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Document 31979R2430

Regolamento (CEE) n. 2430/79 del Consiglio, del 29 ottobre 1979, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d' oltremare (1979/1980)

GU L 277 del 6.11.1979, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2430/oj

31979R2430

Regolamento (CEE) n. 2430/79 del Consiglio, del 29 ottobre 1979, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d' oltremare (1979/1980)

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 06/11/1979 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2430/79 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1979

recante apertura , ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati , della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune , originari degli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d ' oltremare ( 1979/1980 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che l ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 430/78 ( 2 ) prevede l ' apertura , da parte della Comunità , di un contingente tariffario comunitario di 1 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune , originari degli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d ' oltremare ; che il periodo contingentale va dal 15 novembre al 15 aprile ; che il dazio applicabile entro il limite del contingente è fissato al 4,4 % con una riscossione minima di 2 unità di conto per 100 chilogrammi peso netto ; che questo regolamento è valido soltanto fino al 29 febbraio 1980 ; che per tale motivo la clausola « pro rata temporis » è applicabile per la fissazione del volume contingentale per il periodo dal 15 novembre 1979 al 29 febbraio 1980 ; che si deve aprire un contingente tariffario comunitario di 700 tonnellate per il periodo in questione ;

considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonchù l ' applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri , fino ad esaurimento del contingente stesso ; che tuttavia , trattandosi di un contingente tariffario relativamente di piccola entità e di un periodo d n' applicazione molto breve , pare possibile assegnare la totalità del volume contingentale alla riserva comunitaria e prevedere la possibilità che gli Stati membri che ne abbiano un fabbisogno prelevino quantitativi appropriati da tale riserva ; che le quote così prelevate della riserva devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . A decorrere dal 15 novembre 1979 e fino al 29 febbraio 1980 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 700 tonnellate per i pomodori , freschi o refrigerati , della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune , originari degli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d ' oltremare .

Nei limiti di tale contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale comune applicabile a questi prodotti è sospeso al 4,4 % con una riscossione minima di 2 unità di conto per 100 kg peso netto .

2 . Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 costituisce la riserva .

3 . Se in uno Stato membro insorge la necessità di procurare i prodotti in questione, tale Stato preleva una parte adeguata della riserva , semprechù la consistenza della stessa lo consenta .

4 . Le quote prelevate in applicazione del paragrafo 3 valgono sino al 29 febbraio 1980 .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 1 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .

2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .

3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo .

4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .

Articolo 3

A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote .

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù il presente regolamento sia rispettato .

Articolo 5

Le norme d ' origine applicabili ai prodotti importati a titolo del presente regolamento sono , rispettivamente , quelle del protocollo n . 1 allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomù , relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa e quelle dell ' allegato II della decisione 76/568/CEE del Consiglio , del 29 giugno 1976 , relativa all ' associazione dei paesi e territori d ' oltremare alla Comunità economica europea ( 3 ) .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . O'KENNEDY

( 1 ) Parere reso il 26 ottobre 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 2 ) GU n . L 59 dell ' 1 . 3 . 1978 , pag . 48 .

( 3 ) GU n . L 176 del 1 . 7 . 1976 , pag . 8 .

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