di ferro o di acciaio ( CECA ) * * esenzione * 73.04 * Graniglie di ghisa , di ferro o di acciaio , anche frantumate o calibrate * 10 * 4 * 73.05 * Polveri di ferro o di acciaio ; ferro e acciaio spugnoso ( spugna ) : * * * * A . Polveri di ferro o di acciaio * 8 * 4 * * B . Ferro e acciaio spugnoso ( spugna ) ( CECA ) * * 3 ( e ) * 73.06 * Ferro e acciaio in masselli , lingotti o masse ( CECA ) * * 3 * 73.07 * Ferro e acciaio in blumi , billette , bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) : * * * * A . Blumi e billette : * * * * I . laminati ( CECA ) * * 4 * * II . fucinati * 10 * 5 * * B . Bramme e bidoni : * * * * I . laminati ( CECA ) * * 4 * * II . fucinati * 10 * 5 * * C . Sbozzi di forgia * 10 * 4 * 73.08 * Sbozzi in rotoli per lamiere , di ferro o di acciaio : * * * * A . di larghezza inferiore a 1,50 m e destinati alla rilaminazione ( f ) ( CECA ) * * 5 * * B . altri ( CECA ) * * 6 * 73.09 * Larghi piatti , di ferro o di acciaio ( CECA ) * * 6 * 73.10 * Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse a caldo o fucinate ( compresa la vergella o bordione ) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine : * * * * A . semplicemente laminate o estruse a caldo : * * * * I . Vergella o bordione ( CECA ) * * 7 * * II . Barre piene ( CECA ) * * 6 * * III . Barre forate per la perforazione delle mine ( CECA ) * * 5 * * B . semplicemente fucinate * 10 * 7 * * C . semplicemente ottenute o rifinite a freddo * 10 * 7 73.10 * D . placcate o lavorate alla superficie ( lucidate , rivestite , ecc . ) : * * * * I . semplicemente placcate : * * * * a ) laminate o estruse a caldo ( CECA ) * * 5 * * b ) ottenute o rifinite a freddo * 10 * 7 * * II . altre * 10 * 7 * 73.11 * Profilati di ferro o di acciaio , laminati o estrusi a caldo , fucinati , oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio , anche forate o fatte di elementi riuniti : * * * * A . Profilati : * * * * I . semplicemente laminati o estrusi a caldo ( CECA ) * * 6 * * II . semplicemente fucinati * 10 * 7 * * III . semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo * 10 * 7 * * IV . placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : * * * * a ) semplicemente placcati : * * * * 1 . laminati o estrusi a caldo ( CECA ) * * 5 * * 2 . ottenuti o rifiniti a freddo * 10 * 7 * * b ) altri * 10 * 7 * * B . Palancole ( CECA ) * * 6 * 73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo : * * * * A . semplicemente laminati a caldo ( CECA ) * * 8 * * B . semplicemente laminati a freddo : * * * * I . destinati alla fabbricazione della latta ( presentati in rotoli ) ( CECA ) * * 8 * * II . altri * 10 * 8 * * C . placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : * * * * I . argentati , dorati o platinati * 10 * 8 * * II . smaltati * 10 * 8 * * III . stagnati : * * * * a ) Latta ( CECA ) * * 7 * * b ) altri * 10 * 8 * * IV . zincati o piombati * 10 * 8 * * V . altri ( ramati , ossidati artificialmente , laccati , nichelati , verniciati , placcati , parcherizzati , litografati , ecc . ) : * * * * a ) semplicemente placcati : * * * * 1 . laminati a caldo ( CECA ) * * 7 * * 2 . laminati a freddo * 10 * 8 * * b ) altri * 10 * 8 * * D . altrimenti foggiati o lavorati ( perforati , smussati , orlati , ecc . ) * 10 * 8 * 73.13 * Lamiere di ferro o di acciaio , laminate a caldo o a freddo : * * * * A . Lamiere dette « magnetiche » : * * * * I . aventi , qualunque sia il loro spessore , una perdita in watt non superiore a 0,75 watt ( CECA ) * * 6 * * II . altre ( CECA ) * * 7 * * B . altre lamiere : * * * * I . semplicemente laminate a caldo , dello spessore : * * * * a ) di 2 mm o più ( CECA ) * * 7 * * b ) inferiore a 2 mm ( CECA ) * * 6 * * II . semplicemente laminate a freddo , dello spessore : * * * * a ) di 3 mm o più * 10 * 7 * * b ) di più di 1 mm ma meno di 3 mm ( CECA ) * * 6 * * c ) di 1 mm o meno ( CECA ) * * 8 * * III . semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare ( CECA ) * * 7 * * IV . placcate , rivestite o altrimenti trattate alla superficie : * * * * a ) argentate , dorate , platinate o smaltate * 10 * 7 * * b ) stagnate : * * * * 1 . Latta ( CECA ) * * 7 * * 2 . altre ( CECA ) * * 7 * * c ) zincate o piombate ( CECA ) * * 8 * * d ) altre ( ramate , ossidate artificialmente , laccate , nichelate , verniciate , placcate , parcherizzate , litografate , ecc . ) ( CECA ) * * 7 * * V . altrimenti foggiate o lavorate : * * * * a ) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare : * * * * 1 . argentate , dorate , platinate o smaltate * 10 * 7 * * 2 . altre ( CECA ) * * 7 * * b ) altre , escluse le lamiere foggiate per laminazione * 10 * 7 * 73.14 * Fili di ferro o di acciaio , nudi o rivestiti , esclusi i fili isolati per l ' elettricità * 10 * 8 * 73.15 * Acciaio legati e acciaio fini al carbonio , nelle forme indicate alle voci dal n . 73.06 al n . 73.14 incluso : * * * * A . Acciai fini al carbonio : * * * * I . Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni : * * * * a ) fucinati * 9 * 4,5 * * b ) altri : * * * * 1 . Lingotti ( CECA ) * * 3 * * 2 . Blumi , billette , bramme , bidoni ( CECA ) * * 4 * 73.15 * A . II . Sbozzi di forgia * 10 * 4 * * III . Sbozzi in rotoli , per lamiere ( CECA ) * * 5 * * IV . Larghi piatti ( CECA ) * * 6 * * V . Barre ( comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine ) e profilati : * * * * a ) semplicemente fucinati * 10 * 8 * * b ) semplicemente laminati o estrusi a caldo : * * * * 1 . Vergella o bordione ( CECA ) * * 7 * * 2 . altri ( CECA ) * * 6 * * c ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo * 10 * 8 * * d ) placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : * * * * 1 . semplicemente placcati : * * * * aa ) laminati o estrusi a caldo ( CECA ) * * 5 * * bb ) ottenuti o rifiniti a freddo * 10 * 7 * * 2 . altri * 10 * 8 * * VI . Nastri : * * * * a ) semplicemente laminati a caldo ( CECA ) * * 7 * * b ) semplicemente laminati a freddo * 10 * 8 * * c ) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : * * * * 1 . semplicemente placcati : * * * * aa ) laminati a caldo ( CECA ) * * 7 * * bb ) laminati a freddo * 10 * 8 * * 2 . altri * 10 * 8 * * d ) altrimenti foggiati o lavorati ( perforati , smussati , orlati , ecc . ) * 10 * 8 * * VII . lamiere : * * * * a ) semplicemente laminate a caldo ( CECA ) * * 7 * * b ) semplicemente laminate a freddo , dello spessore : * * * * 1 . di 3 mm o più * 10 * 7 * * 2 . inferiore a 3 mm ( CECA ) * * 8 * * c ) lucidate , placcate , rivestite o altrimenti trattate alla superficie ( CECA ) * * 7 * * d ) altrimenti foggiate o lavorate : * * * * 1 . semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare ( CECA ) * * 7 * * 2 . altre , escluse le lamiere foggiate per laminazione * 10 * 7 * * VIII . Fili nudi o rivestiti , esclusi i fili isolati per l ' elettricità * 10 * 8 * 73.15 * B . Acciai legati : * * * * I . Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni : * * * * a ) fucinati * 8 * 5 * * b ) altri : * * * * 1 . Lingotti : * * * * aa ) Cascami lingottati ( CECA ) * * esenzione * * bb ) altri ( CECA ) * * 3 * * 2 . Blumi , billette , bramme , bidoni ( CECA ) * * 4 * * II . Sbozzi di forgia * 10 * 5 * * III . Sbozzi in rotoli per lamiere ( CECA ) * * 6 * * IV . Larghi piatti ( CECA ) * * 6 * * V . Barre ( comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine ) e profilati * * * * a ) semplicemente fucinati * 9 * 7 * * b ) semplicemente laminati o estrusi o a caldo : * * * * 1 . Vergella o bordione ( CECA ) * * 7 * * 2 . altri ( CECA ) * * 6 * * c ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo * 10 * 8 * * d ) placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : * * * * 1 . semplicemente placcati : * * * * aa ) laminati o estrusi a caldo ( CECA ) * * 5 * * bb ) ottenuti o rifiniti a freddo * 10 * 8 * * 2 . altri * 10 * 8 * * VI . Nastri : * * * * a ) semplicemente laminati a caldo ( CECA ) * * 7 * * b ) semplicemente laminati a freddo * 10 * 8 * * c ) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : * * * * 1 . semplicemente placcati : * * * * aa ) laminati a caldo ( CECA ) * * 7 * * bb ) laminati a freddo * 10 * 7 * * 2 . altri * 10 * 8 * * d ) altrimenti foggiati o lavorati ( perforati , smussati , orlati , ecc . ) * 10 * 8 * * VII . Lamiere : * * * * a ) Lamiere dette « magnetiche » : * * * * 1 . aventi , qualunque sia il loro spessore , una perdita in watt non superiore a 0,75 watt ( CECA ) * * 6 * * 2 . altre ( CECA ) * * 7 * $73.15 * B . VII . b ) altre lamiere : * * * * 1 . semplicemente laminate a caldo ( CECA ) * * 7 * * 2 . semplicemente laminate a freddo , dello spessore : * * * * aa ) di 3 mm o più * 10 * 7 * * bb ) inferiore a 3 mm ( CECA ) * * 7 * * 3 . lucidate , placcate , rivestite o altrimenti trattate alla superficie ( CECA ) * * 7 * * 4 . altrimenti foggiate o lavorate : * * * * aa ) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare ( CECA ) * * 7 * * bb ) altre , escluse le lamiere foggiate per laminazione * 10 * 7 * * VIII . Fili nudi o rivestiti , esclusi quelli isolati per l ' elettricità * 10 * 8 * 73.16 * Elementi per la costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie : * * * * A . Rotaie : * * * * 1 . conduttrici di corrente , con parti di metallo non ferroso * 18 * 9 * * II . altre : * * * * a ) nuove ( CECA ) * * 6 * * b ) usate ( CECA ) * * 3 * * B . Controrotaie ( CECA ) * * 5 * * C . Traverse ( CECA ) * * 5 * * D . Stecche e piastre d ' appoggio : * * * * I . laminate ( CECA ) * * 5 * * II . altre * 15 * 7,5 * * E . altri * 14 * 7 * 73.17 * Tubi di ghisa * 13 * 9 * 73.18 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) di ferro o di acciaio , esclusi gli oggetti della voce n . 73.19 : * * * * A . diritti e a pareti di spessore uniforme , greggi , senza saldatura , di sezione circolare , destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete ( g ) * 14 * 9 * * diritti e a pareti di spessore uniforme , diversi da quelli compresi nella sottovoce A , di lunghezza massima di 4,50 m , di acciaio legato contenente , in peso , da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e , eventualmente , 0,50 % o meno di molibdeno * 14 * 9 * * C . altri * 14 * 10 * 73.19 * Condotte forzate di acciaio , anche blindate , del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche * 13 * 10 * 73.20 * Accessori per tubi , di ghisa , ferro o acciaio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * 14 * 10 * 73.21 * Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , porte di cariche o chiuse , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , serrande di chiusura , balaustrate , grate , ecc . ) , di ghisa , ferro o acciaio ; lamiere , nastri , barre , profilati , tubi ecc . , di ghisa , ferro o acciaio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni * 14 * 5,3 * 73.22 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compressi o liquefatti ) , di ghisa , ferro o acciaio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo * 15 * 4,9 * 73.23 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l ' imballaggio , di lamiere di ferro o di acciaio , della capacità : * * * * A . di 50 litri o più * 15 * 5,8 * * B . di meno di 50 litri * 17 * 6,7 * 73.24 * Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti * 17 * 6,7 * 73.25 * Cavi , corde , trecce , brache e simili , di filo di ferro o di acciaio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità : * * * * A . muniti di accessori o foggiati in articoli , destinati ad aeromobili civili ( h ) * 17 * esenzione * * B . altri * 17 * 8,1 * 73.26 * Rovi artificiali e cordoncini ( torsades ) anche spinati , di fili o di nastri di ferro o di acciaio * 15 * 9 * 73.27 * Tele metalliche , griglie e reti , di fili di ferro o di acciaio ; lamiere o lastre , incise e stirate , di ferro o di acciaio : * * * * A . Tele metalliche , griglie e reti * 15 * 9,5 * * B . Lamiere o lastre , incise e stirate * 15 * 7,2 * [ 73.28 ] * * * * 73.29 * Catene , catenelle , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio * 16 * 6,3 * 73.30 * Ancore , ancorotti , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio * 18 * 8,6 * 73.31 * Punte , chiodi , tampini , graffette ondulate e smussate , chiodi ad occhio , ganci e puntine da disegno , di ghisa , di ferro o di acciaio , anche con capocchia di altra materia , esclusi quelli con capocchia di rame : * * * * A . Punte o denti per l ' attrezzatura delle macchine per materie tessili * 13 * 4,9 * * B . altri * 16 * 6,3 * 73.32 * Bulloni e dadi anche non filettati , tirafondi , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria , di ghisa , ferro o acciaio ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla ) di ferro o di acciaio : * * * * A . non filettati : * * * * I . Viti , dadi , ribadini e rondelle , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » , di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm * 16 * 6,7 * * II . altri * 16 * 9,5 * * B . filettati : * * * * I . Viti e dadi , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm * 17 * 7,7 * * II . altri * 17 * 10,4 * 73.33 * Aghi da cucire a mano , uncinetti , ferri da maglia , passacordini , passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito , di ricamo , di rete o di tappezzeria , punteruoli da ricamo , di ferro o di acciaio : * * * * A . Aghi da cucire , da rammendo o da ricamo * 19 * 6 * * B . altri * 15 * 5,8 * 73.34 * Spilli di ferro o di acciaio , esclusi quelli per ornamento personale , compresi quelli per capelli , per ondulazione e simili * 19 * 7,2 * 73.35 * Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio * 17 * 6,7 * 73.36 * Stufe , caloriferi , cucine economiche ( comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale ) , fornelli , caldaie a focolaio , scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici , dei tipi impiegati per usi domestici , nonché le loro parti e pezzi staccati , di ghisa , di ferro o di acciaio * 17 * 6,7 * 73.37 * Caldaie ( diverse da quelle della voce n . 84.01 ) e radiatori , per il riscaldamento centrale , a riscaldamento non elettrico , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda ( compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata ) , a riscaldamento non elettrico , aventi un ventilatore o un soffiatore a motore , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio * 17 * 8,1 * 73.38 * Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; paglia di ferro o di acciaio ; spugna , strofinacci , guanti ed oggetti simili per pulire , lucidare o per usi analoghi , di ferro o di acciaio : * * * * A . Oggetti per uso igienico , escluse le loro parti , destinati ad aeromobili civili ( h ) * 17 * esenzione * * B . altri : * * * * I . Acquai e lavabi , e loro parti , di acciaio inossidabile * 17 * 7,2 * * II . non nominati * 17 * 8,1 * [ 73.39 ] * * * * 73.40 * Altri lavori di ghisa , di ferro o di acciaio : * * * * A . di ghisa * 14 * 5,3 * * B . altri * 18 * 7,7 * ( a ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 5 500 tonnellate da concedere dalle autorità competenti . ( b ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 15 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti . ( c ) Esenzione per il ferro-cromo contenente , in peso , 0,10 % o meno di carbonio e più di 30 % fino a 90 % incluso di cromo , nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 300 tonnellate da concedere dalle autorità competenti . ( d ) Vedi allegato . ( e ) Il dazio è sospeso , in via autonoma , per una durata indeterminata . ( f ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( g ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( h ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . CAPITOLO 74 RAME Note 1 . Si considerano « cupro-leghe » , ai sensi della voce n . 74.02 , le composizioni contenenti rame in proporzione superiore a 10 % in peso ed altri elementi di lega , non adatte praticamente né alla laminazione né alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe , sia come disossidanti , desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi . Tuttavia , le combinazioni di fosforo e di rame ( fosfuri di rame ) , contenenti più dell ' 8 % , in peso , di fosforo , rientrano nella voce n . 28.55 . 2 . Per l ' applicazione di questo capitolo , si considerano come : a ) Fili ( n . 74.03 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi o trafilati , la cui sezione trasversale , di qualsiasi forma , non eccede 6 mm nella dimensione maggiore . b ) Barre e profilati ( n . 74.03 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi , trafilati o fucinati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e , per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che , dopo essere stati ottenuti per stampaggio , per getto o per sinterizzazione , abbiano ricevuto un ' operazione eccedente una grossolana sbavatura , purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove . Sono , tuttavia , da considerare come rame greggio della voce n . 74.01 le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità soltanto per facilitarne l ' introduzione nelle macchine destinate a trasformarle , per esempio , in vergella o in tubi . c ) Lamiere , lastre , fogli e nastri ( n . 74.04 ) : i prodotti piatti ( diversi dai prodotti greggi della voce n . 74.01 ) , anche arrotolati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore , eccedente 0,15 mm , non oltrepassa il decimo della larghezza . Sono particolarmente compresi nella voce n . 74.04 le lamiere , le lastre , i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a 0,15 mm , tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare , perforati , ondulati , scanalati , striati , lucidati o ricoperti , purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove . 3 . Sono particolarmente compresi nelle voci nn . 74.07 e 74.08 i tubi , le barre forate e gli accessori per tubi , lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati ( curvati , a serpentino , filettati , maschiati , forati , strozzati , conici , ad alette riportate , ecc . ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 74.01 * Metalline cuprifere ; rame greggio ( rame da affinazione e rame raffinato ) ; cascami e rottami di rame * esenzione * esenzione * 74.02 * Cupro-leghe * esenzione * esenzione * 74.03 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di rame : * * * * A . di leghe di rame contenenti , in peso , più del 10 % di nichel * 9 * 5,9 * * B . altri * 10 * 7,8 * 74.04 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di rame , di spessore superiore a 0,15 mm : * * * * A . di leghe di rame contenenti , in peso , del 10 % di nichel * 10 * 6,9 * * B . altri * 10 * 7,8 * 74.05 * Fogli e nastri sottili di rame ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,15 mm o meno ( non compreso il supporto ) : * * * * A . di leghe di rame contenenti , in peso , più del 10 % di nichel * 10 * 6,9 * * B . altri * 12 * 7,8 * 74.06 * Polveri e pagliette di rame : * * * * A . di leghe di rame contenenti , in peso , più del 10 % di nichel * 2 * 0,5 * * B . altre : * * * * I . Polveri a struttura lamellare e pagliette * 14 * 9,5 * * II . non nominate * 3 * 1,5 * 74.07 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di rame * 13 * 7,8 * 74.08 * Accessori per tubi , di rame ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) : * * * * A . di leghe di rame contenenti , in peso , più del 10 % di nichel * 13 * 5 * * B . altri * 15 * 7,4 * [ 74.09 ] * * * * 74.10 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di rame , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità : * * * * A . di leghe di rame contenenti , in peso , più del 10 % di nichel * 16 * 6,5 * * B . altri * 13 * 7,8 * 74.11 * Tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di rame ; lamiere o lastre incise e stirate , di rame * 12 * 7,8 * [ 74.12 ] * * * * [ 74.13 ] * * * * [ 74.14 ] * * * * 74.15 * Punte , chiodi , rampini , ganci e puntine , di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi ( anche non filettati ) , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria , di rame ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla ) , di rame : * * * * A . Punte , chiodi , rampini , ganci e puntine * 13 * 6,5 * * B . Viti , dadi , ribadini e rondelle ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » , di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm * 14 * 4,4 * * C . altri : * * * * I . di leghe di rame contenenti , in peso , più del 10 % di nichel * 13 * 4,9 * * II . non nominati * 14 * 6,7 * 74.16 * Molle di rame : * * * * A . di leghe di rame contenenti , in peso , più del 10 % di nichel * 16 * 6,5 * * B . altre * 17 * 8,3 * 74.17 * Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare , dei tipi di uso domestico , loro parti e pezzi staccati , di rame : * * * * A . Fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro pari e pezzi staccati * 15 * 6,5 * * B . altri * 15 * 7,4 * 74.18 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di rame * 17 * 6,7 * 74.19 * Altri lavori di rame * 18 * 6,7 * CAPITOLO 75 NICHEL Note 1 . Per l ' applicazione di questo capitolo , si considerano come : a ) Fili ( n . 75.02 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi o trafilati , la cui sezione trasversale , di qualsiasi forma , non eccede 6 mm nella dimensione maggiore . b ) Barre e profilati ( n . 75.02 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi , trafilati o fucinati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e , per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni , ottenuti per stampaggio , per getto o per sinterizzazione , quando abbiano subito un ' operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura . c ) Lamiere , lastre , fogli e nastri ( n . 75.03 ) : i prodotti piatti ( diversi dai prodotti greggi della voce n . 75.01 ) , anche arrotolati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza . Sono particolarmente compresi nella voce n . 75.03 le lamiere , le lastre , i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare , perforati , ondulati , scanalati , striati , lucidati o ricoperti , purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove . 2 . Sono particolarmente compresi nella voce n . 75.04 i tubi , le barre forate e gli accessori per tubi , lucidati o ricoperti , e quelli forma speciale o sagomati ( curvati , a serpentino , filettati , maschiati , forati , strozzati , conici , ad alette riportate , ecc . ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 75.01 * Metalline , speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel ; nichel greggio ( esclusi gli anodi della voce n . 75.05 ) ; cascami e rottami di nichel * esenzione * esenzione * 75.02 * Barre , profilati e fil di sezione piena , di nichel * 9 * 5,8 * 75.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di qualunque spessore , di nichel ; polveri e pagliette di nichel : * * * * A . Lamiere , lastre , fogli e nastri * 10 * 6,7 * * B . Polveri e pagliette * 2 * 0,5 * 75.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di nichel : * * * * A . Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate * 12 * 7,7 * * B . Accessori per tubi * 13 * 4,9 * 75.05 * Anodi per nichelatura , compresi quelli ottenuti per elettrolisi , greggi o lavoratori : * * * * A . greggi di colata * 5 * 3,9 * * B altri * 8 * 4,9 * 75.06 * Altri lavori di nichel : * * * * A . Punte , chiodi , rampini , ganci e simili , oggetti di bulloneria e di viteria ; rondelle , comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla : * * * * I . Viti , dadi , ribadini e rondelle , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » , di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm * 13 * 4,4 * * II . altri * 13 * 4,9 * * B . altri * 16 * 6,3 * CAPITOLO 76 ALLUMINIO Note 1 . Per l ' applicazione di questo capitolo , si considerano come : a ) Fili ( n . 76.02 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi o trafilati , la cui sezione trasversale , di qualsiasi forma , non eccede 6 mm nella dimensione maggiore . b ) Barre e profilati ( n . 76.02 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi , trafilati o fucinati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e , per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni , ottenuti per stampaggio , per getto o per sinterizzazione , quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura . c ) Lamiere , lastre , fogli e nastri ( n . 76.03 ) : i prodotti piatti ( diversi dai prodotti greggi della voce n . 76.01 ) , anche arrotolati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore , eccedente 0,20 mm , non oltrepassa un decimo della larghezza . Sono particolarmente compresi nella voce n . 76.03 le lamiere , le lastre e i nastri aventi uno spessore superiore a 0,20 mm , tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare , perforati , ondulati , scanalati , striati , lucidati o ricoperti , sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove . 2 . Sono particolarmente compresi nelle voci nn . 76.06 e 76.07 i tubi , le barre forate e gli accessori per tubi , lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati ( curvati , a serpentino , filettati , maschiati , forati , strozzati , conici , ad alette riportate , ecc . ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 76.01 * Alluminio greggio ; cascami e rottami di alluminio : * * * * A . Alluminio greggio * 10 * 6,9 * * B . Cascami e rottami : * * * * I . Cascami : * * * a ) Torniture , trucioli o riccioli , molature , segature e limature ; cascami di fogli e di nastri sottili , colorati , rivestiti o incollati fra loro , di spessore di 0,20 mm o meno ( non compreso il supporto ) * esenzione * 2,5 * * b ) altri ( compresi gli scarti di fabbricazione ) * 5 * 3,9 * * II . Rottami * esenzione * esenzione * 76.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di alluminio * 15 * 11,8 * 76.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di alluminio , di spessore superiore a 0,20 mm * 15 * 11,8 * 76.04 * Fogli e nastri sottili , di alluminio ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,20 mm o meno ( non compreso il supporto ) * 17 * 11,8 * 76.05 * Polveri e pagliette di alluminio : * * * * A . Polveri a struttura lamellare e pagliette * 21 * 10 * * B . altre * 10 * 7,7 * 76.06 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di alluminio * 19 * 11,8 * 76.07 * Accessori per tubi , di alluminio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * 20 * 7,9 * 76.08 * Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , balaustrate , ecc . ) , di alluminio ; lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di alluminio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni * 19 * 7,4 * 76.09 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compressi o liquefatti ) , di alluminio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno a calorifugo * 19 * 7,4 * 76.10 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole ed altri recipienti simili , per il trasporto o l ' imballaggio , di alluminio , compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili : * * * * A . Astucci tubolari rigidi o flessibili * 19 * 11,4 * * B . altri * 19 * 9,2 * 76.11 * Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti * 21 * 8,3 * 76.12 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di alluminio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * 19 * 11,4 * [ 76.13 ] * * * * [ 76.14 ] * * * * 76.15 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di alluminio * 20 * 7,9 * 76.16 * Altri lavori di alluminio : * * * * A . Tubetti , spole , rocche , rocchetti e supporti simili , per la filatura o la tessitura * 12 * 9,6 * * B . Bobine e supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce n . 92.12 * 16 * 7,9 * * C . Punte , chiodi , rampini , ganci e simili ; oggetti di bulloneria e di viteria ; rondelle , comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla : * * * * I . Viti , dadi , ribadini e rondelle , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm * 16 * 7,4 * * II . altri * 16 * 9,6 * * D . altri * 19 * 9,2 * CAPITOLO 77 MAGNESIO , BERILLIO ( GLUCINIO ) N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 77.01 * Magnesio greggio ; cascami e rottami di magnesio ( comprese le torniture non calibrate ) : * * * * A . Magnesio greggio * 10 * 7,7 * * B . Cascami e rottami : * * * * I . Cascami * 5 * ,4 * * II . Rottami * esenzione * esenzione * 77.02 * Barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate , di magnesio ; altri lavori di magnesio * 14 * 7,7 * [ 77.03 ] * * * * 77.04 * Berillio ( glucinio ) , greggio o lavorato : * * * * A . greggio ; cascami e rottami * 3 * 2 * * B . lavorato * 8 * 4,9 * CAPITOLO 78 PIOMBO Note 1 . Per l ' applicazione di questo capitolo , si considerano come : a ) Fili ( n . 78.02 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi o trafilati , la cui sezione trasversale , di qualsiasi forma , non eccede i 6 mm nella dimensione maggiore . b ) Barre e profilati ( n . 78.02 ) : i prodotti di sezione piena , laminati estrusi , trafilati o fucinati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e , per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni , ottenuti per stampaggio , per getto o per sinterizzazione , quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura . c ) Lamiere , fogli e nastri ( n . 78.03 ) : i prodotti piatti ( diversi dai prodotti greggi della voce n . 78.01 ) , anche arrotolati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza , ad eccezione dei prodotti pesanti 1,700 kg o meno per m² . Sono particolarmente compresi nella voce n . 78.03 le lamiere , i fogli e i nastri del peso superiore a 1,700 kg per m² , tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare , perforati , ondulati , scanalati , striati , lucidati o ricoperti , purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove . 2 . Sono particolarmente compresi nella voce n . 78.05 i tubi , le barre forate e gli accessori per tubi , lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati ( curvati , a serpentino , filettati , maschiati , forati , strozzati , conici , ad alette riportate , ecc . ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 78.01 * Piombo greggio ( anche argentifero ) ; cascami e rottami di piombo : * * * * A . Piombo greggio : * * * * I . contenente , in peso , 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato ( piombo d ' opera ) ( a ) * 4,5 ( b ) * esenzione * * II . altro * 4,5 con riscoss . min . di 1,1 UCE per 100 kg peso netto * 3,5 * * B . Cascami e rottami * esenzione * esenzione * 78.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di piombo * 10 9,8 * 78.03 * Lamiere , fogli e nastri di piombo , del peso superiore a 1,700 kg per m² * 10 * 9,8 * 78.04 * Fogli e nastri sottili di piombo ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , pesanti 1,700 kg o meno per m² ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di piombo : * * * * A . Fogli e nastri sottili : * * * * I . fissati su supporto * 15 * 9,8 * * II . altri * 10 * 9,8 * * B . Polveri e pagliette * 5 * 2,5 * 78.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , tubi ad S per sifoni , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di piombo * 13 * 10,8 * 78.06 * Altri lavori di piombo : * * * * A . Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni , per il trasporto o l ' immagazzinamento di materiali radioattivi ( Euratom ) * 12 * 6 * * B . altri * 17 * 8,4 * ( a ) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Il dazio è sospeso al 2 % . CAPITOLO 79 ZINCO Note 1 . Per l ' applicazione di questo capitolo , si considerano come : a ) Fili ( n . 79.02 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi o trafilati , la cui sezione tarsversale , di qualsiasi forma , non eccede 6 mm nella dimensione maggiore . b ) Barre e profilati ( n . 79.02 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi , trafilati o fucinati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e , per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni , ottenuti per stampaggio , getto o sinterizzazione , quando abbiano subito un ' operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura . c ) Lamiere , fogli e nastri ( n . 79.03 ) : i prodotti piatti ( diversi dai prodotti greggi della voce n . 79.01 ) , anche arrotolati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza . Sono particolarmente compresi nella voce n . 79.03 le lamiere , i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare , perforati , ondulati , scanalati striati , lucidati o ricoperti , purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove . 2 . Sono particolarmente compresi nella voce n . 79.04 , la barre forate e gli accessori per tubi , lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati ( curvati , a serpentino , filettati , maschiati , forati , strozzati , conici , ad alette riportate , ecc . ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 79.01 * Zinco greggio ; cascami e rottami di zinco : * * * * A . Zinco greggio * 4,5 con riscoss . min . di 1,1 UCE per 100 kg peso netto * 3,5 * * B . Cascami e rottami * esenzione * esenzione * 79.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di zinco * 10 * 9,8 * 79.03 * Lamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polveri e pagliette di zinco : * * * * A . Lamiere , fogli e nastri * 10 * 9,8 * * B . Zinco polverizzato , polvere di zinco ( tuzia ) e pagliette * 7 * 5,8 * 79.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di zinco * 14 * 9,8 * [ 79.05 ] * * * * 79.06 * Altri lavori di zinco : * * * * A . Grondaie , coperture per tetti , lucernari ed altri lavori sagomati , per l ' edilizia * 14 * 7 * * B . altri * 16 * 7,9 * CAPITOLO 80 STAGNO Note 1 . Per l ' applicazione di questo capitolo , si considerano come : a ) Fili ( n . 80.02 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi o trafilati , la cui sezione trasversale , di qualsiasi forma , non eccede 6 mm nella dimensione maggiore . b ) Barre e profilati ( n . 80.02 ) : i prodotti di sezione piena , laminati , estrusi , trafilati o fucinati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e , per quanto concerne i prodotti piatti , i cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni , ottenuti per stampaggio , per getto o per s ' interizzazione , quando abbiano subito un ' operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura . c ) Lamiere , lastre , fogli e nastri ( n . 80.03 ) : i prodotti piatti ( diversi dai prodotti greggi della voce n . 80.01 ) , anche arrotolati , la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza , eccetto i prodotti pesanti 1 kg o meno per m2 . Sono particolarmente compresi nella voce n . 80.03 le lamiere , lastre , fogli e nastri , pesanti più di 1 kg per m2 , tagliati in forma di versa dalla quadrata o rettangolare , perforati , ondulati , scanalati , striati , lucidati o ricoperti , purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove . 2 . Sono particolarmente compresi nella voce n . 80.05 i tubi , le barre forate e gli accessori per tubi , lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati ( curvati , a serpentino , filettati , maschiati , forati , strozzati , conici ad alette riportate , ecc . ) . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 80.01 * Stagno greggio ; cascami e rottami di stagno * esenzione * esenzione * 80.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di stagno * 8 * 3,9 * 80.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di stagno , del peso superiore a 1 kg per m2 * 8 * 2,9 * 80.04 * Fogli e nastri sottili , di stagno ( anche gofratti , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , del peso di 1 kg o meno per m2 ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di stagno : * * * * A . Fogli e nastri sottili : * * * * I . fissati su supporto * 12 * 5,8 * * II . altri : * 10 * 4,9 * * B . Polveri e pagliette * 7 * 3,4 * 80.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di stagno : * * * * A . Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate * 10 * 4,9 * * B . Accessori per tubi * 14 * 6,7 * 80.06 * Altri lavori di stagno * 16 * 7,7 * CAPITOLO 81 ALTRI METALLI COMUNI Nota Rientrano nella voce n . 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati : bismuto, cadmio , cobalto , cromo , gallio , germanio , afnio ( celtio ) , indio , manganese , niobio ( colombio ) , renio , antimonio , titanio , torio , tallio , uranio impoverito in U 235 , vanadio , zirconio . Questa voce comprende ugualmente , gli « speiss » e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto , nonché i cermet . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 81.01 * Tungsteno ( wolframio ) , greggio o lavorato : * * * * A . greggio ( comprese le polveri e le barre semplicemente sinterizzate ) ; cascami e rottami * 6 * - * * B . Barre ( diverse dalle barre semplicemente sinterizzate ) , profilati , fili , filamenti , lamiere , fogli e nastri * 10 * 8 * * C . altri * 13 * 10 * 81.02 * Molibdeno , greggio o lavorato : * * * * A . greggio ( comprese le polveri e le barre semplicemente sinterizzate ) ; cascami e rottami : * * * * I . Polveri * 6 * - * * II . altri * 6 * 5 * * B . Barre ( diverse dalle barre semplicemente sinterizzate ) , profilati , fili , filamenti , lamiere , fogli e nastri * 10 * 8 * * C . altri * 13 * 10 * 81.03 * Tantalio , greggio o lavorato : * * * * A . greggio ( comprese le polveri e le barre semplicemente sinterizzate ) ; cascami e rottami : * 4 * 2,9 * * B . Barre ( diverse dalle barre semplicemente sinterizzate ) , profilati , fili , filamenti , lamiere , fogli e nastri * 8 * 5,8 * * C . altri * 11 * 8,6 * 81.04 * Altri metalli comuni , greggi o lavorati ; cermet , greggi o lavorati : * * * * A . Bismuto : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * esenzione * esenzione * * II . lavorato * 9 * 4,4 * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 379R3000.7 * B . Cadmio : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * 5 * 4 * * II . lavorato * 9 * 6 * * C . Cobalto : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * esenzione * esenzione * * II . lavorato * 7 * 4,9 * * D . Cromo : * * * * I . greggio ; cascami e rottami : * * * * a ) Leghe di cromo contenenti , in peso , più del 10 % di nichelio * esenzione * esenzione * * b ) altri * 6 * 5 * * II . lavorato * 8 * 7 * * E . Germanio : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * 6 * 4,9 * * II . lavorato * 10 * 7,9 * * F . Afnio ( celtio ) : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * 4 * 3,5 * * II . lavorato * 9 * 7,5 * * G . Manganese : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * 7 * 4,9 * * II . lavorato * 10 * 6,9 * * H . Niobio ( colombio ) : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * 6 * 5,9 * * II . lavorato * 10 * 9,9 * * IJ . Antimonio : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * 8 * - * * II . lavorato * 10 * 8 * * K . Titanio : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * 6 * - * * II . lavorato * 10 * 8 * * L . Vanadio : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * 4 * 2,5 * * II . lavorato * 9 * 7,2 * * M . Uranio impoverito in U 235 * 7 * 3,4 * * N . Torio : * * * * I . greggio ; cascami e rottami ( Euratom ) * esenzione * - * * II . lavorato : * * * * a ) Barre , profilati , fili , lamiere , fogli e nastri ( Euratom ) * esenzione * esenzione * * b ) altro ( Euratom ) * 2 * 1,5 * * O . Zirconio : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * 6 * 5,9 * * II . lavorato * 10 * 9,9 * * P . Renio : * * * * I . greggio ; cascami e rottami * 6 * 5,9 * * II . lavorato * 10 * 9,9 * * Q . Gallio , indio , tallio : * * * * I . greggi ; cascami e rottami * 4 * 2,5 * * II . lavorati * 10 * 4,9 * * R . Cermet : * * * * I . greggi ; cascami e rottami * 4 * 7,5 * * II . lavorato * 12 * 7,5 * CAPITOLO 82 UTENSILERIA ; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA , DI METALLI COMUNI Note 1 . Indipendentemente dalle lampade per saldare , dalle forge portatili , dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure e pedicure , nonché dagli altri oggetti previsti nelle voci nn . 82.07 e 82.15 , questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante : a ) di metallo comune ; b ) di carburi metallici ; c ) di pietre preziose ( gemme ) , semipreziose ( fini ) o di pietre sintetiche o ricostituite , su supporto di metallo comune ; d ) di materie abrasive su supporto di metallo comune , a condizione che si tratti di utensili i cui denti , spigoli o altre parti trancianti o taglienti , non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell ' aggiunta di polveri abrasive . 2 . Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi , ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria a mano della voce n . 84.48 . Sono , tuttavia , escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d ' impiego generale , ai sensi della nota 2 di questa sezione . Rientrano nelle voci nn . 82.11 o 82.13 , rispettivamente , le teste , i pettini , i contropettini , le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie , anche elettrici . 3 . Gli astucci , scrigni e custodie simili , presentati insieme agli oggetti classificabili in questo capitolo , cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti , seguono il trattamento di tali oggetti . Presentati isolatamente , essi seguono il regime loro proprio . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 82.01 * Vanghe , pale , picconi , piccozze , zappe , zappette , forche , uncini , rastrelli e raschiatoi ; asce , roncole e simili utensili taglienti ; falci e falciole , coltelli da fieno o da paglia , cesoie da siepe , cunei ed altri utensili agricoli , orticoli e forestali , a mano * 15 * 5,8 * 82.02 * Seghe a mano , lame da seghe di ogni specie ( comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare ) : * * * * A . Seghe a mano : * * * * I . Saracchi e seghe verticali ( segoni ) * 15 * 6,7 * * II . altre * 15 * 8,6 * * B . Lame si seghe : * * * * I . a nastro * 15 * 8,6 * * II . Catene di seghe dette « taglienti » * 16 * 6,6 * * III . altre * 16 * 9,5 * 82.03 * Tenaglie , pinze , pinzette e simili , anche taglienti ; chiavi per dadi ; foratoi , tagliatubi , tagliabulloni e simili , cesoie per metalli , lime e raspe , a mano : * * * * A . Lime e raspe * 13 * 4,9 * * B . altri * 15 * 6,7 * 82.04 * Altri utensili e utensileria a mano , esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo ; incudini , morse , lampade per saldare , fucine portatili , mole con sostegni , a mano o a pedale e diamanti tagliavetro * 16 * 6,3 * 82.05 * Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano , anche meccanica ( per imbutire , stampare , maschiare , alesare , filettare , fresare , mandrinare , intagliare , tornire , avvitare , ecc . ) , comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare , con parte operante : * * * * A . di metalli comuni * 12 * 6,3 * * B . di carburi metallici * 13 * 6,3 * * C . di diamante o di conglomerato diamantifero * 9 * 7,2 * * D . di altre materie * 12 * 5,8 * 82.06 * Coltetti e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici * 13 * 4,9 * 82.07 * Placchette , bacchette , punte e oggetti simili per utensili , non montati , costituiti da carburi metallici ( di tungsteno , di molibdeno , di vanadio , ecc . ) agglomerati per sinterizzazione * 14 * 6,7 * 82.08 * Macinini da caffè , tritacarne , pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici , utilizzati per preparare , condizionare , servire , ecc . , gli alimenti e le bevande , pesanti 10 kg o meno * 17 * 6,7 * 82.09 * Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce n . 82.06 , e loro lame : * * * * A . Coltelli * 17 * ( a ) * * B . Lame * 17 * 12,9 * [ 82.10 ] * * * * 82.11 * Rasoi e loro lame ( compresi gli sbozzi in nastri ) : * * * * A . Rasoi : * * * * I . diritti * 13 * 4,9 * * II . altri * 17 * 6,7 * * B . Lame e coltelli : * * * * I . Lame per rasoi di sicurezza * 16 * 6,7 * * II . di altri rasoi * 12 * 6,3 * * C . altre parti e pezzi staccati * 17 * 6,7 * 82.12 * Forbici a due branche e loro lame * 17 * 10,2 * 82.13 * Altri oggetti di coltelleria ( comprese le forbici per potare , le tosatrici , i fenditoi , i coltellacci , le scuri da macellaio e da cucina , e i tagliacarte ) ; utensili ed assortimenti di utensili per manicure , pedicure e simili ( comprese le lime da unghie ) * 16 * 8,1 * 82.14 * Cucchiai , cucchiaioni , forchette , palette da torta , coltelli speciali da pesce o da burro , pinze da zucchero e oggetti simili : * * * * A . di acciaio inossidabile * 19 * 18,8 * * B . altri * 19 * 8,4 * 82.15 * Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn . 82.09 , 82.13 e 82.14 * 19 * 7,2 * ( a ) Vedi allegato . CAPITOLO 83 LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI Nota N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 83.01 * Serrature ( compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura ) , catenacci e lucchetti , a chiave , a segreto o elettrici , e loro parti , di metalli comuni ; chiavi per detti oggetti , di metalli comuni * 17 * 8,1 * 83.02 * Guarniture , ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili , porte , scale , finestre , persiane , carrozzerie , oggetti di selleria , bauli , cofani , cofanetti ed altri lavori simili ; attaccapanni , cappelliani , sostegni , mensole ed oggetti simili , di metalli comuni ( compresi i congegni di chiusura automatica per porte ) : * * * * A . Guarniture , ferramenta ed altri oggetti simili , esclusi i congegni di chiusura automatica per porte , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 17 * esenzione * * B . altri * 17 * 6,7 * 83.03 * Casseforti , porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza , cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili , di metalli comuni * 17 * 8,1 * 83.04 * Classificatori , schedari , scatole per la classificazione e selezione di documenti , portacopie ed altro simile materiale per ufficio , di metalli comuni , ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n . 94.03 * 16 * 7,7 * 83.05 * Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori , mollette per tavoli da disegno , attacchi per lettere , angolari per lettere , graffe , unghiette di segnalazione , guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio , di metalli comuni * 19 * 7,2 * 83.06 * Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno , di metalli comuni ; cornici per fotografie , incisioni e simili , di metalli comuni ; specchi di metalli comuni : * * * * A . Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno * 18 * 7,9 * * B . altri * 19 * 9,1 * 83.07 * Apparecchi per illuminazione , lampade , lampadari e simili , e loro parti non elettriche , di metalli comuni : * * * * A . destinati ad aeromobili civili ( a ) * 18 * esenzione * * B . altri * 18 * 6,7 * 83.08 * Tubi flessibili di metalli comuni : * * * * A . muniti di accessori , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 17 * esenzione * * B . altri * 17 * 6,7 * 83.09 * Fermagli , montature a fermaglio , fibbie , fibbie a fermaglio , magliette , ganci , occhielli ed oggetti simili , di metalli comuni , per vestiti , calzature , copertoni , marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento ; rivetti tubolari o a gambo biforcuto , di metalli comuni ; perle e pagliette , tagliate , di metalli comuni * 16 * 6,3 * [ 83.10 ] * * * * 83.11 * Campane , campanelle , campanelli , sonagli e simili , non elettrici , e loro parti , di metalli comuni * 18 * 7,9 * [ 83.12 ] * * * * 83.13 * Tappi metallici , cocchiumi filettati , piastre per cocchiumi , capsule coprituraccioli , capsule lacerabili , tappi versatori , suggelli ed accessori simili per imballaggio , di metalli comuni : * * * * A . Capsule otturanti o coprituraccioli , di alluminio o di piombo : * * * * I . Capsule di alluminio , di diametro massimo di 21 mm , anche provviste internamente di una rondella di gomma , ma non associate ad altre materie * 18 * 6,7 * * II . altri * 18 * 10,4 * * B . altri * 18 * 6,7 * 83.14 * Cartelli indicatori , cartelli per insegne , cartelli popaganda , cartelli inidirizzo ed altri cartelli simili , numeri , lettere e insegne diverse , di metalli comuni * 19 * 7,2 * 83.15 * Fili , bacchette , tubi , piastre , pastiglie , elettrodi e oggetti simili , di metalli comuni o di carburi metallici , rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti , per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici ; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate , per la metallizzazione a proiezione : * * * * A . Elettrodi per saldature , con anima di ferro o di acciaio , rivestiti di materie refrattarie * 15 * 9,5 * * B . altri * 15 * 7,2 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . SEZIONE XVI MACCHINE ED APPARECCHI ; MATERIALE ELETTRICO Note 1 . Questa sezione non comprende : a ) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie plastiche artificiali del capitolo 39 , le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata ( n . 40.10 ) , nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita ( n . 40.14 ) ; b ) gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti ( n . 42.04 ) o di pelli da pellicceria ( n . 43.03 ) ; c ) i tubetti , spole , rocche , rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia ( per esempio , capitoli 39 , 40 , 44 , 48 o sezione XV ); d ) le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili , della voce n . 48.21 ; e ) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili ( n . 59.16 ) ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili ( n . 59.17 ) ; f ) le pietre preziose ( gemme ) , le pietre semipreziose ( fini ) , le pietre sintetiche o ricostituite delle voci nn . 71.02 o 71.03 , nonché i lavori costituiti esclusivamente di queste materie , della voce n . 71.15 ; g ) le parti e forniture d ' impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV , di metalli comuni ( sezione XV ) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali ( che rientrano , generalmente , cella voce n . 39.07 ) ; h ) le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici ( sezione XV ) ; ij ) gli oggetti dei capitoli 82 e 83 ; k ) il materiale da trasporto della sezione XVII ; l ) gli oggetti del capitolo 90 ; m ) gli oggetti d ' orologeria ( capitolo 91 ) ; n ) gli utensili intercambiabili della voce n . 82.05 e le spazzole costinuenti elementi di macchine ( n . 96.01 ) , nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costituitiva della loro parte operante ( capitoli 40 , 42 , 43 , 45 , 59 , voci nn . 68.04 , 69.09 , ecc . ) ; o ) gli oggetti del capitolo 97 . 2 . Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85 , le parti ed i pezzi staccati di macchine ( ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci nn . 84.64 , 85.23 , 85.24 , 85.25 e 85.27 ) sono da classificare sulla base delle regole seguenti : a ) le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 ( escluse le voci nn . 84.65 e 85.58 ) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati ; b ) le parti ed i pezzi staccati , diversi da quelli del paragrafo precedente , se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce ( anche nelle voci nn . 84.59 o 85.22 ) , rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine , o , se del caso , nelle voci nn . 84.38 , 84.48 o 84.55 ; tuttavia le parti ed i pezzi staccati , destinati principalmente agli oggetti tanto della voce n . 85.13 quanto della voce n . 85.15 , sono da classificare nella voce n . 85.13 ; c ) le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci nn . 84.65 o 85.28 . 3 . Salvo disposizioni contrarie , le combinazioni di macchine di specie diversa , destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo , nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse , alternative o complementari , sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso . 4 . Le macchine motrici di qualsiasi specie , annesse a macchine operatrici , oppure presentate insieme a macchine operatrici , purché queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime ( basamento comune , posto riservato nell ' incastellatura comune , supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili ) , seguono il regime della macchina che debbono azionare . La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori , montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemen destinati ad essere montati . Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa . 5 . Ai fini dell ' applicazione delle note che precedono , il termine « macchine » è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa sezione . Note complementari 1 . Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine . Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle . 2 . Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre , a corredo della sua dichiarazione , se la dogana l ' esige , un documento illustrato ( notizie , prospetti , pagine di cataloghi , fotografie , ecc . ) indicante la designazione corrente della macchina , i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e , per le macchine presentate smontate , un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli . 3 . A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti , le disposizioni della regola generale A 2 a ) si applicano anche alle macchine presentate a riprese . 4 . Gli astucci , cofani e contenitori simili , presentati insieme agli oggetti di questa sezione , cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti , sono da classificare con questi oggetti . Presentati isolatamente , seguono il regime loro proprio . 5 . I trattori che sono congiunti , anche per mezzo di dispositivi speciali , a macchine , apparecchi congegni della presente sezione , seguono in ogni caso il loro proprio regime ( n . 87.01 ) . CAPITOLO 84 CALDAIE , MACCHINE , APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68 ; b ) gli apparecchi , macchine , congegni ( ad esempio , pompe ) e le loro parti , di materie ceramiche ( capitolo 69 ) ; c ) le vetrerie per laboratorio ( n . 70.17 ) ed i lavori di vetro per usi tecnici ( nn . 70.20 e 70.21 ) ; d ) gli oggetti delle voci nn . 73.36 e 73.37 e gli oggetti simili di altri metalli comuni ( capitoli da 74 a 81 ) ; e ) gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche , a mano , della voce n . 85.05 nonché gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce n . 85.06 . 2 . Salvo il disposto delle note 3 e 4 della sezione XVI , le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n . 84.01 al n . 84.21 incluso , sia sotto le voci dal n . 84.22 al n . 84.60 incluso , sono da classificare nelle voci dal n . 84.01 al n . 84.21 . Tuttavia , - non rientrano nella voce n . 84.17 : a ) le incubatrici ed allevatrici per l ' avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione ( n . 84.28 ) ; b ) gli apparecchi umidificatori dei grani per molini ( n . 84.29 ) ; c ) i diffusori per zuccherifici ( n . 84.30 ) ; d ) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati , tessuti e lavori di materie tessili ( n . 84.40 ) ; e ) gli apparecchi e dispositivi construiti per compiere un ' operazione meccanica , nei quali la variazione di temperatura , anche se necessaria , ha solo una funzione accessoria ; - non rientrano nella voce n . 84.19 : a ) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi ( n . 84.41 ) ; b ) le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n . 84.54 . 3 . A ) Sono considerate « macchine automatiche per l ' elaborazione dell ' informazione » , ai sensi della voce n . 84.53 : a ) le macchine numeriche le cui memorie permettono di registrare , oltre al o ai programmi di elaborazione ed ai dati da elaborare , un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale , nel quale i programmi sono iscritti , nel linguaggio utilizzabile dalla macchina . Queste macchine devono avere una memoria principale direttamente accessibile per l ' esecuzione di un programma , di una capacità almeno sufficiente per registrare le parti dei programmi di elaborazione o di traduzione ed i dati immediatamente necessari par l ' elaborazione in corso . Esse devono , inoltre base delle istruzioni contenute nel programma iniziale , essere in grado , con decisione logica , di modificare l ' esecuzione nel corso dell ' elaborazione ; b ) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno : organi analogici , organi di comando e dispositivi di programmazione ; c ) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici . B ) Le macchine automatiche per l ' elaborazione dell ' informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte , ciascuna situata nel proprio involucro . Deve essere considerata come facente parte di un sistema completo , ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti : a ) essere collegabile all ' unità centrale di elaborazione , sia direttamente , si con una o più altre unità intermedie ; b ) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema ( essa , in particolare , deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codice o segnali - utilizzabile dal sistema , a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata ) . Anche se presentate isolatamente , le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce n . 84.53 . 4 . Rientrano nella voce n . 84.62 le sfere di acciaio calibrate , cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell ' 1 % del diametro nominale , a condizione , tuttavia , che questa differenza ( tolleranza ) non superi 0,05 mm . Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n . 73.40 . 5 . Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI , le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all ' utilizzazione principale , oppure , qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l ' utilizzazione principale , nella voce n . 84.59 . In ogni caso , rientrano ugualmente nella voce n . 84.59 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia ( trefolatrici , riunitrici , cordatrici , ecc . ) . Note complementari 1 . Si considerano come « motori per aerodine » della sottovoce 84.06 A soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un ' elica o un rotore . 2 . Agli effetti della sottovoce 84.45 C VI a ) , si considera come sistema di regolazione micrometrica qualsiasi dispositivo che permette di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm ( 0,01 mm ) circa , il valore dello spostamento d ' un organo importante della macchina , come : tavola , albero , portamole , ecc . 3 . Si considerano come « macchine per tracciare » ( à pointer ) della sottovoce 84.45 C VII , le macchine utensili che rispondono alle seguenti condizioni : a ) Lavorazione effettuata « secondo coordinate » . b ) precisione nell ' avanzamento della tavola portapezzo e della slitta portamendrino con errore non superiore a 0,005 mm . 4 . ( Euratom ) Il termine « reattori nucleari » ( sottovoce 84.59 B ) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico , ivi compreso , eventualmente , lo schermo stesso , nonché i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona ( in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette ) o di altre parti contenute nell ' interno della zona . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 84.01 * Generatori di vapore d ' acqua o di altri vapori ( caldaie a vapore ) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » * 14 * 5,5 * 84.02 * Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n . 84.01 ( economizzatori , surriscaldatori , accumulatori di vapore , apparecchi di pulitura , recuperatori di gas , ecc . ) ; condensatori per macchine a vapore * 14 * 5,5 * 84.03 * Gassogeni e generatori di gas d ' acqua e di gas d ' aria , anche con i rispettivi depuratori ; generatori di acetilene ( per via umida ) e generatori simili , anche con i rispettivi depuratori * 14 * 5,3 * [ 84.04 ] * * * * 84.05 * Macchine a vapore d ' acqua o ad altri vapori , anche incorporate alle loro caldaie * 13 * 5 * 84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone : * * * * A . Motori per aerodine , rispondenti alla definizione della nota complementare 1 di questo capitolo : * * * * I . destinati ad aeromobili civili ( a ) * 15 ( b ) * esenzione * * II . altri , di potenza : * * * * a ) di 300 kW o meno * 15 ( b ) * 5,8 * * b ) di più di 300 kW * 10 ( b ) * 3,9 * * B . Propulsori speciali del tipo « fuoribordo » , con cilindrata : * * * * I . inferiore o uguale a 325 cm3 * 18 * 10,9 * * II . superiore a 325 cm3 * 18 * 7,9 * * C . altri motori : * * * * I . Motori a scoppio ( con accensione a scintilla ) con cilindrata : * * * * a ) di 250 cm3 o meno : * * * * 1 . destinati ad aeromobili civili ( a ) * 22 * esenzione * * 2 . altri * 22 * 8,6 * * b ) di più di 250 cm3 * * * * 1 . destinati all ' industria del montaggio : * * * * dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A , * * * * degli autoveicoli per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti , con meno di 15 posti a sedere , * * * * degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3 , * * * * degli autoveicoli per usi speciali della voce n . 87.03 ( c ) * 18 * 6,7 * * 2 . altri : * * * * aa ) destinati ad aeromobili civili ( a ) * 18 * esenzione * * bb ) non nominati * 18 * 11,4 * * II . Motori a combustione interna ( con accensione per compressione ) : * * * * a ) Motori di propulsione per navi ( c ) * 8 * 7,7 ( d ) * * b ) altri : * * * * 1 . destinati all ' industria del montaggio : * * * * dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A , * * * * degli autoveicoli per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti , con meno di 15 posti a sedere , * * * * degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3 , * * * * degli autoveicoli per usi speciali della voce n . 87.03 ( c ) * 18 * 6,7 * * 2 . nominati * 18 * 11,4 * * D . Parti e pezzi staccati : * * * * I . di motori destinati ad aeromobili civili ( a ) * 12 ( b ) * esenzione * * II . di altri motori : * * * * a ) per aerodine * 12 ( b ) * 4,9 * * b ) altri * 16 * 6,7 * 84.07 * Ruote idrauliche , turbine ed altre macchine motrici , idrauliche : * * A . Macchine motrici idrauliche , destinate ad aeromobili civili ( a ) * 15 * esenzione * * B . altre macchine motrici idrauliche * 15 * 6 * * C . Parti e pezzi staccati * 15 * 6 * 84.08 * Altri motori e macchine motrici : * * * * A . Propulsori a reazione : * * * * I . Turboreattori : * * * * a ) destinati ad aeromobili civili ( a ) * 12 ( b ) * esenzione * * b ) altri , d ' una spinta di : * * * * 1 . 24 525 N o meno * 12 ( b ) * 5,8 * * 2 . più di 24 525 N * 12 ( b ) * 4,9 * * II . altri ( statoreattori , pulsoreattori , razzi , ecc . ) : * * * * a ) destinati ad aeromobili ( a ) * 12 ( b ) * esenzione * * b ) non nominati * 12 ( b ) * 5,8 * * B . Turbine a gas : * * * * I . Turbopropulsori : * * * * a ) destinati ad aeromobili civili ( a ) * 12 ( b ) * esenzione * * b ) altri , d ' una potenza di : * * * * 1 . 1 100 kW o meno * 15 ( b ) * 7,2 * * 2 . più di 1 100 kW * 12 ( b ) * 4,9 * * II . altri : * * * * a ) destinati ad aeromobili civili ( a ) * 14 * esenzione * * b ) non nominati * 14 * 5,5 * * C . altri motori e macchine motrici : * * * * I . destinati ad aeromobili civili ( a ) * 14 * esenzione * * II . non nominati * 14 * 7 * * D . Parti e pezzi staccati : * * * * I . di propulsori a reazione o di turbopropulsori : * * * * a ) destinati ad aeromobili civili ( a ) * 12 ( b ) * esenzione * * b ) altri * 12 ( b ) * 4,9 * * D . II . altri : * * * * a ) di turbine a gas , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 14 * esenzione * * b ) non nominati * 14 * 5,5 * 84.09 * Rulli compressori a propulsione meccanica * 13 * 4,9 * 84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) : * * * * A . Pompe distributrici aventi un dipositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo * 15 * 6,3 * * B . altre pompe : * * * * I . Pompe destinate ad aeromobili civili ( a ) * 12 * esenzione * * II . Pompe non nominate * * * * a ) Pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 bar * 12 * 7,1 * * b ) altre * 12 * 5,8 * * III . Parti e pezzi staccati * 12 * 5,8 * * C . Elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) * 14 * 5,3 * 84.11 * Pompe , motopompe e turbopompe , per aria e per vuoto ; compressori , motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas ; generatori a pistoni liberi ; ventilatori e simili : * * * * A . Pompe e compressori : * * * * I . Pompe e compressori , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 12 * esenzione * * II . altre pompe e compressori : * * * * a ) Pompe ( a mano o a pedale ) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili * 16 * 6,2 * * b ) Pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10-2 mbar ; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 una portata di più di 3 000 m3 al minuto ; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2 000 kg * 12 * 8,4 * * c ) nominati * 5,8 * ( d ) * * III . Parti e pezzi staccati * 12 * 5,8 * * B . Generatori a pistoni liberi * 10 * 3,9 * * C . Ventilatori e simili : * * * * I . Ventilatori e simili , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 13 * esenzione * * II . altri ventilatori e simili * 13 * 6,3 * * III . Parti e pezzi staccati * 13 * 6,3 * 84.12 * Gruppi per il condizionamento dell ' aria comprendenti , riuniti in un solo corpo , un ventilatore e dispositivi per modificare la temperatura e l ' umidità : * * * * A . Gruppi per il condizionamento dell ' aria , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 12 * esenzione * * B . altri gruppi per il condizionamento dell ' aria * 12 * 7,7 * * C . Parti e pezzi staccati * 12 * 7,7 * 84.13 * Bruciatori per l ' alimentazione di focolari , a combustibili liquidi ( polverizzatori ) , a combustibili soli polverizzati o a gas ; focolari automatici , compresi gli avanfocolari , le griglie meccaniche , i dispositivi meccanici per l ' eliminazione delle ceneri e dispositivi simili * 14 * 5,3 * 84.14 * Forni industriali o per laboratori , ad esclusione dei forni elettrici della voce n . 85.11 * * * * A . appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati , per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( Euratom ) * 11 * 5,3 * * B . altri * 14 * 5,3 * 84.15 * Materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie : * * * * A . Materiale , macchine ed apparecchi ( escluse le loro parti e pezzi staccati ) , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 13 * esenzione * * B . Evaporatori e condensatori diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico * 13 * 4,3 * * C . altri : * * * * I . Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri * 13 * 4,8 * * II . non nominati * 13 * 4,9 * 84.16 * Calandre e laminatoi , diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine * 13 * 4,9 * 84.17 * Apparecchi e dispositivi , anche riscaldati elettricamente , per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura , come il riscaldamento , la cottura , la torrefazione , la distillazione , la rettificazione , la sterilazzazione , la pastorizzazione , la stufatura , l ' essiccazione , l ' evaporazione , la vaporizzazione , la condensazione , il raffreddamento , ecc . , ad esclusione degli apparecchi domestici ; scaldacqua e scaldabagni , non elettrici : * * * * A . Apparecchi per la produzione dei prodotti dalla sottovoce 28.51 A ( Euratom ) * 11 * 5,3 * * B . Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati , per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( Euratom ) * 11 * 5,3 * * C . Scambiatori di calore * 11 * 4,4 * * D . Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde : * * * * I . a riscaldamento elettrico * 18 * 8,6 * * II . altri * 12 * 5,8 * * E . Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione : * * * * I . a riscaldamento elettrico * 17 * 8,1 * * II . altri * 14 * 6,7 * * F . altri : * * * * I . Scaldacqua e scaldabagni , non elettrici * 15 * 5,8 * * II . non nominati * 14 * 5,3 * 84.18 * Centrifughe ed idroestrattori centrifughi ; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas : * * * * A . per la separazione degli isotopi dell ' uranio ( Euratom ) * 5 * 4, * * B . appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati , per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( Euratom ) * 11 * 5,3 * * C . altri : * * * * I . Macchine ed apparecchi ( escluse le loro parti e pezzi staccati ) , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 15 * esenzione * * II . non nominati : * * * * a ) Centrifughe ed idroestrattori centrifughi : * * * * 1 . Idroestrattori per biancheria , a funzionamento elettrico , di capacità unitaria , espressa in peso di biancheria secca , non eccedente i 6 kg * 18 * 7,7 * * 2 . altri * 13 * 4,9 * * b ) Apparecchi ( diversi dai centrifughi ) per filtrare o depurare liquidi o gas * 15 * 5,8 * 84.19 * Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti ; per riempire , chiudere , etichettare o incapsulare bottiglie , scatole , sacchi ed altri contenitori , per impacchettare o imballare le merci ; apparecchi per gassare le bevande ; macchine e apparecchi per lavare il vasellame : * * * * A . Machine ed apparecchi per lavare il vasellame , a funzionamento elettrico , con o senza dispositivo di asciugamento : * * * * I . * Lavastoviglie di tipo familiare * 18 * 6,7 * * II . altri * 18 * 6,6 * * B . altri * 13 * 4,8 * 84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia * 15 * 5,8 * 84.21 * Apparecchi meccanici ( anche a mano ) per spruzzare , cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente ; estintori , anche carichi ; pistole a spruzzo e apparecchi simili ; macchine e apparecchi a getto di sabbia , a getto di vapore e simili apparecchi a getto : * * * * A . Estintori , anche carichi ( escluse le loro parti e pezzi staccati ) , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 12 * esenzione * * B . altri * 12 * 5,8 * 84.22 * Macchine ed apparecchi di sollevamento , di carico , di scarico e di manutenzione ( ascensori , « skips » , verricelli , binde , paranchi , gru , ponti scorrevoli , trasportatori , teleferiche , ecc . ) , esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n . 