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Document 31979R2528
Commission Regulation (EEC) No 2528/79 of 14 November 1979 re-establishing the levying of customs duties on gramophone records and other sound etc., falling within heading No 92.12 and originating in Hong Kong, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3156/78 apply
Regolamento (CEE) n. 2528/79 della Commissione, del 14 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11, ecc., della voce 92.12 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 2528/79 della Commissione, del 14 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11, ecc., della voce 92.12 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio
GU L 289 del 16.11.1979, p. 29–30
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979
Regolamento (CEE) n. 2528/79 della Commissione, del 14 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11, ecc., della voce 92.12 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/11/1979 pag. 0029 - 0030
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2528/79 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1979 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 , ecc . , della voce 92.12 della tariffa doganale comune , originari di Hong Kong , beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , del 29 dicembre 1978 , relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 2 , considerando che in virtù dell ' articolo 1 , paragrafi 3 e 4 , di detto regolamento , la sospensione dei dazi doganali è accordata , per ciascuna categoria di prodotti , entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee , pari , esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell ' allegato A del regolamento in questione , all ' importo risultante dalla somma , da un lato , del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità , nel 1974 , provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema , esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità , e , dall ' altro , del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1976 provenienti da latri paesi , nonchù dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che in nessun caso il massimale che risulta dall ' importo di questa somma potrà superare il 150 % di quello fissato per l ' anno 1978 ; che , nell ' ambito di detto massimale , le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell ' allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale , ad eccezione di taluni prodotti per i quali l ' importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all ' allegato A del regolamento stesso ; che , per i prodotti considerati , le percentuale così ridotta è pari al 30 % : che ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafi 2 e 3 , di detto regolamento , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all ' atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori , ad eccezione di quelli elencati nell ' allegato C del regolamento stesso , l ' importo massima in questione ; considerando che per supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 , ecc . , della voce 92.12 della tariffa doganale comune , secondo i calcoli effettuati sulla base sopraindicata , il massimale è fissato a 7 741 000 unità di conto europee e che , quindi , l ' importo massimo è pari a 2 322 300 unità di conto europee ; che , alla data dell ' 8 novembre 1979 , le importazioni nella Comunità di supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 , ecc . , della voce 92.12 della tariffa doganale comune , originari di Hong Kong , beneficiario delle preferenze tariffarie , hanno raggiunto l ' importo massimo in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 , che prevedono il rispetto di un importo massimo , occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione , nei riguardi di Hong Kong , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A partire dal 19 novembre 1979 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari di Hong Kong : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 92.12 * Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 14 novembre 1979 . Per la Commissione Henk VREDELING Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 375 del 30 . 12 . 1978 , pag . 26 .