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Document 31979R2930

Regolamento (CEE) n. 2930/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° aprile 1980

GU L 334 del 28.12.1979, p. 7–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2930/oj

31979R2930

Regolamento (CEE) n. 2930/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° aprile 1980

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 28/12/1979 pag. 0007 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0140


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2930/79 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1979

relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° aprile 1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1547/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 23 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2749/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo alla diminuzione del prelievo applicabile , a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974 , a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana ( 3 ) , il quale prevedeva che la diminuzione del prelievo applicabile alle importazioni in Italia per via marittima di cereali da foraggio sarebbe stata operata in modo degressivo per consentire l ' adattamento del mercato italiano al regime comune , è scaduto ; che il regolamento ( CEE ) n . 1556/79 ( 4 ) ha mantenuto tale misura fino al 31 dicembre 1979 ; che il Consiglio ha convenuto di procedere , prima del 31 marzo 1980 , all ' esame approfondito dello studio previsto da tale regolamento ; che , in attesa delle conclusioni di questo studio , è opportuno mantenere l ' abbattimento di 6,04 ECU per tonnellata sul prelievo di tali cereali importati per via marittima prima del 1° aprile 1980 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l ' importazione in Italia per via marittima , prima del 1° aprile 1980 , di orzo , avena , granturco , sorgo o miglio , detto Stato membro può diminuire il prelievo di un importo pari a 6,04 ECU/tonnellata .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

B . LENIHAN

( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 188 del 26 . 7 . 1979 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 88 .

( 4 ) GU n . L 188 del 26 . 7 . 1979 , pag . 13 .

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