84.23 : * * * * A . Machine ed apparecchi ( escluse le loro parti e pezzi staccati ) , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 14 * esenzione * * B . altri : * * * * I . Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive ( Euratom ) * 8 * 3,9 * * II . Gru automobili , su ruote , che non possono circolare su rotaie * 14 * 8,6 * * III . Macchine da laminatoi : piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti , ribaltatori e manipolatori di lingotti , di masselli , di barre e di lastre * 14 * 8,1 * * IV . non nominati * 14 * 5,3 * 84.23 * Macchine ed apparecchi , fissi o mobili , per l ' estrazione , lo sterramento , l ' escavazione o la perforazione del suolo ( pale meccaniche , tagliatrici-abbattitrici , escavatori , spianatrici , livellatrici , apripista , ruspe , livellatrici dette « scrapers » , ecc . ) ; battipali ; spazzaneve , diversi dalle vetture spazzaneve della voce n . 87.03 : * * * * A . Macchine ed apparecchi per l ' estrazione , lo sterramento , l ' escavazione o la perforazione del suolo : * * * * I . automobili , su cingoli o su ruote , che non possono circolare su rotaie : * * * * a ) Livellatrici dette « scrapers » * 15 * 8,6 * * b ) altre macchine ed apparecchi * 15 * 10,4 * * c ) Parti e pezzi staccati * 15 * 8,6 * * II . altri : * * * * a ) Macchine di sondaggio e di perforazione * 9 * 3,4 * * b ) non nominati * 14 * 5,3 * * B . Battipali , spazzaneve , diversi dalle vetture spazzaneve della voce n . 87.03 * 15 * 7,2 * 84.24 * Macchine , apparecchi e congegni agricolo e orticoli , per la preparazione e la lavorazione del suolo e per coltivazione , compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi * 11 * 4,4 * 84.25 * Macchine , apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli ; presse da paglia e da foraggio ; tosatrici da prato ; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali , selezionatrici per uova , per frutta ed altri prodotti agricoli , esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n . 84.29 * 11 * 4,4 * 84.26 * Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l ' industria del latte * 11 * 5,3 * 84.27 * Torchi , pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione , per la fabbricazione del sidro e simili * 12 * 5,8 * 84.28 * Altre macchine ed apparecchi per l ' agricoltura , l ' orticoltura , l ' avicoltura e l ' apicoltura , compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l ' avicoltura * 12 * 4,9 * 84.29 * Macchine , apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi , esclusi le macchine , apparecchi e congegni dei tipi per fattorie * 13 * 6,3 * 84.30 * Macchine ed apparecchi , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo , per la panificazione , la pasticceria , la biscotteria , per la fabbricazione delle paste alimentari , per la fabbricazione dei confetti , caramelle e simili prodotti dolciari , per la fabbricazione della cioccolata , per la fabbricazione dello zucchero , della birra e per la lavorazione delle carni , pesci , legumi e frutta per scopi alimentari * 13 * 4,9 * 84.31 * Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa ( pasta per carta ) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone : * * * * A . per la fabbricazione della carte e del cartone * 12 * 4,9 * * B . altri * 14 * 5,3 * 84.32 * Macchine ed apparecchi per legare e rilegare , comprese le macchine per cucire i fogli * 11 * 4,4 * 84.33 * Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta , della carta e del cartone , comprese le tagliatrici di ogni specie * 13 * 4,9 * 84.34 * Macchine per fondere e per comporre i caratteri ; macchine , apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché , per stereotipia e simili ; caratteri per la stampa , cliché , lastre , cilindri ed altri organi per la stampa ; pietre litografiche , lastre e cilindri preparati per le arti grafiche ( levigati , graniti , lucidati , ecc . ) : * * * * A . Macchine per fondere o per comporre i caratteri : * * * * I . Macchine per fondere e per comporre i caratteri ( linotypes , monotypes , intertypes , ecc . ) * 6 * 2,5 * * II . altre * 13 * 5,3 * * B . Lastre , placche , cilindri ed altri organi simili , eccetto le pietre litografiche * 16 * 6,7 * * C . altri * 14 * 5,3 * 84.35 * Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche , mettifogli , piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa : * * * * A . Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche : * * * * I . Macchine per la stampa « in bianca » , tipografiche , a cilindro : * * * * a ) a un giro * 12 * 5,6 * * b ) a due giri * 10 * 3,9 * * II . Macchine per la stampa , rotative * 11 * 4,3 * * III . altri * 11 * 5,2 * * B . Apparecchi ausiliari per la stampa * 13 * 6,1 * 84.36 * Macchine ed apparecchi per la filatura ( estrusione ) delle materie tessili sintetiche e artificiali ; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili ; macchine e telai per la filatura , torcitura e ritorcitura delle materie tessili ; macchine per bobinare ( comprese le spoliere ) e per aspare le materie tessili * 12 * 4,9 * 84.37 * Telai per tessitura , per maglieria , per tulli , pizzi , ricami , passamaneria e per reti ; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura , alla maglieria , ecc . ( orditoi , imbozzimatrici , ecc . ) : * * * * A . Telai per tessitura * 11 * 4,4 * * B . Telai per maglieria * 13 * 5,8 * * C . Telai per tulli , pizzi , ricami , trecce , passamanerie e per reti * 10 * 3,9 * * D . Apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura , alla maglieria , ecc . ( orditoi , imbozzimatrici , ecc . ) * 13 * 4,9 * 84.38 * Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n . 84.37 ( ratiere , meccanismi Jacquard , rompicatena e rompitrama , meccanismi per il cambio delle navette , ecc . ) ; pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn . 84.36 e 84.37 ( fusi , alette , guarniture per carde , pettini , barrette , filiere , navette , licci e lame , aghi , platine , uncinetti , ecc . ) * 4,9 * 12 * 84.39 * Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro , in pezza o in forma , comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli * 13 * 4,9 * 89.40 * Macchine ed apparecchi per lavare , pulire , asciugare , imbianchire , tingere , apprettare e per la rifinitura dei filati ; tessuti e manufatti di materie tessil ( compresi gli apparecchi per lavare la biancheria , per stirare e pressare le confezioni , avvolgere , piegare , tagliare e dentellare i tessuti ) ; macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti , come il linoleum , ecc . ; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati , tessuti , feltro , cuoio , carta da parati , carta da imballaggio e copripavimenti ( compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine ) : * * * * A . Macchine e presse per stirare , a riscaldamento elettrico * 16 * 6,3 * * B . Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria , di capacità unitaria , espressa in peso di biancheria secca , non eccedente i 6 kg ; idroestrattori ( diversi dai centrifughi ) per uso domestico : * * * * I . a funzionamento elettrico * 19 * 7,2 * * II . altri * 12 * 4,9 * * C . altri * 13 * 4,9 * 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine ; aghi per macchine da cucire : * * * * A . Macchine per cucire , compresi i mobili per dette macchine : * * * * I . Macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore ; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato , pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore : * * * * a ) Macchine per cucire di valore unitario ( non compresi i supporti , i tavoli o i mobili ) superiore a 65 UCE * 12 * 6 * * b ) altre * 12 * - * * II . altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire * 12 * 5,8 * * III . Parti e pezzi staccati ; mobili per macchine da cucire * 12 * 8,6 * * B . Aghi per macchine da cucire * 14 * 6,7 * 84.42 * Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli , escluse le macchine per cucire della voce n . 84.41 * 13 * 5,3 * 84.43 * Convertitori , secchie di colata , lingottiere e macchine per colare ( gettare ) , per acciaierie , fonderie e la metallurgia * 13 * 4,9 * 84.44 * Laminatoi , treni di laminazione e cilindri di laminatoi : * * * * A . Laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( Euratom ) * 11 * 5,3 * * B . altri * 13 * 6,7 * 84.45 * Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici , diverse da quelle delle voci n . 84.49 e 84.50 : * * * * A . appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( applicazione di guaine , rimozione di guaine , foggiatura , ecc . ) : * * * * I . Macchine automatizzate con informazioni codificate ( Euratom ) * 11 * 10,4 * * II . altre ( Euratom ) * 11 * 5,3 * * B . Macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico ; macchine utensili ultrasoniche : * * * * I . Macchine automatizzate con informazioni codificate * 8 * 5,8 * * II . altre * 8 * 2,9 * * C .. altre macchine utensili : * * * * I . Torni : * * * * a ) Torni automatizzati con informazioni codificate * 10 * 7,6 * * b ) altri * 10 * 6,7 * * II . Alesatrici : * * * * a ) Macchine automatizzate con informazioni codificate * 8 * 5,8 * * b ) altre * 8 * 3 * * III . Piallatrici : * * * * a ) Macchine automatizzate con informazioni codificate * 8 * 7,7 * * b ) altre * 8 * 6,7 * * IV . Limatrici , segatrici , troncatrici , brocciatrici , stozzatrici : * * * * a ) Macchine automatizzate con informazioni codificate * 6 * 4,9 * * b ) altre * 6 * 2,5 * * V . Fresatrici , foratrici : * * * * a ) Macchine automatizzate con informazioni codificate * 12 * 9,4 * * b ) altre * 12 * 7,7 * * VI . Affilatrici , sbavatrici , rettificatrici , molatrici , lucidatrici , smerigliatrici , levigatrici , lappatrici , e simili , operanti a mezzo di mole , di abrasivi o di prodotti per lucidare : * * * * a ) con sistema di regolazione micrometrica , ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo : * * * * 1 . Macchine automatizzate con informazioni codificate * 10 * 7,6 * * 2 . altre * 10 * 6,7 * * b ) altre : * * * * 1 . Macchine automatizzate con informazioni codificate * 4 * 2,9 * * 2 . altre * 4 * 2,5 * * VII . Macchine per tracciare ( à pointer ) : * * * * a ) Macchine automatizzate con informazioni codificate * 6 * 4,9 * * b ) altre * 6 * 2,5 * * VIII . Macchine per tagliare ingranaggi : * * * * a ) per tagliare ingranaggi cilindrici : * * * * 1 . Macchine automatizzate con informazioni codificate * 10 * 7,7 * * 2 . altre * 10 * 6,7 * * b ) per tagliare altri ingranaggi : * * * * 1 . Macchine automatizzate con informazioni codificate * 6 * 4,9 * * 2 . altre * 6 * 4,4 * * IX . Presse , diverse da quelle classificabili nelle sottovoci 84.45 C X e C XI : * * * * a ) Presse automatizzate con informazioni codificate * 12 * 9,4 * * b ) altre * 12 * 7,6 * * X . Rullatrici , centinatrici , piegatrici , spianatrici , cesoie , punzonatrici e sgretolatrici ( macchine « à gruger » ) : * * * * a ) Machine automatizzate con informazioni codificate * 8 * 5,8 * * b ) altre * 8 * 2,9 * * XI . Macchine per forgiare , comprese quelle per forgiare a stampo : * * * * a ) Macchine automatizzate con informazioni codificate * 6 * 5,8 * * b ) altre * 6 * 2,9 * * XII . altre * 9 * 6,7 * 84.46 * Macchine utensili per la lavorazione delle pietre , dei prodotti ceramici , del calcestruzzo , dell ' amianto-cemento e di altre materie minerali simili , e per la lavorazione a freddo del vetro , diverse da quelle della voce n . 84.49 * 13 * 4,9 * 84.47 * Macchine utensili , diverse da quelle della voce n . 84.49 , per la lavorazione del legno , del sughero , dell ' osso , dell ' ebanite , delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili * 11 * 8,6 * 84.48 * Parti staccate ed accessori , riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n . 84.45 al n . 84.47 incluso , compresi i portapezzi e portautensili , le filiere a scatto automatico , i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili ; portautensili destinati all ' utensileria ed alle macchine utensili , per l ' impiego a mano , di qualsiasi specie * 8 * 3,4 * 84.49 * Utensili e macchine utensili , pneumatici o a motore incorporato , esclusi quelli a motore elettrico , per l ' impiego a mano * 13 * 6,1 * 84.50 * Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura , il taglio e la tempera superficiale * 12 * 4,9 * 84.51 * Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione ; macchine per autenticare gli assegni bancari : * * * * A . Macchine da scrivere * 16 * 6,3 * * B . Macchine per autenticare gli assegni bancari * 13 * 4,9 * 84.52 * Macchine calcolatrici ; macchine da scrivere dette « contabili » registratori di cassa , macchine affrancatrici , macchine per la compilazione dei biglietti e simili , con dispositivo di totalizzazione : * * * * A . Macchine calcolatrici elettroniche * 14 * 13,8 * * B . altre * 12 * 5,3 * 84.53 * Macchine automatiche per l ' elaborazione dell ' informazione e loro unità ; lettori magnetici ed ottici , macchine per l ' inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l ' elaborazione di queste informazioni , non nominate né comprese altrove : * * * * A . Macchine automatiche per l ' elaborazione dell ' informazione e loro unità , destinate ad aeromobili civili ( a ) * 11 * esenzione * * B . altri * 11 * 6,7 * 84.54 * Altre macchine ed apparecchi per ufficio ( duplicatori ettografici o a matrice ( stencil ) , macchine per stampare gli indirizzi , macchine per selezionare , contare e incartocciare i pezzi di moneta , apparecchi per appuntire le matite , apparecchi per forare e aggraffare , ecc . ) : * * * * A . Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi * 16 * 6,3 * * B . altri * 15 * 5,8 * 84.55 * Pezzi staccati ed accessori ( diversi dai cofanetti , dagli involucri e simili ) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n . 84.51 al n . 84.54 incluso : * * * * A . Modelli ( cliché ) per indirizzi * 18 * 6,7 * * B . Pezzi staccati e accessori di macchine calcolatrici elettroniche della sottovoce 84.52 A * 14 * 10 * * C . altri * 12 * 5,8 * 84.56 * Macchine ed apparecchi per cernere , vagliare , lavare , frantumare , macinare , mescolare le terre , le pietre , i minerali ed altre materie minerali solide ; machine ed apparecchi per agglomerare , formare o modellare i combustibili minerali solidi , le paste ceramiche , il cemento , il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta ; macchine formatrici in sabbia per fonderia * 13 * 4,8 * 84.57 * Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro ; macchine per montare lampade , tubi e valvole , elettrici , elettronici e simili : * * * * A . Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro * 11 * 4,4 * * B . Macchine per montare lampade , tubi e valvole , elettrici , elettronici e simili * 12 * 4,9 * 84.58 * Apparecchi automatici per la vendita , il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso , quali distributori automatici di francobolli , sigarette , cioccolata , generi commestibili , ecc . * 13 * 4,9 * 84.59 * Macchine , apparecchi e congegni meccanici , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo : * * * * A . Per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A ( Euratom ) * 11 * 5,3 * * B . Reattori nucleari ( Euratom ) * 10 * 9,5 * * C . appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi , applicazione di guaine , ecc . ) ( Euratom ) * 11 * 5,3 * D . Macchine ed apparecchi per fare cavi e corde , comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici : * * * * I . Trefolatrici , cordatrici , riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili * 12 * 4,9 * * II . altre macchine ed apparecchi ( per armare , per rivestire con nastro , per isolare e per operazioni simili di preparazione , rivestimento , condizionamento , ecc . ) * 14 * 6,7 * E . altri : * * * * I . Merci destinate ad aeromobili civili ( a ) : * * * * Avviatori non elettrici , * * * * Regolatori di eliche non elettrici , * * * * Servomeccanismi non elettrici , * * * * Tergicristalli non elettrici , * * * * Servomotori idraulici , * * * * Accumulatori idropneumatici sferici , * * * * Avviatori pneumatici per reattori , * * * * Impianti igienici speciali per aeromobili , * * * * Servomotori meccanici per invertitori di spinta * 15 * esenzione * * II . altre macchine , apparecchi e congegni meccanici * 15 * 5,8 * * III . Parti e pezzi staccati * 15 * 5,8 * 84.60 * Staffe per fonderia , forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli ( diverse dalle lingottiere ) , i carburi metallici , il vetro , le materie minerali ( paste ceramiche , calcestruzzo , cemento , ecc . ) , la gomma e le materie plastiche artificiali * 13 * 4,9 * 84.61 * Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili ( compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche ) , per tubi , caldaie , serbatoi , vasche , tini ed altri recipienti simili : * * * * A . Riduttori di pressione * 15 * 5,8 * * B . altri * 16 * 6,3 * 84.62 * Cuscinetti a rotolamento di ogni specie ( a sfere , ad aghi , a cilindri o a rulli di ogni forma ) * 18 * 9 * 84.63 * Alberi di trasmissione , manovelle e alberi a gomito , supporti e cuscinetti , ingranaggi e ruote di frizione , riduttori , motiplicatori e variatori di velocità , volani e pulegge ( comprese le carrucole a staffa ) , innesti , organi di accoppiamento ( manicotti , giunti elastici , ecc . ) e giunti di articolazione ( cardanici , di Oldham , ecc . ) : * * * * A . Pulegge , organi di accoppiamento e convertitori di coppie , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 16 * esenzione * * B . Variatori di velocità e cambi , pignoni di distribuzione , innesti e giunti di articolazione , escluse le loro parti e pezzi staccati , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 16 * esenzione * * C . Supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie , anche con cuscinetti a rotolamento incorporati * 16 * 7 * * D . altri * 16 * 6,7 * 84.64 * Guarnizioni metallo-plastiche ; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine , veicoli e tubi , presentati in involucri , buste o imballaggi simili * 14 * 5,3 * 84.65 * Parti e pezzi staccati di macchine , apparecchi e congegni meccanici , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo , non aventi congiunzioni elettriche , parti isolate elettricamente , avvolgimenti , contatti o altre caratteristiche elettriche : * * * * A . Pezzi , di metalli comuni , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm . * 15 * 4,4 * * B . altri * 15 * 5,8 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B , delle disposizioni preliminari . ( b ) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità . Il beneficio di tale sospensione e subordinato all ' osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( c ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( d ) Vedi allegato CAPITOLO 85 MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI ; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le coperte , cuscini , scaldapiedi e manufatti simili , riscaldati elettricamente ; i vestiti , calzature , scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona , riscaldati elettricamente : b ) i lavori di vetro della voce n . 70.11 ; c ) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94 . 2 . Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n . 85.01 sia nelle voci n . 85.08 , 85.09 , 85.21 , sono da classificare in queste tre ultime voci . Tuttavia , i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n . 85.01 . 3 . La voce n . 85.06 comprende , purché trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici : a ) gli aspirapolvere , le lucidatrici per pavimenti , i trituratori e mescolatori di alimenti , gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti , di qualsiasi peso ; b ) gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg , ad esclusione della macchine per lavare il vasellame ( n . 84.19 ) , delle macchine per lavare la biancheria , ecc . ( n . 84.18 o 84.40 , secondo che trattisi di macchine centrifughe o non ) , delle macchine per stirare ( nn . 84.16 o 84.40 , secondo che trattisi di calandre o non ) , delle macchine da cucire ( n . 84.41 ) e degli apparecchi elettrotermici della voce n . 85.12 . 4 . Si considerano come « circuiti stampati » , ai sensi della voce n . 85.19 , i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante , con qualsiasi processo a stampa ( in particolare , per incrostazione , elettrodeposizione , morsura ) o con la tecnica dei circuiti detti « a strato » , elementi conduttori , contatti o altri componenti stampati ( in particolare , induttanze , resistenze , capacità ) , da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre , raddrizzare , modulare o amplificare un segnale elettrico ( ad esempio , elementi a semiconduttore ) . La denominazione « circuiti stampati » non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del processo di stampa . Tuttavia , i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati . I circuiti a strato ( sottile o spesso ) aventi elementi passivi , e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico sono da classificare nella voce n . 85.21 5 . Per l ' applicazione della voce n . 85.21 , si considerano come : A ) « Diodi , transistori e simili dispositivi a semiconduttori » , i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l ' influenza di un campo elettrico ; B ) « Microstrutture elettroniche » : a ) i microcollegamenti dei tipi « fagotti » , blocchi fusi , micromoduli e simili , costituiti da componenti discreti , attivi o attivi e passivi , miniaturizzati , accoppiati e collegati tra loro ; b ) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito ( diodi , transistori , resistenze , capacità , collegamenti , ecc . ) sono prodotti nella massa ( essenzialmente ) e alla superficie di un materiale semiconduttore ( per esempio silicio drogato ) e che formano un tutto inscindibile ; c ) i circuiti integrati ibridi , che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante ( vetro , ceramica , ecc . ) elementi passivi e attivi ottenuti , alcuni con la tecnologia dei circuiti a strato sottile o spesso ( resistenze , capacità , intercollegamenti , ecc . ) , altri con quella dei semiconduttori ( diodi , transistori , circuiti integrati monolitici , ecc . ) . Tali circuiti possono comprendere anche componenti miniaturizzati discreti . Per gli oggetti definiti in questa nota , la voce n . 85.21 ha la precedenza su qualsiasi altre voce di tariffa , che possa comprenderli principalmente in relazione alla loro funzione . