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Document 31979R2794
Council Regulation (EEC) No 2794/79 of 10 December 1979 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for preserved pineapples, other than in slices, half slices or spirals, originating in developing countries
Regolamento (CEE) n. 2794/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originarie dei paesi in via di sviluppo
Regolamento (CEE) n. 2794/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originarie dei paesi in via di sviluppo
GU L 328 del 24.12.1979, p. 118–125
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Regolamento (CEE) n. 2794/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originarie dei paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 24/12/1979 pag. 0118 - 0125
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2794/79 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1979 relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette , in semifette o spirali , originarie dei paesi in via di sviluppo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che , con la dichiarazione comune d ' intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Sri Lanka , L ' India , la Malaysia , Pakistan e Singapore ( 4 ) , la Comunità si è dichiarata disposta a ricercare delle soluzioni ai problemi che questi paesi potrebbero incontrare nel settore commerciale ; considerando che per numerosi paesi asiatici del Commonwealth e in particolare per la Malaysia le conserve di ananassi sono un importante prodotto d ' esportazione le cui correnti di scambio rischiano di essere alterate per effetto dell ' ampliamento della Comunità ; che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate può rappresentare una soluzione adeguata per problemi di questo genere e che è pertanto opportuno che talune confezioni di ananassi in conserva vengano inserite nel sistema delle preferenze generalizzate ; considerando che , nell ' ambito dell ' UNCTAD , la Comunità economica europea ha presentato un ' offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune , originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste , da un lato , per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento ( CEE ) n . 1059/69 , in una riduzione dell ' elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e , dall ' altro , per i prodotti soggetti a dazio doganale unico , in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ; che data la sensibilità generale del settore delle conserve di ortofrutticoli e la necessità di salvaguardare gli interessi degli Stati ACP in tale settore è tuttavia opportuno stabilire , per le conserve di ananassi non in fette , in semifette i spirali , un particolare regime , consistente nella concessione di una riduzione del dazio doganale applicabile al prodotto in questione , entro i limiti di un contingente tariffario comunitario ; considerando che l ' offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l ' offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell ' ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell ' OCSE partecipano alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che , inoltre , dalle conclusioni concordate nel quadro dell ' UNCTAD , risulta specificamente che detta offerta , pur essendo di carattere temporaneo , non costituisce un impegno vincolante e può in particolare , essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l ' altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all ' applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ; considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1980 ; considerando che è pertanto opportuno che , per i prodotti in questione originari dei paesi e territori di cui all ' allegato A , la Comunità proceda nel 1980 all ' apertura di un contingente tariffario entro il limite di 45 000 tonnellate e al dazio doganale del 12 % , maggiorato del prelievo sullo zucchero qualora il tenore in zucchero sia superiore al 17 % in peso , per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a ) 5 aa ) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b ) 5 aa ) ; considerando tuttavia che nei negoziati commerciali multilaterali , conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio , la Comunità ha riaffermato che , ogni qualvolta possibile , dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo ; che pertanto nel quadro del già citato contingente tariffario comunitario , è opportuno far beneficiare della sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune i prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell ' elenco fissato dalla risoluzione 3487 ( XXX ) delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1975 ; considerando che , conformemente al protocollo n . 23 allegato all ' atto di adesione ( 5 ) , il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ; considerando che è opportuno riservare il beneficio del contingente tariffario in questione ai prodotti originari dei paesi e territori considerati ; che il concetto di « prodotti originari » , è stabilito secondo la procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione d ' origine delle merci ( 6 ) ; considerando che è opportuno garantire l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , dell ' aliquota prevista per quest ' ultimo a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione di tale contingente , basato sulla ripartizione tra gli Stati membri , sembra atto a rispettare la natura comunitario del contingente stesso , con riguardo ai principi suddetti , che inoltre , a tale scopo e nell ' ambito del sistema di utilizzazione , le imputazioni effettive sul contingente non possono effettuarsi che per prodotti presentati in dogana con dichiarazioni d ' immissione in libera pratica ed accompagnati da un certificato di origine ; considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri , è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti : la prima da ripartire tra gli Stati membri , la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che , inoltre , la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate che , per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 70 % del volume del contingente ; considerando che sulla base dei dati statistici disponibili , che riguardano soltanto un periodo relativamente breve e che occorre ponderare in funzione delle previsioni che possono essere effettuate per l ' esercizio contingentale , le percentuali di partecipazione alla prima parte possono stabilirsi come segue : Germania * 37,4 % * Benelux * 8,8 % * Francia * 0,5 % * Italia * 2,0 % * Danimarca * 3,3 % * Irlanda * 1,0 % * Regno Unito * 47,0 % * considerando che per i prodotti in questione le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità , occorre che ciascuno Stato membro , dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota , proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato , da ciascuno Stato membro , ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente , finchù la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l ' esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull ' ammontare della riserva ad un livello non superiore al 40 % della loro quota iniziale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , e che quest ' ultima deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ; considerando che se , ad una data determinata del periodo contingentale , in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali , tale Stato membro dovrà riversare una notevole percentuale nella riserva corrispondente , allo scopo di evitare che una parte di uno o dell ' altro contingente rimanga inutilizzata in uno Stato membro , mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; considerando che il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle ' aliquota attribuita a detta unione può essere effettuata da uno dei suoi membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 45 000 tonnellate per l ' importazione di conserve di ananassi non in fette , in semifette o spirali delle seguenti sottovoci della tariffa doganale comune : ex 20.06 B II a ) 5 , ex 20.06 B II b ) 5 , ex 20.06 B II c ) 1 dd ) ed ex 20.06 B II c ) 2 bb ) . Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso al livello dei 12 % , maggiorato del prelievo nello zucchero qualora il tenore in zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a ) 5 aa ) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b ) 5 aa ) . Tuttavia per le importazioni originarie dei paesi in via di sviluppo elencati nell ' allegato B , il dazio doganale viene sospeso completamente nell ' ambito di questo contingente tariffario . 2 . Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato A . Tuttavia le importazioni che già beneficiano dell ' esenzione dei dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 . Articolo 2 1 . Una prima parte pari a 31 500 tonnellate viene ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide fino al 31 dicembre 1980 , ammontano , per ciascuno Stato membro , ai quantitativi qui di seguito indicati ; Germania * 11 781 tonnellate * Benelux * 2 786 tonnellate * Francia * 157 tonnellate * Italia * 630 tonnellate * Danimarca * 1 033 tonnellate * Irlanda * 315 tonnellate * Regno Unito * 147 798 tonnellate * 2 . La seconda parte , che verte su un quantitativo di 13 500 tonnellate , costituisce la riserva . Articolo 3 1 . Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell ' articolo 2 , paragrafo 1 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta . 2 . Se , una volta esaurita la propria quota iniziale di uno Stato membro la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni stabilite al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore . 3 . Se , una volta esaurita la seconda quota di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle stesse condizioni, , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica per analogia fino all ' esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi e se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo . 5 . Ciascuno Stato membro , informandone la Commissione , può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale . Articolo 4 Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980 . Articolo 5 Gli Stati membri che alla date del 15 agosto 1980 non abbiano esaurito al propria quota iniziale versano alla riserva , entro il 1° settembre 1980 , la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 20 % dell ' importo iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata . Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° settembre 1980 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto , effettuate fino al 15 agosto 1980 incluso ed imputate sul contingente comunitario , nonchù , eventualmente , la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva . Articolo 6 La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa , non appena pervenute le notificazioni , dello stato di utilizzazione delle riserva . La Commissione informa gli Stati membri , entro il 15 settembre 1980 , dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 . Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo . Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario . Articolo 7 1 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa , stabiliti sul loro territorio , la facoltà di attingere liberamente all ' aliquota ad essi attribuita . 2 . Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati , presentati in dogana con dichiarazioni d ' immissione in libera pratica ed accompagnati ad un certificato di origine conforme alle norme di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 . 