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Document 31979R2930
Council Regulation (EEC) No 2930/79 of 18 December 1979 on the reduction in the levy applicable to certain imports of feed grain imported into Italy before 1 April 1980
Regolamento (CEE) n. 2930/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° aprile 1980
Regolamento (CEE) n. 2930/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° aprile 1980
GU L 334 del 28.12.1979, p. 7–7
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Regolamento (CEE) n. 2930/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° aprile 1980
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 28/12/1979 pag. 0007 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0140
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2930/79 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1979 relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° aprile 1980 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1547/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 23 , paragrafo 1 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2749/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo alla diminuzione del prelievo applicabile , a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974 , a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana ( 3 ) , il quale prevedeva che la diminuzione del prelievo applicabile alle importazioni in Italia per via marittima di cereali da foraggio sarebbe stata operata in modo degressivo per consentire l ' adattamento del mercato italiano al regime comune , è scaduto ; che il regolamento ( CEE ) n . 1556/79 ( 4 ) ha mantenuto tale misura fino al 31 dicembre 1979 ; che il Consiglio ha convenuto di procedere , prima del 31 marzo 1980 , all ' esame approfondito dello studio previsto da tale regolamento ; che , in attesa delle conclusioni di questo studio , è opportuno mantenere l ' abbattimento di 6,04 ECU per tonnellata sul prelievo di tali cereali importati per via marittima prima del 1° aprile 1980 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per l ' importazione in Italia per via marittima , prima del 1° aprile 1980 , di orzo , avena , granturco , sorgo o miglio , detto Stato membro può diminuire il prelievo di un importo pari a 6,04 ECU/tonnellata . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente B . LENIHAN ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 188 del 26 . 7 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 88 . ( 4 ) GU n . L 188 del 26 . 7 . 1979 , pag . 13 .