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 85.01 * Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : * * * * A . Merci destinate ad aeromobili civili ( a ) : * * * * Macchine generatrici ; convertitori rotanti o statici ; bobine di reattanza e di autoinduzione ; * * * * Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 KW e inferiore a 150 kW ; * * * * Trasformatori di una potenza nominale non inferiore ad 1 kVA * 12 * esenzione * * B . altre macchine ed apparecchi : * * * * I . Macchine generatrici , motori ( anche con riduttori , variatori o moltiplicatori di velocità ) , convertitori rotanti : * * * * a ) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt * 14 * 8,5 * * b ) altri * 12 * 5 * * II . Trasformatori e convertitori statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione 16 * 6,5 * * C . Parti e pezzi staccati * 15 * 5,8 * 85.02 * Elettromagneti ; calamite permanenti , magnetizzate o non ; dischi , mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione ; accoppiamenti , innesti , variatori di velocità e freni elettromagnetici ; teste di sollevamento elettromagnetiche * 15 * 5,8 * 85.03 * Pile elettriche * 20 * 18,6 * 85.04 * Accumulatori elettrici : * * * * A . al piombo * 20 * 9,5 * * B . altri accumulatori * 17 * 7,2 * * C . Parti e pezzi staccati : * * * * I . Separatori di legno * 10 * 3,9 * * II . altri * 17 * 8,1 * 85.05 * Utensili e macchine utensili elettromeccanici ( con motore incorporato ) , per l ' impiego a mano * 14 * 6,7 * 85.06 * Apparecchi elettromeccanici ( con motore incorporato ) per uso domestico : * * * * A . Aspirapolvere , battitappeto e spazzole aspiranti ; lucidatrici per pavimenti * 19 * 7,1 * * B . altri * 19 * 7,2 * 85.07 * Rasoi e tosatrici , elettrici , con motore incorporato : * * * * A . Rasoi * 13 * 6,3 * * B . Tosatrici * 14 * 5,3 * 85.08 * Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna ( magneti , dinamo-magneti , bobine di accensione , candele di accensione e di riscaldamento , avviatori , ecc . ) ; generatrici ( dinamo e alternatori ) e congiuntori-disgiuntori per detti motori : * * * * A . destinati ad aeromobili civili , escluse le loro parti e pezzi staccati ( a ) * 18 * esenzione * * B . altri : * * * * I . Apparecchi di avviamento e generatrici , compresi i congiuntori-disgiuntori * 14 * 8,1 * * II . Magneti , compresi i dinamo-magneti e i volano magneti * 18 * 6,7 * * III . Candele di riscaldamento * 21 * 10 * * IV . non nominati * 20 * 8,6 * 85.09 * Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione , tergicristalli , disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici , per velocipedi , motocicli ed autoveicoli : * * * A . Apparecchi d ' illuminazione , diversi da quelli della voce n . 85.08 * 17 * 6,7 * * B . Apparecchi di segnalazione acustica * 14 * 8,1 * * C . altri * 15 * 8,5 * 85.10 * Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia ( a pile , ad accumulatori , elettromagnetiche , ecc . ) , esclusi gli apparecchi della voce n . 85.09 : * * * * A . Lampade di sicurezza per minatori * 15 * 7,2 * * B . altre * 18 * 12,3 * 85.11 * Forni elettrici industriali o di laboratorio , compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche ; macchine ed apparecchi elettrici o a laser per saldare , brasare o tagliare : * * * * A . Forni , compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche : * * * * I . appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati , per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( Euratom ) * 11 * 5,3 * * II . altri * 14 * 5,3 * * B . Macchine ed apparecchi elettrici o a laser per saldare , brasare o tagliare * 15 * 7,2 * 85.12 * Scaldacqua , scaldabagni e scaldatori ad immersione , elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere ( asciugacapelli , apparecchi per arricciare , scaldaferri per arricciare , ecc . ) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti , diverse da quelle della voce n . 85.24 : * * * * A . Scaldacqua , scaldabagni e scaldatori ad immersione , elettrici : * * * * I . destinati ad aeromobili civili , escluse le loro parti e pezzi staccati ( a ) * 20 * esenzione * * II . altri * 20 * 7,7 * * B . Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili : * * * * I . destinati ad aeromobili civili , escluse lo loro parti e pezzi staccati ( a ) * 21 * esenzione * * II . altri * 21 * 8,1 * * C . Apparecchi elettrotermici per parrucchiere ( asciugacapelli , apparecchi per arricciare , scaldaferri per arricciare , ecc . ) * 19 * 9,1 * * D . Ferri da stiro elettrici * 20 * 10,8 * * E . Apparecchi elettrotermici per usi domestici : * * * * I . Fornelli e forni elettrici , apparecchi scaldavivande , escluse le loro parti e pezzi staccati , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 19 * esenzione * * II . altri * 19 * 7,2 * * F . Resistenze scaldanti * 18 * 6,7 * 85.13 * Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo , compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante : * * * * A . Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante * 16 * 6,3 * * B . altri * 15 * 7,5 * 85.14 * Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza : * * * * A . destinati ad aeromobili civili , escluse le loro parti e pezzi staccati ( a ) * 18 * esenzione * * B . altri * 18 * 6,7 * 85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando : * * * * A . Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia : apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : * * * * I . Apparecchi trasmittenti : * * * * a ) per la radiotelefonia e la radiotelegrafia , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 18 * esenzione * * b ) altri * 18 * 6,7 * * II . Apparecchi rice -trasmittenti : * * * * a ) per la radiotelefonia e la radiotelegrafia , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 20 * esenzione * * b ) altri * 20 * 10,4 * * III . Apparecchi riceventi , anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : * * * * a ) per la radiodiffusione , la radiotelefonia o la radiotelegrafia , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 22 * esenzione * * b ) altri : * * * * 1 . Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata o di ricerca di persone * 22 * 13,8 * * 2 . non nominati * 22 * 14 * * IV . Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione * 17 * 6,7 * * B . altri apparecchi : * * * * I . destinati ad aeromobili civili ( a ) * 16 * esenzione * * II . non nominati * 16 * 9,5 * * C . Parti e pezzi staccati : * * * * I . Accoppiamenti principali e secondari per apparecchi della sottovoce 85.15 B I , consistenti in due o più parti o pezzi collegati , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 22 * esenzione * * II . altri : * * * * a ) Mobili e cofanetti : * * * * 1 . di legno * 16 * 6,3 * * 2 . di altre materie * 20 * 7,7 * * b ) Pezzi , di metalli comuni , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm . * 22 * 8,6 * * c ) non nominati * 22 * 12,3 * * 85.16 * Apparecchi elettrici di segnalazione ( diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi ) , di sicurezza , di controllo e di comando , per strade ferrate ed altre vie di comunicazione , compresi i porti e gli aerodromi * 15 * 5,8 * 85.17 * Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva ( suoneri , sirene , quadri indicatori , apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l ' incendio , ecc . ) , diversi da quelli delle voci n . 85.09 e 85.16 : * * * * A . destinati ad aeromobili civili , escluse le loro parti e pezzi staccati ( a ) * 15 * esenzione * * B . altri * 15 * 5,8 * 85.18 * Condensatori elettrici , fissi , variabili o regolabili : * * * * A . Condensatori fissi , diversi da quelli elettrolitici * 17 * 6,7 * * B . altri * 17 * 7 * 85.19 * Apparecchi per l ' interruzione , il sezionamento , la protezione , la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici ( interruttori , commutatori , relè , interruttori di sicurezza , scaricatori , limitatori di sovraccorrente , prese di corrente , portalampade , cassette di giunzione , ecc . ) ; resistenze non scaldanti , potenziometri e reostati ; circuiti stampati ; quadri di comando o di distribuzione : * * * * A . Apparecchi per l ' interruzione e il sezionamento ; apparecchi per la protezione , la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici * 16 * 6,3 * * B . Resistenze non scaldanti , potenziometri e reostati * 16 * 7,7 * * C . Circuiti stampati * 15 * 9,5 * * D . Quadri di comando o di distribuzione * 14 * 5,3 * 85.20 * Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica ( compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi ) ; lampade ad arco : * * * * A . Lampade e tubi a incandescenza per l ' illuminazione : * * * * I . Lampade sigillate , destinate ad aeromobili civili ( a ) * 15 * esenzione * * II . altre * 15 * 6 * * B . altre lampade e tubi * 18 * 6,7 * * C . Parti e pezzi staccati * 15 * 7,2 * 85.21 * Lampade , tubi e valvole , elettronici ( a catodo caldo , a catodo freddo o a fotocatodo , diversi da quelli della voce n . 85.20 ) , quali lampade , tubi e valvole , a vuoto , a vapore od a gas ( compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio ) , tubi catodici , tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione , ecc . ; cellule fotoelettriche ; cristalli piezoelettrici montati ; diodi , transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche : * * * * A . Lampade , tubi e valvole : * * * * I . Tubi raddrizzatori * 20 * 7,7 * * II . Tubi per apparecchi di presa delle immagini in televisione ; tubi convertitori o intensificatori di immagini ; tubi fotomoltiplicatori * 17 * 6,7 * * III Tubi catodici per televisori * 19 * 15 * * IV . Tubi fotoemittenti ( cellule fotoemittenti ) * 16 * 6,3 * * V . altri * 19 * 7,2 * * B . Cellule fotoelettriche , compresi i fototransistori * 16 * 6,3 * * C . Cristalli piezoelettrici montati * 20 * 8 * * D . Diodi , transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche : * * * * I . Dischi ( wafers ) non ancora tagliati in microplacchette * 21 * 9 * * II . altri * 21 * 17 * * E Parti e pezzi staccati * 15 * 8,6 * 85.22 * Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo : * * * * A . per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A ( Euratom ) * 11 * 5,3 * * B . appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati , per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( Euratom ) * 11 * 5,3 * * C . altri : * * * * I . Registratori di volo destinati ad aeromobili civili ( a ) * 13 * esenzione * * II . altre macchine ed apparecchi * 13 * 7,9 * * III . Parti e pezzi staccati : * * * * a ) Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo , consistenti in più parti o pezzi collegati , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 13 * esenzione * * b ) altri * 13 * 7,9 * 85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi i cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione : * * * * A . Accoppiamenti ( piovre e licci ) di cavi elettrici , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 17 * esenzione * * B . altri * 17 * 10,4 * 85.24 * Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite , anche con metallo , per usi elettrici o elettrotecnici , come spazzole per macchine elettriche , carboni per lampade , per pile o per microfoni , elettrodi per forni , per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi , ecc . : * * * * A . Elettrodi per impianti d ' elettrolisi * 9 * 8,6 * * B . Resistenze riscaldanti ( diverse da quelle della voce n . 85.12 ) * 14 * 5,3 * * C . altri * 12 * 7,7 * 85.25 * Isolatori di qualsiasi materia : * * * * A . di materie ceramiche * 19 * 10 con riscoss . min . di 15 UCE per 100 kg peso lordo la cui incidenza non deve superare 19 % ( b ) * * B . di materie plastiche artificiali o di fibre di vetro * 19 * 14,1 * * C . di altre materie * 19 * 9,5 * 85.26 * Pezzi isolanti , interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione ( boccole a vite , per esempio ) annegate nella massa , per macchine , apparecchi ed impianti elettrici , esclusi gli isolatori della voce n . 85.25 : * * * * A . di materie ceramiche o di vetro * 17 * 11,8 * * B . di ebanite , di materie asfaltiche o catramose * 14 * 6,7 * * C . di materie plastiche artificiali * 19 * 13,2 * * D . di altre materie * 16 * 9,5 * 85.27 * Tubi isolanti e loro raccordi , di metalli comuni , isolati internamente * 14 * 6,7 * 85.28 * Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo * 14 * 5,3 * a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . b ) Il limite dell ' incidenza del 19 % di riscossione minima è applicabile soltanto agli isolatori di un valore superiore a 60 UCE per 100 chilogrammi . SEZIONE XVII MATERIALE DA TRASPORTO Note 1 . Sono esclusi da questa sezione gli oggetti previsti dalle voci nn . 97.01 , 97.03 e 97.08 , come pure le slitte , le guidoslitte ( bobsleighs ) e simili ( n . 97.06 ) . 2 . Sono esclusi dalle voci di questa sezione , relative alle parti , pezzi staccati e accessori , i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto : a ) i giunti , le rondelle e simili , di qualsiasi materia ( regime della materia costitutiva o voce n . 84.64 ) ; b ) le parti e forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV , di metalli comuni ( sezione XV ) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali ( che rientrano , generalmente , nella voce n . 39.07 ) ; c ) gli oggetti del capitolo 82 ( utensili ) ; d ) gli oggetti della voce n . 83.11 ; e ) le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n . 84.01 al n . 84.59 incluso , e le loro parti e pezzi staccati ; i prodotti previsti dalle voci nn . 84.61 , 84.62 e , purché costituiscano parti intrinseche di motori , gli oggetti della voce n . 84.63 ; f ) le macchine ed apparecchi elettrici , le apparecchiature e gli accessori elettrici ( capitolo 85 ) ; g ) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90 ; h ) gli oggetti di orologeria ( capitolo 91 ) ; ij ) le armi ( capitolo 93 ) ; k ) le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n . 96.01 . 3 . Ai sensi dei capitoli da 86 a 88 , dalla dizione « parti , pezzi staccati e accessori » sono esclusi le parti , i pezzi e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione . Se una parte , un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della sezione , deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale . 4 . Gli aerei costruzione speciale , che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea , sia come veicoli terrestri , sono considerati come aerei . Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri , sia come battelli ( vetture anfibie ) , sono considerate come automobili . 5 . I veicoli a cuscino d ' aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie : a ) del capitolo 86 , se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra una guida ( aerotreni ) ; b ) del capitolo 87 , se sono appositamente costruiti per spostarsi sulla terraferma o , indifferentemente , sulla terraferma e sull ' acqua ; c ) del capitolo 89 , se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra l ' acqua , anche se possono posarsi su spiagge o su pontili od anche spostarsi sopra superfici ghiacciate . Le parti , i pezzi staccati e gli accessori degli stessi veicoli a cuscino d ' aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d ' aria , in applicazione delle precedenti disposizioni . Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato con il materiale fisso per strade ferrate , e gli apparecchi di segnalazione , di sicurezza , di controllo e di comando per guide di aerotreno vanno considerati come gli apparecchi di segnalazione , di sicurezza , di controllo e di comando per stade ferrate . Note complementari 1 . Salvo le disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89 , gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi . Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi . 2 . A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti , le disposizioni della regola generale A 2 a ) si applicano anche alle merci delle voci nn . 86.10 , 88.05 , 89.03 e 89.05 presentate a riprese . CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE ; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni ( n . 44.07 o n . 68.11 ) ; b ) il materiale per stade ferrate compreso nella voce n . 73.16 ; c ) gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n . 85.16 . 2 . Gli assi , ruote , ruote mantate su assi ( assi montati o sale mantate ) , cerchioni , colletti di riporto , dischi ed altre parti di ruote , i telai , i carrelli girevoli a due o più assi ( boggies ) o ad un asse ( bissels ) e simili , le boccole ( scatole per lubrificazione ) , i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo , i respingenti , i ganci e sistemi d ' attacco , i soffietti per vetture intercomunicanti , le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n . 86.09 . 3 . Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente , rientrano particolarmente nella voce n . 86.10 ( materiale fisso ) : le rotaie riunite , anche portatili , le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli , i paraurti , le sagome . Sono ugualmente compresi nella voce n . 86.10 i dischi e le piastre mobili ed i semafori , gli apparecchi di comando per passaggi a livello , gli scambi fissi al suolo , le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione , di sicurezza , di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione , anche se comportino dispositivi accessori per l ' illuminazione elettrica . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * [ 86.01 ] * * * * 86.02 * Locomotive e locotrattori , elettrici ( ad accumulatori o a presa di corrente esterna ) * 14 * 6,7 * 86.03 * Altre locomotive e locotrattori ; tender * 13 * 4,9 * 86.04 * Automotrici ( anche per tranvie ) e dresine a motore : * * * * A . Automotrici elettriche ( a sorgente esterna d ' energia * 14 * 6,7 * * B . altre * 13 * 6,3 * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 379R3000.8 86.05 * Vetture per viaggiatori , bagagliai , carri postali , vetture sanitarie , vetture cellulari , vetture di prova ed altre vetture speciali , per strade ferrate * 13 * 5 * 86.06 * Carri-officina , carri-gru ed altri carri di servizio , per strade ferrate ; dresine senza motore * 13 * 4,9 * 86.07 * carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie : * * * * A . appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( Euratom ) * 10 * 4,9 * * B . altri * 14 * 5,4 * 86.08 * Casse mobili ( comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio ) per qualsiasi specie di trasporto : * * * * A . Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni , per il trasporto di materiali radioattivi ( Euratom ) * 10 * 4,9 * * B . altre * 15 * 5,8 * 86.09 * Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate : * * * * A . Carrelli girevoli a due o più assi ( boggies ) , ad un asse ( bissels ) e simili , e loro parti * 13 * 4,9 * * B . Freni e loro parti * 11 * 4,5 * * C . Assi , montati o non ; ruote e loro parti * 15 * 6 * * D . Boccole ( scatole per lubrificazione ) e loro parti * 15 * 7,5 * * E . altri * 14 * 5,3 * 86.10 * Materiale fisso per strade ferrate ; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione , di sicurezza , di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione ; loro parti e pezzi staccati * 13 * 5,8 * CAPITOLO 87 VETTURE AUTOMOBILI , TRATTORI , VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI Note 1 . Sono da considerare trattori , ai sensi di questo capitolo , gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine , veicoli o carichi , anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto , in relazione all ' uso principale dei detti autoveicoli , di utensili , sementi , concimi , ecc . 2 . I telai per autoveicoli , muniti di una cabina , rientrano nella voce n . 87.02 e non nella voce n . 87.04 . 3 . Sono escluse dalla voce n . 87.10 e rientrano nella voce n . 97.01 , le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune , nonché le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere . Nota complementare Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti unicamente per circolare su rotaie . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 87.01 * Trattori , compresi i trattori-verricello : * * * * A . Motocoltivatori , azionati da motore a scoppio o a combustione interna , con cilindrata : * * * * I . di 1 000 cm3 o meno * 12 * 5,8 * * II . di più di 1 000 cm3 * 18 * 8,6 * * B . Trattori agricoli ( esclusi i motocoltivatori ) e trattori forestali , a ruote * 20 * 16,8 * * C . altri trattori : * * * * I . a ruote , per semirimorchi * 20 * 20 * * II . non nominati * 20 * 13,6 * 87.02 * Autoveicoli con qualsiasi motore , per il trasporto di persone ( compresi quelli da sport ed i filobus ) o di merci : * * * * A . per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti : * * * * I . azionati da motore a scoppio o a combustione interna : * * * * a ) Autocorriere , torpedoni e autobus : * * * * 1 . azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm3 * 29 * 21,8 * * 2 . altri * 29 * 11 * * b ) altri * 29 * 10,9 * * II . azionati da altri motori * 25 * 12,5 * * B . per il trasporto di merci : * * * * I . Autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( Euratom ) * 10 * 7,7 * * B . II . altri : * * * * a ) azionati da motore a scoppio o a combustione interna : * * * * 1 . Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm3 : * * * * aa ) Autocarri ribaltabili detti « dumpers » , di cilindrata : * * * * 11 . inferiore a 10 000 cm3 * 28 * 17 * * 22 . uguale o superiore a 10 000 cm3 * 28 * 19,6 * * bb ) altri * 28 * 22 * * 2 . altri : * * * * aa ) Autocarri ribaltabili detti « dumpers » * 22 * 9,1 * * bb ) altri * 28 * 11 * * b ) azionati da altri motori * 25 * 10 * 87.03 * Autoveicoli per usi speciali , diversi dal trasporto propriamente detto , quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna , autopompe , scale automobili , auto-spazzatrici , spazzaneve automobili , autoveicoli spanditori , gru-automobili , autoveicoli proiettori , autocarri-officina , autovetture radiologiche e simili * 25 * 9,5 * 87.04 * Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , con motore : * * * * A . Telai dei trattori delle sottovoci 87.01 B e C ; telai degli autoveicoli della voce n . 87.02 con motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm3 : * * * * I . di autocarri , autocorriere , torpedoni e autobus * 29 * 21,8 * * II . altri * 29 * 20,4 * * B . altri : * * * * I . degli autoveicoli per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti con meno di 15 posti a sedere * 29 * 10,4 * * II . non nominati * 29 * 11 * 87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese le cabine : * * * * A . destinate all ' industria del montaggio : * * * * dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A , * * * * degli autoveicoli per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti , con meno di 15 posti a sedere , * * * * degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm3 , * * * * degli autoveicoli per usi speciali della voce n . 87.03 ( a ) * 24 * 11,4 * B . altre * 24 * 18,6 * 87.06 * Parti pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso : * * * * A . destinati all ' industria del montaggio : * * * * dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A , * * * * degli autoveicoli per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti , con meno di 15 posti a sedere , * * * * degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm3 , * * * * degli autoveicoli per usi speciali della voce n . 