3 . Le merci possono essere ammesse al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi . Articolo 8 Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate alle loro aliquote sia per valore in unità di conto europee sia per quantitativi espressi in tonnellate . Articolo 9 Se la Comunità constata che le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all ' articolo 1 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti , o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP , i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al o ai paesi o territori che si trovano all ' origine del pregiudizio . Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità . Articolo 10 1 . Onde garantire l ' applicazione dell ' articolo 9 , la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato . 2 . Qualora l ' azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro , la Commissione si pronunzia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole . 3 . Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione . La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo . Il Consiglio si riunisce senza ritardo e può modificare o annullare , a maggioranza qualificata , il provvedimento . Articolo 11 Il disposto degli articoli 9 e 10 lascia salva l ' applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica comune a titolo dell ' articolo 43 del trattato , e quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell ' articolo 113 del trattato . Articolo 12 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per il rispetto del presente regolamento . Articolo 13 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente T . HUSSEY ( 1 ) GU n . C 234 del 17 . 9 . 1979 , pag . 122 . ( 2 ) GU n . C 309 del 10 . 12 . 1979 , pag . 57 . ( 3 ) GU n . C 297 del 28 . 11 . 1979 , pag . 14 . ( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 195 . ( 5 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 6 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 . ALLEGATO A Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ( 1 ) I . PAESI INDIPENDENTI 660 Afganistan ( 2 ) * 338 Gibuti * 440 Panama * 208 Algeria * 628 Giordania * 801 Papuasia-Nuova Guinea * 236 Alto Volta ( 2 ) * 473 Grenada * 520 Paraguay * 330 Angola * 416 Guatemala * 504 Perù * 632 Arabia Saudita * 488 Guiana * 644 Qatar * 528 Argentina * 260 Guinea ( 2 ) * 306 Repubblica Centrafricana ( 2 ) * 453 Bahamas * 257 Guinea Bissau * 456 Repubblica dominicana * 640 Bahrein * 310 Guinea equatoriale * Repubblica del Capo Verde * 666 Bangladesh ( 2 ) * 452 Haiti ( 2 ) * 066 Romania * 469 Barbados * 424 Honduras * 324 Ruanda ( 2 ) * 284 Benin ( 2 ) * 664 India * 806 Salomone , isole * 676 Birmania * 700 Indonesia * 819 Samoa occidentali ( 2 ) * 516 Bolivia * 612 Irak * 465 Santa Lucia * 391 Botswana ( 2 ) * 616 Iran * 467 San Vincenzo * 508 Brasile * 048 Iugoslavia * 311 São Tomù e Principe * 328 Burundi ( 2 ) * 346 Kenia * 355 Seicelle e dipendenze * 675 Butan ( 2 ) * 810 Kiribati * 248 Senegal * 696 Cambogia * 636 Kuwait * 264 Sierra Leone * 302 Camerun * 684 Laos ( 2 ) * 706 Singapore * 244 Ciad ( 2 ) * 395 Lesotho ( 2 ) * 608 Siria * 512 Cile * 604 Libano * 342 Somalia ( 2 ) * 600 Cipro * 268 Liberia * 669 Sri Lanka * 480 Colombia * 216 Libia * 224 Sudan ( 2 ) * 375 Comore * 370 Madagascar * 492 Suriname * 318 Congo * 386 Malawi ( 2 ) * 393 Swaziland * 728 Corea del Sud * 701 Malaysia * 253 Tanzania ( 2 ) * 436 Costarica * 667 Maldive ( 2 ) * 680 Tailandia * 272 Costa d ' Avorio * 232 Mali ( 2 ) * 280 Togo * 448 Cuba * 204 Marocco * 817 Tonga * 460 Dominica * 228 Mauritania * 472 Trinidad e Tobago * 500 Ecuador * 373 Maurizio * 212 Tunisia * 220 Egitto * 412 Messico * 807 Tuvalu * 428 El Salvador * 366 Mozambico * 350 Uganda ( 2 ) * 647 Emirati arabi uniti * 803 Nauru * 524 Uruguay * 334 Etiopia ( 2 ) * 672 Nepal ( 2 ) * 484 Venezuela * 815 Figi * 432 Nicaragua * 690 Vietnam * 708 Filippine * 240 Niger ( 2 ) * 652 Yemen del Nord ( 2 ) * 314 Gabon * 288 Nigeria * 656 Yemen del Sud ( 2 ) * 252 Gambia ( 2 ) * 649 Oman * 322 Zaire * 276 Gana * 662 Pakistan * 378 Zambia * 464 Giamaica * * * ( 1 ) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario e quello della geonomenclatura 1980 ( regolamento ( CEE ) n . 2566/79 , GU n . L 294 del 21 . 11 . 1979 , pag . 5 ) . ( 2 ) Questo paese è anche elencato nell ' allegato B . II . PAESI E TERRITORI dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi 476 Antille olandesi 421 Belize 413 Bermude 703 Brunei 044 Gibilterra 740 Hong Kong 451 Indie occidentali 463 Isole Cayman 529 Isole Falkland e dipendenze 810 Isole Pitcairn 454 Isole Turks e Caicos 457 Isole Vergini degli Stati Uniti 811 isole Wallis e Futuna 743 Macao 377 Mayotte 809 Nuova Caledonia e dipendenze 816 Nuove Ebridi 808 Oceania americana ( 1 ) 802 Oceania australiana ( isola Christama , isole Cocos ( Keeling ) , isole Heard e McDonald , isola Norfolk ) 814 Oceania neozelandese ( isole Cook , isola di Niue , isole Tokelau ) 822 Polinesia francese 890 Regioni polari * Terre australi ed antartiche francesi * * Territorio antartico australiano * * Territorio antartico britannico * 329 Sant ' Elena e dipendenze 357 Territori britannici dell ' Oceano Indiano Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello stratuto internazionale di paesi o territori . ( 1 ) L ' Oceania americana comprende : Guam , Samoa americane ( compresa l ' isola Swains ) , isole Midway , isole Johnston e Sand , isola Wake ; le isole sotto tuttela : Caroline , Marianne e Marshall . ALLEGATO B Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo 660 Afganistan * 386 Malawi * 236 Alto Volta * 667 Maldive * 666 Bangladesh * 232 Mali * 284 Benin * 672 Nepal * 391 Botswana * 240 Niger * 328 Burundi * 306 Repubblica Centrafricana * 675 Butan * 324 Ruanda * 244 Ciad * 819 Samoa occidentali * 334 Etiopia * 342 Somalia * 252 Gambia * 224 Sudan * 260 Guinea * 352 Tanzania * 452 Haiti * 350 Uganda * 684 Laos * 652 Yemen del Nord 395 Lesotho * 656 Yemen del Sud