87.03 ( a ) * 19 * 6,7 * * B . altri : * * * * I . Parti di ruote , a forma di stella , fuse in solo pezzo , di ghisa , ferro o acciaio * 19 * 6,7 * * II . non nominati * 19 * 11,4 * 87.07 * Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti , nei depositi , nei porti , negli aeroporti , per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci ( per esempio , carrelli-portatori , carrelli-stivatori , carrelli-elevatori detti « cavalier » ) ; carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni ; loro parti e pezzi staccati : * * * * A . Autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( Euratom ) * 10 * 4,9 * * B . Carrelli-elevatori detti « cavalier » * 20 * 7,2 * * C . altri autocarrelli : * * * * I . muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico * 16 * 6,7 * * II . non nominati * 22 * 9,1 * * D . Parti e pezzi staccati * 20 * 7,7 * 87.08 * Carri da combattimento e autoblinde , anche armati , loro parti e pezzi staccati : * * * * A . Carri da combattimento ; loro parti e pezzi staccati * 5 * 4,4 * * B . Autoblinde da combattimento ; loro parti e pezzi staccati * 10 * 4,9 * 87.09 * Motocicli e velocipedi con motore ausiliario , anche con carrozzetta ; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta , presentate isolatamente * 26 * 10,3 * 87.10 * Velocipedi ( compresi i furgoncini a triciclo e simili ) , senza motore * 21 * 17 * 87.11 * Poltrone e veicoli simili per invalidi , anche con motore o altro meccanismo di propulsione * 18 * 6,7 * 87.12 * Parti , pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n . 87.09 al n . 87.11 incluso : * * * * A . di motocicli * 24 * 9,1 * * B . altri * 20 * 8 * 87.13 * Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati * 18 * 6,7 * 87.14 * Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi staccati : * * * * A . Veicoli a trazione animale * 14 * 6,7 * * B . Rimorchi e semirimorchi : * * * * I . appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( Euratom ) * 10 * 7,7 * * II . altri * 20 * 7,7 * * C . altri veicoli : * * * * I . appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( Euratom ) * 10 * 4,9 * * II . altri * 14 * 5,3 * * D . Parti e pezzi staccati * 15 * 5,8 * ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . CAPITOLO 88 NAVIGAZIONE AEREA Nota complementare Per peso a vuoto , ai fini dell ' applicazione della sottovoce 88.02 B , si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo , esclusi il peso del personale , il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 88.01 * Aerostati : * * * * A . Alianti civili ( a ) * 18 * esenzione * * B . altri * 18 * 9 * 88.02 * Aerodine ( aeroplani , idrovolanti , cervi volanti, alianti , autogiri , elicotteri , ornitotteri , ecc . ) ; rotochutes : * * * * A . funzionanti senza macchina propulsiva : * * * * I . Alianti civili ( a ) * 18 * esenzione * * II . altri : * * * * a ) Cervi volanti e rotochutes * 18 * 6,7 * * b ) non nominati * 18 * 7 * * B . funzionanti con macchina propulsiva : * * * * I . Elicotteri * * * * a ) civili ( a ) * 12 * esenzione * * b ) altri , del peso a vuoto : * * * * 1 . di 2 000 kg o meno * 15 * 15 * * 2 . di più di 2 000 kg * 12 * 5 * * II . * * * * a ) civili ( a ) * 12 * esenzione * * b ) non nominate , del peso a vuoto * * * * 1 . di 2 000 kg o meno * 15 * 12 * * 2 . di 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi * 14 * 5,5 * * 3 . di più di 15 000 kg * 12 * 5 * 88.03 * Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci nn . 88.01 e 88.02 : * * * * A . di aerostati * * * * I . civili ( a ) * 17 * esenzione * * II . altri * 17 * 8,5 * * B . altri * * * * I . di aerodine , esclusi i cervi volanti , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 12 ( b ) * esenzione * * II . non nominati : * * * * a ) di cervi volanti e di rotochutes * 12 * 4,9 * * b ) altri * 12 ( b ) * 5 * 88.04 * Paracadute e loro parti , pezzi staccati ed accessori * 15 * 8,6 * 88.05 * Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio ; apparecchiature al suolo di allenamento al volo ; loro parti e pezzi staccati : * * * * A . Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio ; loro parti e pezzi staccati * 17 * 8,1 * * B . Apparecchiature al suolo di allenamento al volo ; loro parti e pezzi staccati : * * * * I . destinati ad usi civili ( a ) * 13 * esenzione * * II . altri * 13 * 4,9 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . ( b ) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità . Il beneficio di tale sospensione è subordinato all ' osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle autorità competenti . CAPITOLO 89 NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE Nota Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi , anche smontati o non montati , nonché le navi complete smontate o non montate , sono da classificare , nel caso di dubbio circa la specie di nave sui si riferiscono , nella voce n . 89.01 . Note complementari 1 . Rientrano nelle sottovoci 89.01 B I o 89.02 B I soltanto le navi progettate e costruite per tenere l ' alto mare e la cui maggiore lunghezza esterna dello scafo ( escluse le appendici ) è uguale o superiore a 12 metri . Tuttavia , le navi da pesca e le navi di salvataggio , quando sono progettate e costruite per tenere l ' alto mare , sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima . 2 . Rientrano nella sottovoce 89.03 A soltanto le navi , i bacini galleggianti e le piattaforme di perforazione o di sfruttamento , galleggianti o sommergibili , progettati e costruiti per tenere l ' alto mare . 3 . Per l ' applicazione della voce n . 89.04 , l ' espressione « navi destinate alla demolizione » comprende anche gli oggetti seguenti , purché presentati allo sdoganamento insieme alle navi destinate alla demolizione e a condizione che abbiano fatto parte della dotazione normale di dette navi : - pezzi di ricambio ( quali le eliche ) , anche nuovi ; - articoli amovibili ( mobili , oggetti di cucina , vasellame , ecc . ) purché presentino tracce evidenti d ' uso . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 89.01 * Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo : * * * * A . Navi da guerra * esenzione * esenzione * * B . altre : * * * * I . Navi per la navigazione marittima * esenzione * esenzione * * II . altre : * * * * a ) del peso unitario di 100 kg o meno * 13 * 4,9 * * b ) altre * 8 * 2,9 * 89.02 * Navi appositamente costruite per rimorchiare ( rimorchiatori ) o per spingere altre navi : * * * * A . per rimorchiare ( rimorchiatori ) * esenzione * esenzione * * B . per spingere * * * * I . per la navigazione marittima * esenzione * esenzione * * II . altre * 8 * 2,9 * 89.03 $$ Navi-faro , navi-pompa , draghe di ogni tipo , pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale ; bacini galleggianti ; piattaforme di perforazione o di sfruttamento , galleggianti o sommergibili : * * * * A . per la navigazione marittima * esenzione * esenzione * * B . altri * 8 * 3,9 * 89.04 * Navi destinate alla demolizione ( a ) * esenzione * esenzione * 89.05 * Congegni galleggianti diversi , quali serbatoi , cassoni , boe , gavitelli e simili * 10 * 6,7 * ( a ) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . SEZIONE XVIII STRUMENTI APPARECCHI D ' OTTICA , PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA , DI MESURA , DI VERIFICA , DI PRECISIONE ; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI ; OROLOGERIA ; STRUMENTI MUSICALI ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINE E DEL SUONO IN TELEVISIONE CAPITOLO 90 STRUMENTI E APPARECCHI D ' OTTICA , PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA , DI MISURA , DI VERIFICA , DI PRECIZIONE ; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) gli oggetti per usi tecnici , di gomma vulcanizzata , non indurita ( n . 40.14 ) , di cuoio naturale , artificiale o ricostituito ( n . 42.04 ) , di materie tessili ( n . 59.17 ) ; b ) i prodotti refrattari della voce n . 69.03 ; gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici , della voce n . 69.09 ; c ) gli specchi di vetro , non lavorati otticamente , della voce n . 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi , non aventi il carattere di elementi d ' ottica ( n . 83.06 o capitolo 71 , secondo il caso ) ; d ) gli oggetti di vetro delle voci nn . 70.07,70.11,70.17,70.15,70.17 e 70.18 ; e ) le parti e forniture d ' impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV , di comuni ( sezione XV ) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali ( che rientrano , generalmente , nella voce n . 39.07 ) ; f ) le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura , della voce n . 84.10 ; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati , nonché i pesi per pesare presentati isolatamente ( n . 84.20 ) ; gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione ( n . 84.22 ) ; i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l ' utensile sulle macchine utensili , anche muniti di dispositivi ottici di lettura ( divisori detti « ottici » , ad esempio ) , della voce n . 84.48 ( diversi dai dispositivi puramente ottici : lenti per centrare , allineare , ecc . ) ; le valvole , i riduttori di pressione ed altri oggetti di rubinetteria ( n . 84.61 ) ; g ) i fari per automobili ( n . 85.09 ) e gli apparecchi per la radioguida , la radiorilevazione , per radioscandaglio e per radiotelecomando ( n . 85.15 ) ; h ) gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltano procedimenti magnetici , nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie , con processi esclusivamente magnetici , dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi ( n . 92.11 ) ; lettori di suono ( pick-up ) magnetici ( n . 92.13 ) ; ij ) gli oggetti del capitolo 97 ; k ) le misure di capacità , che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite ; l ) le bobine e i supporti simili ( classificazione secondo la materia costitutiva : voce n . 39.07 , sezione XV , ecc . ) . 2 . Con riserva delle disposizioni di cui alla precedente nota 1 : a ) le parti , pezzi staccati e accessori di macchine , apparecchi , strumenti o oggetti di questo capitolo , che consistono in articoli previsti , come tali , in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84,85 o 91 ( escluse le voci nn . 84.85 e 85.28 ) sono da classificare nella voce che li prevede ; b ) le altre parti , pezzi staccati e accessori , riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine , apparecchi o strumenti di questo capitolo , sono da classificare comme le dette macchine , apparecchi o strumenti , o , secondo il caso , nella voce n . 90.29 . 3 . La voce n . 90.05 non comprende i cannocchiali astronomici ( n . 90.06 ) né i cannocchiali con mirino di puntamento per armi , i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine , apparecchi e strumenti di questo capitolo ( n . 90.13 ) . 4 . Le macchine , apparecchi o strumenti ottici di misura , di verifica e di controllo , che possono essere classificati sia nella voce n . 90.13 sia nella voce n . 90.16 , devono essere compresi in questa ultima voce . La voce n . 90.28 comprende soltanto : a ) gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche ; b ) gli strumenti , apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci nn . 90.14,90.15,90.16,90.22,90.23,90.24,90.25 e 90.27 ( ad eccezione degli stroboscopi ) , purché la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare ; c ) gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa , beta , gamma o dei raggi X , cosmici e simili ; d ) i regolatori automatici di grandezze elettriche , nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione sia basata su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare . 6 . Gli astucci , cofani e custodie simili , presentati insieme agli oggetti di questo capitolo , cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti , sono da classificare comme gli oggetti stessi . Presentati isolatamente , seguono il trattamento loro proprio . Note complementare Sono considerati « strumenti e apparecchi elettronici » , ai sensi della la sottovoce 90.28 A , quelli costituiti da uno o più oggetti classificabili nella voce n . 85.21 . Tuttavia , per l ' applicazione di questa disposizione disposizione , non sono presi in considerazione gli oggetti della voce n . 85.21 che unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 90.01 * Lenti , prismi , specchi e altri elementi d ' ottica , di qualsiasi materia , non montati , esclusi gli oggetti della specie , di vetro , non lavorati otticamente ; materie polarizzanti in fogli o lastre : * * * * A . Lenti , prismi , specchi ed altri elementi d ' ottica * 17 * 13,2 * * B . Materie polarizzanti in fogli o lastre * 18 * 8,6 * 90.02 * Lenti , prismi , specchi e altri elementi d ' ottica , di qualsiasi materia , montati , per strumenti e apparecchi , esclusi gli oggetti della specie , di vetro , non lavorati otticamente * 17 * 13,5 * 90.03 * Montature per occhiali , occhialini , occhialetti e oggetti simili e parti di montature * 19 * 7,2 * 90.04 * Occhiali ( correttori , protettori o altri ) , occhialetti , occhialini e oggetti simili * 19 * 9,1 * 90.05 * Binocoli e cannocchiali con o senza prismi * 20 * 12,3 * 90.06 * Strumenti per astronomia cosmografia , come telescopi , cannocchiali astronomici , meridiani , equatoriali , ecc . , e loro sostegni , esclusi gli apparecchi di radioastronomia * 17 * 11,4 * 90.07 * Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi , compresi le lampade e tubi , per la produzione di lampi di luce in fotografia , escluse le lampade e tubi a scarica della voce n . 85.20 : * * * * A . Apparecchi fotografici * 18 * 12,3 * * B . Apparecchi e dispositivi , compresi le lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia : * * * * I . Lampade e tubi ad accensione elettrica * 18 * 6,7 * * II . altri * 16 * 7 * 90.08 * Apparecchi cinematografici ( da presa delle immagini e da presa del suono , anche combinati , apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono ) : * * * * A . Apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono , anche combinati * 16 * 9,5 * * B . Apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono , anche combinati * 19 * 10,4 * 90.09 * Apparecchi da proiezione fissa ; apparecchi fotografici d ' ingrandimento o di riduzione * 18 * 10 * 90.10 * Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici , non nominati né compresi altrove in questo capitolo ; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia ; schermi per proiezioni : * * * * A . Apparecchi di fotocopia a sistema ottico * 18 * 12,3 * * B . Apparecchi di termocopia * 15 * 5,8 * * C . altri * 15 * 6,7 * 90.11 * Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici * 15 * 8,6 * 90.12 * Microscopi ottici , compresi gli apparecchi per la microfotografia , la microcinematografia e la microproiezione * 18 * 10,4 * 90.13 * Apparecchi e strumenti d ' ottica , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo ( compresi i proiettori ) ; laser , diversi dai diodi laser * 18 * 10,4 * 90.14 * Strumenti ed apparecchi di geodesia , topografia , agrimensura , livellazione , fotogrammetria , idrografia ; per la navigazione ( marittima , fluviale o aerea ) , di meteorologia , idrologia , geofisica ; bussole , telemetri : * * * * A . Bussole : * * * * I . destinate ad aeromobili civili ( a ) * 17 * esenzione * * II . altre bussole * 17 * 9,8 * * III . Parti e pezzi staccati : * * * * a ) di bussole giroscopiche , destinate ad aeromobili civili ( a ) * 17 * esenzione * * b ) altri * 17 * 9,8 * * B . altri * * * * I . Strumenti ed apparecchi ottici per la navigazione aerea : * * * * a ) destinati ad aeromobili civili , escluse le loro parti e pezzi staccati ( a ) * 17 * esenzione * * b ) altri * 17 * 8,1 * * II . altri strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea ( compresi i piloti automatici ) , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 17 * esenzione * * III . non nominati * 17 * 8,1 * 90.15 * Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno , con senza pesi * 18 * 8,6 * 90.16 Strumenti da disegno , per tracciare e per calcolo ( macchine per disegnare , pantografi , scatole di compassi , regoli e cerchi calcolatori , ecc . ) ; macchine , apparecchi e strumenti di misura , di verifica e di controllo , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo ( macchine per equilibrare , planimetri , micrometri , calibri , misure-campione , metri , ecc . ) ; proiettori di profili : * * * * A . Strumenti da disegno , per tracciare e per calcolo * 16 * 7,7 * * B . Macchine , apparecchi e strumenti di misura , di verifica e di controllo ; proiettori di profili * 15 * 8,6 90.17 * Strumenti e apparecchi per la medicina , la chirurgia , l ' odontoiatria e la veterinaria , compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici * 16 * 7,7 * 90.18 * Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio ; apparecchi di psicotecnica , di ozonoterapia , di ossigenoterapia , di rianimazione , di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere ( comprese le maschere antigas ) : * * * * A . Apparecchi per respirare , comprese le maschere antigas , escluse le loro parti e pezzi staccati , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 16 * esenzione * * B . altri * 16 * 6,3 * 90.19 * Apparecchi di ortopedia ( comprese le cinture medico-chirurgiche ) ; oggetti ed apparecchi per fratture ( docce , stecche e simili ) ; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria , oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l ' audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell ' organismo per compensare una deficienza o una infermità : * * * * A . Oggetti ed apparecchi di protesi : * * * * I . dentaria * 17 * 6,7 * * II . oculistica * 14 * 5,3 * * III . altre * 16 * 9,5 * * B . Apparecchi per facilitare l ' audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano , da portare sulla persona o da inserire nell ' organismo per compensare una deficienza o una infermità : * * * * I . Apparecchi per facilitare l ' audizione ai sordi * 12 * 4,9 * * II . altri * 13 * 7,7 * * C . altri * 15 * 8,6 * 90.20 * Apparecchi a raggi X , anche di radiofotografia , e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive , compresi i tubi generatori di raggi X , i generatori di tensione , i quadri di comando , gli schermi , i tavoli , poltrone e supporti simili di esame o di trattamento * 16 * 6,3 * 90.21 * Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione ( nell ' insegnamento , nelle esposizioni , ecc . ) , non suscettibili di altri usi * 12 * 4,9 * 90.22 * Macchine e apparecchi per prove meccaniche ( prove di resistenza , durezza , trazione , compressione , elasticità , ecc . ) sui materiali ( metalli , legno , tessili , carta , materie plastiche , ecc . ) * 15 * 5,8 * 90.23 * Densimetri , areometri , pesaliquidi e strumenti simili , termometri , pirometri , barometri , igrometri e psicrometri , registratori o non , anche combinati fra loro : * * * * A . Termometri : * * * * I . destinati ad aeromobili civili ( a ) * 21 * esenzione * * II . altri : * * * * a ) Termometri a mercurio o ad altri liquidi , a lettura diretta * 21 * 11,4 * * b ) non nominati * 17 * 6,6 * * B . Igrometri e psicrometri * 14 * 10,3 * * C . Densimetri , areometri , pesaliquidi e strumenti simili , anche provvisti di termometri , pirometri ottici * 17 * 10 * * D . altri * 17 * 6,6 * 90.24 * Apparecchi e strumenti di misura , di controllo o di regolazione per gas o per liquidi , o di controllo automatico delle temperature , come manometri , termostati , indicatori di livello , regolatori di tiraggio , misuratori di portata , contatori di calore , esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n . 90.14 : * * * * A . destinati ad aeromobili civili ( a ) * 16 * esenzione * * B . altri * * * * I . Manometri * 18 * 8,5 * * II . Termostati * 15 * 8,5 * * III . non nominati * 16 * 8,6 * 90.25 * Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche ( quali polarimetri , rifrattometri , spettrometri , analizzatori di gas o di fumi ) , strumenti ed apparecchi per prove di viscosità , di porosità , di dilatazione , di tensione superficiale e simili ( come viscosimetri , porosimetri , dilatometri ) e per misure calorimetriche , fotometriche o acustiche ( come fotometri , compresi gli indicatori dei tempi di posa , calorimetri ) ; microtomi * 16 * 9,5 * 90.26 * Contatori di gas , di liquidi e di elettricità , compresi i contatori di produzione , di controllo e di taratura * 15 * 8,5 90.27 * Altri contatori ( contagiri , contatori di produzione , tassametri , totalizzatori del cammino percoso , pedometri , ecc . ) , indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n . 90.14 , compresi i tachimetri magnetici ; stroboscopi : * * * * A . Contagiri , contatori di produzione , tassametri ed altri contatori * 16 * 6,2 * * B . Indicatori di velocità e tachimetri : * * * * I . destinati ad aeromobili civili ( a ) * 18 * esenzione * * II . altri * 18 * 8,6 * * C . Stroboscopi * 14 * 8,1 * 90.28 * Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura , di verifica , di controllo , di regolazione o di analisi : * * * * A . Strumenti e apparecchi elettronici : * * * * I . destinati ad aeromobili civili ( a ) * 16 esenzione * * II . altri : * * * * a ) specialmente costruiti per la tecnica delle telecomunicazioni ( ipsometri , kerdometri , neperometri , distorsiometri , psofometri e apparecchi simili ) ; per la misura e la rivelazione delle radiazioni ionizzanti ; altri apparecchi di misura con dispositivo registratore a compensazione ; altri apparecchi di misura per le grandezze elettriche * 16 * 12,8 * * b ) altri * 16 * 12,3 * * B . altri : * * * * I . destinati ad aeromobili civili ( a ) * 16 * esenzione * * II . non nominati * 16 * 6,3 * 90.29 * Parti , pezzi staccati e accessori , riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn . 90.23,90.24,90.26,90.27 o 90.28 , suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci : * * * * A . Parti , pezzi staccati e accessori , riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della sottovoce 90.28 A : * * * * I . Parti e pezzi staccati di strumenti di controllo di volo automatico , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 16 * esenzione * * II . altri * 16 * 12,3 * * B . altri : * * * I . Parti e pezzi staccati di strumenti di controllo di volo automatico , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 16 * esenzione * * II . non nominati : * * * * a ) Pezzi , di metalli comuni , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm * 16 * 6,3 * * b ) altri * 16 * 7,2 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . CAPITOLO 91 OROLOGERIA Note 1 . Per l ' applicazione delle voci nn . 91.02 e 91.07 si considerano come « movimenti di orologi tascabili » quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale o di altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo ed il cui spessore , misurato con la platina , con i ponti e , se del caso , con le platine supplementari esterne , non sia superiore a 12 mm 2 . Sono esclusi dalle voci nn . 91.07 e 91.08 i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento ( n . 84.08 ) . 3 . Questo capitolo non comprende le forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV , di metalli comuni ( sezione XV ) , né gli oggetti simili di materie plastiche artificiali ( che rientrano ) , generalmente nella voce n . 39.07 ) , i pesi per orologi , i vetri per orologeria , le catene e braccialetti per orologi , i pezzi di equipaggiamento elettrico , i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti . Le molle per orologeria ( comprese le spirali ) sono da classificare nella voce n . 91.11 . 4 . Con riserva delle disposizioni delle note 2 e 3 , i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi , in particolare negli strumenti di misura o di precisione , rientrano in questo capitolo . 5 . Gli astucci , custodie ed altri contenitori simili , presentati insieme agli oggetti di questo capitolo , ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti , seguono il trattamento degli oggetti stessi . Presentati isolatamente , essi seguono il trattamento loro proprio . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 91.01 * Orologi da tasca , da polso e simili ( compresi i contatori di tempo dello stesso tipo ) * 13 con riscoss . min . di 0,50 UCE per pezzo * 7,2 con riscoss . min . di 0,34 UCE e riscoss . mass . DI 1?02 UCE per pezzo * 91.02 * Pendolette e sveglie , con movimento di orologi tascabili : * * * * A . elettriche o elettroniche : * * * * I . a bilanciere munito di spirale * 15 * 10 * * II . altre * 14 * 9,5 * * B . altre * 13 * 8,6 * 91.03 * Orologi da cruscotto e simili , per automobili , aerodine , navi ed altri veicoli : * * * * A . con movimento di orologeria con diametro inferiore a 4,5 cm o con movimenti di orologi tascabili , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 13 * esenzione * * B . altri * 13 * 8,6 * 91.04 * Orologi , pendole , sveglie e simili apparecchi di orologeria , con movimento diverso da quello degli orologi tascabili : * * * * A . elettrici o elettronici * 14 * 9,5 * * B . altri * 13 * 8,6 * 91.05 * Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono ( registratori di presenza , orodatari , controllori di ronde , contaminuti , contatori di minuti secondi , ecc . ) * 15 * 10 * 91.06 * Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono , che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito ( interruttori orari , orologi di commutazione , ecc . ) * 14 * 9,5 * 91.07 * Movimenti finiti per orologi tascabili : * * * * A . a bilanciere munito di spirale * 14 con riscoss . min . di 0,40 UCE per pezzo * 9,5 con riscoss . min . di 0,27 UCE per pezzo * * B . altri * 14 * 9,5 * 91.08 * Altri movimenti finiti di orologeria : * * * * A . Movimenti di orologeria montati con o senza quadrante o lancette , muniti di più di una pietra , con autonomia di carica superiore a 47 ore , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 14 * esenzione * * B . altri * 14 * 9,5 * 91.09 * Casse per orologi della voce n . 91.01 e loro parti * 9 * 6,3 * 91.10 * Casse , gabbie e simili , per apparecchi di orologeria e loro parti * 14 * 7,2 * 91.11 * Altre forniture di orologeria : * * * * A . Pietre da orologeria ( pietre preziose ( gemme ) o semipreziose ( fini ) , pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipreziose ) , non incastonate né montate * 8 * 5,3 * * B . Molle per orologeria , comprese le spirali * 12 * 8,1 * * C . Movimenti di orologi tascabili , non finiti : * * * * I . a bilanciere munito di spirale * 14 con riscoss . min . di 0,40 UCE per pezzo * 9,5 con riscoss . min . di 0,27 UCE per pezzo * * II . altri * 14 * 9,5 * * D . altri movimenti di orologeria , non finiti * 14 * 9,5 * * E . Sbozzi di movimenti di orologi tascabili * 11 * 7,5 * * F . altre * 11 * 7,2 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . * CAPITOLO 92 STRUMENTI MUSICALI ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE ; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTE E APPARECCHI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le pellicole sensibilizzate , in tutto o in parte , per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici , e le stesse pellicole registrate , sviluppate o non ( capitolo 37 ) ; b ) le parti e forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV , di metalli comuni ( sezione XV ) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali ( che rientrano , generalmente , nella voce n . 39.07 ) ; c ) i microfoni , amplificatori , altoparlanti , ricevitori auricolari , interruttori , stroboscopi ed altri strumenti , apparecchi ed attrezzature accessorie , utilizzati con gli oggetti di questo capitolo , ma non incorporati in essi , né sistemati nella stessa custodia ( capitoli 85 o 90 ) ; gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o per la televisione ( n . 85.15 ) ; d ) le spazzole , spazzolini e simili , per la pulizia degli strumenti musicali ( n . 96.01 ) ; e ) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli ( n . 97.30 ) ; f ) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità ( nn . 99.05 o 99.06 ) ; g ) le bobine e i supporti simili ( classificazione in base alla materia costitutiva : voce n . 39.07 , sezione XV , ecc . ) . 2 . Gli archetti , bacchette ed oggetti simili , per strumenti musicali delle voci nn . 92.02 e 92.06 , presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati , seguono il trattamento degli strumenti stessi . I cartoni e le carte perforate della voce n . 92.10 nonché i supporti di suoni della voce n . 92.12 seguono il loro regime proprio , anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati . 3 . Gli astucci , cofani e custodie simili , presentati insieme agli oggetti di questo capitolo , cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti , sono da classificare come gli oggetti stessi . Presentati isolatamente , seguono il trattamento loro proprio . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 92.01 * Pianoforti ( anche automatici con o senza tastiera ) ; clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera ; arpe ( diverse dalle arpe eolie ) ; * * * * A . Pianoforti ( anche automatici , con o senza tastiera ) : * * * * I . Pianoforti verticali * 22 * 8,6 * * II . altri * 20 * 9,5 * * B . altri * 18 * 6,7 * 92.02 * Altri strumenti musicali a corda * 21 * 10 * 92.03 * Organi a canne ; armonium ed altri strumenti simili , a tastiera e ad ance metalliche libere * 20 * 7,7 * 92.04 * Fisarmoniche e concertine ; armoniche a bocca * 15 * 7,5 * 92.05 * Altri strumenti musicali ad aria * 18 * 6,7 * 92.06 * Strumenti musicali a percussione ( tamburi , casse , xilofoni , metallofoni , piatti , castagnette , ecc . ) * 18 * 10 * 92.07 * Strumenti musicali elettromagnetici , elettrostatici , elettronici , e simili ( piani , organi , fisarmoniche , ecc . ) * 19 * 9,1 * 92.08 * Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo ( orchestrion , organi di Barberia , scatole musicali , uccelli cantanti , seghe musicali , ecc . ) ; richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca ( corni di richiamo , fischietti , ecc . ) : * * * * A . Scatole musicali * 14 * 5,8 * B . altre * 14 * 6,7 * [ 92.09 ] * * * * 92.10 * Parti , pezzi staccati ed accessori di strumenti musicali , compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali ; metronomi e diapason di ogni specie : * * * * A . Meccanismi di scatole musicali * 18 * 3,9 * * B . Corde armoniche * 17 * 6,7 * * C . altri * 18 * 8,5 * 92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e girafili , con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione : * * * * A . Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono : * * * * I . Apparecchi di registrazione * 19 * 7,2 * * II . Apparecchi di riproduzione * 19 * 9,5 * * III . Apparecchi misti * 16 * 8,3 * * B . Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione * 13 * 8 * 92.12 * Supporti di suono per apparecchi della voce n . 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi : * * * * A . preparati per la registrazione ma non registrati * 17 * 6,7 * * B . registrati : * * * * I . Certe , dischi , matrici ed altre forme intermedie , esclusi i nastri magnetici : * * * * a ) per la fabbricazione di dischi per fonografi * 11 * 4,4 * * b ) altri * 17 * 8,1 * * II . altri : * * * * a ) Dischi per fonografi : * * * * 1 . per l ' insegnamento delle lingue * 9 * 3,4 * * 2 . altri * 17 * 6,7 * * b ) altri supporti ( strisce , nastri , pellicole , fili , ecc . ) : * * * * 1 . registrati magneticamente , per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche * 2,35 UCE per 100 m * 1,12 UCE per 100 m * * 2 . altri * 19 * 7,2 * 92.13 * Altre parti , pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n . 92.11 : * * * * A . Lettori di suono ; loro parti e pezzi staccati * 20 * 10 * * B . Aghi o punte ; diamanti , zaffiri ed altre pietre preziose ( gemme ) o semipreziose ( fini ) e pietre sintetiche o ricostituite , montate o non * 13 * 4,9 * * C . Pezzi , di metalli comuni , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggior diametro non supera 25 mm * 18 * 6,7 * * D . altri * 18 * 8,6 * SEZIONE XIX ARMI E MUNIZIONI CAPITOLO 93 ARMI E MUNIZIONI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) gli inneschi e le capsule fulminanti , i detonatori , i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36 ; b ) le parti e forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV , di metalli comuni ( sezione XV ) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali ( che rientrano , generalmente , nella voce n . 39.07 ) ; c ) i carri da combattimento e le autoblinde ( n . 87.08 ) ; d ) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici , eccetto quelli montati sulle armi , o , se non montati , presentati insieme alle armi alle quali sono destinati ( capitolo 90 ) ; e ) le balestre , gli archi e le frecce per il tiro , le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli ( capitolo 97 ) ; f ) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità ( nn . 99.05 o 99.06 ) . 2 . Ai sensi della voce n . 93.07 , l ' espressione « parti e pezzi staccati » non comprende gli apparecchi radio o i radar , della voce n . 85.15 , utilizzati per determinati proiettili-razzi . 3 . Gli astucci , custodie e simili , presentati con gli oggetti di questo capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti , seguono il trattamento di detti oggetti . Se presentati isolatamente , gli stessi contenitori seguono il loro regime proprio . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 93.01 * Armi bianche ( sciabole , spade , baionette , ecc . ) , loro parti e pezzi staccati ; foderi di dette armi * 8 * 3,9 * 93.02 * Rivoltelle e pistole : * * * * A . di calibro 9 mm o superiore * 9 * 7,2 * * B . altre * 16 * 10,9 * 93.03 * Armi da guerra ( diverse da quelle previste dalle voci nn . 93.01 e 93.02 ) * esenzione * esenzione * 93.04 * Armi da fuoco ( diverse da quelle previste dalle voci nn . 93.02 e 93.03 ) , compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere , quali pistole lanciarazzi , pistole e rivoltelle per il tiro a salve , cannoni grandinifughi , cannoni lancia-gomene , ecc . : * * * * A . Fucili e carabine da caccia e da tiro * 18 * 10 * * B . altri * 16 * 7,7 * 93.05 * Altre armi ( compresi i fucili , carabine e pistole a molla , ad aria compressa o a gas ) * 16 * 9,1 * 93.06 * Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n . 93.01 ( compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco ) : * * * * A . per armi della voce n . 93.03 * esenzione * esenzione * * B . per altre armi : * * * * I . Sbozzi di legno di calci per fucili * 10 * 4,9 * * II . altre parti e pezzi staccati : * * * * a ) per armi della voce n . 93.02 * 15 * 7,2 * * b ) non nominati * 18 * 6,7 * 93.07 * Proiettili e munizioni , comprese le mine ; parti e pezzi staccati , compresi le pallottole , i pallettoni , i pallini da caccia e le borre per cartucce : * * * * A . per rivoltelle e pistole della voce n . 93.02 e per pistole-mitragliatrici della voce n . 93.03 * 13 * 6,3 * * B . altri : * * * * I . da guerra : * * * * a ) per armi della voce n . 93.03 * 6 * 2,9 * * b ) altri * 12 * 6,7 * * II . non nominati : * * * * a ) Cartucce da caccia e da tiro * 19 * 9,1 * * b ) altri * 17 * 8,1 * SEZIONE XX MERCI E PRODOTTI DIVERSI , NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE CAPITOLO 94 MOBILIA ; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI ; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le materasse , i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria ( pneumatici ) o con acqua , dei capitoli 39 , 40 e 62 ; b ) i lampadari e gli altri apparecchi d ' illuminazione , che seguono il regime della materia costitutiva ( nn . 44.27 , 70.14 , 83.07 , ecc . ) ; c ) i lavori di pietre , di materie ceramiche o di ogni altra materia , compresi nei capitoli 68 e 69 , ad uso di sedili , di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini , vestiboli , ecc . ( capitoli 68 o 69 ) ; d ) gli specchi che poggiano a terra , come , ad esempio , le specchiere mobili , ecc . ( n . 70.09 ) ; e ) le parti e forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV , di metalli comuni ( sezione XV ) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali ( che rientrano , generalmente , nella voce n . 39.07 ) , nonché le casseforti della voce n . 83.03 ; f ) i mobili , anche presentati senza l ' attrezzatura occorrrente , costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n . 84.15 ; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire , ai sensi della voce n . 84.41 ; g ) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n . 85.15 ( apparecchi radioriceventi , televisori , ecc . ) ; h ) le sputacchiere per gabinetti da dentista ( n . 90.17 ) ; ij ) gli oggetti del capitolo 91 , in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria ; k ) i mobili costituenti parti specifiche di fonografi , dittafoni ed altri apparecchi della voce n . 92.11 ( n . 92.13 ) ; l ) i mobili aventi il carattere di giocattoli ( n . 97.03 ) , i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n . 97.04 , nonché i tavoli per giuochi di prestigio della voce n . 97.05 . 2 . Gli oggetti ( diversi dalle parti ) compresi nelle voci dal n . 94.01 al 94.03 devono essere costruiti per essere poggiati a terra . Restano , tuttavia , compresi in queste voci , anche se sono costruiti per essere sospesi , fissati al muro o posti gli uni sugli altri : a ) gli armadi a muro , detti « blocchi da cucina » , e simili ; b ) le sedie e i letti ; c ) le biblioteche e mobili simili , ad elementi complementari . 3 . a ) Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo capitolo , quando siano presentate isolatamente , le lastre di vetro ( compresi li specchi ) , di marmo o di pietra , anche tagliate in una forma determinata , ma non combinate con altri elementi . b ) Presentati isolatamente , gli oggetti della voce n . 94.04 sono da classificare nella detta voce , anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n . 94.01 al n . 94.03 . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 94.01 * Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti ( esclusi quelli della voce n . 94.02 ) e loro parti : * * * * A . Mobili per sedersi ( diversi dai sedili foderati in pelle ) , escluse le loro parti , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 12 * esenzione * * B . altri : * * * * I . appositamente costruiti per aerodine * 12 * 5,8 * * II . non nominati * 18 * 7,8 * 94.02 * Mobili per usi medico-chirurgici , quali tavoli operatori , tavoli per esami e simili , letti con meccanismo per usi clinici , ecc . ; poltrone per dentisti e simili , con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione ; parti di tali oggetti * 17 * 6,7 * 94.03 * Altri mobili e loro parti : * * * * A . Mobili , escluse le loro parti , destinati ad aeromobili civili ( a ) * 18 * esenzione * * B . altri * 18 * 8,1 * 94.04 * Sommier ; oggetti letterecci e simili , con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia , quali materasse , copripiedi , piumini , cuscini , cuscinipoufs , guanciali , ecc . , compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali , allo stato spugnoso o cellulare , anche ricoperti : * * * * A . Oggetti letterecci e simili , di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare , anche ricoperti * 22 * 10,4 * * B . altri * 20 * 7,9 * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente all condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B , delle disposizioni preliminari . CAPITOLO 95 MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO ( COMPRESI I LAVORI ) Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) gli oggetti del capitolo 66 ( ombrelli da pioggia o da sole , bastoni , fruste , scudisci e loro parti ) ; b ) gli oggetti del capitolo 71 , in particolare le minuterie di fantasia ; c ) gli oggetti del capitolo 82 ( utensileria ; oggetti di coltelleria , posate da tavola ) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare . Presentati isolatamente , tali manici e parti rientrano in questo capitolo ; d ) gli oggetti del capitolo 90 , in particolare le montature da occhiali ; e ) gli oggetti del capitolo 91 ( orologeria ) , in particolare le casse e simili per orologie , pendole ed apparecchi di orologeria ; f ) gli oggetti del capitolo 92 , in particolare gli strumenti musicali ; g ) gli oggetti del capitolo 93 , in particolare le parti di armi ; h ) gli oggetti del capitolo 94 ( mobili e loro parti ) ; ij ) gli oggetti del capitolo 96 ( le spazzole , spazzolini , pennelli e simili ) ; k ) gli oggetti del capitolo 97 ( giocattoli , giuochi , ecc . ) ; l ) gli oggetti del capitolo 98 ( lavori diversi ) ; m ) gli oggetti del capitolo 99 ( oggetti d ' arte , da collezione e di antichità ) . 2 . Per « materie vegetali o minerali da intaglio » , ai sensi della voce n . 95.08 , si devono intendere : a ) i semi duri , i granelli , le scorze e noci e le materie vegetali simili da intaglio ( ad esempio , noci corozo o di palma-dum ) ; b ) la schiuma di mare e l ' ambra gialla ( succino ) , naturali o ricostituite , nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * [ 95.01 ] * * * * [ 95.02 ] * * * * [ 95.03 ] * * * * [ 95.04 ] * * * * 95.05 * Tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna di animali , corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio , lavorati ( compresi i lavori ) : * * * * A . Corallo naturale o ricostituito , lavorato : * * * * I . combinato con altre materie * 15 * 7,2 * * II . altro * 7 * 2,9 * * B . altri : * * * * I . Placche , fogli , bacchette , tubi , dischi e forme simili , non lucidati né altrimenti lavorati * 8 * 3,9 * * II . non nominati * 17 * 6,7 * [ 95.06 ] * * * [ 95.07 ] * * * 95.08 * Materie vegetali o minerali da intaglio , lavorate ( compresi i lavori ) ; lavori modellati o intagliati di cera naturale ( animale o vegetale ) , minerale o artificiale , di paraffina , di stearina , di gomma o resine naturali ( coppole , colofonia , ecc . ) , di paste da modellare , ed altri lavori modellati o intagliati , non nominati né compresi altrove ; gelatina non indurita lavorata , diversa da quella della voce n . 35.03 , e suoi lavori : * * * * A . Materie vegetali o minerali da intaglio , in placche , fogli , bacchette , tubi , dischi e forme simili , non lucidate né altrimenti lavorate * 5 * 2 * * B . altri * 12 5 * CAPITOLO 96 SPAZZOLE , SPAZZOLINI , PENNELLI E SIMILI , SCOPE , PIUMINI DA CIPRIA E STACCI Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) gli oggetti del capitolo 71 ; b ) le spazzole , spazzolini , e simili , dei tipi particolarmente utilizzati in medicina , in chirurgia , in veterinaria e in odontoiatria ( n . 90.17 ) ; c ) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli ( capitolo 97 ) . 2 . Si considerano teste preparate , ai sensi della voce n . 96.01 , i mazzetti di peli , di fibre vegetali o di altre materie , non montati , pronti per essere utilizzati , senza essere divisi , nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili , oppure che richiedono , a questo fine , soltanto una lavorazione complementare poco importante , come l ' incollatura o l ' intonaco della base del mazzetto , l ' ugualizzazione o la molatura delle estremità . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 96.01 * Scope e scopine , in mazzi legati , anche con manico ; oggetti di spazzolificio ( spazzole e spazzolini , scope-spazzole , pennelli , e simili ) , comprese le spazzole costituenti elementi di macchine ; teste preparate per oggetti di spazzolificio ; rulli per dipingere , raschini di gomma o di altre simili materie flessibili : * * * * A . Scope e scopine , in mazzi legati , anche con manico ; teste preparate per oggetti di spazzolificio * 18 * 8,6 * * B . altri : * * * * I . Spazzolini da denti * 25 * 9,5 * * II . Spazzole costituenti elementi di macchine * 17 * 6,7 * * III . non nominati * 21 * 14,1 * [ 96.02 ] * * * * [ 96.03 ] * * * * [ 96.04 ] * * * * 96.05 * Piumini da cipria e simili , di qualsiasi materia * 20 * 9,5 * 96.06 * Stacci e crivelli , a mano , di qualsiasi materia * 20 * 7,7 * CAPITOLO 97 GIOCATTOLI , GIUOCHI , OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT Note 1 . Sono esclusi da questo capitolo : a ) le candele per alberi di Natale ( n . 34.06 ) ; b ) gli articoli di pirotecnica per divertimento , della voce n . 36.05 ; c ) i fili , monofili, cordoncini , « gut » e simili , per la pesca , anche tagliati a misura , ma non montati come lenze che rientrano nel capitolo 39 , nella voce n . 42.06 o nella sezione XI ; d ) i sacchi per oggetti da sport ed altri contenitori delle voci nn . 42.02 e 43.03 ; e ) le vestimenta da sport , nonché gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto , dei capitoli 60 e 61 ; f ) i vessilli e i granpavesi di tessuto , nonché le vele per imbarcazioni ed i carri a vela , del capitolo 62 ; g ) le calzature ( escluse quelle alle quali sono fissati dei pattini ) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport , nonché i gambali ed i parastinchi per tutti gli sport , dei capitoli 64 e 65 ; h ) i bastoni per alpinisti , gli scudisci e le fruste ( n . 66.02 ) , e loro parti ( n . 66.03 ) ; ij ) gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli , della voce n . 70.19 ; k ) le parti e forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV , di metalli comuni ( sezione XV ) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali ( che rientrano , generalmente , nella voce n . 39.07 ) ; l ) gli oggetti della voce n . 83.11 ; m ) i veicoli da sport della sezione XVII , escluse le slitte , giudoslitte ( bobsleighs ) e simili ; n ) i velocipedi per ragazzi , costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere ( n . 87.10 ) ; o ) le imbarcazioni da sport , quali le canoe e gli schifi ( skiffs ) ( capitolo 89 ) e loro mezzi di propulsione ( capitolo 44 , se sono di legno ) ; p ) gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all ' aperto ( n . 90.04 ) ; q ) i richiami ed i fischietti ( n . 92.08 ) ; r ) le armi ed altri oggetti del capitolo 93 ; s ) le corde per racchette , le tende , gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia ( regime della materia costitutiva ) . 2 . Gli oggetti di questo capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi , di pietre preziosi ( gemme ) , pietre semipreziose ( fini ) o pietre sintetiche o ricostituite . 3 . Sono da considerare « bambole » , ai sensi della voce n . 97.02 , soltanto quelle raffiguranti soggetti umani . 4 . Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente , le parti , i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo , purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 97.01 * Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli , come velocipedi , monopattini , cavalli meccanici , automobili a pedale , carrozzelle per bambole e simili * 21 * 10,5 * 97.02 * Bambole di ogni specie : * * * * A . Bambole ( vestite o non ) * 25 * 15 * * B . Parti , pezzi staccati ed accessori * 21 * 11,4 * 97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento : * * * * A . di legno * 24 * 17,7 * * B . altri * 24 * 15 * 97.04 * Oggetti per giuochi di società ( compresi i giuochi meccanici , anche a motore , per pubblici esercizi , i tennis da tavolo , i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco ) : * * * * A . Carte da giuoco , comprese le carte giocattoli * 23 * 8,5 * * B . Racchette , palle e reti per tennis da tavolo * 21 * 8,1 * * C . altri * 21 * 8,1 * 97.05 * Oggetti per feste e divertimenti , accessori per balli figurati ( cotillons ) , oggetti-sorprese ; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale ( alberi artificiali di Natale , presepi , guarniti o non , soggetti ed animali per presepi , zoccoli e ciocchi per alberi di Natale , babbinatale , ecc . ) * 22 * 9,5 * 97.06 * Oggetti ed attrezzi per giuochi all ' aperto , da ginnastica , da atletica ed altri sport , diversi da quelli della voce n . 97.04 : * * * * A . Attrezzi per cricket e polo * 19 * esenzione * * B . Racchette da tennis * 19 * 12,7 * * C . altri * 19 * 9,1 * 97.07 * Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso ; oggetti per la pesca con la lenza ; zimbelli artificiali da richiamo , specchietti per le allodole ed oggetti simili , per la caccia : * * * * A . Ami non montati * 10 * 4,9 * * B . altri * 17 * 11,4 * 97.08 * Giostre , altalene , padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera , compresi circhi , serragli e teatri ambulanti * 14 * 5,3 * CAPITOLO 98 LAVORI DIVERSI Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) le matite per sopracciglia e per la truccatura ( n . 33.06 ) ; b ) i bottoni e gli sbozzi di bottoni , i pettini , i fermagli per capelli e simili , costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi , da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi [ sotto la riserva delle disposizioni contenute nella nota 2 a ) del capitolo 71 ] , o guarniti di perle fini , di pietre preziose ( gemme ) o semipreziose ( fini ) , di pietre sintetiche o ricostituite ( capitolo 71 ) ; c ) le parti e forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV , di metalli comuni ( sezione XV ) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali ( che rientrano , generalmente , nella voce n . 39.07 ) ; d ) le righe ( n . 90.16 ) ; e ) i giocattoli del capitolo 97 . 2 . Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 1 di questo capitolo , gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi , da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi , da pietre preziose ( gemme ) o semipreziose ( fini ) , da pietre sintetiche o ricostituite , oppure guarniti di perle fini , rientrano in questo capitolo . 3 . Gli astucci , scrigni e custodie simili , presentati insieme agli oggetti di questo capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti , sono classificati come gli oggetti stessi . Presentati isolatamente , essi seguono il loro trattamento proprio . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 98.01 * Bottoni , bottoni a pressione , bottoni per polsini e simili ( compresi gli sbozzi , i dischetti per bottoni e le parti di bottoni ) : * * * * A . Sbozzi e dischetti per bottoni * 13 * 9,5 * * B . Bottoni e loro parti * 18 * 12,3 * 98.02 * Chiusure a strappo e loro parti ( cursori , ecc . ) : * * * * A . Chiusure con graffette di metalli comuni , loro parti di metalli comuni * 16 * 11,5 * * B . altre * 20 * 14 * 98.03 * Portapenne , stilografi e portamine ; portalapis e simili ; loro parti staccate ed accessori ( salvapunte , fermagli , ecc . ) , esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn . 98.04 e 98.05 : * * * * A . Portapenne a serbatoio e stilografi * 22 * 12,3 * * B . altri portapenne ; portamine ; portalapis e simili * 19 * 9,1 * * C . Pezzi staccati ed accessori : * * * * I . Pezzi di metalli comuni , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » * 17 * 7,2 * * II . altri * 17 * 6,7 * 98.04 * Pennini da scrivere e punte per pennini : * * * * A . pennini da scrivere : * * * * I . di oro * 10 * 3,9 * * II . di altre materie * 16 * 6,3 * * B . Punte per pennini * 5 * 2 * 98.05 * Lapis ( compresi quelli di ardesia ) , mine , pastelli e carboncini ; gessetti per scrivere e per disegnare , gessi da sarti e gessi per bigliardi : * * * * A . Lapis ( compresi quelli di ardesia ) , mine , pastelli e carboncini : * * * * I . lapis con guaine * 17 * 8,1 * * II . altri * 14 * 6,7 * * B . Gessetti per scrivere e per disegnare , gessi da sarti e gessi da bigliardi * 10 * 4,9 * 98.06 * Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare , anche incorniciate * 17 * 8,1 * 98.07 * Sigilli , numeratori , compositoi , datari , timbri e simili , a mano * 16 * 6,3 * 98.08 * Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili , anche montati su bobine , cuscinetti per timbri , anche impregnati , con o senza scatola * 16 * 7,7 * 98.09 * Ceralacca per ufficio o per bottiglie , presentata in placche , bastoncini e simili ; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche , per rulli da tipografia e per usi simili , anche con supporto di carta o di materie tessili * 12 * 5,8 * 98.10 * Accenditori ed apparecchi d ' accensione ( meccanici , elettrici , a catalizzatore , ecc . ) e loro parti staccate , diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini : * * * * A . Pezzi di metalli comuni , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm * 15 * 7,2 * * B . altri * 15 * 10,4 * 98.11 * Pipe ( compresi gli sbozzi e le teste ) ; bocchini da sigari e da sigarette ; imboccature , cannucce ed altri pezzi staccati : * * * * A . Sbozzi di pipe di legno o di radica * 6 * 2,9 * * B . altri * 18 * 9,5 * 98.12 * Pettini da testa , pettini da ornamento , fermagli per capelli e simili * 22 * 8,6 * [ 98.13 ] * * * * 98.14 * Spruzzatori da toletta ; loro montature e teste di montature * 20 * 9,5 * 98.15 * Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici , montati , il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto , e loro parti ( escluse le ampolle di vetro ) : * * * * A . Bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici , montati , di capacità inferiore o uguale a 0,75 litri * 26 * 16,5 * * B . altri * 26 * 13 * 98.16 * Manichini e simili ; automi e scene animate per mostre * 18 * 6,7 * SEZIONE XXI OGGETTI D ' ARTE , DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ CAPITOLO 99 OGGETTI D ' ARTE , DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ Note 1 . Questo capitolo non comprende : a ) i francobolli , marche da bollo e simili , non obliterati , aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione ( n . 49.07 ) ; b ) le tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studi di arte e per usi simili ( n . 59.12 ) ; c ) le perle fini , le pietre preziose ( gemme ) e le pietre semipreziose ( fini ) , anche gregge ( nn . 71.01 e 71.02 ) . 2 . Si considerano come « incisioni , stampe e litografie , originali » , ai sensi della voce n . 99.02 , gli esemplari ottenuti direttamente , in nero od a colori , da una o più matrici interamente lavorate a mano dall ' artista , qualunque sia la tecnica e la materia usata , ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico . 3 . Non rientrano nella voce n . 99.03 le sculture aventi carattere commerciale ( riproduzione in serie , stampi e lavori da artigiano ) le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva . 4 . a ) Con riserva delle note 1 , 2 e 3 , gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri capitoli della tariffa debbono essere classificati in questo capitolo ; b ) gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n . 99.06 che nelle voci dal n . 99.01 al n . 99.05 , debbono essere classificati nelle voci dal n . 99.01 al n . 99.05 . 5 . Le cornici che racchiudono quadri , pitture , disegni , incisioni , stampe e litografie , seguono il trattamento di tali oggetti , purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi . N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 99.01 * Quadri , pitture e disegni eseguiti interamente a mano , ad esclusione dei disegni industriali della voce n . 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano * esenzione * esenzione * 99.02 * Incisioni , stampe e litografie , originali * esenzione * esenzione * 99.03 * Opere originali dell ' arte statuaria e dell ' arte scultoria , di qualsiasi materie * esenzione * esenzione * 99.04 * Francobolli e simili ( biglietti postali , marche postali , ecc . ) , marche da bollo e simili , anche obliterati , ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione * esenzione * esenzione * 99.05 * Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia , botanica , mineralogia anatomia ; oggetti da collezione aventi interesse storico , archeologico , paleontologico , etnografico e numismatico * esenzione * esenzione * 99.06 * Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età * esenzione * esenzione * TARIFFA DOGANALE COMUNE ALLEGATO ALLEGATO VOCI O SOTTOVOCI DI CUI SOLO UNA PARTE È STATA OGGETTO DI CONCESSIONE AL GATT O ALL ' INTERNO DELLE QUALI SONO STATE ACCORDATE CONCESSIONI DIFFERENTI N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi convenzionali % * 01.06 * Altri animali vivi : * * * ex C . altri : * * * - Lepri , pernici e fagiani * esenzione * 03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * * * A . d ' acqua dolce : * * * IV . altri : * * * - Pesci d ' acquario * esenzione * * - altri * 8 * 03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i testacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * * * A . Crostacei : * * * ex I . Aragoste : * * * - Code in aragoste * 25 * 04.04 * Formaggi e latticini : * * * A . Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese e Appeuzell , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * * I . aventi tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 3 mesi ( a ) : * * * a ) in forme standard ( b ) e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto : * * * ex : 1 . uguale o superiore a 141,45 ECU e inferiore a 171,37 ECU ( escluso l ' Appenzell ) ( c ) ( d ) * 24,18 ECU per 100 kg peso netto * * ex 2 . uguale o superiore a 171,37 ECU ( escluso il Bergkaese ) ( c ) * 9,07 ECU per 100 kg peso netto * * b ) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : * * * 1 . con la crosta almeno da un lato , di peso netto : * * * ex aa ) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 165,63 ECU e inferiore a 205,52 ECU per 100 kg peso netto ( escluso l ' Appenzell ) ( c ) ( c ) * 24,18 ECU per 100 kg peso netto * * A . 1 . b ) 1 . ex bb ) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 205,52 ECU per 100 kg peso netto ( incluso il Bergkaese ( a ) * 9,07 ECU per 100 kg peso netto * * ex 2 . altri , di peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 229,70 ECU per 100 kg peso netto ( escluso il Bergkaese ) ( c ) ( e ) * 9,07 ECU per 100 kg peso netto * ex 05.09 * Corna , zoccoli , unghie ( esclusi gli unghioni di tartaruga ) , artigli e becchi , greggi o semplicemente preparati , ma non tagliati in una forma determinata , compresi i cascami e le polveri ; fanoni di balena e di animali simili , greggi o semplicemente preparati , ma non tagliati in una forma determinata , compresi le barbe e i cascami * esenzione * 05.15 * Prodotti di origine animale , non nominati né compresi altrove ; animali morti dei capitoli 1 e 3 , non atti all ' alimentazione umana : * * * ex A . Pesci , crostacei e molluschi : * * * - Uova e lattimi di pesci ; esche per la pesca * esenzione * 09.10 * Timo , alloro , zafferano ; altre spezie : * * * D . Zenzero : * * * - in radici intere , in pezzi o in fette : * * * - destinato alla fabbricazione industriale d ' oli essenziali o di resinoidi ( a ) * esenzione * * - altro * 17 * * - altrimenti presentato * esenzione * * E . Curcuma e semi di fieno greco : * * * - semi di fieno greco macinati * 2 * * altri * esenzione * 11.04 * Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n . 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 : * * * ex A . Farine dei legumi secchi compresi nella voce n . 07.05 : * * * - di piselli , di fagioli o di lenticchie * 12 * ex 12.01 * Semi e frutti oleosi , anche frantumati , ad esclusione dei semi di ricino * esenzione * 13.03 * Succhi ed estratti vegetali ; sostanze pectiche , pectinati e pectati ; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali : * * * B . Sostanze pectiche , pectinati e pectacti : * * * ex I . allo stato secco : * * * - Pectine di mele * 24 * 14.01 * Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio ( vimini , canne , bambù , canne d ' India , giunchi , rafia , paglia di cereali pulita , imbianchita o tinta , cortecce di tiglio e simili ) : * * * C . altri : * * * - Bambù ; canne e simili : * * * - greggi o semplicemente spaccati * esenzione * * - altri * 1,5 * * - Canne d ' India , giunchi e simili : * * * - greggi o semplicemente spaccati * esenzione * * - altri * 1,5 * * - non nominati * esenzione * 14.02 * Materie vegetali usate principalmente per imbottitura ( capoc , crine vegetale , crine marino e simili ) , anche in strati con o senza supporto di altre materie : * * * - su supporto * 1,5 * * - altre : * * * - Crine vegetale * 1,5 * * - Capoc * * * - greggio * esenzione * * - altro * 1 * * - non nominate * esenzione * 14.05 * Prodotti di origine vegetale , non nominati né compresi altrove : * * * - materie prime vegetali per la tintura o la concia * esenzione * * - semi duri , granelli , scorze e noci da intaglio ( semi di corozo , di palma dum e simili ) * esenzione * * - altri : * * * - su supporto * 1,5 * * - non nominati * esenzione * 15.04 * Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati : * * * A . Oli di fegato di pesci : * * * II . altri : * * * - di ippoglosso * esenzione * * - di altri pesci * 6 * 15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati : * * * ex B . Oli di legno della Cina , di abrasin , di tung , di oleococca , di oiticica ; cera di mirica e cera del Giappone : * * * - Oli di legno della Cina , di abrasin , di tung , di oleococca o di oiticica , greggi * 3 * * - Oli depurati o raffinati ad esclusione della cera del Giappone * 3 * * D . altri oli : * * * I . destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari ( a ) : * * * a ) greggi : * * * ex 3 . altri : * * * - Oli di arachide , di cocco , di colza , di lino , di ravizzone , di girasole , di illipe , di katité , di dumari , di touloucouna o di babassù * 5 * b ) altri : * * * ex 2 . non nominati : * * * - Oli di colza , di lino , di ravizzone , di girasole , di illipe , di karité , di dumari , di touloucouna o di babassù * 8 * * II . altri : * * * b ) non nominati : * * * 2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi : * * * ex aa ) greggi : * * * - Oli di arachide , di cocco , di colza , di cotone , di senapa , di ravizzone , di soia o di girasole * 10 * * ex bb ) altri : * * * - Oli di arachide , di cotone , di soia o di girasole * 15 * * - altri oli , ad esclusione degli oli il cui tenore , in peso , in acidi grassi liberi , è del 50 % o più , e degli oli di palmisti , di illipe , di cocco , di colza , di ravizzone o di copaive * 15 * 15.12 * Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo , anche raffinati , ma non preparati : * * * ex B . altrimenti presentati : * * * - Grassi e oli di pesci o di mammiferi marini , idrogenati , anche raffinati , ma non preparati * 17 * 16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei : * * * ex F . Boniti , sgombri e acciughe : * * * - Boniti e sgombri * 25 * 20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * * * B . II . c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * 1 . di 4,5 kg o più : * * * ex aa ) Albicocche : * * * - in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg * 23 * * B . II . c ) 1 . ex bb ) Pesche ( comprese le pesche noci ) e prugne : * * * - in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg * 23 * * ex dd ) altre frutta : * * * - in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg * 23 * * ex ee ) Miscugli di frutta : * * * - in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg * 23 * 22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande : * * * a . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol , presentato in recipienti contenenti : * * * ex I . due litri o meno : * * * - con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno * 1,60 UCE per % vol e per hl + 10 UCE l ' hl * * ex II . più di due litri : * * * - con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno * 1,60 UCE per % vol e per hl * * C . Bevande alcoliche : * * * V . altri , presentati in recipienti contenenti : * * * ex a ) due litri o meno : * * * - Liquori , acquaviti ( diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo , di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi ) , con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno * 1,60 UCE per % vol e per hl + 10 UCE hl * * ex b ) più di due litri : * * * - liquori , acquaviti ( diverse dalle acquaviti di frutt a nocciolo , di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi ) , con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno * 1,60 UCE per % vol e per hl * 25.32 * Materie minerali non nominate né comprese altrove : * * * ex B . altre : * * * - Terre coloranti , anche calcinate o mescolate tra loro : * * * - non calcinate né mescolate * 1 * * - altre * 3,4 * * - non nominate * esenzione * 27.16 * Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale , di bitume di petrolio , di catrame minerale o di pece di catrame minerale ( mastici bituminosi , 4 cut-backs » , ecc . ) : * * * - Mastici bituminosi * 2,9 * * - altre * 1 * 28.50 * Elementi chimici e isotopi , fissili ; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi ; loro composti inorganici o organici , di costituzione chimica definita a non ; leghe , dispersioni e « cermet » , contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici : * * * A . Elementi chimici e isotopi ; loro composti , leghe , dispersioni e « cermet » , compresi gli elementi di combustibile esausti ( irradiati ) di reattori nucleari : * * * - Uranio naturale : * * * - greggio ; cascami e rottami ( Euratom ) * - * * - lavorato : * * * - Barre , profilati , fili , lamiere , fogli e nastri ( Euratom ) * esenzione * * - altro ( Euratom ) * 1,6 * * - altri ( Euratom ) * - * * B . altri : * * * - Isotopi radioattivi artificiali ( Euratom ) * - * * - Composti degli isotopi radioattivi artificiali ( Euratom ) * esenzione * * - altri * esenzione * 28.52 * composti inorganici o organici del torio , dell ' uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare , dell ' ittrio e dello scandio , anche miscelati tra loro : * * * ex A . del torio , dell ' uranio impoverito in U 235 , anche miscelati tra loro ( Euratom ) esclusi i sali di torio * esenzione * 29.23 * Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse : * * * d . Ammino-acidi : * * * ex III . Acido glutammico e suoi sali : * * * - Glutammato monosodico * 19 * 37.07 * Pellicole cinematografiche , impressionate e sviluppate , portanti o non la registrazione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono , negative o positive : * * * a . portanti soltanto la registrazione del suono : * * * - negative ; positive intermedie di lavoro * esenzione * * - altre positivi * 1,44 UCE per 100 m * 38.09 * Catrami di legno ; oli di catrame di legno ( diversi dai solventi e diluenti composti della voce n . 38.18 ) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia , a base di prodotti resinosi naturali ; * * * B . altri : * * * - Metilene * 12,1 * * - non nominati * 6,2 * 53.06 * Filati di lana cardata , non preparati per la vendita al minuto : * * * A . contenenti almeno 85 % , in peso , di lana o di lana e di peli fini : * * * - contenenti almeno 85 % , in peso , di lana * 5 * * - contenenti almeno 85 % , in peso , di lana e di peli fini * 8 * 53.07 * Filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto : * * * a . contenenti almeno 85 % , in peso , di lana o di lana e di peli fini : * * * - contenenti almeno 85 % , in peso , di lana * 5 * * - contenenti almeno 85 % , in peso , di lana e di peli fini : * 10 * 53.11 * Tessuti di lana o di peli fini : * * * A . contenenti almeno 85 % , in peso , di queste materie tessili : * * * - Tessuti detti « Loden » ( * ) * * * - di un valore di 2,50 UCE o più per m2 * 13 * * - altri * 14 * * - altri tessuti : * * * - filati di lana pettinata , di un valore di 3 UCE o più per m2 * 13 * * - di filati di lana cardata , di un valore di 2,50 UCE o più mer m2 * 13 * * - altri * 16 * * ex B . II . non nominati : * * * - di filati di lana pettinata , di un valore di 2 UCE o più per m2 * 18 * * - di filati di lana cardata , di un valore di 1,85 UCE o più per m2 * 18 * 59.12 * Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi simili : * * * - Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio * 7,5 * * - altri * * 64.02 * Calzature con suole esterne di cuoio naturale artificiale o ricostituito ; calzature ( non comprese nella voce n . 64.01 ) con suole esterne di gomma do di materia plastica artificiale : * * * ex B . altre : * * * - con suole esterne di cuoio naturale , artificiale o ricostituito * 20 * 73.02 * Ferro-leghe : * * * ex G . altre : * * * - Ferro-titanio e ferro-silico-titanio ; ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno ; ferro-molibdeno ; ferro-vanadio ; ferro-calcio-silico-manganese e ferro-silico-calcio * 7 * 82.09 * Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce n . 82.06 , e loro lame : * * * ex A . Coltelli , esclusi quelli a lama in acciaio inossidabile * 17 * 84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone : * * * C . altri motori : * * * II . Motori a combustione interna ( con accensione per compressione ) : * * * ex a ) Motori di propulsione per navi : * * * - per navi delle sottovoci 89.01 A , 89.01 B I , 89.02 A , 89.02 B I e 89.03 A ( a ) * esenzione * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Sono considerate come « forme standard » le forme rotonde aventi i seguenti pesi netti : Emmental : da 60 a 130 kg inclusi ; Gruyère e Sbrinz : da 20 a 45 kg inclusi ; Bergkaese : da 20 a 60 kg inclusi ; Appenzell : da 6 e 8 kg inclusi . ( c ) La Comunità si riserva la facoltà di applicare limiti di valore inferiori a quelli indicati nel testo delle concessioni . A decorrere dal 1° luglio 1970 , i limiti di valore saranno automaticamente adeguati alla luce delle modifiche intervenute nei fattori determinati per la formazione dei prezzi dell ' Emmental nella Comunità . Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione di 16,93 ECU del valore minimo , per ogni variazione in più o in meno di 1,21 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità . ( d ) La Comunità si riserva la facoltà di ridurre in modo autonomo i dazi doganali da 24,18 ECU e 18,13 ECU aumentando di 6,04 ECU i limiti di valore . ( e ) Sono ammessi al beneficio della concessione soltanto i prodotti della specie sul cui imballaggio figurano almeno le indicazioni seguenti : - il tipo di formaggio ; - il tenore di materie grasse ; - il responsabile dell ' imballaggio ; - il paese di fabbricazione . ( f ) Si intendono per tessuti detti « Loden » , i tessuti ad armatura a tela , di peso , per m2 , da 250 a 450 g inclusi , follati , unicolori o con filati misti o screziati , fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche . Le libre sono distese o orientale nello stesso senso mediante un trattamento in superficie che conferisce a tessuti proprietà idrofughe .